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Roma, 8 marzo 2010
Circolare n.50/2010
Oggetto: Autostrade – Recepimento della Direttiva
2006/38/CE – D.Lgvo 25.1.2010, n.7, su G.U. n.32 del
9.2.2010.
Con quasi due anni
di ritardo e quando già l’UE aveva aperto una procedura di contestazione,
l’Italia ha provveduto a recepire la Direttiva 2006/38/CE sulla tassazione dei
veicoli adibiti all’autotrasporto merci per l’utilizzo delle infrastrutture
(cd. Direttiva Eurovignette II).
Rispetto alla
precedente Direttiva 1999/62/CE, l’attuale Direttiva n.38/2006 stabilisce, in
particolare, che i pedaggi possono essere diversificati in base alla classe ecologica
dei veicoli e in base al periodo in cui viene percorsa l’autostrada. La
Direttiva stabilisce inoltre che agli utenti abituali possono essere concessi
sconti nella misura massima del 13 per cento.
Per quanto riguarda
la determinazione dei pedaggi, la Direttiva in esame richiama il principio del
recupero dei soli costi di costruzione e di manutenzione dell’infrastruttura,
mentre, com’è noto, in sede comunitaria è già in discussione un’ulteriore proposta
di modifica della Direttiva (cd Eurovignette III) che
prevede l’inclusione nei pedaggi anche dei costi delle esternalità
provocate dal trasporto stradale di merci.
Il decreto
legislativo in oggetto recepisce i principi della Direttiva, mentre per la determinazione
dei nuovi pedaggi rinvia a successivi decreti del Ministro dei Trasporti e
delle Infrastrutture.
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Daniela |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.9/2009 e 114/1999 |
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Responsabile di Area |
Allegato uno |
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D/d |
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G.U. n. 32 del 9.2.2010 (fonte Guritel)
DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010 , n. 7
Attuazione della direttiva 2006/38/CE, che modifica la direttiva1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesantiadibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcuneinfrastrutture. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Finalita' e campo di applicazione 1. Il presente decreto detta disposizioni sui pedaggi e i dirittidi utenza gravanti sugli autoveicoli pesanti, adibiti al trasporto dimerci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, secondo ledefinizioni di cui all'articolo 2. Art. 2 Definizioni (articolo 1, paragrafo 1, direttiva 2006/38/CE) 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «rete stradale transeuropea»: la rete stradale definitaall'allegato I, sezione 2, della decisione n. 1692/96/CE delParlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugliorientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea deitrasporti, e successive modificazioni o integrazioni, ed illustratacon le relative cartine che si riferiscono alle sezionicorrispondenti menzionate nel dispositivo e/o nell'allegato II didetta decisione; b) «costi di costruzione»: i costi legati alla costruzione,compresi eventualmente i costi di finanziamento, di infrastrutturenuove o miglioramenti di infrastrutture nuove (comprese consistentiriparazioni strutturali), o di infrastrutture o miglioramenti delleinfrastrutture (comprese consistenti riparazioni strutturali),ultimati non piu' di trenta anni prima del 10 giugno 2008 laddovesiano gia' istituiti sistemi di pedaggio al 10 giugno 2008, oultimati non piu' di trenta anni prima dell'istituzione di un nuovosistema di pedaggio introdotto dopo il 10 giugno 2008; possono esserepresi in considerazione come costi di costruzione anche i costiconcernenti infrastrutture o miglioramenti di infrastrutture ultimatianteriormente a tali termini, laddove: 1) sia istituito un sistema di pedaggio che prevede il recuperodi detti costi mediante un contratto stipulato con un operatore di unsistema di pedaggio o altri atti giuridici di effetto equivalenteentrato in vigore anteriormente al 10 giugno 2008; 2) sia possibile dimostrare che i motivi della costruzionedelle infrastrutture in questione sono da ricondurre al fatto chequeste hanno una durata di vita predeterminata superiore a 30 anni; 3) in ogni caso la percentuale dei costi di costruzione daprendere in considerazione non deve eccedere la durata di vitapredeterminata dei componenti delle infrastrutture restante al 10giugno 2008 o, se successiva, alla data di introduzione del nuovosistema di pedaggio; 4) i costi concernenti infrastrutture o miglioramenti diinfrastrutture possono includere tutte le spese specifiche per leinfrastrutture destinate a ridurre il disturbo connesso al rumore o amigliorare la sicurezza stradale e i pagamenti effettivi da parte delgestore dell'infrastruttura corrispondenti ad elementi ambientaliobiettivi, quali la protezione contro la contaminazione del terreno; c) «costi di finanziamento»: gli interessi sui prestiti e/o laremunerazione dell'eventuale capitale apportato dagli azionisti; d) «consistenti riparazioni strutturali»: le riparazionistrutturali ad eccezione di quelle che, al momento, non recano piu'alcun beneficio agli utenti della strada, ad esempio laddove i lavoridi riparazione sono stati sostituiti da un ulteriore rifacimento delmanto stradale o da altri lavori di costruzione; e) «pedaggio»: il pagamento di una somma determinata per unautoveicolo che effettua un tragitto ben definito su una delleinfrastrutture di cui all'articolo 3, comma 1, basata sulla distanzapercorsa e sul tipo di autoveicolo; f) «pedaggio medio ponderato»: gli importi totali percepitiattraverso i pedaggi in un determinato periodo divisi per ichilometri per autoveicolo in una determinata rete oggetto delpedaggio durante tale periodo, dove gli importi percepiti e ichilometri per autoveicolo sono calcolati per gli autoveicoli aiquali si applicano i pedaggi; g) «diritti di utenza»: il pagamento di una somma determinata cheda' il diritto all'utilizzo da parte di un autoveicolo, per unadurata determinata, delle infrastrutture di cui all'articolo 3, comma1; h) «autoveicolo»: un veicolo a motore o un insieme diautoarticolati, adibito o usato esclusivamente per il trasporto sustrada di merci e che abbia un peso totale a pieno carico autorizzatosuperiore a 3,5 tonnellate; i) «autoveicolo della categoria Euro 0, Euro I, Euro II, EuroIII, Euro IV, Euro V, EEV»: un autoveicolo conforme ai limiti diemissione indicati nell'allegato I; l) «tipo di autoveicolo»: categoria nella quale un autoveicolo e'classificato sulla base del numero di assi, delle sue dimensioni odel suo peso o altri criteri di classificazione dell'autoveicolo inbase al danno arrecato alla strada, secondo il sistema diclassificazione di cui all'allegato II, a condizione che il sistemadi classificazione seguito sia basato su caratteristichedell'autoveicolo ricavabili dai documenti dell'autoveicolo odall'aspetto dello stesso; m) «contratto di concessione»: la concessione di lavori pubblicio la concessione di servizi ai sensi dell'articolo 3, commi 11 e 12,del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni; n) «pedaggio in concessione»: il pedaggio applicato da unconcessionario ai sensi di un contratto di concessione. Art. 3 Pedaggi e diritti d'utenza (articolo 1, paragrafo 2, direttiva 2006/38/CE) 1. L'introduzione o il mantenimento di pedaggi e diritti di utenzasulla rete stradale transeuropea sono disciplinati dalle disposizionidi cui ai successivi commi; pedaggi e diritti di utenza possonoessere applicati anche a strade che non fanno parte della retestradale transeuropea, quali strade parallele ovvero in direttaconcorrenza con alcune parti di tale rete, nonche' ad altri tipi diveicoli a motore diversi da quelli definiti all'articolo 2, letterah), nel rispetto dei principi di non discriminazione e di liberaconcorrenza. 2. Pedaggi e diritti di utenza possono essere introdotti, ovveromantenuti, soltanto su alcuni tratti della rete stradale transeuropeaqualora cio' si renda necessario in relazione all'introduzione di unnuovo sistema di pedaggio, ovvero in ragione dell'isolamento o delbasso livello di congestione e inquinamento dei tratti esentati; leesenzioni in tal modo stabilite non debbono determinare alcunadiscriminazione nei confronti del traffico internazionale. 3. Fino al 31 dicembre 2011, possono essere introdotti, ovveromantenuti, pedaggi e diritti di utenza limitatamente agli autoveicoliaventi un peso totale a pieno carico autorizzato di almeno 12tonnellate; qualora, in tale periodo, l'applicazione di pedaggi ediritti di utenza venga estesa agli autoveicoli al di sotto di talelimite di peso, si applicano le disposizioni di cui al presentedecreto. 4. Pedaggi e diritti di utenza si applicano a tutti gliautoveicoli, cosi' come definiti dall'articolo 2, comma 1, letterah), a partire dal 1° gennaio 2012; gli autoveicoli di peso inferiorea 12 tonnellate possono tuttavia essere esentati dall'applicazione dipedaggi e diritti di utenza qualora essa determini rilevanticonseguenze negative sulla libera circolazione del traffico,sull'ambiente, sui livelli di inquinamento acustico, sullacongestione del traffico o sulla salute, ovvero comporti costiamministrativi superiori del 30 per cento alle entrate addizionaligenerate. 5. Per l'utilizzo di uno stesso tratto stradale non possono essereimposti cumulativamente per una determinata categoria di autoveicolipedaggi e diritti d'utenza; tuttavia possono essere applicati anchepedaggi per l'utilizzo di ponti, gallerie e valichi di montagna sureti in cui sono riscossi diritti d'utenza. 6. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 373 deldecreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,possono essere previste aliquote dei pedaggi ridotte, diritti diutenza ridotti o esoneri dall'obbligo di pagare il pedaggio o ildiritto di utenza per gli autoveicoli esentati dall'obbligo diinstallare e utilizzare l'apparecchio di controllo a norma delregolamento (CE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985,relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti sustrada, nei seguenti casi: a) autoveicoli del Ministero della difesa, della protezionecivile, dei servizi antincendio e degli altri servizi di prontointervento, delle Forze dell'ordine, nonche' agli autoveicoli adibitialla manutenzione stradale; b) autoveicoli che circolano solo occasionalmente sulla pubblicavia del territorio nazionale e che sono utilizzati da persone fisicheo giuridiche la cui attivita' principale non e' il trasporto dimerci, a condizione che i trasporti effettuati da tali veicoli noncomportino distorsioni di concorrenza e previo accordo con laCommissione europea. 7. Agli utenti abituali possono essere concessi sconti o riduzionisui pedaggi a condizione che: a) siano soddisfatte le prescrizioni di cui al comma 10; b) sconti o riduzioni siano inseriti in una struttura tariffarialineare, proporzionata e disponibile a tutti gli utenti in condizionidi parita' e non comportino costi aggiuntivi trasferiti ad altriutenti sotto forma di pedaggi piu' elevati; c) l'importo dello sconto, o delle riduzioni, non superi, sullarete stradale transeuropea, il 13 per cento del pedaggio pagato dagliautoveicoli equivalenti cui lo sconto o la riduzione non e'applicabile. Tutti i piani di sconto o riduzione relativi alla retestradale transeuropea devono essere comunicati alla Commissioneeuropea che ne verifica la conformita' e li approva secondo laprocedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4-quater, della direttiva1999/62/CE, come modificata dalla direttiva 2006/38/CE. 8. I dispositivi per la riscossione dei pedaggi e dei dirittid'utenza non devono comportare maggiori oneri per gli utenti nonabituali della rete stradale; qualora pedaggi e diritti d'utenzasiano riscossi esclusivamente mediante sistemi che comportino l'usodi unita' poste a bordo degli autoveicoli, si opera in conformita' diquanto previsto dalla direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo edel Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'interoperabilita' dei sistemidi telepedaggio stradale nella Comunita', e dalle relativedisposizioni di attuazione. 9. I pedaggi si fondano sul principio del recupero dei soli costid'infrastruttura; in particolare, i pedaggi medi ponderati sono infunzione dei costi di costruzione, nonche' dei costi di esercizio,manutenzione e sviluppo della rete di infrastrutture di cui trattasi;i pedaggi medi ponderati possono comprendere anche la remunerazionedel capitale o un margine di profitto in base alle condizioni dimercato. 10. Fatti salvi i pedaggi medi ponderati di cui al comma 9, lealiquote dei pedaggi riscossi possono essere differenziate, al fine,fra l'altro, di lottare contro i danni ambientali e la congestione,ridurre al minimo i danni alle infrastrutture, ottimizzare l'usodell'infrastruttura interessata o promuovere la sicurezza stradale, acondizione che la differenziazione: a) sia proporzionale all'obiettivo perseguito; b) sia trasparente e non discriminatoria, segnatamente riguardoalla cittadinanza del trasportatore, il paese o luogo di stabilimentodel trasportatore o di immatricolazione dell'autoveicolo, oppurel'origine o la destinazione del trasporto; c) non sia finalizzata a generare ulteriori introiti da pedaggiotali da comportare pedaggi medi ponderati non conformi al comma 9;gli aumenti degli introiti non intenzionali sono controbilanciatimediante modifiche della struttura della differenziazione che devonoessere attuate entro due anni dalla fine dell'anno finanziario in cuigli introiti da pedaggio addizionali sono stati generati; d) rispetti le soglie di massima flessibilita' fissate al comma11. 11. Fatte salve le condizioni di cui al comma 10, le aliquote deipedaggi possono essere differenziate in funzione: a) della categoria di emissione EURO di cui all'allegato I,inclusi i livelli di PM e di NOx, purche' nessun pedaggio siasuperiore del 100 per cento al pedaggio richiesto per autoveicoliequivalenti che ottemperano alle norme di emissione piu' rigorose,e/o; b) dell'ora, del giorno o della stagione, purche' nessun pedaggiosia superiore del 100 per cento rispetto al pedaggio imposto durantel'ora, il giorno o la stagione meno costosi; o qualora il periodomeno costoso sia a tariffa zero, la penalita' per l'ora, il giorno ola stagione piu' cari non sia superiore del 50 per cento del livellodi pedaggio che sarebbe altrimenti applicabile all'autoveicolo inquestione. 12. Le aliquote dei pedaggi sono differenziate conformemente allalettera a), del comma 11 entro il 31 dicembre 2010 o, nel caso dicontratti di concessione, quando la concessione e' rinnovata; puo'tuttavia derogarsi a tale obbligo, previa notifica alla Commissione,quando: a) cio' pregiudichi la coerenza dei sistemi di pedaggio sulterritorio; b) l'introduzione di tale differenziazione non risultitecnicamente applicabile allo specifico sistema di pedaggio inquestione; c) tale misura comporti la deviazione del traffico degliautoveicoli piu' inquinanti dalla rete stradale transeuropea, conconseguenti ripercussioni sulla sicurezza stradale e sulla salutepubblica. 13. Fatte salve le condizioni di cui al comma 10, nel caso diprogetti specifici di rilevante interesse europeo, le aliquote deipedaggi possono essere assoggettate ad altre forme didifferenziazione, al fine di garantire la redditivita' commerciale didetti progetti, qualora gli stessi siano esposti alla concorrenzadiretta con altri modi di trasporto per autoveicoli; la strutturatariffaria risultante e' lineare, proporzionata, resa pubblica,disponibile a tutti gli utenti in condizioni di parita' e noncomporta costi aggiuntivi trasferiti ad altri utenti sotto forma dipedaggi piu' elevati; le determinazioni relative all'applicazionedella struttura tariffaria sono comunicate alla Commissione europeache ne verifica la congruita'. 14. In casi eccezionali, riguardanti infrastrutture situate inregioni montane e previa comunicazione alla Commissione, e' possibileapplicare una maggiorazione ai pedaggi per specifici tratti stradaliche soffrono di una acuta congestione che ostacola la liberacircolazione degli autoveicoli, o il cui utilizzo da parte degliautoveicoli causa significativi danni ambientali, a condizione che: a) gli introiti generati dalla maggiorazione siano investiti inprogetti di interesse europeo identificati nell'Allegato II delladecisione n. 884/2004/CE, che contribuiscono direttamente a ridurrela congestione o il danno ambientale di cui trattasi e che sianosituati nel medesimo corridoio della sezione stradale in cui e'applicata la maggiorazione; b) la maggiorazione che puo' essere applicata ai pedaggidifferenziati in conformita' del comma 10 non superi il 15 per centodei pedaggi medi ponderati calcolati in conformita' del comma 9,tranne quando gli introiti generati siano investiti in sezionitransfrontaliere di progetti prioritari di interesse comunitarioriguardanti infrastrutture in regioni montane, nel qual caso lamaggiorazione non puo' essere superiore al 25 per cento; c) l'applicazione della maggiorazione non si traduca in untrattamento del traffico commerciale non equo rispetto a quelloriservato ad altri utenti della strada; d) siano presentati alla Commissione, prima dell'applicazionemaggiorata, piani finanziari per l'infrastruttura interessata dellamaggiorazione ed un'analisi dei costi e dei benefici per il nuovoprogetto di infrastruttura; e) il periodo di applicazione della maggiorazione sia definito ecircoscritto anticipatamente e corrisponda, in termini di aumentodegli introiti stimati, ai piani finanziari ed all'analisi dei costie dei benefici presentati; l'applicazione delle disposizioni delpresente comma e' soggetta a verifica di congruita' da parte dellaCommissione europea, secondo la procedura prevista dall'articolo 7,paragrafo 11, della direttiva 1999/62/CE, come modificata dalladirettiva 2006/38/CE; nel caso di nuovi progetti transfrontalieri e'richiesto, altresi', l'accordo degli Stati membri interessati. 15. Qualora, in caso di controllo, un conducente non sia in gradodi fornire documenti dell'autoveicolo necessari per verificare leinformazioni di cui al comma 11, lettera a), e il tipo diautoveicolo, il pedaggio imposto puo' raggiungere il livello piu'alto applicabile. Art. 4 Determinazione dei pedaggi (articolo 1, paragrafo 3, direttiva 2006/38/CE) 1. I pedaggi sono determinati conformemente all'articolo 3; nelladeterminazione dei livelli di pedaggio medi ponderati applicabilialla rete di infrastrutture o ad una parte chiaramente definita didetta rete, si tiene conto dei vari costi di cui all'articolo 3,comma 9; i costi considerati riguardano la rete o parte della rete sucui gravano i pedaggi e gli autoveicoli soggetti al pedaggio; puo'stabilirsi di non procedere al recupero di tali costi attraverso lariscossione dei pedaggi o di recuperarne solo una percentuale. 2. I costi per i nuovi sistemi di pedaggio, diversi da quelli checomportano pedaggi in concessione istituiti dopo il 10 giugno 2008,sono calcolati utilizzando un metodo fondato sui principifondamentali di calcolo di cui all'allegato III; per i nuovi pedaggiin concessione istituiti dopo il 10 giugno 2008 il livello piu' altodi pedaggio e' equivalente o inferiore al livello risultantedall'applicazione di un metodo basato sui principi fondamentali dicalcolo di cui all'allegato III; la valutazione di tale equivalenzadeve essere effettuata in base ad un periodo di riferimentoragionevolmente lungo, adatto alla natura di un contratto diconcessione; non sono soggetti agli obblighi di cui al presente commai sistemi di pedaggio gia' istituiti al 10 giugno 2008 o per i quali,a seguito di una procedura di appalto pubblico, siano state ricevuteofferte o risposte ad inviti a negoziare prima del 10 giugno 2008;l'esenzione si estende a tutto il periodo di applicazione di dettisistemi a condizione che gli stessi non subiscano modifichesostanziali. 3. Almeno quattro mesi prima dell'attuazione di un nuovo sistema dipedaggio sono comunicate alla Commissione europea, ai fini del pareredi cui all'articolo 7-bis, paragrafo 6, primo periodo, delladirettiva 1999/62/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva2006/38/CE, le seguenti informazioni: a) per quanto concerne i sistemi di pedaggio che non comportanopedaggi in concessione: 1) i valori unitari e gli altri parametri necessari per ilcalcolo dei vari elementi di costo; 2) informazioni sugli autoveicoli soggetti al loro sistema dipedaggio e sull'estensione geografica della rete, o parte di essa,usata per il calcolo di ciascun costo e sulla percentuale dei costida recuperare; b) per quanto concerne i sistemi di pedaggio che comportanopedaggi in concessione: 1) i contratti di concessione ed eventuali modifiche rilevantidegli stessi; 2) gli elementi fondamentali su cui il concedente ha sviluppatoil bando relativo alla concessione, come previsto nell'allegato IX Bdel decreto legislativo n. 163 del 2006; tali elementi riguardano, inparticolare, i costi stimati, quali definiti all'articolo 3, comma 9,previsti nell'ambito della concessione, il traffico preventivatodiviso per tipo di autoveicoli, i livelli di pedaggio previsti el'estensione geografica della rete cui si applica il contratto diconcessione. 4. Almeno quattro mesi prima della loro attuazione, le nuovedisposizioni in materia di pedaggi applicabili alle strade parallelesu cui il traffico puo' essere deviato dalla rete stradaletranseuropea e che sono in diretta concorrenza con alcune parti della
rete su cui viene imposto il pedaggio, sono comunicate allaCommissione europea, ai fini dell'acquisizione del parere di cuiall'articolo 7-bis, paragrafo 6, secondo periodo, della direttiva1999/62/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2006/38/CE;tali informazioni riguardano l'estensione geografica della retecoperta dal pedaggio, gli autoveicoli interessati dal pedaggio e ilivelli di pedaggio previsti, unitamente ad una relazione sul sistemadi determinazione del livello del pedaggio. 5. Qualora si applichino le disposizioni di cui all'articolo 3,comma 14, ai sistemi di pedaggio gia' vigenti al 10 giugno 2008, sonocomunicate alla Commissione europea le informazioni che dimostrinoche il pedaggio ponderato medio applicato all'infrastruttura inquestione e' conforme all'articolo 2, comma 1, lettera b, eall'articolo 3, commi 9, 10, 11, 12 e 13. Art. 5 Attuazione e controlli (articolo 1, paragrafo 6, direttiva 2006/38/CE) 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede conpropri decreti, di concerto con il Ministro dell'economia e dellefinanze per gli aspetti di cui al comma 3, all'attuazione degliarticoli 3 e 4. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita ilcontrollo del funzionamento del sistema dei pedaggi e dei diritti diutenza in modo da garantire l'osservanza dei principi di trasparenzae non discriminazione. 3. I decreti di cui al comma 1 dovranno garantire l'equilibrioeconomico finanziario complessivo delle concessionarie, nel rispettodi quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 7. Art. 6 Relazione alla Commissione europea (articolo 1, paragrafo 9, direttiva 2006/38/CE) 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmetteentro il 10 dicembre 2010 le informazioni necessarie per la relazioneche la Commissione europea deve presentare al Parlamento europeo e alConsiglio sull'attuazione e sugli effetti della direttiva 2006/38/CE,tenendo conto degli sviluppi in campo tecnologico e dell'evoluzionedella densita' della circolazione, compreso l'uso di autoveicoli dipiu' di 3,5 e di meno di 12 tonnellate, e valutando il relativo
impatto sul mercato interno, anche nelle regioni insulari, prive disbocchi al mare e periferiche della Comunita', i livelli diinvestimento nel settore e il contributo al raggiungimento degliobiettivi di una politica dei trasporti sostenibile. Art. 7 Disposizioni finali e copertura finanziaria 1. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del presentedecreto, sono aggiornati con decreto del Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, in conformita' alle modalita'tecniche rese necessarie dal progresso ovvero a quelle introdotte alivello comunitario. 2. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneria carico della finanza pubblica. Art. 8 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo aquello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare. Dato a Roma, addi' 25 gennaio 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ronchi, Ministro per le politiche europee Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Frattini, Ministro degli affari esteri Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Allegati
del Decreto Legislativo 25.1.2010 , n. 7 in formato grafico