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Roma, 22 gennaio 2010
Circolare n. 15/2010
Oggetto: Ambiente – Rifiuti –
Istituzione del SISTRI – D.M. 17.12.2009, su S.O. alla G.U. n. 9 del 13.1.2010.
Il Ministero
dell’Ambiente ha istituito il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei
rifiuti) per garantire una maggiore efficacia alla lotta contro il traffico
illecito dei rifiuti. Il nuovo sistema, che sarà gestito dal Comando dei Carabinieri per
In pratica si
passerà da un sistema cartaceo di controllo e di rilevazione dati ad un sistema
informatico in grado, da un lato, di offrire maggiori garanzie all’Amministrazione
in termini di legalità e di conoscenza dell’intero processo concernente i
rifiuti speciali (dalla produzione allo smaltimento finale) e, dall’altro lato,
di eliminare alcuni adempimenti storici a carico delle imprese quali il MUD (Modello unico di dichiarazione ambientale),
il registro di carico/scarico e il formulario di identificazione dei rifiuti. Non
mancano tuttavia alcune criticità legate all’introduzione del SISTRI come i
ristretti termini di iscrizione, i costi per le imprese e l’assenza di regole
per i vettori stranieri che operano in Italia. Su tutti questi aspetti sono in
corso approfondimenti delle organizzazioni interessate (tra cui
In attesa di avere
un quadro più aggiornato della situazione si sottolineano gli aspetti principali
del D.M. 17.12.2009 segnalando che la guida completa del SISTRI è disponibile
sul portale www.sistri.it.
Campo di applicazione (art. 1) –
Il decreto fa una distinzione tra le categorie di imprese obbligate ad
iscriversi al SISTRI e quelle che invece possono aderire su base volontaria.
Imprese obbligate a iscriversi – Rientrano in tale ambito tutte le
categorie di imprese già tenute alla comunicazione annuale del sopra citato MUD
tra cui:
·
imprese
produttrici di rifiuti pericolosi
·
imprese
con più di 10 dipendenti produttrici di rifiuti speciali non pericolosi di cui
all’art.184, comma 3 lettere c), d) e g) del D.LGVO
n.152/2006 (tra cui rifiuti derivanti da lavorazioni industriali o da attività
di recupero e smaltimento)
·
imprese
di trasporto in conto terzi di rifiuti speciali (pericolosi e non)
·
imprese
di trasporto in conto proprio di rifiuti pericolosi
·
terminalisti
e imprese portuali a cui siano affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo
sbarco per il successivo trasporto
·
operatori
logistici e responsabili degli scali merci presso le stazioni ferroviarie, gli
interporti e gli impianti di terminalizzazione ai
quali siano affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da
parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto
·
imprese
che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti.
Imprese con iscrizione facoltativa – Rientrano in tale ambito alcune
categorie tra cui:
·
imprese
produttrici di rifiuti speciali non pericolosi che non rientrino, per dimensione
o per tipologia di rifiuti, tra quelle obbligate ad iscriversi
·
imprese
di trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi
Termini e modalità di iscrizione (art. 3) – L’iscrizione al SISTRI dovrà essere
effettuata entro le seguenti scadenze differenziate a seconda delle distinte tipologie
di imprese interessate:
28 febbraio 2010 |
|
·
imprese
di trasporto di rifiuti ·
imprese
con più di 50 dipendenti produttrici di rifiuti speciali pericolosi e non
·
terminalisti portuali e responsabili di scali
merci ferroviari |
Per tutti questi soggetti l’operatività del nuovo
sistema scatterà dal 13 luglio |
||
|
|
|
28 marzo 2010 |
|
·
imprese
fino a 50 dipendenti produttrici di rifiuti speciali pericolosi e non |
Per le suddette imprese
l’operatività del nuovo sistema scatterà dal 12 agosto |
Le imprese che senza
esservi tenute decidono di aderire al SISTRI su base volontaria potranno invece
iscriversi a partire dal 12 agosto.
L’iscrizione potrà
essere effettuata alternativamente on line, via fax o
per telefono secondo le modalità indicate dal decreto. Una volta perfezionata
l’iscrizione agli interessati saranno consegnati i dispositivi elettronici
(cosiddette chiavi USB) per l’accesso
in sicurezza al nuovo sistema informatico. Le imprese di trasporto rifiuti
dovranno inoltre installare su ogni veicolo un particolare congegno (cosiddetto
black box) che ha la funzione di monitorare
il percorso effettuato; l’installazione di tale congegno dovrà avvenire presso
officine autorizzate il cui elenco sarà disponibile sul portale del SISTRI.
Attraverso i
suddetti dispositivi le imprese saranno in grado di fornire al SISTRI per via
informatica, attraverso apposite schede diversificate a seconda delle varie
fasi del ciclo dei rifiuti, tutte le informazioni necessarie per la loro tracciabilità.
Contributi (art. 4) – I soggetti destinatari del SISTRI saranno
tenuti al pagamento di un contributo annuale che nella fase di avvio del
sistema dovrà essere versato entro i termini di iscrizione e, successivamente,
entro il 31 gennaio di ogni anno. Gli importi dei contributi sono riportati nel
decreto in misura variabile a seconda della dimensione dell’impresa, della
tipologia e della quantità dei rifiuti prodotti o trasportati.
Per quanto riguarda
in particolare le imprese di trasporto rifiuti, oltre ad un contributo per la
sede legale (da un minimo di 60 ad un massimo di 250 euro in caso di rifiuti
non pericolosi e da un minimo di 120 ad un massimo di 500 euro in caso di
rifiuti pericolosi), dovrà essere versato un contributo aggiuntivo (pari a 150
euro) per ogni veicolo.
Fabio
Marrocco |
- Causa la sua voluminosità il D.M. 17.12.2009 è riportato senza gli allegati |
Responsabile
di Area |
M/n |
|
|
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
S.O. alla G.U. n.9 del 13.1.2010 (fonte Guritel)
MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 17 dicembre
2009
Istituzione del sistema
di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189
del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del
decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 102 del 2009.
IL
MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Adotta
il seguente decreto:
ART. 1
(Entrata in funzione del sistema di
controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI)
1. Il sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti, nel seguito detto anche SISTRI, gestito dal Comando carabinieri per
a) dal centottantesimo giorno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto per i produttori iniziali di rifiuti
pericolosi- ivi compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - con più di cinquanta dipendenti, per le imprese
e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui
all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del medesimo decreto
legislativo n.152 del 2006 con più di cinquanta dipendenti, per
i commercianti e gli intermediari, per i consorzi istituiti per il
recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano
la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati, nonché
per le imprese di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo
n. 152 del 2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali,
per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero
e smaltimento di rifiuti e per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 10, del
presente decreto;
b) dal duecento decimo giorno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto per le imprese e gli enti produttori iniziali
di rifiuti
pericolosi -ivi compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - che hanno fino a cinquanta
dipendenti e per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi
di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del medesimo
decreto legislativo n.152 del 2006 che hanno tra i cinquanta e
gli undici dipendenti.
2. I soggetti di cui al comma 1
comunicano le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro
attività attraverso il SISTRI.
3. Le informazioni di cui al comma 2
vengono fornite dai soggetti obbligati utilizzando i dispositivi elettronici indicati
all'articolo 3.
4. Le imprese e gli enti produttori
iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g)
del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che non hanno più di dieci dipendenti,
le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non
pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, gli imprenditori agricoli di cui all'articolo
2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi e le imprese e gli enti
produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività
diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 possono aderire su base volontaria al
sistema SISTRI a partire dalla data di cui al comma 1, lettera b).
5. Gli impianti di discarica sono
dotati di apparecchiature idonee a monitorare l'ingresso e l'uscita di automezzi dai
predetti impianti. L'installazione, la manutenzione e l'accesso a tali apparecchiature
sono riservati al personale del SISTRI. I relativi oneri
sono a carico del SISTRI.
ART. 2
(Rifiuti urbani della regione
Campania)
1. Al fine di attuare quanto previsto
all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 6 novembre 2008, n.172, convertito
dalla legge
30 dicembre 2008, n. 210, nella Regione Campania a decorrere dal
centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, oltre ai soggetti di cui all'articolo 1, sono sottoposti
agli obblighi di cui al presente decreto i comuni e gli enti
e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della
predetta Regione.
2. Il sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) è interconnesso telematicamente con il sistema di tracciabilità
di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6
novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 2008, n. 210 (SITRA) ed ai relativi oneri si provvede ai sensi
del predetto articolo.
ART. 3
(Modalità di iscrizione al SISTRI)
1. I soggetti di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera a), e all'articolo 2, aderiscono al SISTRI iscrivendosi allo stesso
entro quarantacinque
giorni dilla data di entrata in vigore del presente decreto.
I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), aderiscono
al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti iscrivendosi
allo stesso dal trentesimo al settantacinquesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Decorsi i termini di cui al comma
1, i soggetti di cui al medesimo comma di nuova costituzione si iscrivono al SISTRI
prima di dare avvio alle rispettive attività.
3. Le modalità di iscrizione al
SISTRI sono descritte nell'allegato IA.
4. Le Camere di Commercio industria,
artigianato e agricoltura, previa stipula di un Accordo di Programma tra il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare e l'Unioncamere, provvedono agli
adempimenti di cui al comma 6 del presente articolo. Alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento
dei compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo
18, comma 1, lettera c), della legge 29 dicembre 1993, n.
580. Per le attività di cui al presente comma le Camere di commercio
si avvalgono, previa stipula di apposita convenzione, delle Associazioni
imprenditoriali interessate rappresentative sul piano nazionale
e loro articolazioni territoriali, o delle società di servizi
di diretta emanazione delle medesime organizzazioni.
6. Una volta perfezionata la
procedura di iscrizione, ai soggetti di cui agli articoli 1 e 2 vengono
consegnati:
a) un dispositivo elettronico per
l'accesso in sicurezza dalla propria postazione al sistema informatico, d'ora in avanti
definito dispositivo USB, idoneo a consentire la trasmissione dei dati, a firmare
elettronicamente le informazioni fornite ed a memorizzarle sul
dispositivo stesso. È necessario dotarsi di un dispositivo USB per
ciascuna unità locale dell'impresa e per ciascuna attività di gestione
dei rifiuti svolta all'interno dell'unità locale. In caso di
unità locali nelle quali sono presenti unità operative da cui originano
in maniera autonoma rifiuti è facoltà richiedere un dispositivo
USB per ciascuna unità operativa. Per le attività di raccolta
e trasporto dei rifiuti, è necessario dotarsi di un dispositivo
USB relativo alla sede legale dell'impresa, e di un dispositivo
per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti. Ciascun
dispositivo USB può contenere fino ad un massimo di tre certificati
elettronici associati alle persone fisiche individuate durante
la procedura di iscrizione come delegati per le procedure di cui
al presente decreto dai soggetti di cui agli articoli 1 e 2. Tali certificati
consentono l'identificazione univoca delle persone fisiche
delegate e la generazione delle loro firme elettroniche ai sensi
dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
b) per ciascun dispositivo USB,
l'identificativo utente (username), la password per l'accesso al sistema, la password di sblocco
del dispositivo (PIN) e il codice di sblocco personale (PUK);
c) un dispositivo elettronico da
installarsi su ciascun veicolo che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato
dal medesimo, definito black box. È necessario dotarsi
di una
black box per ciascun veicolo in dotazione
all'impresa. La consegna e l'installazione della black
box avviene presso le officine autorizzate, il cui elenco è fornito contestualmente alla
consegna del dispositivo USB e disponibile sul portale del sistema
SISTRI. I costi di installazione e per l'acquisto della necessaria carta
SIM sono
a carico dei soggetti obbligati. Le modalità di individuazione delle
officine autorizzate e le modalità di ritiro ed installazione delle
black box sono indicate nell'Allegato IB.
8. La procedura di cui al comma 7 si
applica anche nel caso di cessione dell'azienda o del ramo d'azienda avente ad oggetto l'esercizio
delle attività per le quali è obbligatorio l'uso dei dispositivi
di cui al comma
10. Eventuali variazioni delle persone
fisiche individuate quali delegati per le procedure di cui al presente decreto devono
essere comunicate
dall'impresa al SISTRI, che emette un nuovo certificato elettronico.
Il dispositivo contenente il nuovo certificato elettronico è ritirato secondo la
procedura indicata nell'Allegato IA.
11. I dispositivi di cui al comma 6
restano di proprietà del SISTRI e vengono affidati ai soggetti di cui agli articoli 1 e
ART. 4
(Contributo di iscrizione al
SISTRI)
1. La copertura degli oneri derivanti
dalla costituzione e dal funzionamento del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti,
a carico dei soggetti di cui agli articoli 1 e 2 è assicurata
mediante il pagamento di un contributo annuale.
2. Il contributo è versato da ciascun
soggetto di cui agli articoli 1 e 2 per ciascuna attività di gestione dei rifiuti
svolta all'interno
dell'unità locale. In caso di unità locali per le quali è
stato richiesto un dispositivo USB per ciascuna unità operativa ai
sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera a), il contributo è versato
per ciascun dispositivo USB richiesto. Le imprese che raccolgono
e trasportano rifiuti versano il contributo per la sola sede
legale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti. Le imprese
che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all'articolo
212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
versano il contributo relativo alla categoria di produttori di appartenenza
e il contributo relativo al numero di veicoli adibiti al trasporto
di rifiuti.
3. Il contributo si riferisce
all'anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del
servizio e va versato, in sede di prima applicazione, entro la scadenza dei termini
per l'iscrizione di cui all'articolo 3, comma 1. Negli anni successivi
il contributo va versato entro il 31 gennaio dell'anno al quale
i contributi si riferiscono. L'importo e le modalità di versamento
dei contributi sono indicati nell'Allegato II. I contributi possono essere
rideterminati annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare.
4. Ai sensi di quanto previsto
dall'art. 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i contributi sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di previsione
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare.
ART. 5
(Informazioni da fornire al SISTRI)
1. La tipologia delle informazioni
che ciascun soggetto di cui agli articoli 1 e 2 deve fornire al SISTRI è riportata nelle
schede di
cui all'allegato III. Le istruzioni dettagliate per la compilazione
delle schede sono disponibili nel portale del sistema SISTRI
(www.sistri.it).
2. La persona fisica cui è associato
il certificato elettronico contenuto nel dispositivo USB è il titolare della firma
elettronica ed è responsabile della
veridicità dei dati inseriti
mediante l'utilizzo del dispositivo USB nelle schede SISTRI sottoscritte
con firma elettronica.
3. I produttori di rifiuti
inseriscono nell'Area Registro Cronologico della Scheda SISTRI PRODUTTORI le informazioni
relative ai rifiuti prodotti entro dieci giorni lavorativi dalla
produzione dei rifiuti stessi.
4. Le imprese e gli enti che
effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti inseriscono
le informazioni relative ai rifiuti ricevuti dall'estero entro due giorni lavorativi dalla
presa in
carico dei rifiuti.
5. I commercianti, gli intermediari e
i consorzi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), inseriscono nell'Area
Registro Cronologico della Scheda SISTRI INTERMEDIARI le informazioni
relative alle transazioni effettuate entro dieci giorni lavorativi dall'effettuazione
della transazione stessa.
6. I soggetti di cui al comma
7. Il trasportatore deve accedere al
sistema ed inserire i propri dati relativi al trasporto almeno 4 ore prima dell'operazione di movimentazione,
salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella
parte annotazioni dell'Area Registro Cronologico.
8. Durante il trasporto i rifiuti
sono accompagnati dalla copia cartacea della Scheda SISTRI — AREA MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti
movimentati, stampata dal produttore dei rifiuti al momento della
presa in carico dei rifiuti da parte del conducente dell'impresa
di trasporto. Tale copia, sottoscritta dal produttore e dal
trasportatore dei rifiuti, costituisce documentazione equipollente
alla scheda di trasporto di cui all'articolo 7 bis del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e al DM 30 giugno 2009, n.
554. Ove necessario sulla base della normativa vigente, i rifiuti sono
accompagnati da copia del certificato analitico che ne identifica
le caratteristiche, che il produttore dei rifiuti allega in
formato "pdf " (portable document format) alla Scheda SISTRI — AREA
MOVIMENTAZIONE.
9. Nel caso di spedizioni
transfrontaliere dall'Italia, il produttore inserisce nel sistema in formato "pdf" il
documento di movimento di cui al Regolamento CE n°1013/2006 relativo alla spedizione
dei rifiuti effettuata restituito dall'impianto di destinazione.
10. Nel caso di trasporto intermodale
di rifiuti, sono tenuti ad aderire al sistema SISTRI anche i seguenti soggetti:
a) in caso di trasporto marittimo, il
terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994,
n. 84 e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della citata legge
n.84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco
o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto;
b) in caso di trasporto ferroviario, i
responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie,
gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e
gli scali
merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico
degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che
effettua il successivo trasporto.
11. Nel caso di trasporto marittimo di
rifiuti, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto possono delegare gli adempimenti
di cui al presente decreto al raccomandatario marittimo di
cui alla legge 4 aprile 1977, n.
12. Nel caso di trasporto intermodale
di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche
all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti
di terminalizzazione e scali merci devono essere effettuate nel più breve
tempo possibile e, comunque, non superare i quattro giorni.
13. Nel caso in cui il rifiuto venga
respinto o accettato parzialmente dal gestore dell'impianto di destinazione, il
trasporto dei rifiuti non accettati deve essere accompagnato dalla copia cartacea
della Scheda SISTRI –AREA MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti medesimi,
firmata elettronicamente e stampata dal gestore dello stesso
impianto di destinazione.
14. La responsabilità del produttore dei rifiuti per il corretto recupero
o smaltimento degli stessi è esclusa a seguito dell'invio da
parte del SISTRI,
alla casella di posta elettronica
attribuitagli automaticamente dal sistema, della comunicazione di accettazione dei rifiuti
medesimi da parte dell'impianto di recupero o smaltimento.
ART. 6
(Particolari tipologie)
1. I produttori di rifiuti pericolosi
che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa e i produttori di rifiuti
non pericolosi
di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che non hanno più di dieci
dipendenti e non aderiscono su base volontaria al sistema SISTRI
comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda
SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell'impresa di trasporto
che compila anche la sezione del produttore, inserendo le informazioni
ricevute dal produttore stesso; una copia della scheda, firmata
dal produttore, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto.
Una copia della scheda SISTRI rimane presso il produttore, che
è tenuto a conservarla per cinque anni. Il gestore dell'impianto di
recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a stampare
e trasmettere al produttore iniziale dei rifiuti stessi la copia
della Scheda SISTRI completa, al fine di attestare l'assolvimento
della sua responsabilità. In conformità al disposto di
cui all'articolo 11, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, i
produttori di rifiuti
pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di
ente o di impresa adempiono all'obbligo della tenuta del registro di
carico e scarico attraverso la conservazione, in ordine cronologico,
delle copie della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, relative
ai rifiuti prodotti. I produttori di rifiuti non pericolosi di
cui al presente comma rimangono tenuti all'obbligo di cui all'articolo
190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Gli imprenditori agricoli di cui
all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi e le imprese e gli
enti produttori
iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse
da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g)
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 comunicano i propri dati,
necessari per la compilazione della Scheda SISTRI – Area Movimentazione,
al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche
la sezione del produttore, inserendo le informazioni ricevute dal
produttore stesso; una copia della scheda, firmata dal produttore,
viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Il gestore
dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tale ipotesi
è tenuto a stampare e trasmettere al produttore iniziale dei rifiuti
stessi la copia della Scheda SISTRI completa, al fine di attestare
l'assolvimento della sua responsabilità.
3. Le imprese che raccolgono e
trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che non aderiscono su base volontaria al sistema
SISTRI accompagnano il trasporto con il formulario di identificazione
di cui all'articolo 193 del medesimo decreto legislativo e, qualora producano
rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), tengono il
registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 dello stesso decreto legislativo.
4. Nel caso in cui uno dei soggetti
tenuti alla compilazione della Scheda SISTRI si trovi a non disporre temporaneamente dei
mezzi informatici
necessari a causa di furto, perdita, distruzione o danneggiamento
dei dispositivi o non funzionamento del sistema, la compilazione
della scheda è effettuata, per conto di tale soggetto e su
sua dichiarazione, da sottoscriversi su copia stampata della scheda,
dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o
successiva della scheda medesima. Nel caso di temporanea interruzione
del sistema SISTRI, i soggetti tenuti alla compilazione delle
schede sono tenuti ad annotare le movimentazioni dei rifiuti su un'apposita
scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi
dal sistema, e ad inserire i dati relativi alle movimentazioni di rifiuti
effettuate entro le ventiquattro ore dalla ripresa del funzionamento del
sistema.
5. I produttori di fanghi che
destinano gli stessi allo spandimento in agricoltura ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 99, stampano
6. Nel caso di rifiuti prodotti in
cantieri la cui durata non sia superiore a sei mesi e che non dispongano di tecnologie adeguate
per l'accesso
al sistema SISTRI, il registro cronologico e
7. Nel caso di rifiuti prodotti da
attività di manutenzione o da altra attività svolta fuori dilla sede dell'unità locale, il registro
cronologico è compilato dal delegato della sede legale dell'impresa
o dal delegato dell'unità locale che gestisce l'attività manutentiva.
8. Fermo restando quanto previsto
all'articolo 230, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per i materiali tolti d'opera
per i quali deve essere effettuata la valutazione tecnica della
riutilizzabilità, qualora dall'attività di manutenzione derivino
rifiuti pericolosi, la movimentazione dei rifiuti dal luogo di
effettiva produzione alla sede legale o dell'unità locale dell'impresa
effettuata dal manutentore è accompagnata da una copia della
scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE, da scaricarsi dal sistema, debitamente
compilata e sottoscritta dal soggetto che ha effettuato la
manutenzione.
ART. 7
(Modalità operative semplificate)
1. Le imprese che raccolgono e
trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli imprenditori agricoli di cui
all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non
superiore a ottomila euro che producono rifiuti pericolosi, i soggetti la
cui produzione
annua non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi
e le due tonnellate di rifiuti pericolosi, nonchè i soggetti
di cui all'articolo 1, comma 4, possono adempiere agli obblighi
di cui al presente decreto tramite le associazioni imprenditoriali
rappresentative sul piano nazionale interessate e loro
articolazioni territoriali, o società di servizi di diretta emanazione
delle medesime organizzazioni. A tal fine i predetti soggetti,
dopo l'iscrizione al SISTRI ai sensi dell'articolo 3, provvedono
a delegare le organizzazioni, o loro società di servizi, prescelte.
La delega, scritta in carta semplice secondo il modello disponibile
sul sito del portale SISTRI, è firmata dal rappresentante legale del soggetto
delegante; la firma deve essere autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò
autorizzato. Nelle ipotesi di cui al presente comma le associazioni imprenditoriali,
o loro società di servizi, sono tenute a iscriversi al
sistema SISTRI per la specifica categoria. Le associazioni imprenditoriali
delegate, o loro società di servizi, provvedono alla compilazione
del registro cronologico e delle singole schede SISTRI. La
responsabilità delle informazioni inserite nel sistema SISTRI rimane
a carico del soggetto delegante.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1,
qualora i soggetti che si configurano come produttori non dispongano di tecnologie
adeguate per l'accesso al sistema SISTRI, la movimentazione dei rifiuti
prodotti è effettuata con la seguente procedura: il delegato dell'impresa
di trasporto
stampa due copie della scheda SISTRI e le consegna al conducente,
che deve indicare data e ora della presa in carico dei rifiuti.
Le copie sono firmate dal produttore dei rifiuti. Una copia rimane
al produttore e l'altra al conducente, che la riconsegna al delegato
dell'impresa di trasporto. Il delegato dell'impresa di trasporto
accede al sistema ed inserisce i dati relativi alla data e all'ora
della presa in carico dei rifiuti.
3. I produttori che conferiscono i
propri rifiuti, previa convenzione, al servizio pubblico o ad altro circuito
organizzato di raccolta, possono adempiere agli obblighi di cui al presente
decreto tramite
il gestore del servizio di raccolta o della piattaforma di conferimento.
In tali ipotesi il gestore del servizio pubblico di raccolta
o della piattaforma di conferimento sono tenuti a iscriversi al
sistema SISTRI per la specifica categoria. I produttori rimangono tenuti
all'iscrizione al SISTRI ai sensi dell'articolo 3, ad eccezione
degli imprenditori agricoli che trasportano e conferiscono i
propri rifiuti in modo occasionale e saltuario per quantitativi che non
eccedano i trenta chilogrammi o i trenta litri, i cui dati sono inseriti
nel sistema dal gestore del servizio di raccolta o della piattaforma
di conferimento. Qualora il trasporto dei rifiuti dal luogo
di produzione al centro di raccolta o piattaforma di conferimento
venga effettuato dai soggetti di cui all'articolo 212, comma
5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i produttori comunicano
i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI
- AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell'impresa di trasporto che
compila anche la sezione del produttore, inserendo le informazioni
ricevute dal produttore stesso; una copia della scheda, firmata
dal produttore, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto,
che provvede a sua volta a consegnarla al gestore del centro
di raccolta o piattaforma di conferimento. Nelle ipotesi di cui
al presente comma, le imprese che raccolgono e trasportano i propri
rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini della movimentazione dei rifiuti dal
luogo di produzione al centro di raccolta o piattaforma di conferimento richiedono
preventivamente al delegato del centro o piattaforma il rilascio di un determinato numero
di schede SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE, da scaricarsi dal sistema.
Il delegato del centro di raccolta o piattaforma di conferimento
consegna le copie richieste, debitamente numerate e compilate
con i riferimenti del centro o piattaforma quale destinatario dei rifiuti. Il
trasporto dei rifiuti è accompagnato da tali schede, compilate
e sottoscritte dal produttore, che sono consegnate al delegato
del centro di raccolta o piattaforma di conferimento; il delegato
accede al sistema ed inserisce i dati delle singole schede. Nei
casi di cui al presente comma, la responsabilità del produttore iniziale
dei rifiuti è assolta al momento della presa in carico dei rifiuti
da parte del centro di raccolta o piattaforma di conferimento.
ART. 8
(Trasmissione dei dati al Catasto dei
rifiuti e all'Albo nazionale gestori ambientali)
1. Il sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti è interconnesso telematicamente al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo
189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 secondo le
modalità di interoperabilità fra i sistemi informativi, così come
definiti dal centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA).
2. La tipologia dei dati, i tempi e
gli standard per la trasmissione degli stessi sono definiti entro trenta giorni
dalla data
di entrata in vigore del presente decreto dal Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, sentita l'ISPRA.
ART. 9
(Disponibilità dei dati da parte
delle autorità di controllo)
1. Le informazioni detenute dal
sistema sono rese disponibili agli organi deputati alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti
in violazione della normativa in materia di rifiuti nonchè alla
repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei
rifiuti di cui all'articolo 195, comma 5, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 secondo modalità da definirsi con successivo decreto.
2. Il Catasto dei rifiuti assicura le
informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni di controllo alle Agenzie regionali
per la protezione dell'ambiente (ARPA), che sono tenute a rendere
disponibili tali dati alle Province.
ART. 10
(Catasto dei rifiuti)
a) una banca dati anagrafica ed una
banca dati contente le informazioni sulla produzione e gestione dei rifiuti trasmesse
dal sistema
di controllo della tracciabilità dei rifiuti attraverso l'interconnessione
diretta secondo le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 8 del presente
decreto;
b) una banca dati contenente le
informazioni relative alle autorizzazioni e alle comunicazioni di cui agli articoli 208,
209, 210,
211, 213, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
A tal fine le amministrazioni autorizzanti comunicano all'ISPRA,
subito dopo il rilascio dell'autorizzazione, la ragione sociale
e la sede legale dell'impresa autorizzata, l'attività per la quale
viene rilasciata l'autorizzazione, i rifiuti oggetto dell'attività
di gestione, le quantità autorizzate, la scadenza dell'autorizzazione
e successivamente segnalano ogni variazione delle predette
informazioni che intervenga nel corso della validità dell'autorizzazione
stessa;
c) una banca dati relativa alle
iscrizioni all'Albo Nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152, aggiornati attraverso interconnessione
diretta; d) una banca dati contenente le informazioni afferenti alla tracciabilità
dei rifiuti nella Regione Campania di cui all'articolo 2,
integrata dalle previsioni contenute negli atti ordinativi adottati
nel corso della fase emergenziale.
ART. 11
(Comitato di vigilanza e controllo)
1. Al fine di garantire il
monitoraggio del sistema e la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo
monitoraggio, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, senza oneri per il bilancio dello
Stato, un Comitato di vigilanza e controllo, composto da quindici
membri, esperti nella materia, nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e designati
rispettivamente:
a) tre dal Ministro dell'ambiente
della tutela del territorio e del mare, tra cui il Presidente;
b) uno da ISPRA;
c) uno da Unioncamere;
d) dieci dalle associazioni
imprenditoriali maggiormente rappresentative dei produttori, trasportatori, recuperatori e smaltitori
di rifiuti.
ART. 12
(Disposizioni transitorie)
1. Entro il 31 dicembre 2010, i
produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento
dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello
unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio
1994, n. 70, comunicano al SISTRI compilando l'apposita scheda
le seguenti informazioni, relative al periodo dell'anno 2010 precedente
all'operatività del sistema SISTRI, sulla base dei dati inseriti
nel registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) il quantitativo totale di rifiuti
annotati in carico sul registro, suddiviso per codice CER;
b) per ciascun codice CER, il
quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destinazioni;
c) per le imprese e gli enti che
effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione
dei rifiuti
effettuate;
d) per ciascun codice CER, il
quantitativo totale che risulta in giacenza.
2. Al fine di garantire l'adempimento
degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalità del sistema SISTRI, per un
mese successivo
all'operatività del SISTRI come individuata agli articoli 1
e 2 i soggetti di cui ai medesimi articoli rimangono comunque tenuti
agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152.
3. Il presente decreto è trasmesso
alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
4. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 17 dicembre 2009
Stefania
Prestigiacomo
Registrato alla Corte dei conti il
30 dicembre 2009
Ufficio controllo atti Ministeri
delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio
n. 339
Allegati omessi