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Roma, 10 marzo 2010
Circolare n. 52/2010
Oggetto: Tributi – IVA intracomunitaria – Intrastat – D.M. 22.2.2010 su G.U. n.53 del 5.3.2010.
E’ stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 5 marzo il decreto del Ministro dell’Economia e
delle Finanze che estende l’obbligo di dichiarare negli elenchi Intrastat le prestazioni di servizi scambiate con soggetti Iva
stabiliti in altri Stati comunitari a partire dall’1 gennaio di quest’anno.
Entro il 25 marzo,
pertanto, gli operatori interessati dovranno presentare in via telematica gli
elenchi riepilogativi riferiti al mese di febbraio. Si rammenta che é consentito
presentare direttamente agli uffici doganali i modelli su supporto informatico,
ma entro la scadenza anticipata del 20 marzo. La presentazione tramite supporto
informatico sarà ammessa solo fino al mese di aprile, mentre da maggio l’unica
modalità di presentazione rimarrà quella telematica. Com’è noto, per effettuare
la presentazione telematica è necessario essere abilitati al Servizio
Telematico Doganale (la procedura di abilitazione è disponibile sul sito www.agenziadogane.it).
Gli operatori che
nei quattro trimestri del 2009 abbiano realizzato per ciascuna categoria di operazioni
(prestazioni rese e prestazioni acquistate) un ammontare totale trimestrale non
superiore a 50 mila euro possono presentare gli Intrastat
con cadenza trimestrale (la prima scadenza è quella del 25 aprile per gli
elenchi del primo trimestre 2010, ovvero 20 aprile nel caso di presentazione
tramite floppy disk).
I soggetti obbligati
alla presentazione degli Intrastat trimestrali che
nel corso di un trimestre superino la soglia dei 50 mila euro sono obbligati a
presentare gli elenchi con periodicità mensile a partire dal mese successivo in
cui tale soglia è superata.
Si rammenta che non rientrano
tra le operazioni da indicare negli elenchi le prestazioni di servizi per le
quali non sia dovuta l’imposta nello Stato membro del committente.
Per gli operatori
mensili che non sono riusciti a presentare gli elenchi di gennaio entro le
previste scadenze di febbraio, si ritiene che, come è stato riportato anche nei
principali organi si stampa specializzati, nessuna sanzione possa essere applicata
tenuto conto che il provvedimento sulla nuova disciplina degli Intrastat è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale solo
ora.
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Daniela
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Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.33/2010 |
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Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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D/n |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla |
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G.U. n.53 del 5.3.2010 (fonte Guritel)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 febbraio 2010
Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie. (10A02690) IL MINISTRO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE Decreta: Art. 1 Soggetti obbligati 1. I soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto presentano iseguenti elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie: a) elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazionieffettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altroStato membro della Comunita' europea: 1) cessioni intracomunitarie di beni comunitari; 2) prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agliarticoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633; b) elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioniacquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membrodella Comunita' europea: 1) acquisti intracomunitari di beni comunitari; 2) prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 2. Gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cuiall'art. 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidentedella Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che effettuano operazioninello svolgimento di attivita' non commerciali, presentano l'elencoriepilogativo di cui al comma 1, lettera b). 3. In ogni caso gli elenchi riepilogativi sono presentati daisoggetti di cui ai commi 1 e 2 che effettuano scambi intracomunitaridi navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merciacquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate, peri quali sussiste l'obbligo di dichiarazione delle informazionistatistiche ai sensi del regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, e dei relativiregolamenti di applicazione, ancorche' i medesimi non costituiscanocessioni intracomunitarie, acquisti intracomunitari, ovveroprestazioni di servizi imponibili nello Stato membro in cui e'stabilito il committente. Art. 2 Periodicita' degli elenchi 1. Ciascun elenco riepilogativo di cui all'art. 1, comma 1, e'presentato con riferimento: a) a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato,nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria dioperazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000euro; b) a periodi mensili, per i soggetti che non si trovano nellecondizioni richieste dalla lettera a). 2. I soggetti che hanno iniziato l'attivita' da meno di quattrotrimestri presentano gli elenchi riepilogativi trimestralmente,sempre che si trovino nella condizione di cui al comma 1, lettera a),nei trimestri gia' trascorsi. 3. I soggetti che sono tenuti alla presentazione di un elencoriepilogativo con periodicita' trimestrale possono presentarlo conperiodicita' mensile per l'intero anno solare.
4. I soggetti che presentano un elenco riepilogativo conperiodicita' trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano
la soglia indicata al comma 1, lettera a), presentano l'elencoriepilogativo con periodicita' mensile a partire dal mese successivoin cui tale soglia e' superata. In tal caso sono presentati glielenchi riepilogativi, appositamente contrassegnati, per i periodimensili gia' trascorsi. 5. I soggetti che presentano l'elenco riepilogativo conperiodicita' trimestrale fanno riferimento ai quattro trimestri che
compongono l'anno solare. 6. In deroga al comma 1, i soggetti che effettuano gli scambiintracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas,di merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in regionisinistrate, di cui all'art. 1, comma 3, presentano gli elenchiriepilogativi con periodicita' mensile. Art. 3 Presentazione degli elenchi 1. Gli elenchi riepilogativi sono presentati all'Agenzia delledogane per via telematica entro il giorno 25 del mese successivo alperiodo di riferimento. 2. Fino al 30 aprile 2010 gli elenchi riepilogativi possono esserepresentati in formato elettronico agli uffici doganaliterritorialmente competenti entro il giorno 20 del mese successivo alperiodo di riferimento. 3. Le modalita' tecnico-operative per la presentazione deglielenchi sono specificate con determinazioni del Direttoredell'Agenzia delle dogane di concerto con il Direttore dell'Agenziadelle entrate. Art. 4 Contenuto degli elenchi 1. Gli elenchi riepilogativi si compongono di una parte contenentedati di natura fiscale e di una parte contenente dati di naturastatistica. Art. 5 Contenuto degli elenchi - Parte fiscale 1. Salvo quanto disposto dall'art. 50, comma 7, del decreto-legge30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29ottobre 1993, n. 427, negli elenchi di cui all'art. 1 sonoriepilogati i dati delle operazioni registrate o soggette aregistrazione, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sulvalore aggiunto, nel periodo di riferimento di cui all'art. 2. 2. Sono riepilogati negli elenchi di cui all'art. 1 le cessioniintracomunitarie e gli acquisti intracomunitari aventi ad oggettobeni comunitari, intendendosi per tali quelli originari degli Statimembri della Comunita' europea e quelli provenienti dai Paesi terziche si trovano in libera pratica nella Comunita'. 3. Gli acquisti intracomunitari di beni effettuati ai sensidell'art. 40, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 331 del1993 e le successive cessioni intracomunitarie, di cui alla medesimadisposizione, sono riepilogati negli elenchi in modo distinto daglialtri acquisti e dalle altre cessioni. 4. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cuiall'art. 1, comma 1, non comprendono le operazioni per le quali none' dovuta l'imposta nello Stato membro in cui e' stabilito ilcommittente. 5. In caso di variazioni intervenute successivamente allapresentazione degli elenchi, le conseguenti rettifiche sono indicatenegli elenchi relativi al periodo nel corso del quale detterettifiche sono state registrate. Art. 6 Contenuto degli elenchi - Parte statistica 1. soggetti che presentano gli elenchi con periodicita' mensile aisensi dell'art. 2, esclusi quelli che si sono avvalsi della facolta'di cui all'art. 2, comma 3, indicano i dati di natura statisticanella parte statistica degli elenchi stessi. 2. I soggetti di cui al comma 1 che effettuano servizi dilavorazione riepilogano anche i dati statistici relativi allespedizioni ed agli arrivi dei relativi beni. 3. Nella parte statistica degli elenchi sono riepilogati anche idati statistici relativi agli scambi intracomunitari di navi edaeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedutecome soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate, di cui all'art. 1,comma 3. 4. I soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in casod'inizio dell'attivita' di scambi intracomunitari, presumono direalizzare nell'anno in corso, un valore delle spedizioni o degliarrivi superiore ad euro 20.000.000 indicano i dati relativi alvalore statistico, alle condizioni di consegna ed al modo ditrasporto nella parte statistica degli elenchi relativi alle cessioniintracomunitarie e, rispettivamente, agli acquisti intracomunitari dicui all'art. 1, comma 1, lettera a), n. 1) e di cui all'art. 1, comma1, lettera b), n. 1). 5. In applicazione dell'art. 13, paragrafo 4, e dell'art. 15,paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione, eprevia autorizzazione da richiedere all'Istituto nazionale distatistica, gli operatori possono fruire delle semplificazioni ivipreviste per: a) le transazioni di valore inferiore ad euro 200; b) per gli impianti industriali di valore superiore ad euro3.000.000. Art. 7 Disposizioni abrogative 1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, sono abrogati i seguentiprovvedimenti: decreto del Ministro delle finanze 21 ottobre 1992; decreto del direttore generale del Dipartimento delle dogane edelle imposte indirette 4 febbraio 1998; decreto del direttore generale del Dipartimento delle dogane edelle imposte indirette 27 ottobre 2000; decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali 12dicembre 2002; decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali 15aprile 2004: decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali 3agosto 2005; decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali 20dicembre 2006. Art. 8 Efficacia 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alleoperazioni effettuate dal 1° gennaio 2010. Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana. Roma, 22 febbraio 2010 Il Ministro: Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2010 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1
Economia e finanze, foglio n. 157