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Roma, 8 settembre 2005
Circolare n. 107/2005
Oggetto: Autotrasporto – Trasporti eccezionali – Nuovi
limiti di velocità – D.M. 25.7.2005, su G.U. n. 186 dell’11.8.2005.
Com’è noto, il DPR n.327/2004 ha elevato la velocità massima cui possono viaggiare i veicoli eccezionali, portandola ai
livelli già in vigore da anni negli altri Stati comunitari.
Per i veicoli già
circolanti alla data di entrata in vigore del citato
regolamento la possibilità di viaggiare alla maggiore velocità è consentita
solo previa autorizzazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.
Con il decreto
indicato in oggetto sono state ora previste le modalità con cui le imprese interessate
potranno ottenere detta autorizzazione.
In particolare, come
primo atto, dovranno richiedere alla ditta costruttrice un’apposita
scheda contenente la descrizione delle caratteristiche tecniche dei veicoli
eccezionali. Tale documento dovrà essere allegato all’istanza
di adeguamento da presentare ad un qualsiasi Centro Prove Autoveicoli del
Dipartimento dei Trasporti Terrestri e fungerà da nulla osta per il Centro
Prove stesso che, previa l’effettuazione di verifiche e prove ritenute
necessarie, provvederà a rilasciare un apposito certificato di approvazione del
veicolo in esame contenente l’indicazione dei nuovi limiti di velocità.
La ditta
costruttrice avrà 60 giorni di tempo per rilasciare la scheda tecnica. Nel caso
il documento non venga rilasciato entro tale periodo,
le imprese potranno allegare all’istanza una relazione tecnica redatta da
soggetti a ciò abilitati.
Qualora, viceversa,
la ditta costruttrice rifiuti espressamente per motivi
tecnici di rilasciare la predetta scheda tecnica, l’impresa dovrà continuare ad
utilizzare gli automezzi eccezionali rispettando i vecchi limiti di velocità,
senza poter richiedere nessun adeguamento.
Secondo il decreto,
la scheda tecnica non è comunque necessaria qualora il
veicolo sia stato già in precedenza sottoposto a verifiche e prove eseguite con
riferimento ai nuovi limiti di velocità. Sull’esatta portata di questa
disposizione è peraltro utile attendere la circolare che il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti sta predisponendo sull’argomento.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re
conf.le n.28/2005. |
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Allegati due |
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D/d |
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G.U. n.186 del 11.8.2005 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 25 luglio 2005
Attuazione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2004, n. 327
in materia di limiti di velocita' Per i veicoli
adibiti a trasporti eccezionali.
IL DIRETTORE GENERALE
per la motorizzazione
Decreta:
Art. 1.
Adeguamento del parco ai veicoli circolanti ai nuovi regimi di velocita'
1. In adempimento a quanto prescritto dall'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2004, n. 327, i veicoli circolanti,
adibiti a trasporti eccezionali per massa, possono essere adeguati ai nuovi limiti
di velocita' massima calcolata per costruzione, se
trattasi di autoveicoli, ovvero di velocita'
di base ai fini del dimensionamento e dell'equipaggiamento, se trattasi di veicoli
rimorchiati, subordinatamente alla verifica della loro rispondenza alle condizioni
tecniche stabilite all'art. 3 del presente decreto.
Art. 2.
Procedure amministrative per la verifica dei veicoli
1. L'istanza per la richiesta di
adeguamento di veicoli circolanti, di cui all'art. 1 puo'
essere indirizzata presso qualunque Centro Prove Autoveicoli del Dipartimento
dei Trasporti Terrestri.
2. La documentazione, allegata alla richiesta di adeguamento, comprende una scheda con la descrizione delle
caratteristiche tecniche e le eventuali calcolazioni,
se espressamente richieste dalle norme vigenti, di tutte le parti del veicolo
che risultano interessate dall'aumento del regime massimo di velocita'.
Tale documento, rilasciato dal costruttore del veicolo, ha
valore di nulla osta, ai sensi di quanto previsto al comma 2 dell'art. 236 del Regolamento
di esecuzione del codice della strada, per l'effettuazione
delle modifiche, ovvero per la certificazione delle caratteristiche
costruttive, perche' il veicolo medesimo possa essere
utilizzato entro i nuovi limiti di velocita'.
Nel caso il costruttore non rilasci il nulla osta per
motivi di ordine tecnico, lo stesso costruttore dovra' esplicitare le motivazioni del diniego, che dovranno
essere trasmesse per conoscenza anche alla Direzione generale per la Motorizzazione,
allo scopo di sottoporre ad uno specifico monitoraggio il parco circolante
oggetto del presente decreto.
Ove il costruttore non fornisse, entro sessanta giorni
dalla data della richiesta ad esso avanzata, alcuna
risposta al richiedente interessato alla verifica del veicolo, costui potra', sostituire la predetta documentazione con una
relazione tecnica, firmata da persona a cio' abilitata,
che attesti la possibilita' di apportare le modifiche
al veicolo per consentirne l'uso ai nuovi limiti di velocita'.
A dimostrazione dell'eventuale silenzio tenuto dal
costruttore e dell'avvenuto trascorrere dei sopraccitati sessanta giorni, il richiedente
dovra' presentare,
in uno con la documentazione sopradescritta, una copia dell'istanza presentata al
medesimo costruttore corredata dalla dimostrazione della concreta avvenuta spedizione
nella data dichiarata.
3. Se il veicolo e' stato gia' in precedenza sottoposto a verifiche e prove eseguite con
riferimento ai nuovi limiti di velocita', recati dall'art.
1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2004, n. 327, la
documentazione prevista al precedente comma 2 puo' essere
surrogata, in tutto o in parte, da certificazioni ufficiali, emanate da Stati
membri dell'UE, che attestino la rispondenza dello specifico veicolo, ovvero dei
sistemi e/o dei dispositivi, facenti parte del medesimo veicolo, all'insieme
delle disposizioni:
a) dell'appendice I all'art. 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, cosi' come modificata dal decreto
del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2004, n. 327;
b) delle pertinenti direttive europee, o in sostituzione
degli equivalenti Regolamenti UN/ECE, in vigore alla data di immatricolazione
del veicolo, in quanto applicabili.
Art. 3.
Condizioni tecniche per la verifica dei veicoli
1. Il Centro Prove Autoveicoli, presso il quale e' stata
presentata l'istanza di adeguamento, dopo aver
proceduto all'istruttoria della pratica esegue sul veicolo:
a) la verifica di conformita' ad
un tipo di veicolo omologato, se tale circostanza e' rilevabile sulla scorta
della documentazione prodotta;
b) le verifiche e prove ritenute, ai sensi della vigente normativa,
necessarie per accertare che lo stesso veicolo garantisca il livello di
sicurezza richiesto per la circolazione, in relazione ai
nuovi limiti di velocita' introdotti dal decreto del
Presidente della Repubblica 13 dicembre 2004, n. 327.
2. A completamento del ciclo delle operazioni predette e subordinatamente
all'esito positivo delle stesse, il Centro Prove Autoveicoli
redige il certificato di approvazione del veicolo in esame, recante l'indicazione
del nuovo limite di velocita' ammissibile.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 25 luglio 2005
Il direttore generale
per la motorizzazione
Dondolini
G.U. n.21 del 27.1.2005 (fonte Guritel)
DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 2004, n. 327
Regolamento concernente modifiche
al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia
di limiti di velocita' per i veicoli adibiti a
trasporti eccezionali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modifiche al comma 1 dell'Appendice I - Articolo 9 al Titolo I del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni
1. Al comma 1 dell'Appendice I - articolo 9 al Titolo I
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b.3),
le parole: "40 km/h", sono sostituite dalle seguenti: "62,5
km/h";
b) alla lettera c.2.2), le parole: "40 km/h", sono sostituite dalle
seguenti: "62,5 km/h";
c) alla lettera c.2.3), le parole: "25 km/h", sono sostituite dalle
seguenti: "40 km/h".
Art. 2.
Adeguamento del parco di veicoli circolanti ai nuovi regimi di velocita'
1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, Direzione generale per la motorizzazione, da adottarsi entro due
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
saranno individuate le condizioni tecniche e le procedure amministrative necessarie
alla verifica dei veicoli adibiti a trasporti eccezionali per massa, gia' circolanti, ai fini della possibilita'
di concederne, attraverso formale autorizzazione, l'utilizzo ai nuovi regimi di
velocita' stabiliti, per i veicoli di nuova
costruzione, all'articolo 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 dicembre
2004
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del
Consiglio dei Ministri
Lunardi,
Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti