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Roma, 15 dicembre 2005

 

Circolare n. 149/2005

 

Oggetto: Camere di Commercio – Obbligo di iscrizione delle imprese di facchinaggio – Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione - Circolare Ministero Attività Produttive n. 3595/C del 13.12.2005.

 

Come è noto, il D.M. n.221/2003 ha introdotto l’obbligo per le imprese di facchinaggio di iscriversi in un’apposita sezione del registro imprese presso le Camere di Commercio. Sul campo di applicazione di tale obbligo sono sorti orientamenti contrastanti a causa dell’interpretazione estensiva della nozione di facchinaggio fornita da alcune Camere di Commercio.

 

Facendo definitiva chiarezza sulla questione, il Ministero delle Attività Produttive ha confermato che non ricadono nelle previsioni del citato decreto n.221 le imprese per le quali l’attività di facchinaggio sia solo strumentale rispetto all’attività principale (ad esempio imprese di spedizione, di trasporto, di logistica, di trasloco, ecc.).

 

La nuova circolare ministeriale tiene conto delle indicazioni fornite sulla materia da un apposito gruppo di lavoro costituito tra rappresentanti delle Amministrazioni interessate (Attività Produttive e Lavoro), Camere di Commercio e organizzazioni imprenditoriali (tra cui la Confetra).

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.25/2004

 

Allegato uno

 

M/n

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MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Circolare 3595/C del 13.12.2005

 

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,

ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

Loro sedi

 

 

OGGETTO: Decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 221 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17 della legge 5 marzo 2001 , n. 57 , in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio) - Ulteriori indicazioni applicative.

 

Questa Amministrazione, tenuto conto delle molteplici problematiche emerse nell'applicazione della normativa in oggetto, ha ritenuto opportuno procedere all'esame delle stesse nell'ambito di un apposito tavolo di lavoro, al quale sono stati chiamati a partecipare, tra gli altri, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, Confetra, Confindustria, Cna, Confartigianato, Legacoop, Confcooperative, Conftrasporto, Unioncamere, Infocamere, alcune Camere di commercio.

Con la presente circolare si forniscono indicazioni in merito ai primi risultati emersi dai lavori del citato tavolo di lavoro.

 

Campo di applicazione (articolo 2).

Sull'argomento il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha richiamato i pareri gia in precedenza espressi, nei quali era stato precisato che le attività di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo in esame rientrano nella definizione giuridica di facchinaggio solo qualora preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti.

Nei predetti pareri era stato chiarito che per la qualificazione dell'attività di un'impresa è necessario fare riferimento all'attività principale svolta, e che, solo qualora l'attività dell'impresa (cosi individuata) si ponga quale preliminare e complementare all'attività di facchinaggio, essa potrà essere soggetta alla predetta normativa.

Tale interpretazione, oltre ad essere aderente al dettato normativo trova giustificazione nella eterogeneità delle attività elencate dal menzionato comma alla lettera b).

Infatti, nel predetto elenco, accanto ad attività naturalmente strumentali all'attività di facchinaggio, ve ne sono altre che possono essere ascritte all'area del facchinaggio solo se ad esso preliminari e complementari (ad esempio le attività di pulizia di magazzini e piazzali, toelettatura e macellazione, scuoiatura etc.).

Le legittime perplessità di alcuni rappresentanti degli operatori del settore sulla predetta interpretazione con riferimento ad alcune delle attività elencate nella lettera b) ed in particolare a quelle della logistica e del trasloco potrebbero trovare accoglimento solo a seguito di una riformulazione della richiamata normativa.

Requisiti di capacità tecnico-organizzativa (articolo 6).

Il comma 2, lettera b), dell'articolo in parola indica come idoneo requisito tecnico-professionale per l'esercizio dell'attività di facchinaggio e movimentazione merci l'aver conseguito un attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività, ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale.

Diverse Camere di commercio e Commissioni provinciali per l'artigianato hanno chiesto se sia possibile valutare, ai fini del riconoscimento del predetto requisito, anche altre tipologie di titoli, oltre agli attestati di formazione professionale rilasciati ai sensi della legge n. 854 del 1978.

A questo proposito deve rilevarsi che, seppure la formulazione della norma sembrerebbe escludere titoli diversi dai predetti attestati, principi di equità, nonché l'attenta valutazione degli indirizzi che emergono dalla giurisprudenza (v. ad esempio, la decisione n. 432/99 della sesta sezione del Consiglio di Stato) inducono a concludere che debbano ritenersi utilmente valutabili, ai fini in questione, anche i titoli di studio veri e propri (diplomi secondari, diplomi universitari, lauree brevi, lauree) a condizione che i corsi per conseguire gli stessi comportino un approfondimento maggiore delle materie che formano oggetto dei corsi di formazione espressamente dedotti nella norma.

Pertanto sono da ritenere idonei tutti i titoli nel cui corso di studi sia previsto:

1.    nel caso dei diplomi di istruzione secondaria di secondo grado, almeno un biennio di fisica ovvero un biennio di discipline organizzative aziendali, ovvero un biennio di economia aziendale;

2.    nel caso dei titoli di livello universitario, almeno un esame nelle citate discipline. E' appena il caso di specificare che ciascuna delle ipotesi descritte dà diritto al riconoscimento del requisito in parola.

Si pregano codeste Camere, come consuetudine, di volere fornire copia della presente circolare alle locali Commissioni regionali e provinciali per l' artigianato.

 

IL MINISTRO

Claudio Scajola