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Roma, 7 ottobre 2005

 

Circolare n. 123/2005

 

Oggetto: Lavoro – CCNL trasporto merci – Banca ore degli straordinariIndennità di trasferta.

 

Lentamente il rinnovo del CCNL trasporto merci si avvia al completamento: in particolare nella sessione di trattative del 3 e del 4 ottobre è stato definito il regolamento della banca ore degli straordinari (già prevista nell’accordo del 29 gennaio scorso) e sono stati rivalutati sulla base dell’indice ISTAT del costo della vita e con decorrenza 1 gennaio 2006 gli importi dell’indennità di trasferta e dei rimborsi spese, secondo quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 19 del vigente CCNL trasporto merci.

 

Come è noto, prima della riforma dell’orario di lavoro di cui al D.LGV. 66/2003, nelle aziende diverse da quelle industriali in senso stretto non esisteva un limite legale annuo alle ore di lavoro straordinario; tutte le ore di straordinario prestate dal lavoratore, anche oltre l’eventuale limite contrattuale, potevano essere regolarmente retribuite senza ulteriori problemi. Il citato D.LGV. 66 ha ora esteso alle imprese di tutti i settori il limite legale di 250 ore annue di straordinario, limite oltrepassato il quale sono state comminate pesanti sanzioni pecuniarie a carico del datore di lavoro (fino a 1.032 euro per singolo lavoratore utilizzato oltre il limite). Sempre secondo il D.LGV. 66 questo limite di 250 ore annue potrebbe essere elevato in via contrattuale tra le parti, ma il CCNL trasporto merci prevede da tempo il limite di 165 ore annue di straordinario e la sua elevazione cozza con la storica avversione del sindacato nei confronti del lavoro straordinario. D’altro canto, in certe situazioni operative lo sforamento del limite annuo è pressoché fisiologico, con conseguente inevitabile violazione della normativa vigente.

 

La soluzione individuata é stata quella di istituire con decorrenza 1 gennaio 2006 una banca delle ore di lavoro straordinario cui far transitare facoltativamente le ore prestate oltre la 165ma, e obbligatoriamente le ore prestate oltre la 250ma.

Il deposito in banca delle suddette ore da una parte darà diritto al lavoratore di ottenere corrispondenti riposi compensativi, e dell’altra escluderà l’applicazione di sanzioni per eccesso di straordinario. A consuntivo le ore depositate e non recuperate con altrettanti riposi compensativi dovranno essere liquidate al lavoratore.

 

Nel far riserva di tornare in maniera più dettagliata su questo importante tema, è opportuno rammentare che, sempre in base al D.LGV. 66, le ore lavorate da ciascun lavoratore in un periodo di 4 mesi non potranno comunque superare di media le 48 ore settimanali.

 

Con l’occasione, in relazione a richieste di chiarimenti sulla parte economica pervenute da più parti, si ribadisce che secondo quanto espressamente previsto dall’ac­cordo del 29 gennaio scorso, le tranche di 250 euro ciascuna (uguali per tutti a titolo di una tantum a copertura della vacanza contrattuale 2004) competono solo ai lavoratori in servizio alla suddetta data del 29 gennaio e vanno riproporzionate per i lavoratori part-time e per quelli assunti nel corso del 2004.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.121/2005 e n.65/2005

 

Allegati due

 

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