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Roma, 9 agosto 2005

 

Circolare n. 98/2005

 

Oggetto: Sanità – Imballaggi di legno – Trattamento fitosanitario – Ente gestore per l’utilizzo del marchio IPPC/FAO – D.M. 13.7.2005 su G.U. n.175 del 29.7.2005.

 

Con il decreto indicato in oggetto il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha riconosciuto il Consorzio Servizi Legno-Sughero come ente gestore dell’utilizzo del marchio IPPC/FAO sugli imballaggi di legno, ai sensi della vigente normativa (D.M. 2.7.2004); il marchio è stato identificato con il nome “FITOK”.

 

Com’è noto, il marchio IPPC/FAO attesta che gli imballaggi di legno sono stati disinfestati secondo le procedure standard internazionali (cosiddette “ISPM 15”), procedure che oggi sempre più Paesi richiedono come condizione per far entrare nel loro territorio gli imballaggi costituiti da legno grezzo.

 

Entro 6 mesi dalla pubblicazione del decreto in oggetto – ossia entro il 29 gennaio 2006 – le ditte già accreditate dai competenti Servizi Fitosanitari Nazionali regionali all’applicazione del marchio IPPC/FAO, dovranno conformarsi ai requisiti stabiliti dal Regolamento del Consorzio Legno-Sughero.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.144/2004

 

Allegato uno

 

 

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G.U. n. 175 del 29.7.2005 (fonte Guritel)

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 13 luglio 2005

Riconoscimento  del  Consorzio  servizi  Legno-Sughero quale Soggetto
gestore   per  l'utilizzo  del  marchio  IPPC/FAO  da  apporre  sugli
imballaggi in legno.
 
          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il Consorzio servizi legno-sughero e' riconosciuto, ai sensi del
decreto   ministeriale   2   luglio   2004,  quale  soggetto  gestore
dell'utilizzo  dello  specifico  marchio  IPPC/FAO  da  apporre sugli
imballaggi  in  legno,  al  fine  di mettere a punto, per le societa'
commerciali  aderenti,  procedure di ispezione, di registrazione o di
accreditamento  per  la  verifica  della conformita' ai requisiti del
decreto  2 luglio 2004 e dei sistemi di certificazione e di marcatura
messi in essere.
  2. Il Consorzio servizi legno-sughero controlla e coordina tutte le
figure  professionali  coinvolte  nella  filiera  degli imballaggi in
legno  ad  esso  aderenti,  comprese  quelle  relative al trattamento
fitosanitario.
                               Art. 2.
  1.  Si  riconosce  il  regolamento presentato dal Consorzio servizi
legno-sughero,  denominato  «Regolamento  per  l'utilizzo del marchio
fitosanitario volontario FITOK».
  2.  Il Consorzio servizi legno-sughero provvede ad effettuare tutte
le  modifiche al suo regolamento richieste dal Servizio fitosanitario
centrale entro trenta giorni dalla loro richiesta.
  3.  Si  riconosce  il  marchio  «FITOK»,  presentato  dal Consorzio
servizi legno-sughero.
                               Art. 3.
  1.  Il  Consorzio servizi legno-sughero utilizza per lo svolgimento
dei  controlli e delle ispezioni necessarie, esclusivamente strutture
esterne  accreditate  secondo  le Norme UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN
45012  o  UNI  CEI  EN 45004 da Enti di accreditarnento facenti parte
della struttura internazionale EA.
  2.  Il periodo transitorio individuato con nota del Ministero delle
politiche  agricole  e  forestali  n.  37044  del  24 giugno 2004, ha
termine  con  il  riconoscimento  del Consorzio servizi legno-sughero
come  soggetto gestore del marchio IPPC/FAO. Le ditte accreditate dai
Servizi  fitosanitari  regionali durante tale fase transitoria, hanno
un  periodo  di  tempo di sei mesi, a partire dalla pubblicazione del
presente  decreto,  per  conformarsi  ai  requisiti  individuati  nel
Regolamento del soggetto gestore.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 13 luglio 2005

                                                Il Ministro: Alemanno