Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 22 febbraio 2010

 

Circolare n. 31/2010

 

Oggetto: Tributi – IVA intracomunitaria - Nuove norme sulla territorialità - Modelli IntrastatD.Lgvo 11.2.2010, n. 18 su G.U. n.41 del 19.2.2010 - Nota Agenzia delle Dogane prot.n. 24265 /RU del 19.2.2010.

 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio è stato pubblicato il decreto legislativo che attua le tre direttive europee sulle nuove regole Iva per le prestazioni di servizi.

 

Com’è noto, nonostante il ritardo nell’emanazione del provvedimento (la cui entrata in vigore decorre dal 20 febbraio), le nuove norme devono essere applicate alle operazioni effettuate dall’1 gennaio di quest’anno.

 

Nell’attesa che venga diramata la circolare dell’Agenzia delle Entrate che chiarirà nel dettaglio l’applicazione della nuova disciplina Iva, si richiamano di seguito gli aspetti essenziali del decreto legislativo in esame, tenendo presente che è stato completamente sostituito l’articolo 7 del DPR 633/1972 concernente la territorialità dell’imposta.

 

·          Per le prestazioni di servizi (es. trasporti e operazioni accessorie) rese a soggetti Iva, va applicata l’Iva nel Paese del committente; di conseguenza le prestazioni rese a committenti stranieri (comunitari e non) sono fuori dal campo di applicazione dell’imposta ai sensi del nuovo articolo 7 ter del DPR 633/1972; tali operazioni non rientrano più nel plafond degli esportatori abituali.

 

·          Se il prestatore del servizio è un soggetto straniero (comunitario e non) e il committente è soggetto Iva nazionale, è lo stesso committente italiano che deve applicare l’Iva emettendo autofattura (articolo 17 DPR 633/72, così come modificato dal decreto in esame).

 

·          Quando si applica l’Iva in Italia restano ferme tutte le regole di non imponibilità ex articolo 9 del DPR 633/1972, in quanto non sono state modificate dal decreto in esame (es. non imponibilità delle operazioni effettuate nei porti, non imponibilità delle prestazioni di trasporto, di spedizione e accessorie relative a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché in importazione se i corrispettivi hanno già scontato l’Iva in dogana, non imponibilità dei servizi relativi alle operazioni doganali, ecc.).

 

·          I soggetti Iva stranieri, si considerano residenti in Italia solo se hanno stabilito nel nostro Paese una stabile organizzazione, secondo quanto previsto dal nuovo articolo 7 del DPR 633/1972 (non è pertanto sufficiente che abbiano nominato in Italia un rappresentante fiscale).

 

·          Le prestazioni rese a soggetti Iva comunitari, nonché quelle acquistate da soggetti Iva comunitari, devono essere riportate negli Elenchi Intrastat; non devono essere peraltro riportate le operazioni per le quali non è dovuta l’imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario (articolo 50 D.L. 331/1993 così come modificato dal decreto in esame).

 

·          I trasporti intracomunitari effettuati per committenti privati sono imponibili in Italia se sono iniziati in Italia; i trasporti internazionali effettuati per committenti privati sono imponibili in Italia in proporzione alle distanza percorsa nel nostro Paese; le prestazioni accessorie a quei trasporti sono imponibili in Italia se sono eseguite nel nostro Paese (nuovo articolo 7 sexies).

 

Modelli Intrastat – Riguardo ai modelli Intrastat, com’è noto, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n.5/2010 ha chiarito che non saranno sanzionati gli errori commessi negli elenchi mensili fino a maggio e quelli commessi negli elenchi del primo trimestre, a condizione di sanare le violazioni con la presentazione di elenchi integrativi entro il 20 luglio. Una problematica rilevante riguarda le scadenze di presentazione degli elenchi nel corrente mese di febbraio. Confetra ha chiesto che il mancato rispetto dei termini rientri tra gli errori non sanzionabili, tenuto conto che a tutt’oggi non sono stati emanati i decreti di riferimento dei nuovi modelli e che i programmi informatici messi a disposizione nella giornata del 18 febbraio non erano funzionanti per le dichiarazioni relative alle prestazioni di servizi. Nell’attesa di conferme sulla non sanzionabilità delle ritardate presentazioni dei modelli, si fa presente che l’Agenzia delle Dogane con una nota diramata il 19 febbraio ha chiarito quanto segue:

 

·          i soggetti che hanno realizzato nei quattro trimestri del 2009 operazioni intracomunitarie per un ammontare trimestrale non superiore a 50 mila euro possono presentare i modelli con periodicità trimestrale; se l’ammontare è superiore, la periodicità di presentazione è mensile (per il calcolo del limite vanno considerate distintamente le operazioni rese e quelle acquistate; conseguentemente si potrebbe verificare di avere l’obbligo di presentazione mensile per un tipo di operazioni e trimestrale per l’altro);

 

·          la presentazione degli elenchi deve avvenire esclusivamente per via telematica entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento; tuttavia fino al 30 aprile 2010 gli elenchi possono essere presentati agli uffici doganali competenti in formato elettronico su dischetto (ma entro la scadenza anticipata del giorno 20 e non è ammesso l’invio postale); l’invio dei modelli cartacei è abolito.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.30/2010

Responsabile di Area

Allegati due

 

D/d

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G.U. n. 41 del 19.2.2010 (fonte Guritel)

 

DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2010, n. 18

Attuazione delle direttive 2008/8/CE,  2008/9/CE  e  2008/117/CE  che
modificano la direttiva 2006/112/CE  per  quanto  riguarda  il  luogo
delle prestazioni di servizi, il  rimborso  dell'imposta  sul  valore
aggiunto ai soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro, nonche'
il sistema comune dell'IVA per combattere la frode  fiscale  connessa
alle operazioni intracomunitarie. 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
                               n. 633 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il terzo comma dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente: «Le
prestazioni  di  servizi  si  considerano  effettuate  all'atto   del
pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell'articolo  3,  terzo
comma, primo periodo, si considerano effettuate  al  momento  in  cui
sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese
successivo a quello in cui sono rese. In ogni caso le prestazioni  di
servizi di cui  all'articolo  7-ter,  rese  da  un  soggetto  passivo
stabilito in un altro Stato membro della Comunita' nei  confronti  di
un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato,  effettuate
in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un  anno  e
che non comportano versamenti di acconti o pagamenti  anche  parziali
nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun
anno solare fino alla conclusione delle prestazioni medesime.»; 
    b) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  7  (Territorialita'  dell'imposta -  Definizioni).  1.  Agli
effetti del presente decreto: 
    a)  per  "Stato"  o  "territorio  dello  Stato"  si  intende   il
territorio della Repubblica italiana, con esclusione  dei  comuni  di
Livigno e Campione d'Italia  e  delle  acque  italiane  del  Lago  di
Lugano; 
    b) per "Comunita'" o "territorio della Comunita'" si  intende  il
territorio corrispondente  al  campo  di  applicazione  del  Trattato
istitutivo della Comunita' europea con le seguenti  esclusioni  oltre
quella indicata nella lettera a): 
      1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos; 
      2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland
ed il territorio di Büsingen; 
      3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare; 
      4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie; 
      5) per la Repubblica di Finlandia, le isole Åland; 
      6) le isole Anglo-Normanne; 
    c) il  Principato  di  Monaco,  l'isola  di  Man  e  le  zone  di
sovranita' del Regno  Unito  di  Akrotiri  e  Dhekelia  si  intendono
compresi nel territorio rispettivamente  della  Repubblica  francese,
del Regno  Unito  di  Gran  Bretagna  e  Irlanda  del  Nord  e  della
Repubblica di Cipro; 
    d) per "soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato" si
intende un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato  o
ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all'estero, ovvero
una stabile organizzazione nel territorio  dello  Stato  di  soggetto
domiciliato e residente all'estero, limitatamente alle operazioni  da
essa rese o ricevute. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si
considera domicilio il luogo  in  cui  si  trova  la  sede  legale  e
residenza quello in cui si trova la sede effettiva; 
    e)  per  "parte  di  un  trasporto   di   passeggeri   effettuata
all'interno della Comunita'", si intende la parte  di  trasporto  che
non prevede uno scalo fuori della Comunita' tra il luogo di  partenza
e quello di arrivo del trasporto passeggeri; "luogo di partenza di un
trasporto passeggeri", e' il primo punto  di  imbarco  di  passeggeri
previsto nella Comunita', eventualmente dopo uno  scalo  fuori  della
Comunita'; "luogo di arrivo di un trasporto passeggeri", e'  l'ultimo
punto di sbarco previsto nella Comunita',  per  passeggeri  imbarcati
nella  Comunita',  eventualmente  prima  di  uno  scalo  fuori  della
Comunita'; per il trasporto andata e ritorno, il percorso di  ritorno
e' considerato come un trasporto distinto; 
    f)  per  "trasporto  intracomunitario  di  beni"  si  intende  il
trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo  di  arrivo
sono situati nel territorio di due Stati membri  diversi.  "Luogo  di
partenza" e' il luogo in cui inizia effettivamente il  trasporto  dei
beni, senza tener conto dei tragitti compiuti per recarsi  nel  luogo
in cui si trovano i beni; "luogo di arrivo" e' il  luogo  in  cui  il
trasporto dei beni si conclude effettivamente; 
    g) per "locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a  breve
termine di mezzi  di  trasporto"  si  intende  il  possesso  o  l'uso
ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo  non  superiore  a
trenta giorni ovvero a novanta giorni per i natanti.»; 
    c) dopo l'articolo 7, sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 7-bis (Territorialita' - Cessioni di beni). - 1. Le  cessioni
di beni, diverse da quelle di cui ai commi  2  e  3,  si  considerano
effettuate nel territorio dello  Stato  se  hanno  per  oggetto  beni
immobili ovvero beni mobili  nazionali,  comunitari  o  vincolati  al
regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio  dello
stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato  membro  installati,
montati o assiemati nel territorio dello Stato dal  fornitore  o  per
suo conto. 
  2. Le cessioni di beni a bordo di una nave, di un  aereo  o  di  un
treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri  effettuata
all'interno della Comunita', si considerano effettuate nel territorio
dello Stato se il luogo di partenza del trasporto e' ivi situato. 
  3. Le cessioni di gas mediante  sistemi  di  distribuzione  di  gas
naturale e le cessioni di energia elettrica si considerano effettuate
nel territorio dello Stato: 
    a) quando  il  cessionario  e'  un  soggetto  passivo-rivenditore
stabilito    nel    territorio    dello    Stato.    Per     soggetto
passivo-rivenditore si intende un soggetto passivo la cui  principale
attivita' in relazione all'acquisto  di  gas  e  di  elettricita'  e'
costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo  personale
di detti prodotti e' trascurabile; 
    b) quando il cessionario e' un soggetto diverso dal  rivenditore,
se i beni sono usati o consumati nel territorio dello  Stato.  Se  la
totalita'  o  parte  dei  beni  non  e'  di  fatto   utilizzata   dal
cessionario, limitatamente alla parte non usata o non  consumata,  le
cessioni anzidette si considerano comunque effettuate nel  territorio
dello Stato quando sono poste in essere nei  confronti  di  soggetti,
compresi quelli che non agiscono nell'esercizio di  impresa,  arte  o
professioni, stabiliti nel territorio dello Stato; non si considerano
effettuate nel territorio dello Stato le cessioni poste in essere nei
confronti di stabili organizzazioni all'estero,  per  le  quali  sono
effettuati gli acquisti da parte di soggetti domiciliati o  residenti
in Italia. 
  Art. 7-ter (Territorialita' - Prestazioni  di  servizi).  -  1.  Le
prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello
Stato: 
    a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti  nel  territorio
dello Stato; 
    b) quando  sono  rese  a  committenti  non  soggetti  passivi  da
soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato. 
  2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative  al  luogo
di  effettuazione  delle  prestazioni  di  servizi,  si   considerano
soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese: 
    a) i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arti o  professioni;
le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle
prestazioni  ricevute  quando   agiscono   nell'esercizio   di   tali
attivita'; 
    b) gli enti, le associazioni e le  altre  organizzazioni  di  cui
all'articolo 4, quarto comma, anche quando agiscono al di fuori delle
attivita' commerciali o agricole; 
    c) gli enti, le  associazioni  e  le  altre  organizzazioni,  non
soggetti  passivi,  identificati  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
aggiunto. 
  Art.   7-quater   (Territorialita' -   Disposizioni   relative    a
particolari  prestazioni  di  servizi).  -  1.  In  deroga  a  quanto
stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, si considerano effettuate nel
territorio dello Stato: 
    a) le prestazioni di servizi relativi a beni  immobili,  comprese
le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di  alloggio  nel
settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe,  ivi  inclusa
quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per  il
campeggio,  la  concessione  di  diritti  di  utilizzazione  di  beni
immobili  e  le  prestazioni  inerenti   alla   preparazione   e   al
coordinamento  dell'esecuzione   dei   lavori   immobiliari,   quando
l'immobile e' situato nel territorio dello Stato; 
    b) le prestazioni di trasporto di passeggeri, in proporzione alla
distanza percorsa nel territorio dello Stato; 
    c) le prestazioni  di  servizi  di  ristorazione  e  di  catering
diverse da quelle di cui alla  successiva  lettera  d),  quando  sono
materialmente eseguite nel territorio dello Stato; 
    d) le prestazioni di ristorazione  e  di  catering  materialmente
rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel  corso  della
parte di un trasporto  di  passeggeri  effettuata  all'interno  della
Comunita', se il luogo di  partenza  del  trasporto  e'  situato  nel
territorio dello Stato; 
    e) le prestazioni di servizi  di  locazione,  anche  finanziaria,
noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto quando  gli
stessi sono messi a  disposizione  del  destinatario  nel  territorio
dello Stato e sempre che siano utilizzate all'interno del  territorio
della Comunita'. Le medesime prestazioni  si  considerano  effettuate
nel territorio dello Stato quando i mezzi di trasporto sono  messi  a
disposizione del  destinatario  al  di  fuori  del  territorio  della
Comunita' e sono utilizzati nel territorio dello Stato. 
  Art.  7-quinquies  (Territorialita' -  Disposizioni  relative  alle
prestazioni di servizi culturali, artistici,  sportivi,  scientifici,
educativi, ricreativi e simili). - 1. In deroga  a  quanto  stabilito
dall'articolo 7-ter, comma 1, le prestazioni di servizi  relativi  ad
attivita' culturali, artistiche, sportive,  scientifiche,  educative,
ricreative  e  simili,  ivi  comprese  fiere   ed   esposizioni,   le
prestazioni  di  servizi  degli  organizzatori  di  dette  attivita',
nonche' le prestazioni  di  servizi  accessorie  alle  precedenti  si
considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le  medesime
attivita' sono ivi materialmente svolte. La disposizione del  periodo
precedente si applica anche alle prestazioni di servizi per l'accesso
alle manifestazioni culturali,  artistiche,  sportive,  scientifiche,
educative, ricreative e simili,  nonche'  alle  relative  prestazioni
accessorie. 
  Art. 7-sexies (Territorialita' - Disposizioni speciali  relative  a
talune  prestazioni  di  servizi  rese  a  committenti  non  soggetti
passivi). - 1. In deroga  a  quanto  stabilito  dall'articolo  7-ter,
comma 1, lettera b), si considerano effettuate nel  territorio  dello
Stato se rese a committenti non soggetti passivi: 
    a) le prestazioni di intermediazione in  nome  e  per  conto  del
cliente,  quando  le  operazioni  oggetto   dell'intermediazione   si
considerano effettuate nel territorio dello Stato; 
    b) le prestazioni di trasporto  di  beni  diverse  dal  trasporto
intracomunitario,  in  proporzione   alla   distanza   percorsa   nel
territorio dello Stato; 
    c) le prestazioni di trasporto intracomunitario di  beni,  quando
la relativa esecuzione ha inizio nel territorio dello Stato; 
    d) le prestazioni di lavorazione, nonche' le perizie, relative  a
beni mobili materiali e le operazioni rese in attivita' accessorie ai
trasporti, quali quelle di carico, scarico, movimentazione e  simili,
quando sono eseguite nel territorio dello Stato; 
    e) le prestazioni di servizi  di  locazione,  anche  finanziaria,
noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto, quando
sono rese da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato e sempre
che siano utilizzate nel  territorio  della  Comunita'.  Le  medesime
prestazioni se rese da soggetti passivi stabiliti  al  di  fuori  del
territorio della Comunita' si considerano effettuate  nel  territorio
dello Stato quando sono ivi utilizzate; 
    f) le prestazioni di servizi rese tramite  mezzi  elettronici  da
soggetti stabiliti al di fuori del territorio della Comunita', quando
il committente e'  domiciliato  nel  territorio  dello  Stato  o  ivi
residente senza domicilio all'estero. 
    g) le prestazioni di telecomunicazione e di  teleradiodiffusione,
quando sono rese da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato a
committenti residenti o domiciliati nel territorio della Comunita'  e
sempre che  siano  utilizzate  nel  territorio  della  Comunita'.  Le
medesime prestazioni se rese da soggetti stabiliti al  di  fuori  del
territorio della Comunita' si considerano effettuate  nel  territorio
dello Stato quando sono ivi utilizzate. 
  Art. 7-septies (Territorialita' - Disposizioni  relative  a  talune
prestazioni di servizi rese a non soggetti  passivi  stabiliti  fuori
della Comunita'). - 1. In deroga  a  quanto  stabilito  dall'articolo
7-ter, comma  1,  lettera  b),  non  si  considerano  effettuate  nel
territorio dello Stato le seguenti  prestazioni  di  servizi,  quando
sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e  residenti
fuori della Comunita': 
    a) le prestazioni di  servizi  di  cui  all'articolo  3,  secondo
comma, numero 2); 
    b) le prestazioni pubblicitarie; 
    c) le prestazioni di consulenza e  assistenza  tecnica  o  legale
nonche' quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili; 
    d) le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative,  comprese
le  operazioni  di  riassicurazione  ed  escluse  le   locazioni   di
casseforti; 
    e) la messa a disposizione del personale; 
    f) le prestazioni derivanti  da  contratti  di  locazione,  anche
finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali  diversi  dai
mezzi di trasporto; 
    g) la concessione dell'accesso ai sistemi di gas  naturale  o  di
energia  elettrica,  il  servizio  di  trasporto  o  di  trasmissione
mediante gli stessi e la  fornitura  di  altri  servizi  direttamente
collegati; 
    h) i  servizi  di  telecomunicazione  e  di  teleradiodiffusione,
esclusi quelli utilizzati nel territorio dello Stato  ancorche'  resi
da soggetti che non siano ivi stabiliti; 
    i) i servizi prestati per via elettronica; 
    l)  le  prestazioni  di  servizi  inerenti  all'obbligo  di   non
esercitare interamente o parzialmente un'attivita' o  un  diritto  di
cui alle lettere precedenti.»; 
    d)  all'articolo  8,  primo  comma,  alinea,   dopo   le   parole
«costituiscono cessioni all'esportazione» sono aggiunte  le  seguenti
«non imponibili»; 
    e) all'articolo 8-bis,  secondo  comma,  le  parole  «dell'ultimo
comma dell'articolo 7 e quelle» sono soppresse; 
    f) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) al primo comma, alinea, dopo le parole «connessi agli scambi
internazionali» sono aggiunte le seguenti «non imponibili»; 
      2) al primo comma, al n. 7) dopo le parole «alle  locazioni  di
cui al n. 3)» sono inserite le seguenti «, nonche' quelli relativi ad
operazioni effettuate fuori del territorio della Comunita'»; 
      3) al primo comma, il n. 12) e' abrogato; 
      4) al secondo comma, le parole «dell'ultimo comma dell'articolo
7 e quelle» sono soppresse; 
    g) all'articolo 13, comma 2, lettera  c),  dopo  le  parole  «del
terzo comma dell'articolo 3,» sono aggiunte le seguenti «nonche'  per
quelle di cui al terzo periodo del terzo comma dell'articolo 6,»; 
    h) all'articolo  17,  il  secondo,  terzo  e  quarto  comma  sono
sostituiti dai seguenti: 
  «Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni  di
servizi  effettuate  nel  territorio  dello  Stato  da  soggetti  non
residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel  territorio
dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo  7-ter,  comma
2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. 
  Nel  caso  in  cui  gli  obblighi  o  i  diritti  derivanti   dalla
applicazione delle norme in materia di imposta  sul  valore  aggiunto
sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti  non  residenti  e
senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato,  i  medesimi
sono  adempiuti  od  esercitati,  nei  modi  ordinari,  dagli  stessi
soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell'articolo 35-ter,
ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio  dello
Stato nominato nelle forme previste dall'articolo  1,  comma  4,  del
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.  Il
rappresentante  fiscale  risponde  in  solido  con  il  rappresentato
relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione  delle  norme
in  materia  di  imposta  sul  valore   aggiunto.   La   nomina   del
rappresentante   fiscale   e'   comunicata    all'altro    contraente
anteriormente  all'effettuazione  dell'operazione.  Se  gli  obblighi
derivano dall'effettuazione solo  di  operazioni  non  imponibili  di
trasporto ed accessorie ai trasporti, gli adempimenti  sono  limitati
all'esecuzione degli  obblighi  relativi  alla  fatturazione  di  cui
all'articolo 21. 
  Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano  per
le  operazioni  effettuate  da  o  nei  confronti  di  soggetti   non
residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite  di
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.»; 
    i) all'articolo 19, comma 3, dopo la lettera a), e'  inserita  la
seguente: «a-bis)  le  operazioni  di  cui  ai  numeri  da  1)  a  4)
dell'articolo 10, effettuate  nei  confronti  di  soggetti  stabiliti
fuori della Comunita' o relative a beni destinati ad essere esportati
fuori della Comunita' stessa;»; 
    l) all'articolo 20, primo comma, secondo periodo, dopo le parole:
«dell'articolo 36» sono inserite le seguenti: «e  le  prestazioni  di
servizi rese a soggetti stabiliti in  un  altro  Stato  membro  della
Comunita', non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter»; 
    m) all'articolo 21: 
      1) al comma 2, dopo la lettera  f)  e'  aggiunta  la  seguente:
«f-bis) il numero  di  identificazione  IVA  attribuito  dallo  Stato
membro  di  stabilimento  del  cessionario  o  committente,  per   le
operazioni  effettuate  nei  confronti  di  soggetti  stabiliti   nel
territorio di un altro Stato membro della Comunita';»; 
      2) al comma 5, le parole «terzo comma»  sono  sostituite  dalle
seguenti «secondo comma»; 
      3) al comma 6, le parole  «a  norma  dell'articolo  7,  secondo
comma» sono sostituite dalle seguenti «a norma  dell'articolo  7-bis,
comma 1, e per le prestazioni di servizi rese a committenti  soggetti
passivi stabiliti nel territorio  di  un  altro  Stato  membro  della
Comunita', non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter»; 
    n) all'articolo 23, secondo comma, le parole «terzo  comma»  sono
sostituite dalle seguenti «secondo comma»; 
    o) all'articolo 24, secondo comma, le parole «terzo  comma»  sono
sostituite dalle seguenti «secondo comma»; 
    p) all'articolo 25, primo comma, le  parole  «terzo  comma»  sono
sostituite dalle seguenti «secondo comma»; 
    q) all'articolo 30, secondo comma,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
      1) alla lettera d), le parole «dell'articolo 7» sono sostituite
dalle seguenti «degli articoli da 7 a 7-septies;»; 
      2) alla lettera e) le parole «secondo  comma»  sono  sostituite
dalle seguenti «terzo comma»; 
    r) dopo l'articolo 30 e' inserito il seguente: 
  «Art.   30-bis   (Registrazione,   dichiarazione    e    versamento
dell'imposta  relativa  agli  acquisti  effettuati  dagli  enti   non
commerciali). - 1. I soggetti di cui  all'articolo  7-ter,  comma  2,
lettere b) e c), relativamente alle operazioni di acquisto di beni  e
servizi realizzate nello svolgimento di  attivita'  non  commerciali,
per le quali hanno applicato l'imposta  ai  sensi  dell'articolo  17,
secondo comma, adempiono gli obblighi di registrazione, dichiarazione
e versamento secondo  le  modalita'  e  nei  termini  previsti  dagli
articoli 47, comma 3, e 49 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.  331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.»; 
    s) all'articolo 35-ter, comma 1, le parole «secondo  comma»  sono
sostituite dalle seguenti «terzo comma»; 
    t) dopo l'articolo 38-bis sono aggiunti i seguenti: 
  «Art. 38-bis1 (Rimborso dell'imposta assolta in altri Stati  membri
della Comunita'). - 1. I soggetti passivi  stabiliti  nel  territorio
dello Stato che hanno assolto l'imposta in un altro Stato  membro  in
relazione a beni  e  servizi  ivi  acquistati  o  importati,  possono
chiederne il rimborso a detto  Stato  membro  presentando  un'istanza
all'Agenzia delle entrate tramite apposito portale elettronico. 
  2. L'Agenzia delle entrate provvede  ad  inoltrare  tale  richiesta
allo Stato membro del rimborso, eccetto i casi  in  cui,  durante  il
periodo di riferimento del rimborso, il richiedente: 
    a) non ha svolto un'attivita' d'impresa, arte o professione; 
    b) ha effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette  che
non  danno  diritto  alla  detrazione  dell'imposta  ai  sensi  degli
articoli 19 e seguenti; 
    c) si e' avvalso del regime dei contribuenti  minimi  di  cui  ai
commi da 96 a 117 dell'articolo 1 della legge 24  dicembre  2007,  n.
244; 
    d) si e' avvalso del regime speciale per i produttori agricoli. 
  3. Nei casi indicati al comma 2 l'Agenzia delle entrate notifica al
richiedente il mancato inoltro della richiesta di  rimborso.  Avverso
il provvedimento motivato di rifiuto dell'inoltro e' ammesso  ricorso
secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario. 
  4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore  della  presente
disposizione, e' individuato il competente ufficio dell'Agenzia delle
entrate e sono stabilite le modalita' ed i  termini  procedurali  per
l'applicazione delle disposizioni del presente articolo  nonche'  per
la realizzazione dei relativi scambi informativi. 
  Art. 38-bis2 (Esecuzione dei  rimborsi  a  soggetti  non  residenti
stabiliti in un altro Stato membro della Comunita'). - 1. I  soggetti
stabiliti  in  altri  Stati  membri  della  Comunita',   assoggettati
all'imposta nello Stato in cui hanno  il  domicilio  o  la  residenza
chiedono il rimborso dell'imposta assolta sulle importazioni di  beni
e sugli acquisti di beni e servizi, sempre che sia detraibile a norma
degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2,  secondo  le  disposizioni  del
presente articolo. Il rimborso non puo' essere richiesto dai soggetti
che  nel  periodo  di  riferimento   disponevano   di   una   stabile
organizzazione nel territorio dello Stato  ovvero  dai  soggetti  che
hanno ivi effettuato  operazioni  diverse  da  quelle  per  le  quali
debitore dell'imposta e' il committente o cessionario e da quelle non
imponibili  di  trasporto  o  accessorie  ai  trasporti.  L'ammontare
complessivo  della  richiesta  di   rimborso   relativa   a   periodi
infrannuali non puo' essere inferiore a quattrocento euro;  se  detto
ammontare risulta inferiore a quattrocento euro  il  rimborso  spetta
annualmente, sempreche' di importo non inferiore a cinquanta euro. 
  2. La richiesta di rimborso e' presentata  con  riferimento  ad  un
periodo non superiore ad un anno solare e non inferiore a  tre  mesi,
ovvero per periodi  inferiori  a  tre  mesi  qualora  questi  periodi
rappresentino la parte residua di un anno solare. 
  3. I soggetti di cui al comma  1  non  hanno  diritto  al  rimborso
qualora  nello  Stato  membro  in  cui  sono   stabiliti   effettuino
operazioni che non danno diritto alla  detrazione  dell'imposta.  Nel
caso in cui gli stessi effettuino sia operazioni  che  danno  diritto
alla detrazione sia operazioni che non conferiscono tale diritto,  il
rimborso  e'  ammesso  soltanto  in  misura  pari  alla   percentuale
detraibile dell'imposta, quale applicata dallo Stato  membro  ove  e'
stabilito il richiedente. 
  4. La richiesta  di  rimborso  e'  inoltrata  per  via  elettronica
tramite lo Stato membro ove e' stabilito il richiedente. 
  5. Ai rimborsi previsti nel comma 1 e  al  pagamento  dei  relativi
interessi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle  entrate,
utilizzando i fondi messi a  disposizione  su  apposita  contabilita'
speciale.  La  decisione  in  ordine  al  rimborso  dell'imposta   e'
notificata al richiedente entro quattro mesi  dalla  ricezione  della
richiesta, salvo quanto previsto ai commi successivi. 
  6. Entro il termine di quattro mesi di cui al  comma  5,  l'ufficio
puo' chiedere per via elettronica al soggetto richiedente il rimborso
o allo Stato membro ove esso e' stabilito informazioni aggiuntive  al
fine di acquisire tutti gli elementi  pertinenti  su  cui  basare  la
decisione in merito al rimborso. Le informazioni  aggiuntive  possono
essere richieste eventualmente ad un soggetto diverso, anche  in  via
telematica solo se il destinatario dispone dei  mezzi  necessari.  Le
informazioni richieste sono fornite all'ufficio entro un  mese  dalla
data in cui il destinatario riceve la richiesta. In caso di richiesta
di informazioni aggiuntive la comunicazione di  cui  al  comma  5  e'
effettuata entro il  termine  di  due  mesi  dal  giorno  in  cui  le
informazioni sono pervenute all'ufficio ovvero entro due  mesi  dalla
scadenza infruttuosa del termine di un mese di cui al terzo  periodo.
I predetti termini non si applicano se scadono prima del  decorso  di
un periodo di sei mesi dalla ricezione della richiesta  di  rimborso,
nel qual caso l'ufficio effettua la comunicazione di cui al  comma  5
entro sei mesi dalla ricezione della richiesta stessa. 
  7.  L'ufficio  puo'  chiedere  ulteriori  informazioni   aggiuntive
rispetto a quelle previste al comma 6. Le informazioni richieste sono
fornite all'ufficio entro un mese dalla data in cui  il  destinatario
riceve la richiesta. In tal caso, la comunicazione di cui al comma  5
e' effettuata comunque entro otto mesi dalla data di ricezione  della
richiesta di rimborso. 
  8. Il rimborso e' effettuato entro dieci  giorni  lavorativi  dalla
scadenza del termine  di  cui  al  comma  5,  ovvero,  qualora  siano
richieste   informazioni   aggiuntive   o   ulteriori    informazioni
aggiuntive, dalla scadenza dei termini di cui ai commi 6 e 7. 
  9. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi  nella  misura
prevista al primo  comma  dell'articolo  38-bis  con  decorrenza  dal
giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui al comma 8.
La disposizione che precede  non  si  applica  nel  caso  in  cui  il
richiedente non fornisca le informazioni aggiuntive  o  le  ulteriori
informazioni aggiuntive entro il termine previsto dai commi  6  e  7.
Non sono, altresi', dovuti interessi fino  a  quando  non  pervengono
all'ufficio  competente  i  documenti  aggiuntivi  da  allegare  alla
richiesta di rimborso. 
  10. Il rimborso e'  eseguito  nel  territorio  dello  Stato  o,  su
domanda del richiedente, in un altro Stato  membro.  In  quest'ultimo
caso  l'ufficio  riduce   l'importo   da   erogare   al   richiedente
dell'ammontare delle spese di trasferimento. 
  11. I soggetti che conseguono un rimborso non dovuto  restituiscono
le  somme  indebitamente  rimborsate,  entro  sessanta  giorni  dalla
notifica  di  apposito  provvedimento  da  parte  dell'ufficio.   Nei
confronti degli stessi soggetti si applica la sanzione amministrativa
compresa fra il 100 ed il 200 per  cento  della  somma  indebitamente
rimborsata. 
  12. Nelle more del pagamento  dell'ammontare  dovuto  a  titolo  di
rimborso indebitamente erogato e delle relative  sanzioni,  l'ufficio
sospende ogni ulteriore  rimborso  al  soggetto  interessato  fino  a
concorrenza del medesimo importo. 
  13. Avverso il provvedimento motivato di diniego e' ammesso ricorso
secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario. 
  14. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,  da
emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore  della  presente
disposizione, e' individuato il competente ufficio dell'Agenzia delle
entrate e sono stabilite le modalita' ed i termini per la richiesta e
l'esecuzione dei rimborsi nonche' per gli scambi informativi relativi
al presente articolo.»; 
    u) l'articolo 38-ter e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 38-ter (Esecuzione dei  rimborsi  a  soggetti  non  residenti
stabiliti  in  Stati  non  appartenenti  alla  Comunita').  -  1.  La
disposizione del primo comma  dell'articolo  38-bis2  si  applica,  a
condizione di reciprocita', anche ai soggetti esercenti  un'attivita'
d'impresa, arte o professione, stabiliti in  Stati  non  appartenenti
alla Comunita', limitatamente all'imposta relativa  agli  acquisti  e
importazioni di beni mobili e servizi inerenti alla loro attivita'. 
  2. Ai rimborsi previsti nel comma 1 provvede il competente  ufficio
dell'Agenzia delle entrate  entro  sei  mesi  dalla  ricezione  della
richiesta di rimborso ovvero, in caso di  richiesta  di  informazioni
aggiuntive, entro otto mesi dalla medesima. In caso  di  diniego  del
rimborso,  l'ufficio  emana,  entro  lo  stesso   termine,   apposito
provvedimento motivato avverso il quale e' ammesso ricorso secondo le
disposizioni relative al contenzioso tributario. 
  3. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi  nella  misura
prevista al primo  comma  dell'articolo  38-bis  con  decorrenza  dal
giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui al comma 2.
La disposizione che precede  non  si  applica  nel  caso  in  cui  il
richiedente non fornisca le informazioni aggiuntive entro il  termine
di un mese dalla data della notifica, da  effettuarsi  anche  tramite
mezzi elettronici. Non sono, altresi', dovuti interessi fino a quando
non pervengono  all'ufficio  competente  i  documenti  aggiuntivi  da
allegare alla richiesta di rimborso. 
  4. I soggetti che conseguono un indebito rimborso devono restituire
all'ufficio,  entro  sessanta  giorni  dalla  notifica  di   apposito
provvedimento, le somme indebitamente rimborsate e nei loro confronti
si applica la sanzione amministrativa compresa fra il 200 ed  il  400
per cento della somma rimborsata. L'ufficio sospende  ogni  ulteriore
rimborso al soggetto interessato fino a quando non sia restituita  la
somma indebitamente rimborsata e pagata la relativa pena pecuniaria. 
  5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore  della  presente
disposizione,  sono  stabilite  le  modalita'  e  i  termini  per  la
richiesta e l'esecuzione dei rimborsi, nonche' il competente  ufficio
dell'Agenzia delle entrate.»; 
    v) all'articolo 56 e' aggiunto in  fine  il  seguente  comma:  «I
provvedimenti emanati ai sensi  degli  articoli  38-bis1,  38-bis2  e
38-ter possono essere notificati anche tramite mezzi elettronici.»; 
    z) all'articolo 67, comma 1, le parole «,  primo  comma,  lettera
b)» sono soppresse; 
    aa) all'articolo 71, secondo comma, le parole «terzo comma»  sono
sostituite dalle seguenti «secondo comma». 
 
                               Art. 2 
Modifiche al decreto-legge 30 agosto 1993, n.  331,  convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. 
  1. Al  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 38, comma 5, lettera c-bis), le parole  «articolo
7, secondo comma, terzo  periodo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«articolo 7-bis, comma 3»; 
    b) all'articolo 40: 
      1) al comma 3, le parole «all'articolo 7, secondo comma,»  sono
sostituite dalle seguenti «all'articolo 7-bis»; 
      2) al comma 4, lettera a), le parole «dell'articolo 7,  secondo
comma,» sono sostituite dalle seguenti  «dell'articolo  7-bis,  comma
1,»; 
      3) i commi 4-bis, 5, 6, 7 e 9 sono abrogati; 
    c) all'articolo 41, comma 4, sono soppresse le parole «nonche' le
prestazioni di  servizi  indicate  nell'articolo  40,  comma  9,  del
presente decreto,»; 
    d) all'articolo 44: 
      1) al comma 1 le parole «, gli acquisti  intracomunitari  e  le
prestazioni di  servizi.»  sono  sostituite  dalle  seguenti  «e  gli
acquisti intracomunitari.»; 
      2) comma 2, la lettera b) e' abrogata; 
      3) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente  «Se
le operazioni indicate nel comma 1 sono  effettuate  da  un  soggetto
passivo d'imposta non residente e senza  stabile  organizzazione  nel
territorio  dello  Stato,  gli  obblighi  e   i   diritti   derivanti
dall'applicazione del presente decreto sono adempiuti  o  esercitati,
nei  modi  ordinari,  mediante  identificazione  diretta   ai   sensi
dell'articolo 35-ter del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, o da un rappresentante residente nel territorio
dello Stato, nominato ai sensi e per  gli  effetti  del  terzo  comma
dell'articolo 17 del medesimo decreto.»; 
      4) al comma 4, le parole «secondo comma» sono sostituite  dalle
seguenti «terzo comma»; 
    e) all'articolo 46: 
      1) al comma 1: 
        a) al primo periodo: 
          1) la parola «o committente» e' soppressa; 
          2) le parole «o servizi acquistati» sono soppresse; 
        b) il secondo periodo e' abrogato; 
      2) il primo periodo del comma 2  e'  sostituito  dal  seguente:
«Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 deve  essere
emessa fattura numerata a norma  dell'articolo  21  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26   ottobre   1972,   n.   633,   con
l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che trattasi  di
operazione non  imponibile,  con  la  specificazione  della  relativa
norma.»; 
      3) il comma 5, e' sostituito dal seguente «5. Il cessionario di
un acquisto intracomunitario di cui all'articolo 38,  commi  2  e  3,
lettere b) e c), che non ha ricevuto la  relativa  fattura  entro  il
mese  successivo  a  quello  di  effettuazione  dell'operazione  deve
emettere entro il mese seguente, in unico esemplare,  la  fattura  di
cui al comma 1 con l'indicazione anche del numero di identificazione,
attribuito agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al  cedente
dallo Stato membro  di  appartenenza;  se  ha  ricevuto  una  fattura
indicante un corrispettivo inferiore a  quello  reale  deve  emettere
fattura integrativa entro  il  quindicesimo  giorno  successivo  alla
registrazione della fattura originaria.»; 
    f) all'articolo 47, comma 1, le parole «e alle operazioni di  cui
all'articolo 46, comma 1, secondo periodo,» sono soppresse; 
    g) all'articolo 49, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.  I
soggetti di  cui  all'articolo  4,  quarto  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  non  soggetti
passivi d'imposta, che hanno effettuato acquisti intracomunitari  per
i quali e' dovuta l'imposta, salvo quanto disposto nel  comma  3  del
presente articolo, devono presentare,  in  via  telematica  ed  entro
ciascun mese, una dichiarazione relativa agli acquisti registrati nel
mese precedente, redatta in  conformita'  al  modello  approvato  con
provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle   entrate.   Dalla
dichiarazione devono risultare  l'ammontare  degli  acquisti,  quello
dell'imposta  dovuta  e  gli  estremi  del  relativo   attestato   di
versamento.»; 
    h) all'articolo 50: 
      1) al comma 1, le parole «e le prestazioni di cui  all'articolo
40, commi 4-bis, 5, e 6,»  e  le  parole  «e  dei  committenti»  sono
soppresse; 
      2) al comma 3, le parole «o  commette  le  prestazioni  di  cui
all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6,» sono soppresse; 
      3) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:
«La dichiarazione e' presentata,  in  via  telematica,  anteriormente
all'effettuazione  di  ciascun  acquisto;  l'ufficio  attribuisce  il
numero  di  partita  IVA  a  seguito  di  dichiarazione,  redatta  in
conformita' ad  apposito  modello  approvato  con  provvedimento  del
Direttore dell'Agenzia delle entrate, resa dai  soggetti  interessati
al momento del superamento del limite di cui all'articolo  38,  comma
5, lettera c), del presente decreto.»; 
      4) il comma 6 e' sostituito dal seguente:  «6.  I  contribuenti
presentano in via telematica all'Agenzia  delle  dogane  gli  elenchi
riepilogativi  delle  cessioni  e  degli  acquisti   intracomunitari,
nonche' delle prestazioni di servizi diverse da quelle  di  cui  agli
articoli 7-quater e 7-quinquies  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei  confronti  di  soggetti
passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunita'  e  quelle
da questi ultimi ricevute. I  soggetti  di  cui  all'articolo  7-ter,
comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972, presentano  l'elenco  riepilogativo  degli  acquisti
intracomunitari di beni e delle prestazioni  di  servizi  di  cui  al
comma 1 dello stesso articolo 7-ter,  ricevute  da  soggetti  passivi
stabiliti in un altro  Stato  membro  della  Comunita'.  Gli  elenchi
riepilogativi delle prestazioni di servizi di  cui  al  primo  ed  al
secondo periodo non comprendono le operazioni per  le  quali  non  e'
dovuta  l'imposta  nello  Stato  membro  in  cui  e'   stabilito   il
destinatario.»; 
      5) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
  «6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  da
emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore  della  presente
disposizione, sono  stabiliti  le  modalita'  ed  i  termini  per  la
presentazione degli elenchi di cui al comma 6,  tenendo  conto  delle
richieste formulate dall'Istituto nazionale di statistica. 
  6-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane di
concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e  d'intesa  con
l'Istituto Nazionale di Statistica, da emanarsi entro novanta  giorni
dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono approvati  i
modelli e le  relative  istruzioni  applicative,  le  caratteristiche
tecniche per la trasmissione, nonche' le procedure ed i  termini  per
l'invio dei dati all'Istituto Nazionale di Statistica.»; 
    i) all'articolo 50-bis, comma 6, le  parole  «terzo  comma»  sono
sostituite dalle seguenti «secondo comma»; 
    l) all'articolo 59, il comma 1 e' abrogato. 
 
                               Art. 3 
       Modifiche con decorrenza successiva al 1° gennaio 2010 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'articolo  7-quinquies,  comma
1, e' sostituito dal seguente:  «1.  In  deroga  a  quanto  stabilito
dall'articolo 7-ter, comma 1: 
    a) le prestazioni di servizi  relativi  ad  attivita'  culturali,
artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative  e  simili,
ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni  di  servizi  degli
organizzatori di dette attivita', nonche' le prestazioni  di  servizi
accessorie alle precedenti rese a committenti non  soggetti  passivi,
si considerano  effettuate  nel  territorio  dello  Stato  quando  le
medesime attivita' sono ivi materialmente svolte. La disposizione del
periodo precedente si applica anche alle prestazioni di  servizi  per
l'accesso  alle  manifestazioni  culturali,   artistiche,   sportive,
scientifiche, educative, ricreative e simili, nonche'  alle  relative
prestazioni accessorie; 
    b) le prestazioni  di  servizi  per  l'accesso  a  manifestazioni
culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative,  ricreative
e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonche'  le  prestazioni
di servizi accessorie connesse  con  l'accesso,  rese  a  committenti
soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato
quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse.». 
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, a decorrere dal 1° gennaio 2013, all'articolo 7-sexies, comma 1,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) le prestazioni
di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non  a
breve termine, di mezzi di trasporto diversi  dalle  imbarcazioni  da
diporto, quando il committente e' domiciliato  nel  territorio  dello
Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e sempre  che  siano
utilizzate nel territorio della Comunita'. Le medesime prestazioni se
rese  ad  un  soggetto  domiciliato  e  residente  al  di  fuori  del
territorio della Comunita' si considerano effettuate  nel  territorio
dello Stato quando sono ivi utilizzate;»; 
    b) dopo la  lettera  e)  e'  aggiunta  la  seguente:  «e-bis)  le
prestazioni di cui  alla  lettera  e)  relative  ad  imbarcazioni  da
diporto,  sempre  che  l'imbarcazione  sia  effettivamente  messa   a
disposizione nel territorio dello Stato e la prestazione sia resa  da
soggetti passivi ivi stabiliti e sia utilizzata nel territorio  della
Comunita'. Le medesime prestazioni, se l'imbarcazione da  diporto  e'
messa a disposizione in uno Stato estero fuori della Comunita' ed  il
prestatore e'  stabilito  in  quello  stesso  Stato,  si  considerano
effettuate nel territorio dello Stato  quando  sono  ivi  utilizzate.
Alle medesime prestazioni, quando l'imbarcazione da diporto e'  messa
a disposizione in uno Stato diverso da  quello  di  stabilimento  del
prestatore, si applica la lettera e);». 
 
                               Art. 4 
                       Disposizioni abrogative 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, sono abrogati: 
    a) l'articolo  6  del  decreto-legge  23  gennaio  1993,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75; 
    b)  il  secondo  periodo  del  comma  1  dell'articolo   34   del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; 
    c) il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1999,  n.
10; 
    d) il decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  del  2
agosto 2002; 
    e) il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 2004,  n.
190. 
 
                               Art. 5 
                             Decorrenza 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, con esclusione di  quelle
di cui al comma 1, lettere t) ed u), quelle di cui all'articolo  2  e
all'articolo 4 si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio
2010. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera t),  si
applicano alle richieste di rimborso  presentate  a  partire  dal  
gennaio 2010. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
u), si applicano a partire dalla data fissata con  provvedimento  del
Direttore dell'Agenzia delle entrate. 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 7-quinquies,  comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
sostituito dall'articolo 3, comma 1,  si  applicano  alle  operazioni
effettuate dal 1° gennaio 2011. 
  3. Le disposizioni di  cui  all'articolo  7-sexies,  comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
modificato dall'articolo 3, comma 2,  si  applicano  alle  operazioni
effettuate dal 1° gennaio 2013. 
 
                               Art. 6 
                          Entrata in vigore 
   1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
 
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 11 febbraio 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                     Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
                     Ronchi, Ministro per le politiche europee 
 
                     Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze 
 
                     Frattini, Ministro degli affari esteri 
 
                     Alfano, Ministro della giustizia 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
 
 
 

 

Roma,  19 febbraio 2010

Protocollo         24265 /RU

 

 

Alle  Direzioni  Regionali  delle Dogane

 

Alle Direzioni Interregionali delle Dogane

 

Agli Uffici delle Dogane

 

LORO SEDI

 

 

OGGETTO: Attuazione delle Direttive CE  2008/8 e 2008/117, relative  al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode  fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie – Elenchi riepilogativi  delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e  ricevuti -  MODELLI INTRA. 

 

 

E’ noto che le Direttive CE 2008/8 e 2008/117 hanno modificato la Direttiva CE 2006/112, relativa al sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto, con effetto dal 1° gennaio 2010.

 

E’ altrettanto noto che è in corso di imminente pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,  il Decreto Legislativo di recepimento delle citate Direttive il quale, tra l’altro, modifica le disposizioni in materia di elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (Modelli INTRA); è in corso di pubblicazione anche il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che stabilisce le modalità ed i termini per la loro presentazione. 

 

Con Determinazione del Direttore di questa Agenzia, adottata di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’ISTAT - in corso di pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia -  vengono approvati i Modelli INTRA da utilizzarsi per riepilogare le operazioni intracomunitarie riferite a periodi decorrenti dal 2010.

 

La Determinazione suddetta reca anche le istruzioni per la compilazione dei Modelli INTRA (Allegato XI), le specifiche tecniche e i tracciati record per la loro presentazione telematica (Allegato XII), nonché le specifiche tecniche e i tracciati record per la presentazione in dogana (soltanto in via transitoria, come verrà precisato in seguito).   

 

 I nuovi Modelli si distinguono in :

 

- Modello INTRA 1, riferito all’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni e dei servizi resi;

 

 - Modello INTRA 2, riferito all’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi ricevuti.

 

Essi si compongono di un frontespizio e di quattro sezioni (da bis a quinquies). Il frontespizio del Modello contiene i dati generali e riassuntivi dell’elenco stesso;  la sezione bis riepiloga le cessioni registrate (Mod. INTRA1bis) ovvero gli acquisti registrati (Mod.INTRA2bis) nel periodo di riferimento e la sezione ter riporta le rettifiche relative a periodi precedenti. Ai nuovi Modelli INTRA sono state aggiunte due sezioni per riepilogare i servizi resi/ricevuti nel periodo di riferimento (sez. quater) o per comunicare eventuali rettifiche (sez. quinquies).

 

Per gli aspetti di competenza, si segnalano le novità di maggiore interesse che vengono introdotte dai suddetti provvedimenti in corso di pubblicazione:    

 

-           obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi periodici anche per le prestazioni di servizio intracomunitarie  rese o ricevute da un soggetto IVA nazionale;

 

-           obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie con periodicità trimestrale (per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro) e con periodicità mensile (per i soggetti che non si trovano nelle condizioni predette);

-           obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie agli uffici doganali esclusivamente per via telematica entro il  giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Tuttavia, fino al 30 aprile 2010, essi possono essere presentati anche  in formato elettronico (secondo le specifiche di cui all’All. XIII citato in premessa)  agli uffici doganali territorialmente competenti ma entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento. In tal caso è altresì necessario presentare gli stampati INTRA-1 e/o INTRA-2 (frontespizi) debitamente compilati e sottoscritti dal soggetto obbligato o dal soggetto delegato. I frontespizi possono essere redatti anche su carta bianca non specificamente predisposta, purché il contenuto degli elenchi sia sostanzialmente identico a quello dei Modelli INTRA da utilizzare per la trasmissione telematica. In ogni caso, dunque, non sarà più possibile la presentazione cartacea dei Modelli INTRA;

 

-           in fase di prima applicazione, la presentazione per via telematica agli uffici doganali avviene attraverso l’utilizzo del Servizio Telematico Doganale ma, con successivo provvedimento, sarà comunicata la data a partire dalla quale sarà consentito utilizzare anche i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

 

Con riserva di maggiori istruzioni sull’argomento, per completezza di esposizione, si aggiunge che, nella considerazione del fatto che, ad oggi, non risultano ancora pubblicate le norme nazionali di recepimento delle Direttive comunitarie sopra citate, onde superare le obiettive difficoltà in cui ragionevolmente possono versare i soggetti IVA tenuti alla presentazione dei Modelli INTRA in questione, con circolare n. 5 del 17 febbraio scorso, l’Agenzia delle Entrate ha fornito delle prime indicazioni in materia.

 

Più precisamente è stato chiarito che, in virtù dei principi recati dallo Statuto del contribuente, per gli eventuali errori di compilazione dei Modelli INTRA, in sede di controllo, non verranno applicate sanzioni, a condizione che i soggetti tenuti alla presentazione degli stessi provvedano ad inviare, entro il 20 luglio 2010, elenchi riepilogativi integrativi secondo le modalità definite dalla normativa in corso di emanazione.

 

Inoltre, al fine di garantire uniformità di comportamento da parte di tutti gli Uffici doganali, si forniscono le seguenti istruzioni per il trattamento dei Modelli INTRA eventualmente già fatti pervenire, ad oggi, dai soggetti obbligati.

 

Nell’ipotesi in cui gli elenchi riepilogativi siano stati presentati in formato cartaceo o spediti per posta a mezzo raccomandata (ai fini della data farà fede il timbro postale)  prima della pubblicazione del suddetto Decreto Legislativo di recepimento delle Direttive comunitarie, non vigendo ancora l’obbligo di presentazione dei Modelli INTRA in via telematica o in formato elettronico, l’Ufficio doganale ricevente provvederà direttamente alla loro acquisizione nel sistema AIDA.

 

Dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia e fino al 30 aprile 2010, invece, i Modelli INTRA eventualmente presentati agli Uffici doganali secondo modalità non conformi alle previsioni  di legge, dovranno essere gestiti come segue:  

 

·          per quelli redatti in forma cartacea e spediti per posta (con raccomandata), il soggetto obbligato deve essere invitato (a mezzo raccomandata) ad inviarli per via telematica o in formato elettronico, predisposto utilizzando intra web, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento dell’avviso, precisando che non sarà più accettato per il futuro l’invio dell’elenco riepilogativo a mezzo  posta;

 

·          per quelli presentati su supporto magnetico e spediti per posta (con raccomandata),  l’Ufficio doganale ricevente provvederà direttamente alla loro acquisizione nel sistema AIDA, comunicando al soggetto obbligato che non sarà più accettato per il futuro l’invio dell’elenco riepilogativo a mezzo posta.

 

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 Le Direzioni Regionali e Interregionali provvederanno alla massima diffusione della presente nota, non mancando di segnalare eventuali difficoltà operative.

 

 

F.to   Il  Direttore  Centrale

Ing. Walter De Santis

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93)