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Roma, 8 marzo 2010

 

Circolare n.50/2010

 

Oggetto: Autostrade – Recepimento della Direttiva 2006/38/CE – D.Lgvo 25.1.2010, n.7, su G.U. n.32 del 9.2.2010.

 

Con quasi due anni di ritardo e quando già l’UE aveva aperto una procedura di contestazione, l’Italia ha provveduto a recepire la Direttiva 2006/38/CE sulla tassazione dei veicoli adibiti all’autotrasporto merci per l’utilizzo delle infrastrutture (cd. Direttiva Eurovignette II).

 

Rispetto alla precedente Direttiva 1999/62/CE, l’attuale Direttiva n.38/2006 stabilisce, in particolare, che i pedaggi possono essere diversificati in base alla classe ecologica dei veicoli e in base al periodo in cui viene percorsa l’autostrada. La Direttiva stabilisce inoltre che agli utenti abituali possono essere concessi sconti nella misura massima del 13 per cento.

 

Per quanto riguarda la determinazione dei pedaggi, la Direttiva in esame richiama il principio del recupero dei soli costi di costruzione e di manutenzione dell’infrastrut­tura, mentre, com’è noto, in sede comunitaria è già in discussione un’ulteriore proposta di modifica della Direttiva (cd Eurovignette III) che prevede l’inclusione nei pedaggi anche dei costi delle esternalità provocate dal trasporto stradale di merci.

 

Il decreto legislativo in oggetto recepisce i principi della Direttiva, mentre per la determinazione dei nuovi pedaggi rinvia a successivi decreti del Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.ri  conf.li nn.9/2009 e 114/1999

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n. 32 del 9.2.2010 (fonte Guritel)

 

DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010 , n. 7

Attuazione della direttiva  2006/38/CE,  che  modifica  la  direttiva
1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli  pesanti
adibiti  al  trasporto  di  merci  su  strada  per  l'uso  di  alcune
infrastrutture. 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
                  Finalita' e campo di applicazione 
  1. Il presente decreto detta disposizioni sui pedaggi e  i  diritti
di utenza gravanti sugli autoveicoli pesanti, adibiti al trasporto di
merci su strada  per  l'uso  di  alcune  infrastrutture,  secondo  le
definizioni di cui all'articolo 2. 
 
                               Art. 2 
                             Definizioni 
           (articolo 1, paragrafo 1, direttiva 2006/38/CE) 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a)  «rete  stradale  transeuropea»:  la  rete  stradale  definita
all'allegato  I,  sezione  2,  della  decisione  n.  1692/96/CE   del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  23  luglio  1996,  sugli
orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete  transeuropea  dei
trasporti, e successive modificazioni o integrazioni,  ed  illustrata
con  le  relative   cartine   che   si   riferiscono   alle   sezioni
corrispondenti menzionate nel dispositivo  e/o  nell'allegato  II  di
detta decisione; 
    b) «costi di  costruzione»:  i  costi  legati  alla  costruzione,
compresi eventualmente i costi di  finanziamento,  di  infrastrutture
nuove o miglioramenti di infrastrutture nuove  (comprese  consistenti
riparazioni strutturali), o di infrastrutture o  miglioramenti  delle
infrastrutture  (comprese   consistenti   riparazioni   strutturali),
ultimati non piu' di trenta anni prima del  10  giugno  2008  laddove
siano gia' istituiti  sistemi  di  pedaggio  al  10  giugno  2008,  o
ultimati non piu' di trenta anni prima dell'istituzione di  un  nuovo
sistema di pedaggio introdotto dopo il 10 giugno 2008; possono essere
presi in considerazione come  costi  di  costruzione  anche  i  costi
concernenti infrastrutture o miglioramenti di infrastrutture ultimati
anteriormente a tali termini, laddove: 
      1) sia istituito un sistema di pedaggio che prevede il recupero
di detti costi mediante un contratto stipulato con un operatore di un
sistema di pedaggio o altri atti  giuridici  di  effetto  equivalente
entrato in vigore anteriormente al 10 giugno 2008; 
      2) sia possibile dimostrare  che  i  motivi  della  costruzione
delle infrastrutture in questione sono da  ricondurre  al  fatto  che
queste hanno una durata di vita predeterminata superiore a 30 anni; 
      3) in ogni caso la percentuale  dei  costi  di  costruzione  da
prendere in considerazione  non  deve  eccedere  la  durata  di  vita
predeterminata dei componenti delle  infrastrutture  restante  al  10
giugno 2008 o, se successiva, alla data  di  introduzione  del  nuovo
sistema di pedaggio; 
      4)  i  costi  concernenti  infrastrutture  o  miglioramenti  di
infrastrutture possono includere tutte le  spese  specifiche  per  le
infrastrutture destinate a ridurre il disturbo connesso al rumore o a
migliorare la sicurezza stradale e i pagamenti effettivi da parte del
gestore dell'infrastruttura  corrispondenti  ad  elementi  ambientali
obiettivi, quali la protezione contro la contaminazione del terreno; 
    c) «costi di finanziamento»: gli interessi sui  prestiti  e/o  la
remunerazione dell'eventuale capitale apportato dagli azionisti; 
    d)  «consistenti   riparazioni   strutturali»:   le   riparazioni
strutturali ad eccezione di quelle che, al momento, non  recano  piu'
alcun beneficio agli utenti della strada, ad esempio laddove i lavori
di riparazione sono stati sostituiti da un ulteriore rifacimento  del
manto stradale o da altri lavori di costruzione; 
    e) «pedaggio»: il pagamento  di  una  somma  determinata  per  un
autoveicolo che effettua  un  tragitto  ben  definito  su  una  delle
infrastrutture di cui all'articolo 3, comma 1, basata sulla  distanza
percorsa e sul tipo di autoveicolo; 
    f) «pedaggio  medio  ponderato»:  gli  importi  totali  percepiti
attraverso  i  pedaggi  in  un  determinato  periodo  divisi  per   i
chilometri per  autoveicolo  in  una  determinata  rete  oggetto  del
pedaggio durante  tale  periodo,  dove  gli  importi  percepiti  e  i
chilometri per autoveicolo sono  calcolati  per  gli  autoveicoli  ai
quali si applicano i pedaggi; 
    g) «diritti di utenza»: il pagamento di una somma determinata che
da' il diritto all'utilizzo da  parte  di  un  autoveicolo,  per  una
durata determinata, delle infrastrutture di cui all'articolo 3, comma
1; 
    h)  «autoveicolo»:  un  veicolo  a  motore  o   un   insieme   di
autoarticolati, adibito o usato esclusivamente per  il  trasporto  su
strada di merci e che abbia un peso totale a pieno carico autorizzato
superiore a 3,5 tonnellate; 
    i) «autoveicolo della categoria Euro 0, Euro  I,  Euro  II,  Euro
III, Euro IV, Euro V, EEV»: un  autoveicolo  conforme  ai  limiti  di
emissione indicati nell'allegato I; 
    l) «tipo di autoveicolo»: categoria nella quale un autoveicolo e'
classificato sulla base del numero di assi, delle  sue  dimensioni  o
del suo peso o altri criteri di classificazione  dell'autoveicolo  in
base  al  danno  arrecato  alla  strada,  secondo   il   sistema   di
classificazione di cui all'allegato II, a condizione che  il  sistema
di   classificazione   seguito   sia   basato   su    caratteristiche
dell'autoveicolo  ricavabili   dai   documenti   dell'autoveicolo   o
dall'aspetto dello stesso; 
    m) «contratto di concessione»: la concessione di lavori  pubblici
o la concessione di servizi ai sensi dell'articolo 3, commi 11 e  12,
del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni; 
    n)  «pedaggio  in  concessione»:  il  pedaggio  applicato  da  un
concessionario ai sensi di un contratto di concessione. 
 
                               Art. 3 
                     Pedaggi e diritti d'utenza 
           (articolo 1, paragrafo 2, direttiva 2006/38/CE) 
  1. L'introduzione o il mantenimento di pedaggi e diritti di  utenza
sulla rete stradale transeuropea sono disciplinati dalle disposizioni
di cui ai successivi commi;  pedaggi  e  diritti  di  utenza  possono
essere applicati anche a  strade  che  non  fanno  parte  della  rete
stradale transeuropea,  quali  strade  parallele  ovvero  in  diretta
concorrenza con alcune parti di tale rete, nonche' ad altri  tipi  di
veicoli a motore diversi da quelli definiti all'articolo  2,  lettera
h), nel rispetto dei principi di  non  discriminazione  e  di  libera
concorrenza. 
  2. Pedaggi e diritti di utenza possono  essere  introdotti,  ovvero
mantenuti, soltanto su alcuni tratti della rete stradale transeuropea
qualora cio' si renda necessario in relazione all'introduzione di  un
nuovo sistema di pedaggio, ovvero in ragione  dell'isolamento  o  del
basso livello di congestione e inquinamento dei tratti  esentati;  le
esenzioni in  tal  modo  stabilite  non  debbono  determinare  alcuna
discriminazione nei confronti del traffico internazionale. 
  3. Fino al 31 dicembre  2011,  possono  essere  introdotti,  ovvero
mantenuti, pedaggi e diritti di utenza limitatamente agli autoveicoli
aventi un peso  totale  a  pieno  carico  autorizzato  di  almeno  12
tonnellate; qualora, in tale periodo,  l'applicazione  di  pedaggi  e
diritti di utenza venga estesa agli autoveicoli al di sotto  di  tale
limite di peso, si applicano  le  disposizioni  di  cui  al  presente
decreto. 
  4.  Pedaggi  e  diritti  di  utenza  si  applicano  a   tutti   gli
autoveicoli, cosi' come definiti dall'articolo 2,  comma  1,  lettera
h), a partire dal 1° gennaio 2012; gli autoveicoli di peso  inferiore
a 12 tonnellate possono tuttavia essere esentati dall'applicazione di
pedaggi  e  diritti  di  utenza  qualora  essa  determini   rilevanti
conseguenze  negative  sulla  libera   circolazione   del   traffico,
sull'ambiente,  sui   livelli   di   inquinamento   acustico,   sulla
congestione del  traffico  o  sulla  salute,  ovvero  comporti  costi
amministrativi superiori del 30 per cento  alle  entrate  addizionali
generate. 
  5. Per l'utilizzo di uno stesso tratto stradale non possono  essere
imposti cumulativamente per una determinata categoria di  autoveicoli
pedaggi e diritti d'utenza; tuttavia possono essere  applicati  anche
pedaggi per l'utilizzo di ponti, gallerie e valichi  di  montagna  su
reti in cui sono riscossi diritti d'utenza. 
  6. Ferme restando le  disposizioni  di  cui  all'articolo  373  del
decreto del Presidente della Repubblica 16  dicembre  1992,  n.  495,
possono essere previste aliquote  dei  pedaggi  ridotte,  diritti  di
utenza ridotti o esoneri dall'obbligo di  pagare  il  pedaggio  o  il
diritto di  utenza  per  gli  autoveicoli  esentati  dall'obbligo  di
installare e  utilizzare  l'apparecchio  di  controllo  a  norma  del
regolamento (CE) n. 3821/85 del  Consiglio,  del  20  dicembre  1985,
relativo all'apparecchio di controllo nel settore  dei  trasporti  su
strada, nei seguenti casi: 
    a) autoveicoli  del  Ministero  della  difesa,  della  protezione
civile, dei servizi antincendio  e  degli  altri  servizi  di  pronto
intervento, delle Forze dell'ordine, nonche' agli autoveicoli adibiti
alla manutenzione stradale; 
    b) autoveicoli che circolano solo occasionalmente sulla  pubblica
via del territorio nazionale e che sono utilizzati da persone fisiche
o giuridiche la cui attivita'  principale  non  e'  il  trasporto  di
merci, a condizione che i trasporti effettuati da  tali  veicoli  non
comportino  distorsioni  di  concorrenza  e  previo  accordo  con  la
Commissione europea. 
  7. Agli utenti abituali possono essere concessi sconti o  riduzioni
sui pedaggi a condizione che: 
    a) siano soddisfatte le prescrizioni di cui al comma 10; 
    b) sconti o riduzioni siano inseriti in una struttura  tariffaria
lineare, proporzionata e disponibile a tutti gli utenti in condizioni
di parita' e non comportino  costi  aggiuntivi  trasferiti  ad  altri
utenti sotto forma di pedaggi piu' elevati; 
    c) l'importo dello sconto, o delle riduzioni, non  superi,  sulla
rete stradale transeuropea, il 13 per cento del pedaggio pagato dagli
autoveicoli  equivalenti  cui  lo  sconto  o  la  riduzione  non   e'
applicabile. Tutti i piani di sconto o riduzione relativi  alla  rete
stradale  transeuropea  devono  essere  comunicati  alla  Commissione
europea che ne verifica  la  conformita'  e  li  approva  secondo  la
procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4-quater, della  direttiva
1999/62/CE, come modificata dalla direttiva 2006/38/CE. 
  8. I dispositivi per la  riscossione  dei  pedaggi  e  dei  diritti
d'utenza non devono comportare maggiori  oneri  per  gli  utenti  non
abituali della rete stradale;  qualora  pedaggi  e  diritti  d'utenza
siano riscossi esclusivamente mediante sistemi che  comportino  l'uso
di unita' poste a bordo degli autoveicoli, si opera in conformita' di
quanto previsto dalla direttiva 2004/52/CE del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'interoperabilita' dei sistemi
di  telepedaggio  stradale  nella   Comunita',   e   dalle   relative
disposizioni di attuazione. 
  9. I pedaggi si fondano sul principio del recupero dei  soli  costi
d'infrastruttura; in particolare, i pedaggi medi  ponderati  sono  in
funzione dei costi di costruzione, nonche' dei  costi  di  esercizio,
manutenzione e sviluppo della rete di infrastrutture di cui trattasi;
i pedaggi medi ponderati possono comprendere anche  la  remunerazione
del capitale o un margine di profitto  in  base  alle  condizioni  di
mercato. 
  10. Fatti salvi i pedaggi medi ponderati di  cui  al  comma  9,  le
aliquote dei pedaggi riscossi possono essere differenziate, al  fine,
fra l'altro, di lottare contro i danni ambientali e  la  congestione,
ridurre al minimo i  danni  alle  infrastrutture,  ottimizzare  l'uso
dell'infrastruttura interessata o promuovere la sicurezza stradale, a
condizione che la differenziazione: 
    a) sia proporzionale all'obiettivo perseguito; 
    b) sia trasparente e non discriminatoria,  segnatamente  riguardo
alla cittadinanza del trasportatore, il paese o luogo di stabilimento
del trasportatore  o  di  immatricolazione  dell'autoveicolo,  oppure
l'origine o la destinazione del trasporto; 
    c) non sia finalizzata a generare ulteriori introiti da  pedaggio
tali da comportare pedaggi medi ponderati non conformi  al  comma  9;
gli aumenti degli introiti  non  intenzionali  sono  controbilanciati
mediante modifiche della struttura della differenziazione che  devono
essere attuate entro due anni dalla fine dell'anno finanziario in cui
gli introiti da pedaggio addizionali sono stati generati; 
    d) rispetti le soglie di massima flessibilita' fissate  al  comma
11. 
  11. Fatte salve le condizioni di cui al comma 10, le  aliquote  dei
pedaggi possono essere differenziate in funzione: 
    a) della categoria di  emissione  EURO  di  cui  all'allegato  I,
inclusi i livelli di  PM  e  di  NOx,  purche'  nessun  pedaggio  sia
superiore del 100 per cento al  pedaggio  richiesto  per  autoveicoli
equivalenti che ottemperano alle norme di  emissione  piu'  rigorose,
e/o; 
    b) dell'ora, del giorno o della stagione, purche' nessun pedaggio
sia superiore del 100 per cento rispetto al pedaggio imposto  durante
l'ora, il giorno o la stagione meno costosi;  o  qualora  il  periodo
meno costoso sia a tariffa zero, la penalita' per l'ora, il giorno  o
la stagione piu' cari non sia superiore del 50 per cento del  livello
di pedaggio che sarebbe  altrimenti  applicabile  all'autoveicolo  in
questione. 
  12. Le aliquote dei pedaggi sono differenziate  conformemente  alla
lettera a), del comma 11 entro il 31 dicembre 2010  o,  nel  caso  di
contratti di concessione, quando la concessione  e'  rinnovata;  puo'
tuttavia derogarsi a tale obbligo, previa notifica alla  Commissione,
quando: 
    a) cio' pregiudichi la  coerenza  dei  sistemi  di  pedaggio  sul
territorio; 
    b)  l'introduzione   di   tale   differenziazione   non   risulti
tecnicamente  applicabile  allo  specifico  sistema  di  pedaggio  in
questione; 
    c)  tale  misura  comporti  la  deviazione  del  traffico   degli
autoveicoli piu' inquinanti dalla  rete  stradale  transeuropea,  con
conseguenti ripercussioni sulla sicurezza  stradale  e  sulla  salute
pubblica. 
  13. Fatte salve le condizioni di cui  al  comma  10,  nel  caso  di
progetti specifici di rilevante interesse europeo,  le  aliquote  dei
pedaggi   possono   essere   assoggettate   ad   altre    forme    di
differenziazione, al fine di garantire la redditivita' commerciale di
detti progetti, qualora gli stessi  siano  esposti  alla  concorrenza
diretta con altri modi di trasporto  per  autoveicoli;  la  struttura
tariffaria  risultante  e'  lineare,  proporzionata,  resa  pubblica,
disponibile a tutti  gli  utenti  in  condizioni  di  parita'  e  non
comporta costi aggiuntivi trasferiti ad altri utenti sotto  forma  di
pedaggi piu' elevati;  le  determinazioni  relative  all'applicazione
della struttura tariffaria sono comunicate alla  Commissione  europea
che ne verifica la congruita'. 
  14. In casi  eccezionali,  riguardanti  infrastrutture  situate  in
regioni montane e previa comunicazione alla Commissione, e' possibile
applicare una maggiorazione ai pedaggi per specifici tratti  stradali
che  soffrono  di  una  acuta  congestione  che  ostacola  la  libera
circolazione degli autoveicoli, o il  cui  utilizzo  da  parte  degli
autoveicoli causa significativi danni ambientali, a condizione che: 
    a) gli introiti generati dalla maggiorazione siano  investiti  in
progetti di interesse europeo  identificati  nell'Allegato  II  della
decisione n. 884/2004/CE, che contribuiscono direttamente  a  ridurre
la congestione o il danno ambientale di  cui  trattasi  e  che  siano
situati nel medesimo corridoio  della  sezione  stradale  in  cui  e'
applicata la maggiorazione; 
    b)  la  maggiorazione  che  puo'  essere  applicata  ai   pedaggi
differenziati in conformita' del comma 10 non superi il 15 per  cento
dei pedaggi medi ponderati calcolati  in  conformita'  del  comma  9,
tranne quando  gli  introiti  generati  siano  investiti  in  sezioni
transfrontaliere di  progetti  prioritari  di  interesse  comunitario
riguardanti infrastrutture in  regioni  montane,  nel  qual  caso  la
maggiorazione non puo' essere superiore al 25 per cento; 
    c) l'applicazione  della  maggiorazione  non  si  traduca  in  un
trattamento del traffico  commerciale  non  equo  rispetto  a  quello
riservato ad altri utenti della strada; 
    d) siano presentati  alla  Commissione,  prima  dell'applicazione
maggiorata, piani finanziari per l'infrastruttura  interessata  della
maggiorazione ed un'analisi dei costi e dei  benefici  per  il  nuovo
progetto di infrastruttura; 
    e) il periodo di applicazione della maggiorazione sia definito  e
circoscritto anticipatamente e corrisponda,  in  termini  di  aumento
degli introiti stimati, ai piani finanziari ed all'analisi dei  costi
e dei benefici  presentati;  l'applicazione  delle  disposizioni  del
presente comma e' soggetta a verifica di congruita'  da  parte  della
Commissione europea, secondo la procedura prevista  dall'articolo  7,
paragrafo 11,  della  direttiva  1999/62/CE,  come  modificata  dalla
direttiva 2006/38/CE; nel caso di nuovi progetti transfrontalieri  e'
richiesto, altresi', l'accordo degli Stati membri interessati. 
  15. Qualora, in caso di controllo, un conducente non sia  in  grado
di fornire documenti dell'autoveicolo  necessari  per  verificare  le
informazioni  di  cui  al  comma  11,  lettera  a),  e  il  tipo   di
autoveicolo, il pedaggio imposto puo'  raggiungere  il  livello  piu'
alto applicabile. 
 
                               Art. 4 
                     Determinazione dei pedaggi 
           (articolo 1, paragrafo 3, direttiva 2006/38/CE) 
  1. I pedaggi sono determinati conformemente all'articolo  3;  nella
determinazione dei livelli di  pedaggio  medi  ponderati  applicabili
alla rete di infrastrutture o ad una parte  chiaramente  definita  di
detta rete, si tiene conto dei vari  costi  di  cui  all'articolo  3,
comma 9; i costi considerati riguardano la rete o parte della rete su
cui gravano i pedaggi e gli autoveicoli soggetti  al  pedaggio;  puo'
stabilirsi di non procedere al recupero di tali costi  attraverso  la
riscossione dei pedaggi o di recuperarne solo una percentuale. 
  2. I costi per i nuovi sistemi di pedaggio, diversi da  quelli  che
comportano pedaggi in concessione istituiti dopo il 10  giugno  2008,
sono  calcolati  utilizzando   un   metodo   fondato   sui   principi
fondamentali di calcolo di cui all'allegato III; per i nuovi  pedaggi
in concessione istituiti dopo il 10 giugno 2008 il livello piu'  alto
di  pedaggio  e'  equivalente  o  inferiore  al  livello   risultante
dall'applicazione di un metodo basato sui  principi  fondamentali  di
calcolo di cui all'allegato III; la valutazione di  tale  equivalenza
deve  essere  effettuata  in  base  ad  un  periodo  di   riferimento
ragionevolmente  lungo,  adatto  alla  natura  di  un  contratto   di
concessione; non sono soggetti agli obblighi di cui al presente comma
i sistemi di pedaggio gia' istituiti al 10 giugno 2008 o per i quali,
a seguito di una procedura di appalto pubblico, siano state  ricevute
offerte o risposte ad inviti a negoziare prima del  10  giugno  2008;
l'esenzione si estende a tutto il periodo di  applicazione  di  detti
sistemi  a  condizione  che  gli  stessi  non   subiscano   modifiche
sostanziali. 
  3. Almeno quattro mesi prima dell'attuazione di un nuovo sistema di
pedaggio sono comunicate alla Commissione europea, ai fini del parere
di  cui  all'articolo  7-bis,  paragrafo  6,  primo  periodo,   della
direttiva 1999/62/CE,  introdotto  dall'articolo  1  della  direttiva
2006/38/CE, le seguenti informazioni: 
    a) per quanto concerne i sistemi di pedaggio che  non  comportano
pedaggi in concessione: 
      1) i valori unitari e gli  altri  parametri  necessari  per  il
calcolo dei vari elementi di costo; 
      2) informazioni sugli autoveicoli soggetti al loro  sistema  di
pedaggio e sull'estensione geografica della rete, o  parte  di  essa,
usata per il calcolo di ciascun costo e sulla percentuale  dei  costi
da recuperare; 
    b) per quanto concerne  i  sistemi  di  pedaggio  che  comportano
pedaggi in concessione: 
      1) i contratti di concessione ed eventuali modifiche  rilevanti
degli stessi; 
      2) gli elementi fondamentali su cui il concedente ha sviluppato
il bando relativo alla concessione, come previsto nell'allegato IX  B
del decreto legislativo n. 163 del 2006; tali elementi riguardano, in
particolare, i costi stimati, quali definiti all'articolo 3, comma 9,
previsti nell'ambito  della  concessione,  il  traffico  preventivato
diviso per tipo di autoveicoli, i  livelli  di  pedaggio  previsti  e
l'estensione geografica della rete cui si  applica  il  contratto  di
concessione. 
  4. Almeno quattro  mesi  prima  della  loro  attuazione,  le  nuove
disposizioni in materia di pedaggi applicabili alle strade  parallele
su  cui  il  traffico  puo'  essere  deviato  dalla   rete   stradale
transeuropea e che sono in diretta concorrenza con alcune parti della
rete  su  cui  viene  imposto  il  pedaggio,  sono  comunicate   alla
Commissione europea, ai fini  dell'acquisizione  del  parere  di  cui
all'articolo 7-bis, paragrafo 6,  secondo  periodo,  della  direttiva
1999/62/CE, introdotto dall'articolo 1  della  direttiva  2006/38/CE;
tali  informazioni  riguardano  l'estensione  geografica  della  rete
coperta dal pedaggio, gli autoveicoli interessati dal  pedaggio  e  i
livelli di pedaggio previsti, unitamente ad una relazione sul sistema
di determinazione del livello del pedaggio. 
  5. Qualora si applichino le disposizioni  di  cui  all'articolo  3,
comma 14, ai sistemi di pedaggio gia' vigenti al 10 giugno 2008, sono
comunicate alla Commissione europea le  informazioni  che  dimostrino
che il  pedaggio  ponderato  medio  applicato  all'infrastruttura  in
questione  e'  conforme  all'articolo  2,  comma  1,  lettera  b,   e
all'articolo 3, commi 9, 10, 11, 12 e 13. 
 
                               Art. 5 
                       Attuazione e controlli 
           (articolo 1, paragrafo 6, direttiva 2006/38/CE) 
  1. Il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  provvede  con
propri decreti, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze per gli aspetti di  cui  al  comma  3,  all'attuazione  degli
articoli 3 e 4. 
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  esercita  il
controllo del funzionamento del sistema dei pedaggi e dei diritti  di
utenza in modo da garantire l'osservanza dei principi di  trasparenza
e non discriminazione. 
  3. I decreti di cui al  comma  1  dovranno  garantire  l'equilibrio
economico finanziario complessivo delle concessionarie, nel  rispetto
di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 7. 
 
                               Art. 6 
                 Relazione alla Commissione europea 
           (articolo 1, paragrafo 9, direttiva 2006/38/CE) 
  1. Il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  trasmette
entro il 10 dicembre 2010 le informazioni necessarie per la relazione
che la Commissione europea deve presentare al Parlamento europeo e al
Consiglio sull'attuazione e sugli effetti della direttiva 2006/38/CE,
tenendo conto degli sviluppi in campo tecnologico  e  dell'evoluzione
della densita' della circolazione, compreso l'uso di  autoveicoli  di
piu' di 3,5 e di meno di  12  tonnellate,  e  valutando  il  relativo
impatto sul mercato interno, anche nelle regioni insulari,  prive  di
sbocchi  al  mare  e  periferiche  della  Comunita',  i  livelli   di
investimento nel settore e  il  contributo  al  raggiungimento  degli
obiettivi di una politica dei trasporti sostenibile. 
 
                               Art. 7 
             Disposizioni finali e copertura finanziaria 
  1. Gli allegati, che costituiscono parte  integrante  del  presente
decreto,   sono   aggiornati   con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  in  conformita'  alle   modalita'
tecniche rese necessarie dal progresso ovvero a quelle  introdotte  a
livello comunitario. 
  2. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori  oneri
a carico della finanza pubblica. 
 
                               Art. 8 
                          Entrata in vigore 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 25 gennaio 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
                            Ronchi, Ministro per le politiche europee 
              Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
                               Frattini, Ministro degli affari esteri 
                                     Alfano, Ministro della giustizia 
                     Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze 
 

Visto, il Guardasigilli: Alfano


Allegati del Decreto Legislativo 25.1.2010 , n. 7 in formato grafico