Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 8 settembre 2005
Circolare n. 106/2005
Oggetto: Finanziamenti – Trasporto combinato – Ulteriori precisazioni.
Il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti ha precisato che le
richieste di incentivi al trasporto combinato dovranno pervenire presso gli
uffici del Ministero – via posta o consegnate a mano - entro le ore 17,30 di lunedì 19 settembre. A tal fine si fa
presente che la Confetra è a disposizione delle imprese per la presentazione delle
domande: gli interessati possono mettersi in contatto con la segreteria confederale.
Con l’occasione si
ritiene utile richiamare l’attenzione su due aspetti.
Contributi all’esercizio – E’ opportuno ribadire
ancora una volta che debbono presentare la domanda nel termine suindicato anche le imprese che, pur non avendo diritto ai
contributi per gli anni 2004 e 2005 (per mancanza di documentazione, per
insufficienza di traffico, ecc.), sperano di ottenerli per il 2006:
l’importante è che le imprese possano comunque documentare l’effettuazione di
un minimo di traffico combinato già negli anni 2004 e 2005.
Contributi agli investimenti - Com’è noto, oltre ai beni già
acquistati alla data di presentazione della domanda, sono ammessi al beneficio i
beni che s’intendono acquistare entro la fine del 2006. Riguardo quest’ultima categoria, è opportuno che le imprese
indichino programmi di investimento il più possibile
realistici. Su questo aspetto, infatti, l’istruttoria
del Ministero sarà minuziosa e sarà tesa a valutare la coerenza degli
investimenti con il piano pluriennale dell’attività che s’intende sviluppare. Le
domande ritenute contraddittorie saranno scartate. Il rigore del Ministero è
giustificato: qualora le richieste complessive dovessero superare le risorse disponibili,
la misura degli incentivi dovrebbe essere necessariamente ridotta, anche per
gli investimenti già realizzati. Tra l’altro per ridurre la misura degli
incentivi sarebbe necessario un apposito decreto interministeriale
la cui emanazione richiederebbe svariati mesi, durante i quali i contributi non
potrebbero essere erogati.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Si allegano le risposte ministeriali ai
quesiti più frequenti (consultabili su www.infrastrutturetrasporti.it). |
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Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.104/2005. |
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D/d |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
Risposte a domande frequenti - Incentivi al trasporto
di merci per ferrovia ai sensi dell'art. 38 della Legge 1° agosto 2002 n. 166
RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI – GENERALI
1) Quali sono le modalità di presentazione dell'Istanza?
L'impresa che intende accedere all'erogazione
degli Incentivi al trasporto di merci per ferrovia ai sensi dell'art. 38 della
Legge 1° agosto 2002 n. 166, deve presentare l'Istanza di Ammissione, utilizzando
il modulo predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ed
allegando quanto ivi previsto. Le buste (consegnate a mano o via posta) devono
pervenire presso gli uffici del Ministero tassativamente entro il 19 settembre
2005 alle ore 17,30 (orario di chiusura degli uffici).
L'importo della marca da bollo da apporre sull’istanza è pari a 14,62 €.
Per quanto riguarda i documenti allegati, è in corso una
verifica presso l’Amministrazione competente in materia fiscale, in merito alla
necessità di presentazione in bollo. In ogni caso, l’eventuale irregolarità è
sanabile successivamente.
2) Quali sono le modalità di erogazione
dei contributi?
I contributi sono a fondo perduto; l'operatore può
scegliere se percepirli in 15 anni ovvero chiederne l'erogazione nel triennio
(in entrambi i casi, alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.),
secondo le modalità e le procedure riportate nell'allegato 5 alla circolare
DGTF/707/div 3 del 22/7/2005. La circolare contiene anche
i recapiti della Cassa Depositi e Prestiti, per eventuali indicazioni più approfondite
su tali profili.
3) In che forma deve essere presentato il
certificato della CCIAA da allegare all'istanza per
l'ammissione ai contributi?
Il certificato CCIAA può essere presentato in originale o
in fotocopia.
Qualora sia presentato in copia, deve essere accompagnato
da una Autocertificazione (ai sensi del D.P.R.
445/2000), sottoscritta dal Legale Rappresentante, che ne attesti la conformità
all'originale, e inoltre deve essere corredato da una fotocopia del documento
di identità del Legale Rappresentante, in corso di validità.
In entrambi i casi, il certificato deve contenere i
riferimenti alla Legge 19 marzo 1990 n° 50 e s.m.i. (Nulla Osta anti mafia).
Le imprese aventi sede in altri Stati dell’Unione europea
ovvero in Svizzera devono presentare:
-certificato rilasciato da un organismo equivalente alla
Camera di Commercio I.A.A.
da cui risulti la qualifica di Legale Rappresentante dello scrivente;
-traduzione giurata, in lingua italiana del medesimo
certificato.
RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI - COMMA 5
1) Quale documentazione dovrà essere presentata per rendicontare i treni effettuati?
Per i servizi prestati anteriormente
alla stipulazione dell’atto d’obbligo, occorre presentare (entro 7 gg. dalla
stipulazione dell’atto d’obbligo):
1. prospetto riepilogativo dei treni effettuati, con tutte le specificazioni richieste dalle
norme e finalizzate alla determinazione dell’incentivo (treni completi, treni*km, trasporto combinato/merci pericolose, distanza,
bilanciamento);
2. attestazione da parte
dell’impresa ferroviaria che i servizi di cui al precedente punto 1. sono stati effettivamente realizzati.
In riferimento ai servizi prestati successivamente alla stipulazione
dell’atto d’obbligo deve essere presentata la documentazione seguente:
1. entro sessanta giorni dalla fine di ciascun mese
di riferimento:
a. riepilogo dei treni effettuati;
b. lettere di vettura. Queste ultime, ove trasmesse in copia ovvero
su supporto informatico, dovranno essere accompagnate da una dichiarazione,
sottoscritta dal legale rappresentante, che ne attesti
la conformità con gli originali;
c. eventualmente: documentazione attestante le cause di forza maggiore
che hanno impedito l’effettuazione di servizi programmati, affinché ai soli
fini del raggiungimento del 90% essi possano essere presi in conto.
2. entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello
di riferimento:
a. prospetto riepilogativo dei treni effettuati, con tutte le
specificazioni richieste dalle norme e/o finalizzate alla determinazione
dell’incentivo (treni completi, treni*km, trasporto
combinato/merci pericolose, distanza ai fini dell’allegato 1 del DI 14/T 2005
bilanciamento);
b. attestazione da parte dell’impresa ferroviaria che i servizi di
cui al precedente punto a. sono stati effettivamente
realizzati.
Ai fini dei prospetti riepilogativi dei treni effettuati
sarà fornito apposito modello.
2) I chilometri già effettuati dichiarati nell'istanza possono essere cambiati al momento della stipula dell'atto
d'obbligo?
Sì; è nell'atto d'obbligo che i servizi sono
definitivamente ripartiti tra pregresso e futuro sulla base della documentazione
che sarà prodotta ai sensi del punto 1b) dell'atto
d'obbligo stesso, come richiamato al punto 10) dell'istanza per l'ammissione
agli incentivi
3) Nel caso di trasporto su tratta internazionale,
il tragitto effettuato in ambito nazionale è ammesso all’incentivo?
Sì, è ammesso all'incentivo il solo tragitto nazionale,
mentre per il calcolo della percorrenza ferroviaria si contano anche i
chilometri percorsi su rete estera (vedesi allegato 1 nota 1 del
DI 14/T).
4) Se l’impresa non è "utente del
trasporto" quale riduzione tariffaria deve obbligatoriamente applicare
alla propria clientela?
Se l'impresa non è utente del trasporto, come definita nel
DPR 340/04 art. 2 lettera i, (l'impresa è utente
del trasporto se è proprietaria della merce trasportata), le riduzioni
tariffarie da applicare ai clienti per effetto degli incentivi, sono indicate
nell'art. 9 comma 3 lettera h del DPR 340/04: "Ciascuna impresa e' tenuta
a destinare a favore dei suoi clienti una
riduzione delle tariffe applicate almeno pari all'ammontare
degli incentivi percepibili, relativi alla componente
dell'incentivo base non legata al grado di bilanciamento, tenendo
conto della variazione delle componenti di costo;" Per i servizi
pregressi si applica l'art. 16 del DPR 340.
5) I treni realizzati dal 01.01.04 fino alla data di
sottoscrizione dell'atto d'obbligo possono accedere
agli incentivi di cui al comma 5 art. 38?
Si veda l'art. 16 commi 1 e 2 del DPR 340/04 1. "Per le imprese che sottoscrivono l'atto
d'obbligo di cui all'articolo 9, gli incentivi di cui al comma 5
dell'articolo 38 della legge sono erogati, per i treni-chilometro effettuati
dal 1° gennaio 2004 alla data della stipula dell'atto d'obbligo
subordinatamente alla sussistenza di contratti con le imprese ferroviarie per
il relativo servizio nel periodo di riferimento, nonche'
alla dimostrazione dei treni completi e dei corrispondenti treni-chilometro effettivamente
realizzati."
Per quanto riguarda i treni realizzati dal 01.01.04 fino
alla data di sottoscrizione dell'atto d'obbligo può
essere richiesto il contributo per quanto realizzato, e purchè
il realizzato trovi riscontro nel contratto con l'impresa ferroviaria. Il realizzato
fino alla sottoscrizione dell'atto d'obbligo non ha influenza sugli impegni
successivi dichiarati nell'atto d'obbligo stesso.
6) Cosa si intende per
"grado di bilanciamento del traffico"?
Si veda l'Art. 2 del DPR 340/04
lettera l) nel quale viene definito il: «grado
di bilanciamento del traffico» come: "il rapporto, su una
determinata relazione, valutato su base annua ed espresso in percentuale, fra
le unita' intermodali ed i carri cisterna per il
trasporto di merci pericolose trasportate da ciascuna impresa nel verso di
percorrenza meno carico di unita' e le unita' trasportate nel verso maggiormente carico".
Questo valore deve essere almeno pari al 75% (cfr. all. 1 al d.i. 14/T/2005). Ai fini
del calcolo del grado bilanciamento il treno deve essere in ogni caso un treno
completo; inoltre rileva il numero di unità
trasportate nell'anno su una determinata relazione: si calcola il rapporto tra
le UTI trasportate sul verso di percorrenza meno carico e le UTI trasportate
nel verso più carico. Non è necessaria l'individuazione delle unità cariche.
7) Come vengono calcolati
gli incentivi per treno*Km?
Il riconoscimento degli incentivi relativi
al comma 5 è subordinato all'effettuazione di almeno il 90% dei treni
completi di trasporto combinato e/o di merci pericolose e dei treni*km, costituenti oggetto dell'atto d'obbligo, quali
risultano dal consuntivo di ciascun anno del triennio (Rif.
punto 14 circolare esplicativa DGTF/707/div3 e art. 10 comma 2 DPR 340/04).
Per il calcolo del contributo totale riferito a ciascun
anno, si procederà nel modo seguente:
sarà calcolato un incentivo per singola relazione consuntivata:
Incentivo base unitario: 2,00 (Euro per treno*Km).
Incentivo base modificato rispetto alla distanza: Se la percorrenza ferroviaria
(PF) è compresa fra i 50 ed i 400 km, l’incentivo di base viene modificato
secondo la formula: 2.00 * [1+ ( 400 – PF)/ 400] Euro
(Per percorrenza ferroviaria si considera l’intero percorso del treno
comprendente anche l'eventuale percorso su rete estera).
Incentivo Bilanciamento: Se il traffico effettuato (su base annua) è bilanciato
nella misura almeno pari al 75%, l’incentivo base o modificato viene
incrementato di 0,50€ per treno*Km.
Incentivo Totale di relazione: l’incentivo
totale di relazione è dato dalla somma dell’incentivo base unitario (o modificato
rispetto alla distanza) + l’eventuale incentivo bilanciamento.
Contributo per relazione: E’ dato dall’Incentivo Totale di
relazione moltiplicato per i Km effettuati su base annua in territorio
italiano.
Il Contributo Totale sarà dato dalla somma dei contributi
per relazione.
RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI - COMMA 6
1) Ai fini dell’individuazione delle piccole e medie
imprese, qual è la normativa di riferimento?
Il rinvio, di cui all’art. 13 del D.P.R., al Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio
2001 –ai fini dell’individuazione delle piccole e medie imprese (PMI) per
l’accesso ai contributi per l’acquisizione di materiale rotabile (art. 13 comma
2 del D.P.R. 340/2004, art. 3 comma 1 del D.i.
14/T/2005)- è da intendersi in riferimento al testo vigente del predetto
Regolamento, risultante dalle modifiche e integrazioni apportate dal Regolamento
(CE) 364/2004 del 25 febbraio 2004.
Pertanto dovranno applicarsi i criteri di
individuazione delle PMI indicati nell’allegato 1 al citato Regolamento
(CE) 70/2001, come sostituito dall’allegato al regolamento (CE) 364/2004.
2) Qual è il periodo di riferimento per gli
investimenti, ai fini dell’accesso ai contributi di cui all’art. 13 del D.P.R.?
Sono contribuibili i beni acquistati nel triennio
2004-2006.
3) Cosa si intende per
indagini di mercato? Esse riguardano solo i beni da acquistare o anche quelli
già acquistati?
L'indagine di mercato può essere identificata in una serie
di attività (ad esempio, acquisizione di più preventivi)
finalizzate a verificare le condizioni più convenienti alle quali, nel mercato
di riferimento, è possibile acquistare un bene. L'indagine di mercato deve
essere svolta sia per i beni già acquistati che per quelli da acquistare (art.
13 e 16 del D.P.R.)
L'indagine di mercato è necessaria anche quando il
fornitore risulta l'unico presente sul mercato.
In questo caso l'indagine avrà dato evidenza che sul mercato di riferimento è
presente un solo fornitore. Pertanto in tale caso potrà essere presa in
considerazione anche una dichiarazione da parte del Legale Rappresentante, che
spieghi adeguatamente le attività di indagine svolte e
il relativo risultato (ove possibile, mediante documentazione a supporto).
4) I contributi per gli investimenti valgono solo
per i beni nuovi di fabbrica? E' possibile far rientrare nei beni nuovi di
fabbrica, ammissibili a finanziamento, beni usati ricondizionati
in maniera significativa?
Il comma 1, art. 3 del Decreto Interministeriale 14/T /05
prevede che i beni per i quali è possibile accedere ai
contributi siano "nuovi di fabbrica".
L'acquisto di un bene usato non rientra fra quelli
agevolabili perchè privo del carattere della novità
(è indifferente che l'impresa cedente lo abbia precedentemente
riattivato o ammodernato).
L'acquisto di un bene sul quale il cedente ha effettuato interventi di radicale ricondizionamento/ammodernamento
potrà essere valutato, ai fini dell'ammissione al contributo, ove il cedente
certifichi che il bene costituiva per lui un bene merce e che i costi sostenuti
per la radicale trasformazione sono prevalenti rispetto al costo originario del
bene.
5) Quale documentazione è
necessario allegare all'istanza nel caso di acquisto tramite leasing?
Nel caso di acquisto tramite
leasing finanziario è necessario allegare copia del contratto di leasing, nel
quale sia indicato il costo unitario dei beni acquistati. Nel caso in cui non sia indicato nel contratto, sarà necessario allegare idonea
documentazione comprovante tale costo unitario.
6) Per quanto riguarda i contributi agli
investimenti, la documentazione prevista per i beni ancora da acquisire deve
essere presentata unitamente all’istanza o può essere
prodotta successivamente?
Per quanto attiene ai contributi agli investimenti, deve
essere presentata unitamente all’istanza la documentazione
prevista nell’allegato 3 alla circolare ministeriale DGTF/div3/707 del 22
luglio 2005. Pertanto la documentazione dovrà essere completa rispetto a quanto
previsto, così da consentire la valutazione anche dell’attendibilità degli
investimenti programmati e da evitare che siano sovrastimati i fondi necessari,
erodendo inutilmente le risorse disponibili (a danno degli altri soggetti
richiedenti ed in particolare per i beni già acquisiti).
7) Come viene individuata la data di acquisizione
dei beni ai fini del riconoscimento dei contributi?
Sono contribuibili i beni acquistati nel triennio
2004-2006. Per l'individuazione della data di acquisizione
del bene si assumono i criteri stabiliti nell'art 75 del TUIR. Pertanto, ai
fini del riconoscimento dei contributi, la consegna e il pagamento del
bene devono avvenire nel periodo compreso tra il
01/01/2004 e il 31/12/2006.
Il consuntivo di tali spese dovrà essere rendicontato entro il primo mese dell'anno successivo a quello di riferimento.