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Roma, 8 marzo 2010
Circolare n.50/2010
Oggetto: Autostrade – Recepimento della Direttiva
2006/38/CE – D.Lgvo 25.1.2010, n.7, su G.U. n.32 del
9.2.2010.
Con quasi due anni
di ritardo e quando già l’UE aveva aperto una procedura di contestazione,
l’Italia ha provveduto a recepire la Direttiva 2006/38/CE sulla tassazione dei
veicoli adibiti all’autotrasporto merci per l’utilizzo delle infrastrutture
(cd. Direttiva Eurovignette II).
Rispetto alla
precedente Direttiva 1999/62/CE, l’attuale Direttiva n.38/2006 stabilisce, in
particolare, che i pedaggi possono essere diversificati in base alla classe ecologica
dei veicoli e in base al periodo in cui viene percorsa l’autostrada. La
Direttiva stabilisce inoltre che agli utenti abituali possono essere concessi
sconti nella misura massima del 13 per cento.
Per quanto riguarda
la determinazione dei pedaggi, la Direttiva in esame richiama il principio del
recupero dei soli costi di costruzione e di manutenzione dell’infrastruttura,
mentre, com’è noto, in sede comunitaria è già in discussione un’ulteriore proposta
di modifica della Direttiva (cd Eurovignette III) che
prevede l’inclusione nei pedaggi anche dei costi delle esternalità
provocate dal trasporto stradale di merci.
Il decreto
legislativo in oggetto recepisce i principi della Direttiva, mentre per la determinazione
dei nuovi pedaggi rinvia a successivi decreti del Ministro dei Trasporti e
delle Infrastrutture.
Daniela |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.9/2009 e 114/1999 |
Responsabile di Area |
Allegato uno |
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D/d |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla |
G.U. n. 32 del 9.2.2010 (fonte Guritel)
DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010 , n. 7
Attuazione della direttiva 2006/38/CE, che modifica la direttiva
1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti
adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune
infrastrutture.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalita' e campo di applicazione
1. Il presente decreto detta disposizioni sui pedaggi e i diritti
di utenza gravanti sugli autoveicoli pesanti, adibiti al trasporto di
merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, secondo le
definizioni di cui all'articolo 2.
Art. 2
Definizioni
(articolo 1, paragrafo 1, direttiva 2006/38/CE)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «rete stradale transeuropea»: la rete stradale definita
all'allegato I, sezione 2, della decisione n. 1692/96/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli
orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei
trasporti, e successive modificazioni o integrazioni, ed illustrata
con le relative cartine che si riferiscono alle sezioni
corrispondenti menzionate nel dispositivo e/o nell'allegato II di
detta decisione;
b) «costi di costruzione»: i costi legati alla costruzione,
compresi eventualmente i costi di finanziamento, di infrastrutture
nuove o miglioramenti di infrastrutture nuove (comprese consistenti
riparazioni strutturali), o di infrastrutture o miglioramenti delle
infrastrutture (comprese consistenti riparazioni strutturali),
ultimati non piu' di trenta anni prima del 10 giugno 2008 laddove
siano gia' istituiti sistemi di pedaggio al 10 giugno 2008, o
ultimati non piu' di trenta anni prima dell'istituzione di un nuovo
sistema di pedaggio introdotto dopo il 10 giugno 2008; possono essere
presi in considerazione come costi di costruzione anche i costi
concernenti infrastrutture o miglioramenti di infrastrutture ultimati
anteriormente a tali termini, laddove:
1) sia istituito un sistema di pedaggio che prevede il recupero
di detti costi mediante un contratto stipulato con un operatore di un
sistema di pedaggio o altri atti giuridici di effetto equivalente
entrato in vigore anteriormente al 10 giugno 2008;
2) sia possibile dimostrare che i motivi della costruzione
delle infrastrutture in questione sono da ricondurre al fatto che
queste hanno una durata di vita predeterminata superiore a 30 anni;
3) in ogni caso la percentuale dei costi di costruzione da
prendere in considerazione non deve eccedere la durata di vita
predeterminata dei componenti delle infrastrutture restante al 10
giugno 2008 o, se successiva, alla data di introduzione del nuovo
sistema di pedaggio;
4) i costi concernenti infrastrutture o miglioramenti di
infrastrutture possono includere tutte le spese specifiche per le
infrastrutture destinate a ridurre il disturbo connesso al rumore o a
migliorare la sicurezza stradale e i pagamenti effettivi da parte del
gestore dell'infrastruttura corrispondenti ad elementi ambientali
obiettivi, quali la protezione contro la contaminazione del terreno;
c) «costi di finanziamento»: gli interessi sui prestiti e/o la
remunerazione dell'eventuale capitale apportato dagli azionisti;
d) «consistenti riparazioni strutturali»: le riparazioni
strutturali ad eccezione di quelle che, al momento, non recano piu'
alcun beneficio agli utenti della strada, ad esempio laddove i lavori
di riparazione sono stati sostituiti da un ulteriore rifacimento del
manto stradale o da altri lavori di costruzione;
e) «pedaggio»: il pagamento di una somma determinata per un
autoveicolo che effettua un tragitto ben definito su una delle
infrastrutture di cui all'articolo 3, comma 1, basata sulla distanza
percorsa e sul tipo di autoveicolo;
f) «pedaggio medio ponderato»: gli importi totali percepiti
attraverso i pedaggi in un determinato periodo divisi per i
chilometri per autoveicolo in una determinata rete oggetto del
pedaggio durante tale periodo, dove gli importi percepiti e i
chilometri per autoveicolo sono calcolati per gli autoveicoli ai
quali si applicano i pedaggi;
g) «diritti di utenza»: il pagamento di una somma determinata che
da' il diritto all'utilizzo da parte di un autoveicolo, per una
durata determinata, delle infrastrutture di cui all'articolo 3, comma
1;
h) «autoveicolo»: un veicolo a motore o un insieme di
autoarticolati, adibito o usato esclusivamente per il trasporto su
strada di merci e che abbia un peso totale a pieno carico autorizzato
superiore a 3,5 tonnellate;
i) «autoveicolo della categoria Euro 0, Euro I, Euro II, Euro
III, Euro IV, Euro V, EEV»: un autoveicolo conforme ai limiti di
emissione indicati nell'allegato I;
l) «tipo di autoveicolo»: categoria nella quale un autoveicolo e'
classificato sulla base del numero di assi, delle sue dimensioni o
del suo peso o altri criteri di classificazione dell'autoveicolo in
base al danno arrecato alla strada, secondo il sistema di
classificazione di cui all'allegato II, a condizione che il sistema
di classificazione seguito sia basato su caratteristiche
dell'autoveicolo ricavabili dai documenti dell'autoveicolo o
dall'aspetto dello stesso;
m) «contratto di concessione»: la concessione di lavori pubblici
o la concessione di servizi ai sensi dell'articolo 3, commi 11 e 12,
del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni;
n) «pedaggio in concessione»: il pedaggio applicato da un
concessionario ai sensi di un contratto di concessione.
Art. 3
Pedaggi e diritti d'utenza
(articolo 1, paragrafo 2, direttiva 2006/38/CE)
1. L'introduzione o il mantenimento di pedaggi e diritti di utenza
sulla rete stradale transeuropea sono disciplinati dalle disposizioni
di cui ai successivi commi; pedaggi e diritti di utenza possono
essere applicati anche a strade che non fanno parte della rete
stradale transeuropea, quali strade parallele ovvero in diretta
concorrenza con alcune parti di tale rete, nonche' ad altri tipi di
veicoli a motore diversi da quelli definiti all'articolo 2, lettera
h), nel rispetto dei principi di non discriminazione e di libera
concorrenza.
2. Pedaggi e diritti di utenza possono essere introdotti, ovvero
mantenuti, soltanto su alcuni tratti della rete stradale transeuropea
qualora cio' si renda necessario in relazione all'introduzione di un
nuovo sistema di pedaggio, ovvero in ragione dell'isolamento o del
basso livello di congestione e inquinamento dei tratti esentati; le
esenzioni in tal modo stabilite non debbono determinare alcuna
discriminazione nei confronti del traffico internazionale.
3. Fino al 31 dicembre 2011, possono essere introdotti, ovvero
mantenuti, pedaggi e diritti di utenza limitatamente agli autoveicoli
aventi un peso totale a pieno carico autorizzato di almeno 12
tonnellate; qualora, in tale periodo, l'applicazione di pedaggi e
diritti di utenza venga estesa agli autoveicoli al di sotto di tale
limite di peso, si applicano le disposizioni di cui al presente
decreto.
4. Pedaggi e diritti di utenza si applicano a tutti gli
autoveicoli, cosi' come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera
h), a partire dal 1° gennaio 2012; gli autoveicoli di peso inferiore
a 12 tonnellate possono tuttavia essere esentati dall'applicazione di
pedaggi e diritti di utenza qualora essa determini rilevanti
conseguenze negative sulla libera circolazione del traffico,
sull'ambiente, sui livelli di inquinamento acustico, sulla
congestione del traffico o sulla salute, ovvero comporti costi
amministrativi superiori del 30 per cento alle entrate addizionali
generate.
5. Per l'utilizzo di uno stesso tratto stradale non possono essere
imposti cumulativamente per una determinata categoria di autoveicoli
pedaggi e diritti d'utenza; tuttavia possono essere applicati anche
pedaggi per l'utilizzo di ponti, gallerie e valichi di montagna su
reti in cui sono riscossi diritti d'utenza.
6. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 373 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
possono essere previste aliquote dei pedaggi ridotte, diritti di
utenza ridotti o esoneri dall'obbligo di pagare il pedaggio o il
diritto di utenza per gli autoveicoli esentati dall'obbligo di
installare e utilizzare l'apparecchio di controllo a norma del
regolamento (CE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985,
relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su
strada, nei seguenti casi:
a) autoveicoli del Ministero della difesa, della protezione
civile, dei servizi antincendio e degli altri servizi di pronto
intervento, delle Forze dell'ordine, nonche' agli autoveicoli adibiti
alla manutenzione stradale;
b) autoveicoli che circolano solo occasionalmente sulla pubblica
via del territorio nazionale e che sono utilizzati da persone fisiche
o giuridiche la cui attivita' principale non e' il trasporto di
merci, a condizione che i trasporti effettuati da tali veicoli non
comportino distorsioni di concorrenza e previo accordo con la
Commissione europea.
7. Agli utenti abituali possono essere concessi sconti o riduzioni
sui pedaggi a condizione che:
a) siano soddisfatte le prescrizioni di cui al comma 10;
b) sconti o riduzioni siano inseriti in una struttura tariffaria
lineare, proporzionata e disponibile a tutti gli utenti in condizioni
di parita' e non comportino costi aggiuntivi trasferiti ad altri
utenti sotto forma di pedaggi piu' elevati;
c) l'importo dello sconto, o delle riduzioni, non superi, sulla
rete stradale transeuropea, il 13 per cento del pedaggio pagato dagli
autoveicoli equivalenti cui lo sconto o la riduzione non e'
applicabile. Tutti i piani di sconto o riduzione relativi alla rete
stradale transeuropea devono essere comunicati alla Commissione
europea che ne verifica la conformita' e li approva secondo la
procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4-quater, della direttiva
1999/62/CE, come modificata dalla direttiva 2006/38/CE.
8. I dispositivi per la riscossione dei pedaggi e dei diritti
d'utenza non devono comportare maggiori oneri per gli utenti non
abituali della rete stradale; qualora pedaggi e diritti d'utenza
siano riscossi esclusivamente mediante sistemi che comportino l'uso
di unita' poste a bordo degli autoveicoli, si opera in conformita' di
quanto previsto dalla direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'interoperabilita' dei sistemi
di telepedaggio stradale nella Comunita', e dalle relative
disposizioni di attuazione.
9. I pedaggi si fondano sul principio del recupero dei soli costi
d'infrastruttura; in particolare, i pedaggi medi ponderati sono in
funzione dei costi di costruzione, nonche' dei costi di esercizio,
manutenzione e sviluppo della rete di infrastrutture di cui trattasi;
i pedaggi medi ponderati possono comprendere anche la remunerazione
del capitale o un margine di profitto in base alle condizioni di
mercato.
10. Fatti salvi i pedaggi medi ponderati di cui al comma 9, le
aliquote dei pedaggi riscossi possono essere differenziate, al fine,
fra l'altro, di lottare contro i danni ambientali e la congestione,
ridurre al minimo i danni alle infrastrutture, ottimizzare l'uso
dell'infrastruttura interessata o promuovere la sicurezza stradale, a
condizione che la differenziazione:
a) sia proporzionale all'obiettivo perseguito;
b) sia trasparente e non discriminatoria, segnatamente riguardo
alla cittadinanza del trasportatore, il paese o luogo di stabilimento
del trasportatore o di immatricolazione dell'autoveicolo, oppure
l'origine o la destinazione del trasporto;
c) non sia finalizzata a generare ulteriori introiti da pedaggio
tali da comportare pedaggi medi ponderati non conformi al comma 9;
gli aumenti degli introiti non intenzionali sono controbilanciati
mediante modifiche della struttura della differenziazione che devono
essere attuate entro due anni dalla fine dell'anno finanziario in cui
gli introiti da pedaggio addizionali sono stati generati;
d) rispetti le soglie di massima flessibilita' fissate al comma
11.
11. Fatte salve le condizioni di cui al comma 10, le aliquote dei
pedaggi possono essere differenziate in funzione:
a) della categoria di emissione EURO di cui all'allegato I,
inclusi i livelli di PM e di NOx, purche' nessun pedaggio sia
superiore del 100 per cento al pedaggio richiesto per autoveicoli
equivalenti che ottemperano alle norme di emissione piu' rigorose,
e/o;
b) dell'ora, del giorno o della stagione, purche' nessun pedaggio
sia superiore del 100 per cento rispetto al pedaggio imposto durante
l'ora, il giorno o la stagione meno costosi; o qualora il periodo
meno costoso sia a tariffa zero, la penalita' per l'ora, il giorno o
la stagione piu' cari non sia superiore del 50 per cento del livello
di pedaggio che sarebbe altrimenti applicabile all'autoveicolo in
questione.
12. Le aliquote dei pedaggi sono differenziate conformemente alla
lettera a), del comma 11 entro il 31 dicembre 2010 o, nel caso di
contratti di concessione, quando la concessione e' rinnovata; puo'
tuttavia derogarsi a tale obbligo, previa notifica alla Commissione,
quando:
a) cio' pregiudichi la coerenza dei sistemi di pedaggio sul
territorio;
b) l'introduzione di tale differenziazione non risulti
tecnicamente applicabile allo specifico sistema di pedaggio in
questione;
c) tale misura comporti la deviazione del traffico degli
autoveicoli piu' inquinanti dalla rete stradale transeuropea, con
conseguenti ripercussioni sulla sicurezza stradale e sulla salute
pubblica.
13. Fatte salve le condizioni di cui al comma 10, nel caso di
progetti specifici di rilevante interesse europeo, le aliquote dei
pedaggi possono essere assoggettate ad altre forme di
differenziazione, al fine di garantire la redditivita' commerciale di
detti progetti, qualora gli stessi siano esposti alla concorrenza
diretta con altri modi di trasporto per autoveicoli; la struttura
tariffaria risultante e' lineare, proporzionata, resa pubblica,
disponibile a tutti gli utenti in condizioni di parita' e non
comporta costi aggiuntivi trasferiti ad altri utenti sotto forma di
pedaggi piu' elevati; le determinazioni relative all'applicazione
della struttura tariffaria sono comunicate alla Commissione europea
che ne verifica la congruita'.
14. In casi eccezionali, riguardanti infrastrutture situate in
regioni montane e previa comunicazione alla Commissione, e' possibile
applicare una maggiorazione ai pedaggi per specifici tratti stradali
che soffrono di una acuta congestione che ostacola la libera
circolazione degli autoveicoli, o il cui utilizzo da parte degli
autoveicoli causa significativi danni ambientali, a condizione che:
a) gli introiti generati dalla maggiorazione siano investiti in
progetti di interesse europeo identificati nell'Allegato II della
decisione n. 884/2004/CE, che contribuiscono direttamente a ridurre
la congestione o il danno ambientale di cui trattasi e che siano
situati nel medesimo corridoio della sezione stradale in cui e'
applicata la maggiorazione;
b) la maggiorazione che puo' essere applicata ai pedaggi
differenziati in conformita' del comma 10 non superi il 15 per cento
dei pedaggi medi ponderati calcolati in conformita' del comma 9,
tranne quando gli introiti generati siano investiti in sezioni
transfrontaliere di progetti prioritari di interesse comunitario
riguardanti infrastrutture in regioni montane, nel qual caso la
maggiorazione non puo' essere superiore al 25 per cento;
c) l'applicazione della maggiorazione non si traduca in un
trattamento del traffico commerciale non equo rispetto a quello
riservato ad altri utenti della strada;
d) siano presentati alla Commissione, prima dell'applicazione
maggiorata, piani finanziari per l'infrastruttura interessata della
maggiorazione ed un'analisi dei costi e dei benefici per il nuovo
progetto di infrastruttura;
e) il periodo di applicazione della maggiorazione sia definito e
circoscritto anticipatamente e corrisponda, in termini di aumento
degli introiti stimati, ai piani finanziari ed all'analisi dei costi
e dei benefici presentati; l'applicazione delle disposizioni del
presente comma e' soggetta a verifica di congruita' da parte della
Commissione europea, secondo la procedura prevista dall'articolo 7,
paragrafo 11, della direttiva 1999/62/CE, come modificata dalla
direttiva 2006/38/CE; nel caso di nuovi progetti transfrontalieri e'
richiesto, altresi', l'accordo degli Stati membri interessati.
15. Qualora, in caso di controllo, un conducente non sia in grado
di fornire documenti dell'autoveicolo necessari per verificare le
informazioni di cui al comma 11, lettera a), e il tipo di
autoveicolo, il pedaggio imposto puo' raggiungere il livello piu'
alto applicabile.
Art. 4
Determinazione dei pedaggi
(articolo 1, paragrafo 3, direttiva 2006/38/CE)
1. I pedaggi sono determinati conformemente all'articolo 3; nella
determinazione dei livelli di pedaggio medi ponderati applicabili
alla rete di infrastrutture o ad una parte chiaramente definita di
detta rete, si tiene conto dei vari costi di cui all'articolo 3,
comma 9; i costi considerati riguardano la rete o parte della rete su
cui gravano i pedaggi e gli autoveicoli soggetti al pedaggio; puo'
stabilirsi di non procedere al recupero di tali costi attraverso la
riscossione dei pedaggi o di recuperarne solo una percentuale.
2. I costi per i nuovi sistemi di pedaggio, diversi da quelli che
comportano pedaggi in concessione istituiti dopo il 10 giugno 2008,
sono calcolati utilizzando un metodo fondato sui principi
fondamentali di calcolo di cui all'allegato III; per i nuovi pedaggi
in concessione istituiti dopo il 10 giugno 2008 il livello piu' alto
di pedaggio e' equivalente o inferiore al livello risultante
dall'applicazione di un metodo basato sui principi fondamentali di
calcolo di cui all'allegato III; la valutazione di tale equivalenza
deve essere effettuata in base ad un periodo di riferimento
ragionevolmente lungo, adatto alla natura di un contratto di
concessione; non sono soggetti agli obblighi di cui al presente comma
i sistemi di pedaggio gia' istituiti al 10 giugno 2008 o per i quali,
a seguito di una procedura di appalto pubblico, siano state ricevute
offerte o risposte ad inviti a negoziare prima del 10 giugno 2008;
l'esenzione si estende a tutto il periodo di applicazione di detti
sistemi a condizione che gli stessi non subiscano modifiche
sostanziali.
3. Almeno quattro mesi prima dell'attuazione di un nuovo sistema di
pedaggio sono comunicate alla Commissione europea, ai fini del parere
di cui all'articolo 7-bis, paragrafo 6, primo periodo, della
direttiva 1999/62/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva
2006/38/CE, le seguenti informazioni:
a) per quanto concerne i sistemi di pedaggio che non comportano
pedaggi in concessione:
1) i valori unitari e gli altri parametri necessari per il
calcolo dei vari elementi di costo;
2) informazioni sugli autoveicoli soggetti al loro sistema di
pedaggio e sull'estensione geografica della rete, o parte di essa,
usata per il calcolo di ciascun costo e sulla percentuale dei costi
da recuperare;
b) per quanto concerne i sistemi di pedaggio che comportano
pedaggi in concessione:
1) i contratti di concessione ed eventuali modifiche rilevanti
degli stessi;
2) gli elementi fondamentali su cui il concedente ha sviluppato
il bando relativo alla concessione, come previsto nell'allegato IX B
del decreto legislativo n. 163 del 2006; tali elementi riguardano, in
particolare, i costi stimati, quali definiti all'articolo 3, comma 9,
previsti nell'ambito della concessione, il traffico preventivato
diviso per tipo di autoveicoli, i livelli di pedaggio previsti e
l'estensione geografica della rete cui si applica il contratto di
concessione.
4. Almeno quattro mesi prima della loro attuazione, le nuove
disposizioni in materia di pedaggi applicabili alle strade parallele
su cui il traffico puo' essere deviato dalla rete stradale
transeuropea e che sono in diretta concorrenza con alcune parti della
rete su cui viene imposto il pedaggio, sono comunicate alla
Commissione europea, ai fini dell'acquisizione del parere di cui
all'articolo 7-bis, paragrafo 6, secondo periodo, della direttiva
1999/62/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2006/38/CE;
tali informazioni riguardano l'estensione geografica della rete
coperta dal pedaggio, gli autoveicoli interessati dal pedaggio e i
livelli di pedaggio previsti, unitamente ad una relazione sul sistema
di determinazione del livello del pedaggio.
5. Qualora si applichino le disposizioni di cui all'articolo 3,
comma 14, ai sistemi di pedaggio gia' vigenti al 10 giugno 2008, sono
comunicate alla Commissione europea le informazioni che dimostrino
che il pedaggio ponderato medio applicato all'infrastruttura in
questione e' conforme all'articolo 2, comma 1, lettera b, e
all'articolo 3, commi 9, 10, 11, 12 e 13.
Art. 5
Attuazione e controlli
(articolo 1, paragrafo 6, direttiva 2006/38/CE)
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede con
propri decreti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze per gli aspetti di cui al comma 3, all'attuazione degli
articoli 3 e 4.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita il
controllo del funzionamento del sistema dei pedaggi e dei diritti di
utenza in modo da garantire l'osservanza dei principi di trasparenza
e non discriminazione.
3. I decreti di cui al comma 1 dovranno garantire l'equilibrio
economico finanziario complessivo delle concessionarie, nel rispetto
di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 7.
Art. 6
Relazione alla Commissione europea
(articolo 1, paragrafo 9, direttiva 2006/38/CE)
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette
entro il 10 dicembre 2010 le informazioni necessarie per la relazione
che la Commissione europea deve presentare al Parlamento europeo e al
Consiglio sull'attuazione e sugli effetti della direttiva 2006/38/CE,
tenendo conto degli sviluppi in campo tecnologico e dell'evoluzione
della densita' della circolazione, compreso l'uso di autoveicoli di
piu' di 3,5 e di meno di 12 tonnellate, e valutando il relativo
impatto sul mercato interno, anche nelle regioni insulari, prive di
sbocchi al mare e periferiche della Comunita', i livelli di
investimento nel settore e il contributo al raggiungimento degli
obiettivi di una politica dei trasporti sostenibile.
Art. 7
Disposizioni finali e copertura finanziaria
1. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente
decreto, sono aggiornati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, in conformita' alle modalita'
tecniche rese necessarie dal progresso ovvero a quelle introdotte a
livello comunitario.
2. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
Art. 8
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 25 gennaio 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Allegati
del Decreto Legislativo 25.1.2010 , n. 7 in formato grafico