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Roma, 27 ottobre 2005
Circolare n. 129/2005
Oggetto: Dogane – Regime TIR –
Procedure domiciliate - Avviso di arrivo delle merci – Circolare Agenzia delle
Dogane n.37 del 29.09.2005.
Dal mese di ottobre 2005 le procedure domiciliate doganali sono
consentite anche per le merci vincolate al regime TIR. La semplificazione – che
per il momento è limitata alle importazioni – consente di ricevere le merci
direttamente presso i locali autorizzati e di rimuovere i sigilli, fermo restando che i timbri sul carnet TIR continuano ad
essere apposti dagli uffici doganali.
Com’è noto, possono
essere autorizzate alle nuove procedure le imprese che ricevono regolarmente
merci vincolate al regime TIR e che non abbiano commesso infrazioni
gravi e reiterate in materia fiscale e doganale. L’autorizzazione – da richiedere
alla competente Direzione Regionale delle Dogane – attribuisce ai titolari lo
status di “destinatario autorizzato”.
Le imprese già abilitate come destinatari autorizzate per il regime di transito
doganale possono chiedere l’estensione al regime TIR
dell’autorizzazione già concessa.
Le modalità operative delle nuove procedure doganali sono state
illustrate dall’Agenzia delle Dogane con la circolare indicata in oggetto. In
particolare, l’Agenzia ha fornito il fac-simile dell’avviso di arrivo delle
merci nel quale il destinatario autorizzato deve specificare lo stato dei
sigilli e la data di iscrizione nei registri contabili
delle merci scaricate.
L’avviso deve essere
compilato in triplice copia: una copia va presentata all’ufficio doganale non
più tardi del giorno lavorativo successivo alla ricezione delle merci (eventuali
deroghe a tale scadenza possono essere concesse per comprovati
motivi dallo stesso ufficio doganale), una copia rimane presso i locali del
destinatario autorizzato e una copia funge da ricevuta per il titolare del carnet
TIR.
Circa il carnet TIR,
l’ufficio doganale dopo avervi apposto i timbri e le consuete annotazioni, deve
restituirlo immediatamente al titolare o ad un suo rappresentante, quale
l’autista o lo stesso destinatario autorizzato.
L’Agenzia richiama
l’attenzione sulla circostanza che in nessun caso può essere concesso al
destinatario autorizzato di apporre annotazioni e timbri sul carnet TIR, pena
la decadenza automatica della garanzia fornita dall’Unioncamere,
l’ente garante nazionale del regime TIR.
L’Agenzia richiama
altresì l’attenzione sull’operazione di rimozione dei sigilli sottolineando che il potere di rompere i sigilli spetta solo
ai soggetti indicati nell’autorizzazione e che
l’eventuale rimozione ad opera di altri soggetti deve essere preventivamente autorizzata
dall’ufficio doganale. In caso di irregolarità accertate
dall’ufficio doganale, il destinatario autorizzato risponde in solido – sul
piano amministrativo – unitamente ai soggetti designati alla rimozione dei
sigilli.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.99/2005 |
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Allegato uno |
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D/d |
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AGENZIA DELLE DOGANE
Circolare 37/D del 29.9.2005
Reg.to n. 883/2005 della Commissione del 10 giugno 2005. Introduzione del Destinatario Autorizzato nella Convenzione
TIR.
Nella GUCE
n. L 148 dell'11 giugno 2005 e' stato pubblicato il Reg.to (CE) n.883/2005 della Commissione del 10 giugno 2005 che -
modificando il Reg.to (CEE) n.2454/93 - ha introdotto, tra l'altro, la figura del "destinatario autorizzato" nella legislazione comunitaria
relativa al regime TIR.
Tale modifica si e' resa necessaria allo scopo di rispondere alle esigenze degli operatori economici e facilitare gli scambi internazionali. Essa entrera' in vigore il 1 ottobre
p.v.
In merito si fa presente quanto segue.
CAMPO APPLICATIVO
Lo "status" di destinatario autorizzato nel regime TIR
di cui all'art. 454 bis del Reg.to 883/2005 e' soggetto ad autorizzazione doganale analogamente a quanto previsto dall'art. 372, paragrafo 1, lettera
f, per le procedure di transito comunitario.
I requisiti richiesti ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione sono quelli
previsti dal citato art. 454
bis. Va da se' che un destinatario autorizzato
per le procedure di transito comunitario puo' richiedere l'estensione ai fini TIR dell'autorizzazione gia' concessa fermo restando i requisiti all'uopo richiesti.
Gli artt.li 373 - paragrafo 2, - 374,
375, 376 - paragrafi 1 e 2, - 377, e 378 (che concernono, com'e'
noto, le modalita' di rilascio dello status di destinatario autorizzato nel transito) si applicano per analogia
alla procedura relativa alle domande di cui al paragrafo
1 del richiamato art. 454 bis.
E' appena
il caso di precisare che l'autorizzazione si applica unicamente alle operazioni TIR che hanno come luogo finale di
scarico i locali indicati nell'autorizzazione e,
pertanto, essa non opera nei casi di scarichi parziali.
MODALITA' OPERATIVE
Le modalita' operative sono compiutamente
indicate nell'art. 454 ter del Regolamento di cui in premessa.
Al riguardo si richiama l'attenzione di codeste Direzioni Regionali sulla circostanza che il riconoscimento reciproco delle misure di
controllo doganale applicate
nelle Parti Contraenti e' uno dei pilastri della Convenzione TIR;
l'apposizione e la rimozione dei sigilli doganali e' un elemento essenziale di questo particolare pilastro. Per questo
motivo devono essere esplicitamente
indicate nell'autorizzazione le generalita' del soggetto (ed eventualmente quelle dei suoi rappresentanti) aventi
il potere di rompere i sigilli.
In mancanza dei soggetti autorizzati, la rimozione dei sigilli doganali ad opera di altri
soggetti deve essere preventivamente autorizzata
dall'Ufficio doganale di destinazione territorialmente competente.
Resta
inteso che in caso di irregolarita'
accertate dall'Ufficio doganale di destinazione il
titolare dell'autorizzazione risponde in solido - sul piano amministrativo - unitamente ai soggetti da lui designati
alla rimozione dei sigilli.
Relativamente all'avviso di cui alla lettera d dell'art. 454 ter - paragrafo1 (il cui
fac-simile e' allegato alla presente circolare), esso deve essere compilato in triplice copia; una copia rimane presso i
locali del destinatario autorizzato, una copia funge da
ricevuta per il titolare del carnet TIR (ai
sensi del paragrafo 5 dell'art. 454 ter) ed un'altra copia deve essere inviata - non piu'
tardi del giorno lavorativo successivo alla ricezione delle
merci - all'Ufficio doganale di destinazione. Eventuali deroghe a tale scadenza possono essere
concesse - per comprovati motivi - dall'Ufficio doganale
di destinazione medesimo.
Per quanto
concerne gli adempimenti di cui al paragrafo 3 del piu'
volte richiamato art. 454 ter si precisa che l'Ufficio doganale di destinazione deve - dopo aver preso in carico nei propri registri (ed aver apposto
sul carnet TIR i timbri e le annotazioni consuete) -
restituire immediatamente al titolare del carnet
o ad un suo rappresentante il carnet medesimo. Se il titolare del carnet (o un suo rappresentante, ad es. l'autista)
non e' presente esso sara'
restituito al destinatario autorizzato che si presume agisca per conto del titolare del carnet.
Si richiama
l'attenzione sulla circostanza che in nessun caso al destinatario autorizzato puo' essere concesso
di apporre annotazioni e timbri sui carnet TIR
per conto della dogana di destinazione in quanto cio' comporterebbe
l'automatica decadenza della garanzia fornita dall'ente garante nazionale (Unioncamere).
Le presenti
istruzioni potrebbero subire integrazioni e/o modifiche a seguito di accordi a livello comunitario
attualmente in corso di definizione.
I Signori
Direttori Regionali vigileranno sull'applicazione della presente circolare
non mancando di segnalare eventuali difficolta' operative.
La presente
circolare e' stata sottoposta al Comitato di indirizzo permanente dell'Agenzia delle Dogane che ha espresso parere favorevole
nella seduta del 29 Settembre 2005.
Il Direttore dell’Area Centrale
AVVISO DI ARRIVO ex art. 454 ter DAC
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Luogo di arrivo delle merci
Nome del destinatario Autorizzato:
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CARNET TIR n° :.............................. 2
Rilasciato:
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Autorizzazione n° rilasciata:
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Numero di registrazione del trasporto 3
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Data di arrivo: 1
Ispezione dei sigilli:
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Riservato al trasportatore e/o al suo
rappresentante
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Osservazioni
Firma del soggetto autorizzato
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TIMBRO DOGANALE
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