Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama
62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail: confetra@tin.it
- http://www.confetra.com
|
Roma, 15 settembre
2005
Circolare n. 114/2005
Oggetto: Previdenza – Ammortizzatori sociali - Attività di
logistica – Proroga per le imprese con meno di 200 dipendenti – D.M. 28.7.2005,
su G.U. n. 209 dell’8.9.2005 – Circolare INPS n. 103 del
9.9.2005.
Sia pure con ritardo rispetto agli
anni scorsi, anche per il 2005 è
stata prorogata la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione
straordinaria e alla mobilità per le imprese commerciali da 51 a 200 dipendenti
(le imprese commerciali con oltre 200 dipendenti sono destinatarie in via
permanente degli ammortizzatori sociali). La proroga riguarda anche le imprese
esercenti attività di logistica le quali, come è noto,
ai fini previdenziali sono state assimilate dall’INPS (circolare n.58/2000) alle imprese commerciali in senso stretto.
La suddetta proroga comporta per le imprese interessate
la ripresa, con effetto dall’1 gennaio 2005, degli obblighi contributivi per la
CIGS (0,90% di cui lo 0,30% a carico dei lavoratori) e per la mobilità (0,30%
interamente a carico dei datori di lavoro); il versamento degli arretrati, senza
aggravio di somme aggiuntive e di interessi, dovrà
essere effettuato entro il 16 dicembre prossimo secondo le istruzioni diramate
dall’INPS con la circolare in oggetto.
Si fa osservare che la proroga in questione è stata
disposta nei limiti di stanziamento di 24,5 milioni di euro;
conseguentemente gli ammortizzatori sociali saranno concessi sulla base
dell’ordine cronologico delle richieste (nel caso della CIGS) o della data di
licenziamento dei lavoratori interessati (nel caso della mobilità) e con una
riduzione (pari al 30%) delle relative indennità spettanti ai lavoratori.
Si rammenta che le imprese svolgenti servizi logistici
promiscuamente ad attività spedizionieristica, corrieristica o di deposito devono versare le suddette
aliquote solamente sulle retribuzioni dei lavoratori addetti alla logistica.
Per poter usufruire degli ammortizzatori sociali le impresse interessate devono
aprire presso l’INPS una separata posizione contributiva (contraddistinta con il
codice di autorizzazione
3B) alla quale farà capo il personale addetto alla logistica.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n. 93/2004 |
|
Allegati due |
|
M/t |
©
CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle
organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. n. 209 del 8.9.2005 (fonte Guritel)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
DECRETO 28 luglio 2005
Proroga dell'accesso, per l'anno 2005, al trattamento straordinario
di integrazione salariale e di mobilita', per le imprese esercenti
attivita' commerciale che occupino piu' di 50 addetti, per le agenzie
di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di
50 addetti e per le imprese di vigilanza. (Decreto n. 36663).
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, come modificata dall'art. 13, comma 2, lettera b), del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata la proroga
dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e
di mobilita' relativamente all'anno 2005, per le imprese esercenti
attivita' commerciale che occupino piu' di 50 addetti, per le agenzie
di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di
cinquanta addetti e per le imprese di vigilanza.
Art. 2.
La misura dei trattamenti di cui al precedente art. 1, e' ridotta
del trenta per cento.
Art. 3.
In considerazione dell'utilizzo del trattamento di integrazione
salariale straordinario e del trattamento di mobilita', riscontrato
negli anni precedenti per le imprese esercenti attivita' commerciale
che occupino piu' di 50 addetti, per le agenzie di viaggio e turismo,
compresi gli operatori turistici, con piu' di cinquanta addetti e per
le imprese di vigilanza, il limite di spesa per l'anno 2005 e'
fissato in complessivi euro 24.500.000,00 cosi' ripartiti:
9.500.000,00 euro per il trattamento di mobilita';
15.000.000,00 di euro per i trattamenti straordinari di
integrazione salariale, di cui euro 9.575.766,79 sulle somme
impegnate per l'anno 2004 e non utilizzate e euro 5.424.233,21 sulla
competenza del 2005.
Art. 4.
1. Al trattamento di mobilita' si applicano le disposizioni sancite
in materia dalla normativa in vigore.
2. Hanno diritto al trattamento di mobilita' i lavoratori
licenziati entro la data del 31 dicembre 2005. L'erogazione del
beneficio avviene in ordine cronologico facendo riferimento alla data
di licenziamento dei lavoratori interessati.
Art. 5.
Ai fini di una piu' puntuale quantificazione della spesa, di cui al
precedente art. 3, e' fatto obbligo alle Direzioni provinciali del
lavoro - Settore politiche del lavoro, di rilevare, tramite gli
uffici delle regioni competenti nelle procedure di cui agli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il numero dei
lavoratori interessati al beneficio in questione e di comunicarlo
all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 6.
1. Ai trattamenti straordinari di integrazione salariale si
applicano le disposizioni vigenti, in materia, ivi comprese quelle
relative al contratto di solidarieta'.
2. Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione
salariale il criterio di priorita' viene individuato nell'ordine
cronologico di arrivo delle istanze da parte delle imprese
appartenenti ai settori interessati presso la Divisione IV della
Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi
all'occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
quale si rileva dalla relativa data di protocollo della Divisione
stessa. Nel caso di piu' istanze concernenti la stessa impresa, data
la sua articolazione sul territorio, si considera la data di
protocollo della prima istanza.
Art. 7.
L'onere complessivo, pari ad euro 24.500.000,00, gravera' per euro
14.924.233,21 sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1. Occupazione sui
fondi impiegati con decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005 e
per euro 9.575.766,79 sulle somme impegnate per l'anno 2004 e non
utilizzate.
Art. 8.
Ai fini del rispetto della disponibilita' finanziaria, nel limite
di 15.000.000,00 di euro per il trattamento di integrazione salariale
straordinaria e di euro 9.500.000,00 per il trattamento di mobilita',
l'I.N.P.S. - Istituto nazionale previdenza sociale, e' tenuto a
controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle
prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero
dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il
visto e la registrazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 luglio 2005
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Siniscalco
DELLE ENTRATE
CONTRIBUTIVE
Oggetto: Decreto
Interministeriale n. 36663 del 28 luglio 2005. Proroghe in alcuni settori
dei contributi per il finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità.
Sommario: Proroga del finanziamento
dei trattamenti straordinari di integrazione salariale
e di mobilità per le imprese commerciali che occupano da 51 a 200 dipendenti,
per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, e le
imprese di vigilanza.
Premessa.
Sulla G.U. n. 209 del 08.09.2005 è
stato pubblicato il Decreto Interministeriale n. 36663 del 28 luglio 2005 (allegato
1) recante “Proroga dell'accesso,
per l'anno 2005, al trattamento straordinario di integrazione
salariale e di mobilita', per le imprese
esercenti attivita' commerciale che occupino piu' di 50 addetti, per le agenzie di viaggio e
turismo, compresi gli operatori turistici, con piu'
di 50 addetti e per le imprese di vigilanza”.
Il decreto, emanato ai sensi
dell'art.1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004,
n.311, come modificato dall’art. 13, comma 2 lettera
b) del decreto legge 14 marzo 2005, n.35, convertito
con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n.80, prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2005, dell'accesso
ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria
e di mobilità per i lavoratori già destinatari di tali provvedimenti fino al 31
dicembre 2004.
Tra questi, sono ricompresi i lavoratori dipendenti da:
-imprese esercenti
attività commerciali con più di cinquanta addetti;
-aziende operanti nei settori
delle agenzie di viaggio e turismo compresi gli operatori turistici, con più di
cinquanta addetti,
-imprese di vigilanza.
I sopra richiamati
trattamenti ed i conseguenti obblighi contributivi erano stati prorogati, da
ultimo, fino al 31.12.2004, dal decreto 31 maggio 2004 n. 34158 (G.U. n. 174
del 27.7.2004).
1. Contenuto della
norma.
Il Decreto in esame,
nella premessa, richiama, tra l'altro, il disposto del citato
art.1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.
311. Quest'ultimo prevede che, in attesa
della riforma degli ammortizzatori sociali e, comunque, non oltre il 31
dicembre 2005, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze, possa disporre proroghe di
trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di
disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga
alla normativa vigente in materia.
Le aziende destinatarie
del citato decreto continueranno ad essere tenute al versamento della contribuzione
di cui all'art. 9, della legge n. 407/1990 (0,90%) e della contribuzione di cui
all'art. 16, comma 2, della legge n. 223/1991 (0,30%),
senza soluzione di continuità, rispetto a quanto disposto dalle norme in
precedenza citate, dal periodo di paga "gennaio 2005".
Si richiamano,
pertanto, le disposizioni già impartite (1), e si ribadisce
che la proroga trova applicazione per le:
a) imprese commerciali,
comprese quelle svolgenti attività di logistica, con forza occupazionale da 51
a 200 unità (2);
b) agenzie di viaggio e
di turismo ed operatori turistici con più di 50 addetti;
c) imprese di vigilanza
(art. 4, comma 15, D.L. 1.2.1996, n. 39, successivamente
reiterato e da ultimo legge 28.11.1996, n. 608).
Relativamente
a tali ultime imprese, si rammenta - come peraltro più volte
precisato - che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, della legge
n. 223/1991, i contributi sono dovuti dalle imprese di vigilanza con forza
occupazionale superiore a quindici dipendenti nel semestre precedente,
computando anche apprendisti e lavoratori assunti con contratto di formazione e
lavoro.
2. Regolarizzazione
dei periodi pregressi.
Le aziende che, a decorrere dal
periodo di paga “gennaio 2005” non avessero assolto all’obbligo
del versamento della contribuzione per CIGS e mobilità potranno effettuare la
regolarizzazione relativa ai periodi paga già scaduti secondo quanto disposto
dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto con delibera n. 5, approvata con
D.M. 7/10/1993.
Le regolarizzazioni dei predetti
periodi, effettuate entro il giorno 16 del terzo mese
successivo a quello di emanazione della presente circolare, non saranno gravate
da somme aggiuntive o interessi (3).
A tal fine, i datori di
lavoro si atterranno alle seguenti modalità:
- per il versamento
della contribuzione CIGS, utilizzeranno nei quadri "BC" del modello
DM10/2 il già previsto codice "M210";
- per il versamento
della contribuzione di mobilità, utilizzeranno nei quadri "B-C" del
modello DM10/2 il già previsto codice "M211".
In entrambi i casi,
nessun dato deve essere indicato nelle colonne "numero dipendenti",
"numero giornate" e "retribuzioni".
La procedura di
controllo delle denunce contributive dei mod. DM10/2 sarà adeguata al fine di recepire quanto illustrato con la presente circolare.
Il Direttore Generale
Crecco
ALLEGATO
***omissis***