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Roma, 10 agosto 2005
Circolare n. 100/2005
Oggetto: Dogane – Rappresentanza in
dogana – Procedure semplificate - Circolare Agenzia delle Dogane n.27/D del 18.7.2005.
Con la circolare
indicata in oggetto l’Agenzia delle Dogane ha inteso
riepilogare alcuni principi fondamentali che regolano gli istituti della
rappresentanza in dogana e delle procedure semplificate.
In particolare:
·
dichiarante è il soggetto a nome del quale
viene presentata la dichiarazione doganale;
·
dichiarante può essere tanto lo stesso
importatore/esportatore che agisce in nome e per conto proprio, quanto il
rappresentante indiretto che agisce in nome proprio e per conto
dell’importatore/esportatore;
·
la figura del dichiarante non
può mai essere assunta dal rappresentante diretto, il quale per definizione
agisce in nome e per conto altrui;
·
il dichiarante, sia esso
l’importatore/esportatore, ovvero il suo rappresentante indiretto, può sempre
essere rappresentato in dogana, oltre che da un qualsiasi soggetto legato allo
stesso dichiarante da un rapporto organico e dotato degli appositi poteri (v.
circolare ministeriale 21 UDG del 9.1.1998), da un doganalista suo rappresentante
diretto;
·
solo il dichiarante
(importatore/esportatore, ovvero il suo rappresentante indiretto) può essere
autorizzato a operare in procedura semplificata, mentre il rappresentante
diretto, non operando a nome proprio, non può essere titolare di procedura semplificata;
·
al dichiarante-rappresentante
indiretto è comunque precluso di operare in procedura semplificata nell’ambito
dei regimi doganali economici
(perfezionamento attivo e passivo, ammissione temporanea e trasformazione sotto
controllo doganale) riconosciuti agli importatori/esportatori sulla base di requisiti
oggettivi e soggettivi che di fatto impongono la coincidenza tra il titolare
della procedura semplificata e il titolare del regime economico particolare;
·
solo ai cosiddetti “CAD”,
l’Agenzia delle dogane riconosce la facoltà, a determinate condizioni, di
operare in procedura semplificata anche per i regimi doganali economici, in quanto gli stessi CAD possono operare
direttamente presso i locali degli importatori/esportatori titolari dei
suddetti regimi economici.
In merito a quest’ultimo aspetto dei CAD giova rammentare come:
1)
la facoltà per i CAD di operare in procedura semplificata oltre che
negli spazi propri anche presso i luoghi dove svolge l’attività
l’importatore/esportatore può essere riconosciuta dal Direttore Generale
dell’Agenzia delle Dogane anche ad altri soggetti in possesso dei necessari requisiti
di professionalità (articolo 3, commi 5 e 9, della legge n.213/2000);
si sottolinea come una iniziativa in tal senso, se di interesse per le imprese
di trasporto, spedizione e logistica, può sempre essere portata avanti dalla
Confetra;
2)
la possibilità di costituire CAD è riconosciuta a tutti i doganalisti
iscritti nell’Albo degli Spedizionieri Doganali, siano essi liberi
professionisti ovvero siano dipendenti di case di spedizione (sentenze TAR del
Lazio n.1496 del 1993 e n.1366
del 1994).
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li
nn. 7/1995, 176 e 140/1997, 20/1998, 132/2000.
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Allegato
uno
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L/d
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
AGENZIA DELLE DOGANE
AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E
RAPPORTO CON GLI UTENTI
CIRCOLARE N. 27/D del 18.7.2005
Oggetto: Procedure di domiciliazione. Rappresentanza in dogana.
Premessa
Sono
pervenute a questa Area Centrale richieste di
chiarimenti nonchè osservazioni da parte degli Uffici e di alcuni operatori di settore, in ordine alla corretta applicazione delle norme comunitarie e nazionali che regolano l'istituto della rappresentanza nell'ambito delle procedure di domiciliazione. Tali richieste di chiarimenti e osservazioni hanno reso opportuno un attento riesame della suddetta disciplina e la riconsiderazione, in un quadro più generale, anche di orientamenti
assunti in precedenza da questa Agenzia in relazione a singole particolari fattispecie.
Si
fornisce, pertanto, di seguito, un quadro riepilogativo
della materia.
1. NORMATIVA COMUNITARIA E NAZIONALE
1.1. Normativa comunitaria
Al fine di pervenire ad una corretta valutazione della questione è stato preso in considerazione il Reg. (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario nonchè il Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del
Regolamento (CEE) n. 2913/92.
Dall'esame
delle disposizioni sopra citate discende che:
-
ai sensi dell'art. 76 p. 2, lett. c) del Reg.
CEE) 2913/92 (d'ora in poi codice doganale comunitario), il beneficiario di una autorizzazione alla procedura di domiciliazione è chiaramente identificato nel "dichiarante";
-
ai sensi dell'art. 4, punto 18 del citato codice doganale comunitario il "dichiarante"
è colui che fa la dichiarazione a nome proprio ovvero la persona in nome della
quale è fatta la dichiarazione in dogana;
-
ai sensi dall'art. 5, p.2 del citato codice doganale
comunitario la rappresentanza in dogana può essere diretta quando il
rappresentante agisce in nome e per conto di terzi oppure indiretta quando il rappresentante agisce a nome proprio ma per conto di
terzi;
-
ai sensi degli artt. 201, p. 3 e 209, p. 3 del
citato codice doganale comunitario il debitore è il dichiarante e, nel
caso di rappresentanza indiretta, è parimenti debitrice la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione
in dogana;
-
ai sensi dell'art. 64, p. 2 del citato codice doganale
comunitario, "quando l'accettazione di una dichiarazione in
dogana, implichi, per una determinata persona, obblighi particolari, la dichiarazione deve
essere fatta da tale persona o
per suo conto";
-
ai sensi dell'art. 788 p.1 del Reg. (CEE) 2454/93, "È considerato esportatore ai sensi dell'art. 161, p. 5 del codice
colui per conto del quale è fatta la dichiarazione di esportazione e che al momento della sua accettazione è proprietario o ha un diritto similare di disporre delle merci".
1.2. Normativa nazionale
A seguito dell'adozione dei sopra richiamati regolamenti comunitari, sono intervenute modifiche alla disciplina nazionale in materia,
tra l'altro, di rappresentanza in
dogana in particolare con;
-
la circolare disapplicativa n. 194/D dell'8.7.1997, con cui l'Amministrazione
doganale, a seguito dell'apertura di due
procedure di infrazione comunitarie (n. 95/2239 e n. 90/253) nei confronti della Repubblica italiana ha ritenuto opportuno doversi adeguare al codice doganale comunitario disapplicando alcuni articoli del Testo Unico delle disposizioni
Legislative Doganali approvato con il D.P.R. n. 43 del 23 gennaio 1973 (TULD), in quanto in contrasto con il codice doganale comunitario;
-
l'art. 28 della legge 8 maggio 1998, n. 146
che, successivamente alla emanazione della citata circolare n. 194/D ha modificato gli artt. 40, 42, 43, 47 e 56 del TULD ed ha
abrogato l'art. 41 del medesimo T.U.L.D., al fine di adeguare le
disposizioni nazionali alla normativa comunitaria a seguito delle censure della Commissione UE in materia di rappresentanza in
dogana e dichiarazione doganale;
-
la circolare n. 264/D del 16 novembre 1998 che,
in applicazione delle modifiche normative di cui sopra, ha dettato istruzioni in
materia di concedibilità agli intermediari, secondo la modalità della rappresentanza indiretta, delle procedure di domiciliazione.
1.3. Considerazioni
Dalle
richiamate disposizioni deriva quanto segue:
-
colui che agisce nell'ambito della rappresentanza diretta, agendo in nome e per conto altrui, non può essere
definito come "dichiarante" ai sensi del sopra citato art. 4, punto 18 del più volte citato codice doganale comunitario, configurandosi piuttosto come il rappresentante del dichiarante;
-
colui che agisce nell'ambito della rappresentanza diretta, non potendo essere qualificato come "dichiarante" non può essere titolare di procedura di domiciliazione ai sensi dell'art. 76, p. 1, lett. c) del citato codice doganale
comunitario;
-
ai sensi del combinato disposto
dell'art. 5, p. 2, dell'art. 64, p. 2 e dell' art. 76, p. 1, lett. c) del citato codice doganale comunitario, il titolare della procedura di domiciliazione deve presentare la dichiarazione doganale a nome proprio e, nel caso in cui esso sia soggetto intermediario agente in rappresentanza indiretta (essendo, si ripete, l'unica ammessa in quanto consente di presentare la dichiarazione a nome proprio quindi come dichiarante), deve altresì specificare di operare per conto del destinatario/esportatore al fine di rispettare il disposto dei citati artt. 201, p. 3 e 203, p3. del codice doganale comunitario richiamati in premessa;
-
ai sensi del citato Reg. (CEE) n. 2454/93 -
Disposizioni di Applicazione del codice doganale comunitario - che disciplina le procedure domiciliate per i regimi doganali dell'immissione in libera pratica (artt. 263-267), e dell'esportazione (artt. 283-287) nonché
dei regimi doganali economici (artt. 272 -274; 276-278), vengono espressamente individuati obblighi e prerogative riconducibili esclusivamente al titolare
dell'autorizzazione al beneficio - peraltro autorizzato sulla base di prescritti requisiti soggettivi ed oggettivi - rendendo con ciò inammissibile che l'operazione doganale in procedura di domiciliazione possa essere effettuata in nome di persona diversa da quella che risulta beneficiare della
prescritta autorizzazione;
-
il più volte citato articolo 5 del citato codice doganale comunitario espressamente prevede:
a)
due forme di rappresentanza - quella diretta e quella
indiretta - chiaramente individuate;
b)
che il rappresentante debba dichiarare di agire per la persona rappresentata precisando se si tratta di una rappresentanza diretta o indiretta nonché
disporre del relativo potere di rappresentanza;
c)
che la persona che non dichiari di agire a
nome o per conto di un terzo o che dichiari di agire a nome o per conto di un terzo senza disporre del potere di rappresentanza è considerata agire a "suo nome e per proprio conto";
-
il ricorso alla rappresentanza diretta
non trova alcuna preclusione nel caso in cui il titolare della procedura di domiciliazione
coincida con il destinatario/esportatore delle merci in nome e per
conto del quale il rappresentante agisce;
-
il beneficiario della procedura di domiciliazione, soggetto intermediario, che già rappresenta il destinatario/esportatore
dovrà, conformemente ai richiamati articoli della normativa comunitaria, agire nell'ambito della rappresentanza indiretta in qualità di dichiarante presentando la dichiarazione in nome proprio e specificando
di operare per conto del destinatario/mittente al fine di garantire l'applicabilità dei citati artt. 201, p. 3 e 209, p. 3 del codice doganale comunitario.
In
considerazione di quanto esposto, quindi, e tenuto conto della richiamata normativa non sembra potersi ammettere che in materia di procedure semplificate si possa operare ignorando il
principio che comporta l'obbligo e l'impegno diretto nel compimento di operazioni doganali in procedura di domiciliazione del soggetto
beneficiario della procedura stessa.
A ciò si aggiunge l'ormai consolidato principio della preminenza del diritto comunitario sulle norme nazionali e, pertanto, la necessità di uniformare
all'applicazione delle norme comunitarie quelle nazionali in materia di procedure
domiciliate e rappresentanza in dogana.
2. MODALITÀ OPERATIVE
Premesso
quanto sopra, si forniscono gli opportuni chiarimenti in relazione alle diverse ipotesi che si prospettano
nella pratica operativa in relazione ai diversi
soggetti beneficiari delle procedure di domiciliazione.
2.1. Qualora il titolare della procedura di domiciliazione sia una impresa industriale, commerciale o agricola, per la gestione di tale procedura essa potrà agire direttamente in nome e per conto proprio oppure potrà rivolgersi ad uno spedizioniere doganale o ad un Centro di Assistenza Doganale (C.A.D.) che agiranno in nome e per conto del
beneficiario della procedura di domiciliazione avvalendosi della rappresentanza diretta.
2.2 Qualora il titolare della
procedura di domiciliazione sia un soggetto intermediario (casa di spedizione,CAD ecc.), esso dovrà necessariamente agire nell'ambito della rappresentanza indiretta ai sensi della sopra citata normativa comunitaria.
In tale ipotesi il soggetto intermediario, titolare di procedura di domiciliazione, potrà anche avvalersi di un doganalista per presentare e quindi sottoscrivere
dichiarazioni doganali.
Il CAD, inoltre, può, qualora ne faccia richiesta, essere autorizzato ad operare in procedura di domiciliazione di cui all'art. 76, p.1, lett. c) anche per i regimi doganali economici purché:
-
il titolare dell'autorizzazione al regime doganale economico sia il soggetto che effettua o fa effettuare le operazioni di trasformazione/lavorazione,
il quale è tenuto a fornire alla dogana
tutte le informazioni per il corretto espletamento
del regime e di cui assume gli obblighi relativi;
-
il CAD, titolare della procedura di domiciliazione,
svolga le attività connesse
all'espletamento del regime come la presentazione delle dichiarazioni doganali, la tenuta dei registri contabili relativi al regime se distinti dalla contabilità dell'operatore, il prelevamento e la custodia dei campioni.
Ciò si ritiene possibile in quanto il CAD, allo stato è l'unico soggetto intermediario che opera presso i luoghi del titolare dell'autorizzazione e quindi tali formalità vengono sostanzialmente effettuate presso l'operatore seppure da soggetto esterno a ciò incaricato in veste di rappresentante indiretto.
La presente Circolare, i cui contenuti sono in linea con il parere espresso dall'Avvocatura generale dello Stato appositamente interessata sull'argomento, è stata sottoposta al Comitato di Indirizzo Permanente che ha espresso parere
favorevole nella seduta del 12 luglio 2005.
I Sigg. Direttori Regionali vigileranno sulla corretta ed integrale applicazione delle disposizioni impartite con la presente
circolare.
Il Direttore dell’Area
Dott. A. Tarascio