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Roma, 15 marzo 2010
Circolare n. 54/2010
Oggetto: Previdenza – Regime contributivo della
contrattazione di secondo livello – Sblocco degli sgravi per il 2009 – D.M.
17.12.2009, su G.U. n.58 dell’11.3.2010.
E’ stata finalmente
sbloccata la decontribuzione 2009 sui premi di risultato (aziendali o
territoriali) prevista dalla legge n.247/2007. Rispetto al passato sono state
introdotte due importanti novità. In primo luogo il beneficio non sarà più
selettivo ma tornerà ad essere riconosciuto in via generalizzata a tutte le
aziende che ne abbiano diritto come avveniva prima della suddetta legge. In
secondo luogo, proprio per consentire la fruizione dello sgravio ad una platea
più ampia, è stata ridotta la quota del premio di risultato su cui lo stesso si
applica; tale quota sarà ora pari al 2,25% (anziché al 3%) della retribuzione
annua del lavoratore.
La misura del beneficio
è rimasta invece uguale per cui per l’azienda lo sgravio continuerà ad essere
pari a 25 punti percentuali dall’aliquota INPS a proprio carico, mentre per il
lavoratore lo sgravio continuerà ad essere totale con la garanzia della
copertura pensionistica.
Qualora le risorse
disponibili per il 2009 (650 milioni di euro) non dovessero risultare
sufficienti ad accontentare tutti le aziende interessate, l’INPS provvederà a
ridurre proporzionalmente le somme richieste da ciascuna azienda.
Come in passato, per
poter beneficiare della decontribuzione le aziende dovranno, qualora non lo
avessero già fatto, depositare gli accordi integrativi presso le Direzioni Provinciali
del Lavoro e poi presentare all’INPS apposita domanda in via telematica.
Si fa riserva di
tornare sull’argomento non appena l’INPS avrà emanato le necessarie istruzioni
sulle modalità operative per richiedere lo sgravio.
Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 152/2008 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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M/n |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. n. 58 dell’11.3.2010 (fonte Guritel)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 17 dicembre 2009
Modalita' attuative dei commi 67 e 68 dell'articolo 1 della legge n.
247 del 2007 - Sgravi contributivi sulla quota di retribuzione
costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi
aziendali, territoriali ovvero di secondo livello - Anno 2009.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Decreta:
Art. 1
Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi
1. Le risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi
per incentivare la contrattazione di secondo livello di cui all'art.
1, comma 67, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247,
sono ripartite nella misura del 62,5 per cento per la contrattazione
aziendale e del 37,5 per cento per la contrattazione territoriale.
Fermo restando il limite complessivo annuo di 650 milioni di euro, in
caso di mancato utilizzo dell'intera percentuale attribuita a
ciascuna delle predette tipologie di contrattazione la percentuale
residua e' attribuita all'altra tipologia.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Per l'anno 2009, sulla retribuzione imponibile di cui all'art.
27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.
797, e successive modificazioni, e' concesso, con effetto dal 1°
gennaio dello stesso anno, ai datori di lavoro, nel rispetto dei
limiti finanziari annui previsti a carico del Fondo di cui all'art. 1
e secondo la procedura di cui agli articoli 3 e 4, uno sgravio
contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai
contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo
livello, nella misura del 2,25 per cento della retribuzione
contrattuale percepita e conformemente a quanto previsto dalla
ripartizione di cui all'art. 1, comma 67, lettere b) e c) della legge
24 dicembre 2007, n. 247.
2. In considerazione del carattere sperimentale dello sgravio di
cui al comma 1, entro il 30 settembre dell'anno 2010, sulla base dei
risultati del monitoraggio effettuato dall'INPS, con apposita
conferenza dei servizi tra le amministrazioni interessate - indetta
ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modifiche ed integrazioni - puo' essere rideterminata, per il 2009,
la misura del limite massimo della retribuzione contrattuale
percepita di cui al comma 1, fermo restando quanto stabilito
dall'art. 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
3. Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo di cui al
comma 1, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di
secondo livello devono:
a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora
il deposito non sia gia' avvenuto, a cura dei medesimi datori di
lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione
provinciale del lavoro entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto;
b) prevedere erogazioni:
1) incerte nella corresponsione o nel loro ammontare;
2) correlate a parametri atti a misurare gli aumenti di
produttivita', qualita' ed altri elementi di competitivita' assunti
come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi
risultati.
E' condizione sufficiente la sussistenza anche di uno solo dei
parametri di cui alla lettera b).
4. Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti
possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono
ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese
del settore sul territorio.
5. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1 non e' concesso quando
risulti che ai dipendenti sono stati attribuiti, nell'anno solare di
riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi a quanto
previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n.
338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.
389.
6. La concessione dello sgravio contributivo di cui al comma 1 e'
subordinato al rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, comma
1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. I datori di lavoro che hanno indebitamente beneficiato dello
sgravio contributivo di cui al comma 1, sono tenuti al versamento dei
contributi dovuti nonche' al pagamento delle sanzioni civili previste
dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
Resta salva l'eventuale responsabilita' penale ove il fatto
costituisca reato.
8. Sono escluse dall'applicazione dello sgravio di cui al comma 1
le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, relativamente ai dipendenti
pubblici per i quali la contrattazione collettiva nazionale e'
demandata all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN).
9. Per le imprese di somministrazione lavoro di cui al decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, si
fa riferimento, ai fini del beneficio dello sgravio di cui al comma
1, alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall'impresa
utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.
Art. 3
Procedure
1. Ai fini dell'ammissione allo sgravio di cui all'art. 2, comma 1,
i datori di lavoro, anche per il tramite dei soggetti di cui all'art.
1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, inoltrano, a decorrere dalla
data di pubblicazione del presente decreto ed esclusivamente in via
telematica, apposita domanda all'INPS, anche con riferimento ai
lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, secondo le
indicazioni fornite dall'Istituto medesimo.
La domanda deve contenere:
a) i dati identificativi dell'azienda;
b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale,
territoriale, ovvero di secondo livello;
c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lettera
b) presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmente
competente;
d) l'importo annuo complessivo delle erogazioni ammesse allo
sgravio entro il limite massimo individuale di cui all'art. 2, commi
1 e 2, della retribuzione imponibile, come individuata al successivo
comma 2, e il numero dei lavoratori beneficiari;
e) l'ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali e
assistenziali, dovuti dal datore di lavoro, entro il limite massimo
di 25 punti della percentuale a suo carico;
f) l'ammontare dello sgravio in misura pari ai contributi
previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore;
g) l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati i
contributi pensionistici.
2. Ai fini della determinazione del limite massimo di cui all'art.
2, comma 1, la retribuzione contrattuale da prendere a riferimento e'
quella disciplinata dall'art. 1, comma 1, della legge n. 389 del
1989, comprensiva delle erogazioni di cui all'art. 2, comma 1, del
presente decreto, con riferimento alle componenti imponibili di cui
all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1955, n. 797 e successive modificazioni.
Art. 4
Modalita' di ammissione
1. L 'ammissione allo sgravio di cui all'art. 2, comma 1, avverra' a
decorrere dal 60° giorno successivo a quello fissato dall'INPS quale
termine unico per la trasmissione delle istanze.
2. A tal fine, l'Istituto attribuira' a ciascuna domanda un numero
di protocollo informatico.
3. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1,
l'INPS - ferma restando l'ammissione di tutte le domande trasmesse -
provvedera' all'eventuale riduzione delle somme richieste da ciascuna
azienda e lavoratore, in misura percentuale pari al rapporto tra la
quota complessiva eccedente il predetto limite di spesa e il limite
di spesa medesimo, dandone tempestiva comunicazione ai richiedenti.
L'INPS provvede altresi' a comunicare le rislultanze della procedura
di cui al presente articolo al Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle
finanze.
Art. 5
Norme finali
1. Con successivo decreto interministeriale, e' definita la
composizione e sono disciplinate le funzioni dell'Osservatorio
istituito, ai sensi dell'art. 1, comma 68, della legge n. 247 del
2007, ai fini del monitoraggio e della verifica di coerenza
dell'attuazione del citato comma 67 con gli obiettivi definiti nel
«Protocollo su previdenza, lavoro e competitivita' per l'equita' e la
crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 e della elaborazione di
nuovi e omogenei parametri di misurazione e valutazione
dell'andamento economico delle imprese.
2. Dall'attivita' dell'Osservatorio di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 17 dicembre 2009
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 178