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Roma, 7 settembre 2005

 

Circolare n. 105/2005

 

Oggetto: Dogane – Iva intracomunitaria – Modelli Intrastat – D.M. 3.8.2005 su G.U. n.186 dell’11.8.2005.

 

Sono state introdotte semplificazioni nella redazione degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari – modelli Intrastat – che troveranno applicazione a decorrere dal prossimo anno.

 

In particolare il decreto indicato in oggetto, modificando il decreto 27.12.2000, ha escluso i soggetti che realizzano volumi annui di cessioni e di acquisti intracomunitari ciascuno non superiore a 10 milioni di euro dall’obbligo di indicare le voci “valore statistico”, “condizioni di consegna” e “modalità di trasporto” (attualmente l’esclusione vige per coloro che realizzano volumi annui di cessioni e acquisti intracomunitari inferiori rispettivamente a 4,3 e 2,5 milioni di euro).

 

Com’è noto, i modelli Intrastat vengono presentati agli uffici doganali con periodicità mensile, trimestrale o annuale a seconda del volume degli scambi intracomunitari dell’anno precedente. Lo snellimento introdotto col decreto in esame sarà applicabile a decorrere dai primi elenchi riferiti all’anno 2006 (es. elenchi mensili del mese di gennaio 2006 da presentare entro il 20 febbraio 2006).

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 58/2004, 2/2003 e 148/2000

 

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n. 186 del 11.8.2005 (fonte Guritel)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 agosto 2005

Elenchi    riepilogativi    delle    cessioni    e   degli   acquisti
intracomunitari,  ai  sensi  dei  regolamenti  (CE)  n. 638/2004 e n.
1982/2004.
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                      per le politiche fiscali
                                Emana
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
                       Contenuto degli elenchi
  1.  All'art.  4  del decreto 27 ottobre 2000 del dipartimento delle
dogane   e   delle  imposte  indirette  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al  comma  4,  le  parole  «(CEE)  n.  3330/91  e dei relativi
regolamenti  di  applicazione.» sono sostituite dalle seguenti: «(CE)
n. 638/2004 e del relativo regolamento di applicazione.»
    b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
      «5.  In  applicazione  dell'art.  9  del  regolamento  (CE)  n.
638/2004  e del relativo regolamento (CE) di attuazione n. 1982/2004,
sono  tenuti alla menzione del valore statistico, delle condizioni di
consegna e del modo di trasporto:
  a) per  quanto  riguarda  gli  elenchi  riepilogativi mensili delle
cessioni  intracomunitarie, i soggetti che hanno realizzato nell'anno
precedente   o,   in   caso   di   inizio  dell'attivita'  di  scambi
intracomunitari,  presumono  di  realizzare  nell'anno  in  corso, un
valore annuo delle spedizioni superiore a Euro 10.000.000,00;
  b) per  quanto  riguarda  gli  elenchi  riepilogativi mensili degli
acquisti  intracomunitari,  i soggetti che hanno realizzato nell'anno
precedente   o,   in   caso   di   inizio  dell'attivita'  di  scambi
intracomunitari,  presumono  di  realizzare  nell'anno  in  corso, un
valore annuo degli arrivi superiore a Euro 10.000.000,00.
                               Art. 2.
Modifiche  alle  istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi
riepilogativi,   in   euro,   delle   cessioni   e   degli   acquisti
                      intracomunitari di beni.
  1.  Alle  istruzioni  per  l'uso  e  la  compilazione degli elenchi
riepilogativi,   in   euro,   delle   cessioni   e   degli   acquisti
intracomunitari  di  beni,  contenute  nell'allegato  VII del decreto
direttoriale  del  27 ottobre  2000  del  Dipartimento delle dogane e
delle  imposte  indirette,  sono  apportate  le  modifiche  riportate
nell'allegato 1 al presente decreto.
                               Art. 3.
                             Decorrenza
  1.  Le  disposizioni del presente decreto si applicano agli elenchi
riepilogativi  aventi  periodi  di  riferimento  decorrenti dall'anno
2006.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 3 agosto 2005
                                     Il Capo del dipartimento: Ciocca
 
 
 
                                                           Allegato I
  1. Titolo II e Titolo III, Sezione I
    Massa netta:
    1)  al secondo capoverso le parole «n. 1901/2000» sono sostituite
dalle seguenti: «n. 1982/2004»;
    Valore statistico:
    1)   al   secondo   capoverso,   le  parole  «conformemente  alle
disposizioni  dell'articolo 24,  paragrafo 5, del regolamento (CE) n.
1901/2000»  sono  sostituite  dalle seguenti: «secondo la definizione
contenuta  nell'allegato  al  regolamento  (CE) n. 638/2004, punto 3,
Valore delle merci, lettera b)».
    2)  al quinto capoverso, le parole «all'articolo 24, paragrafo 2,
secondo  e  terzo  comma,  del  regolamento  (CE), n. 1901/2000» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «all'articolo 8 del regolamento (CE) n.
1982/2004.»
    3)  al  quarto  ed  al  settimo capoverso, e' soppressa la parola
«riparazione» contenuta in parentesi.
  2. Tabella B, natura della transazione, descrizione:
      1) al Codice 4, eliminare le parole «o di una riparazione»;
      2) al Codice 5, eliminare le parole: «o ad una riparazione».
  3.  Nell'Allegato  VII,  dopo la Tabella D, e' aggiunta la seguente
Tabella E.
 
 
 
                                                           «Tabella E
ELENCO  DELLE MERCI ESCLUSE DALLA RILEVAZIONE STATISTICA SUGLI SCAMBI
                      DI BENI TRA STATI MEMBRI
    a) Strumenti di pagamento aventi corso legale e valori.
    b) Oro detto monetario.
    c) Soccorso d'urgenza in regioni sinistrate.
    d) Merci  che beneficiano dell'immunita' diplomatica, consolare o
simile.
    e) Merci  destinate a un uso temporaneo, purche' siano rispettate
le seguenti condizioni:
      1) non e' prevista ne' effettuata alcuna lavorazione,
      2) da durata prevista dell'uso temporaneo non e' superiore a 24
mesi.
      3)  la  spedizione  o  l'arrivo  non sono stati dichiarati come
consegna o acquisizione ai fini dell'IVA.
    f) Beni  che  veicolano  informazioni,  quali  dischetti,  nastri
informatici,  pellicole,  disegni, cassette audio e video, CD-ROM con
programmi  informatici,  se sono concepiti su richiesta di un cliente
particolare  o  non  sono oggetto di transazioni commerciali, nonche'
beni  forniti  a complemento di una precedente fornitura, per esempio
ai fini di aggiornamento, che non sono oggetto di fatturazione per il
destinatario.
    g) Purche' non siano oggetto di una transazione commerciale:
      1) materiale pubblicitario.
      2) campioni commerciali.
    h)   Beni   destinati  ad  essere  riparati  e  in  seguito  alla
riparazione, nonche' i pezzi di ricambio associati. La riparazione di
un  bene  consiste  nel  ripristino  della  sua funzione o condizione
originaria.  L'obiettivo dell'operazione e' semplicemente mantenere i
beni  in  condizioni  di  funzionamento  e  puo' comportare lavori di
ricostruzione o di miglioria, ma non modifica in alcun modo la natura
dei beni.
    i) Merci  spedite  alle  forze  armate  nazionali stanziate al di
fuori del territorio statistico e merci provenienti da un altro Stato
membro  che  hanno accompagnato le forze armate nazionali al di fuori
del  territorio  statistico,  nonche'  merci  acquistate o cedute nel
territorio  statistico  di  uno Stato membro dalle forze armate di un
altro Stato membro che vi stazionano.
    j) Mezzi  di  lancio  di  veicoli  spaziali,  alla  spedizione  e
all'arrivo, in vista del lancio nello spazio e durante il lancio.
    k) Vendita  di  nuovi  mezzi  di  trasporto  da  parte di persone
fisiche  o  giuridiche  soggette all'IVA a cittadini privati di altri
Stati membri.».