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Roma, 13 settembre 2005
Circolare n.110/2005
Oggetto: Autotrasporto – Licenze comunitarie
– Nuovi fac-simili di domanda –
Circolare ministeriale DG APC n. 5 del 5.9.2005.
Con la circolare indicata in oggetto
la Direzione Generale Autotrasporto Persone e Cose del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito nuovi fac-simili per la richiesta
delle licenze comunitarie necessarie alle imprese per effettuare trasporti
nell’ambito dei Paesi UE.
I moduli sono stati modificati alla luce del recente DM
n.161/2005 di attuazione del
Regolamento n. 395/2000, secondo cui le imprese che svolgono trasporti internazionali
iscritte all’Albo col solo requisito dell’onorabilità (imprese iscrittesi nel
periodo dall’1 gennaio 1978 al 31 maggio 1987) devono conseguire il requisito
della capacità professionale (nonché dimostrare il requisito della capacità
finanziaria) entro il 17 agosto 2007.
Ciò stante, fino a quando non si saranno adeguate, alle
suddette imprese verranno rilasciate licenze comunitarie
aventi scadenza limitata alla predetta data del 17 agosto 2007.
Viceversa, continueranno a rimanere iscritte all’Albo
col solo requisito dell’onorabilità le imprese che
hanno iniziato l’attività prima dell’1 gennaio 1978: per queste imprese le
licenze comunitarie saranno rinnovate con l’ordinaria validità quinquennale.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n. 103/2005 |
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Allegato uno |
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D/t |
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MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento dei
trasporti Terrestri
Direzione Generale
Autotrasporto Persone e Cose – ex APC 3
Prot. n.6764/040/14 del
5 settembre 2005
Circolare D.G. APC n.5
Oggetto: Regolamento
d'attuazione del d.l.vo n.
395/2000 e succ. modificazioni, in materia di accesso
alla professione di autotrasportatore dI merci. Riflessi sul rilascio della
licenza comunitaria.
Il 17 agosto 2005, a seguito di
pubblicazione sulla G.U. del decreto .ministeriale 28
aprile 2005, n. 161, è entrato in vigore il regolamento d'attuazione del d.l.vo 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal d.l.vo n. 478/2001, in materia di accesso
alla professione dl autotrasportatore di merci.
Con riferimento alla
idoneità professionale, l'art. 5 del regolamento sopra, richiamato,
dispone che le imprese di autotrasporto dI merci in conto terzi iscritte
all’Albo degli Autotrasportatori in una data compresa tra il 1° gennaio 1978 ed
il 31 maggio 1987 con il beneficio dell'esenzione dalla dimostrazione della
capacIta professionale secondo quanto previsto dall’art. 9 decreto ministeriale
5 novembre 1987, n. 508, modificato dal decreto ministeriale 8 marzo 1988, n.
100 devono adeguarsi ai
requisiti di cui all'artIcolo 7 del citato decreto legislativo n. 395/2000, in
particolare all'idoneità professionale in questione, entro 24 mesi
dall'entrata in vigore del regolamento stesso.
In sostanza, le imprese iscritte
all'Albo degli Autotrasportatori, considerate esenti dalla dimostrazione della
capacità professionale per il trasporto internazionale ai sensi del citato art.
9 del d.m. 508/87e che in
forza di questa esenzione ottenevano la licenza comunitaria, a nonna del
recente regolamento n. 161/2005 potranno ancora ottenere la licenza
comunitaria..
Tali imprese però dovranno, entro i
citati 24 mesi, essere obbligatoriamente dirette in virtù di un attestato di idoneità professionale per l'esercizio del trasporto
internazionale di merci su strada, qualora intendano eseguire attività di
trasporto internazionale.
Pertanto la scrivente, considerato
che il termine ultimo entro cui le imprese interessate debbono
fornirsi di tale attestato è il 17 agosto 2007, in cui vengono a compiersi i 24
mesi prescritti dal regolamento in questione, provvederà a rilasciare a tali
imprese le licenze comunitarie con validità limitata alla medesima data del 17 agosto 2007.
Le imprese in possesso di licenza
comunitaria ottenuta antecedentemente al 17 agosto 2005 sulla base dell' esenzione sopra indicata, dovranno parimenti, entro il
17 agosto 2007, fornirsi dell' attestato di idoneità professionale per
l'autotrasporto internazionale di merci.
Si ricorda inoltre che
l'Amministrazione ha la facoltà di controllare in ogni momento la regolare posizione
delle imprese in merito.
E' evidente quindi che, ai fini del
rinnovo delle licenze comunitarie di cui sopra, sarà necessario essere in regola
per quanto concerne l'attestato di idoneità
professionale per l’autotrasporto internazionale di merci.
Con decorrenza
immediata, inoltre, la richiesta di licenza comunitaria da parte di qualunque impresa
interessata dovrà essere obbligatoriamente presentata sulla base del nuovo
fac-simile allegato, che dovrà essere scrupolosamente compilato.
Si raccomanda la massima diffusione
della presente.
IL DIRETTORE GENERALE
d.ssa Clara Ricozzi