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Roma, 17 marzo 2010

 

Circolare n. 58/2010

 

Oggetto: Ambiente – Energy manager – Scadenza del 30 aprile 2010.

 

Si rammenta che entro venerdì 30 aprile le imprese grandi consumatori di energia devono comunicare il nominativo del responsabile per l’uso razionale dell’energia (Energy Manager) tramite l’apposito modulo predisposto dal Ministero delle Attività Produttive da inviare con raccomandata R.R. a: F.I.R.E. – casella postale 2334 – 00185 Roma (la FIRE è la Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia incaricata di raccogliere le nomine dei responsabili per conto del Ministero).

 

Per il settore dei servizi l’obbligo di comunicazione dell’Energy Manager (previsto dall’articolo 19 della legge n.10/1991) scatta per le imprese che effettuano consumi energetici annui superiori a 1000 tonnellate equivalenti di petrolio (t.e.p.). In particolare rientrano nei consumi energetici in questione i consumi di:

 

·          gasolio per autotrazione (1 t.e.p. equivale a circa 1.122 litri di gasolio)

 

·          benzina (1 t.e.p. equivale a circa 1.135 litri di benzina)

 

·          energia elettrica (1 t.e.p. equivale a circa 4.500 kwh)

 

·          gas naturale (1 t.e.p. equivale a circa 1.200 metri cubi di gas)

 

L’Energy Manager, che non deve essere necessariamente un consulente esterno, ha il compito di individuare le procedure e gli interventi per il risparmio energetico.

 

Si fa presente che la mancata comunicazione dell’Energy Manager è punita con la sanzione amministrativa da 5.164 a 51.645 euro (articolo 132 DPR n.380/2001).

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.47/2009

Responsabile di Area

Allegato uno

 

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