Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail: confetra@tin.it - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 23 novembre 2005

 

Circolare n. 144/2005

 

Oggetto: Lavoro – CCNL trasporto merci – Banca ore degli straordinari - Ulteriori chiarimenti.

 

Come è noto, in base all’accordo siglato il 4 ottobre scorso nell’ambito del rinnovo del CCNL in oggetto, dall’1 gennaio 2006 sarà operativa la banca ore degli straordinari che consentirà alle aziende di far svolgere al singolo lavoratore lavoro straordinario oltre il limite legale previsto dal DLGVO n.66/2003 (250 ore annue), senza incorrere nell’applicazione di alcuna sanzione.

 

In pratica la banca ore consisterà per ciascun lavoratore in un conto individuale in cui verranno annotate facoltativamente le ore straordinarie da lui prestate oltre la 165ma (limite previsto dal CCNL), e obbligatoriamente quelle prestate oltre la 250ma. Per le ore depositate nel conto il lavoratore avrà diritto di ottenere corrispondenti riposi compensativi.

 

Si evidenziano nel dettaglio le modalità di funzionamento della banca ore.

 

·          Le ore straordinarie eccedenti la 165ma saranno depositate solo su richiesta del lavoratore; tale richiesta dovrà essere effettuata per la prima volta entro il prossimo mese di dicembre e per mantenere validità dovrà essere rinnovata di anno in anno; in assenza di comunicazioni le aziende liquideranno mensilmente le ore straordinarie secondo la prassi normale.

 

·          Le ore straordinarie prestate oltre la 250ma dovranno essere automaticamente annotate dal datore di lavoro nella banca ore, senza alcuna facoltà di opzione da parte del lavoratore.

 

·          Le ore depositate nella banca ore non dovranno essere pagate al lavoratore, ma sarà dovuta la sola maggiorazione prevista dal CCNL per il lavoro straordinario; il numero di tali ore dovrà essere evidenziato mensilmente in busta paga.

 

·          La fruizione dei riposi compensativi dovrà essere richiesta dal lavoratore con un preavviso di almeno 20 giorni e in ogni caso dovrà svolgersi nel rispetto di alcuni princìpi espressamente previsti a garanzia dell’operatività delle aziende; in particolare nessun recupero potrà avvenire nei mesi di luglio e dicembre (o di differenti due mesi individuati con accordo aziendale).

 

·          Le ore ancora in deposito alla fine di ogni anno e non recuperate con altrettanti riposi compensativi entro il primo quadrimestre dell’anno successivo, saranno liquidate al lavoratore a maggio sulla base della retribuzione al 31 dicembre precedente.

 

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.123/2005

 

M/n

 

 

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.