Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail: confetra@tin.it - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 8 settembre 2005

 

Circolare n. 106/2005

 

Oggetto: Finanziamenti – Trasporto combinato – Ulteriori precisazioni.

 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha precisato che le richieste di incentivi al trasporto combinato dovranno pervenire presso gli uffici del Ministero – via posta o consegnate a mano - entro le ore 17,30 di lunedì 19 settembre. A tal fine si fa presente che la Confetra è a disposizione delle imprese per la presentazione delle domande: gli interessati possono mettersi in contatto con la segreteria confederale.

 

Con l’occasione si ritiene utile richiamare l’attenzione su due aspetti.

 

Contributi all’esercizioE’ opportuno ribadire ancora una volta che debbono presentare la domanda nel termine suindicato anche le imprese che, pur non avendo diritto ai contributi per gli anni 2004 e 2005 (per mancanza di documentazione, per insufficienza di traffico, ecc.), sperano di ottenerli per il 2006: l’importante è che le imprese possano comunque documentare l’effettuazione di un minimo di traffico combinato già negli anni 2004 e 2005.

 

Contributi agli investimenti - Com’è noto, oltre ai beni già acquistati alla data di presentazione della domanda, sono ammessi al beneficio i beni che s’intendono acquistare entro la fine del 2006. Riguardo quest’ultima categoria, è opportuno che le imprese indichino programmi di investimento il più possibile realistici. Su questo aspetto, infatti, l’istruttoria del Ministero sarà minuziosa e sarà tesa a valutare la coerenza degli investimenti con il piano pluriennale dell’attività che s’intende sviluppare. Le domande ritenute contraddittorie saranno scartate. Il rigore del Ministero è giustificato: qualora le richieste complessive dovessero superare le risorse disponibili, la misura degli incentivi dovrebbe essere necessariamente ridotta, anche per gli investimenti già realizzati. Tra l’altro per ridurre la misura degli incentivi sarebbe necessario un apposito decreto interministeriale la cui emanazione richiederebbe svariati mesi, durante i quali i contributi non potrebbero essere erogati.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Si allegano le risposte ministeriali ai quesiti più frequenti (consultabili su www.infrastrutturetrasporti.it).

 

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.104/2005.

 

D/d

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

 

Risposte a domande frequenti - Incentivi al trasporto di merci per ferrovia ai sensi dell'art. 38 della Legge 1° agosto 2002 n. 166

 

RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI – GENERALI

1) Quali sono le modalità di presentazione dell'Istanza?

L'impresa che intende accedere all'erogazione degli Incentivi al trasporto di merci per ferrovia ai sensi dell'art. 38 della Legge 1° agosto 2002 n. 166, deve presentare l'Istanza di Ammissione, utilizzando il modulo predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ed allegando quanto ivi previsto. Le buste (consegnate a mano o via posta) devono pervenire presso gli uffici del Ministero tassativamente entro il 19 settembre 2005 alle ore 17,30 (orario di chiusura degli uffici).

L'importo della marca da bollo da apporre sull’istanza è pari a 14,62 €.

Per quanto riguarda i documenti allegati, è in corso una verifica presso l’Amministrazione competente in materia fiscale, in merito alla necessità di presentazione in bollo. In ogni caso, l’eventuale irregolarità è sanabile successivamente.

2) Quali sono le modalità di erogazione dei contributi?

I contributi sono a fondo perduto; l'operatore può scegliere se percepirli in 15 anni ovvero chiederne l'erogazione nel triennio (in entrambi i casi, alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.), secondo le modalità e le procedure riportate nell'allegato 5 alla circolare DGTF/707/div 3 del 22/7/2005. La circolare contiene anche i recapiti della Cassa Depositi e Prestiti, per eventuali indicazioni più approfondite su tali profili.

3) In che forma deve essere presentato il certificato della CCIAA da allegare all'istanza per l'ammissione ai contributi?

Il certificato CCIAA può essere presentato in originale o in fotocopia.

Qualora sia presentato in copia, deve essere accompagnato da una Autocertificazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000), sottoscritta dal Legale Rappresentante, che ne attesti la conformità all'originale, e inoltre deve essere corredato da una fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante, in corso di validità.

In entrambi i casi, il certificato deve contenere i riferimenti alla Legge 19 marzo 1990 50 e s.m.i. (Nulla Osta anti mafia).

Le imprese aventi sede in altri Stati dell’Unione europea ovvero in Svizzera devono presentare:

-certificato rilasciato da un organismo equivalente alla Camera di Commercio I.A.A. da cui risulti la qualifica di Legale Rappresentante dello scrivente;

-traduzione giurata, in lingua italiana del medesimo certificato.

 

RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI - COMMA 5

1) Quale documentazione dovrà essere presentata per rendicontare i treni effettuati?

Per i servizi prestati anteriormente alla stipulazione dell’atto d’obbligo, occorre presentare (entro 7 gg. dalla stipulazione dell’atto d’obbligo):

1. prospetto riepilogativo dei treni effettuati, con tutte le specificazioni richieste dalle norme e finalizzate alla determinazione dell’incentivo (treni completi, treni*km, trasporto combinato/merci pericolose, distanza, bilanciamento);

2. attestazione da parte dell’impresa ferroviaria che i servizi di cui al precedente punto 1. sono stati effettivamente realizzati.

In riferimento ai servizi prestati successivamente alla stipulazione dell’atto d’obbligo deve essere presentata la documentazione seguente:

1. entro sessanta giorni dalla fine di ciascun mese di riferimento:

a. riepilogo dei treni effettuati;

b. lettere di vettura. Queste ultime, ove trasmesse in copia ovvero su supporto informatico, dovranno essere accompagnate da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che ne attesti la conformità con gli originali;

c. eventualmente: documentazione attestante le cause di forza maggiore che hanno impedito l’effettuazione di servizi programmati, affinché ai soli fini del raggiungimento del 90% essi possano essere  presi in conto.

2. entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento:

a. prospetto riepilogativo dei treni effettuati, con tutte le specificazioni richieste dalle norme e/o finalizzate alla determinazione dell’incentivo (treni completi, treni*km, trasporto combinato/merci pericolose, distanza ai fini dell’allegato 1 del DI 14/T 2005 bilanciamento);

b. attestazione da parte dell’impresa ferroviaria che i servizi di cui al precedente punto a. sono stati effettivamente realizzati.

Ai fini dei prospetti riepilogativi dei treni effettuati sarà fornito apposito modello.

2) I chilometri già effettuati dichiarati nell'istanza possono essere cambiati al momento della stipula dell'atto d'obbligo?

Sì; è nell'atto d'obbligo che i servizi sono definitivamente ripartiti tra pregresso e futuro sulla base della documentazione che sarà prodotta ai sensi del punto 1b) dell'atto d'obbligo stesso, come richiamato al punto 10) dell'istanza per l'ammissione agli incentivi

3) Nel caso di trasporto su tratta internazionale, il tragitto effettuato in ambito nazionale è ammesso all’incentivo?

Sì, è ammesso all'incentivo il solo tragitto nazionale, mentre per il calcolo della percorrenza ferroviaria si contano anche i chilometri percorsi su rete estera (vedesi allegato 1 nota 1 del DI 14/T).

4) Se l’impresa non è "utente del trasporto" quale riduzione tariffaria deve obbligatoriamente applicare alla propria clientela?

Se l'impresa non è utente del trasporto, come definita nel DPR 340/04 art. 2 lettera i,  (l'impresa è utente del trasporto se è proprietaria della merce trasportata),  le riduzioni tariffarie da applicare ai clienti per effetto degli incentivi, sono indicate nell'art. 9 comma 3 lettera h del DPR 340/04: "Ciascuna impresa e' tenuta a destinare  a  favore  dei  suoi  clienti  una riduzione delle tariffe applicate  almeno  pari all'ammontare  degli  incentivi percepibili, relativi  alla  componente dell'incentivo base non legata al grado di bilanciamento,  tenendo  conto  della  variazione delle componenti di costo;" Per i servizi pregressi si applica l'art. 16 del DPR 340.

5) I treni realizzati dal 01.01.04 fino alla data di sottoscrizione dell'atto d'obbligo possono accedere agli incentivi di cui al comma 5 art. 38?

Si veda l'art. 16 commi 1 e 2 del DPR 340/04 1. "Per le imprese che sottoscrivono l'atto d'obbligo di cui all'articolo 9, gli incentivi di  cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge sono erogati, per i treni-chilometro effettuati dal 1° gennaio 2004 alla data della stipula dell'atto d'obbligo subordinatamente alla sussistenza di contratti con le imprese ferroviarie per il relativo servizio nel periodo di riferimento, nonche' alla dimostrazione dei treni completi e dei corrispondenti treni-chilometro effettivamente realizzati."

Per quanto riguarda i treni realizzati dal 01.01.04 fino alla data di sottoscrizione dell'atto d'obbligo può essere richiesto il contributo per quanto realizzato, e purchè il realizzato trovi riscontro nel contratto con l'impresa ferroviaria. Il realizzato fino alla sottoscrizione dell'atto d'obbligo non ha influenza sugli impegni successivi dichiarati nell'atto d'obbligo stesso.

6) Cosa si intende per "grado di bilanciamento del traffico"?

Si veda l'Art. 2 del DPR 340/04 lettera l) nel quale viene definito il: «grado  di  bilanciamento del traffico» come: "il rapporto, su una determinata relazione, valutato su base annua ed espresso in percentuale, fra le unita' intermodali ed i carri cisterna per il trasporto di merci pericolose trasportate da ciascuna impresa nel verso di percorrenza meno carico di unita' e le unita' trasportate nel verso maggiormente carico". Questo valore deve essere almeno pari al 75% (cfr. all. 1 al d.i. 14/T/2005). Ai fini del calcolo del grado bilanciamento il treno deve essere in ogni caso un treno completo; inoltre rileva il numero di unità trasportate nell'anno su una determinata relazione: si calcola il rapporto tra le UTI trasportate sul verso di percorrenza meno carico e le UTI trasportate nel verso più carico. Non è necessaria l'individuazione delle unità cariche.

7) Come vengono calcolati gli incentivi per treno*Km?

Il riconoscimento degli incentivi relativi al comma 5 è subordinato all'effettuazione di almeno il 90% dei treni completi di trasporto combinato e/o di merci pericolose e dei treni*km, costituenti oggetto dell'atto d'obbligo, quali risultano dal consuntivo di ciascun anno del triennio (Rif. punto 14 circolare esplicativa DGTF/707/div3 e art. 10 comma 2 DPR 340/04).

Per il calcolo del contributo totale riferito a ciascun anno, si procederà nel modo seguente:

sarà calcolato un incentivo per singola relazione consuntivata:

Incentivo base unitario: 2,00 (Euro per treno*Km).

Incentivo base modificato rispetto alla distanza: Se la percorrenza ferroviaria (PF) è compresa fra i 50 ed i 400 km, l’incentivo di base viene modificato secondo la formula: 2.00 * [1+ ( 400 – PF)/ 400]  Euro

(Per percorrenza ferroviaria si considera l’intero percorso del treno comprendente anche l'eventuale percorso su rete estera).

Incentivo Bilanciamento: Se il traffico effettuato (su base annua) è bilanciato nella misura almeno pari al 75%, l’incentivo base o modificato viene incrementato di 0,50€ per treno*Km.

Incentivo Totale di relazione: l’incentivo totale di relazione è dato dalla somma dell’incentivo base unitario (o modificato rispetto alla distanza) + l’eventuale incentivo bilanciamento.

Contributo per relazione: E’ dato dall’Incentivo Totale di relazione moltiplicato per i Km effettuati su base annua in territorio italiano.

Il Contributo Totale sarà dato dalla somma dei contributi per relazione.

 

RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI - COMMA 6

1) Ai fini dell’individuazione delle piccole e medie imprese, qual è la normativa di riferimento?

Il rinvio, di cui all’art. 13 del D.P.R., al Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 –ai fini dell’individuazione delle piccole e medie imprese (PMI) per l’accesso ai contributi per l’acquisizione di materiale rotabile (art. 13 comma 2 del D.P.R. 340/2004, art. 3 comma 1 del D.i. 14/T/2005)- è da intendersi in riferimento al testo vigente del predetto Regolamento, risultante dalle modifiche e integrazioni apportate dal Regolamento (CE) 364/2004 del 25 febbraio 2004.

Pertanto dovranno applicarsi i criteri di individuazione delle PMI indicati nell’allegato 1 al citato Regolamento (CE) 70/2001, come sostituito dall’allegato al regolamento (CE) 364/2004.

2) Qual è il periodo di riferimento per gli investimenti, ai fini dell’accesso ai contributi di cui all’art. 13 del D.P.R.?

Sono contribuibili i beni acquistati nel triennio 2004-2006.

3) Cosa si intende per indagini di mercato? Esse riguardano solo i beni da acquistare o anche quelli già acquistati?

L'indagine di mercato può essere identificata in una serie di attività (ad esempio, acquisizione di più preventivi) finalizzate a verificare le condizioni più convenienti alle quali, nel mercato di riferimento, è possibile acquistare un bene. L'indagine di mercato deve essere svolta sia per i beni già acquistati che per quelli da acquistare (art. 13 e 16 del D.P.R.)

L'indagine di mercato è necessaria anche quando il fornitore  risulta l'unico presente sul mercato. In questo caso l'indagine avrà dato evidenza che sul mercato di riferimento è presente un solo fornitore. Pertanto in tale caso potrà essere presa in considerazione anche una dichiarazione da parte del Legale Rappresentante, che spieghi adeguatamente le attività di indagine svolte e il relativo risultato (ove possibile, mediante documentazione a supporto).

4) I contributi per gli investimenti valgono solo per i beni nuovi di fabbrica? E' possibile far rientrare nei beni nuovi di fabbrica, ammissibili a finanziamento, beni usati ricondizionati in maniera significativa?

Il comma 1, art. 3 del Decreto Interministeriale 14/T /05 prevede che i beni per i quali è possibile accedere ai contributi siano "nuovi di fabbrica".

L'acquisto di un bene usato non rientra fra quelli agevolabili perchè privo del carattere della novità (è indifferente che l'impresa cedente lo abbia precedentemente riattivato o ammodernato).

L'acquisto di un bene sul quale il cedente ha effettuato interventi di radicale ricondizionamento/ammodernamento potrà essere valutato, ai fini dell'ammissione al contributo, ove il cedente certifichi che il bene costituiva per lui un bene merce e che i costi sostenuti per la radicale trasformazione sono prevalenti rispetto al costo originario del bene.

5) Quale documentazione è necessario allegare all'istanza nel caso di acquisto tramite leasing?

Nel caso di acquisto tramite leasing finanziario è necessario allegare copia del contratto di leasing, nel quale sia indicato il costo unitario dei beni acquistati. Nel caso in cui non sia indicato nel contratto, sarà necessario allegare idonea documentazione comprovante tale costo unitario.

6) Per quanto riguarda i contributi agli investimenti, la documentazione prevista per i beni ancora da acquisire deve essere presentata unitamente all’istanza o può essere prodotta successivamente?

Per quanto attiene ai contributi agli investimenti, deve essere presentata unitamente all’istanza la documentazione prevista nell’allegato 3 alla circolare ministeriale DGTF/div3/707 del 22 luglio 2005. Pertanto la documentazione dovrà essere completa rispetto a quanto previsto, così da consentire la valutazione anche dell’attendibilità degli investimenti programmati e da evitare che siano sovrastimati i fondi necessari, erodendo inutilmente le risorse disponibili (a danno degli altri soggetti richiedenti ed in particolare per i beni già acquisiti).

7) Come viene individuata la data di acquisizione dei beni ai fini del riconoscimento dei contributi?

Sono contribuibili i beni acquistati nel triennio 2004-2006. Per l'individuazione della data di acquisizione del bene si assumono i criteri stabiliti nell'art 75 del TUIR. Pertanto, ai fini del riconoscimento dei contributi, la consegna  e il pagamento del bene devono avvenire nel periodo compreso tra il 01/01/2004 e il 31/12/2006.

Il consuntivo di tali spese dovrà essere rendicontato entro il primo mese dell'anno successivo a quello di riferimento.