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Roma, 15 settembre 2005
Circolare n. 115/2005
Oggetto: Autotrasporto – Tachigrafo
digitale – Nota del Ministero dell’Interno prot.n.300/A/1/43778/111/20/3 del 30.8.2005.
Com’è noto, in Italia l’obbligo di acquistare veicoli nuovi
equipaggiati con il cronotachigrafo digitale è
stato differito all’1 gennaio 2006 (il termine originariamente previsto era il
5 agosto 2005).
Peraltro le imprese che
abbiano acquistato o acquisteranno entro il 2005 mezzi
già equipaggiati con il nuovo apparecchio dovranno attenersi alle istruzioni
operative fornite dal Ministero dell’Interno con la circolare indicata in
oggetto.
In particolare, una
volta fatto attivare il cronotachigrafo digitale
presso un’officina autorizzata, gli autisti alla fine di ogni
giornata lavorativa dovranno stampare tramite l’apparecchio i tempi di guida e di
riposo e annotare a mano sul foglio stampato i loro dati identificativi (nome,
cognome e numero della patente di guida). Nel caso lo stesso conducente guidi più veicoli nella stessa giornata, dovrà stampare i
tempi registrati dal cronotachigrafo al termine di
ciascun viaggio. La stampa dei dati sarà necessaria finchè
non saranno disponibili le tessere magnetiche che consentiranno la
registrazione dei dati raccolti dal cronotachigrafo digitale.
I fogli stampati
devono essere conservati a bordo del veicolo per tutta la settimana in cui il
conducente ha guidato; in caso di controllo, il conducente deve essere in grado
di esibire anche la documentazione relativa all’ultimo
giorno lavorativo della settimana precedente, così come previsto dall’articolo
15 del Regolamento comunitario n.3821/85; inoltre la
polizia stradale potrà anche chiedere un’ulteriore stampa dei dati al momento
del controllo su strada.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.conf.le
n.95/2005 |
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Allegato uno |
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D/d |
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