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Roma, 9 agosto 2005
Circolare n. 98/2005
Oggetto: Sanità – Imballaggi di
legno – Trattamento fitosanitario – Ente gestore per
l’utilizzo del marchio IPPC/FAO – D.M. 13.7.2005 su G.U. n.175 del 29.7.2005.
Con il decreto
indicato in oggetto il Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali ha riconosciuto il Consorzio Servizi Legno-Sughero come
ente gestore dell’utilizzo del marchio IPPC/FAO sugli imballaggi di legno, ai
sensi della vigente normativa (D.M. 2.7.2004); il marchio è stato identificato
con il nome “FITOK”.
Com’è noto, il marchio
IPPC/FAO attesta che gli imballaggi di legno sono stati disinfestati secondo le
procedure standard internazionali (cosiddette “ISPM 15”), procedure che oggi sempre più
Paesi richiedono come condizione per far entrare nel loro territorio gli
imballaggi costituiti da legno grezzo.
Entro 6 mesi dalla
pubblicazione del decreto in oggetto – ossia entro il 29 gennaio 2006 – le
ditte già accreditate dai competenti Servizi Fitosanitari Nazionali regionali all’applicazione del
marchio IPPC/FAO, dovranno conformarsi ai requisiti stabiliti dal Regolamento
del Consorzio Legno-Sughero.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.144/2004 |
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Allegato uno |
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G.U. n. 175 del 29.7.2005
(fonte Guritel)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 13 luglio 2005
Riconoscimento del Consorzio servizi Legno-Sughero quale Soggetto
gestore per l'utilizzo del marchio IPPC/FAO da apporre sugli
imballaggi in legno.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Decreta:
Art. 1.
1. Il Consorzio servizi legno-sughero e' riconosciuto, ai sensi del
decreto ministeriale 2 luglio 2004, quale soggetto gestore
dell'utilizzo dello specifico marchio IPPC/FAO da apporre sugli
imballaggi in legno, al fine di mettere a punto, per le societa'
commerciali aderenti, procedure di ispezione, di registrazione o di
accreditamento per la verifica della conformita' ai requisiti del
decreto 2 luglio 2004 e dei sistemi di certificazione e di marcatura
messi in essere.
2. Il Consorzio servizi legno-sughero controlla e coordina tutte le
figure professionali coinvolte nella filiera degli imballaggi in
legno ad esso aderenti, comprese quelle relative al trattamento
fitosanitario.
Art. 2.
1. Si riconosce il regolamento presentato dal Consorzio servizi
legno-sughero, denominato «Regolamento per l'utilizzo del marchio
fitosanitario volontario FITOK».
2. Il Consorzio servizi legno-sughero provvede ad effettuare tutte
le modifiche al suo regolamento richieste dal Servizio fitosanitario
centrale entro trenta giorni dalla loro richiesta.
3. Si riconosce il marchio «FITOK», presentato dal Consorzio
servizi legno-sughero.
Art. 3.
1. Il Consorzio servizi legno-sughero utilizza per lo svolgimento
dei controlli e delle ispezioni necessarie, esclusivamente strutture
esterne accreditate secondo le Norme UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN
45012 o UNI CEI EN 45004 da Enti di accreditarnento facenti parte
della struttura internazionale EA.
2. Il periodo transitorio individuato con nota del Ministero delle
politiche agricole e forestali n. 37044 del 24 giugno 2004, ha
termine con il riconoscimento del Consorzio servizi legno-sughero
come soggetto gestore del marchio IPPC/FAO. Le ditte accreditate dai
Servizi fitosanitari regionali durante tale fase transitoria, hanno
un periodo di tempo di sei mesi, a partire dalla pubblicazione del
presente decreto, per conformarsi ai requisiti individuati nel
Regolamento del soggetto gestore.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 luglio 2005
Il Ministro: Alemanno