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Roma, 22 settembre
2005
Circolare n. 119/2005
Oggetto: Autotrasporto – ADR
edizione 2005 – D.M. 2.8.2005 su G.U. n.219 del
20.9.2005.
Con il decreto
indicato in oggetto è stato recepito l’aggiornamento
dell’accordo sul trasporto di merci pericolose – ADR edizione 2005 – entrato in
vigore l’1 luglio scorso.
La principale novità
dell’ADR 2005 è costituita dalle nuove disposizioni sulla “Security” (capitolo 1.10), un
pacchetto di misure per ridurre al minimo il rischio di furto e di utilizzo a fini terroristici delle merci pericolose.
Tra i nuovi
adempimenti, si segnalano in particolare l’obbligo di identificazione
dei trasportatori ai quali vengono affidate le merci, nonché l’obbligo di formazione
del personale in materia di rischi per la sicurezza.
Le nuove disposizioni
individuano inoltre le “merci pericolose
ad alto rischio” (esplosivi, gas e liquidi infiammabili, sostanze tossiche
e infettanti, materiali radioattivi, ecc.). Le imprese che trasportano quei
prodotti, oltre alle misure precauzionali generali, devono elaborare un apposito “Piano di
sicurezza” indicante misure specifiche, quali ad es. l’attribuzione delle
responsabilità in capo agli addetti al trasporto, i sistemi di sorveglianza
delle merci, i controlli sul personale, i percorsi scelti, ecc.. Il compito di
redigere il Piano di sicurezza spetta al Consulente
per la sicurezza, che com’è noto le imprese che trasportano merci
pericolose devono nominare ai sensi del decreto legislativo n. 40/2000.
Si fa notare che le disposizioni
sulla security
non si applicano qualora le merci pericolose siano trasportate in modica
quantità (inferiore a quella indicata nella tabella
1.1.3.6.3 dell’ADR 2005).
Si fa presente inoltre
che dal 2007 l’obbligo di conseguire il Certificato di formazione professionale
ADR sarà esteso ai conducenti dei veicoli inferiori alle 3,5
t.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.ri
conf.li nn.40 e 12/2002 |
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Allegato uno |
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Lo-D/lo |
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G.U. n.219
del 20.9.2005 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 2 agosto 2005
Recepimento della direttiva 2004/111/CE della Commissione del
9 dicembre 2004, che adatta per la quinta volta al progresso tecnico
la direttiva 94/55/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci
pericolose su strada.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Adotta il seguente decreto:
Art. 1.
1. Gli allegati «A» e «B» al decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione del 4 settembre 1996, come da ultimo aggiornati con
il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del
20 giugno 2003, sono cosi' modificati:
a) l'allegato «A» e' sostituito dal seguente:
«Allegato A
Disposizioni dell'allegato «A» all'accordo europeo sui trasporti
internazionali di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a
decorrere dal 1° gennaio 2005, fermo restando che l'espressione
«parte contraente» e' sostituita da "Stato membro"»;
b) l'allegato «B» e' sostituito dal seguente:
«Allegato B
Disposizioni dell'allegato «B» all'accordo europeo sui trasporti
internazionali di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a
decorrere dal 1° gennaio 2005, fermo restando che l'espressione
«parte contraente» e' sostituita da "Stato membro"».
2. Le disposizioni degli allegati «A»e «B» all'accordo europeo sul
trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), nel
testo consolidato dalla versione 2005, in vigore dal 1° gennaio 2005,
di cui al comma 1, sono consultabiti sul sito Internet
www.unece.org/trans/danger/danger.htm
3. La traduzione in lingua italiana del testo consolidato dalla
versione 2005 delle disposizioni degli allegati «A» e «B» all'accordo
europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada,
di cui al comma 1, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
non appena ultimata la traduzione del testo stesso.
Art. 2.
1. L'applicazione delle disposizioni degli allegati «A» e «B», di
cui al comma 1 dell'art. 1, decorre dal 1° gennaio 2005 con un
periodo transitorio fino al 30 giugno 2005.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 2 agosto 2005
Il Ministro: Lunardi