ART. 18 BIS - Probiviri e Collegio Arbitrale

1. L’Assemblea Generale elegge cinque Probiviri che durano in carica tre anni e possono essere rieletti una volta sola.

2. La qualità di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un’organizza­zione confederata e con qualsiasi carica di Confetra.

3. Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una delle parti, la risoluzione delle controversie di qualsiasi natura insorte tra le componenti del sistema confederale che non si siano potute definire bonariamente.

4. A tal fine, per la costituzione del Collegio Arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i cinque Probiviri eletti dall’Assemblea.

5. Il Presidente del predetto Collegio è scelto tra i tre Probiviri restanti con l’accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta, dai due Probiviri già nominati, al Presidente del Tribunale di Roma che provvederà alla scelta sempre tra i Probiviri eletti dall’Assemblea.

6. Il Collegio Arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

7. Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro sessanta giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l’esame della controversia; tale termine è prorogabile dal Presidente Confetra su richiesta motivata del Collegio fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni.

8. Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente Confederale entro dieci giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile.

9. La presente clausola arbitrale non preclude a ciascuna delle parti di adire il giudice ordinario per l’ottenimento dei provvedimenti, in particolare monitori o cautelari, non concedibili dagli arbitri. In questo caso, come in ogni altro caso in cui il Collegio Arbitrale risultasse privo di competenza, esclusivamente competente è il Foro di Roma.

10. L’adesione alla Confederazione comporta l’ac­cettazione della clausola arbitrale ad ogni effetto di legge.

11. La parte soccombente all'esito del verdetto riconosce al Collegio un compenso netto di 18.000 euro, salvo che il Collegio non decida una compensazione tra le due parti. Le spese vive di trasporto, vitto e alloggio eventualmente sostenute dai Probiviri per le riunioni del Collegio sono rimborsate a piè di lista dalla Confetra.

12. Le riunioni del Collegio possono tenersi tramite video o teleconferenze. La funzione di segreteria del Collegio è svolta dalla Confetra tramite un proprio funzionario incaricato dal Presidente.

13. I Probiviri eletti dall'Assemblea, all'atto dell'accettazione della carica, dichiarano di conoscere e di accettare le condizioni e le procedure disposte dal presente articolo.