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Roma, 8 marzo 2010
Circolare n.50/2010
Oggetto: Autostrade – Recepimento della Direttiva
2006/38/CE – D.Lgvo 25.1.2010, n.7, su G.U. n.32 del
9.2.2010.
Con quasi due anni
di ritardo e quando già l’UE aveva aperto una procedura di contestazione,
l’Italia ha provveduto a recepire la Direttiva 2006/38/CE sulla tassazione dei
veicoli adibiti all’autotrasporto merci per l’utilizzo delle infrastrutture
(cd. Direttiva Eurovignette II).
Rispetto alla
precedente Direttiva 1999/62/CE, l’attuale Direttiva n.38/2006 stabilisce, in
particolare, che i pedaggi possono essere diversificati in base alla classe ecologica
dei veicoli e in base al periodo in cui viene percorsa l’autostrada. La
Direttiva stabilisce inoltre che agli utenti abituali possono essere concessi
sconti nella misura massima del 13 per cento.
Per quanto riguarda
la determinazione dei pedaggi, la Direttiva in esame richiama il principio del
recupero dei soli costi di costruzione e di manutenzione dell’infrastruttura,
mentre, com’è noto, in sede comunitaria è già in discussione un’ulteriore proposta
di modifica della Direttiva (cd Eurovignette III) che
prevede l’inclusione nei pedaggi anche dei costi delle esternalità
provocate dal trasporto stradale di merci.
Il decreto
legislativo in oggetto recepisce i principi della Direttiva, mentre per la determinazione
dei nuovi pedaggi rinvia a successivi decreti del Ministro dei Trasporti e
delle Infrastrutture.
| Daniela  | Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.9/2009 e 114/1999 | 
| Responsabile di Area | Allegato uno | 
|  | D/d | 
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G.U. n. 32 del 9.2.2010 (fonte Guritel)
DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010 , n. 7 
Attuazione della direttiva  2006/38/CE,  che  modifica  la  direttiva1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli  pesantiadibiti  al  trasporto  di  merci  su  strada  per  l'uso  di  alcuneinfrastrutture.                     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA                                 E m a n a                   il seguente decreto legislativo:                                 Art. 1                   Finalita' e campo di applicazione   1. Il presente decreto detta disposizioni sui pedaggi e  i  dirittidi utenza gravanti sugli autoveicoli pesanti, adibiti al trasporto dimerci su strada  per  l'uso  di  alcune  infrastrutture,  secondo  ledefinizioni di cui all'articolo 2.                                  Art. 2                              Definizioni            (articolo 1, paragrafo 1, direttiva 2006/38/CE)   1. Ai fini del presente decreto si intende per:     a)  «rete  stradale  transeuropea»:  la  rete  stradale  definitaall'allegato  I,  sezione  2,  della  decisione  n.  1692/96/CE   delParlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  23  luglio  1996,  sugliorientamenti comunitari per lo sviluppo della rete  transeuropea  deitrasporti, e successive modificazioni o integrazioni,  ed  illustratacon  le  relative   cartine   che   si   riferiscono   alle   sezionicorrispondenti menzionate nel dispositivo  e/o  nell'allegato  II  didetta decisione;     b) «costi di  costruzione»:  i  costi  legati  alla  costruzione,compresi eventualmente i costi di  finanziamento,  di  infrastrutturenuove o miglioramenti di infrastrutture nuove  (comprese  consistentiriparazioni strutturali), o di infrastrutture o  miglioramenti  delleinfrastrutture  (comprese   consistenti   riparazioni   strutturali),ultimati non piu' di trenta anni prima del  10  giugno  2008  laddovesiano gia' istituiti  sistemi  di  pedaggio  al  10  giugno  2008,  oultimati non piu' di trenta anni prima dell'istituzione di  un  nuovosistema di pedaggio introdotto dopo il 10 giugno 2008; possono esserepresi in considerazione come  costi  di  costruzione  anche  i  costiconcernenti infrastrutture o miglioramenti di infrastrutture ultimatianteriormente a tali termini, laddove:       1) sia istituito un sistema di pedaggio che prevede il recuperodi detti costi mediante un contratto stipulato con un operatore di unsistema di pedaggio o altri atti  giuridici  di  effetto  equivalenteentrato in vigore anteriormente al 10 giugno 2008;       2) sia possibile dimostrare  che  i  motivi  della  costruzionedelle infrastrutture in questione sono da  ricondurre  al  fatto  chequeste hanno una durata di vita predeterminata superiore a 30 anni;       3) in ogni caso la percentuale  dei  costi  di  costruzione  daprendere in considerazione  non  deve  eccedere  la  durata  di  vitapredeterminata dei componenti delle  infrastrutture  restante  al  10giugno 2008 o, se successiva, alla data  di  introduzione  del  nuovosistema di pedaggio;       4)  i  costi  concernenti  infrastrutture  o  miglioramenti  diinfrastrutture possono includere tutte le  spese  specifiche  per  leinfrastrutture destinate a ridurre il disturbo connesso al rumore o amigliorare la sicurezza stradale e i pagamenti effettivi da parte delgestore dell'infrastruttura  corrispondenti  ad  elementi  ambientaliobiettivi, quali la protezione contro la contaminazione del terreno;     c) «costi di finanziamento»: gli interessi sui  prestiti  e/o  laremunerazione dell'eventuale capitale apportato dagli azionisti;     d)  «consistenti   riparazioni   strutturali»:   le   riparazionistrutturali ad eccezione di quelle che, al momento, non  recano  piu'alcun beneficio agli utenti della strada, ad esempio laddove i lavoridi riparazione sono stati sostituiti da un ulteriore rifacimento  delmanto stradale o da altri lavori di costruzione;     e) «pedaggio»: il pagamento  di  una  somma  determinata  per  unautoveicolo che effettua  un  tragitto  ben  definito  su  una  delleinfrastrutture di cui all'articolo 3, comma 1, basata sulla  distanzapercorsa e sul tipo di autoveicolo;     f) «pedaggio  medio  ponderato»:  gli  importi  totali  percepitiattraverso  i  pedaggi  in  un  determinato  periodo  divisi  per   ichilometri per  autoveicolo  in  una  determinata  rete  oggetto  delpedaggio durante  tale  periodo,  dove  gli  importi  percepiti  e  ichilometri per autoveicolo sono  calcolati  per  gli  autoveicoli  aiquali si applicano i pedaggi;     g) «diritti di utenza»: il pagamento di una somma determinata cheda' il diritto all'utilizzo da  parte  di  un  autoveicolo,  per  unadurata determinata, delle infrastrutture di cui all'articolo 3, comma1;     h)  «autoveicolo»:  un  veicolo  a  motore  o   un   insieme   diautoarticolati, adibito o usato esclusivamente per  il  trasporto  sustrada di merci e che abbia un peso totale a pieno carico autorizzatosuperiore a 3,5 tonnellate;     i) «autoveicolo della categoria Euro 0, Euro  I,  Euro  II,  EuroIII, Euro IV, Euro V, EEV»: un  autoveicolo  conforme  ai  limiti  diemissione indicati nell'allegato I;     l) «tipo di autoveicolo»: categoria nella quale un autoveicolo e'classificato sulla base del numero di assi, delle  sue  dimensioni  odel suo peso o altri criteri di classificazione  dell'autoveicolo  inbase  al  danno  arrecato  alla  strada,  secondo   il   sistema   diclassificazione di cui all'allegato II, a condizione che  il  sistemadi   classificazione   seguito   sia   basato   su    caratteristichedell'autoveicolo  ricavabili   dai   documenti   dell'autoveicolo   odall'aspetto dello stesso;     m) «contratto di concessione»: la concessione di lavori  pubblicio la concessione di servizi ai sensi dell'articolo 3, commi 11 e  12,del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni;     n)  «pedaggio  in  concessione»:  il  pedaggio  applicato  da  unconcessionario ai sensi di un contratto di concessione.                                  Art. 3                      Pedaggi e diritti d'utenza            (articolo 1, paragrafo 2, direttiva 2006/38/CE)   1. L'introduzione o il mantenimento di pedaggi e diritti di  utenzasulla rete stradale transeuropea sono disciplinati dalle disposizionidi cui ai successivi commi;  pedaggi  e  diritti  di  utenza  possonoessere applicati anche a  strade  che  non  fanno  parte  della  retestradale transeuropea,  quali  strade  parallele  ovvero  in  direttaconcorrenza con alcune parti di tale rete, nonche' ad altri  tipi  diveicoli a motore diversi da quelli definiti all'articolo  2,  letterah), nel rispetto dei principi di  non  discriminazione  e  di  liberaconcorrenza.   2. Pedaggi e diritti di utenza possono  essere  introdotti,  ovveromantenuti, soltanto su alcuni tratti della rete stradale transeuropeaqualora cio' si renda necessario in relazione all'introduzione di  unnuovo sistema di pedaggio, ovvero in ragione  dell'isolamento  o  delbasso livello di congestione e inquinamento dei tratti  esentati;  leesenzioni in  tal  modo  stabilite  non  debbono  determinare  alcunadiscriminazione nei confronti del traffico internazionale.   3. Fino al 31 dicembre  2011,  possono  essere  introdotti,  ovveromantenuti, pedaggi e diritti di utenza limitatamente agli autoveicoliaventi un peso  totale  a  pieno  carico  autorizzato  di  almeno  12tonnellate; qualora, in tale periodo,  l'applicazione  di  pedaggi  ediritti di utenza venga estesa agli autoveicoli al di sotto  di  talelimite di peso, si applicano  le  disposizioni  di  cui  al  presentedecreto.   4.  Pedaggi  e  diritti  di  utenza  si  applicano  a   tutti   gliautoveicoli, cosi' come definiti dall'articolo 2,  comma  1,  letterah), a partire dal 1° gennaio 2012; gli autoveicoli di peso  inferiorea 12 tonnellate possono tuttavia essere esentati dall'applicazione dipedaggi  e  diritti  di  utenza  qualora  essa  determini   rilevanticonseguenze  negative  sulla  libera   circolazione   del   traffico,sull'ambiente,  sui   livelli   di   inquinamento   acustico,   sullacongestione del  traffico  o  sulla  salute,  ovvero  comporti  costiamministrativi superiori del 30 per cento  alle  entrate  addizionaligenerate.   5. Per l'utilizzo di uno stesso tratto stradale non possono  essereimposti cumulativamente per una determinata categoria di  autoveicolipedaggi e diritti d'utenza; tuttavia possono essere  applicati  anchepedaggi per l'utilizzo di ponti, gallerie e valichi  di  montagna  sureti in cui sono riscossi diritti d'utenza.   6. Ferme restando le  disposizioni  di  cui  all'articolo  373  deldecreto del Presidente della Repubblica 16  dicembre  1992,  n.  495,possono essere previste aliquote  dei  pedaggi  ridotte,  diritti  diutenza ridotti o esoneri dall'obbligo di  pagare  il  pedaggio  o  ildiritto di  utenza  per  gli  autoveicoli  esentati  dall'obbligo  diinstallare e  utilizzare  l'apparecchio  di  controllo  a  norma  delregolamento (CE) n. 3821/85 del  Consiglio,  del  20  dicembre  1985,relativo all'apparecchio di controllo nel settore  dei  trasporti  sustrada, nei seguenti casi:     a) autoveicoli  del  Ministero  della  difesa,  della  protezionecivile, dei servizi antincendio  e  degli  altri  servizi  di  prontointervento, delle Forze dell'ordine, nonche' agli autoveicoli adibitialla manutenzione stradale;     b) autoveicoli che circolano solo occasionalmente sulla  pubblicavia del territorio nazionale e che sono utilizzati da persone fisicheo giuridiche la cui attivita'  principale  non  e'  il  trasporto  dimerci, a condizione che i trasporti effettuati da  tali  veicoli  noncomportino  distorsioni  di  concorrenza  e  previo  accordo  con  laCommissione europea.   7. Agli utenti abituali possono essere concessi sconti o  riduzionisui pedaggi a condizione che:     a) siano soddisfatte le prescrizioni di cui al comma 10;     b) sconti o riduzioni siano inseriti in una struttura  tariffarialineare, proporzionata e disponibile a tutti gli utenti in condizionidi parita' e non comportino  costi  aggiuntivi  trasferiti  ad  altriutenti sotto forma di pedaggi piu' elevati;     c) l'importo dello sconto, o delle riduzioni, non  superi,  sullarete stradale transeuropea, il 13 per cento del pedaggio pagato dagliautoveicoli  equivalenti  cui  lo  sconto  o  la  riduzione  non   e'applicabile. Tutti i piani di sconto o riduzione relativi  alla  retestradale  transeuropea  devono  essere  comunicati  alla  Commissioneeuropea che ne verifica  la  conformita'  e  li  approva  secondo  laprocedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4-quater, della  direttiva1999/62/CE, come modificata dalla direttiva 2006/38/CE.   8. I dispositivi per la  riscossione  dei  pedaggi  e  dei  dirittid'utenza non devono comportare maggiori  oneri  per  gli  utenti  nonabituali della rete stradale;  qualora  pedaggi  e  diritti  d'utenzasiano riscossi esclusivamente mediante sistemi che  comportino  l'usodi unita' poste a bordo degli autoveicoli, si opera in conformita' diquanto previsto dalla direttiva 2004/52/CE del Parlamento  europeo  edel Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'interoperabilita' dei sistemidi  telepedaggio  stradale  nella   Comunita',   e   dalle   relativedisposizioni di attuazione.   9. I pedaggi si fondano sul principio del recupero dei  soli  costid'infrastruttura; in particolare, i pedaggi medi  ponderati  sono  infunzione dei costi di costruzione, nonche' dei  costi  di  esercizio,manutenzione e sviluppo della rete di infrastrutture di cui trattasi;i pedaggi medi ponderati possono comprendere anche  la  remunerazionedel capitale o un margine di profitto  in  base  alle  condizioni  dimercato.   10. Fatti salvi i pedaggi medi ponderati di  cui  al  comma  9,  lealiquote dei pedaggi riscossi possono essere differenziate, al  fine,fra l'altro, di lottare contro i danni ambientali e  la  congestione,ridurre al minimo i  danni  alle  infrastrutture,  ottimizzare  l'usodell'infrastruttura interessata o promuovere la sicurezza stradale, acondizione che la differenziazione:     a) sia proporzionale all'obiettivo perseguito;     b) sia trasparente e non discriminatoria,  segnatamente  riguardoalla cittadinanza del trasportatore, il paese o luogo di stabilimentodel trasportatore  o  di  immatricolazione  dell'autoveicolo,  oppurel'origine o la destinazione del trasporto;     c) non sia finalizzata a generare ulteriori introiti da  pedaggiotali da comportare pedaggi medi ponderati non conformi  al  comma  9;gli aumenti degli introiti  non  intenzionali  sono  controbilanciatimediante modifiche della struttura della differenziazione che  devonoessere attuate entro due anni dalla fine dell'anno finanziario in cuigli introiti da pedaggio addizionali sono stati generati;     d) rispetti le soglie di massima flessibilita' fissate  al  comma11.   11. Fatte salve le condizioni di cui al comma 10, le  aliquote  deipedaggi possono essere differenziate in funzione:     a) della categoria di  emissione  EURO  di  cui  all'allegato  I,inclusi i livelli di  PM  e  di  NOx,  purche'  nessun  pedaggio  siasuperiore del 100 per cento al  pedaggio  richiesto  per  autoveicoliequivalenti che ottemperano alle norme di  emissione  piu'  rigorose,e/o;     b) dell'ora, del giorno o della stagione, purche' nessun pedaggiosia superiore del 100 per cento rispetto al pedaggio imposto  durantel'ora, il giorno o la stagione meno costosi;  o  qualora  il  periodomeno costoso sia a tariffa zero, la penalita' per l'ora, il giorno  ola stagione piu' cari non sia superiore del 50 per cento del  livellodi pedaggio che sarebbe  altrimenti  applicabile  all'autoveicolo  inquestione.   12. Le aliquote dei pedaggi sono differenziate  conformemente  allalettera a), del comma 11 entro il 31 dicembre 2010  o,  nel  caso  dicontratti di concessione, quando la concessione  e'  rinnovata;  puo'tuttavia derogarsi a tale obbligo, previa notifica alla  Commissione,quando:     a) cio' pregiudichi la  coerenza  dei  sistemi  di  pedaggio  sulterritorio;     b)  l'introduzione   di   tale   differenziazione   non   risultitecnicamente  applicabile  allo  specifico  sistema  di  pedaggio  inquestione;     c)  tale  misura  comporti  la  deviazione  del  traffico   degliautoveicoli piu' inquinanti dalla  rete  stradale  transeuropea,  conconseguenti ripercussioni sulla sicurezza  stradale  e  sulla  salutepubblica.   13. Fatte salve le condizioni di cui  al  comma  10,  nel  caso  diprogetti specifici di rilevante interesse europeo,  le  aliquote  deipedaggi   possono   essere   assoggettate   ad   altre    forme    didifferenziazione, al fine di garantire la redditivita' commerciale didetti progetti, qualora gli stessi  siano  esposti  alla  concorrenzadiretta con altri modi di trasporto  per  autoveicoli;  la  strutturatariffaria  risultante  e'  lineare,  proporzionata,  resa  pubblica,disponibile a tutti  gli  utenti  in  condizioni  di  parita'  e  noncomporta costi aggiuntivi trasferiti ad altri utenti sotto  forma  dipedaggi piu' elevati;  le  determinazioni  relative  all'applicazionedella struttura tariffaria sono comunicate alla  Commissione  europeache ne verifica la congruita'.   14. In casi  eccezionali,  riguardanti  infrastrutture  situate  inregioni montane e previa comunicazione alla Commissione, e' possibileapplicare una maggiorazione ai pedaggi per specifici tratti  stradaliche  soffrono  di  una  acuta  congestione  che  ostacola  la  liberacircolazione degli autoveicoli, o il  cui  utilizzo  da  parte  degliautoveicoli causa significativi danni ambientali, a condizione che:     a) gli introiti generati dalla maggiorazione siano  investiti  inprogetti di interesse europeo  identificati  nell'Allegato  II  delladecisione n. 884/2004/CE, che contribuiscono direttamente  a  ridurrela congestione o il danno ambientale di  cui  trattasi  e  che  sianosituati nel medesimo corridoio  della  sezione  stradale  in  cui  e'applicata la maggiorazione;     b)  la  maggiorazione  che  puo'  essere  applicata  ai   pedaggidifferenziati in conformita' del comma 10 non superi il 15 per  centodei pedaggi medi ponderati calcolati  in  conformita'  del  comma  9,tranne quando  gli  introiti  generati  siano  investiti  in  sezionitransfrontaliere di  progetti  prioritari  di  interesse  comunitarioriguardanti infrastrutture in  regioni  montane,  nel  qual  caso  lamaggiorazione non puo' essere superiore al 25 per cento;     c) l'applicazione  della  maggiorazione  non  si  traduca  in  untrattamento del traffico  commerciale  non  equo  rispetto  a  quelloriservato ad altri utenti della strada;     d) siano presentati  alla  Commissione,  prima  dell'applicazionemaggiorata, piani finanziari per l'infrastruttura  interessata  dellamaggiorazione ed un'analisi dei costi e dei  benefici  per  il  nuovoprogetto di infrastruttura;     e) il periodo di applicazione della maggiorazione sia definito  ecircoscritto anticipatamente e corrisponda,  in  termini  di  aumentodegli introiti stimati, ai piani finanziari ed all'analisi dei  costie dei benefici  presentati;  l'applicazione  delle  disposizioni  delpresente comma e' soggetta a verifica di congruita'  da  parte  dellaCommissione europea, secondo la procedura prevista  dall'articolo  7,paragrafo 11,  della  direttiva  1999/62/CE,  come  modificata  dalladirettiva 2006/38/CE; nel caso di nuovi progetti transfrontalieri  e'richiesto, altresi', l'accordo degli Stati membri interessati.   15. Qualora, in caso di controllo, un conducente non sia  in  gradodi fornire documenti dell'autoveicolo  necessari  per  verificare  leinformazioni  di  cui  al  comma  11,  lettera  a),  e  il  tipo   diautoveicolo, il pedaggio imposto puo'  raggiungere  il  livello  piu'alto applicabile.                                  Art. 4                      Determinazione dei pedaggi            (articolo 1, paragrafo 3, direttiva 2006/38/CE)   1. I pedaggi sono determinati conformemente all'articolo  3;  nelladeterminazione dei livelli di  pedaggio  medi  ponderati  applicabilialla rete di infrastrutture o ad una parte  chiaramente  definita  didetta rete, si tiene conto dei vari  costi  di  cui  all'articolo  3,comma 9; i costi considerati riguardano la rete o parte della rete sucui gravano i pedaggi e gli autoveicoli soggetti  al  pedaggio;  puo'stabilirsi di non procedere al recupero di tali costi  attraverso  lariscossione dei pedaggi o di recuperarne solo una percentuale.   2. I costi per i nuovi sistemi di pedaggio, diversi da  quelli  checomportano pedaggi in concessione istituiti dopo il 10  giugno  2008,sono  calcolati  utilizzando   un   metodo   fondato   sui   principifondamentali di calcolo di cui all'allegato III; per i nuovi  pedaggiin concessione istituiti dopo il 10 giugno 2008 il livello piu'  altodi  pedaggio  e'  equivalente  o  inferiore  al  livello   risultantedall'applicazione di un metodo basato sui  principi  fondamentali  dicalcolo di cui all'allegato III; la valutazione di  tale  equivalenzadeve  essere  effettuata  in  base  ad  un  periodo  di   riferimentoragionevolmente  lungo,  adatto  alla  natura  di  un  contratto   diconcessione; non sono soggetti agli obblighi di cui al presente commai sistemi di pedaggio gia' istituiti al 10 giugno 2008 o per i quali,a seguito di una procedura di appalto pubblico, siano state  ricevuteofferte o risposte ad inviti a negoziare prima del  10  giugno  2008;l'esenzione si estende a tutto il periodo di  applicazione  di  dettisistemi  a  condizione  che  gli  stessi  non   subiscano   modifichesostanziali.   3. Almeno quattro mesi prima dell'attuazione di un nuovo sistema dipedaggio sono comunicate alla Commissione europea, ai fini del pareredi  cui  all'articolo  7-bis,  paragrafo  6,  primo  periodo,   delladirettiva 1999/62/CE,  introdotto  dall'articolo  1  della  direttiva2006/38/CE, le seguenti informazioni:     a) per quanto concerne i sistemi di pedaggio che  non  comportanopedaggi in concessione:       1) i valori unitari e gli  altri  parametri  necessari  per  ilcalcolo dei vari elementi di costo;       2) informazioni sugli autoveicoli soggetti al loro  sistema  dipedaggio e sull'estensione geografica della rete, o  parte  di  essa,usata per il calcolo di ciascun costo e sulla percentuale  dei  costida recuperare;     b) per quanto concerne  i  sistemi  di  pedaggio  che  comportanopedaggi in concessione:       1) i contratti di concessione ed eventuali modifiche  rilevantidegli stessi;       2) gli elementi fondamentali su cui il concedente ha sviluppatoil bando relativo alla concessione, come previsto nell'allegato IX  Bdel decreto legislativo n. 163 del 2006; tali elementi riguardano, inparticolare, i costi stimati, quali definiti all'articolo 3, comma 9,previsti nell'ambito  della  concessione,  il  traffico  preventivatodiviso per tipo di autoveicoli, i  livelli  di  pedaggio  previsti  el'estensione geografica della rete cui si  applica  il  contratto  diconcessione.   4. Almeno quattro  mesi  prima  della  loro  attuazione,  le  nuovedisposizioni in materia di pedaggi applicabili alle strade  parallelesu  cui  il  traffico  puo'  essere  deviato  dalla   rete   stradaletranseuropea e che sono in diretta concorrenza con alcune parti della
rete  su  cui  viene  imposto  il  pedaggio,  sono  comunicate   allaCommissione europea, ai fini  dell'acquisizione  del  parere  di  cuiall'articolo 7-bis, paragrafo 6,  secondo  periodo,  della  direttiva1999/62/CE, introdotto dall'articolo 1  della  direttiva  2006/38/CE;tali  informazioni  riguardano  l'estensione  geografica  della  retecoperta dal pedaggio, gli autoveicoli interessati dal  pedaggio  e  ilivelli di pedaggio previsti, unitamente ad una relazione sul sistemadi determinazione del livello del pedaggio.   5. Qualora si applichino le disposizioni  di  cui  all'articolo  3,comma 14, ai sistemi di pedaggio gia' vigenti al 10 giugno 2008, sonocomunicate alla Commissione europea le  informazioni  che  dimostrinoche il  pedaggio  ponderato  medio  applicato  all'infrastruttura  inquestione  e'  conforme  all'articolo  2,  comma  1,  lettera  b,   eall'articolo 3, commi 9, 10, 11, 12 e 13.                                  Art. 5                        Attuazione e controlli            (articolo 1, paragrafo 6, direttiva 2006/38/CE)   1. Il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  provvede  conpropri decreti, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  dellefinanze per gli aspetti di  cui  al  comma  3,  all'attuazione  degliarticoli 3 e 4.   2. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  esercita  ilcontrollo del funzionamento del sistema dei pedaggi e dei diritti  diutenza in modo da garantire l'osservanza dei principi di  trasparenzae non discriminazione.   3. I decreti di cui al  comma  1  dovranno  garantire  l'equilibrioeconomico finanziario complessivo delle concessionarie, nel  rispettodi quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 7.                                  Art. 6                  Relazione alla Commissione europea            (articolo 1, paragrafo 9, direttiva 2006/38/CE)   1. Il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  trasmetteentro il 10 dicembre 2010 le informazioni necessarie per la relazioneche la Commissione europea deve presentare al Parlamento europeo e alConsiglio sull'attuazione e sugli effetti della direttiva 2006/38/CE,tenendo conto degli sviluppi in campo tecnologico  e  dell'evoluzionedella densita' della circolazione, compreso l'uso di  autoveicoli  dipiu' di 3,5 e di meno di 12 tonnellate, e valutando il relativo
impatto sul mercato interno, anche nelle regioni insulari,  prive  disbocchi  al  mare  e  periferiche  della  Comunita',  i  livelli   diinvestimento nel settore e  il  contributo  al  raggiungimento  degliobiettivi di una politica dei trasporti sostenibile.                                  Art. 7              Disposizioni finali e copertura finanziaria   1. Gli allegati, che costituiscono parte  integrante  del  presentedecreto,   sono   aggiornati   con   decreto   del   Ministro   delleinfrastrutture  e  dei  trasporti,  in  conformita'  alle   modalita'tecniche rese necessarie dal progresso ovvero a quelle  introdotte  alivello comunitario.   2. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori  oneria carico della finanza pubblica.                                  Art. 8                           Entrata in vigore   1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  aquello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   dellaRepubblica italiana.   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare.     Dato a Roma, addi' 25 gennaio 2010                               NAPOLITANO                      Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri                             Ronchi, Ministro per le politiche europee               Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti                                Frattini, Ministro degli affari esteri                                      Alfano, Ministro della giustizia                      Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze   Visto, il Guardasigilli: Alfano
    
     Allegati 
    del Decreto Legislativo 25.1.2010 , n. 7 in formato grafico