1.
Le associazioni territoriali e le federazioni nazionali aderenti
in qualità di soci ordinari sono tenute ad istituire e far
osservare alle imprese loro associate l'obbligo di finanziare unitariamente
tutte le componenti del sistema confederale.
2.
L'entità, le modalità di accertamento e di riscossione,
nonché le percentuali di ripartizione dei contributi tra
le varie componenti del sistema confederale sono definiti in una
apposita convenzione sottoscritta dai Presidenti di tutte le parti
interessate.
3.
Per le organizzazioni che aderiscono durante l'anno, l'obbligo del
contributo decorre dall'inizio del trimestre solare in corso al
momento della ammissione e la misura di tale contributo è
ridotta in proporzione dei trimestri già trascorsi.
4.
Le misure dei contributi dei soci speciali, salvo ratifica della
Giunta, sono definite dal Presidente, il primo anno all'atto dell'adesione,
e successivamente prima dell'inizio di ciascun esercizio.
5.
Il mancato versamento dei contributi nella misura e modalità
stabilite fa perdere all'organizzazione inadempiente il diritto
di voto.
6.
Il recesso di cui all'art. 5 non fa venire meno l'obbligo per l'organizzazione
recedente di corrispondere i contributi dovuti per l'intero biennio
in corso e, nella ipotesi di recesso notificato nell'ultimo semestre
del biennio, per l'intero biennio successivo.
7.
Per gli associati speciali la mancata accettazione debitamente comunicata
alla Confederazione di una nuova maggior misura di contributo equivale
a disdetta e la norma di cui al comma precedente resta valida per
i contributi nella misura precedentemente accettata.
8.
I contributi versati non fanno nascere in capo agli associati diritti
su quote di partecipazione sociale trasferibili, liquidabili o rivalutabili.
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