Addì 11 febbraio 2004
Tra
CONFINDUSTRIA, CONFCOMMERCIO, CONFAPI, CONFESERCENTI, ABI, ANIA, CONFSERVIZI,
CONFETRA, LEGACOOPERATIVE, CONFCOOPERATIVE, UNCI, AGCI, COLDIRETTI,
CIA, CONFAGRICOLTURA, CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI, CONFINTERIM,
CONFEDERTECNICA, APLA
e
CGIL, CISL, UIL
premesso che:
Ø
con il
presente accordo interconfederale, cui concordemente viene attribuita efficacia
transitoria e comunque sussidiaria della contrattazione collettiva, secondo i
livelli e le titolarità attualmente previsti, le parti in epigrafe, ferme restando
le norme di legge che disciplinano l'istituto, provvedono a definire gli elementi
ritenuti essenziali per consentire
ai datori di lavoro in tutti i comparti produttivi una fase di prima applicazione
dei contratti di inserimento e di reinserimento previsti dal decreto legislativo
n. 276/03, anche al fine di evitare che si determini una soluzione di continuità
nei flussi di assunzione, specie delle cosiddette fasce deboli;
Ø
il
presente accordo interconfederale, pertanto, avrà efficacia a decorrere
dall'odierna data di sottoscrizione e fino a quando non sarà sostituito
dalla apposita disciplina che sarà definita dalla contrattazione collettiva ai
vari livelli;
Ø
con il
presente accordo le parti in epigrafe convengono che in sede di contrattazione
collettiva si affronti il tema dell’attribuzione del livello di inquadramento
in correlazione alle peculiarità settoriali e/o a specifiche condizioni
professionali del lavoratore;
Ø
le parti
in epigrafe – nell’intento condiviso di ottimizzare la prescrizione legislativa
che subordina la possibilità di nuove assunzioni mediante contratti di
inserimento alla condizione che sia stato mantenuto in servizio almeno il 60%
dei lavoratori il cui contratto di inserimento/reinserimento sia venuto a
scadere nei diciotto mesi precedenti – convengono che, in sede di contrattazione
collettiva e con particolare riferimento ai contratti di reinserimento, si
ricerchino soluzioni atte a conseguire il mantenimento in servizio dei
lavoratori, tenuto conto delle diverse specificità produttive ed organizzative
e dei relativi necessari requisiti professionali, anche nell’ambito dei
provvedimenti di incentivazione che dovessero essere emanati in materia;
con le finalità ed alle condizioni
descritte
si
conviene sulle
seguenti modalità
1. Il
contratto di inserimento è un contratto di lavoro
diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle
competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo,
l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2. In relazione ai soggetti che possono essere assunti con
contratto di inserimento ai sensi dell'art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 276/03 si intendono per
"disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni", in base a quanto
stabilito all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come
sostituito dall'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002, coloro
che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro
autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
3. Il
contratto di inserimento è stipulato in forma scritta
e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di
inserimento.
In
mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Nel
contratto verranno indicati:
·
la durata,
individuata ai sensi del successivo punto 5);
·
l’eventuale
periodo di prova, determinato ai sensi del successivo punto 7);
·
l’orario
di lavoro, determinato in base al contratto collettivo applicato, in funzione
dell’ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale;
·
fermo
restando quanto previsto in premessa, la categoria di inquadramento del
lavoratore non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla
categoria che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato,
spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni
corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto
di inserimento/reinserimento oggetto del contratto.
4. Il
progetto individuale di inserimento è definito con il
consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento
delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le
professionalità già acquisite.
Nel
progetto verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento della quale è
preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità della formazione.
5. Il contratto di inserimento potrà prevedere una durata minima di nove
mesi e massima di diciotto mesi, con l'eccezione dei soggetti riconosciuti
affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali il contratto
di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi.
Nell'ipotesi di
reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con il nuovo contesto organizzativo, potranno essere previste durate
inferiori alla massima indicata, da definirsi in sede di contrattazione
collettiva anche tenendo conto della congruità delle competenze possedute dal
lavoratore con la mansione alla quale è preordinato il progetto di reinserimento.
6. Il
progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita
fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina
del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue
fasi di addestramento specifico, impartite anche con
modalità di e-learning, in funzione dell'adeguamento
delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà
necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
Le parti in epigrafe
definiranno tutti gli aspetti utili per formulare il parere da fornire, come legislativamente stabilito, ai Ministeri competenti ai fini
dell’attuazione dell’art. 2, lett. i) in tema di “libretto formativo del
cittadino”.
In attesa della definizione
delle modalità di attuazione del citato art. 2, lett. i), la registrazione
delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di
lavoro o di un suo delegato, tenendo conto anche di auspicate soluzioni che
potranno essere nel frattempo individuate nell’ambito dei Fondi
interprofessionali per la formazione continua.
Le parti, infine, si riservano di
verificare, nell'ambito dei Fondi interprofessionali per la formazione continua,
la possibilità di sostenere anche progetti formativi per i contratti di
reinserimento.
7. Nel
contratto di inserimento verrà altresì indicato:
·
l’eventuale
periodo di prova, così come previsto dal contratto collettivo applicato per la
categoria giuridica ed il livello di inquadramento attribuiti al lavoratore in
contratto di inserimento/reinserimento;
·
un trattamento di malattia ed
infortunio non sul lavoro disciplinato secondo quanto previsto in materia dagli
accordi per la disciplina dei contratti
di formazione e lavoro o, in difetto, dagli accordi collettivi applicati in azienda, riproporzionato in base alla durata del rapporto prevista
dal contratto di inserimento/reinserimento, e comunque non inferiore a settanta
giorni.
8. L'applicazione dello specifico
trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di
inserimento/reinserimento, non può comportare l'esclusione dei lavoratori
con contratto di inserimento/reinserimento dall'utilizzazione dei servizi
aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative
indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di
lavoro subordinato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche
dell’effettiva prestazione lavorativa previste dal contratto collettivo
applicato (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.).
9. Nei casi
in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga
trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento
verrà computato nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti
dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici
di anzianità o istituti di carattere economico ad esso assimilati e della
mobilità professionale disciplinata dalle clausole dei contratti che prevedano
progressioni automatiche di carriera in funzione del mero trascorrere del
tempo.
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