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Roma, 23 novembre 2005
Circolare n. 144/2005
Oggetto: Lavoro – CCNL trasporto merci – Banca ore degli
straordinari - Ulteriori chiarimenti.
Come
è noto, in base
all’accordo siglato il 4 ottobre scorso nell’ambito del rinnovo del CCNL in
oggetto, dall’1 gennaio 2006 sarà operativa la banca ore degli straordinari che consentirà alle aziende di far svolgere
al singolo lavoratore lavoro straordinario oltre il limite legale previsto dal
DLGVO n.66/2003 (250 ore annue), senza incorrere
nell’applicazione di alcuna sanzione.
In pratica la banca
ore consisterà per ciascun lavoratore in un conto individuale in cui verranno annotate facoltativamente
le ore straordinarie da lui prestate oltre la 165ma (limite previsto
dal CCNL), e obbligatoriamente quelle
prestate oltre la 250ma. Per le ore depositate nel conto il lavoratore
avrà diritto di ottenere corrispondenti riposi compensativi.
Si evidenziano nel dettaglio
le modalità di funzionamento della banca ore.
·
Le
ore straordinarie eccedenti la 165ma saranno depositate solo su richiesta del lavoratore; tale richiesta dovrà essere
effettuata per la prima volta entro il prossimo mese di dicembre e per
mantenere validità dovrà essere rinnovata di anno in anno; in assenza di
comunicazioni le aziende liquideranno mensilmente le ore straordinarie secondo
la prassi normale.
·
Le
ore straordinarie prestate oltre la 250ma dovranno essere
automaticamente annotate dal datore di lavoro nella banca ore, senza alcuna
facoltà di opzione da parte del lavoratore.
·
Le
ore depositate nella banca ore non dovranno essere pagate al lavoratore, ma sarà dovuta la sola maggiorazione prevista dal CCNL per il
lavoro straordinario; il numero di tali ore dovrà essere evidenziato
mensilmente in busta paga.
·
La
fruizione dei riposi compensativi dovrà essere
richiesta dal lavoratore con un preavviso di almeno 20 giorni e in ogni caso
dovrà svolgersi nel rispetto di alcuni princìpi
espressamente previsti a garanzia dell’operatività delle aziende; in particolare
nessun recupero potrà avvenire nei mesi di luglio e dicembre (o di differenti
due mesi individuati con accordo aziendale).
·
Le
ore ancora in deposito alla fine di ogni anno e non
recuperate con altrettanti riposi compensativi entro il primo quadrimestre
dell’anno successivo, saranno liquidate al lavoratore a maggio sulla base della
retribuzione al 31 dicembre precedente.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.123/2005 |
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M/n |
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