Confederazione Generale
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Roma, 23 dicembre 2005
Circolare n. 152/2005
Oggetto: Autotrasporto – Divieti di
circolazione anno 2006 – Decreto Ministro Infrastrutture
e Trasporti n.3602 del 19.12.2005.
Con il decreto
indicato in oggetto, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stato
approvato il calendario 2006 dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti
(massa complessiva superiore a 7,5 ton) fuori dai
centri abitati.
In particolare la
circolazione sarà vietata:
·
tutte le domeniche e i giorni festivi dalle 8,00 alle 22,00
(dalle 7,00 alle 24,00 nel periodo da giugno a settembre);
·
i sabati dei mesi estivi dalle 7,00 alle 24,00 (dall’1 luglio al 2
settembre);
·
i ponti festivi e di esodo (Pasqua, festa dei lavoratori, ultimi
week-end di luglio e di ottobre, festa dell’Immacolata e Natale).
La principale novità di quest’anno
riguarda i veicoli che trasportano merci dirette all’estero via aereo i quali potranno godere della stessa disciplina dei divieti prevista
per i veicoli che effettuano trasporti combinati strada-ferrovia e strada-mare.
In particolare, è stato disposto l’anticipo di 4 ore
del termine dei divieti per i veicoli:
·
diretti agli aeroporti per l’esecuzione di un trasporto
all’estero a mezzo cargo aereo;
·
utilizzati nei servizi intermodali con l’estero attraverso gli
interporti e i terminal di Bologna, Padova, Novara, Verona Quadrante Europa, Torino-Orbassano, Trento, Rivalta
Scrivia, Parma-Fontevivo, Busto
Arsizio, Milano Rogoredo e
Milano Smistamento e Domodossola (quest’ultimo inserito
per la prima volta dal decreto in oggetto per la sua posizione strategica ai
fini del passaggio attraverso le Alpi);
·
viaggianti con unità di carico vuote (container, casse mobili,
semirimorchi) destinate – tramite gli stessi interporti, terminal intermodali e
aeroporti – all’estero;
·
viaggianti a vuoto verso gli interporti e i terminal intermodali
per essere caricati sul treno;
·
impiegati nel trasporto combinato ferroviario e marittimo (non
appena diverranno operative le disposizioni di cui alle leggi n.166/2002 e n.265/2002).
Come
per il passato, sono stati esclusi dai divieti anche se circolano scarichi:
·
i veicoli che trasportano latte, latticini freschi e derivati del latte
freschi, liquidi alimentari, frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi,
fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti
dall’estero, sottoprodotti derivati dalla macellazione degli animali, pulcini
destinati all’allevamento, sementi vive (i veicoli devono essere muniti sul
retro e sulle fiancate dei cartelli indicatori verdi con impressa la lettera
“d” minuscola);
·
i veicoli ATP;
·
i veicoli e i complessi veicolari adibiti ai servizi postali in virtù
di licenze e autorizzazioni postali di cui al decreto legislativo n.261/99;
·
i veicoli adibiti al trasporto di carburanti e combustibili, liquidi e
gassosi, destinati alla distribuzione e al consumo.
Sono inoltre esclusi
dai divieti i veicoli prenotati per le revisioni (limitatamente
ai divieti cadenti di sabato) e i veicoli che all’inizio del divieto si trovino
ad una distanza non superiore a 50 km dalla sede cui stanno facendo ritorno (l’esclusione
non opera sulle autostrade). Si rammenta inoltre che i divieti non si applicano
ai trattori isolati quando viaggiano senza il semirimorchio, in
quanto non eccedenti il limite di 7,5 tonnellate di massa complessiva.
Per
i veicoli provenienti dall’estero i divieti iniziano
quattro ore dopo, mentre per i veicoli diretti all’estero i divieti terminano
due ore prima.
Riguardo ai trasporti
insulari è stata prevista l’esclusione dai divieti per
i veicoli che lasciano la Sardegna e il posticipo di 4 ore dell’orario di inizio
dei divieti per i veicoli diretti all’isola. Analoga disciplina si applica ai trasporti
da e per la Sicilia purché il collegamento via mare non avvenga tramite i porti
della Calabria (nel caso di traghettamenti Sicilia-Calabria
è prevista solo la riduzione di 2 ore dei divieti).
Possono essere
esclusi dai divieti, previa autorizzazione prefettizia i veicoli che trasportano
prodotti che per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali
sono soggetti ad un rapido deperimento (l’autorizzazione non può avere una
validità temporale superiore a 6 mesi), nonché i
veicoli che eseguono trasporti di assoluta e comprovata necessità ed urgenza
(l’autorizzazione generalmente è giornaliera).
I veicoli adibiti al
trasporto di esplosivi, indipendentemente dalla loro
massa complessiva, dovranno comunque rispettare i divieti previsti per i mezzi
pesanti; inoltre nel periodo dall’1 giugno al 20 settembre non potranno
circolare dalle ore 18,00 di ogni venerdì fino alle ore 24,00 della domenica
successiva. Per questi trasporti le autorizzazioni prefettizie alla
circolazione in deroga sono ammesse esclusivamente per il trasporto di fuochi
d’artificio.
Il decreto in esame
prevede che entro 4 mesi dalla sua entrata in vigore potranno essere apportate
modifiche e integrazioni al calendario dei divieti, sentita anche la Consulta Generale
per l’Autotrasporto. Questa disposizione potrebbe consentire alle società
autostradali di proporre ulteriori divieti nei giorni
di maggior traffico turistico.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li n.3/2005 e n.138/2004
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Allegati due |
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D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
CONFETRA
DIVIETI DI CIRCOLAZIONE ANNO 2006
2006
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LEGENDA:
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MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Decreto Ministeriale N. 3602 del 19/12/2005
Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione
stradale fuori dai centri abitati per l’anno 2006.
IL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEITRASPORTI
DECRETA
Art.1
1. Si dispone di vietare la
circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli,
per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a
7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2006 di
seguito elencati:
a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio,
febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8,00
alle ore 22,00;
b) tutte le domeniche dei mesi di giugno,
luglio, agosto e settembre, dalle ore 7,00 alle ore 24,00;
c) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del 6
Gennaio;
d) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del 14
Aprile;
e) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del 15
Aprile;
f)
dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del 17 Aprile;
g) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del 25
Aprile;
h) dalle ore 16.00 alle ore 22.00 del 29
Aprile;
i)
dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del 1 Maggio;
j)
dalle ore 7.00 alle ore 24.00 del 2 Giugno;
k) dalle ore 16.00 alle ore 24.00 del 24
Giugno;
l)
dalle ore 7.00 alle ore 24.00 del 1 Luglio;
m) dalle ore 7.00 alle ore 24.00 dell’8
Luglio;
n) dalle ore 7.00 alle ore 24.00 del 15
Luglio;
o) dalle ore 7.00 alle ore 24.00 del 22
Luglio;
p) dalle ore 16.00 alle ore 24.00 del 28
Luglio;
q) dalle ore 7.00 alle ore 24.00 del 29
Luglio;
r) dalle ore 7.00 alle ore 24.00 del 5
Agosto;
s) dalle ore 7.00 alle ore 24.00 del 12
Agosto;
t)
dalle ore 7.00 alle ore 24.00 del 15 Agosto;
u) dalle ore 7.00 alle ore 24.00 del 19
Agosto;
v) dalle ore 7.00 alle ore 24.00 del 26
Agosto;
w) dalle ore 7.00 alle ore 24.00 del 2
Settembre;
x) dalle ore 16.00 alle ore 22.00 del 28
Ottobre;
y) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del 1
Novembre;
z) dalle ore 16.00 alle ore 22.00 del 7
Dicembre;
aa) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 dell’8
Dicembre;
bb) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del 23
Dicembre;
cc) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del 25
Dicembre;
dd) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del 26
Dicembre;
ee) dalle ore 16.00 alle ore 22.00 del 30
Dicembre.
2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed
un sernirimorchio, nel caso in cui circoli su strada
il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere
riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del
trattore, nel caso in cui quest'ultimo non sia atto
al carico, coincide con la tara dello stesso.
1. Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio,
l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Limitatamente ai
veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente è consentito, qualora il
periodo di riposo giornaliero - come previsto dalle norme del regolamento CEE
n. 3820/85 - cada in coincidenza del posticipo di cui
al presente comma, di usufruire - con decorrenza dal termine del periodo di
riposo - di un posticipo di ore quattro.
2. Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del
viaggio, l'orario di termine del divieto è anticipato di ore due; per i veicoli
diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione
del viaggio, l'orario di termine del divieto è anticipato di ore quattro.
3. Tale anticipazione è estesa a
ore quattro per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o comunque
collocati in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi
alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo) e ai terminals
intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, agli aeroporti per
l’esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo, e che trasportano merci
destinate all'estero. La stessa anticipazione si applica anche nel caso di
veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, sermirimorchio) destinate tramite gli stessi interporti e terminals intermodali ed aeroporti, all'estero, nonché ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti
agli interporti e ai terminals intermodali per essere
caricati sul treno. Detti veicoli devono essere muniti di idonea
documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci.
Analoga anticipazione è accordata ai veicoli impiegati in trasporti combinati
strada-rotaia o strada-mare, che rientrano nel campo
di applicazione dell'art.38 della legge 1° agosto
2002, n.166 (combinato ferroviario) o dell'art.3, comma 2 ter, della legge 22 novembre
2002, n.265 (combinato marittimo), purché muniti di
idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di
prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco.
4. Per i veicoli che circolano in
Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché
muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di
inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Al fine di favorire
l'intermodalità del trasporto, la stessa deroga oraria è accordata ai veicoli
che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente
parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione
di quello proveniente dalla Calabria, purché muniti di idonea documentazione
attestante l'origine del viaggio.
5. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai
porti dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte
del territorio nazionale, purché muniti di idonea
documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di
prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l'ìmbarco, il divieto di cui all'art.1
non trova applicazione. Analoga deroga, alle stesse condizioni, è accordata ai
veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del
territorio nazionale che si avvalgono di
traghettamento, ad eccezione di quelli diretti alla Calabria.
6. Salvo quanto disposto dai commi 4 e 5, per tenere conto
delle difficoltà di circolazione in presenza dei
cantieri per l'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio
Calabria, nonché di quelle connesse con le operazioni di traghettamento da e
per la Calabria, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti
di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del viaggio,
l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore 2 e l'orario di termine del
divieto è anticipato di 2 ore.
7. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, i
veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Città del
Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti
all'interno del territorio nazionale.
1. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione per
i veicoli e per ì complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano
scarichi:
a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal
fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
b) militari, o con targa CRI (Croce
Rossa Italiana), per comprovate necessità di servizio, e delle forze di
polizia;
c) utilizzati dagli enti
proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali
contrassegnati con la dicitura "Servizio Nettezza Urbana"
nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il
servizio "smaltimento rifiuti", purché muniti di apposita documentazione
rilasciata dall'amministrazione comunale;
e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle
Poste Italiane S.p.a.,
purché contrassegnati con l'emblema ''PT'' o con l'emblema "Poste
Italiane", nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita
documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni,
anche estera, nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni
rilasciate dal Ministero delle Comunicazioni;
f) del servizio radiotelevisivo,
esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di
carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e
consumo;
h) adibiti al trasporto esclusivamente di
animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate,
da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;
i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo
degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;
l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile,
purché muniti di idonea documentazione;
m) adibiti esclusivamente al trasporto di:
m1) giornali, quotidiani e periodici;
m2) prodotti per uso medico;
m3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi
alimentari, purchè, in quest'ultimo
caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso.
Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle
dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con
impressa in nero la lettera 'd' minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in
modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
n) classificati macchine agricole ai sensi dell'art.57 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non
comprese nella rete stradale di interesse nazionale di
cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;
p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
q) per il trasporto di derrate alimentari deperibili in
regime ATP;
r) per il trasporto di prodotti deperibili, quali frutta e
ortaggi freschi carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati
alla macellazione, o provenienti dall'estero, nonché i
sottoprodotti derivati dalla macellazione degli stessi, pulcini destinati
all'allevamento, latticini freschi, derivati del latte freschi e sementi vive.
Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle
dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con
impressa in nero la lettera 'd' minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in
modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
2. Il divieto di cui all'art.1
non trova applicazione altresì:
a) per i veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purchè il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e
solo per il percorso più breve tra la sede dell'impresa intestataria del
veicolo e il luogo dello svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo,
dal percorso tratti autostradali;
b) per i veicoli che compiono percorso a vuoto per il
rientro alla sede dell'impresa intestataria degli stessi, purché tali veicoli
non si trovino ad una distanza superiore a 50 Km dalla sede a decorrere
dall'orario di inizio del divieto e non percorrano
tratti autostradali;
c) per i trattori isolati per il
solo percorso per il rientro presso la sede dell'impresa intestataria del veicolo,
limitatamente ai trattori impegnati per il trasporto
combinato di cui all'art.2, comma 3, ultimo periodo.
1. Dal divieto di cui all'art. 1 sono esclusi, purché
muniti di autorizzazione prefettizia:
a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da
quelli di cui all'art.3, lettera r) che, per la loro
intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un
rapido deperimento e che pertanto necessitano di un
tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o
vendita, nonché i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di
prodotti destinati all'alimentazione degli animali;
b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati
macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade
comprese nella rete stradale di interesse nazionale di
cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.461;
c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza.
2. I veicoli di cui ai punti a) e c) del comma 1
autorizzati alla circolazione in deroga, devono altresì essere muniti di
cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40
m di altezza, con impressa in nero la lettera 'a'
minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna
delle fiancate e sul retro.
1. Per i veicoli di cui al punto a), del comma 1, dell'art.4, le richieste di autorizzazione
a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della
data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo della provincia di partenza, che, accertata la reale rispondenza
di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto a), del comma 1, dell'art.4, ove non sussistano motivazioni contrarie, rilascia il
provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:
a) l'arco temporale di validità, non superiore a sei mesi;
b) la targa del veicolo autorizzato
alla circolazione; possono essere indicate le targhe di più veicoli se connessi
alla stessa necessità;
c) la località di partenza e di arrivo,
nonché i percorsi consentiti in base alle situazioni di traffico. Se l'autorizzazione
investe solo l'ambito di una provincia può essere
indicata l'area territoriale ove è consentita la circolazione, specificando le
eventuali strade sulle quali permanga il divieto;
d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è
consentita la circolazione;
e) la specifica che il provvedimento autorizzativo
è valido solo per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul
veicolo devono essere fissati cartelli indicatori con le caratteristiche e modalità già specificate all'art.4,
comma 2.
2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto
b), del comma 1, dell'art.4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere
inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter
circolare, alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia
interessata che rilascia il provvedimento autorizzativo
sul quale sarà indicato:
a) l'arco temporale di validità, corrispondente alla
durata della campagna di produzione agricola che in casi particolari può essere
esteso all'intero anno solare;
b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono
complessi di veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di tipo portato o semiportato
autorizzati a circolare;
c) l'area territoriale ove è consentita la circolazione specificando
le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.
3. Per le autorizzazioni di cui al punto a), del comma 1,
dell'art.4, nel caso in cui sia comprovata la continuità
dell'esigenza di effettuare, da parte dello stesso
soggetto, più viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti
trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della Prefettura-Ufficio Territoriale
del Governo, di rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il
termine dell'anno solare, l'autorizzazione concessa, mediante l'apposizione di
un visto di convalida, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto
interessato.
1. Per i veicoli di cui al punto c), del comma 1, dell'art.4, le richieste di autorizzazione
a circolare in deroga devono essere inoltrate, in tempo utile, di norma alla
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di partenza, che,
valutate le necessità e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni
locali e generali della circolazione, può rilasciare il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:
a) il giorno di validità; l'estensione a più giorni è
ammessa solo in relazione alla lunghezza del percorso
da effettuare;
b) la targa del veicolo autorizzato; l'estensione a più
targhe è ammessa solo in relazione alla necessità di
suddividere il trasporto in più parti;
c) le località di partenza e di arrivo,
nonché il percorso consentito in base alle situazioni di traffico;
d) il prodotto oggetto del trasporto;
e) la specifica che il provvedimento autorizzativo
è valido solo per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono
essere fissati cartelli indicatori con le caratteristiche e le modalità già specificate all'art.4,
comma 2.
2. Per le autorizzazioni di cui all'art.4,
comma 1, punto c), limitatamente ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di
fiere e mercati ed ai veicoli adibiti al trasporto di attrezzature
per spettacoli, nel caso in cui sussista, da parte dello stesso soggetto,
l'esigenza di effettuare più viaggi in regime di deroga per la stessa tipologia
dei prodotti trasportati, le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, ove
non sussistono motivazioni contrarie, rilasciano un'unica autorizzazione di
validità temporale non superiore a quattro mesi, sulla quale possono essere
diversificate, per ogni giornata in cui è ammessa la circolazione in deroga, la
targa dei veicoli autorizzati, il percorso consentito, le eventuali prescrizioni.
1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui
all'art.4, può essere rilasciata anche dalla Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa che
esegue il trasporto o che è comunque interessata
all'esecuzione del trasporto. In tal caso la Prefettura-Ufficio Territoriale
del Governo nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio che viene effettuato in regime di deroga deve fornire il proprio
preventivo benestare.
2. Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione può essere presentata
alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di confine,
dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal
destinatario delle merci o da una agenzia di servizi a ciò delegata dagli
interessati. In tali casi, per la concessione delle autorizzazioni
i Signori Prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre che dei
comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della
distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei
servizi presso le località di confine.
3. Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in
Sicilia, i signori Prefetti dovranno tener conto, nel rilascio delle
autorizzazioni di cui all'art.4,
comma 1, lettere a) e c), anche delle difficoltà derivanti dalla
specifica posizione geografica della Sicilia e in particolare dei tempi
necessari per le operazioni di traghettamento.
4. Durante i periodi di divieto i
Prefetti nel cui territorio ricadano posti di confine potranno autorizzare, in
via permanente, i veicoli provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate
per la sosta o autoporti, siti in prossimità della
frontiera.
1. Il calendario di cui all'art 1 non si applica per i
veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:
a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal
fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
b) militari, per comprovate
necessità di servizio, e delle forze di polizia;
c) utilizzati dagli enti
proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali
contrassegnati con la dicitura "Servizio Nettezza Urbana"
nonché quelli che per conto delle amministrazioni comunali effettuano il
servizio "smaltimento rifiuti" purché muniti di apposita documentazione
rilasciata dall'amministrazione comunale;
e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle
Poste Italiane S.p.a.,
purché contrassegnati con l'emblema ''PT'' o con l'emblema Poste
Italiane", nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita
documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni,
anche estera; nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni
rilasciate dal Ministero delle comunicazioni;
f) del servizio radiotelevisivo,
esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti e combustibili
liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;
h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell'art.104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, che circolano su strade non comprese nella
rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 461.
1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella
classe 1 della classifica di cui all'articolo 168, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive
modificazioni, è vietato comunque, indipendentemente
dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreché
nei giorni di calendario indicati all'art.1, dal 1°
giugno al 20 settembre compresi, dalle ore 18.00 di ogni venerdì alle ore 24.00
della domenica successiva.
2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni
prefettizie alla circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali
rientranti nella IV e V categoria, previste
nell'allegato A al Regolamento per l'esecuzione del testo unico 15 giugno 1931,
n.773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto
di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali
richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza
della circolazione stradale.
3. In deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresì
essere rilasciate autorizzazioni prefettizie per motivi di necessità ed
urgenza, per la realizzazione di opere di interesse
nazionale per le quali siano previsti tempi di esecuzione estremamente
contenuti in modo tale da rendere indispensabile, sulla base di specifica
documentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la lavorazione a ciclo
continuo anche nei giorni festivi. Dette autorizzazioni potranno essere rilasciate
limitatamente a tratti stradali interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai comuni limitrofi al cantiere
interessato, ed in assenza di situazioni che possano costituire potenziale
pericolo in dipendenza della circolazione dei veicoli. Nelle stesse
autorizzazioni saranno indicati gli itinerari, gli orari e le modalità che gli stessi Prefetti riterranno necessari ed
opportuni nel rispetto delle esigenze di massima sicurezza del trasporto e
della circolazione stradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei
quali si ritiene prevedibile la massima affluenza di traffico veicolare
turistico nella zona interessata dalla deroga.
1. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono
estendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale
circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo
lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso
della stessa giornata lavorativa.
1. Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo
attueranno, ai sensi dell'art. 6, comma 1 , del Nuovo
Codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, le direttive contenute
nel presente decreto e provvederanno a darne conoscenza alle Amministrazioni regionali,
provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.
2. Ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, le
Prefetture-Uffici Territoriali del Governo comunicano, con cadenza semestrale,
ai Ministeri dell'Interno e delle Infrastrutture e dei Trasporti, i
provvedimenti adottati ai sensi dell'art.4 del
presente decreto.
3. Entro quattro mesi dalla data di entrata
in vigore delle disposizioni del presente decreto, sarà verificata, avvalendosi
anche della Consulta Generale per l'Autotrasporto, la possibilità di apportare
modifiche e integrazioni finalizzate a contemperare il raggiungimento di
maggiori livelli di sicurezza stradale con l'esigenza di garantire la
circolazione dei veicoli adibiti a specifici trasporti o per fronteggiare
eventuali situazioni di emergenza.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 dicembre 2005
Registrato alla Corte dei Conti il 22 dicembre
2005
Reg. 9, foglio 281
IL MINISTRO: LUNARDI