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Roma, 15 marzo 2010
Circolare n. 54/2010
Oggetto: Previdenza – Regime contributivo della
contrattazione di secondo livello – Sblocco degli sgravi per il 2009 – D.M.
17.12.2009, su G.U. n.58 dell’11.3.2010.
E’ stata finalmente
sbloccata la decontribuzione 2009 sui premi di risultato (aziendali o
territoriali) prevista dalla legge n.247/2007. Rispetto al passato sono state
introdotte due importanti novità. In primo luogo il beneficio non sarà più
selettivo ma tornerà ad essere riconosciuto in via generalizzata a tutte le
aziende che ne abbiano diritto come avveniva prima della suddetta legge. In
secondo luogo, proprio per consentire la fruizione dello sgravio ad una platea
più ampia, è stata ridotta la quota del premio di risultato su cui lo stesso si
applica; tale quota sarà ora pari al 2,25% (anziché al 3%) della retribuzione
annua del lavoratore.
La misura del beneficio
è rimasta invece uguale per cui per l’azienda lo sgravio continuerà ad essere
pari a 25 punti percentuali dall’aliquota INPS a proprio carico, mentre per il
lavoratore lo sgravio continuerà ad essere totale con la garanzia della
copertura pensionistica.
Qualora le risorse
disponibili per il 2009 (650 milioni di euro) non dovessero risultare
sufficienti ad accontentare tutti le aziende interessate, l’INPS provvederà a
ridurre proporzionalmente le somme richieste da ciascuna azienda.
Come in passato, per
poter beneficiare della decontribuzione le aziende dovranno, qualora non lo
avessero già fatto, depositare gli accordi integrativi presso le Direzioni Provinciali
del Lavoro e poi presentare all’INPS apposita domanda in via telematica.
Si fa riserva di
tornare sull’argomento non appena l’INPS avrà emanato le necessarie istruzioni
sulle modalità operative per richiedere lo sgravio.
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Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 152/2008 |
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Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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M/n |
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G.U. n. 58 dell’11.3.2010 (fonte Guritel)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 17 dicembre 2009
Modalita' attuative dei commi 67 e 68 dell'articolo 1 della legge n.
247 del 2007 - Sgravi contributivi sulla quota di retribuzionecostituita dalle erogazioni previste dai contratti collettiviaziendali, territoriali ovvero di secondo livello - Anno 2009. IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Decreta: Art. 1 Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi 1. Le risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributiviper incentivare la contrattazione di secondo livello di cui all'art.1, comma 67, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247,sono ripartite nella misura del 62,5 per cento per la contrattazioneaziendale e del 37,5 per cento per la contrattazione territoriale.Fermo restando il limite complessivo annuo di 650 milioni di euro, incaso di mancato utilizzo dell'intera percentuale attribuita aciascuna delle predette tipologie di contrattazione la percentualeresidua e' attribuita all'altra tipologia. Art. 2 Ambito di applicazione 1. Per l'anno 2009, sulla retribuzione imponibile di cui all'art.27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.797, e successive modificazioni, e' concesso, con effetto dal 1°gennaio dello stesso anno, ai datori di lavoro, nel rispetto deilimiti finanziari annui previsti a carico del Fondo di cui all'art. 1e secondo la procedura di cui agli articoli 3 e 4, uno sgraviocontributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste daicontratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondolivello, nella misura del 2,25 per cento della retribuzionecontrattuale percepita e conformemente a quanto previsto dallaripartizione di cui all'art. 1, comma 67, lettere b) e c) della legge24 dicembre 2007, n. 247. 2. In considerazione del carattere sperimentale dello sgravio dicui al comma 1, entro il 30 settembre dell'anno 2010, sulla base deirisultati del monitoraggio effettuato dall'INPS, con appositaconferenza dei servizi tra le amministrazioni interessate - indettaai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successivemodifiche ed integrazioni - puo' essere rideterminata, per il 2009,la misura del limite massimo della retribuzione contrattualepercepita di cui al comma 1, fermo restando quanto stabilitodall'art. 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. 3. Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo di cui alcomma 1, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero disecondo livello devono: a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualorail deposito non sia gia' avvenuto, a cura dei medesimi datori dilavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione provinciale del lavoro entro trenta giorni dalla data di entrata invigore del presente decreto; b) prevedere erogazioni: 1) incerte nella corresponsione o nel loro ammontare; 2) correlate a parametri atti a misurare gli aumenti diproduttivita', qualita' ed altri elementi di competitivita' assunti
come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoirisultati. E' condizione sufficiente la sussistenza anche di uno solo deiparametri di cui alla lettera b). 4. Nel caso di contratti territoriali, qualora non risultipossibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sonoammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle impresedel settore sul territorio. 5. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1 non e' concesso quandorisulti che ai dipendenti sono stati attribuiti, nell'anno solare diriferimento, trattamenti economici e normativi non conformi a quantoprevisto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n.338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.389. 6. La concessione dello sgravio contributivo di cui al comma 1 e'subordinato al rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, comma1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 7. I datori di lavoro che hanno indebitamente beneficiato dellosgravio contributivo di cui al comma 1, sono tenuti al versamento deicontributi dovuti nonche' al pagamento delle sanzioni civili previstedalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva l'eventuale responsabilita' penale ove il fattocostituisca reato. 8. Sono escluse dall'applicazione dello sgravio di cui al comma 1le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, e successive modificazioni, relativamente ai dipendentipubblici per i quali la contrattazione collettiva nazionale e'demandata all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubblicheamministrazioni (ARAN). 9. Per le imprese di somministrazione lavoro di cui al decretolegislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sifa riferimento, ai fini del beneficio dello sgravio di cui al comma1, alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall'impresautilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce. Art. 3 Procedure 1. Ai fini dell'ammissione allo sgravio di cui all'art. 2, comma 1,i datori di lavoro, anche per il tramite dei soggetti di cui all'art.1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, inoltrano, a decorrere dalladata di pubblicazione del presente decreto ed esclusivamente in viatelematica, apposita domanda all'INPS, anche con riferimento ailavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, secondo leindicazioni fornite dall'Istituto medesimo. La domanda deve contenere: a) i dati identificativi dell'azienda; b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale,territoriale, ovvero di secondo livello; c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla letterab) presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmentecompetente; d) l'importo annuo complessivo delle erogazioni ammesse allosgravio entro il limite massimo individuale di cui all'art. 2, commi1 e 2, della retribuzione imponibile, come individuata al successivocomma 2, e il numero dei lavoratori beneficiari; e) l'ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali eassistenziali, dovuti dal datore di lavoro, entro il limite massimodi 25 punti della percentuale a suo carico; f) l'ammontare dello sgravio in misura pari ai contributiprevidenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore; g) l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati icontributi pensionistici. 2. Ai fini della determinazione del limite massimo di cui all'art.2, comma 1, la retribuzione contrattuale da prendere a riferimento e'quella disciplinata dall'art. 1, comma 1, della legge n. 389 del1989, comprensiva delle erogazioni di cui all'art. 2, comma 1, delpresente decreto, con riferimento alle componenti imponibili di cuiall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio1955, n. 797 e successive modificazioni. Art. 4 Modalita' di ammissione 1. L 'ammissione allo sgravio di cui all'art. 2, comma 1, avverra' adecorrere dal 60° giorno successivo a quello fissato dall'INPS qualetermine unico per la trasmissione delle istanze. 2. A tal fine, l'Istituto attribuira' a ciascuna domanda un numerodi protocollo informatico. 3. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1,l'INPS - ferma restando l'ammissione di tutte le domande trasmesse -provvedera' all'eventuale riduzione delle somme richieste da ciascuna
azienda e lavoratore, in misura percentuale pari al rapporto tra laquota complessiva eccedente il predetto limite di spesa e il limitedi spesa medesimo, dandone tempestiva comunicazione ai richiedenti.L'INPS provvede altresi' a comunicare le rislultanze della proceduradi cui al presente articolo al Ministero del lavoro, della salute edelle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e dellefinanze. Art. 5 Norme finali 1. Con successivo decreto interministeriale, e' definita lacomposizione e sono disciplinate le funzioni dell'Osservatorioistituito, ai sensi dell'art. 1, comma 68, della legge n. 247 del2007, ai fini del monitoraggio e della verifica di coerenzadell'attuazione del citato comma 67 con gli obiettivi definiti nel«Protocollo su previdenza, lavoro e competitivita' per l'equita' e lacrescita sostenibili» del 23 luglio 2007 e della elaborazione dinuovi e omogenei parametri di misurazione e valutazionedell'andamento economico delle imprese. 2. Dall'attivita' dell'Osservatorio di cui al comma 1 non devonoderivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per laregistrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicaitaliana. Roma, 17 dicembre 2009 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi allapersona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 178