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Roma, 27 ottobre 2005

 

Circolare n. 129/2005

 

Oggetto: Dogane – Regime TIR – Procedure domiciliate - Avviso di arrivo delle merci – Circolare Agenzia delle Dogane n.37 del 29.09.2005.

 

Dal mese di ottobre 2005 le procedure domiciliate doganali sono consentite anche per le merci vincolate al regime TIR. La semplificazione – che per il momento è limitata alle importazioni – consente di ricevere le merci direttamente presso i locali autorizzati e di rimuovere i sigilli, fermo restando che i timbri sul carnet TIR continuano ad essere apposti dagli uffici doganali.

 

Com’è noto, possono essere autorizzate alle nuove procedure le imprese che ricevono regolarmente merci vincolate al regime TIR e che non abbiano commesso infrazioni gravi e reiterate in materia fiscale e doganale. L’autorizzazione – da richiedere alla competente Direzione Regionale delle Dogane – attribuisce ai titolari lo status di “destinatario autorizzato”. Le imprese già abilitate come destinatari autorizzate per il regime di transito doganale possono chiedere l’estensione al regime TIR dell’autorizzazione già concessa.

 

Le modalità operative delle nuove procedure doganali sono state illustrate dall’Agenzia delle Dogane con la circolare indicata in oggetto. In particolare, l’Agenzia ha fornito il fac-simile dell’avviso di arrivo delle merci nel quale il destinatario autorizzato deve specificare lo stato dei sigilli e la data di iscrizione nei registri contabili delle merci scaricate.

 

L’avviso deve essere compilato in triplice copia: una copia va presentata all’ufficio doganale non più tardi del giorno lavorativo successivo alla ricezione delle merci (eventuali deroghe a tale scadenza possono essere concesse per comprovati motivi dallo stesso ufficio doganale), una copia rimane presso i locali del destinatario autorizzato e una copia funge da ricevuta per il titolare del carnet TIR.

 

Circa il carnet TIR, l’ufficio doganale dopo avervi apposto i timbri e le consuete annotazioni, deve restituirlo immediatamente al titolare o ad un suo rappresentante, quale l’autista o lo stesso destinatario autorizzato.

 

L’Agenzia richiama l’attenzione sulla circostanza che in nessun caso può essere concesso al destinatario autorizzato di apporre annotazioni e timbri sul carnet TIR, pena la decadenza automatica della garanzia fornita dall’Unioncamere, l’ente garante nazionale del regime TIR.

 

L’Agenzia richiama altresì l’attenzione sull’operazione di rimozione dei sigilli sottolineando che il potere di rompere i sigilli spetta solo ai soggetti indicati nel­l’autorizzazione e che l’eventuale rimozione ad opera di altri soggetti deve essere preventivamente autorizzata dall’ufficio doganale. In caso di irregolarità accertate dall’ufficio doganale, il destinatario autorizzato risponde in solido – sul piano amministrativo – unitamente ai soggetti designati alla rimozione dei sigilli.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.99/2005

 

Allegato uno

 

D/d

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AGENZIA DELLE DOGANE
Circolare 37/D del 29.9.2005
 

Reg.to n. 883/2005 della Commissione del 10 giugno 2005. Introduzione del Destinatario Autorizzato nella Convenzione TIR.

 

Nella GUCE n. L 148 dell'11 giugno 2005 e' stato pubblicato il Reg.to (CE) n.883/2005 della Commissione del 10 giugno 2005 che - modificando il Reg.to (CEE) n.2454/93 - ha introdotto, tra l'altro, la figura del "destinatario autorizzato" nella legislazione comunitaria relativa al regime TIR.

 

Tale modifica si e' resa necessaria allo scopo di rispondere alle esigenze degli operatori economici e facilitare gli scambi internazionali. Essa entrera' in vigore il 1 ottobre p.v.

 

In merito si fa presente quanto segue.

 

CAMPO APPLICATIVO

 

Lo "status" di destinatario autorizzato nel regime TIR di cui all'art. 454 bis del Reg.to 883/2005 e' soggetto ad autorizzazione doganale analogamente a quanto previsto dall'art. 372, paragrafo 1, lettera f, per le procedure di transito comunitario. I requisiti richiesti ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione sono quelli previsti dal citato art. 454 bis. Va da se' che un destinatario autorizzato per le procedure di transito comunitario puo' richiedere l'estensione ai fini TIR dell'autorizzazione gia' concessa fermo restando i requisiti all'uopo richiesti.

 

Gli artt.li 373 - paragrafo 2, - 374, 375, 376 - paragrafi 1 e 2, - 377, e 378 (che concernono, com'e' noto, le modalita' di rilascio dello status di destinatario autorizzato nel transito) si applicano per analogia alla procedura relativa alle domande di cui al paragrafo 1 del richiamato art. 454 bis.

 

E' appena il caso di precisare che l'autorizzazione si applica unicamente alle operazioni TIR che hanno come luogo finale di scarico i locali indicati nell'autorizzazione e, pertanto, essa non opera nei casi di scarichi parziali.

 

MODALITA' OPERATIVE

 

Le modalita' operative sono compiutamente indicate nell'art. 454 ter del Regolamento di cui in premessa.

 

Al riguardo si richiama l'attenzione di codeste Direzioni Regionali sulla circostanza che il riconoscimento reciproco delle misure di controllo doganale applicate nelle Parti Contraenti e' uno dei pilastri della Convenzione TIR; l'apposizione e la rimozione dei sigilli doganali e' un elemento essenziale di questo particolare pilastro. Per questo motivo devono essere esplicitamente indicate nell'autorizzazione le generalita' del soggetto (ed eventualmente quelle dei suoi rappresentanti) aventi il potere di rompere i sigilli. In mancanza dei soggetti autorizzati, la rimozione dei sigilli doganali ad opera di altri soggetti deve essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio doganale di destinazione territorialmente competente.

 

Resta inteso che in caso di irregolarita' accertate dall'Ufficio doganale di destinazione il titolare dell'autorizzazione risponde in solido - sul piano amministrativo - unitamente ai soggetti da lui designati alla rimozione dei sigilli.

 

Relativamente all'avviso di cui alla lettera d dell'art. 454 ter - paragrafo1 (il cui fac-simile e' allegato alla presente circolare), esso deve essere compilato in triplice copia; una copia rimane presso i locali del destinatario autorizzato, una copia funge da ricevuta per il titolare del carnet TIR (ai sensi del paragrafo 5 dell'art. 454 ter) ed un'altra copia deve essere inviata - non piu' tardi del giorno lavorativo successivo alla ricezione delle merci - all'Ufficio doganale di destinazione. Eventuali deroghe a tale scadenza possono essere concesse - per comprovati motivi - dall'Ufficio doganale di destinazione medesimo.

 

Per quanto concerne gli adempimenti di cui al paragrafo 3 del piu' volte richiamato art. 454 ter si precisa che l'Ufficio doganale di destinazione deve - dopo aver preso in carico nei propri registri (ed aver apposto sul carnet TIR i timbri e le annotazioni consuete) - restituire immediatamente al titolare del carnet o ad un suo rappresentante il carnet medesimo. Se il titolare del carnet (o un suo rappresentante, ad es. l'autista) non e' presente esso sara' restituito al destinatario autorizzato che si presume agisca per conto del titolare del carnet.

 

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che in nessun caso al destinatario autorizzato puo' essere concesso di apporre annotazioni e timbri sui carnet TIR per conto della dogana di destinazione in quanto cio' comporterebbe l'automatica decadenza della garanzia fornita dall'ente garante nazionale (Unioncamere).

 

Le presenti istruzioni potrebbero subire integrazioni e/o modifiche a seguito di accordi a livello comunitario attualmente in corso di definizione.

 

I Signori Direttori Regionali vigileranno sull'applicazione della presente circolare non mancando di segnalare eventuali difficolta' operative.

 

La presente circolare e' stata sottoposta al Comitato di indirizzo permanente dell'Agenzia delle Dogane che ha espresso parere favorevole nella seduta del 29 Settembre 2005.

 

 

                                                                                            Il Direttore dell’Area Centrale
 
 
 
 
 
 
 
AVVISO DI ARRIVO ex art. 454 ter DAC
 
Luogo di arrivo delle merci
 
Nome del destinatario Autorizzato:
 
CARNET TIR n° :..............................   2
 
Rilasciato:
Autorizzazione n°                          rilasciata:
 
Numero di registrazione del trasporto     3
Data di arrivo:                                                          1
 
Ispezione dei sigilli:
 
 
 
Riservato al trasportatore e/o al suo 
rappresentante
Osservazioni
 
 
 
 
 
Firma del soggetto autorizzato
 

TIMBRO DOGANALE

 

 

 

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