ART. 7 - Contributi

1. Le associazioni territoriali e le federazioni nazionali aderenti in qualità di soci ordinari sono tenute ad istituire e far osservare alle imprese loro associate l'obbligo di finanziare unitariamente tutte le componenti del sistema confederale.

2. L'entità, le modalità di accertamento e di riscossione, nonché le percentuali di ripartizione dei contributi tra le varie componenti del sistema confederale sono definiti in una apposita convenzione sottoscritta dai Presidenti di tutte le parti interessate.

3. Per le organizzazioni che aderiscono durante l'anno, l'obbligo del contributo decorre dall'inizio del trimestre solare in corso al momento della ammissione e la misura di tale contributo è ridotta in proporzione dei trimestri già trascorsi.

4. Le misure dei contributi dei soci speciali, salvo ratifica della Giunta, sono definite dal Presidente, il primo anno all'atto dell'adesione, e successivamente prima dell'inizio di ciascun esercizio.

5. Il mancato versamento dei contributi nella misura e modalità stabilite fa perdere all'organizzazione inadempiente il diritto di voto.

6. Il recesso di cui all'art. 5 non fa venire meno l'obbligo per l'organizzazione recedente di corrispondere i contributi dovuti per l'intero biennio in corso e, nella ipotesi di recesso notificato nell'ultimo semestre del biennio, per l'intero biennio successivo.

7. Per gli associati speciali la mancata accettazione debitamente comunicata alla Confederazione di una nuova maggior misura di contributo equivale a disdetta e la norma di cui al comma precedente resta valida per i contributi nella misura precedentemente accettata.

8. I contributi versati non fanno nascere in capo agli associati diritti su quote di partecipazione sociale trasferibili, liquidabili o rivalutabili.