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Roma, 10 agosto 2005

 

Circolare n. 100/2005

 

Oggetto: Dogane – Rappresentanza in dogana – Procedure semplificate - Circolare Agenzia delle Dogane n.27/D del 18.7.2005.

 

Con la circolare indicata in oggetto l’Agenzia delle Dogane ha inteso riepilogare alcuni principi fondamentali che regolano gli istituti della rappresentanza in dogana e delle procedure semplificate.

 

In particolare:

 

·            dichiarante è il soggetto a nome del quale viene presentata la dichiarazione doganale;

 

·            dichiarante può essere tanto lo stesso importatore/esportatore che agisce in nome e per conto proprio, quanto il rappresentante indiretto che agisce in nome proprio e per conto dell’importatore/esportatore;

 

·            la figura del dichiarante non può mai essere assunta dal rappresentante diretto, il quale per definizione agisce in nome e per conto altrui;

 

·            il dichiarante, sia esso l’importatore/esportatore, ovvero il suo rappresentante indiretto, può sempre essere rappresentato in dogana, oltre che da un qualsiasi soggetto legato allo stesso dichiarante da un rapporto organico e dotato degli appositi poteri (v. circolare ministeriale 21 UDG del 9.1.1998), da un doganalista suo rappresentante diretto;

 

·            solo il dichiarante (importatore/esportatore, ovvero il suo rappresentante indiretto) può essere autorizzato a operare in procedura semplificata, mentre il rappresentante diretto, non operando a nome proprio, non può essere titolare di procedura semplificata;

 

·            al dichiarante-rappresentante indiretto è comunque precluso di operare in procedura semplificata nell’ambito dei regimi doganali economici (perfezionamento attivo e passivo, ammissione temporanea e trasformazione sotto controllo doganale) riconosciuti agli importatori/esportatori sulla base di requisiti oggettivi e soggettivi che di fatto impongono la coincidenza tra il titolare della procedura semplificata e il titolare del regime economico particolare;

 

·            solo ai cosiddetti “CAD”, l’Agenzia delle dogane riconosce la facoltà, a determinate condizioni, di operare in procedura semplificata anche per i regimi doganali economici, in quanto gli stessi CAD possono operare direttamente presso i locali degli importatori/esportatori titolari dei suddetti regimi economici.

 

In merito a quest’ultimo aspetto dei CAD giova rammentare come:

 

1)        la facoltà per i CAD di operare in procedura semplificata oltre che negli spazi propri anche presso i luoghi dove svolge l’attività l’importatore/esportatore può essere riconosciuta dal Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane anche ad altri soggetti in possesso dei necessari requisiti di professionalità (articolo 3, commi 5 e 9, della legge n.213/2000); si sottolinea come una iniziativa in tal senso, se di interesse per le imprese di trasporto, spedizione e logistica, può sempre essere portata avanti dalla Confetra;

 

2)        la possibilità di costituire CAD è riconosciuta a tutti i doganalisti iscritti nell’Albo degli Spedizionieri Doganali, siano essi liberi professionisti ovvero siano dipendenti di case di spedizione (sentenze TAR del Lazio n.1496 del 1993 e n.1366 del 1994).

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 7/1995, 176 e 140/1997, 20/1998, 132/2000.

 

Allegato uno

 

L/d

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AGENZIA DELLE DOGANE

AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI

CIRCOLARE N. 27/D del 18.7.2005

Oggetto: Procedure di domiciliazione. Rappresentanza in dogana.

                                                

Premessa

Sono pervenute a questa Area Centrale richieste di chiarimenti nonchè osservazioni da parte degli Uffici e di alcuni operatori di settore, in ordine alla corretta applicazione delle norme comunitarie e nazionali che regolano l'istituto della rappresentanza nell'ambito delle procedure di domiciliazione. Tali richieste di chiarimenti e osservazioni hanno reso opportuno un attento riesame della suddetta disciplina e la riconsiderazione, in un quadro più generale, anche di orientamenti assunti in precedenza da questa Agenzia in relazione a singole particolari fattispecie.

Si fornisce, pertanto, di seguito, un quadro riepilogativo della materia.

1. NORMATIVA COMUNITARIA E NAZIONALE

1.1. Normativa comunitaria

Al fine di pervenire ad una corretta valutazione della questione è stato preso in considerazione il Reg. (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario nonchè il Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2913/92.

Dall'esame delle disposizioni sopra citate discende che:

-         ai sensi dell'art. 76 p. 2, lett. c) del Reg. CEE) 2913/92 (d'ora in poi  codice doganale comunitario), il beneficiario di una autorizzazione alla  procedura di domiciliazione è chiaramente identificato nel  "dichiarante";

-         ai sensi dell'art. 4, punto 18 del citato codice doganale comunitario il  "dichiarante" è colui che fa la dichiarazione a nome proprio ovvero la  persona in nome della quale è fatta la dichiarazione in dogana;

-         ai sensi dall'art. 5, p.2 del citato codice doganale comunitario la  rappresentanza in dogana può essere diretta quando il rappresentante  agisce in nome e per conto di terzi oppure indiretta quando il  rappresentante agisce a nome proprio ma per conto di terzi;

-         ai sensi degli artt. 201, p. 3 e 209, p. 3 del citato codice doganale  comunitario il debitore è il dichiarante e, nel caso di rappresentanza  indiretta, è parimenti debitrice la persona per conto della quale è  fatta la dichiarazione in dogana;

-         ai sensi dell'art. 64, p. 2 del citato codice doganale comunitario,  "quando l'accettazione di una dichiarazione in dogana, implichi, per una  determinata persona, obblighi particolari, la dichiarazione deve essere  fatta da tale persona o per suo conto";

-         ai sensi dell'art. 788 p.1 del Reg. (CEE) 2454/93, "È considerato  esportatore ai sensi dell'art. 161, p. 5 del codice colui per conto del  quale è fatta la dichiarazione di esportazione e che al momento della  sua accettazione è proprietario o ha un diritto similare di disporre  delle merci".

1.2. Normativa nazionale

A seguito dell'adozione dei sopra richiamati regolamenti comunitari, sono intervenute modifiche alla disciplina nazionale in materia, tra l'altro, di rappresentanza in dogana in particolare con;

-         la circolare disapplicativa n. 194/D dell'8.7.1997, con cui  l'Amministrazione doganale, a seguito dell'apertura di due procedure di  infrazione comunitarie (n. 95/2239 e n. 90/253) nei confronti della  Repubblica italiana ha ritenuto opportuno doversi adeguare al codice  doganale comunitario disapplicando alcuni articoli del Testo Unico delle  disposizioni Legislative Doganali approvato con il D.P.R. n. 43 del 23  gennaio 1973 (TULD), in quanto in contrasto con il codice doganale  comunitario;

-         l'art. 28 della legge 8 maggio 1998, n. 146 che, successivamente alla  emanazione della citata circolare n. 194/D ha modificato gli artt. 40,  42, 43, 47 e 56 del TULD ed ha abrogato l'art. 41 del medesimo T.U.L.D.,  al fine di adeguare le disposizioni nazionali alla normativa comunitaria  a seguito delle censure della Commissione UE in materia di  rappresentanza in dogana e dichiarazione doganale;

-         la circolare n. 264/D del 16 novembre 1998 che, in applicazione delle  modifiche normative di cui sopra, ha dettato istruzioni in materia di  concedibilità agli intermediari, secondo la modalità della  rappresentanza indiretta, delle procedure di domiciliazione.

1.3. Considerazioni

Dalle richiamate disposizioni deriva quanto segue:

-         colui che agisce nell'ambito della rappresentanza diretta, agendo in  nome e per conto altrui, non può essere definito come "dichiarante" ai  sensi del sopra citato art. 4, punto 18 del più volte citato codice  doganale comunitario, configurandosi piuttosto come il rappresentante  del dichiarante;

-         colui che agisce nell'ambito della rappresentanza diretta, non potendo  essere qualificato come "dichiarante" non può essere titolare di  procedura di domiciliazione ai sensi dell'art. 76, p. 1, lett. c) del  citato codice doganale comunitario;

-         ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, p. 2, dell'art. 64, p. 2 e  dell' art. 76, p. 1, lett. c) del citato codice doganale comunitario, il  titolare della procedura di domiciliazione deve presentare la  dichiarazione doganale a nome proprio e, nel caso in cui esso sia  soggetto intermediario agente in rappresentanza indiretta (essendo, si  ripete, l'unica ammessa in quanto consente di presentare la  dichiarazione a nome proprio quindi come dichiarante), deve altresì  specificare di operare per conto del destinatario/esportatore al fine di  rispettare il disposto dei citati artt. 201, p. 3 e 203, p3. del codice  doganale comunitario richiamati in premessa;

-         ai sensi del citato Reg. (CEE) n. 2454/93 - Disposizioni di Applicazione  del codice doganale comunitario - che disciplina le procedure  domiciliate per i regimi doganali dell'immissione in libera pratica  (artt. 263-267), e dell'esportazione (artt. 283-287) nonché dei regimi  doganali economici (artt. 272 -274; 276-278), vengono espressamente  individuati obblighi e prerogative riconducibili esclusivamente al  titolare dell'autorizzazione al beneficio - peraltro autorizzato sulla  base di prescritti requisiti soggettivi ed oggettivi - rendendo con ciò  inammissibile che l'operazione doganale in procedura di domiciliazione  possa essere effettuata in nome di persona diversa da quella che risulta  beneficiare della prescritta autorizzazione;

-         il più volte citato articolo 5 del citato codice doganale comunitario  espressamente prevede:

a)      due forme di rappresentanza - quella diretta e quella indiretta -  chiaramente individuate;

b)      che il rappresentante debba dichiarare di agire per la persona  rappresentata precisando se si tratta di una rappresentanza diretta  o indiretta nonché disporre del relativo potere di rappresentanza;

c)       che la persona che non dichiari di agire a nome o per conto di un  terzo o che dichiari di agire a nome o per conto di un terzo senza  disporre del potere di rappresentanza è considerata agire a "suo  nome e per proprio conto";

-         il ricorso alla rappresentanza diretta non trova alcuna preclusione nel  caso in cui il titolare della procedura di domiciliazione coincida con  il destinatario/esportatore delle merci in nome e per conto del quale il  rappresentante agisce;

-         il beneficiario della procedura di domiciliazione, soggetto  intermediario, che già rappresenta il destinatario/esportatore dovrà,  conformemente ai richiamati articoli della normativa comunitaria, agire  nell'ambito della rappresentanza indiretta in qualità di dichiarante  presentando la dichiarazione in nome proprio e specificando di operare  per conto del destinatario/mittente al fine di garantire  l'applicabilità dei citati artt. 201, p. 3 e 209, p. 3 del codice  doganale comunitario.

In considerazione di quanto esposto, quindi, e tenuto conto della richiamata normativa non sembra potersi ammettere che in materia di procedure semplificate si possa operare ignorando il principio che comporta l'obbligo e l'impegno diretto nel compimento di operazioni doganali in procedura di domiciliazione del soggetto beneficiario della procedura stessa.

A ciò si aggiunge l'ormai consolidato principio della preminenza del diritto comunitario sulle norme nazionali e, pertanto, la necessità di uniformare all'applicazione delle norme comunitarie quelle nazionali in materia di procedure domiciliate e rappresentanza in dogana.

2. MODALITÀ OPERATIVE

Premesso quanto sopra, si forniscono gli opportuni chiarimenti in relazione alle diverse ipotesi che si prospettano nella pratica operativa in relazione ai diversi soggetti beneficiari delle procedure di domiciliazione.

2.1. Qualora il titolare della procedura di domiciliazione sia una impresa industriale, commerciale o agricola, per la gestione di tale procedura essa potrà agire direttamente in nome e per conto proprio oppure potrà rivolgersi ad uno spedizioniere doganale o ad un Centro di Assistenza Doganale (C.A.D.) che agiranno in nome e per conto del beneficiario della procedura di domiciliazione avvalendosi della rappresentanza diretta.

2.2 Qualora il titolare della procedura di domiciliazione sia un soggetto intermediario (casa di spedizione,CAD ecc.), esso dovrà necessariamente agire nell'ambito della rappresentanza indiretta ai sensi della sopra citata normativa comunitaria.

 In tale ipotesi il soggetto intermediario, titolare di procedura di domiciliazione, potrà anche avvalersi di un doganalista per presentare e quindi sottoscrivere dichiarazioni doganali.

Il CAD, inoltre, può, qualora ne faccia richiesta, essere autorizzato ad operare in procedura di domiciliazione di cui all'art. 76, p.1, lett. c) anche per i regimi doganali economici purché:

-         il titolare dell'autorizzazione al regime doganale economico sia il soggetto che effettua o fa effettuare le operazioni di trasformazione/lavorazione, il quale è tenuto a fornire alla dogana tutte le informazioni per il corretto espletamento del regime e di cui assume gli obblighi relativi;

-         il CAD, titolare della procedura di domiciliazione, svolga le attività connesse all'espletamento del regime come la presentazione delle dichiarazioni doganali, la tenuta dei registri contabili relativi al regime se distinti dalla contabilità dell'operatore, il prelevamento e la custodia dei campioni.

Ciò si ritiene possibile in quanto il CAD, allo stato è l'unico soggetto intermediario che opera presso i luoghi del titolare dell'autorizzazione e quindi tali formalità vengono sostanzialmente effettuate presso l'operatore seppure da soggetto esterno a ciò incaricato in veste di rappresentante indiretto.

La presente Circolare, i cui contenuti sono in linea con il parere espresso dall'Avvocatura generale dello Stato appositamente interessata sull'argomento, è stata sottoposta al Comitato di Indirizzo Permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 12 luglio 2005.

I Sigg. Direttori Regionali vigileranno sulla corretta ed integrale applicazione delle disposizioni impartite con la presente circolare.



Il Direttore dell’Area
Dott. A. Tarascio