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Roma, 7 ottobre 2005
Circolare n. 123/2005
Oggetto: Lavoro – CCNL trasporto merci
– Banca ore degli straordinari
– Indennità di trasferta.
Lentamente il
rinnovo del CCNL trasporto merci si avvia al
completamento: in particolare nella sessione di trattative del 3 e del 4
ottobre è stato definito il regolamento della banca ore degli straordinari (già prevista nell’accordo del 29
gennaio scorso) e sono stati rivalutati sulla base dell’indice ISTAT del costo
della vita e con decorrenza 1 gennaio 2006 gli importi dell’indennità di
trasferta e dei rimborsi spese, secondo quanto previsto dal comma 4
dell’articolo 19 del vigente CCNL trasporto merci.
Come
è noto, prima
della riforma dell’orario di lavoro di cui al D.LGV.
66/2003, nelle aziende diverse da quelle industriali in senso stretto non
esisteva un limite legale annuo alle
ore di lavoro straordinario; tutte le ore di straordinario prestate
dal lavoratore, anche oltre l’eventuale limite contrattuale, potevano essere regolarmente retribuite senza ulteriori
problemi. Il citato D.LGV. 66 ha ora esteso alle
imprese di tutti i settori il limite legale di 250 ore annue di straordinario,
limite oltrepassato il quale sono state comminate
pesanti sanzioni pecuniarie a carico del datore di lavoro (fino a 1.032 euro
per singolo lavoratore utilizzato oltre il limite). Sempre secondo il D.LGV. 66 questo limite di 250 ore annue potrebbe essere
elevato in via contrattuale tra le parti, ma il CCNL
trasporto merci prevede da tempo il limite di 165 ore annue di straordinario e
la sua elevazione cozza con la storica avversione del sindacato nei confronti
del lavoro straordinario. D’altro canto, in certe situazioni operative lo sforamento del limite annuo è pressoché fisiologico, con
conseguente inevitabile violazione della normativa vigente.
La soluzione
individuata é stata quella di istituire con decorrenza 1 gennaio 2006 una banca
delle ore di lavoro straordinario cui far transitare facoltativamente le ore prestate oltre la
165ma, e obbligatoriamente le
ore prestate oltre la 250ma.
Il deposito in banca
delle suddette ore da una parte darà diritto al
lavoratore di ottenere corrispondenti riposi compensativi, e dell’altra
escluderà l’applicazione di sanzioni per eccesso di straordinario. A consuntivo
le ore depositate e non recuperate con altrettanti riposi
compensativi dovranno essere liquidate al lavoratore.
Nel
far riserva di tornare in maniera più dettagliata su questo importante tema, è
opportuno rammentare che, sempre in base al D.LGV. 66, le ore lavorate da ciascun
lavoratore in un periodo di 4 mesi non potranno comunque
superare di media le 48 ore settimanali.
Con l’occasione, in relazione a richieste di chiarimenti sulla parte
economica pervenute da più parti, si ribadisce che secondo quanto espressamente
previsto dall’accordo del 29 gennaio scorso, le tranche di 250 euro ciascuna
(uguali per tutti a titolo di una tantum a copertura della vacanza contrattuale
2004) competono solo ai lavoratori in servizio alla suddetta data del 29
gennaio e vanno riproporzionate per i lavoratori
part-time e per quelli assunti nel corso del 2004.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.121/2005 e n.65/2005 |
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