Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail: confetra@tin.it - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 10 agosto 2005

 

Circolare n. 99/2005

 

Oggetto: Dogane – Regime TIR – Destinatario autorizzato – Regolamento (CE) n.883/2005 del 10.6.2005 su GUCE L148 dell’11.6.2005 - Nota Agenzia delle Dogane prot.n.2312/5201 dell’1.8.2005.

 

Con il regolamento comunitario indicato in oggetto, che ha modificato le disposizioni attuative del Codice Doganale Comunitario, sono state finalmente introdotte le procedure domiciliate doganali per le merci vincolate al regime TIR, peraltro limitatamente alle merci importate.

 

In particolare, il regolamento ha introdotto la figura del “destinatario autorizzato” che potrà ricevere direttamente nei propri locali o in altri luoghi predeterminati le merci in questione. La nuova disciplina decorre dall’1 ottobre 2005.

 

Possono essere abilitate le imprese che siano regolarmente destinatarie di merci vincolate al regime TIR e che non abbiano commesso infrazioni gravi e reiterate in materia fiscale e doganale.

 

Con la nota indicata in oggetto l’Agenzia delle Dogane ha comunicato che le imprese interessate possono presentare la richiesta di autorizzazione alla competente Direzione Regionale delle Dogane; le autorizzazioni decorreranno dalla predetta data dell’1 ottobre 2005.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Allegati due

 

D/d

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

 

REGOLAMENTO (CE) N. 883/2005 DELLA COMMISSIONE del 10 giugno 2005 che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni dapplicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato:

 

*** omissis ***

10) Sono inseriti i seguenti articoli 454 bis, 454 ter e 454 quater:

«Articolo 454 bis

1. Le autorità doganali, su domanda del destinatario, possono autorizzarlo a ricevere, nei propri locali o in altri luoghi determinati, merci trasportate sotto il regime TIR, riconoscendogli la qualità di destinatario autorizzato.

2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa unicamente alle persone che

a) sono stabilite nella Comunità;

b) ricevono regolarmente merci vincolate al regime TIR o sono in grado, secondo le informazioni delle autorità doganali, di soddisfare agli obblighi imposti dallautorizzazione; e

c) non hanno commesso infrazioni gravi o reiterate nei confronti della legislazione doganale o fiscale.

Larticolo 373, paragrafo 2, si applica per analogia.

L'autorizzazione si applica unicamente nello Stato membro in cui essa è stata concessa.

L'autorizzazione si applica unicamente alle operazioni TIR che hanno come luogo finale di scarico i locali indicati nellautorizzazione.

3. Gli articoli 374 e 375, larticolo 376, paragrafi 1 e 2, e gli articoli 377 e 378 si applicano per analogia alla procedura relativa alla domanda di cui al paragrafo 1.

4. Larticolo 407 si applica per analogia alle modalità previste nellautorizzazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 454 ter

1. Quando le merci arrivano nei suoi locali o nel luogo precisato nellautorizzazione di cui allarticolo 457 quater, il destinatario autorizzato è tenuto, secondo le modalità previste dallautorizzazione, a rispettare i seguenti obblighi:

a) informare le autorità doganali dellufficio di destinazione dellarrivo delle merci;

b) informare immediatamente le autorità doganali dellufficio di destinazione qualora i suggelli non fossero intatti o si accertassero altre irregolarità, quali eventuali eccedenze, mancanze o sostituzioni;

c) iscrivere immediatamente le merci scaricate nei registri contabili; e

d) presentare immediatamente alle autorità doganali dellufficio di destinazione un avviso in cui si segnalano i particolari e lo stato dei suggelli nonché la data di iscrizione nei registri contabili.

2. Il destinatario autorizzato si assicura che il carnet TIR sia presentato immediatamente alle autorità doganali dellufficio di destinazione.

3. Le autorità doganali dellufficio di destinazione appongono le necessarie annotazioni sul carnet TIR e, conformemente alla procedura stabilita nellautorizzazione, provvedono a restituirlo al titolare o al di lui rappresentante.

4. La data di termine delloperazione TIR è la data di iscrizione nei registri contabili di cui al paragrafo 1, lettera c). Tuttavia, nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), la data di termine delloperazione TIR è quella delle annotazioni apposte sul carnet TIR.

5. Su richiesta del titolare del carnet TIR, il destinatario autorizzato rilascia una ricevuta corrispondente alla copia dellavviso di cui al paragrafo 1, lettera d). La ricevuta non può fungere da prova della conclusione dell'operazione TIR ai sensi dellarticolo 454 quater, paragrafo 2.

Articolo 454 quater

1. Il titolare del carnet TIR ha soddisfatto agli obblighi che gli incombono a norma dellarticolo 1, lettera o), della convenzione TIR quando il carnet TIR, unitamente al veicolo stradale, alla combinazione dei veicoli o il container e le merci sono stati presentati intatti nei locali del destinatario autorizzato o in un luogo precisato nellautorizzazione.

2. Il termine dell'operazione TIR, di cui allarticolo 1, lettera d), della Convenzione TIR, è considerato effettivo quando sono stati soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 454 ter, paragrafi 1 e 2.»

*** omissis ***

Articolo 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

*** omissis ***

3. Larticolo 1, punti da 9) a 15) e punti 30), 31) e 32) si applica a decorrere dal 1o ottobre 2005.

*** omissis ***

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2005.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione

 

 

 

 

Agenzia delle Dogane

Prot. n.2312/5201

Roma, 1 agosto 2005

 

Indirizzi omessi

 

Oggetto: Reg.to n.883/2005 della Commissione del 10 giugno 2005 – Introduzione del Destinatario Autorizzato nella Convenzione TIR.

Si fa presente che nella GUCE n.L148 dell’11 giugno 2005 è stato pubblicato il Regolamento di cui in oggetto (che entrerà in vigore l’1 ottobre 2005) che modificando le disposizioni TIR delle DAC ha introdotto il Destinatario Autorizzato nella Convenzione TIR.

In merito si comunica che sono in via di predisposizione le relative istruzioni di servizio.

“Medio tempore” codeste Direzioni Regionali potranno accettare eventuali istanze avanzate dagli operatori del settore e provvedere alla loro trattazione fermo restando che le autorizzazioni della specie potranno decorrere dall’1 ottobre 2005.

 

Il Direttore dell’Area Centrale

Dr. A. Tarascio