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Roma, 11 gennaio 2010

 

Circolare n. 3/2010

 

Oggetto: Tributi – IVA – Nuove norme in vigore dall’1.1.2010 – Circolare Agenzia delle Entrate n.58/E del 31.12.2009.

 

Nelle more dell’emanazione del decreto legislativo di attuazione del cosiddetto “pacchetto IVA comunitario” (direttive nn.8, 9 e 117 del 2008) l’Agenzia delle Entrate ha anticipato con la circolare indicata in oggetto l’illustrazione delle nuove disposizioni sulla territorialità delle prestazioni di servizi.

 

L’Agenzia conferma innanzitutto che le nuove disposizioni sono entrate in vigore dall’1 gennaio di quest’anno e quindi devono essere adottate nelle fatture emesse a decorrere da quella data.

 

In particolare, la circolare specifica che i trasporti di beni – siano essi nazionali, intracomunitari o internazionali – devono considerarsi territorialmente rilevanti in Italia solo se resi a soggetti passivi nazionali. Ugualmente si considerano territorialmente rilevanti in Italia, e quindi le relative fatture devono essere emesse con IVA, le prestazioni accessorie ai trasporti di beni rese a soggetti IVA nazionali. Gli stessi trasporti e operazioni accessorie se resi a soggetti passivi comunitari o extra Ue sono, viceversa, da considerarsi fuori dal campo di applicazione dell’IVA per carenza del requisito territoriale.

 

La regola della tassazione nel Paese del committente non vale per i trasporti e le operazioni accessorie resi a soggetti privati. In particolare, per quanto riguarda i trasporti nazionali ed extracomunitari, essi sono rilevanti ai fini IVA in Italia in proporzione alla distanza percorsa nel nostro Paese. I trasporti intracomunitari sono rilevanti ai fini IVA in Italia se il trasporto inizia nel nostro Paese. Le operazioni accessorie, infine, sono territorialmente rilevanti in Italia quando sono eseguite nel nostro Paese.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.224/2009

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/cp

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