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Roma, 2 marzo 2010
Circolare n.41/2010
Oggetto: Autotrasporto – Requisiti per l’accesso alla
professione – Differimento al 4 dicembre 2011 – Legge 26.2.2010, n.25, su S.O.
alla G.U. n.48 del 27.2.2010.
Le imprese di
autotrasporto che esercitano l’attività con veicoli di peso fino a 6 tonnellate
o con portata utile fino a 3,5 tonnellate avranno tempo fino al 4 dicembre 2011
per mettersi in regola con i requisiti della capacità professionale e della capacità
finanziaria previsti dalla normativa vigente (decreto legislativo n.395/2000).
La proroga (l’adeguamento
sarebbe diventato obbligatorio dall’agosto di quest’anno) è stabilita da una
norma contenuta nella legge di conversione del decreto Milleproroghe.
La data del 4
dicembre 2011 è quella di entrata in vigore del Regolamento comunitario
n.1071/2009 che, com’è noto, prevede la completa liberalizzazione dell’attività
per le imprese che utilizzano esclusivamente veicoli di peso fino a 3,5
tonnellate, salvo che i singoli Stati non decidano soglie più basse come
avviene oggi in Italia dove il limite è di 1,5 tonnellate.
Il Governo ha ora questi
due anni di tempo per decidere se conformarsi al Regolamento comunitario,
ovvero mantenere l’attuale regime più restrittivo.
| Daniela  | |
| Responsabile
  di Area | Allegato uno | 
|  | D/d | 
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S.O. alla G.U. n.48 del 27.2.2010
(fonte Guritel)
TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009,
n. 194 
Testo del   decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (in G.U n. 302 del 30.12.2009), coordinato con la legge di  conversione 26 febbraio 2010, n. 25 recante:
«Proroga di termini previsti da disposizioni legislative». 
                               Art. 1 Proroga    di    termini    tributari,     nonche'     in     materia                        economico-finanziaria                            *** omissis ***
                               Art. 5            Proroga di termini in materia di infrastrutture                              e trasporti                            *** omissis ***  7-quinquies. Il Governo provvede ad adeguare il termine di sessantamesi, disposto dall'articolo 5, comma 2, del regolamento  di  cui  aldecreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  28  aprile2005, n. 161, e successive modificazioni, in materia di requisiti  diaccesso alla professione di autotrasportatore per  i  veicoli  al  disotto di 3,5 tonnellate, fissandolo alla data del 4 dicembre 2011,  adecorrere  dalla  quale  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  alregolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,del 21 ottobre 2009.                              *** omissis ***
FINE TESTO