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Roma, 15 settembre 2005

 

Circolare n. 114/2005

 

Oggetto: Previdenza – Ammortizzatori sociali - Attività di logistica – Proroga per le imprese con meno di 200 dipendenti – D.M. 28.7.2005, su G.U. n. 209 dell’8.9.2005 – Circolare INPS n. 103 del 9.9.2005.

 

Sia pure con ritardo rispetto agli anni scorsi, anche per il 2005 è stata prorogata la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione straordinaria e alla mobilità per le imprese commerciali da 51 a 200 dipendenti (le imprese commerciali con oltre 200 dipendenti sono destinatarie in via permanente degli ammortizzatori sociali). La proroga riguarda anche le imprese esercenti attività di logistica le quali, come è noto, ai fini previdenziali sono state assimilate dall’INPS (circolare n.58/2000) alle imprese commerciali in senso stretto.

 

La suddetta proroga comporta per le imprese interessate la ripresa, con effetto dall’1 gennaio 2005, degli obblighi contributivi per la CIGS (0,90% di cui lo 0,30% a carico dei lavoratori) e per la mobilità (0,30% interamente a carico dei datori di lavoro); il versamento degli arretrati, senza aggravio di somme aggiuntive e di interessi, dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre prossimo secondo le istruzioni diramate dall’INPS con la circolare in oggetto.

 

Si fa osservare che la proroga in questione è stata disposta nei limiti di stanziamento di 24,5 milioni di euro; conseguentemente gli ammortizzatori sociali saranno concessi sulla base dell’ordine cronologico delle richieste (nel caso della CIGS) o della data di licenziamento dei lavoratori interessati (nel caso della mobilità) e con una riduzione (pari al 30%) delle relative indennità spettanti ai lavoratori.

 

Si rammenta che le imprese svolgenti servizi logistici promiscuamente ad attività spedizionieristica, corrieristica o di deposito devono versare le suddette aliquote solamente sulle retribuzioni dei lavoratori addetti alla logistica. Per poter usufruire degli ammortizzatori sociali le impresse interessate devono aprire presso l’INPS una separata posizione contributiva (contraddistinta con il codice di autorizzazione 3B) alla quale farà capo il personale addetto alla logistica.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 93/2004

 

Allegati due

 

M/t

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G.U. n. 209 del 8.9.2005 (fonte Guritel)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 luglio 2005

Proroga  dell'accesso,  per l'anno 2005, al trattamento straordinario
di  integrazione  salariale  e di mobilita', per le imprese esercenti
attivita' commerciale che occupino piu' di 50 addetti, per le agenzie
di  viaggio  e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di
50 addetti e per le imprese di vigilanza. (Decreto n. 36663).
 
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
                              Decreta:
                              Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.
311,   come   modificata  dall'art.  13,  comma 2,  lettera  b),  del
decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
nella  legge  14  maggio  2005,  n.  80,  e'  autorizzata  la proroga
dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e
di  mobilita'  relativamente  all'anno 2005, per le imprese esercenti
attivita' commerciale che occupino piu' di 50 addetti, per le agenzie
di  viaggio  e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di
cinquanta addetti e per le imprese di vigilanza.
                               Art. 2.
  La  misura  dei trattamenti di cui al precedente art. 1, e' ridotta
del trenta per cento.
                               Art. 3.
  In  considerazione  dell'utilizzo  del  trattamento di integrazione
salariale  straordinario  e del trattamento di mobilita', riscontrato
negli  anni precedenti per le imprese esercenti attivita' commerciale
che occupino piu' di 50 addetti, per le agenzie di viaggio e turismo,
compresi gli operatori turistici, con piu' di cinquanta addetti e per
le  imprese  di  vigilanza,  il  limite  di  spesa per l'anno 2005 e'
fissato in complessivi euro 24.500.000,00 cosi' ripartiti:
    9.500.000,00 euro per il trattamento di mobilita';
    15.000.000,00   di   euro   per  i  trattamenti  straordinari  di
integrazione   salariale,   di  cui  euro  9.575.766,79  sulle  somme
impegnate  per l'anno 2004 e non utilizzate e euro 5.424.233,21 sulla
competenza del 2005.
                               Art. 4.
  1. Al trattamento di mobilita' si applicano le disposizioni sancite
in materia dalla normativa in vigore.
  2.   Hanno   diritto  al  trattamento  di  mobilita'  i  lavoratori
licenziati  entro  la  data  del  31 dicembre  2005. L'erogazione del
beneficio avviene in ordine cronologico facendo riferimento alla data
di licenziamento dei lavoratori interessati.
                               Art. 5.
  Ai fini di una piu' puntuale quantificazione della spesa, di cui al
precedente  art.  3,  e' fatto obbligo alle Direzioni provinciali del
lavoro  -  Settore  politiche  del  lavoro,  di rilevare, tramite gli
uffici   delle   regioni  competenti  nelle  procedure  di  cui  agli
articoli 4  e  24  della  legge 23 luglio 1991, n. 223, il numero dei
lavoratori  interessati  al  beneficio  in questione e di comunicarlo
all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
                               Art. 6.
  1.   Ai  trattamenti  straordinari  di  integrazione  salariale  si
applicano  le  disposizioni  vigenti, in materia, ivi comprese quelle
relative al contratto di solidarieta'.
  2.  Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione
salariale  il  criterio  di  priorita'  viene individuato nell'ordine
cronologico   di   arrivo   delle  istanze  da  parte  delle  imprese
appartenenti  ai  settori  interessati  presso  la Divisione IV della
Direzione  generale  degli  ammortizzatori  sociali e degli incentivi
all'occupazione  del  Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
quale  si  rileva  dalla  relativa data di protocollo della Divisione
stessa.  Nel caso di piu' istanze concernenti la stessa impresa, data
la  sua  articolazione  sul  territorio,  si  considera  la  data  di
protocollo della prima istanza.
                               Art. 7.
  L'onere  complessivo, pari ad euro 24.500.000,00, gravera' per euro
14.924.233,21  sul  capitolo  7202 della UPB 3.2.3.1. Occupazione sui
fondi  impiegati con decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005 e
per  euro  9.575.766,79  sulle  somme impegnate per l'anno 2004 e non
utilizzate.
                              Art. 8.
  Ai  fini  del rispetto della disponibilita' finanziaria, nel limite
di 15.000.000,00 di euro per il trattamento di integrazione salariale
straordinaria e di euro 9.500.000,00 per il trattamento di mobilita',
l'I.N.P.S.  -  Istituto  nazionale  previdenza  sociale,  e' tenuto a
controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle
prestazioni  di  cui al presente provvedimento e a darne riscontro al
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  ed al Ministero
dell'economia e delle finanze.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il
visto e la registrazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 luglio 2005
                                              Il Ministro del lavoro
                                            e delle politiche sociali
                                                     Maroni
                                            Il Ministro dell'economia
                                                  e delle finanze
                                                    Siniscalco
 

 

 

 

INPS

DIREZIONE CENTRALE

DELLE ENTRATE

CONTRIBUTIVE

 

Circolare n.103 del 9.9.2005

 

Oggetto: Decreto Interministeriale  n. 36663 del 28 luglio 2005. Proroghe in alcuni settori dei contributi per il finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità.

 

Sommario: Proroga del finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per le imprese commerciali che occupano da 51 a 200 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, e le imprese di vigilanza.

Premessa.

Sulla G.U. n. 209 del 08.09.2005 è stato pubblicato il Decreto Interministeriale n. 36663 del 28 luglio 2005 (allegato 1)  recante “Proroga  dell'accesso,  per l'anno 2005, al trattamento straordinario di  integrazione  salariale  e di mobilita', per le imprese esercenti attivita' commerciale che occupino piu' di 50 addetti, per le agenzie di  viaggio  e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di 50 addetti e per le imprese di vigilanza”.

Il decreto, emanato ai sensi dell'art.1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.311, come modificato dall’art. 13, comma 2 lettera b) del decreto legge 14 marzo 2005, n.35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n.80, prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2005, dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per i lavoratori già destinatari di tali provvedimenti fino al 31 dicembre 2004.

Tra questi, sono ricompresi i lavoratori dipendenti da:

-imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta addetti;

-aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta addetti,

-imprese di vigilanza.

I sopra richiamati trattamenti ed i conseguenti obblighi contributivi erano stati prorogati, da ultimo, fino al 31.12.2004, dal decreto 31 maggio 2004 n. 34158 (G.U. n. 174 del 27.7.2004).

1. Contenuto della norma.

Il Decreto in esame, nella premessa, richiama, tra l'altro, il disposto del citato art.1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Quest'ultimo prevede che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2005, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, possa disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia.

Le aziende destinatarie del citato decreto continueranno ad essere tenute al versamento della contribuzione di cui all'art. 9, della legge n. 407/1990 (0,90%) e della contribuzione di cui all'art. 16, comma 2, della legge n. 223/1991 (0,30%), senza soluzione di continuità, rispetto a quanto disposto dalle norme in precedenza citate, dal periodo di paga "gennaio 2005".

Si richiamano, pertanto, le disposizioni già impartite (1), e si ribadisce che la proroga trova applicazione per le:

a) imprese commerciali, comprese quelle svolgenti attività di logistica, con forza occupazionale da 51 a 200 unità (2);

b) agenzie di viaggio e di turismo ed operatori turistici con più di 50 addetti;

c) imprese di vigilanza (art. 4, comma 15, D.L. 1.2.1996, n. 39, successivamente reiterato e da ultimo legge 28.11.1996, n. 608).

Relativamente a tali ultime imprese, si rammenta - come peraltro più volte precisato - che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, della legge n. 223/1991, i contributi sono dovuti dalle imprese di vigilanza con forza occupazionale superiore a quindici dipendenti nel semestre precedente, computando anche apprendisti e lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.

2. Regolarizzazione dei periodi pregressi.

Le aziende che, a decorrere dal periodo di paga “gennaio 2005” non avessero assolto all’obbligo del versamento della contribuzione per CIGS e mobilità potranno effettuare la regolarizzazione relativa ai periodi paga già scaduti secondo quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto con delibera n. 5, approvata con D.M. 7/10/1993.

Le regolarizzazioni dei predetti periodi, effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, non saranno gravate da somme aggiuntive o interessi (3).

A tal fine, i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:

- per il versamento della contribuzione CIGS, utilizzeranno nei quadri "BC" del modello DM10/2 il già previsto codice "M210";

- per il versamento della contribuzione di mobilità, utilizzeranno nei quadri "B-C" del modello DM10/2 il già previsto codice "M211".

In entrambi i casi, nessun dato deve essere indicato nelle colonne "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

La procedura di controllo delle denunce contributive dei mod. DM10/2 sarà adeguata al fine di recepire quanto illustrato con la presente circolare.

 

Il Direttore Generale

          Crecco

ALLEGATO

 

***omissis***