|
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma, 10 marzo 2010
Circolare n. 52/2010
Oggetto: Tributi – IVA intracomunitaria – Intrastat – D.M. 22.2.2010 su G.U. n.53 del 5.3.2010.
E’ stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 5 marzo il decreto del Ministro dell’Economia e
delle Finanze che estende l’obbligo di dichiarare negli elenchi Intrastat le prestazioni di servizi scambiate con soggetti Iva
stabiliti in altri Stati comunitari a partire dall’1 gennaio di quest’anno.
Entro il 25 marzo,
pertanto, gli operatori interessati dovranno presentare in via telematica gli
elenchi riepilogativi riferiti al mese di febbraio. Si rammenta che é consentito
presentare direttamente agli uffici doganali i modelli su supporto informatico,
ma entro la scadenza anticipata del 20 marzo. La presentazione tramite supporto
informatico sarà ammessa solo fino al mese di aprile, mentre da maggio l’unica
modalità di presentazione rimarrà quella telematica. Com’è noto, per effettuare
la presentazione telematica è necessario essere abilitati al Servizio
Telematico Doganale (la procedura di abilitazione è disponibile sul sito www.agenziadogane.it).
Gli operatori che
nei quattro trimestri del 2009 abbiano realizzato per ciascuna categoria di operazioni
(prestazioni rese e prestazioni acquistate) un ammontare totale trimestrale non
superiore a 50 mila euro possono presentare gli Intrastat
con cadenza trimestrale (la prima scadenza è quella del 25 aprile per gli
elenchi del primo trimestre 2010, ovvero 20 aprile nel caso di presentazione
tramite floppy disk).
I soggetti obbligati
alla presentazione degli Intrastat trimestrali che
nel corso di un trimestre superino la soglia dei 50 mila euro sono obbligati a
presentare gli elenchi con periodicità mensile a partire dal mese successivo in
cui tale soglia è superata.
Si rammenta che non rientrano
tra le operazioni da indicare negli elenchi le prestazioni di servizi per le
quali non sia dovuta l’imposta nello Stato membro del committente.
Per gli operatori
mensili che non sono riusciti a presentare gli elenchi di gennaio entro le
previste scadenze di febbraio, si ritiene che, come è stato riportato anche nei
principali organi si stampa specializzati, nessuna sanzione possa essere applicata
tenuto conto che il provvedimento sulla nuova disciplina degli Intrastat è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale solo
ora.
Daniela
|
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.33/2010 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
|
D/n |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla |
G.U. n.53 del 5.3.2010 (fonte Guritel)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 febbraio 2010
Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie. (10A02690)
IL MINISTRO DELL' ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Decreta:
Art. 1
Soggetti obbligati
1. I soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto presentano i
seguenti elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie:
a) elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni
effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro
Stato membro della Comunita' europea:
1) cessioni intracomunitarie di beni comunitari;
2) prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli
articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni
acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro
della Comunita' europea:
1) acquisti intracomunitari di beni comunitari;
2) prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui
all'art. 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che effettuano operazioni
nello svolgimento di attivita' non commerciali, presentano l'elenco
riepilogativo di cui al comma 1, lettera b).
3. In ogni caso gli elenchi riepilogativi sono presentati dai
soggetti di cui ai commi 1 e 2 che effettuano scambi intracomunitari
di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci
acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate, per
i quali sussiste l'obbligo di dichiarazione delle informazioni
statistiche ai sensi del regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, e dei relativi
regolamenti di applicazione, ancorche' i medesimi non costituiscano
cessioni intracomunitarie, acquisti intracomunitari, ovvero
prestazioni di servizi imponibili nello Stato membro in cui e'
stabilito il committente.
Art. 2
Periodicita' degli elenchi
1. Ciascun elenco riepilogativo di cui all'art. 1, comma 1, e'
presentato con riferimento:
a) a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato,
nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di
operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000
euro;
b) a periodi mensili, per i soggetti che non si trovano nelle
condizioni richieste dalla lettera a).
2. I soggetti che hanno iniziato l'attivita' da meno di quattro
trimestri presentano gli elenchi riepilogativi trimestralmente,
sempre che si trovino nella condizione di cui al comma 1, lettera a),
nei trimestri gia' trascorsi.
3. I soggetti che sono tenuti alla presentazione di un elenco
riepilogativo con periodicita' trimestrale possono presentarlo con
periodicita' mensile per l'intero anno solare.
4. I soggetti che presentano un elenco riepilogativo con
periodicita' trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano
la soglia indicata al comma 1, lettera a), presentano l'elenco
riepilogativo con periodicita' mensile a partire dal mese successivo
in cui tale soglia e' superata. In tal caso sono presentati gli
elenchi riepilogativi, appositamente contrassegnati, per i periodi
mensili gia' trascorsi.
5. I soggetti che presentano l'elenco riepilogativo con
periodicita' trimestrale fanno riferimento ai quattro trimestri che
compongono l'anno solare.
6. In deroga al comma 1, i soggetti che effettuano gli scambi
intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas,
di merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in regioni
sinistrate, di cui all'art. 1, comma 3, presentano gli elenchi
riepilogativi con periodicita' mensile.
Art. 3
Presentazione degli elenchi
1. Gli elenchi riepilogativi sono presentati all'Agenzia delle
dogane per via telematica entro il giorno 25 del mese successivo al
periodo di riferimento.
2. Fino al 30 aprile 2010 gli elenchi riepilogativi possono essere
presentati in formato elettronico agli uffici doganali
territorialmente competenti entro il giorno 20 del mese successivo al
periodo di riferimento.
3. Le modalita' tecnico-operative per la presentazione degli
elenchi sono specificate con determinazioni del Direttore
dell'Agenzia delle dogane di concerto con il Direttore dell'Agenzia
delle entrate.
Art. 4
Contenuto degli elenchi
1. Gli elenchi riepilogativi si compongono di una parte contenente
dati di natura fiscale e di una parte contenente dati di natura
statistica.
Art. 5
Contenuto degli elenchi - Parte fiscale
1. Salvo quanto disposto dall'art. 50, comma 7, del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, negli elenchi di cui all'art. 1 sono
riepilogati i dati delle operazioni registrate o soggette a
registrazione, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul
valore aggiunto, nel periodo di riferimento di cui all'art. 2.
2. Sono riepilogati negli elenchi di cui all'art. 1 le cessioni
intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari aventi ad oggetto
beni comunitari, intendendosi per tali quelli originari degli Stati
membri della Comunita' europea e quelli provenienti dai Paesi terzi
che si trovano in libera pratica nella Comunita'.
3. Gli acquisti intracomunitari di beni effettuati ai sensi
dell'art. 40, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 331 del
1993 e le successive cessioni intracomunitarie, di cui alla medesima
disposizione, sono riepilogati negli elenchi in modo distinto dagli
altri acquisti e dalle altre cessioni.
4. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui
all'art. 1, comma 1, non comprendono le operazioni per le quali non
e' dovuta l'imposta nello Stato membro in cui e' stabilito il
committente.
5. In caso di variazioni intervenute successivamente alla
presentazione degli elenchi, le conseguenti rettifiche sono indicate
negli elenchi relativi al periodo nel corso del quale dette
rettifiche sono state registrate.
Art. 6
Contenuto degli elenchi - Parte statistica
1. soggetti che presentano gli elenchi con periodicita' mensile ai
sensi dell'art. 2, esclusi quelli che si sono avvalsi della facolta'
di cui all'art. 2, comma 3, indicano i dati di natura statistica
nella parte statistica degli elenchi stessi.
2. I soggetti di cui al comma 1 che effettuano servizi di
lavorazione riepilogano anche i dati statistici relativi alle
spedizioni ed agli arrivi dei relativi beni.
3. Nella parte statistica degli elenchi sono riepilogati anche i
dati statistici relativi agli scambi intracomunitari di navi ed
aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute
come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate, di cui all'art. 1,
comma 3.
4. I soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso
d'inizio dell'attivita' di scambi intracomunitari, presumono di
realizzare nell'anno in corso, un valore delle spedizioni o degli
arrivi superiore ad euro 20.000.000 indicano i dati relativi al
valore statistico, alle condizioni di consegna ed al modo di
trasporto nella parte statistica degli elenchi relativi alle cessioni
intracomunitarie e, rispettivamente, agli acquisti intracomunitari di
cui all'art. 1, comma 1, lettera a), n. 1) e di cui all'art. 1, comma
1, lettera b), n. 1).
5. In applicazione dell'art. 13, paragrafo 4, e dell'art. 15,
paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione, e
previa autorizzazione da richiedere all'Istituto nazionale di
statistica, gli operatori possono fruire delle semplificazioni ivi
previste per:
a) le transazioni di valore inferiore ad euro 200;
b) per gli impianti industriali di valore superiore ad euro
3.000.000.
Art. 7
Disposizioni abrogative
1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, sono abrogati i seguenti
provvedimenti:
decreto del Ministro delle finanze 21 ottobre 1992;
decreto del direttore generale del Dipartimento delle dogane e
delle imposte indirette 4 febbraio 1998;
decreto del direttore generale del Dipartimento delle dogane e
delle imposte indirette 27 ottobre 2000;
decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali 12
dicembre 2002;
decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali 15
aprile 2004:
decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali 3
agosto 2005;
decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali 20
dicembre 2006.
Art. 8
Efficacia
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle
operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010.
Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 febbraio 2010
Il Ministro: Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1
Economia e finanze, foglio n. 157