Finalmente si possono presentare le domande per ottenere gli incentivi per il trasporto combinato di merci strada-ferrovia e per il trasporto ferroviario di merci pericolose previsti dalla legge n.166/2002.

 

I termini per la presentazione delle domande rimangono aperti per sessanta giorni.

 

Possono essere richiesti i contributi all’esercizio – pari a 2 euro a treno/km - per il trasporto combinato effettuato nel 2004 e nei primi sette mesi del 2005, nonché i contributi agli investimenti per i beni acquistati nello stesso periodo (casse mobili, carri ferroviari, ecc.).

 

Tutte le istanze presentate regolarmente sono ammesse ai benefici; nel caso le richieste dovessero superare le risorse disponibili, gli incentivi saranno proporzionalmente ridotti.


Dal 22 luglio sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (www.infrastrutturetrasporti.it) è disponibile la circolare ministeriale con i fac-simili delle domande.

Si richiama l’attenzione sulla circostanza che non ci saranno altre occasioni per poter accedere alle agevolazioni che, com’è noto, si riferiscono al periodo 2004-2006: le istanze vanno presentate ora, sia per i trasporti già effettuati nel periodo dall’1 gennaio 2004 fino alla data di presentazione della domanda, sia per quelli che si prevede di effettuare d’ora in poi, dalla data di presentazione della domanda fino alla fine del 2006.

 

In particolare, anche le imprese che fino ad oggi non hanno effettuato trasporti combinati o trasporti ferroviari di merci pericolose, se prevedono di effettuarne in futuro devono comunque presentare ora la domanda, indicando i volumi di traffico che contano di realizzare.

 

Contributi all’esercizio (articolo 38, comma 5 della legge 166) – Le domande devono essere redatte in carta da bollo, secondo lo schema fornito nell’allegato 1 della circolare ministeriale e consistono sostanzialmente in una serie di autodichiarazioni da parte del legale rappresentante dell’impresa richiedente.

 

In particolare:

·    vanno dichiarati il numero dei treni completi realizzati e il numero di chilometri realizzati con i suddetti treni completi (punto 4 della domanda);

·    per treno completo s’intende quello caricato dalla stessa impresa per almeno il 30% della lunghezza massima ammessa dalla linea, ovvero per almeno il 30% della massa trainabile ammessa dal locomotore;

·    sono ammessi al beneficio anche i treni-km percorsi per il ritorno o il riposizionamento delle unità di trasporto intermodale, dei carri cisterna, degli autocarri, rimorchi e semirimorchi con o senza veicolo trattore;

·    nel dichiarare i volumi di traffico che si intendono realizzare nel futuro, occorre tener presente che gli incentivi verranno riconosciuti se sarà raggiunto almeno il 90% del traffico dichiarato e che – per contro – saranno riconosciuti incentivi anche sui volumi di traffico eccedenti quello dichiarato, fino ad un massimo del 30%;

·    rispetto all’incentivo base di 2 euro a treno-km, sono previste maggiorazioni per i trasporti combinati di breve distanza (da 50 a 400 km), nonchè per le relazioni di traffico che presentano un bilanciamento tra i viaggi di andata e ritorno pari almeno al 75%; a tal fine le imprese interessate devono specificare il numero di treni-km che danno diritto alle maggiorazioni (punto 4 della domanda); è previsto inoltre un incentivo premiante per le imprese che nel 2005 e nel 2006 aumentino i volumi di traffico rispetto al 2004, rispettivamente del 5 e del 10%; il contributo premiante è pari a 1,5 euro per ogni treno/Km eccedente, e dovrà essere richiesto a consuntivo;

·    alla domanda devono essere allegate le copie dei contratti stipulati con le imprese ferroviarie;

·    i richiedenti diversi dai proprietari delle merci devono presentare lo schema tariffario applicato con l’indicazione delle riduzioni tariffarie riconosciute ai clienti per effetto degli incentivi; tale riduzione deve essere pari almeno a 2 euro a treno-km tenendo conto della variazione dei costi intervenuta: in altre parole vanno scontati di 2 euro non le originarie tariffe, ma quelle aggiornate in conseguenza della variazione dei costi;

·    una volta che il Ministero avrà verificato la regolarità e la completezza delle istanze e della documentazione allegata, le imprese saranno chiamate a perfezionare le istanze stesse con la sottoscrizione dell’atto di impegno, riportato nell’allegato 2 alla circolare ministeriale.

 

Contributi agli investimenti (articolo 13 del DPR 340/04) – Le domande di ammissione ai contributi per gli investimenti in materiale rotabile e attrezzature devono essere redatte in bollo, secondo lo schema fornito nell’allegato 3 della circolare ministeriale. Com’è noto, l’importo dei contributi varia a seconda della tipologia dell’investimento, secondo il seguente schema.


Categoria di beni
Percentuale di contributo sul prezzo di acquisizione
Limite del contributo per categoria di bene e per impresa(migliaia di euro)
Durata del periodo di inalienabilità e del periodo sottoposto a vincolo di utilizzo ovvero leasing numero di anni dalla data di acquisto
Locomotori per trazione
7,5 - 15
5.125
10
Locomotori per manovra
7,5 - 15
600
10
Carri per trasporto combinato accompagnato e non accompagnato
7,5 - 15
5.250
7
Carri cisterna per merci pericolose
7,5 - 15
2.125
7
Casse mobili UIC/CEN
30
25.500
7
Tank container per merci pericolose
30
8.750
7
Gru semoventi per la movimentazione di UTI
30
3.250
7
Gru a portale
30
7.250
7



In particolare si sottolinea che:

·    sono ammessi ai benefici i beni già acquistati alla data di presentazione della domanda e quelli che s’intendono acquistare entro la fine del 2006, anche mediante leasing; in quest’ultimo caso la durata del contratto deve estendersi per l’intero periodo di inalienabilità del bene indicato nello schema i beni devono essere nuovi di fabbrica;

·    a garanzia del vincolo di inalienabilità, l’impresa deve stipulare una polizza fidejussoria per l’ammontare pari al contributo spettante;

·    la richiesta di contributi per l’acquisto di locomotori e di carri ferroviari può essere effettuata solo dalle piccole e medie imprese (imprese con meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo fino a 40 milioni di euro che non siano partecipate per oltre il 25% da un’impresa di grandi dimensioni);

·    per i beni non ancora acquisiti, l’erogazione dei contributi avverrà solo dopo l’acquisto e l’avvenuto pagamento del prezzo;

·    i beni ammessi al beneficio devono essere utilizzati prevalentemente, ancorchè non esclusivamente, nel trasporto di merci per ferrovia sul territorio nazionale;

·    una volta accolte le domande di ammissione ai benefici da parte del Ministero, le imprese interessate dovranno stipulare un’apposita convenzione con lo stesso Ministero (riportata nell’allegato 4 della circolare);

·    le imprese potranno optare tra la corresponsione dei benefici in forma di contributi pluriennali in 15 anni, oppure in un’unica soluzione, secondo le modalità di erogazione previste nell’allegato 5 della circolare ministeriale.

 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rammenta che le informazioni sulla presentazione delle domande possono essere richieste telefonicamente ai numeri 0641583444/3463 dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13,30, nonchè per posta elettronica all’indirizzo contributitrenotir@infrastrutturetrasporti.it.