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Roma, 14 settembre 2005
Circolare n.112/2005
Oggetto: Autotrasporto – Capacità professionale – Esami di abilitazione – Nota ministeriale 26.8.2005, n.695/SD.
In base alla nuova
disciplina sull’accesso alla professione (DPR 395/2000 divenuto operativo dal
17 agosto scorso a seguito dell’emanazione del DM 161/2005), gli esami di abilitazione per l’accesso alla professione, oltre ai
quiz a risposta multipla, prevedono lo svolgimento di un’esercitazione scritta
su un caso pratico.
Con la nota indicata
in oggetto il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti ha chiarito che l’esercitazione scritta sul caso pratico non è obbligatoria
per i candidati che abbiano prenotato gli esami prima del 17 agosto, ovvero per
quelli che alla predetta data abbiano ottenuto l’attestato di frequenza ad un
corso di preparazione agli esami.
Si rammenta che per
la prova dei 60 quiz a risposta multipla è necessario ottenere almeno 30 punti
su un massimo di 60; per l’esercitazione scritta il
punteggio minimo è di 20 punti su un massimo di 40. Complessivamente il
candidato dovrà comunque ottenere un punteggio minimo
di 60 punti.
Si rammenta inoltre che
in base alla nuova disciplina coloro che vantano un’esperienza professionale
attuale e continuativa di almeno cinque anni non sono più esonerati dagli esami
di abilitazione. Questi soggetti dovranno sostenere le
medesime prove degli altri candidati, pur essendo favoriti nel calcolo del
punteggio dell’esercitazione scritta. Per tale prova, infatti, il punteggio
minimo è di 16 punti (anziché 20), fermo restando che per superare l’esame
dovranno raggiungere il punteggio minimo complessivo di 60 punti.
Con la nota indicata
in oggetto il Ministero ha rammentato inoltre che,
nelle more della costituzione delle apposite Commissioni presso le Province ai
sensi dell’articolo 8 comma 6 del DPR 395/2000, gli esami continuano a essere
svolti dalle esistenti Commissioni Ministeriali, così come previsto da uno
specifico accordo della Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti
locali.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
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Allegati due |
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D/d |
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MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Dipartimento per i
trasporti terrestri
Direzione Generale
per l’autotrasporto di persone e cose
IL DIRETTORE
Roma, 26 agosto 2005
Prot. n. 695/SD
Oggetto: Decreto 28
aprile 2005, n,161 "Regolamento di attuazione del
decreto legislativo 22 dicembre 2000, n.395,
modificato dal decreto legislativo n.478 del 2001, in
materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatore e di
merci.
Il giorno 17 agosto u.s. è entrato in vigore, a seguito
della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.189
del 16 agosto 2005, il decreto in oggetto, recante il regolamento di attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n.395, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre
2001, n. 478.
A tal proposito giova ricordare che, ai sensi dell'art.8, comma 6, della predetta disciplina, gli esami per il
conseguimento dei titoli professionali di trasportatore di merci per conto
terzi e di trasporto di persone su strada dovranno essere sostenuti dai
candidati non più presso codeste Commissioni ministeriali, bensì presso le apposite Commissioni costituite dalle province nel cui
territorio i candidati hanno la residenza anagrafica.
Con provvedimento del 14 febbraio 2002, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2002, la Conferenza Unificata ha sancito
un accordo Stato-regioni-enti locali con il quale è stato previsto, tuttavia, che nelle more dell'approvazione
dei regolamenti provinciali per la costituzione di proprie Commissioni d'esame,
l'espletamento degli stessi continui ad essere assicurato dalle esistenti
Commissioni ministeriali.
Al riguardo, si ritiene opportuno fornire alcuni
chiarimenti in ordine alle problematiche connesse al
passaggio delle funzioni relative alla gestione degli esami per il conseguimento
dei titoli professionali per l'autotrasporto di merci e viaggiatori alle
province.
Nell'ipotesi in cui la sessione di esame
sia stata indetta in data antecedente il 17 agosto 2005, gli esami andranno espletati
secondo le disposizioni vigenti prima di tale data.
Codeste Commissioni potranno, altresì, indire apposita sessione di esame, da espletarsi secondo le disposizioni
antecedenti il 17 agosto 2005, per coloro i quali abbiano presentato la domanda
di partecipazione all'esame prima di tale data, e per coloro che abbiano
conseguito l'attestato di frequenza al corso professionale precedentemente al
17 agosto 2005, pur presentando domanda successivamente.
La programmazione per l'espletamento di tale
eventuale sessione di esame sarà stabilita dalla Commissione medesima.
Per le sessioni di esame indette
dopo il 17 agosto u.s., le modalità di espletamento
degli esami dovranno conformarsi alla nuova disciplina in materia.
Peraltro, in quest'ultima
ipotesi, qualora codeste Commissioni lo ritenessero
opportuno, potranno procrastinare ad una data successiva l'espletamento degli
esami, al fine di consentire ai candidati di adeguare la propria preparazione
alle nuove modalità di effettuazione delle prove di esame. Si
invitano, inoltre, codeste Commissioni a dare la più ampia diffusione
delle nuove modalità di espletamento degli esami previste dal, decreto
legislativo 22 dicembre 2000, n.395 e successive
modificazioni.
Si resta a disposizione per ogni ulteriore ed eventuale
chiarimento.
G.U. n. 71 del 25.3.2002 (fonte Guritel)
CONFERENZA UNIFICATA (ART. 8 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 1997, N. 281)
PROVVEDIMENTO 14 febbraio 2002
Accordo Stato-regioni-enti locali, recante modalita' organizzative e
procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
LA CONFERENZA UNIFICATA
Sancisce accordo
ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, tra Governo, regioni, province, comuni e
comunita' montane in ordine alle modalita' organizzative ed alle
procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei seguenti termini;
1) Indirizzi generali
Il presente accordo definisce linee di indirizzo per la risoluzione
uniforme sull'intero territorio nazionale delle problematiche
connesse ad alcuni aspetti delle funzioni trasferite, fatta salva la
normativa emanata o da emanare dai soggetti competenti anche alla
luce della legge costituzionale n. 3/2001, al fine di evitare
situazioni di disomogeneita' di trattamento della stessa categoria di
utenza.
I procedimenti amministrativi relativi alle funzioni trasferite
sono gestiti dalle province nel rispetto del principio di trasparenza
e garantendo la massima partecipazione dei soggetti interessati, in
forma singola o associata, con particolare rifrrimento alle
associazioni di categoria, comunque nel rispetto della normativa
vigente.
2) Tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'Albo
nazionale della persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto terzi.
I compiti di tenuta degli albi provinciali, trasferiti alle
province, si intendono comprensivi di tutte le attivita' di relazione
con l'utenza, istruttoria amministrativa, deliberazione ed esecuzione
dei provvedimenti relativi alle iscrizioni nell'Albo nazionale, alle
variazioni delle imprese iscritte, alle cancellazioni, all'adozione
delle sanzioni disciplinari e pecuniarie previste dalla normativa
vigente al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.
Le province deliberano ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera f)
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli Enti locali) sulle istanze e sui
procedimenti avviati d'ufficio.
Contro i provvedimenti sono esperibili i normali rimedi
giurisdizionali.
I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate a
norma della legislazione vigente sono introitati dalle province in
quanto titolari delle funzioni. Si applica, per quanto compatibile,
la legge n. 689/1981 e successive modificazioni.
Le province altresi' provvedono alla pubblicazione cartacea e/o
telematica dei rispettivi albi provinciali quali articolazioni
dell'Albo nazionale, nonche' alla ricezione ed archiviazione delle
ricevute dei versamenti annuali dovuti dalle imprese per mantenere
l'iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 63 della legge n. 298/1974,
provvedendone altresi' alla tempestiva comunicazione al Comitato
centrale per l'albo degli autotrasportatori anche in via telematica.
Al fine di garantire la massima partecipazione ai procedimenti
amministrativi, le province istituiscono apposite Commissioni
consultive a dimensione provinciale, garantendo almeno la
partecipazione di esperti designati dai seguenti Enti ed
organizzazioni:
a) Ministero delle infrastrutture e trasporti;
b) regione;
c) prefettura;
d) camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
e) Agenzia regionale per le entrate;
f) associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali
dell'autotrasporto, nonche' alle associazioni nazionali di
rappresentanza del movimento cooperativo, individua come maggiormente
rappresentative dalla locale camera di commercio, industria
artigianato ed agricoltura.
Ciascun ente o organizzazione di cui alle precedenti lettere da a)
ad f) designa all'uopo i rappresentanti effettivi ed i supplenti, da
nominarsi con decreto del presidente della provincia. La designazione
del rappresentante di cui alla lettera a) spetta al direttore
dell'ufficio periferico del Dipartimento per i trasporti terrestri e
per i sistemi informativi e statistici della provincia di
riferimento.
Il competente dirigente della provincia, o il funzionario da lui
delegato, presiede la commissione ed assicura le funzioni di
segreteria.
I componenti delle commissioni durano in carica tre anni dalla
nomina.
Le commissioni emettono un parere obbligatorio e non vincolante sui
seguenti procedimenti amministrativi, prima dell'adozione dei
rispettivi provvedimenti:
iscrizione delle imprese all'albo per l'esercizio dell'attivita'
con veicoli di portata utile superiore a 35 quintali;
cancellazione di imprese iscritte, a seguito di accertamenti
sulla carenza dei requisiti di iscrizione;
irrogazione di sanzioni disciplinari e pecuniarie.
Le province provvedono alla istituzione e corresponsione dei
gettoni di presenza ai componenti delle commissioni.
In attesa del riordino dell'Albo nazionale degli autotrasportatori,
il comitato centrale per l'albo di cui all'art. 3 della legge n. 298
del 1974 promuove incontri con i rappresentanti delle province,
designati dall'Unione delle province d'Italia in considerazione della
diversa consistenza demografica delle province, nelle materie di
rispettiva competenza.
3) Rilascio e gestione dalle licenze per l'autotrasporto di cose in
conto proprio.
Sul modello delle commissioni consultive di cui all'art. 33 della
legge n. 298 del 1974, le province istituiscono apposite commissioni,
operanti ai sensi dall'art. 13 della legge 24 novembre 2000, n. 340
(legge di semplificazione 1999).
Nelle more dell'istituzione delle commissioni, le province
assicurano comunque lo svolgimento delle funzioni.
Nelle commissioni sono rappresentati almeno i seguenti enti ed
organizzazioni:
a) Ministero delle infrastrutture e trasporti;
b) associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali dei
settori economici dell'industria, commercio, artigianato, edilizia,
individuaze come maggiormente rappresentative dalla locale camera di
commercio;
c) associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali
dell'autotrasporto, nonche' alle associazioni nazionali di
rappresentanza del movimento cooperativo, individuate come
maggiormente rappresentative dalla locale camera di commercio;
d) Albo nazionale gestori rifiuti presso la locale camera di
commercio;
e) regioni.
Il competente dirigente della provincia, o il funzionario da lui
delegato, presiede la commissione ed assicura le funzioni di
segreteria.
I componenti delle commissioni durano in carica tre anni dalla
nomina.
Ciascun ente o organizzazione di cui alle precedenti lettere da a)
ad e) designa all'uopo un rappresentante eflittivo ed un supplente,
da nominarsi con decreto del Presidente della provincia. La
designazione del rappresentante di cui alla lettera a) spetta al
direttore dell'ufficio periferico del Dipartimento per i trasporti
terrestri e per i sistemi informativi e statistici.
Le Commissioni esercitano le funzioni previste dall'art. 34 della
legge n. 298 del 1974 ed ogni altro compito assegnato dalla
provincia, la quale provvede alla istituzione e corresponsione dei
gettoni di presenza ai componenti delle commissioni.
Al fine di coordinare la codificazione delle attivita' economiche e
delle classi di cose trasportate dagli autotrasportatori di cose in
conto proprio con la vigente normativa in tema di gestione dei
rifiuti, la classificazione identificata come "Allegato A del
mod. CP1" si intende integrata con le seguenti sezioni:
sub codifica delle attivita' economiche
attivita' di gestione dei rifiuti;
imprese esercenti l'attivita' di commercio rifiuti;
imprese esercenti impianti di recupero rifiuti;
imprese esercenti impianti di smaltimento rifiuti;
imprese esercenti l'attivita' di bonifica.
sub codifica delle cose e classi di cose
rifiuti allo stato solido destinati al recupero (comprese le
ceneri e le polveri);
rifiuti allo stato solido destinati allo smaltimento (comprese
le ceneri e le polveri);
rifiuti allo stato liquido destinati al recupero (compresi i
fanghi);
rifiuti allo stato liquido destinati allo smaltimento (compresi
i fanghi);
rifiuti alla stato gassoso destinati al recupero;
rifiuti alla stato gassoso destinati allo smaltimento.
L'ISTAT provvede agli aggiornamenti delle proprie classificazioni
tenendo conto della presente integrazione.
Al fine di consentire la massima semplificazione amministrativa, in
specie per quanto concerne i tempi del procedimento, le province
accedono direttamente ai dati contenuti nel sistema informativo del
Ministero delle infrastrutture e trasporti.
A tal scopo, il Ministero delle infrastrutture e trasporti rende
disponibili, senza oneri per le province, le transazioni necessarie
per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo n.
112/1998 da parte delle province. Il Ministero dei trasporti inoltre
garantisce le informazioni relative alle statistiche sull'esito degli
esami per il conseguimento delle patenti, statistiche necessarie allo
svolgimento della vigilanza tecnica sulle autoscuole.
4) Gestione degli esami per il conseguimento dei titoli di idoneita'
professionale per l'autotrasporto di merci e viaggiatori.
Dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione del
decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive
modificazioni, le province istituiscono, con proprio regolamento, le
commissioni d'esame per lo svolgimento degli esami previsti dall'art.
7, commi 2, 3 e 4 dello stesso decreto legislativo.
Il regolamento prevede in particolare il calendario delle sessioni
d'esame e la sede di svolgimento.
Le commissioni sono composte da esperti nelle materie d'esame
designati dai seguenti soggetti:
a) Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi
informativi e statistici, designati dal direttore dell'ufficio
periferico del medesimo Dipartimento della provincia di riferimento;
b) regione;
c) provincia.
Il competente dirigente della provincia, o suo delegato, presiede
la commissione ed assicura le funzioni di segreteria.
Tutti i componenti sono nominati con decreto del presidente della
provincia e durano in carica tre anni. Per ogni componente effettivo
e' nominato un supplente.
Le province provvedono alla corresponsione dei gettoni di presenza
ai componenti delle commissioni, a valere sui trasferimenti di cui al
punto 7) del presente accordo.
Le province possono stipulare apposite convenzioni ai sensi
dell'art. 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali per l'organizzazione e lo svolgimento degli esami in base a
livelli sovraprovinciali di aggregazione territoriale, dalle medesime
individuati.
Il Ministero delle infrastrutture e trasporti assicura la
predisposizione dell'elenco generale dei quesiti d'esame, al fine di
garantire l'uniformita' di trattamento sul territorio nazionale, per
tutti gli esami contemplati nel presente accordo.
Nelle more di approvazione del regolamento provinciale di
istituzione delle commissioni, l'espletamento degli esami viene
assicurato dalle commissioni esistenti.
5) Gestione degli esami per l'accertamento dell'idoneita'
all'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto su strada e dell'idoneita' degli insegnanti ed istruttori
di autoscuole.
Le province istituiscono, con proprio regolamento, le commissioni
d'esame per lo svolgimento degli esami previsti dall'art. 5 della
legge n. 264 del 1991 e dall'art. 123, comma 7, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).
Nelle commissioni deve essere garantita almeno la partecipazione di
un rappresentante del Dipartimento trasporti terresti del Ministero
delle infrastrutture e trasporti, designato dal direttore del
Dipartimento trasporti terrestri della provincia di riferimento,
nonche' di un esperto nelle materie d'esame, anche su designazione
della regione.
Per la disciplina del funzionamento delle rispettive commissioni
d'esame vale quanto prescritto al punto 4) del presente accordo.
Nelle more di approvazione del regolamento provinciale di
istituzione delle commissioni, l'espletamento degli esami viene
assicurato dalle commissioni esistenti.
6) Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 360, di
modifica dall'art. 239 del codice della strada relativo alle
autorizzazioni alle officine di revisioni automobilistiche:
disciplina del periodo transitorio.
Il procedimento per le autorizzazioni, di cui all'art. 239 del
regolamento d'esecuzione del codice della strada, avviato e non
concluso prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 2001, n. 360, di modifica dello stesso art.
239, e' regolato dalla normativa vigente al momento della
presentazione delle istanze (art. 11 delle preleggi).
L'ulteriore requisito professionale richiesto al titolare
dell'impresa o ai responsabili tecnici, introdotto dall'art. 2 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 360/2001 all'art.
240, comma 1, lettera h), concernente il superamento di un apposito
corso di formazione, si applica dopo l'espletamento degli appositi
corsi.
L'obbligo di superamento del corso di formazione, di cui trattasi,
si applica a tutti i titolari o responsabili tecnici.
A tal fine sia i nuovi soggetti, sia quelli gia' autorizzati,
dovranno dimostrare il superamento del corso di formazione nella
prima o nella seconda sessione utile, pena la disattivazione dei
collegamenti telematici dell'impresa con il centro elaborazione dati
del Ministero dei trasporti.
A tale riguardo le regioni, a norma della legge 21 settembre 1978,
n. 845, o le province, ove delegate dalle regioni, promuovono
l'organizzazione dei corsi, nel piu' breve tempo possibile, secondo i
criteri stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti.
I provvedimenti di concessione, rilasciati a norma del previgente
art. 80 del codice della strada, prima della modifica introdotta
dall'art. 105, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, sono trasformati ope legis in autorizzazioni.
Il controllo tecnico sull'idoneita' dei locali, attrezzature e
strumentazioni, propedeutico al rilascio dell'autorizzazione di cui
al citato art. 239 del Regolamento, e' svolto dagli uffici
provinciali del Dipartimento trasporti terrestri del Ministero delle
infrastrutture e trasporti, a norma dell'art. 104, comma 1,
lettera nn), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Si applica la legge 7 agosto 1990 n. 241.
Corsi di formazione potrebbero essere effettuati anche in
videoconferenza fatto salvo il riconoscimento della validita' del
corso stesso a norma della legge 21 settembre 1979, n. 845, da parte
di una delle regioni italiane o province delegate.
7) Risorse finanziarie ed entrate erariali.
Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, verranno
individuale, con i criteri previsti dal decreto legislativo n. 112
del 1998, ulteriori risorse finanziarie da trasferire alle province
in relazione a quelle attivita' che al momento della quantificazione
delle risorse furono valutate non attinenti alle funzioni conferite.
Verra' costituito un apposito gruppo di lavoro misto, coordinato
dall'Ufficio del commissario straordinario del Governo per
l'attuazione del decentramento amministrativo, per l'esame della
legislazione statale che ha previsto entrate erariali connesse con le
funzioni conferite alle province, al fine di formulare una proposta
di razionalizzazione da sottoporre ai competenti organi governativi.
Il presente accordo sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14 febbraio 2002
Il presidente: La Loggia