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Roma, 7 settembre 2005
Circolare n. 105/2005
Oggetto: Dogane – Iva intracomunitaria – Modelli Intrastat
– D.M. 3.8.2005 su G.U. n.186 dell’11.8.2005.
Sono state
introdotte semplificazioni nella redazione degli elenchi delle cessioni e degli
acquisti intracomunitari – modelli Intrastat – che troveranno applicazione a decorrere dal
prossimo anno.
In particolare il
decreto indicato in oggetto, modificando il decreto 27.12.2000, ha escluso i
soggetti che realizzano volumi annui di cessioni e di acquisti
intracomunitari ciascuno non superiore a 10 milioni
di euro dall’obbligo di indicare le voci “valore
statistico”, “condizioni di consegna”
e “modalità di trasporto” (attualmente
l’esclusione vige per coloro che realizzano volumi annui di cessioni e acquisti
intracomunitari inferiori rispettivamente a 4,3 e 2,5
milioni di euro).
Com’è noto, i
modelli Intrastat vengono
presentati agli uffici doganali con periodicità mensile, trimestrale o annuale
a seconda del volume degli scambi intracomunitari
dell’anno precedente. Lo snellimento introdotto col decreto in esame sarà applicabile
a decorrere dai primi elenchi riferiti all’anno 2006
(es. elenchi mensili del mese di gennaio 2006 da presentare entro il 20
febbraio 2006).
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n. 58/2004, 2/2003 e 148/2000 |
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Allegato uno |
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D/d |
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G.U. n. 186 del 11.8.2005 (fonte Guritel)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 3 agosto 2005
Elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti
intracomunitari, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 638/2004 e n.
1982/2004.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per le politiche fiscali
Emana
il seguente decreto:
Art. 1.
Contenuto degli elenchi
1. All'art. 4 del decreto 27 ottobre 2000 del dipartimento delle
dogane e delle imposte indirette sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 4, le parole «(CEE) n. 3330/91 e dei relativi
regolamenti di applicazione.» sono sostituite dalle seguenti: «(CE)
n. 638/2004 e del relativo regolamento di applicazione.»
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. In applicazione dell'art. 9 del regolamento (CE) n.
638/2004 e del relativo regolamento (CE) di attuazione n. 1982/2004,
sono tenuti alla menzione del valore statistico, delle condizioni di
consegna e del modo di trasporto:
a) per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi mensili delle
cessioni intracomunitarie, i soggetti che hanno realizzato nell'anno
precedente o, in caso di inizio dell'attivita' di scambi
intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un
valore annuo delle spedizioni superiore a Euro 10.000.000,00;
b) per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi mensili degli
acquisti intracomunitari, i soggetti che hanno realizzato nell'anno
precedente o, in caso di inizio dell'attivita' di scambi
intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un
valore annuo degli arrivi superiore a Euro 10.000.000,00.
Art. 2.
Modifiche alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi
riepilogativi, in euro, delle cessioni e degli acquisti
intracomunitari di beni.
1. Alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi
riepilogativi, in euro, delle cessioni e degli acquisti
intracomunitari di beni, contenute nell'allegato VII del decreto
direttoriale del 27 ottobre 2000 del Dipartimento delle dogane e
delle imposte indirette, sono apportate le modifiche riportate
nell'allegato 1 al presente decreto.
Art. 3.
Decorrenza
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli elenchi
riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dall'anno
2006.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 3 agosto 2005
Il Capo del dipartimento: Ciocca
Allegato I
1. Titolo II e Titolo III, Sezione I
Massa netta:
1) al secondo capoverso le parole «n. 1901/2000» sono sostituite
dalle seguenti: «n. 1982/2004»;
Valore statistico:
1) al secondo capoverso, le parole «conformemente alle
disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n.
1901/2000» sono sostituite dalle seguenti: «secondo la definizione
contenuta nell'allegato al regolamento (CE) n. 638/2004, punto 3,
Valore delle merci, lettera b)».
2) al quinto capoverso, le parole «all'articolo 24, paragrafo 2,
secondo e terzo comma, del regolamento (CE), n. 1901/2000» sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 8 del regolamento (CE) n.
1982/2004.»
3) al quarto ed al settimo capoverso, e' soppressa la parola
«riparazione» contenuta in parentesi.
2. Tabella B, natura della transazione, descrizione:
1) al Codice 4, eliminare le parole «o di una riparazione»;
2) al Codice 5, eliminare le parole: «o ad una riparazione».
3. Nell'Allegato VII, dopo la Tabella D, e' aggiunta la seguente
Tabella E.
«Tabella E
ELENCO DELLE MERCI ESCLUSE DALLA RILEVAZIONE STATISTICA SUGLI SCAMBI
DI BENI TRA STATI MEMBRI
a) Strumenti di pagamento aventi corso legale e valori.
b) Oro detto monetario.
c) Soccorso d'urgenza in regioni sinistrate.
d) Merci che beneficiano dell'immunita' diplomatica, consolare o
simile.
e) Merci destinate a un uso temporaneo, purche' siano rispettate
le seguenti condizioni:
1) non e' prevista ne' effettuata alcuna lavorazione,
2) da durata prevista dell'uso temporaneo non e' superiore a 24
mesi.
3) la spedizione o l'arrivo non sono stati dichiarati come
consegna o acquisizione ai fini dell'IVA.
f) Beni che veicolano informazioni, quali dischetti, nastri
informatici, pellicole, disegni, cassette audio e video, CD-ROM con
programmi informatici, se sono concepiti su richiesta di un cliente
particolare o non sono oggetto di transazioni commerciali, nonche'
beni forniti a complemento di una precedente fornitura, per esempio
ai fini di aggiornamento, che non sono oggetto di fatturazione per il
destinatario.
g) Purche' non siano oggetto di una transazione commerciale:
1) materiale pubblicitario.
2) campioni commerciali.
h) Beni destinati ad essere riparati e in seguito alla
riparazione, nonche' i pezzi di ricambio associati. La riparazione di
un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione
originaria. L'obiettivo dell'operazione e' semplicemente mantenere i
beni in condizioni di funzionamento e puo' comportare lavori di
ricostruzione o di miglioria, ma non modifica in alcun modo la natura
dei beni.
i) Merci spedite alle forze armate nazionali stanziate al di
fuori del territorio statistico e merci provenienti da un altro Stato
membro che hanno accompagnato le forze armate nazionali al di fuori
del territorio statistico, nonche' merci acquistate o cedute nel
territorio statistico di uno Stato membro dalle forze armate di un
altro Stato membro che vi stazionano.
j) Mezzi di lancio di veicoli spaziali, alla spedizione e
all'arrivo, in vista del lancio nello spazio e durante il lancio.
k) Vendita di nuovi mezzi di trasporto da parte di persone
fisiche o giuridiche soggette all'IVA a cittadini privati di altri
Stati membri.».