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Roma, 2 novembre 2005
Circolare n.132/2005
Oggetto: Lavoro – CCNL trasporto merci – Apprendistato professionalizzante – Accordo
del 18.10.2005.
Come
è noto,
nell’ambito della riforma dell’apprendistato disposta dalla legge Biagi
(DLGVO n.276/2003), è stato introdotto il cosiddetto apprendistato professionalizzante (diretto
cioè al conseguimento di una qualificazione professionale). L’apprendistato professionalizante, con la soppressione dei contratti di formazione e lavoro, è divenuto
il canale più vantaggioso per l’assunzione di giovani tra i 18 e i 29 anni,
garantendo alle aziende la fiscalizzazione pressoché
totale dei contributi per tutta la durata del rapporto nonchè, in caso di
conferma dell’apprendista a tempo indeterminato, per l’anno successivo alla
scadenza.
In attuazione del
citato decreto n.276, l’accordo in oggetto ha dunque disciplinato
il nuovo apprendistato il quale potrà ora essere utilizzato su tutto il
territorio nazionale, senza dovere attendere la definizione da parte delle
regioni dei profili formativi delle figure
professionali interessate. Allo stato attuale, infatti, solamente alcune
regioni hanno provveduto in tal senso (Valle d’Aosta,Veneto,
Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Abruzzo), costringendo nella
maggior parte dei casi le aziende ad assumere apprendisti sulla base della vecchia
disciplina meno favorevole.
L’accordo si articola
in una parte generale che disciplina i vari aspetti dell’apprendistato professionalizzante
(durata, trattamento economico, formazione, malattia, ecc.) e una parte
speciale che individua le figure professionali che è
possibile assumere come apprendisti; per ciascuna figura inoltre è stato previsto
uno specifico piano formativo con la descrizione delle competenze che il
lavoratore dovrà acquisire nell’arco del rapporto.
Questi nel dettaglio
i principali aspetti dell’intesa:
·
il contratto di apprendistato potrà essere stipulato per i livelli compresi
tra il 5° e il 1° del CCNL trasporti e tra il 6° e il 1° del CCNL
Assologistica; la sua durata (da un minimo di 24 mesi ed un massimo di 48) sarà
diversamente modulata a seconda dei livelli;
·
la retribuzione degli apprendisti continuerà ad essere determinata in
percentuale sui minimi contrattuali, come già previsto dal precedente CCNL;
·
la formazione degli apprendisti sarà pari a 120 ore annue e potrà essere
impartita anche integralmente all’interno dell’azienda;
·
la facoltà di assunzione con contratto di apprendistato non sarà esercitatile
dalle aziende che non abbiano mantenuto in servizio almeno il 70% dei contratti
scaduti nei 12 mesi precedenti; al riguardo è stata introdotta una clausola di
salvaguardia che esclude dal conteggio una serie di ipotesi espressamente
indicate (tra cui la mancata conferma di 5 contratti, i lavoratori dimessi o
licenziati per giusta causa, ecc.).
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.ri
conf.li nn.121/2005,
74/2005 e 110/2004 |
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M/n |
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