Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556  -  fax 06/8415576

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 10 marzo 2010

 

Circolare n. 52/2010

 

Oggetto: Tributi – IVA intracomunitaria – Intrastat – D.M. 22.2.2010 su G.U. n.53 del 5.3.2010.

 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 marzo il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze che estende l’obbligo di dichiarare negli elenchi Intrastat le prestazioni di servizi scambiate con soggetti Iva stabiliti in altri Stati comunitari a partire dall’1 gennaio di quest’anno.

 

Entro il 25 marzo, pertanto, gli operatori interessati dovranno presentare in via telematica gli elenchi riepilogativi riferiti al mese di febbraio. Si rammenta che é consentito presentare direttamente agli uffici doganali i modelli su supporto informatico, ma entro la scadenza anticipata del 20 marzo. La presentazione tramite supporto informatico sarà ammessa solo fino al mese di aprile, mentre da maggio l’unica modalità di presentazione rimarrà quella telematica. Com’è noto, per effettuare la presentazione telematica è necessario essere abilitati al Servizio Telematico Doganale (la procedura di abilitazione è disponibile sul sito www.agenziadogane.it).

 

Gli operatori che nei quattro trimestri del 2009 abbiano realizzato per ciascuna categoria di operazioni (prestazioni rese e prestazioni acquistate) un ammontare totale trimestrale non superiore a 50 mila euro possono presentare gli Intrastat con cadenza trimestrale (la prima scadenza è quella del 25 aprile per gli elenchi del primo trimestre 2010, ovvero 20 aprile nel caso di presentazione tramite floppy disk).

 

I soggetti obbligati alla presentazione degli Intrastat trimestrali che nel corso di un trimestre superino la soglia dei 50 mila euro sono obbligati a presentare gli elenchi con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata.

 

Si rammenta che non rientrano tra le operazioni da indicare negli elenchi le prestazioni di servizi per le quali non sia dovuta l’imposta nello Stato membro del committente.

 

Per gli operatori mensili che non sono riusciti a presentare gli elenchi di gennaio entro le previste scadenze di febbraio, si ritiene che, come è stato riportato anche nei principali organi si stampa specializzati, nessuna sanzione possa essere applicata tenuto conto che il provvedimento sulla nuova disciplina degli Intrastat è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale solo ora.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.33/2010

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/n

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

 

G.U. n.53 del 5.3.2010 (fonte Guritel)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 febbraio 2010

Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie. (10A02690) 
 
                     IL MINISTRO DELL' ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
                         Soggetti obbligati 
  1. I soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto presentano  i
seguenti elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie: 
    a) elenco riepilogativo delle seguenti  categorie  di  operazioni
effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti  in  un  altro
Stato membro della Comunita' europea: 
      1) cessioni intracomunitarie di beni comunitari; 
      2) prestazioni  di  servizi  diverse  da  quelle  di  cui  agli
articoli 7-quater e 7-quinquies  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
    b) elenco riepilogativo delle seguenti  categorie  di  operazioni
acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato  membro
della Comunita' europea: 
      1) acquisti intracomunitari di beni comunitari; 
      2) prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  2. Gli enti, le associazioni  e  le  altre  organizzazioni  di  cui
all'art. 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che  effettuano  operazioni
nello svolgimento di attivita' non commerciali,  presentano  l'elenco
riepilogativo di cui al comma 1, lettera b). 
  3. In ogni caso  gli  elenchi  riepilogativi  sono  presentati  dai
soggetti di cui ai commi 1 e 2 che effettuano scambi  intracomunitari
di navi ed  aeromobili,  di  energia  elettrica,  di  gas,  di  merci
acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate, per
i  quali  sussiste  l'obbligo  di  dichiarazione  delle  informazioni
statistiche ai sensi del regolamento (CE) n. 638/2004 del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  31  marzo  2004,  e  dei   relativi
regolamenti di applicazione, ancorche' i medesimi  non  costituiscano
cessioni   intracomunitarie,   acquisti    intracomunitari,    ovvero
prestazioni di servizi  imponibili  nello  Stato  membro  in  cui  e'
stabilito il committente. 
 
                               Art. 2 
                     Periodicita' degli elenchi 
  1. Ciascun elenco riepilogativo di cui  all'art.  1,  comma  1,  e'
presentato con riferimento: 
    a) a periodi trimestrali, per i soggetti  che  hanno  realizzato,
nei  quattro  trimestri  precedenti  e  per  ciascuna  categoria   di
operazioni, un ammontare totale trimestrale non  superiore  a  50.000
euro; 
    b) a periodi mensili, per i soggetti che  non  si  trovano  nelle
condizioni richieste dalla lettera a). 
  2. I soggetti che hanno iniziato l'attivita'  da  meno  di  quattro
trimestri  presentano  gli  elenchi  riepilogativi   trimestralmente,
sempre che si trovino nella condizione di cui al comma 1, lettera a),
nei trimestri gia' trascorsi. 
  3. I soggetti che sono  tenuti  alla  presentazione  di  un  elenco
riepilogativo con periodicita' trimestrale  possono  presentarlo  con
periodicita' mensile per l'intero anno solare. 
  4.  I  soggetti  che  presentano  un   elenco   riepilogativo   con
periodicita' trimestrale e che, nel corso di un  trimestre,  superano
la soglia indicata  al  comma  1,  lettera  a),  presentano  l'elenco
riepilogativo con periodicita' mensile a partire dal mese  successivo
in cui tale soglia e' superata.  In  tal  caso  sono  presentati  gli
elenchi riepilogativi, appositamente contrassegnati,  per  i  periodi
mensili gia' trascorsi. 
  5.  I  soggetti   che   presentano   l'elenco   riepilogativo   con
periodicita' trimestrale fanno riferimento ai quattro  trimestri  che
compongono l'anno solare. 
  6. In deroga al comma 1,  i  soggetti  che  effettuano  gli  scambi
intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di  gas,
di merci acquisite  o  cedute  come  soccorsi  d'urgenza  in  regioni
sinistrate, di cui  all'art.  1,  comma  3,  presentano  gli  elenchi
riepilogativi con periodicita' mensile. 
 
                               Art. 3 
                     Presentazione degli elenchi 
  1. Gli elenchi  riepilogativi  sono  presentati  all'Agenzia  delle
dogane per via telematica entro il giorno 25 del mese  successivo  al
periodo di riferimento. 
  2. Fino al 30 aprile 2010 gli elenchi riepilogativi possono  essere
presentati   in   formato   elettronico    agli    uffici    doganali
territorialmente competenti entro il giorno 20 del mese successivo al
periodo di riferimento. 
  3.  Le  modalita'  tecnico-operative  per  la  presentazione  degli
elenchi   sono   specificate   con   determinazioni   del   Direttore
dell'Agenzia delle dogane di concerto con il  Direttore  dell'Agenzia
delle entrate. 
 
                               Art. 4 
                       Contenuto degli elenchi 
  1. Gli elenchi riepilogativi si compongono di una parte  contenente
dati di natura fiscale e di  una  parte  contenente  dati  di  natura
statistica. 
 
                               Art. 5 
               Contenuto degli elenchi - Parte fiscale 
  1. Salvo quanto disposto dall'art. 50, comma 7,  del  decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre  1993,  n.  427,  negli  elenchi  di  cui  all'art.  1   sono
riepilogati  i  dati  delle  operazioni  registrate  o   soggette   a
registrazione, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta  sul
valore aggiunto, nel periodo di riferimento di cui all'art. 2. 
  2. Sono riepilogati negli elenchi di cui  all'art.  1  le  cessioni
intracomunitarie e gli acquisti  intracomunitari  aventi  ad  oggetto
beni comunitari, intendendosi per tali quelli originari  degli  Stati
membri della Comunita' europea e quelli provenienti dai  Paesi  terzi
che si trovano in libera pratica nella Comunita'. 
  3.  Gli  acquisti  intracomunitari  di  beni  effettuati  ai  sensi
dell'art. 40, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 331  del
1993 e le successive cessioni intracomunitarie, di cui alla  medesima
disposizione, sono riepilogati negli elenchi in modo  distinto  dagli
altri acquisti e dalle altre cessioni. 
  4. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di  servizi  di  cui
all'art. 1, comma 1, non comprendono le operazioni per le  quali  non
e' dovuta l'imposta  nello  Stato  membro  in  cui  e'  stabilito  il
committente. 
  5.  In  caso  di  variazioni   intervenute   successivamente   alla
presentazione degli elenchi, le conseguenti rettifiche sono  indicate
negli  elenchi  relativi  al  periodo  nel  corso  del  quale   dette
rettifiche sono state registrate. 
 
                               Art. 6 
             Contenuto degli elenchi - Parte statistica 
  1. soggetti che presentano gli elenchi con periodicita' mensile  ai
sensi dell'art. 2, esclusi quelli che si sono avvalsi della  facolta'
di cui all'art. 2, comma 3, indicano  i  dati  di  natura  statistica
nella parte statistica degli elenchi stessi. 
  2. I  soggetti  di  cui  al  comma  1  che  effettuano  servizi  di
lavorazione  riepilogano  anche  i  dati  statistici  relativi   alle
spedizioni ed agli arrivi dei relativi beni. 
  3. Nella parte statistica degli elenchi sono  riepilogati  anche  i
dati statistici relativi  agli  scambi  intracomunitari  di  navi  ed
aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute
come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate,  di  cui  all'art.  1,
comma 3. 
  4. I soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in  caso
d'inizio  dell'attivita'  di  scambi  intracomunitari,  presumono  di
realizzare nell'anno in corso, un valore  delle  spedizioni  o  degli
arrivi superiore ad euro  20.000.000  indicano  i  dati  relativi  al
valore  statistico,  alle  condizioni  di  consegna  ed  al  modo  di
trasporto nella parte statistica degli elenchi relativi alle cessioni
intracomunitarie e, rispettivamente, agli acquisti intracomunitari di
cui all'art. 1, comma 1, lettera a), n. 1) e di cui all'art. 1, comma
1, lettera b), n. 1). 
  5. In applicazione dell'art.  13,  paragrafo  4,  e  dell'art.  15,
paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1982/2004 della  Commissione,  e
previa  autorizzazione  da  richiedere  all'Istituto   nazionale   di
statistica, gli operatori possono fruire  delle  semplificazioni  ivi
previste per: 
    a) le transazioni di valore inferiore ad euro 200; 
    b) per gli impianti  industriali  di  valore  superiore  ad  euro
3.000.000. 
 
                               Art. 7 
                       Disposizioni abrogative 
  1. A decorrere dal    gennaio  2010,  sono  abrogati  i  seguenti
provvedimenti: 
    decreto del Ministro delle finanze 21 ottobre 1992; 
    decreto del direttore generale del Dipartimento  delle  dogane  e
delle imposte indirette 4 febbraio 1998; 
    decreto del direttore generale del Dipartimento  delle  dogane  e
delle imposte indirette 27 ottobre 2000; 
    decreto del capo del Dipartimento per  le  politiche  fiscali  12
dicembre 2002; 
    decreto del capo del Dipartimento per  le  politiche  fiscali  15
aprile 2004: 
    decreto del capo del Dipartimento  per  le  politiche  fiscali  3
agosto 2005; 
    decreto del capo del Dipartimento per  le  politiche  fiscali  20
dicembre 2006. 
 
                               Art. 8 
                              Efficacia 
  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  si   applicano   alle
operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010. 
  Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 22 febbraio 2010 
 
                                                Il Ministro: Tremonti 
 
Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2010 
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  1

Economia e finanze, foglio n. 157