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Roma, 11 gennaio 2010
Circolare n. 3/2010
Oggetto: Tributi – IVA – Nuove norme in vigore dall’1.1.2010
– Circolare
Agenzia delle Entrate n.58/E del 31.12.2009.
Nelle more dell’emanazione
del decreto legislativo di attuazione del cosiddetto “pacchetto IVA comunitario” (direttive nn.8,
9 e 117 del 2008) l’Agenzia delle Entrate ha anticipato con la circolare
indicata in oggetto l’illustrazione delle nuove disposizioni sulla
territorialità delle prestazioni di servizi.
L’Agenzia conferma
innanzitutto che le nuove disposizioni sono entrate in vigore dall’1 gennaio di
quest’anno e quindi devono essere adottate nelle fatture emesse a decorrere da
quella data.
In particolare, la
circolare specifica che i trasporti di beni – siano essi nazionali, intracomunitari
o internazionali – devono considerarsi territorialmente rilevanti in Italia
solo se resi a soggetti passivi nazionali. Ugualmente si considerano territorialmente
rilevanti in Italia, e quindi le relative fatture devono essere emesse con IVA,
le prestazioni accessorie ai trasporti di beni rese a soggetti IVA nazionali.
Gli stessi trasporti e operazioni accessorie se resi a soggetti passivi
comunitari o extra Ue sono, viceversa, da considerarsi fuori dal campo di
applicazione dell’IVA per carenza del requisito territoriale.
La regola della
tassazione nel Paese del committente non vale per i trasporti e le operazioni accessorie
resi a soggetti privati. In particolare, per quanto riguarda i trasporti
nazionali ed extracomunitari, essi sono rilevanti ai fini IVA in Italia in proporzione
alla distanza percorsa nel nostro Paese. I trasporti intracomunitari sono rilevanti
ai fini IVA in Italia se il trasporto inizia nel nostro Paese. Le operazioni accessorie,
infine, sono territorialmente rilevanti in Italia quando sono eseguite nel nostro
Paese.
Daniela
Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.224/2009 |
Responsabile di Area |
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D/cp |
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