Confederazione Generale
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Roma, 12 dicembre 2005
Circolare n. 147/2005
Oggetto: Lavoro – Informazione e consultazione dei
lavoratori – Negoziato per il recepimento della Direttiva UE 2002/14.
Su sollecitazione
del Ministero del Lavoro, tra le organizzazioni imprenditoriali dei vari
settori e i sindacati ha preso il via il negoziato per
recepire la direttiva in oggetto. Come già avvenuto per altri
provvedimenti comunitari, l’iniziativa è finalizzata a definire un avviso comune da trasfondere in un
successivo decreto legislativo di recepimento.
Come
è noto, la
direttiva in esame, intervenendo su un campo sino ad oggi rimesso all’autonomia
collettiva, definisce un quadro di regole per l’informazione e la consultazione
dei lavoratori nelle aziende con almeno 50 dipendenti. Tale limite è più basso
di quello generalmente previsto dai CCNL di categoria, come ad esempio il contratto
trasporto merci secondo il quale gli obblighi di
informazione scattano solo per le aziende con oltre 150 dipendenti.
All’apertura del
confronto da parte imprenditoriale è stata pertanto sottolineata
la necessità di tener conto degli assetti sulle relazioni sindacali vigenti nei
singoli settori.
Si fa riserva di
tornare sull’argomento per comunicare i successivi sviluppi.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.53/2005 |
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Allegato uno |
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M/n |
© CONFETRA – La riproduzione
totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti
alla Confetra. |
DIRETTIVA 2002/14/CE
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
DELL’11 MARZO 2002
che
istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione
dei lavoratori
IL
PARLAMANTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
HANNO
ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo
1
Oggetto
e principi
1. La presente direttiva si prefigge
di istituire un quadro generale che stabilisca prescrizioni minime riguardo al
diritto all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese o
stabilimenti situati nella Comunità.
2. Le modalità di
informazione e di consultazione sono definite e applicate, in conformità della
legislazione nazionale e delle prassi in materia di rapporti di lavoro vigenti
nei singoli Stati membri, in modo tale da garantire l'efficacia dell'iniziativa.
3. In occasione della definizione o
dell'applicazione delle modalità di informazione e di
consultazione, il datore di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori operano in
uno spirito di cooperazione nel rispetto dei loro diritti e obblighi reciproci,
tenendo conto nel contempo degli interessi dell'impresa o dello stabilimento e
di quelli dei lavoratori.
Articolo
2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si intende
per:
a) «imprese», le imprese pubbliche o private
che esercitano un'attività economica, che perseguano o meno
fini di lucro, situate sul territorio degli Stati membri;
b) «stabilimento», una unità
di attività definita conformemente alle leggi e prassi nazionali situata sul
territorio di uno Stato membro e nella quale l'attività economica è svolta in
modo stabile con l'ausilio di risorse umane e materiali;
c) «datore di lavoro», la
persona fisica o giuridica parte dei contratti o rapporti di lavoro con i
lavoratori, conformemente alle leggi e prassi nazionali;
d) «lavoratore», ogni persona che nello Stato
membro interessato, è tutelata come un lavoratore nell'ambito del diritto
nazionale del lavoro e conformemente alle prassi nazionali;
e) «rappresentanti dei
lavoratori», i rappresentanti dei lavoratori previsti dalle leggi e/o prassi
nazionali;
f) «informazione», la trasmissione di dati da
parte del datore di lavoro ai rappresentanti dei
lavoratori per consentir loro di prendere conoscenza della questione trattata e
esaminarla;
g) «consultazione», lo scambio di opinioni e l'instaurazione di un dialogo tra i
rappresentanti dei lavoratori e il datore di lavoro.
Articolo
3
Campo
di applicazione
1. La presente direttiva si applica, a
seconda della scelta fatta dagli Stati membri:
a) alle imprese che impiegano in uno Stato
membro almeno 50 addetti o
b) agli stabilimenti che
impiegano in uno Stato membro almeno 20 addetti.
Gli Stati membri determinano le modalità di calcolo delle soglie di lavoratori impiegati.
2. Nel rispetto dei principi
e degli obiettivi di cui alla presente direttiva, gli Stati membri
possono prevedere disposizioni specifiche applicabili alle imprese o agli
stabilimenti che perseguono direttamente e principalmente fini politici, di
organizzazione professionale, confessionali, benefici, educativi,
scientifici o artistici, nonché fini
d'informazione o espressione di opinioni, a condizione che, alla data di
entrata in vigore della presente direttiva, tali disposizioni particolari esistano
già nel diritto nazionale.
3. Gli Stati membri possono prevedere, in
deroga alla presente direttiva, disposizioni particolari
applicabili agli equipaggi delle navi d'alto mare.
Articolo
4
Modalità dell'informazione e della
consultazione
1. Nel rispetto dei principi enunciati all'articolo 1 e fatte
salve le disposizioni e/o prassi in vigore più favorevoli ai lavoratori, gli
Stati membri determinano le modalità di esercizio del
diritto all'informazione e alla consultazione al livello adeguato in conformità
del presente articolo.
2. L'informazione e la consultazione riguardano:
a) l'informazione
sull'evoluzione recente e quella probabile delle attività dell'impresa o dello
stabilimento e della situazione economica;
b) l'informazione e la consultazione sulla
situazione, la struttura e l'evoluzione probabile dell'occupazione nell'ambito
dell'impresa o dello stabilimento, nonché sulle
eventuali misure anticipatrici previste, segnatamente in caso di minaccia per
l'occupazione;
c) l'informazione e la consultazione
sulle decisioni suscettibili di comportare cambiamenti di rilievo in materia di organizzazione del lavoro, nonché di contratti di lavoro,
comprese quelle di cui alle disposizioni comunitarie citate all'articolo 9,
paragrafo 1.
3. L'informazione avviene ad un dato momento,
secondo modalità e con un contenuto appropriati, suscettibili
in particolare di permettere ai rappresentanti dei lavoratori di procedere ad
un esame adeguato e di preparare, se del caso, la consultazione.
4. La consultazione avviene:
a) assicurando che la scelta del momento, le modalità e il contenuto siano appropriati;
b) al livello pertinente di
direzione e di rappresentanza, in funzione dell'argomento trattato;
c) sulla base delle informazioni pertinenti
fornite dal datore di lavoro, in conformità dell'articolo 2,
lettera f), e del parere che i rappresentanti dei lavoratori hanno il diritto
di formulare;
d) in modo tale da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di avere un incontro con il
datore di lavoro e di ottenere una risposta motivata al loro eventuale parere;
e) al fine di ricercare un accordo sulle
decisioni che dipendono dal potere di direzione del datore di
lavoro di cui al paragrafo 2, lettera c).
Articolo
5
Informazione
e consultazione che derivano da un accordo
Gli Stati membri possono affidare alle parti sociali al
livello adeguato, anche a livello dell'impresa o dello
stabilimento, il compito di definire liberamente e in qualsiasi momento
mediante accordo negoziato le modalità di informazione e consultazione dei
lavoratori. Tali accordi nonché gli accordi esistenti
alla data di cui all'articolo 11 così come le eventuali proroghe dei medesimi,
possono prevedere, nel rispetto dei principi enunciati all'articolo 1 e alle
condizioni e nei limiti definiti dagli Stati membri, disposizioni diverse da
quelle di cui all'articolo 4.
Articolo
6
Informazioni
riservate
1. Gli Stati membri dispongono che, nelle condizioni e nei
limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali, i rappresentanti dei lavoratori,
nonché gli esperti che eventualmente li assistono, non
siano autorizzati a rivelare né ai lavoratori né a terzi, informazioni che
siano state loro espressamente fornite in via riservata, nel legittimo
interesse dell'impresa o dello stabilimento. Tale obbligo sussiste anche al
termine del loro mandato, a prescindere dal luogo in cui si trovino.
Uno Stato membro può tuttavia autorizzare i rappresentanti dei lavoratori e eventuali loro consulenti a trasmettere informazioni
riservate a lavoratori o a terzi vincolati da un obbligo di riservatezza.
2. Gli Stati membri dispongono che, in casi
specifici e nelle condizioni e limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali,
il datore di lavoro non sia obbligato a comunicare
informazioni o a procedere a consultazioni che, secondo criteri obiettivi,
siano di natura tale da creare notevoli difficoltà al funzionamento delle imprese
o degli stabilimenti interessati o da arrecare loro danno.
3. Fatte salve le procedure nazionali
esistenti gli Stati membri prevedono procedure amministrative o giudiziarie di
ricorso qualora il datore di lavoro esiga la
riservatezza o non fornisca informazioni in conformità dei paragrafi 1 e 2.
Essi possono prevedere inoltre procedure destinate a salvaguardare la riservatezza
delle informazioni in questione.
Articolo
7
Protezione
dei rappresentanti dei lavoratori
Gli Stati membri provvedono affinché i rappresentanti dei
lavoratori godano, nell'esercizio delle loro funzioni, di una
protezione e di garanzie sufficienti a permettere loro di realizzare in modo
adeguato i compiti che sono stati loro affidati.
Articolo
8
Difesa
dei diritti
1. Gli Stati membri dispongono misure idonee in caso di inosservanza della presente direttiva da parte del datore
di lavoro o dei rappresentanti dei lavoratori. In particolare, essi si
adoperano affinché sussistano procedure amministrative o giudiziarie intese a
fare rispettare gli obblighi che derivano dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri dispongono sanzioni adeguate applicabili in caso di violazione delle disposizioni
della presente direttiva da parte del datore di lavoro o dei rappresentanti dei
lavoratori. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate
e dissuasive.
Articolo
9
Relazione
tra la presente direttiva e altre disposizioni comunitarie e nazionali
1. La presente direttiva non pregiudica le procedure
specifiche di informazione e consultazione di cui all'articolo
2 della direttiva 98/59/CE e all'articolo 7 della direttiva 2001/23/CE.
2. La presente direttiva non pregiudica i
provvedimenti adottati in base alle direttive 94/45/CE e 97/74/CE.
3. La presente direttiva non pregiudica altri
diritti in materia di informazione, consultazione e
partecipazione vigenti negli ordinamenti nazionali.
4. L'applicazione della presente direttiva non
costituisce una ragione sufficiente a giustificare un regresso rispetto alla
situazione esistente negli Stati membri per quanto attiene al livello generale
di protezione dei lavoratori nel settore contemplato dalla direttiva stessa.
Articolo
10
Misure
transitorie
Fatto salvo l'articolo 3 uno Stato membro in cui, alla data
dell'entrata in vigore della presente direttiva, non esiste un regime legale,
generale e permanente di informazione e consultazione
dei lavoratori, né un regime legale, generale e permanente di rappresentanza
dei lavoratori sul luogo di lavoro che consenta ai lavoratori di essere
rappresentati a tale scopo, può limitare l'applicazione delle disposizioni
nazionali che attuano la presente direttiva:
a) alle imprese che impiegano almeno 150
addetti o agli stabilimenti che impiegano almeno 100 addetti fino al 23 marzo
2007; e
b) alle imprese che
impiegano almeno 100 addetti o agli stabilimenti che impiegano almeno 50
addetti nell'anno successivo alla data di cui alla lettera a).
Articolo
11
Recepimento
della direttiva
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva entro il 23 marzo 2005, o si accertano che le parti
sociali entro tale data mettano in atto di comune accordo le disposizioni
necessarie. Gli Stati membri devono adottare tutte le disposizioni necessarie
che permettano loro di essere in qualsiasi momento in
grado di garantire i risultati imposti dalla presente direttiva. Essi ne
informano immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati
membri.
Articolo
12
Verifica
da parte della Commissione
Entro il 23 marzo 2007, la Commissione riesamina, in
consultazione con gli Stati membri e le parti sociali
a livello comunitario, l'applicazione della presente direttiva e propone al Consiglio,
se del caso, le necessarie modifiche.
Articolo
13
Entrata
in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Articolo
14
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì
11 marzo 2002.
Per il Parlamento europeo Il Presidente P.
COX |
Per il Consiglio Il Presidente J.
PIQUÉ I CAMPS |