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Roma, 10 agosto 2005
Circolare n. 99/2005
Oggetto: Dogane – Regime TIR – Destinatario autorizzato – Regolamento (CE) n.883/2005
del 10.6.2005 su GUCE L148 dell’11.6.2005 - Nota Agenzia delle Dogane prot.n.2312/5201 dell’1.8.2005.
Con il regolamento
comunitario indicato in oggetto, che ha modificato le disposizioni attuative del
Codice Doganale Comunitario, sono state finalmente introdotte le procedure
domiciliate doganali per le merci vincolate al regime TIR, peraltro limitatamente
alle merci importate.
In particolare, il
regolamento ha introdotto la figura del “destinatario
autorizzato” che potrà ricevere direttamente nei propri locali o in altri
luoghi predeterminati le merci in questione. La nuova disciplina decorre dall’1 ottobre 2005.
Possono essere
abilitate le imprese che siano regolarmente
destinatarie di merci vincolate al regime TIR e che non abbiano commesso infrazioni
gravi e reiterate in materia fiscale e doganale.
Con la nota indicata
in oggetto l’Agenzia delle Dogane ha comunicato che le
imprese interessate possono presentare la richiesta di autorizzazione alla
competente Direzione Regionale delle Dogane; le autorizzazioni decorreranno
dalla predetta data dell’1 ottobre 2005.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Allegati due |
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D/d |
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REGOLAMENTO (CE) N. 883/2005
DELLA COMMISSIONE del 10 giugno 2005 che modifica il regolamento (CEE) n.
2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione
del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice
doganale comunitario (Testo rilevante ai fini del SEE)
LA
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
HA
ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo
1
Il
regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato:
***
omissis ***
10) Sono inseriti i seguenti articoli
454 bis,
454 ter
e 454 quater:
«Articolo
454 bis
1.
Le autorità doganali, su domanda del destinatario, possono
autorizzarlo a ricevere, nei propri locali o in altri luoghi determinati, merci
trasportate sotto il regime TIR, riconoscendogli la qualità di destinatario
autorizzato.
2.
L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa
unicamente alle persone che
a)
sono stabilite nella Comunità;
b)
ricevono regolarmente merci vincolate al regime TIR o sono in grado, secondo le
informazioni delle autorità doganali, di soddisfare agli obblighi imposti dall’autorizzazione; e
c)
non hanno commesso infrazioni gravi o reiterate nei confronti della
legislazione doganale o fiscale.
L’articolo
373, paragrafo 2, si applica per analogia.
L'autorizzazione si applica
unicamente nello Stato membro in cui essa è stata concessa.
L'autorizzazione si applica
unicamente alle operazioni TIR che hanno come luogo finale di scarico i locali
indicati nell’autorizzazione.
3.
Gli articoli 374 e 375, l’articolo 376, paragrafi 1 e 2, e gli
articoli 377 e 378 si applicano per analogia alla procedura relativa
alla domanda di cui al paragrafo 1.
4.
L’articolo 407 si applica per analogia
alle modalità previste nell’autorizzazione di cui al paragrafo 1.
Articolo
454 ter
1.
Quando le merci arrivano nei suoi locali o nel luogo precisato
nell’autorizzazione di cui all’articolo 457 quater, il destinatario autorizzato è
tenuto, secondo le modalità previste dall’autorizzazione,
a rispettare i seguenti obblighi:
a)
informare le autorità doganali dell’ufficio
di destinazione dell’arrivo delle merci;
b)
informare immediatamente le autorità doganali dell’ufficio di destinazione qualora i suggelli non fossero intatti o
si accertassero altre irregolarità, quali eventuali eccedenze, mancanze o
sostituzioni;
c)
iscrivere immediatamente le merci scaricate nei registri contabili; e
d)
presentare immediatamente alle autorità doganali dell’ufficio di destinazione un avviso in cui si segnalano i particolari
e lo stato dei suggelli nonché la data di iscrizione nei
registri contabili.
2.
Il destinatario autorizzato si assicura che il carnet TIR sia presentato
immediatamente alle autorità doganali dell’ufficio
di destinazione.
3.
Le autorità doganali dell’ufficio di destinazione appongono le
necessarie annotazioni sul carnet TIR e, conformemente alla procedura stabilita
nell’autorizzazione, provvedono
a restituirlo al titolare o al di lui rappresentante.
4.
La data di termine dell’operazione TIR è la data di iscrizione nei registri contabili di cui al paragrafo 1,
lettera c). Tuttavia, nei casi di cui al paragrafo 1,
lettera b), la data di termine dell’operazione
TIR è quella delle annotazioni apposte sul carnet TIR.
5.
Su richiesta del titolare del carnet TIR, il
destinatario autorizzato rilascia una ricevuta corrispondente alla copia dell’avviso di cui al paragrafo 1, lettera d). La ricevuta non può
fungere da prova della conclusione dell'operazione TIR ai sensi dell’articolo
454 quater, paragrafo 2.
Articolo
454 quater
1.
Il titolare del carnet TIR ha soddisfatto agli obblighi che gli incombono a
norma dell’articolo 1, lettera o), della convenzione
TIR quando il carnet TIR, unitamente al veicolo stradale,
alla combinazione dei veicoli o il container e le merci sono stati presentati
intatti nei locali del destinatario autorizzato o in un luogo precisato nell’autorizzazione.
2.
Il termine dell'operazione TIR, di cui all’articolo
1, lettera d), della Convenzione TIR, è considerato effettivo
quando sono stati soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 454 ter,
paragrafi 1 e 2.»
***
omissis ***
Articolo
2
1.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
***
omissis ***
3.
L’articolo 1, punti da 9) a 15) e punti
30), 31) e 32) si applica a decorrere dal 1o ottobre 2005.
***
omissis ***
Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2005.
Per la Commissione
László
KOVÁCS
Membro della Commissione
Agenzia delle Dogane
Prot. n.2312/5201
Roma, 1 agosto 2005
Indirizzi omessi
Oggetto: Reg.to n.883/2005
della Commissione del 10 giugno 2005 – Introduzione del Destinatario Autorizzato
nella Convenzione TIR.
Si fa presente che nella GUCE n.L148
dell’11 giugno 2005 è stato pubblicato il Regolamento di cui in oggetto (che entrerà
in vigore l’1 ottobre 2005) che modificando le disposizioni TIR delle DAC ha introdotto
il Destinatario Autorizzato nella Convenzione TIR.
In merito si comunica che sono in via di predisposizione
le relative istruzioni di servizio.
“Medio tempore” codeste
Direzioni Regionali potranno accettare eventuali istanze
avanzate dagli operatori del settore e provvedere alla loro trattazione fermo
restando che le autorizzazioni della specie potranno decorrere dall’1 ottobre
2005.
Il Direttore
dell’Area Centrale
Dr. A. Tarascio