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Roma, 2 novembre 2005

 

Circolare n.132/2005

 

Oggetto: Lavoro – CCNL trasporto merci – Apprendistato professionalizzanteAccordo del 18.10.2005.

 

Come è noto, nell’ambito della riforma dell’apprendistato disposta dalla legge Biagi (DLGVO n.276/2003), è stato introdotto il cosiddetto apprendistato professionalizzante (diretto cioè al conseguimento di una qualificazione professionale). L’appren­distato professionalizante, con la soppressione dei contratti di formazione e lavoro, è divenuto il canale più vantaggioso per l’assunzione di giovani tra i 18 e i 29 anni, garantendo alle aziende la fiscalizzazione pressoché totale dei contributi per tutta la durata del rapporto nonchè, in caso di conferma dell’apprendista a tempo indeterminato, per l’anno successivo alla scadenza.

 

In attuazione del citato decreto n.276, l’accordo in oggetto ha dunque disciplinato il nuovo apprendistato il quale potrà ora essere utilizzato su tutto il territorio nazionale, senza dovere attendere la definizione da parte delle regioni dei profili formativi delle figure professionali interessate. Allo stato attuale, infatti, solamente alcune regioni hanno provveduto in tal senso (Valle d’Aosta,Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Abruzzo), costringendo nella maggior parte dei casi le aziende ad assumere apprendisti sulla base della vecchia disciplina meno favorevole.

 

L’accordo si articola in una parte generale che disciplina i vari aspetti dell’appren­distato professionalizzante (durata, trattamento economico, formazione, malattia, ecc.) e una parte speciale che individua le figure professionali che è possibile assumere come apprendisti; per ciascuna figura inoltre è stato previsto uno specifico piano formativo con la descrizione delle competenze che il lavoratore dovrà acquisire nell’arco del rapporto.

 

Questi nel dettaglio i principali aspetti dell’intesa:

 

·          il contratto di apprendistato potrà essere stipulato per i livelli compresi tra il 5° e il 1° del CCNL trasporti e tra il 6° e il 1° del CCNL Assologistica; la sua durata (da un minimo di 24 mesi ed un massimo di 48) sarà diversamente modulata a seconda dei livelli;

 

·          la retribuzione degli apprendisti continuerà ad essere determinata in percentuale sui minimi contrattuali, come già previsto dal precedente CCNL;

 

·          la formazione degli apprendisti sarà pari a 120 ore annue e potrà essere impartita anche integralmente all’interno dell’azienda;

 

·          la facoltà di assunzione con contratto di apprendistato non sarà esercitatile dalle aziende che non abbiano mantenuto in servizio almeno il 70% dei contratti scaduti nei 12 mesi precedenti; al riguardo è stata introdotta una clausola di salvaguardia che esclude dal conteggio una serie di ipotesi espressamente indicate (tra cui la mancata conferma di 5 contratti, i lavoratori dimessi o licenziati per giusta causa, ecc.).

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.121/2005, 74/2005 e 110/2004

 

Allegato uno

 

M/n

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