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Roma, 13 settembre 2005

 

Circolare n.110/2005

 

Oggetto: Autotrasporto – Licenze comunitarie – Nuovi fac-simili di domanda – Circolare ministeriale DG APC n. 5 del 5.9.2005.

 

Con la circolare indicata in oggetto la Direzione Generale Autotrasporto Persone e Cose del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito nuovi fac-simili per la richiesta delle licenze comunitarie necessarie alle imprese per effettuare trasporti

nell’ambito dei Paesi UE.

 

I moduli sono stati modificati alla luce del recente DM n.161/2005 di attuazione del Regolamento n. 395/2000, secondo cui le imprese che svolgono trasporti internazionali iscritte all’Albo col solo requisito dell’onorabilità (imprese iscrittesi nel periodo dall’1 gennaio 1978 al 31 maggio 1987) devono conseguire il requisito della capacità professionale (nonché dimostrare il requisito della capacità finanziaria) entro il 17 agosto 2007.

 

Ciò stante, fino a quando non si saranno adeguate, alle suddette imprese verranno rilasciate licenze comunitarie aventi scadenza limitata alla predetta data del 17 agosto 2007.

 

Viceversa, continueranno a rimanere iscritte all’Albo col solo requisito dell’onorabilità le imprese che hanno iniziato l’attività prima dell’1 gennaio 1978: per queste imprese le licenze comunitarie saranno rinnovate con l’ordinaria validità quinquennale.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 103/2005

 

Allegato uno

 

D/t

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Dipartimento dei trasporti Terrestri

Direzione Generale Autotrasporto Persone e Cose – ex APC 3

Prot. n.6764/040/14 del 5 settembre 2005

Circolare D.G. APC n.5

 

Oggetto: Regolamento d'attuazione del d.l.vo n. 395/2000 e succ. modificazioni, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore dI merci. Riflessi sul rilascio della licenza comunitaria.

Il 17 agosto 2005, a seguito di pubblicazione sulla G.U. del decreto .ministeriale 28 aprile 2005, n. 161, è entrato in vigore il regolamento d'attuazione del d.l.vo 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal d.l.vo n. 478/2001, in materia di accesso alla professione dl autotrasportatore di merci.

Con riferimento alla idoneità professionale, l'art. 5 del regolamento sopra, richiamato, dispone che le imprese di autotrasporto dI merci in conto terzi iscritte all’Albo degli Autotrasportatori in una data compresa tra il 1° gennaio 1978 ed il 31 maggio 1987 con il beneficio dell'esenzione dalla dimostrazione della capacIta professionale secondo quanto previsto dall’art. 9 decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 508, modificato dal decreto ministeriale 8 marzo 1988, n. 100 devono adeguarsi ai requisiti di cui all'artIcolo 7 del citato decreto legislativo n. 395/2000, in particolare all'idoneità professionale in questione, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del regolamento stesso.

In sostanza, le imprese iscritte all'Albo degli Autotrasportatori, considerate esenti dalla dimostrazione della capacità professionale per il trasporto internazionale ai sensi del citato art. 9 del d.m. 508/87e che in forza di questa esenzione ottenevano la licenza comunitaria, a nonna del recente regolamento n. 161/2005 potranno ancora ottenere la licenza comunitaria..

Tali imprese però dovranno, entro i citati 24 mesi, essere obbligatoriamente dirette in virtù di un attestato di idoneità professionale per l'esercizio del trasporto internazionale di merci su strada, qualora intendano eseguire attività di trasporto internazionale.

Pertanto la scrivente, considerato che il termine ultimo entro cui le imprese interessate debbono fornirsi di tale attestato è il 17 agosto 2007, in cui vengono a compiersi i 24 mesi prescritti dal regolamento in questione, provvederà a rilasciare a tali imprese le licenze comunitarie con validità limitata alla medesima data del 17 agosto 2007.

Le imprese in possesso di licenza comunitaria ottenuta antecedentemente al 17 agosto 2005 sulla base dell' esenzione sopra indicata, dovranno parimenti, entro il 17 agosto 2007, fornirsi dell' attestato di idoneità professionale per l'autotrasporto internazionale di merci.

Si ricorda inoltre che l'Amministrazione ha la facoltà di controllare in ogni momento la regolare posizione delle imprese in merito.

E' evidente quindi che, ai fini del rinnovo delle licenze comunitarie di cui sopra, sarà necessario essere in regola per quanto concerne l'attestato di idoneità professionale per l’autotrasporto internazionale di merci.

Con decorrenza immediata, inoltre, la richiesta di licenza comunitaria da parte di qualunque impresa interessata dovrà essere obbligatoriamente presentata sulla base del nuovo fac-simile allegato, che dovrà essere scrupolosamente compilato.

Si raccomanda la massima diffusione della presente.

 

IL DIRETTORE GENERALE

d.ssa Clara Ricozzi