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Roma, 3 agosto 2005
Circolare n. 93/2005
Oggetto: Finanziamenti – Incentivi
al trasporto combinato – Definizione di PMI – Nota del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti prot.744/DIV3 del
2.8.2005.
Com’è noto, gli incentivi per l’acquisto di locomotori e carri
ferroviari previsti dalla legge n.166/2002 possono
essere richiesti solo dalle Piccole e Medie imprese.
Con la nota indicata
in oggetto il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti ha chiarito che la definizione di PMI è quella stabilita dal
regolamento comunitario n.364/2004 che ha modificato
il precedente regolamento comunitario n.70/2001.
Ciò stante, a
parziale modifica di quanto indicato nelle nostre precedenti circolari
sull’argomento, si sottolinea che possono richiedere
l’ammissione ai contributi per l’acquisto di locomotori e carri ferroviari le
imprese che:
·
occupano meno di 250 dipendenti;
·
abbiano un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro (anzichè 40 milioni di euro come comunicato in precedenza).
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.84/2005
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Allegati due
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D/d
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© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti
Terrestri
Direzione Generale del Trasporto Ferroviario
prot.744/DIV3 del 2.8.2005
Oggetto: Attuazione
art.38 della Legge 1° agosto 2002 n.166 – Circolare DGTF/707/div3 del 22/07/2005
Si comunica che dallo scorso
22/07/05 è disponibile sul sito Internet di questo Ministero (www.infrastrutturetrasporti.it) la
circolare in oggetto corredata, anche, della modulistica relativa
alla presentazione delle domande.
Si fa altresì presente, a
specificazione della predetta circolare, che il rinvio al Regolamento (CE) n.70/2001 del 12 gennaio 2001 – ai fini dell’individuazione
delle piccole e medie imprese (PMI) per l’accesso ai contributi per
l’acquisizione di materiale rotabile (art. 13 comma 2 del D.P.R. 340/2004, art.
3 comma 1 del D.I. 14/T/2005) – è da intendersi in
riferimento al testo vigente del predetto Regolamento, risultante dalle
modifiche e integrazioni apportate dal Regolamento (CE) 364/2004 del 25 febbraio
2004.
Pertanto dovranno applicarsi i
criteri di individuazione delle PMI indicati
nell’allegato 1 al citato Regolamento (CE) 70/2001, come sostituito
dall’allegato al regolamento (CE) 364/2004.
Si invitano le Associazioni in indirizzo a dare ai propri associati la
più ampia divulgazione di quanto sopra.
Il Direttore Generale
Dott. Ing.
Alberto Chiovelli
REGOLAMENTO (CE) N. 364/2004 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbaio
2004
Recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per
quanto concerne l’estensione del sul campo
d’applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo
***
OMISSIS ***
Allegato I
Definizione delle piccole e medie imprese
(Estratto
della raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione
delle microimprese, piccole e medie imprese, GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36)
DEFINIZIONE DELLE MICROIMPRESE, PICCOLE IMPRESE E MEDIE
IMPRESE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE
Articolo 1
Impresa
Si
considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita,
che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le
entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività
a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che
esercitino un'attività economica.
Articolo 2
Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di
imprese
1.
La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI)
è costituita da imprese che occupano meno di 250
persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui
totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2.
Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa
meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo
non superiori a 10 milioni di EUR.
3.
Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno
di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo
non superiori a 2 milioni di EUR.
Articolo 3
Tipi di imprese considerati ai fini
del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari
1.
Si definisce “impresa autonoma” qualsiasi impresa non
identificabile come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come
impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2.
Si definiscono “imprese associate” tutte le imprese non identificabili come
imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali
esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o
insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 %
del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).
Un'impresa
può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese
associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 %, qualora
siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a
condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente
collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:
a)
società
pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o
gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in
capitali di rischio (“business angels”) che investono
fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da
suddetti “business angels” in una stessa impresa non
superi 1 250 000 EUR;
b)
università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
c)
investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
d)
autorità
locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno
di 5 000 abitanti.
3.
Si definiscono “imprese collegate” le imprese fra le
quali esiste una delle relazioni seguenti:
a)
un'impresa
detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra
impresa;
b)
un'impresa
ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c)
un'impresa
ha il diritto di esercitare un influenza dominante su un'altra impresa in virtù
di un contratto concluso con quest'ultima oppure in
virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d)
un'impresa
azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo
stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei
diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Sussiste
una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al
paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente
nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi
detengono in quanto azionisti o soci.
Le
imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma
tramite una o più altre imprese, o con degli investitori di cui al paragrafo 2,
sono anch'esse considerate imprese collegate.
Le
imprese fra le quali sussiste una delle suddette relazioni attraverso una
persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono
anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino
le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in
questione o su mercati contigui.
Si
considera mercato contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato
direttamente a monte o a valle del mercato in
questione.
4.
Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può
essere considerata PMI se almeno il 25 % del suo
capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente
da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo
individuale o congiuntamente.
5.
Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa
autonoma, associate o collegata nonché i dati relativi alle soglie di cui
all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se
la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi
detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre
legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o più, da una o più imprese
collegate fra di loro o attraverso persone fisiche o un gruppo di persone
fisiche. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche
previsti dalle normative nazionali o comunitarie.
Articolo 4
Dati necessari per il calcolo degli effettivi e degli importi
finanziari e periodo di riferimento
1.
I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono
quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono
calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data
di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri
diritti o imposte indirette.
2.
Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti,
constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le
soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2 essa perde
o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo
superamento avviene per due esercizi consecutivi.
3.
Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti
non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in
buona fede ad esercizio in corso.
Articolo 5
Gli effettivi
Gli
effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno
(ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'anno in questione,
hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno.
Il
lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno
lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori
stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli
effettivi sono composti:
a)
dai
dipendenti che lavorano nell'impresa;
b)
dalle
persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione
nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
c)
dai
proprietari gestori;
d)
dai
soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi
finanziari da essa forniti.
Gli
apprendisti con contratto di apprendistato o gli
studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati
come
facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali
non è contabilizzata.
Articolo 6
Determinazione dei dati dell'impresa
1.
Per le imprese autonome i dati, compresi quelli
relativi agli effettivi, vengono dedotti dai conti dell'impresa stessa.
2.
Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi
agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati
dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa
o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.
Ai
dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese
associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a
monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di
partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si
sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate
si applica la percentuale più elevata.
Ai
dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 %
dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente
collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti
tramite consolidamento.
3.
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese associate
dell'impresa in questione risultano dai conti e da
altri dati, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiunge il
100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno
che i loro dati non siano già stati ripresi tramite il consolidamento.
Ai
fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri
dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi
vengono aggregati in modo proporzionale i dati delle eventuali imprese
associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di
queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in
proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo
comma.
4.
Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi
di una data impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo
proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è
associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è
collegata.»
FINE
TESTO REGOLAMENTO