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Roma, 15 dicembre 2005
Circolare n. 149/2005
Oggetto: Camere di Commercio – Obbligo di
iscrizione delle imprese di facchinaggio – Ulteriori chiarimenti sul
campo di applicazione - Circolare Ministero Attività Produttive n. 3595/C del
13.12.2005.
Come
è noto, il D.M.
n.221/2003 ha introdotto l’obbligo per le imprese di
facchinaggio di iscriversi in un’apposita sezione del registro imprese presso
le Camere di Commercio. Sul campo di applicazione di
tale obbligo sono sorti orientamenti contrastanti a causa dell’interpretazione estensiva
della nozione di facchinaggio fornita da alcune Camere di Commercio.
Facendo definitiva chiarezza
sulla questione, il Ministero delle Attività Produttive ha confermato che non
ricadono nelle previsioni del citato decreto n.221 le
imprese per le quali l’attività di facchinaggio sia solo strumentale rispetto
all’attività principale (ad esempio imprese di spedizione, di trasporto, di
logistica, di trasloco, ecc.).
La nuova circolare
ministeriale tiene conto delle indicazioni fornite sulla materia da un apposito gruppo di lavoro costituito tra rappresentanti
delle Amministrazioni interessate (Attività Produttive e Lavoro), Camere di
Commercio e organizzazioni imprenditoriali (tra cui la Confetra).
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.25/2004 |
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Allegato uno |
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M/n |
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MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Circolare 3595/C del 13.12.2005
ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Loro sedi
OGGETTO:
Decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 221 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17 della legge 5 marzo 2001 , n.
57 , in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio) - Ulteriori
indicazioni applicative.
Questa Amministrazione, tenuto conto delle molteplici
problematiche emerse nell'applicazione della normativa in oggetto, ha ritenuto
opportuno procedere all'esame delle stesse nell'ambito di un apposito
tavolo di lavoro, al quale sono stati chiamati a partecipare, tra gli altri, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’Agenzia per le organizzazioni
non lucrative di utilità sociale, Confetra, Confindustria,
Cna, Confartigianato, Legacoop,
Confcooperative, Conftrasporto, Unioncamere,
Infocamere, alcune Camere di commercio.
Con la presente circolare si forniscono
indicazioni in merito ai primi risultati emersi dai lavori del citato tavolo di
lavoro.
Campo di applicazione (articolo 2).
Sull'argomento il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali ha richiamato i pareri gia in
precedenza espressi, nei quali era stato precisato che le attività di cui alla
lettera b) del primo comma dell'articolo in esame rientrano nella definizione
giuridica di facchinaggio solo qualora preliminari e complementari alla
movimentazione delle merci e dei prodotti.
Nei predetti pareri era stato chiarito che
per la qualificazione dell'attività di un'impresa è necessario fare riferimento
all'attività principale svolta, e che, solo qualora l'attività dell'impresa
(cosi individuata) si ponga quale preliminare e complementare all'attività di
facchinaggio, essa potrà essere soggetta alla predetta normativa.
Tale interpretazione, oltre ad essere
aderente al dettato normativo trova giustificazione nella eterogeneità
delle attività elencate dal menzionato comma alla lettera b).
Infatti, nel predetto elenco, accanto ad
attività naturalmente strumentali all'attività di facchinaggio, ve ne sono
altre che possono essere ascritte all'area del facchinaggio solo se ad esso preliminari e complementari (ad esempio le attività di
pulizia di magazzini e piazzali, toelettatura e
macellazione, scuoiatura etc.).
Le legittime perplessità di
alcuni rappresentanti degli operatori del settore sulla predetta
interpretazione con riferimento ad alcune delle attività elencate nella lettera
b) ed in particolare a quelle della logistica e del trasloco potrebbero trovare
accoglimento solo a seguito di una riformulazione della richiamata normativa.
Requisiti
di capacità tecnico-organizzativa (articolo 6).
Il comma 2, lettera b), dell'articolo in parola
indica come idoneo requisito tecnico-professionale per l'esercizio dell'attività
di facchinaggio e movimentazione merci l'aver conseguito un attestato di
qualifica a carattere tecnico attinente l'attività, ai sensi della legislazione
vigente in materia di formazione professionale.
Diverse Camere di commercio e Commissioni
provinciali per l'artigianato hanno chiesto se sia
possibile valutare, ai fini del riconoscimento del predetto requisito, anche
altre tipologie di titoli, oltre agli attestati di formazione professionale
rilasciati ai sensi della legge n. 854 del 1978.
A questo proposito deve rilevarsi che,
seppure la formulazione della norma sembrerebbe escludere titoli diversi dai
predetti attestati, principi di equità, nonché
l'attenta valutazione degli indirizzi che emergono dalla giurisprudenza (v. ad
esempio, la decisione n. 432/99 della sesta sezione del Consiglio di Stato) inducono
a concludere che debbano ritenersi utilmente valutabili, ai fini in questione,
anche i titoli di studio veri e propri (diplomi secondari, diplomi universitari,
lauree brevi, lauree) a condizione che i corsi per conseguire gli stessi
comportino un approfondimento maggiore delle materie che formano oggetto dei
corsi di formazione espressamente dedotti nella norma.
Pertanto sono da ritenere idonei tutti i
titoli nel cui corso di studi sia previsto:
1. nel caso dei diplomi di istruzione secondaria
di secondo grado, almeno un biennio di fisica ovvero un biennio di discipline
organizzative aziendali, ovvero un biennio di economia aziendale;
2. nel caso dei titoli di livello universitario,
almeno un esame nelle citate discipline. E' appena il caso di specificare che
ciascuna delle ipotesi descritte dà diritto al riconoscimento del requisito in
parola.
Si pregano codeste Camere, come consuetudine,
di volere fornire copia della presente circolare alle locali Commissioni
regionali e provinciali per l' artigianato.
IL MINISTRO
Claudio Scajola