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Roma, 28 settembre 2005
Circolare n. 120/2005
Oggetto: Autotrasporto –
Liberalizzazione tariffaria – Schemi di decreti attuativi della legge n.
32/2005.
Nel rispetto dei
termini previsti dalla legge di delega, il Governo ha approvato il 16 settembre
scorso gli schemi di decreti legislativi concernenti il
riassetto normativo dell’autotrasporto nonchè la riforma della Consulta e del
Comitato Centrale dell’Albo.
I provvedimenti sono ora all’esame delle competenti commissioni parlamentari per il
parere di rito, dopodiché il Governo avrà tempo fino al 24 novembre per
la loro definitiva adozione. Inoltre, e sempre nel rispetto dei princìpi e dei criteri indicati nella legge delega, fino a marzo del 2007 il Governo potrà ancora
intervenire sulla materia con decreti integrativi e correttivi dei precedenti.
Ciò premesso, e con
riserva di maggiori approfondimenti quando il testo diverrà definitivo, bisogna
dare atto al Governo di aver rispettato la filosofia liberistica della legge di
delega trovando anche soddisfacenti soluzioni ad alcune controverse previsioni
contenute nella legge stessa (come ad esempio la responsabilità soggettiva dei committenti e la forma di norma
scritta dei contratti di trasporto).
In particolare risulta completamente abrogato il regime delle tariffe a
forcella di cui alla legge 298/74 e successive modificazioni e integrazioni e
relativi decreti applicativi. La decorrenza effettiva dell’abrogazione é legata
all’emanazione di alcuni decreti dirigenziali, ma
comunque non potrà superare il 28 febbraio 2006. Questa abrogazione, insieme a quella già disposta della famosa interpretazione autentica
circa l’efficacia dei contratti verbali, e insieme alla improponibilità dal 25
luglio scorso delle azioni legali in materia tariffaria, rende definitivamente
superato il sistema delle tariffe obbligatorie; in proposito il comma 1
dell’articolo 4 dello schema del decreto legislativo sul riassetto
dell’autotrasporto espressamente stabilisce che “i corrispettivi per i
servizi di trasporto merci su strada sono determinati dalla libera
contrattazione delle parti che stipulano il contratto di trasporto”.
E’ opportuno sottolineare come anche le nuove disposizioni introdotte per
la maggior tutela della sicurezza della circolazione (come la corresponsabilità
soggettiva dei committenti per alcune violazioni del codice della strada) non
interferiscono in alcun modo con il suddetto principio della libera
contrattazione dei prezzi. In effetti é stato
stabilito che la corresponsabilità dei committenti possa essere accertata solo
in presenza di istruzioni, impartite al vettore per l’esecuzione della
prestazione, incompatibili con il rispetto del codice della strada, e non anche
in presenza di valori tariffari eventualmente considerati inferiori a quelli
medi di mercato. Sotto questo aspetto é stato dunque
accolto il principio che “la tariffa non fa sicurezza”.
Viceversa una
limitazione alla libera contrattazione dei prezzi potrebbe derivare, secondo lo
schema di decreto delegato, dalla forma del contratto. Nel rispetto di quanto
espressamente stabilito dall’articolo 2 della legge delega, infatti, l’articolo
9 dello schema di decreto dispone che in caso di controversie aventi ad oggetto
contratti di trasporto stipulati non in forma scritta,
sono applicati gli usi e le consuetudini raccolti dalle Camere di Commercio.
Sempre l’articolo 9 demanda quindi ad un Osservatorio istituendo presso la Consulta
dell’Autotrasporto il compito di trasmettere alle Camere di Commercio usi e
consuetudini desunti dalle condizioni di mercato e dai costi
medi delle imprese nonché dai prezzi medi
unitari praticati per i servizi di trasporto su base territoriale o settoriale.
In definitiva, solo un contratto redatto in forma
scritta potrà sicuramente evitare che il prezzo pattuito venga
successivamente sottoposto ad una valutazione di congruità da parte di un giudice.
f.to dr. Piero
M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 37/2005 |
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Allegati due |
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L/t |
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SCHEMA DI DECRETO
LEGISLATIVO
Disposizioni per il
riordino della Consulta generale per l’autotrasporto e per la riforma del Comitato
centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori, ai sensi della legge 1
marzo 2005, n. 32
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il seguente decreto legislativo
Articolo 1
(Finalità)
1. Il presente decreto ha per oggetto il riordino delle strutture e degli
organismi pubblici operanti nel settore dell’autotrasporto di merci, in
attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera c), della legge 1 marzo 2005, n. 32, sulla base dei principi e criteri
direttivi generali di cui all’articolo 2, comma 1, e dei principi e criteri
specifici di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), della medesima legge.
2.
Articolo 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) “Consulta”, la Consulta generale per
l’autotrasporto;
b) “Comitato centrale”, il Comitato centrale per l’Albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui alla legge
6 giugno 1974, n. 298, e successive
modificazioni ed integrazioni.
(Consulta)
Articolo 3
(Denominazione e sede)
1. La Consulta generale per l’autotrasporto assume la denominazione di
Consulta generale per l’autotrasporto e per la logistica.
2. La Consulta ha sede presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, ed opera alle dirette
dipendenze del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in posizione di autonomia contabile e finanziaria, secondo quanto
disposto dal successivo articolo 8.
Articolo 4
(Attribuzioni)
1.
La Consulta svolge attività
propositiva, di studio, di monitoraggio, di consulenza delle autorità politiche,
per la definizione delle politiche di intervento e
delle strategie di governo nel settore dell’autotrasporto e della logistica,
anche in materia di controlli tecnici ed amministrativi sull’esercizio
dell’attività di autotrasporto. A tal
fine, la Consulta:
a) elabora e provvede
all’aggiornamento, nonché al monitoraggio sull’attuazione del Piano Nazionale
della Logistica;
b)
esprime parere sulle questioni attinenti i progetti normativi e l’applicazione delle disposizioni, anche europee, in materia di autotrasporto, nonché sulle
problematiche relative all’attraversamento delle Alpi;
c)
esprime parere sui problemi di competenza
della Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti;
d)
promuove iniziative per lo sviluppo dell’intermodalità, anche attraverso la
messa a punto di progetti pilota;
e)
formula indirizzi e proposte in materia di sicurezza della circolazione
stradale, e provvede all’elaborazione di proposte relative ai programmi ed alle strategie dei controlli sull’attività di autotrasporto;
f)
promuove studi e indagini sulle politiche di investimento e sulla
competitività delle imprese italiane di autotrasporto in ambito internazionale,
provvedendo anche alle rilevazioni dei costi dei servizi di trasporto;
g)
provvede all’aggiornamento degli usi e consuetudini da applicare alla
definizione delle controversie aventi ad oggetto contratti di trasporto di
merci su strada stipulati non in forma scritta, ai sensi delle disposizioni di
cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), numero 6), della legge 1 marzo 2005,
n. 32;
h)
elabora e propone iniziative di sostegno e di assistenza alle imprese di
autotrasporto, nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia
di tutela della concorrenza;
i)
propone indirizzi in materia di certificazione di qualità delle imprese che
effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate deperibili, di rifiuti
industriali e di prodotti farmaceutici;
j)
esprime, su richiesta delle competenti autorità, pareri sull’adozione di
provvedimenti amministrativi riguardanti l’autotrasporto;
k)
fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di
accesso alla professione di autotrasportatore, ed ai fini dell’attuazione del
criterio di delega di cui all’articolo 2, comma 2), lettera c), numero 3),
della citata legge 32/05, verifica, in collaborazione con il Comitato centrale, il rispetto
dell’uniformità della regolamentazione e delle procedure, nonché la tutela
delle professionalità esistenti, nei procedimenti preordinati all’iscrizione
delle imprese di autotrasporto all’Albo nazionale degli autotrasportatori,
anche al fine di assicurare il necessario coordinamento.
Articolo 5
(Composizione)
1.
La Consulta è composta dai seguenti
membri effettivi:
a) il Presidente, nominato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, che lo sceglie fra persone di notoria
professionalità ed esperienza nel settore dell’autotrasporto e della logistica;
b) due Vicepresidenti, dei quali il primo
è di diritto il Capo del Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il secondo è
designato dai componenti in rappresentanza delle categorie economiche e
produttive;
c) quattro rappresentanti, con
qualifica dirigenziale, del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;
d) il Presidente del Comitato Centrale;
e) un rappresentante, con qualifica
dirigenziale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per ciascuno dei
Ministeri degli affari esteri, dell’interno, della difesa, dell’economia e
delle finanze, dell’ambiente e tutela del territorio, della giustizia, delle
politiche comunitarie, degli affari regionali, del lavoro e delle politiche
sociali, delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali;
f) un rappresentante per ciascuna delle
associazioni di categoria degli autotrasportatori, che abbia i seguenti requisiti:
i.ordinamento interno a base democratica, sancito dallo statuto;
ii.potere di rappresentanza, risultante in modo esplicito dallo statuto, della
categoria degli autotrasportatori, con esclusione di contemporanea
rappresentanza di categorie aventi interessi contrapposti;
iii.anzianità di costituzione, avvenuta con atto notarile, di almeno cinque anni,
durante i quali siano state date, in maniera continuativa, anche a livello
provinciale, manifestazioni di attività svolte nell’interesse professionale
della categoria;
iv. non meno
di venti imprese iscritte a livello provinciale, per un totale di veicoli
aventi massa complessiva non inferiore alle ottocento tonnellate, ovvero non meno
di dieci imprese iscritte a livello provinciale, per un totale di veicoli
aventi massa complessiva non inferiore alle milleseicento tonnellate;
v.organizzazione periferica con proprie sedi in almeno trenta province.
Per il primo mandato, viene nominato un rappresentante per ciascuna delle associazioni presenti nella Consulta alla data di entrata in
vigore del presente decreto;
g)
quattro rappresentanti delle associazioni nazionali di rappresentanza,
assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute dal
Ministero competente, ai sensi delle vigenti disposizioni;
h)
un rappresentante per ciascuna delle seguenti organizzazioni
associative: AISCAT, ASSOAEREO, ASSOLOGISTICA,
ASSOPORTI, CASARTIGIANI, CNA, CONFAGRICOLTURA, CONFARTIGIANATO, CONFCOMMERCIO,
CONFCOOPERATIVE, CONFESERCENTI, CONFETRA, CONFINDUSTRIA, CONFITARMA,
CONFTRASPORTO, FEDERTRASPORTO, LEGA NAZIONALE COOPERATIVE E MUTUE;
i)
un rappresentante dell’ANAS;
j)
un rappresentante della RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.;
k)
un rappresentante di TRENITALIA S.p.A.
I componenti
di cui alle lettere da b) a j) sono nominati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Per ogni membro effettivo è nominato un
supplente.
2.
Oltre a quelli elencati nel
precedente comma 1, possono fare parte della Consulta i rappresentanti delle parti economiche e sociali che ne facciano richiesta motivata, previo parere favorevole del Comitato esecutivo di cui al successivo
articolo 6.
3.
Il Presidente della Consulta può
invitare ai propri lavori, senza diritto di voto, esponenti di
altri soggetti istituzionali o di categoria, nonché esperti di specifici
settori connessi con l’attività della Consulta stessa, per l’esame e
l’approfondimento di particolari problematiche.
Articolo 6
(Organi)
1.
Sono organi della Consulta:
a)
il Presidente;
b)
l’Assemblea generale, composta dal Presidente, dai Vicepresidenti e da
tutti i componenti;
c)
il Comitato esecutivo, composto dal Presidente, dai Vicepresidenti e da
quindici membri dell’Assemblea generale, dei quali cinque in rappresentanza
delle Amministrazioni Pubbliche, quattro in rappresentanza delle associazioni
di categoria, uno in rappresentanza delle associazioni del movimento
cooperativo e cinque in rappresentanza delle altre categorie economiche e
sociali. I componenti del Comitato esecutivo sono
nominati dall’Assemblea generale, su
proposta del Presidente, tenuto conto delle indicazioni delle parti interessate;
d)
il Segretario Generale, nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti su designazione del Presidente, che lo sceglie fra persone, anche
estranee alla Pubblica Amministrazione, di comprovata competenza ed esperienza
nel settore del trasporto stradale di merci e della logistica;
e)
il Comitato Scientifico, composto da un Presidente, da sei membri e da un Segretario, anche estraneo alla Pubblica Amministrazione, tutti nominati dal Presidente della
Consulta, sentita l’Assemblea generale;
f)
l’Ufficio di
Presidenza, composto dal Presidente, dai Vicepresidenti, dal Presidente del
Comitato Centrale, dal Segretario Generale e dal Presidente del Comitato
Scientifico;
g)
l’Osservatorio sulle attività di autotrasporto, composto di dieci
membri, scelti dal Presidente fra i componenti dell’Assemblea aventi specifica
professionalità in materie statistiche ed economiche;
h)
le Sezioni regionali, nominate dal Presidente della Consulta composte
ciascuna da un Presidente, scelto dal Presidente della Consulta fra i dirigenti
del Dipartimento Trasporti Terrestri in servizio presso il corrispondente SIIT,
da un Vicepresidente, designato dalla Camera di Commercio, Industria,
Agricoltura e Artigianato avente sede nel capoluogo di regione, e da sette
rappresentanti delle categorie dell’autotrasporto e della logistica, e dei
settori della produzione e dei servizi. Per ogni componente
delle Sezioni regionali è nominato un supplente.
2.
Gli organi della Consulta durano in
carica tre anni e possono essere confermati.
3.
I componenti
degli organi della Consulta possono essere sostituiti nel corso del mandato, su
richiesta delle Amministrazioni o delle organizzazioni che li hanno designati.
4.
Il Presidente ha la rappresentanza
della Consulta verso l’esterno.
5.
L’Assemblea generale è l’organo
deliberativo della Consulta e si riunisce, su convocazione del Presidente,
almeno due volte l’anno.
6.
Il Comitato esecutivo si riunisce
su convocazione del Presidente e svolge i compiti ad esso
delegati dall’Assemblea generale, per il conseguimento delle finalità assegnate
alla Consulta.
7.
Il Segretario Generale è l’organo
esecutivo della Consulta, collabora con il Presidente nella definizione dei programmi
di attività ed è responsabile della gestione
amministrativa e contabile della Consulta stessa.
8.
Il Comitato Scientifico fornisce il
supporto di studio e di approfondimento alle attività
ed alle iniziative della Consulta, con particolare riguardo a quelle inerenti
il Piano Nazionale della Logistica, le indagini sulle politiche di investimento
e sui costi dei servizi, il sostegno alle imprese.
9.
L’Ufficio di Presidenza si riunisce su
convocazione del Presidente e definisce le linee di azione
della Consulta, anche con riferimento ai rapporti con le autorità
istituzionali.
10. L’Osservatorio sulle attività di autotrasporto
svolge funzioni di monitoraggio sul rispetto delle disposizioni in materia di
sicurezza della circolazione e di sicurezza sociale, e provvede
all’aggiornamento degli usi e consuetudini di cui all’articolo 2, comma 2,
lettera b), numero 6) della legge 1 marzo 2005, n. 32.
11. Il Segretario Generale ed il Presidente del Comitato Scientifico
partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea Generale e del
Comitato esecutivo.
12. Le Sezioni regionali danno esecuzione alle direttive dell’Assemblea
Generale aventi implicazione
territoriale e formulano proposte per l’adozione di iniziative nell’ambito
territoriale di competenza .Esse collaborano altresì con i corrispondenti
Comitati regionali per l’Albo degli Autotrasportatori, di cui al successivo
articolo 11, per il conseguimento di obiettivi di
comune interesse.
13. Il Presidente della Consulta, sentito l’Ufficio di Presidenza, può
istituire commissioni per la trattazione di specifiche materie, tenendo conto
delle rappresentanze presenti nell’Assemblea.
Articolo 7
(Organizzazione e funzionamento)
1.
La realizzazione dei programmi di attività e la gestione amministrativa e contabile della Consulta sono curate dal
Segretario Generale, che si avvale di dipendenti della Pubblica Amministrazione, con particolare riguardo alle seguenti
aree di intervento:
a) affari generali, gestione
del personale, contabilità ed aspetti finanziari;
b) attuazione del Piano Nazionale
della Logistica;
c) politiche di investimento e di
sostegno alle imprese;
d) realizzazione di iniziative a
favore dell’intermodalità;
e) certificazione di qualità e
sicurezza;
f)
comunicazione e pubblicità.
2.
Con regolamento da adottarsi ai
sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, comma
1, lettera a), entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale del presente decreto, è stabilita la dotazione di personale
necessaria per il funzionamento della Consulta e sono dettate le connesse
disposizioni organizzative per gli organi centrali e per le sezioni regionali,
anche al fine di assicurare il necessario coordinamento con i Comitati regionali
per l’Albo degli autotrasportatori, di cui al successivo articolo 11. Con lo
stesso regolamento, sono fissati i criteri e le modalità per la designazione
dei componenti delle sezioni regionali in
rappresentanza delle categorie dell’autotrasporto e della logistica, e dei
settori della produzione e dei servizi.
Articolo 8
(Disposizioni contabili)
1.
Alle spese connesse all’attività ed
al funzionamento della Consulta si provvede con lo stanziamento iscritto nel bilancio
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi della legge 24
novembre 2003, n. 326, di conversione del decreto legge
30 settembre 2003, n. 269.
2.
Con regolamento da adottarsi ai
sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, comma
1, lettera a), entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale del presente decreto, è disciplinata la gestione autonoma,
da parte della Consulta, delle spese occorrenti per il proprio funzionamento.
3.
Con lo stesso regolamento, sono
stabiliti i gettoni di presenza per le riunioni degli organi della
Consulta, i rimborsi delle spese ed ogni altra indennità.
TITOLO II
(Comitato centrale)
Articolo 9
(Attribuzioni)
1.
Il Comitato centrale per l’Albo
nazionale degli autotrasportatori opera in posizione di autonomia
contabile e finanziaria, nell’ambito del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2.
Il Comitato centrale ha le seguenti
attribuzioni:
a)curare la formazione, la
tenuta e la pubblicazione dell’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di
merci per conto di terzi;
b)coordinare l’attività dei
Comitati regionali e vigilare su di essa;
c) decidere, in via definitiva,
sui ricorsi avverso i provvedimenti dei Comitati regionali;
d)determinare la misura delle
quote dovute annualmente dalle imprese di autotrasporto, in base a quanto disposto
dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, recante
norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del Comitato
centrale;
e)collaborare con la Consulta,
provvedendo, in particolare, sulla base degli indirizzi dettati dalla Consulta
stessa, ad effettuare studi preordinati alla formulazione delle strategie di
governo del settore dell’autotrasporto, a realizzare iniziative di formazione
del personale addetto ai controlli sui veicoli pesanti ed a partecipare al
finanziamento delle connesse operazioni, ad attuare iniziative di assistenza e
di sostegno alle imprese di autotrasporto, ad esprimere il proprio avviso su progetti di provvedimenti amministrativi in
materia di autotrasporto, a formulare indirizzi in materia di certificazione di
qualità delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate
deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici;
f) accreditare gli organismi di
certificazione di qualità di cui alla lettera e) dell’articolo 7;
g)verificare, in collaborazione con la Consulta, il rispetto dell’uniformità della
regolamentazione e delle procedure, nonché la tutela delle professionalità
esistenti, secondo quanto previsto dal precedente articolo 4, comma 1, lettera
k);
h)attuare le direttive del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in materia di autotrasporto;
i) curare attività editoriali
e di informazione alle imprese di autotrasporto, anche attraverso strumenti
informatici e telematici;
j) proporre alla Consulta
iniziative specifiche, nell’interesse del settore dell’autotrasporto.
Articolo 10
(Composizione)
1.
Il Comitato centrale è composto dai
seguenti membri effettivi, nominati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti:
a)
un Consigliere di Stato, con la funzione di Presidente;
b)
due Vicepresidenti, dei quali il primo è individuato fra i dirigenti in
servizio presso il Dipartimento dei trasporti terrestri ed il secondo è eletto
dal Comitato centrale, nell’ambito dei componenti in rappresentanza delle associazioni
di categoria degli autotrasportatori;
c)
quattro rappresentanti, con qualifica dirigenziale, del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
d)
un rappresentante, con qualifica dirigenziale, per ciascuno dei
Ministeri degli affari esteri, dell’interno, dell’economia e delle finanze,
della giustizia, dell’ambiente e tutela del territorio, delle politiche
comunitarie, del lavoro e politiche sociali, delle politiche agricole e
forestali, delle attività produttive, e degli affari regionali;
e)
quattro rappresentanti delle Regioni, di cui tre, rispettivamente, delle
Regioni dell’Italia settentrionale, centrale e meridionale, ed uno in
rappresentanza delle Regioni a Statuto speciale o delle Province autonome di
Trento e Bolzano;
f)
un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli
autotrasportatori presente nella Consulta generale per l’autotrasporto e per la
logistica, secondo le modalità stabilite dal precedente articolo 5, comma 1,
lettera g);
g)
quattro rappresentanti delle associazioni nazionali di rappresentanza,
assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute dal
Ministero competente, ai sensi delle vigenti disposizioni.
Per ogni membro
effettivo è nominato un supplente.
2.
I componenti
del Comitato centrale durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Essi possono essere sostituiti nel corso del mandato, su
richiesta delle Amministrazioni o delle organizzazioni che li hanno designati.
Articolo 11
(Organi periferici)
1.
I Comitati regionali per l’Albo
degli autotrasportatori sono composti ciascuno da un Presidente, scelto dal
Capo Dipartimento dei trasporti terrestri fra i dirigenti in servizio presso il
corrispondente SIIT, da un Vicepresidente, eletto fra i componenti
in rappresentanza delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, da
quattro rappresentanti degli uffici periferici a livello provinciale del
Dipartimento dei trasporti terrestri, da un rappresentante per ciascuno degli
organi periferici del Ministero dell’interno e del lavoro e politiche sociali,
da un rappresentante dell’assessorato ai trasporti della Regione interessata,
da sei rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori e
da un rappresentante delle associazioni del movimento cooperativo.
2.
I componenti
dei Comitati regionali durano in carica tre anni e possono essere confermati.
3.
I Comitati regionali, relativamente all’ambito territoriale di competenza:
a)
danno esecuzione alle direttive del Comitato centrale;
b)
formulano proposte in ordine alla formazione ed alla tenuta degli Albi
provinciali degli autotrasportatori;
c)
collaborano con le
corrispondenti Sezioni regionali della Consulta, per il conseguimento di obiettivi
di comune interesse;
d)
forniscono alle autorità competenti l’elenco delle associazioni di categoria
riconosciute rappresentative.
4.
Avverso i provvedimenti adottati
dai Comitati regionali nei confronti delle imprese di autotrasporto,
è ammesso ricorso al Comitato centrale, entro trenta giorni dalla data di
notificazione del provvedimento.
Articolo 12
(Organizzazione e funzionamento)
1.
L’attività e la gestione
amministrativa e finanziaria del Comitato centrale sono curate dal Capo della
Segreteria, nominato dal Presidente fra i funzionari del Dipartimento per i
trasporti terrestri, che si avvale di dipendenti dello stesso Dipartimento, con
particolare riguardo alle seguenti aree di intervento:
a)
affari generali, gestione del personale, contabilità;
b)
iniziative di sostegno alle imprese di autotrasporto ed alle riduzioni
compensate dei pedaggi autostradali;
c)
sicurezza e controlli;
d)
studi e ricerche di
settore;
e)
formazione e informazione;
f)
certificazione di qualità.
2.
Con il regolamento di
cui all’articolo 7, comma 2, è stabilita la dotazione di personale necessaria
per il funzionamento del Comitato centrale e sono dettate le connesse
disposizioni organizzative per gli organi centrali e periferici, anche tenuto
conto del criterio di delega di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), della
legge 32/05. Con lo stesso regolamento, sono
fissati i criteri e le modalità per la designazione dei componenti
dei Comitati regionali in rappresentanza delle associazioni di categoria degli
autotrasportatori e di quelle del movimento cooperativo.
Articolo 13
(Disposizioni contabili)
1.
Con regolamento da adottarsi ai
sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, comma 1, lettera a),
entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del
presente decreto, sono emanate le disposizioni modificative del citato
regolamento di cui al DPR 7 novembre 1994, n. 681, ivi comprese quelle relative ai gettoni di presenza, ai rimborsi delle spese e ad ogni altra indennità.
Articolo 14
(Abrogazioni)
1.
A decorrere dalla data di entrata di entrata in vigore del presente decreto, sono
abrogati:
a)
gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, comma 1, numero 1), della legge 6 giugno
1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni;
b)
gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3
gennaio 1976, n. 32, e successive modificazioni ed integrazioni.
Sono
comunque abrogate le disposizioni incompatibili con la
disciplina del presente decreto.
Articolo 15
(Disposizioni transitorie e finali)
1.
Le disposizioni di cui al presente
decreto entrano in vigore alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
dei regolamenti di cui ai precedenti articoli 7, 8 e
13.
2.
Il mandato dei componenti
della Consulta e del Comitato centrale,
in carica alla data di pubblicazione del presente decreto, è prorogato fino
all’entrata in vigore del decreto stesso.
3.
Dall’attuazione del presente
decreto non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
4.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana.
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
Disposizioni per il
riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, ai sensi della
legge 1 marzo 2005, n. 32, e per il recepimento della direttiva 2003/59 CE,
riguardante la qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti
di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il seguente decreto legislativo:
CAPO I
Riassetto normativo dell’attività di autotrasporto
di merci per conto di terzi
Art. 1.
(Finalità)
1.
Il presente Capo ha per oggetto la
liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasporto
di cose per conto di terzi ed il contestuale raccordo con la disciplina delle
condizioni e dei prezzi dei servizi di autotrasporto di merci per conto di
terzi, in attuazione della delega di cui all’art. 1 comma 1 lett. b) della
Legge 1 marzo 2005, n. 32, sulla base dei principi e criteri direttivi generali
previsti dall’art. 2, comma 1 e dei principi e criteri direttivi specifici previsti dall’art. 2 , comma 2, lett. b) della medesima legge.
Art. 2.
1. Ai fini del presente Capo, si intende per:
a) attività di autotrasporto, la
prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad
altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada
mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo;
b) vettore, l’impresa di
autotrasporto iscritta all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche
che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l’impresa non
residente in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto
internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di
un contratto di trasporto di merci su strada;
c) committente, l’impresa o la
persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il
contratto di trasporto con il vettore;
d) caricatore, l’impresa o la
persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore,curando la sistemazione
delle merci sul veicolo adibito all’esecuzione del trasporto;
e) proprietario della merce,
l’impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto
dell’attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore.
Art. 3.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, è abrogato il
sistema delle tariffe obbligatorie a forcella per l’esercizio dell’attività di
autotrasporto, di cui al titolo terzo della legge 6 giugno 1974, n. 298, e
successive modificazioni.
2. Dalla data di cui al precedente comma, la determinazione del
corrispettivo per l’esecuzione dei servizi di autotrasporto
è regolata dal successivo articolo 4 e sono abrogate le seguenti norme :
a) il titolo terzo della legge 6 giugno
1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) l’ultimo comma dell’articolo 26 della
legge 298/74;
c) l’articolo 1 della legge 22 agosto
1985, n. 450 e successive modificazioni ed integrazioni;
d) gli articoli 2, 3 e 4 del decreto
legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito con legge 27 maggio 1993, n. 162;
e) il decreto del Presidente della
Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56;
f)
decreto del Ministro dei trasporti del 18 novembre 1982, e successive
modificazioni ed integrazioni;
g) decreto del Ministro dei
trasporti 22 dicembre 1982, e successive modificazioni ed integrazioni;
h) decreto del Ministro dei
trasporti 1 agosto 1985, e successive modificazioni ed integrazioni.
Sono comunque
abrogate le disposizioni incompatibili con la disciplina del presente decreto.
Art. 4.
(Contrattazione dei prezzi)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, i corrispettivi per i sevizi di trasporto di merci su
strada sono determinati dalla libera contrattazione delle parti che stipulano
il contratto di trasporto.
2. Sono nulle le clausole dei contratti di trasporto che comportano
modalità e condizioni di esecuzione delle prestazioni,
contrarie alle norme sulla sicurezza della circolazione stradale.
Art. 5
1. Le organizzazioni associative di vettori e di utenti
dei servizi di trasporto possono stipulare accordi di diritto privato,
nell’interesse delle imprese rispettivamente associate, al fine di regolare i
relativi rapporti contrattuali sulla base della normativa in materia di
sicurezza della circolazione e di sicurezza sociale.
2. Elementi essenziali degli accordi di cui al presente articolo sono:
a) indicazione della categoria
merceologica alla quale sono applicabili;
b) previsione della obbligatorietà
della forma scritta dei contratti di trasporto stipulati in conformità degli
accordi stessi;
c) previsione dell’obbligo di
subordinare la stipula dei contratti alla condizione del regolare esercizio, da
parte del vettore, dell’attività di autotrasporto;
d) previsione della responsabilità
soggettiva del vettore e, se accertata, del committente, del caricatore e del
proprietario della merce, nei termini di cui alla legge 1 marzo 2005, n. 32,
art. 2, comma 2, lettera b), numero 3), nei casi di violazione della normativa
in materia di sicurezza della circolazione, con particolare riguardo a quelle
relative al carico dei veicoli, ai tempi di guida e di riposo dei conducenti e
alla velocità massima consentita;
e) previsione della dichiarazione,
da parte dell’impresa di autotrasporto, con riferimento all’operato dei suoi
conducenti, dell’osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro,
della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e di quella in
materia di autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché per la perdita, i
danni o l’avaria delle merci trasportate;
f)
durata predeterminata, comunque non superiore al triennio, con possibilità
di proroga tacita, salvo disdetta da comunicarsi entro un congruo periodo di
tempo anteriore alla scadenza;
g) individuazione di organismi,
composti da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
delle associazioni dei vettori e di quelle degli utenti, per la verifica sulla
corretta applicazione degli accordi;
h) ricorso, in caso di
controversie relative agli accordi, ad un tentativo di conciliazione, prima di
procedere ad azioni sindacali, affidato ad un soggetto nominato dalle competenti
strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Gli accordi volontari di cui al presente articolo possono prevedere
l’adozione di un indice di riferimento per la variazione annuale dei costi, con
particolare riguardo all’andamento del costo del carburante, al fine di
consentire lo scambio di informazioni sensibili fra le
parti.
4. Gli accordi entrano in vigore dieci giorni dopo la notifica degli
stessi, da effettuarsi a cura delle organizzazioni firmatarie,
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Gli accordi collettivi nazionali di settore, stipulati, ai sensi della
disciplina tariffaria dettata dalla legge 14 giugno 1974, n. 298, e relative
disposizioni attuative, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, mantengono la loro validità fino alla scadenza
indicata negli stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006.
Art. 6.
1. Il contratto di trasporto di merci su strada è stipulato, di regola,
in forma scritta per favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra
i contraenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Con decreto dirigenziale della competente struttura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro
novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta
Ufficiale, sono determinati modelli contrattuali tipo per facilitare l’uso
della forma scritta dei contratti di trasporto di merci su strada.
3. Elementi essenziali dei contratti stipulati in forma scritta sono:
a) nome e sede del vettore e del
committente e, se diverso, del caricatore;
b) numero di iscrizione del
vettore all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
c) tipologia e quantità della
merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella
carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso;
d) corrispettivo del servizio di
trasporto e modalità di pagamento;
e) luoghi di presa in consegna
della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario.
4. Elementi
eventuali dei contratti stipulati in forma scritta sono:
a) termini temporali per la
riconsegna della merce;
b) istruzioni aggiuntive del
committente o dei soggetti di cui alla lettera a) del precedente comma.
5. Per i trasporti eseguiti in regime di
cabotaggio stradale, il contratto di autotrasporto
deve contenere gli elementi di cui al precedente comma 3 ed alla lettera a)
del comma 4, nonché gli estremi della
licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle
vigenti disposizioni.
6. In assenza di anche uno degli elementi
indicati al precedente comma 3, il contratto di trasporto si considera non
stipulato in forma scritta.
Art. 7.
1. Nell’effettuazione dei servizi di trasporto di
merci su strada, il vettore è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative
e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e
della sicurezza sociale, e risponde della violazione di tali disposizioni.
2. Ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo
26, commi 1 e 3 della legge 14 giugno
1974, n. 298, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti che esercitano abusivamente l’attività di autotrasporto, le sanzioni
di cui all’articolo 26, comma 2, della legge 14 giugno 1974, n. 298, si
applicano al committente, al caricatore ed al proprietario della merce che
affidano il servizio di trasporto ad un vettore che non sia provvisto del
necessario titolo abilitativo, ovvero che operi
violando condizioni e limiti nello stesso prescritti, oppure ad un vettore
straniero che non sia in possesso di idoneo titolo che lo ammetta ad effettuare
nel territorio italiano la prestazione di trasporto eseguita. Alla violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle merci
trasportate, ai sensi dell’articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
procedono al sequestro della merce trasportata,
ai sensi dell’articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni.
3. In presenza di un contratto di
trasporto di merci su strada stipulato in forma scritta, laddove il conducente
del veicolo con il quale è stato effettuato il trasporto abbia violato le norme
sulla sicurezza della circolazione stradale, di cui al comma 6 del presente
articolo, il vettore, il committente, nonché
il caricatore ed il proprietario delle merci oggetto del trasporto che
abbiano fornito istruzioni al
vettore in merito alla riconsegna delle stesse, sono obbligati in concorso con
lo stesso conducente, ai sensi dell’articolo 197 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, qualora le modalità di esecuzione
della prestazione, previste nella documentazione contrattuale, risultino incompatibili
con il rispetto, da parte del conducente, delle norme sulla sicurezza della
circolazione stradale violate, e la loro responsabilità, nei limiti e con le
modalità fissati dal presente decreto, sia accertata dagli organi preposti
all’espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all’articolo 12 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Sono nulli e privi di effetti gli atti e i comportamenti diretti a far gravare
sul vettore le conseguenze economiche delle sanzioni applicate al committente,
al caricatore ed al proprietario della merce in conseguenza della violazione
delle norme sulla sicurezza della circolazione.
4. Quando il contratto di trasporto non sia stato
stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto
privato concluso ai sensi dell’articolo 5 del presente decreto, in caso di
accertato superamento, da parte del conducente del veicolo con cui è stato
effettuato il trasporto, dei limiti di velocità di cui all’articolo 142 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, o di mancata
osservanza dei tempi di guida e di riposo di cui all’articolo 174 dello stesso
decreto legislativo, a richiesta degli organi di polizia stradale che hanno
accertato le violazioni, il committente, o, in mancanza il vettore, sono tenuti a produrre la documentazione dalla quale risulti la compatibilità
delle istruzioni trasmesse al vettore medesimo in merito alla esecuzione della
specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è
stata accertata la violazione. Qualora non venga
fornita tale documentazione, il vettore ed il committente sono sempre obbligati in concorso con l’autore della violazione.
5. In relazione alle esigenze di tutela
della sicurezza sociale, quando il contratto di trasporto non sia stato
stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto
privato concluso ai sensi dell’articolo 5 del presente decreto, il committente
è tenuto ad acquisire la fotocopia della carta di circolazione del veicolo
adibito al trasporto e la dichiarazione, sottoscritta dal vettore, circa la
regolarità dell’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori, nonché
dell’esercizio dell’attività di autotrasporto e degli eventuali servizi
accessori. Qualora non sia stata acquisita tale
documentazione, al committente è sempre applicata la sanzione amministrativa
pecuniaria di cui all’articolo 26, comma 2, della legge 6 giugno 1974, n. 298,
e successive modificazioni.
6. Ai fini dell’accertamento della responsabilità di cui ai commi
precedenti, sono rilevanti le violazioni delle seguenti disposizioni del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, inerenti
la sicurezza della circolazione:
a) articolo 61 (sagoma limite);
b) articolo 62 (massa limite);
c) articolo 142 (limiti di
velocità);
d) articolo 164 (sistemazione
del carico sui veicoli);
e) articolo 167 (trasporto di cose
su veicoli a motore e sui rimorchi), anche nei casi diversi da quello di cui al
comma 9 dello stesso articolo;
f)
articolo 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di
persone e cose).
7. Il caricatore è in ogni caso
responsabile laddove venga accertata la violazione
delle norme in materia di massa limite ai sensi degli articoli 61 e 62 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e di
quelle relative alla corretta sistemazione del carico sui veicoli, ai sensi dei
citati articoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo.
Art. 8.
1. L’accertamento della responsabilità dei soggetti di cui al comma 3 del
precedente articolo 7 può essere effettuato
contestualmente alla contestazione della violazione commessa dall’autore
materiale della medesima, da parte delle autorità competenti, mediante esame
del contratto di trasporto e di ogni altra documentazione di accompagnamento,
prevista dalle vigenti disposizioni.
2. In caso di mancata esibizione del contratto di trasporto da parte del
conducente all’atto della contestazione, e qualora dalla restante
documentazione disponibile non sia possibile accertare l’eventuale responsabilità
dei soggetti di cui al comma 3 del precedente articolo 7, l’autorità
competente, entro 15 giorni dalla contestazione della violazione, richiede agli
stessi la presentazione, entro 30 giorni dalla notifica della richiesta, di
copia del contratto e dell’eventuale documentazione di accompagnamento,
ovvero, qualora il contratto non sia stato stipulato in forma scritta, della
documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell’ articolo 7.
3. Entro i 30 giorni successivi
alla ricezione dei documenti richiesti, l’autorità competente, in base
all’esame degli stessi, qualora da tale esame emerga
la loro responsabilità, applica le sanzioni contemplate da detti commi ai
soggetti di cui sopra.
4. Le stesse sanzioni sono irrogate in caso di mancata presentazione
della documentazione richiesta entro il termine indicato.
Arti. 9.
1. Nelle controversie aventi ad oggetto contratti di
trasporto di merci su strada stipulati non in forma scritta, sono
applicati gli usi e le consuetudini raccolti nei bollettini predisposti dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. Ai fini dell’aggiornamento degli usi e delle consuetudini di cui al
comma precedente allo stato esistenti, l’Osservatorio sulle attività di autotrasporto, istituito presso la Consulta Generale per
l’Autotrasporto, raccoglie gli elementi dai quali, tenuto conto delle
condizioni di mercato e dei costi medi delle imprese, e constatati i prezzi
medi unitari praticati per i servizi di trasporto su base territoriale e
settoriale, sono desunti gli usi e consuetudini e li trasmette alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. In sede di prima applicazione, l’Osservatorio provvede
ad elaborare gli elementi necessari ai fini di cui al comma precedente
entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto. L’ulteriore
aggiornamento degli usi e consuetudini è effettuato con cadenza annuale,
mediante la procedura di cui al comma 2.
Art. 10.
1.
All’articolo 1696 del codice civile sono aggiunti i
seguenti commi:
“Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce
perduta o avariata nei trasporti nazionali ed all’importo di cui all’articolo
23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata
con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali.
La previsione di cui al comma precedente non è derogabile a favore del
vettore se non nei casi e con le modalità previste dalle leggi speciali e dalle
convenzioni internazionali applicabili.
Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità
prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la
perdita o l’avaria della merce sono stati determinati
da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di
ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l’esecuzione del trasporto,
quando tali soggetti abbiano agito nell’esercizio delle loro funzioni”.
Art.11.
1. L’adozione di sistemi di certificazione di
qualità da parte dei vettori per il trasporto su strada di categorie merceologiche
particolarmente sensibili, quali le merci pericolose, le derrate deperibili, i
rifiuti industriali ed i prodotti farmaceutici, è effettuata, nel rispetto
dell’autonomia imprenditoriale degli stessi vettori ed ai sensi della normativa
nazionale e comunitaria in materia di certificazione, allo scopo di offrire
agli utenti un servizio di trasporto efficiente e vantaggioso in termini di
sicurezza, razionalizzazione dei costi e competitività.
2. In relazione alle esigenze di tutela
della sicurezza della circolazione e della sicurezza sociale, le disposizioni
di cui al precedente articolo 7, commi 4 e 5, non si applicano ai
trasporti di merci su strada di cui al
comma 1, laddove il committente abbia concluso in forma scritta il contratto di
trasporto con vettore in possesso di specifica certificazione di qualità
rilasciata conformemente a quanto previsto al comma successivo del presente
articolo.
3. Con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, sentite le altre amministrazioni interessate, da emanarsi entro
novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta
Ufficiale, sono definiti modalità e tempi per l’adozione di sistemi di
certificazione di qualità, nei limiti di quanto
previsto al comma 1.
Art. 12.
1. Ai fini del controllo della regolarità amministrativa della
circolazione, il vettore, all’atto della revisione
annuale dei veicoli adibiti al trasporto di merci, è tenuto ad esibire un
certificato dal quale risulti la permanenza dell’iscrizione all’Albo nazionale
degli autotrasportatori.
2. Qualora un veicolo entri nella disponibilità del vettore a seguito di
contratto di locazione senza conducente, ai sensi dell’articolo 84 del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 285, e successive
modificazioni, il veicolo stesso deve recare a bordo copia del contratto di
locazione e del certificato di iscrizione all’Albo
degli autotrasportatori dei soggetti a ciò tenuti in base alle vigenti
disposizioni, dal quale possano desumersi anche eventuali limitazioni all’esercizio
dell’attività di autotrasporto. La mancanza di tali documenti accertata dalle
autorità competenti durante la circolazione del veicolo interessato comporta
l’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 180 del
codice della strada.
3. Ai fini del presente articolo, è fatto obbligo al committente, al
caricatore ed al proprietario della merce, di accertarsi del legittimo
esercizio da parte del vettore dell’attività di autotrasporto,
in base a quanto disposto dall’articolo 7, comma 2, del presente decreto.
4. Al fine di favorire il controllo su strada della regolarità
dell’esercizio dell’attività di autotrasporto, con
decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del
Ministero dell’interno, sentita la Consulta generale per l’autotrasporto, da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto
sulla Gazzetta Ufficiale, è stabilito un modello di lista di controllo, al
quale gli organi di cui all’articolo 12 del codice della strada si attengono
nell’effettuazione dei controlli sugli autoveicoli adibiti al trasporto delle
merci.
5. I conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di
terzi sono obbligati a tenere a bordo la documentazione idonea a dimostrare il
titolo in base al quale prestano servizio presso il vettore e, se cittadini
extracomunitari, l’attestato del conducente di cui al
regolamento 484/2002 CE. In caso di mancato possesso di detta
documentazione, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni.
CAPO II
Attuazione della direttiva 2003/59 CE sulla qualificazione
iniziale e formazione dei conducenti professionali
Art. 13
(Finalità)
1. Il
presente Capo ha per oggetto il recepimento della direttiva
2003/59 sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti
di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci e di passeggeri, in
attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n.
62.
Art.
14
(Qualificazione e formazione)
1. L'attività dei conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone e di
cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E, è subordinata
all’obbligo di qualificazione iniziale ed all’obbligo di formazione periodica
per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.
2. L’art. 116,
comma 15 del codice della strada è così modificato: “Parimenti chiunque guida autoveicoli
o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione
del conducente, quando prescritti, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata
dal competente ufficio del Dipartimento
dei trasporti terrestri, ove non sia stato possibile provvedere, nei
dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del certificato di
abilitazione o alla carta di qualificazione, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.”.
Art. 15
(Campo di applicazione)
1. La carta di qualificazione del conducente di cui all’art. 14 è
rilasciata:
a)
ai conducenti residenti in Italia che svolgono attività di autotrasporto
di persone o di cose;
b)
ai conducenti cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea o allo
Spazio economico europeo, che svolgono la loro attività alle
dipendenze di un’impresa di autotrasporto di persone o
di cose stabilita sul territorio italiano.
Art. 16
(Deroghe)
1. La carta di qualificazione del conducente di cui all’art. 14 non è richiesta ai conducenti:
a)
dei veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
b)
dei veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e
delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine
pubblico, o messi a loro disposizione;
c)
dei veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico,
riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora
immessi in circolazione;
d)
dei veicoli utilizzati in servizio di emergenza o
destinati a missioni di salvataggio;
e)
dei veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della
patente di guida o dei certificati di abilitazione
professionale;
f)
dei veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati
e non commerciali;
g)
dei veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente
nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo
non costituisca l'attività principale del conducente.
Art. 17
(Esenzioni)
1. Sono esentati dall'obbligo di
qualificazione iniziale i conducenti:
a)
residenti in Italia, già titolari, alla data di entrata
in vigore presente decreto di certificato di abilitazione professionale di tipo
KD;
b)
residenti in Italia, già titolari, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, della patente di guida della categoria C ovvero
C+E;
c)
cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico
europeo dipendenti da un'impresa di autotrasporto di
persone o di cose stabilita in Italia, titolari di patente di guida equivalente
alle categorie C, C+E, D e D+E
alla data di entrata in vigore del presente decreto;
2. I conducenti di cui al comma 1 richiedono,
comunque, per le finalità di cui all’art. 23, il
rilascio della carta di qualificazione del conducente sulla base dei criteri e
delle scadenze fissati con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, da adottarsi entro
sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Art.
18
(Qualificazione iniziale)
1. I conducenti, muniti della carta di
qualificazione del conducente, devono aver compiuto:
a)
18 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per
cui è richiesta la patente di guida delle categorie di C e C+E, in deroga alle limitazioni di massa di cui all’art.
115, comma 1, lettera d), punto 2, del codice della strada;
b)
21 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie di D
e D+E;
2. La carta di qualificazione del conducente
sostituisce il certificato di abilitazione
professionale di tipo KC e KD di cui all’art. 311 del D.P.R. 16 dicembre 1992,
n. 495.
3. I conducenti già titolari della carta di
qualificazione del conducente per effettuare trasporto
di merci, che intendono conseguire anche la carta di qualificazione del
conducente per effettuare trasporto di passeggeri, o viceversa, devono
dimostrare esclusivamente la conoscenza sulle materie specifiche attinenti alla
nuova qualificazione.
Art.
19
(Carta
di qualificazione del conducente comprovante la qualificazione iniziale)
1. La carta di qualificazione del conducente è
rilasciata a seguito della frequenza di specifico corso e previo superamento di
un esame di idoneità, secondo le modalità di cui
all’allegato I, sezioni 1, 2 e 4.
2. Il corso verte sulle materie indicate
all’allegato I, sezione 1, ed è organizzato sulla base
di disposizioni emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente
decreto.
3. Il corso di cui al comma 1 è organizzato:
a)
dalle autoscuole di cui all’art. 335, comma 10, lettera a), del D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495, ovvero dai consorzi di autoscuole
che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le
patenti di guida;
b) da soggetti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sulla base dei criteri individuati con il decreto di cui al comma 2.
4. L’ esame di cui al
comma 1 è svolto da funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sulla base delle
disposizioni emanate con il decreto di cui al comma 2.
5. I conducenti candidati al conseguimento della
carta di qualificazione del conducente, che già hanno conseguito l’attestato di idoneità professionale di cui alle vigenti disposizioni
in materia di accesso alla professione in materia di autotrasporto di persone o
di cose sono esentati dalla frequenza dei corsi di cui al presente articolo e
dal sostenere il relativo esame sulle parti comuni.
Art. 20
(Formazione periodica)
1. La carta di qualificazione del conducente
deve essere rinnovata ogni cinque anni dopo aver frequentato obbligatoriamente
un corso di formazione, secondo le modalità di cui all’allegato I, sezioni 3 e 4.
2. La formazione periodica di cui al comma 1
consiste nell’aggiornamento professionale che consente ai titolari della carta
di qualificazione del conducente di perfezionare le
conoscenze essenziali per lo svolgimento delle loro funzioni, con particolare
riguardo alla sicurezza stradale e sulla razionalizzazione del consumo di
carburante.
3. I corsi di formazione sono organizzati da uno
dei soggetti di cui all’articolo 19, comma 3, sulla base delle disposizioni
emanate con il decreto di cui all’art. 19, comma 2.
4. Al termine della formazione periodica, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri rilascia al conducente una nuova carta
di qualificazione.
5. I conducenti che devono
seguire un corso di formazione periodica per il trasporto di merci che, in precedenza,
avevano già seguito un corso di formazione periodica per il trasporto di
persone, e viceversa, sono esentati dall'obbligo di frequenza delle parti comuni.
6. L’art. 126,
comma 7, del codice della strada è così modificato: “Chiunque guida con patente o carta
di qualificazione del conducente la cui validità sia scaduta è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573. Alla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della patente o della carta di
qualificazione del conducente, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI”.
7. La rubrica dell’art. 216
del codice della strada è così modificato: “Sanzione accessoria del
ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o
della carta di qualificazione del conducente”; all’art. 216, comma 1 del codice
della strada, dopo le parole “ovvero della patente di guida”, sono aggiunte le
parole “o della carta di qualificazione del conducente”.
Art. 21
(Luogo di svolgimento della formazione)
1. Possono seguire in Italia i corsi di
formazione iniziale i conducenti ivi residenti, nonché
i conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo
Spazio economico europeo dipendenti di un'impresa di autotrasporto di persone o
di cose stabilita in Italia.
2. Possono seguire in Italia i corsi di
formazione periodica i conducenti di cui al comma 1, nonché
i conducenti residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea dipendenti
di un’impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia.
Art. 22
(Codice comunitario)
1. La carta
di qualificazione del conducente rilasciata dai competenti Uffici del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti
terrestri è conforme al modello previsto dall’allegato II.
2. In
corrispondenza della categoria di patente di guida
“C”, ovvero “C+E” se posseduta dal conducente, deve
essere indicato il codice comunitario armonizzato 95, se il conducente ha
conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose e
la data di scadenza di validità della carta.
3. In
corrispondenza della categoria di patente di guida
“D”, ovvero “D+E” se posseduta dal conducente, deve
essere indicato il codice comunitario armonizzato 95, se il conducente ha
conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di
persone e la data di scadenza di validità della carta.
4. L’Italia
riconosce la carta di qualificazione del conducente rilasciata dagli altri
Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.
5. Il rilascio della carta di qualificazione del conducente è subordinata
al possesso della patente di guida in corso di validità.
6. I
conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo
Spazio economico europeo, dipendenti di un'impresa di autotrasporto
stabilita in uno Stato membro diverso dall’Italia, possono guidare veicoli
adibiti al trasporto di merci, comprovando la propria qualificazione, oltre che
con la carta di qualificazione del conducente con:
a) il
codice comunitario armonizzato “95” riportato sulla patente di guida;
b) l’attestato di conducente di cui al regolamento (CE) 484/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 1 marzo 2002.
7. I conducenti cittadini di uno Stato non
appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti di
un'impresa di autotrasporto stabilita in uno Stato
membro diverso dall’Italia, possono guidare veicoli adibiti al trasporto di
passeggeri comprovando la propria qualificazione, oltre che con la carta di
qualificazione del conducente, con il codice comunitario armonizzato “95” riportato sulla patente di guida.
Art. 23
(Sistema sanzionatorio e
detrazione dei punti)
1. La
disciplina sanzionatoria prevista dall’art. 126 bis
del codice della strada si applica anche alla carta di qualificazione del
conducente di cui all’art. 14, nonché al certificato
di abilitazione professionale di tipo KB previsto dall’art. 311 del D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495.
2. La
decurtazione del punteggio si applica alla carta di qualificazione del
conducente, se gli illeciti sono commessi alla guida dell’autoveicolo per cui è prevista la carta di qualificazione del conducente
e nell’esercizio dell’attività professionale.
3. In caso
di perdita totale del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente,
detto documento è revocato se il conducente non supera l’esame di revisione previsto dall’art. 126 bis del codice della strada.
In caso di revoca della patente di guida determinata dall’esito negativo
dell’esame di revisione, è revocata anche la carta di qualificazione del conducente o
il certificato di abilitazione professionale di tipo KB.
Art. 24
1. Le disposizioni di cui al Capo
I entrano in vigore alla data di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale dei decreti dirigenziali di cui ai precedenti articoli
6, 11 e 12, e comunque non oltre il 28 febbraio 2006.
2.
Le disposizioni di cui al Capo II entrano in vigore dalla data di
pubblicazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 19, comma 2, e comunque non oltre il 10 settembre 2006, salvo per i conducenti cittadini di Stati
dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, ovvero per i cittadini
non appartenenti all’Unione europea ma dipendenti di impresa di autotrasporto
di persone o di cose aventi sede in uno Stato dell’Unione europea, per i quali
l’entrata in vigore è subordinata all’attuazione della direttiva 2003/59/CE da
parte dello Stato di appartenenza.
3. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri oneri né minori entrate
a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana.
ALLEGATO I
(art. 19, comma 2)
REQUISITI MINIMI DELLA QUALIFICAZIONE E DELLA FORMAZIONE
Sezione 1
Elenco
delle materie
Le conoscenze per
l'accertamento della qualificazione iniziale e della formazione periodica del
conducente da parte degli Stati membri devono vertere
almeno sulle materie indicate nel presente elenco. Gli aspiranti conducenti
devono possedere il livello di conoscenze e di attitudini
pratiche necessarie per guidare in sicurezza i veicoli della relativa categoria
di patenti. Il livello minimo di conoscenze non può essere inferiore al livello 2 della struttura dei livelli di formazione di
cui all'allegato I della decisione 85/368/CEE, vale a dire al livello raggiunto
nel corso dell'istruzione obbligatoria completata da una formazione professionale.
1.
Perfezionamento per una guida
razionale sulla base delle norme di sicurezza
Tutte le patenti di guida
1.1. Obiettivo:
conoscenza delle caratteristiche del sistema di trasmissione per usarlo in maniera ottimale.
Curve di coppia, di
potenza e di consumo specifico del motore, zona di uso
ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei rapporti di trasmissione.
1.2. Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche tecniche e del
funzionamento dei dispositivi di sicurezza per poter controllare il veicolo,
minimizzarne l'usura e prevenire le anomalie di funzionamento.
Peculiarità del
circuito di frenatura oleo-pneumatico, limiti
dell'utilizzo di freni e rallentatori, uso combinato di freni e rallentatore,
ricerca del miglior compromesso fra velocità e rapporto del cambio, ricorso
all'inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura
in discesa, condotta in caso di avaria.
1.3. Obiettivo: capacità di ottimizzare il consumo di carburante.
Ottimizzazione del consumo di carburante mediante attuazione delle
cognizioni di cui ai punti 1.1 e 1.2.
Patenti di guida C, C+E
1.4. Obiettivo: capacità di caricare il veicolo rispettando i principi
di sicurezza e di corretta utilizzazione del veicolo.
Forze agenti sui
veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del
carico del veicolo e delle caratteristiche stradali, calcolo del carico utile
di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione
del carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilità del veicolo e
baricentro, tipi di imballaggio e supporto del carico.
Principali categorie
di merci bisognose di stivaggio, tecniche di ancoraggio
e di stivaggio, uso delle cinghie di stivaggio, verifica dei dispositivi di
stivaggio, uso delle attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio
delle coperture telate.
Patenti di guida D, D+E
1.5. Obiettivo: capacità di assicurare la sicurezza e il comfort dei
passeggeri.
Calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali, ripartizione della rete stradale,
posizionamento sul fondo stradale, fluidità della frenata, dinamica dello
sbalzo, uso d'infrastrutture specifiche (spazi pubblici, corsie riservate),
gestione delle situazione di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre
funzioni del conducente, interazione con i passeggeri, specificità del
trasporto di determinati gruppi di persone (portatori di handicap, bambini).
1.6. Obiettivo: capacità di caricare il veicolo rispettando i principi
di sicurezza e di corretta utilizzazione del veicolo.
Forze agenti sui
veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di
velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali,
calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, ripartizione
del carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilità del veicolo e
baricentro.
2. Applicazione della normativa
Tutte le patenti di guida
2.1. Obiettivo:
conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto e
della relativa regolamentazione.
Durata massima della
prestazione lavorativa nei trasporti; principi, applicazione e conseguenze dei
regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo;
conoscenza del contesto sociale
dell'autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia di qualificazione
iniziale e formazione permanente.
Patenti di guida C, C+E
2.2. Obiettivo:
conoscenza della regolamentazione relativa al
trasporto di merci.
Licenze per
l'esercizio dell'attività, obblighi previsti dai contratti standard per il
trasporto di merci, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di
trasporto, autorizzazioni al trasporto internazionale, obblighi previsti dalla
convenzione relativa al contratto di trasporto
internazionale di merci su strada (CMR), redazione della lettera di vettura
internazionale, attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto,
documenti particolari di accompagnamento delle merci.
Patenti di guida D, D+E, E
2.3. Obiettivo:
conoscenza della regolamentazione relativa al
trasporto di persone.
Trasporto di gruppi
specifici di persone, dotazioni di sicurezza a bordo di autobus,
cinture di sicurezza, carico del veicolo.
3. Salute, sicurezza stradale e sicurezza ambientale, servizi, logistica
Tutte le patenti di guida
3.1. Obiettivo: sensibilizzazione ai pericoli della strada e agli
infortuni sul lavoro.
Tipologia degli
infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti, statistiche sugli
incidenti stradali, percentuale di automezzi pesanti/autobus coinvolti,
perdite in termini umani e danni materiali ed economici.
3.2. Obiettivo: capacità di prevenire la criminalità ed il traffico di
clandestini.
Informazioni generali, implicazioni per i conducenti, misure
preventive, promemoria verifiche, normativa in materia di responsabilità degli autotrasportatori.
3.3. Obiettivo: capacità di prevenire i rischi fisici.
Principi di ergonomia: movimenti e posture a rischio, condizione
fisica, esercizi di mantenimento, protezione individuale.
3.4. Obiettivo: consapevolezza dell'importanza dell'idoneità fisica e
mentale.
Principi di
un'alimentazione sana ed equilibrata, effetti
dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di
alterazione; sintomi, cause ed effetti dell'affaticamento e dello stress, ruolo
fondamentale del ciclo di base attività lavorativa/riposo.
3.5. Obiettivo: capacità di valutare le situazioni d'emergenza.
Condotta in
situazione di emergenza: valutare la situazione,
evitare di aggravare l'incidente, chiamare soccorsi, prestare assistenza e
primo soccorso ai feriti, condotta in caso di incendio, evacuazione degli occupanti
del mezzo pesante/dei passeggeri dell'autobus, garantire la sicurezza di tutti
i passeggeri, condotta in caso di aggressione;
principi di base per la compilazione del
verbale di incidente.
3.6. Obiettivo: capacità di comportarsi in modo da valorizzare
l'immagine dell'azienda.
Condotta del conducente e immagine aziendale: importanza della qualità
della prestazione del conducente per l'impresa, pluralità dei ruoli e degli interlocutori del conducente, manutenzione del veicolo,
organizzazione del lavoro, conseguenze delle vertenze sul piano commerciale e
finanziario.
Patenti di guida C, C+E
3.7. Obiettivo:
conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto
di merci e dell'organizzazione del mercato.
L'autotrasporto
rispetto agli altri modi di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse
attività connesse all'autotrasporto (trasporti per conto
terzi, in conto proprio, attività ausiliare di trasporto), organizzazione
dei principali tipi di impresa di trasporti o di attività ausiliare di
trasporto, diversi trasporti specializzati (trasporti su strada con autocisterna,
a temperatura controllata, ecc.), evoluzioni del settore (diversificazione
dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto ecc.).
Patenti di guida D, D+E
3.8. Obiettivo:
conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto
di persone e dell'organizzazione del mercato.
L'autotrasporto di
persone rispetto ai diversi modi di trasporto di persone (ferrovia, autovetture
private), diverse attività connesse all'autotrasporto di persone,
attraversamento delle frontiere (trasporto internazionale), organizzazione dei
principali tipi di impresa di autotrasporto di
persone.
Sezione 2
ESAMI PER
IL CONSEGUIMENTO DELLA Qualificazione iniziale obbligatoria
La qualificazione
iniziale deve comprendere l'insegnamento di tutte le materie comprese
nell'elenco previsto alla sezione 1. La durata di tale
qualificazione iniziale dev'essere di 280 ore.
L'aspirante
conducente deve effettuare almeno venti ore di guida
individuale su un veicolo della pertinente categoria che soddisfi almeno i
criteri dei veicoli d'esame definiti nella decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 30 settembre 2004, n. 40/T.
Durante la guida
individuale, l'aspirante conducente è assistito da un istruttore abilitato.
Ogni conducente può effettuare al massimo 8 ore delle
20 ore di guida individuale su un terreno speciale, per valutare il
perfezionamento a una guida razionale improntata alle norme di sicurezza e, in
particolare, per valutare il controllo del veicolo in rapporto alle diverse
condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni
atmosferiche e dell'ora del giorno o della notte.
Per i conducenti di
cui all'articolo 18, comma 4, la durata della qualificazione iniziale è di 70
ore, di cui 5 ore di guida individuale.
A formazione
conclusa, il conducente dovrà sostenere un esame, scritto e/o
orale, che comporta almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati
nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1.
Sezione 3
Obbligo di
formazione periodica
Corsi obbligatori di
formazione periodica sono organizzati dai soggetti autorizzati. La durata di
tali corsi è di 35 ore ogni cinque anni, suddivisi per periodi di almeno sette
ore.
Sezione 4
Autorizzazione della qualificazione iniziale
e della formazione periodica
1. I corsi per la qualificazione iniziale e della formazione periodica
sono tenuti esclusivamente da:
a) dalle autoscuole di cui all’art. 335, comma 10, lettera a) del
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, ovvero dai consorzi di autoscuole
che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le
patenti di guida;
b) da soggetti autorizzati dal Dipartimento per i
trasporti terrestri sulla base dei criteri individuati con provvedimento del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. L’autorizzazione degli enti di cui al punto b) è concessa solo su richiesta scritta sulla base dei criteri individuati con
provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che terrà
conto di quanto previsto alla sezione 5 dell’allegato I alla direttiva
2003/59/CEE.
ALLEGATO II
(art. 22, comma 1)
REQUISITI RELATIVI AL MODELLO DELLE COMUNITÀ
EUROPEE DI CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE
1. Le caratteristiche fisiche della carta sono conformi alle norme
ISO 7810 e ISO 7816-1.
I metodi per la
verifica delle caratteristiche fisiche della carta destinate
a garantire la loro conformità alle norme internazionali sono conformi alla
norma ISO 10373.
2. La carta si
compone di due facciate:
La facciata 1
contiene:
a) la dicitura «carta di qualificazione del conducente» stampata in
caratteri di grandi dimensioni;
b) la menzione
“Repubblica italiana”;
c) la sigla
distintiva dell’Italia: “I”
, stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da
dodici stelle gialle;
d) le informazioni
specifiche della carta, numerate come segue:
1. cognome del titolare;
2. nome del titolare;
3. data e luogo di nascita del titolare;
4. a) data di
rilascio;
b) data di scadenza;
c) designazione dell'autorità che rilascia la carta (può
essere stampata sulla facciata 2);
d) numero diverso da quello della
patente di guida per scopi amministrativi (menzione facoltativa);
5. a) numero della
patente;
b) numero di serie;
6. fotografia del titolare;
7. firma del
titolare;
8. luogo di residenza
o indirizzo postale del titolare (menzione facoltativa);
9. categorie o
sottocategorie di veicoli per i quali il conducente risponde
agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica;
e) la dicitura «modello delle
Comunità europee» e la dicitura «carta di qualificazione del conducente» nelle
altre lingue della Comunità, stampate in blu in modo da costituire lo sfondo
della carta:
tarjeta de cualificación del conductor
chaufføruddannelsesbevis
Fahrerqualifizierungsnachweis
δελτίο επιµόρφωσης οδηγού
driver qualification card
carte de qualification de
conducteur
cárta cáilíochta
tiomána
carta di qualificazione del conducente
kwalificatiekaart bestuurder
carta de qualificação do motorista
kuljettajan ammattipätevyyskortti
yrkeskompetensbevis för förare
f) colori di riferimento:
— blu: Pantone Reflex blue,
— giallo: Pantone yellow.
La facciata 2
contiene:
a) le categorie o
sottocategorie di veicoli per le quali il conducente
risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica;
10. il codice
comunitario di cui previsto dalla direttiva;
11. uno spazio
riservato allo Stato membro che rilascia la carta per eventuali indicazioni
indispensabili alla gestione della stessa o relative alla sicurezza stradale
(menzione facoltativa). Qualora la menzione rientrasse
in una rubrica definita nel presente allegato, dovrà essere preceduta dal
numero della rubrica corrispondente.
b) Una spiegazione
delle rubriche numerate che si trovano sulle facciate 1 e 2
della carta [almeno delle rubriche 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c), 5 a), 5 b) e 10].
3. Sicurezza, compresa la protezione dei dati
I diversi elementi
costitutivi della carta sono volti ad evitare qualsiasi falsificazione o
manipolazione e a rilevare qualsiasi tentativo in tal senso. Il livello di
sicurezza della carta è comparabile a quello della patente di guida.
4. Disposizioni particolari
Previa consultazione
della Commissione, gli è possibile aggiungere colori o marcature come il codice
a barre, simboli nazionali e elementi di sicurezza,
fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.
Nel quadro del reciproco riconoscimento delle
carte, il codice a barre non può contenere informazioni diverse da quelle che
già figurano in modo leggibile sulla carta di qualificazione del conducente, o
che sono indispensabili per la procedura di rilascio della stessa.
CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE
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