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Roma, 22 settembre 2005

 

Circolare n. 119/2005

 

Oggetto: Autotrasporto – ADR edizione 2005 – D.M. 2.8.2005 su G.U. n.219 del 20.9.2005.

 

Con il decreto indicato in oggetto è stato recepito l’aggiornamento dell’accordo sul trasporto di merci pericolose – ADR edizione 2005 – entrato in vigore l’1 luglio scorso.

 

La principale novità dell’ADR 2005 è costituita dalle nuove disposizioni sulla “Security” (capitolo 1.10), un pacchetto di misure per ridurre al minimo il rischio di furto e di utilizzo a fini terroristici delle merci pericolose.

 

Tra i nuovi adempimenti, si segnalano in particolare l’obbligo di identificazione dei trasportatori ai quali vengono affidate le merci, nonché l’obbligo di formazione del personale in materia di rischi per la sicurezza.

 

Le nuove disposizioni individuano inoltre le “merci pericolose ad alto rischio” (esplosivi, gas e liquidi infiammabili, sostanze tossiche e infettanti, materiali radioattivi, ecc.). Le imprese che trasportano quei prodotti, oltre alle misure precauzionali generali, devono elaborare un apposito “Piano di sicurezza” indicante misure specifiche, quali ad es. l’attribuzione delle responsabilità in capo agli addetti al trasporto, i sistemi di sorveglianza delle merci, i controlli sul personale, i percorsi scelti, ecc.. Il compito di redigere il Piano di sicurezza spetta al Consulente per la sicurezza, che com’è noto le imprese che trasportano merci pericolose devono nominare ai sensi del decreto legislativo n. 40/2000.

 

Si fa notare che le disposizioni sulla security non si applicano qualora le merci pericolose siano trasportate in modica quantità (inferiore a quella indicata nella tabella 1.1.3.6.3 dell’ADR 2005).

 

Si fa presente inoltre che dal 2007 l’obbligo di conseguire il Certificato di formazione professionale ADR sarà esteso ai conducenti dei veicoli inferiori alle 3,5 t.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.40 e 12/2002

 

Allegato uno

 

Lo-D/lo

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G.U. n.219 del 20.9.2005 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 2 agosto 2005

Recepimento   della   direttiva  2004/111/CE  della  Commissione  del
9 dicembre  2004, che adatta per la quinta volta al progresso tecnico
la  direttiva  94/55/CE  del Consiglio, concernente il ravvicinamento
delle  legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci
pericolose su strada.
 
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 
                     Adotta il seguente decreto:
 
                               Art. 1.
  1.  Gli  allegati «A» e «B» al decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione del 4 settembre 1996, come da ultimo aggiornati con
il  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti del
20 giugno 2003, sono cosi' modificati:
    a) l'allegato «A» e' sostituito dal seguente:
                                                          «Allegato A
  Disposizioni  dell'allegato  «A»  all'accordo europeo sui trasporti
internazionali  di  merci  pericolose  su  strada  (ADR), in vigore a
decorrere  dal  1° gennaio  2005,  fermo  restando  che l'espressione
«parte contraente» e' sostituita da "Stato membro"»;
    b) l'allegato «B» e' sostituito dal seguente:
 
                                                          «Allegato B
  Disposizioni  dell'allegato  «B»  all'accordo europeo sui trasporti
internazionali  di  merci  pericolose  su  strada  (ADR), in vigore a
decorrere  dal  1° gennaio  2005,  fermo  restando  che l'espressione
«parte contraente» e' sostituita da "Stato membro"».
  2.  Le disposizioni degli allegati «A»e «B» all'accordo europeo sul
trasporto  internazionale  di  merci  pericolose su strada (ADR), nel
testo consolidato dalla versione 2005, in vigore dal 1° gennaio 2005,
di   cui   al   comma   1,   sono   consultabiti  sul  sito  Internet
www.unece.org/trans/danger/danger.htm
  3.  La  traduzione  in  lingua italiana del testo consolidato dalla
versione 2005 delle disposizioni degli allegati «A» e «B» all'accordo
europeo  sul  trasporto internazionale di merci pericolose su strada,
di  cui  al  comma 1, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
non appena ultimata la traduzione del testo stesso.
 
                               Art. 2.
  1.  L'applicazione  delle disposizioni degli allegati «A» e «B», di
cui  al  comma  1  dell'art.  1,  decorre  dal 1° gennaio 2005 con un
periodo transitorio fino al 30 giugno 2005.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
 
                                                  Roma, 2 agosto 2005

                                                 Il Ministro: Lunardi