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Roma, 9 aprile 2010
Circolare n.71/2010
Oggetto: Camere di Commercio – Composizione dei Consigli –
Nuovi criteri sulla rappresentatività delle associazioni – DLGVO 15.2.2010, n.
23, su G.U. n. 46 del 25.2.2010.
Nel riformare
l’ordinamento delle Camere di Commercio in attuazione della legge delega n. 99/2009,
il Governo ha parzialmente modificato i criteri per valutare la
rappresentatività delle associazioni di categoria concorrenti ai seggi dei
Consigli camerali.
Ferma restando la
composizione dei Consigli stabilita dalla precedente disciplina (legge n. 580/93)
che, come è noto, recependo una storica richiesta della Confetra per la prima
volta ha ricompreso il settore trasporti
e spedizioni tra quelli ammessi di diritto ad esprimere propri
rappresentanti, sono state infatti introdotte due novità di rilievo.
In primo luogo per
misurare la rappresentatività a livello locale delle associazioni si terrà
conto, oltre che del numero delle imprese, del numero di dipendenti e del valore
aggiunto espressi da ognuna, di un quarto parametro consistente nell’ammontare
del diritto annuale versato dalle imprese. In secondo luogo tutte le organizzazioni
concorrenti dovranno depositare presso le Camere di Commercio l’elenco delle
imprese associate; attualmente il deposito degli elenchi viene richiesto solo
in caso di contenzioso sulle nomine.
Le nuove
disposizioni non si applicano ai rinnovi dei Consigli già in corso entrando in
vigore decorsi 60 giorni dall’emanazione dei regolamenti attuativi. La riforma
pertanto avrà effetti limitati nell’immediato in quanto in quasi tutte le principali
città i Consigli sono già stati rinnovati con la conferma della presenza delle
associazioni territoriali della Confetra in rappresentanza del settore
trasporti e spedizioni.
L’assetto degli
organi camerali non è stato invece modificato continuando a comprendere, oltre
al Consiglio,
Tra le altre novità
introdotte dalla legge in esame si segnala:
·
l’indicazione
esplicita di alcuni compiti e funzioni delle Camere di Commercio a sostegno del
sistema delle imprese quali la semplificazione per l’avvio e lo svolgimento
delle attività economiche, la promozione dell’innovazione e del trasferimento
tecnologico, il supporto all’internazionalizzazione, l’agevolazione dell’accesso
al credito per le piccole e medie imprese, la costituzione di commissioni arbitrali
e conciliative e la predisposizione di contratti tipo;
·
l’attribuzione
alle Camere di Commercio della potestà regolamentare;
·
l’attribuzione
della vigilanza sulle Camere, oltre che allo Stato come avviene attualmente,
anche alle Regioni per le materie di propria competenza;
·
l’introduzione
di una nuova modalità di aggiornamento del diritto annuale a carico delle
imprese che non avverrà più con cadenza annuale ma soltanto in caso di variazioni
significative del fabbisogno del sistema camerale.
Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 150/2009, 81/2009 e 44/1994 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
|
M/t |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. n. 46 del 25.2.2010 (fonte Guritel)
DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2010, n. 23
Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53
della legge 23 luglio 2009, n. 99.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580
1. L 'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 1 (Natura e sede). - 1. Le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, di seguito denominate: «camere di
commercio», sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che
svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di
competenza, sulla base del principio di sussidiarieta' di cui
all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale
per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle
economie locali.
2. Le camere di commercio italiane, le unioni regionali delle
camere di commercio, l'Unione italiana delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata:
«Unioncamere», nonche' i loro organismi strumentali costituiscono il
sistema camerale italiano. Fanno parte altresi' del sistema camerale
italiano le camere di commercio italiane all'estero e estere in
Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano.
3. Le camere di commercio hanno sede in ogni capoluogo di provincia
e la loro circoscrizione territoriale coincide, di regola, con quella
della provincia o dell'area metropolitana di cui all'articolo 22 del
testo unico delle leggi nell'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. La costituzione di nuove province non determina
obbligatoriamente l'istituzione di nuove camere di commercio. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, puo' essere disposta
l'istituzione di camere di commercio nelle nuove province solo se in
ciascuna camera di commercio interessata dal provvedimento risultano
iscritte o annotate nel registro delle imprese almeno 40.000 imprese
e sia comunque assicurato il raggiungimento di un sufficiente
equilibrio economico.
5. I consigli di due o piu' camere di commercio possono proporre,
con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti,
l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, e' istituita la camera di
commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni
territoriali. Con lo stesso decreto sono disciplinati i criteri e le
modalita' per la successione nei rapporti giuridici esistenti.».
2. L 'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e' sostituito
dal seguente:
«Art. 2 (Compiti e funzioni). - 1. Le camere di commercio svolgono,
nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni
di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e
delle economie locali, nonche', fatte salve le competenze attribuite
dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni
statali, alle regioni, e agli enti locali, funzioni nelle materie
amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. Le
camere di commercio, singolarmente o in forma associata, esercitano,
inoltre, le funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle regioni,
nonche' i compiti derivanti da accordi o convenzioni internazionali,
informando la loro azione al principio di sussidiarieta'.
2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata,
svolgono in particolare le funzioni e i compiti relativi a:
a) tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico
amministrativo, ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, e
degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio
dalla legge;
b) promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e
lo svolgimento di attivita' economiche;
c) promozione del territorio e delle economie locali al fine di
accrescerne la competitivita', favorendo l'accesso al credito per le
PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi;
d) realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione
di informazione economica;
e) supporto all'internazionalizzazione per la promozione del
sistema italiano delle imprese all'estero, raccordandosi, tra
l'altro, con i programmi del Ministero dello sviluppo economico;
f) promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico
per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e
infrastrutture informatiche e telematiche;
g) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la
risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e
consumatori e utenti;
h) predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro
associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori
e degli utenti;
i) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole
inique inserite nei contratti;
l) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale
e rilascio dei certificati d'origine delle merci;
m) raccolta degli usi e delle consuetudini;
n) cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie,
in materia di alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro
e alle professioni.
3. Le camere di commercio, nei cui registri delle imprese siano
iscritte o annotate meno di 40.000 imprese, esercitano le funzioni di
cui alle lett. g), h), i) e l) obbligatoriamente in forma associata.
4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio
promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di
interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale,
direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del
codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi
anche associativi, ad enti, a consorzi e a societa'.
5. Le camere di commercio, nel rispetto di criteri di equilibrio
economico e finanziario, possono costituire, in forma singola o
associata, e secondo le disposizioni del codice civile, aziende
speciali operanti secondo le norme del diritto privato. Le aziende
speciali delle camere di commercio sono organismi strumentali dotati
di soggettivita' tributaria. Le camere di commercio possono
attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le
iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalita'
istituzionali e del proprio programma di attivita', assegnando alle
stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.
6. Per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle
imprese e dell'economia, le camere di commercio e le loro unioni
possono partecipare agli accordi di programma ai sensi dell'articolo
34 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
7. La programmazione degli interventi in favore del sistema delle
imprese e dell'economia-nell'ambito del programma pluriennale di
attivita' di cui all'articolo 11, comma 1, lett. c), formulata in
coerenza con la programmazione dell'Unione europea, dello Stato e
delle regioni.
8. Le camere di commercio possono costituirsi parte civile nei
giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e
il commercio. Possono, altresi', promuovere l'azione per la
repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del
codice civile.
9. Le camere di commercio e le loro unioni possono formulare pareri
e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti
locali sulle questioni che comunque interessano le imprese della
circoscrizione territoriale di competenza.».
3. L 'articolo 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 3 (Potesta' statutaria e regolamentare). - 1. In conformita'
ai principi della presente legge, ad ogni camera di commercio e'
riconosciuta potesta' statutaria e regolamentare. Lo statuto
disciplina, tra l'altro, con riferimento alle caratteristiche del
territorio:
a) l'ordinamento e l'organizzazione della camera di commercio;
b) le competenze e le modalita' di funzionamento degli organi;
c) la composizione degli organi per le parti non disciplinate
dalla presente legge;
d) le forme di partecipazione.
2. Lo statuto stabilisce, altresi', anche tenendo conto degli
eventuali criteri a tal fine individuati dal decreto di cui
all'articolo 10, comma 3, norme per assicurare condizioni di pari
opportunita' tra uomo e donna ai sensi del decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi
negli organi collegiali delle camere di commercio, nonche' degli enti
e aziende da esse dipendenti.
3. Lo statuto e' approvato dal consiglio con il voto dei due terzi
dei componenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
anche alle modifiche statutarie.
4. Lo statuto e' pubblicato sul sito internet istituzionale della
camera di commercio ed inviato al Ministero dello sviluppo economico
per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.».
4. L 'articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 4 (Vigilanza). - 1. La vigilanza sul sistema camerale, di cui
al comma 2 dell'articolo 1, spetta rispettivamente:
a) al Ministero dello sviluppo economico per le funzioni ed i
compiti attinenti alla competenza dello Stato;
b) alle regioni nelle materie di propria competenza.
2. La vigilanza si esercita, in particolare, negli ambiti relativi
all'attivita' amministrativa e contabile, al funzionamento degli
organi e allo svolgimento dei compiti di interesse generale secondo
quanto stabilito negli articoli 4-bis, 5 e 5-bis.».
5. Dopo l'articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e'
inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Vigilanza amministrativo-contabile). - 1. Il Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, stabilisce con proprio regolamento ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le norme che
disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di
commercio e delle loro aziende speciali, nel rispetto dei principi di
armonizzazione della finanza pubblica.
2. Fatti salvi i poteri ispettivi del Ministero dello sviluppo
economico e del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi
delle disposizioni vigenti, sono individuate forme di collaborazione
fra gli stessi Ministeri, al fine di coordinare le attivita'
ispettive nei confronti delle camere di commercio e delle loro
aziende speciali, anche con la collaborazione di Unioncamere.».
6. L 'articolo 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 5 (Scioglimento dei consigli). - 1. I consigli sono sciolti
con decreto del Ministro dello sviluppo economico:
a) nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge o per
gravi motivi di ordine pubblico;
b) nel caso di decadenza per mancata ricostituzione entro il
termine di cui all'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273,
per effetto di ritardi o inadempimenti dell'amministrazione
regionale.
2. I consigli sono sciolti dal presidente della regione
interessata:
a) quando non ne possa essere assicurato il normale
funzionamento;
b) quando non e' approvato nei termini il preventivo economico o
il bilancio di esercizio;
c) nel caso di decadenza per mancata elezione del presidente di
cui all'articolo 16, comma 1;
d) nel caso di decadenza per mancata ricostituzione entro il
termine di cui all'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273,
fuori dai casi di cui alla lettera b) del comma 1.
3. Nella ipotesi di cui al comma 2, lettera b), trascorso il
termine entro il quale il preventivo economico o il bilancio di
esercizio devono essere approvati senza che sia stato predisposto
dalla giunta il relativo progetto, la regione nomina un commissario
ad acta con il compito di predispone il progetto stesso per
sottoporlo al consiglio. In tal caso, e comunque quando il consiglio
non abbia approvato nei termini il progetto di preventivo economico o
di bilancio di esercizio predisposto dalla giunta, la regione assegna
al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un
termine non superiore a venti giorni per la loro approvazione,
decorso inutilmente il quale dispone lo scioglimento del consiglio.
4. Con i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 si provvede alla
nomina di un commissario straordinario, scelto tra dirigenti
pubblici, anche in quiescenza, ed esperti di comprovata esperienza
professionale. Entro e non oltre centoventi giorni dalla data di
emanazione del decreto di nomina, il commissario straordinario avvia
le procedure per il rinnovo del consiglio camerale, pena la decadenza
dall'incarico.».
7. Dopo l'articolo 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e'
inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Relazione sull'attivita'). - 1. Il Ministro dello
sviluppo economico presenta al Parlamento entro il 30 settembre di
ogni anno, anche sulla base dei dati forniti da Unioncamere, una
relazione generale sulle attivita' del sistema camerale, con
particolare riferimento agli interventi realizzati e ai programmi
attuati nell'esercizio precedente.
2. Le Unioni regionali presentano alle regioni, entro il 30 giugno
di ogni anno, la relazione annuale sulle attivita' svolte dalle
camere di commercio con particolare riferimento a quelle in favore
dell'economia locale.».
8. L 'articolo 6 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 6 (Unioni regionali). - 1. Le camere di commercio sono
associate in unioni regionali, costituite ai sensi del codice civile,
allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il
perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerate nell'ambito
del territorio regionale di riferimento. Le unioni regionali curano e
rappresentano gli interessi comuni delle camere di commercio
associate ed assicurano il coordinamento dei rapporti con le Regioni
territorialmente competenti; possono promuovere e realizzare servizi
comuni per l'esercizio in forma associata di attivita' e servizi di
competenza camerale.
2. L 'attivita' delle unioni regionali e' disciplinata da uno
statuto deliberato con il voto dei due terzi dei componenti
dell'organo assembleare.
3. L 'organo assembleare dell'Unioncamere, su proposta dell'organo
di amministrazione, individuai principi e le linee guida cui gli
statuti delle unioni regionali si devono attenere.
4. Le camere di commercio possono avvalersi delle unioni regionali
per l'esercizio di compiti e funzioni di cui all'articolo 2.
5. Le unioni regionali possono formulare pareri e proposte alle
regioni sulle questioni di interesse del sistema regionale delle
imprese. Le regioni possono prevedere la partecipazione delle unioni
regionali alle fasi di consultazione e concertazione riguardanti
materie di comune interesse.
6. Le unioni regionali svolgono funzioni di osservatorio e di
monitoraggio dell'economia regionale.
7. Il finanziamento ordinario delle unioni regionali delle camere
di commercio e' assicurato da un'aliquota delle entrate, come
definite per l'Unioncamere ai sensi dell'articolo 7, comma 7, delle
camere di commercio associate e dalle entrate e dai contributi per
attivita' svolte per conto della regione ed altri enti pubblici o
privati.».
9. L 'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 7 (Unione italiana delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura). - 1. L 'Unioncamere, ente con personalita'
giuridica di diritto pubblico, cura e rappresenta gli interessi
generali delle camere di commercio e degli altri organismi del
sistema camerale italiano; promuove, realizza e gestisce,
direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonche'
mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a
consorzi e a societa' anche a prevalente capitale privato, servizi e
attivita' di interesse delle camere di commercio e delle categorie
economiche.
2. L 'Unioncamere esercita, altresi', le funzioni eventualmente
delegate dal Ministero dello sviluppo economico.
3. Al fine del coordinamento delle iniziative, l'Unioncamere
stipula con le amministrazioni centrali dello Stato, anche autonome,
o con enti pubblici nazionali o con le Regioni, accordi di programma,
intese, convenzioni, in rappresentanza dei soggetti del sistema
camerale, che sono chiamati ad attuarli.
4. L 'Unioncamere formula direttive e indirizzi agli organismi del
sistema camerale per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui
all'articolo 2, fatte salve le finzioni di indirizzo delle competenti
autorita' statali e regionali.
5. Lo statuto di Unioncamere e' deliberato, con il voto dei due
terzi dei componenti, dall'organo assembleare competente, composto
dai rappresentanti di tutte le camere di commercio ed e' approvato
con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
6. Fanno parte dell'organo di amministrazione dell'Unioncamere,
oltre ai rappresentanti delle camere di commercio come individuati
dallo Statuto, tre rappresentanti designati dal Ministro dello
sviluppo economico e tre rappresentanti designati dalla Conferenza
Unificata.
7. La dotazione finanziaria dell'Unioncamere e' rappresentata da
un'aliquota delle entrate per contributi, trasferimenti statali,
imposte, diritto annuale e diritti di segreteria delle camere di
commercio.
8. Il rapporto di lavoro dei dipendenti di Unioncamere e' regolato
da contratti collettivi sottoscritti dall'ente con le organizzazioni
sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale. Gli
atti di indirizzo inerenti la contrattazione collettiva e le ipotesi
di accordo raggiunte sono sottoposti a verifica rispettivamente
preventiva e successiva, di compatibilita' con i vincoli di finanza
pubblica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e del
Dipartimento della funzione pubblica. Il rapporto di lavoro dei
dirigenti di Unioncamere continua ad essere disciplinato dal
contratto collettivo dei dirigenti del terziario, della distribuzione
e dei servizi. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trova
applicazione nei riguardi dell'Unioncamere con esclusivo riferimento
ai principi generali di cui al titolo I dello stesso, nonche' ai
principi desumibili dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150.».
10. L'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e'
sostituito dal seguente
«Art. 8 (Registro delle imprese). - 1. E' istituito presso la
camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui
all'articolo 2188 del codice civile.
2. Al fine di garantire condizioni di uniformita' informativa su
tutto il territorio nazionale e fatte salve le disposizioni
legislative e regolamentari in materia, nonche' gli atti
amministrativi generali da esse previsti, il Ministero dello sviluppo
economico, d'intesa con il Ministero della giustizia, sentita
l'Unioncamere, emana direttive sulla tenuta del registro.
3. L 'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in
conformita' agli articoli 2188, e seguenti, del codice civile,
nonche' alle disposizioni della presente legge e al regolamento di
cui al comma 6 del presente articolo, sotto la vigilanza di un
giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di
provincia.
4. L 'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla giunta
nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della
camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale.
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di
certificazione anagrafica di pubblicita' notizia, oltre agli effetti
previsti dalle leggi speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione,
secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il
funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare
completezza ed organicita' di pubblicita' per tutte le imprese
soggette ad iscrizione, garantendo la tempestivita' dell'informazione
su tutto il territorio nazionale. Le modalita' di attuazione del
presente comma sono regolate ai sensi dell'articolo 1-bis del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.».
11. L 'articolo 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Consiglio). - 1. Il numero dei componenti del consiglio
e' determinato in base al numero delle imprese iscritte nel registro
delle imprese ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente:
a) sino a 40.000 imprese: 20 consiglieri;
b) da 40.001 a 80.000 imprese: 25 consiglieri;
c) oltre 80.000 imprese: 30 consiglieri.
2. Gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri secondo
le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di
competenza in rappresentanza dei settori dell'agricoltura,
dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito,
dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni,
del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per
l'economia della circoscrizione medesima. Nella composizione del
consiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle
societa' in forma cooperativa.
3. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto emanato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
definisce i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri di
cui al comma 2, sulla base della classificazione ISTAT delle
attivita' economiche e tenendo conto del numero delle imprese,
dell'indice di occupazione, e del valore aggiunto di ogni settore,
nonche' dell'ammontare del diritto annuale versato, ai sensi
dell'articolo 18, ad ogni singola camera di commercio dalle imprese
di ogni settore. Con le stesse modalita' sono apportate le successive
modifiche.
4. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori
dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio
deve essere pari almeno alla meta' dei componenti il consiglio
assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui al
comma 2.
5. Nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura
deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole
imprese.
6. Del consiglio fanno parte tre componenti, di cui due in
rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei
consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei liberi
professionisti designato dai presidenti degli ordini professionali
costituiti in apposita consulta presso la camera di commercio.
7. Il consiglio dura in carica cinque anni che decorrono dalla data
dell'insediamento e i suoi componenti operano senza vincolo di
mandato.».
12. L 'articolo 11 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Funzioni del consiglio). - 1. Il consiglio, nell'ambito
delle materie di competenza previste dalla legge e dallo statuto,
svolge in particolare le seguenti funzioni:
a) predispone e delibera lo statuto e le relative modifiche;
b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il
presidente e la giunta e nomina i membri del collegio dei revisori
dei conti;
c) determina gli indirizzi generali e approva il programma
pluriennale di attivita' della camera di commercio;
d) approva la relazione previsionale e programmatica, il
preventivo economico e il suo aggiornamento, il bilancio di
esercizio;
e) determina gli emolumenti per i componenti degli organi della
camera di commercio sulla base di criteri stabiliti con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze.».
13. L 'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 12 (Costituzione del consiglio). - 1. I componenti del
consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle
imprese appartenenti ai settori di cui all'articolo 10, comma 2,
nonche' dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle
associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti
e dalla Consulta di cui all'articolo 10, comma 6.
2. Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui al comma 1,
per ciascuno dei settori di cui all'articolo 10, comma 2, avvengono
in rapporto proporzionale alla loro rappresentativita' in ambito
provinciale, sulla base degli indicatori previsti dall'articolo 10,
comma 3. Gli elenchi degli associati delle organizzazioni di cui al
comma 1 sono depositati presso la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura ai fini dello svolgimento delle opportune
verifiche; anche in caso di apparentamento le organizzazioni
presentano i dati disgiuntamente.
3. E' fatta salva la possibilita' per le imprese di essere iscritte
a piu' associazioni; in tale caso, esse sono rappresentate da
ciascuna delle associazioni alle quali sono iscritte.
4. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
disciplina l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2,
nonche' al comma 1 dell'articolo 14, con particolare riferimento ai
tempi, ai criteri e alle modalita' relativi alla procedura di
designazione dei componenti il consiglio, nonche' all'elezione dei
membri della giunta. Con le stesse modalita' sono apportate le
successive modifiche.
5. Il consiglio e' nominato dal presidente della giunta regionale.
6. Qualora le organizzazioni non provvedano ad effettuare le
designazioni dei consiglieri con le modalita' indicate al decreto di
cui al comma 4 del presente articolo, la designazione o le
designazioni vengono richieste all'organizzazione o all'associazione
immediatamente successiva in termini di rappresentativita'
nell'ambito dello stesso settore. In caso di ulteriore inerzia da
parte delle organizzazioni individuate, il presidente della giunta
regionale nomina entro venti giorni il componente o i componenti del
consiglio camerale tra le personalita' di riconosciuto prestigio
nella vita economica della circoscrizione territoriale con
riferimento al settore che deve essere rappresentato. Le modalita' di
applicazione del presente comma nel caso di apparentamento sono
stabilite con il decreto di cui al comma 4.
7. Il consiglio puo' comunque svolgere le proprie funzioni anche
quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli
componenti, purche' siano in carica almeno i due terzi dei componenti
il consiglio stesso.
8. I consigli nominati ai sensi del presente articolo possono
prevedere nello statuto disposizioni relative al rinnovo dei consigli
stessi mediante elezione diretta dei componenti in rappresentanza
delle categorie di cui all'articolo 10, comma 2, da parte dei
titolari o dei rappresentanti legali delle imprese iscritte nel
registro di cui all'articolo 8.
9. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano , stabilisce con proprio
decreto le modalita' per l'elezione di cui al comma 8, prevedendo in
particolare:
a) l'espressione del voto anche per corrispondenza o attraverso
il ricorso a supporti telematici che consentano il rispetto della
segretezza del voto medesimo;
b) l'attribuzione del voto plurimo in relazione al numero dei
dipendenti e all'ammontare del diritto annuale;
c) la ripartizione proporzionale per liste e per settori delle
rappresentanze provinciali.».
14. L 'articolo 13 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Requisiti per la nomina e cause ostative). - 1. Possono
far parte del consiglio i cittadini italiani che abbiano raggiunto la
maggiore eta' e godano dei diritti civili, che siano titolari di
imprese, rappresentanti legali o amministratori unici di societa',
esercenti arti e professioni o esperti in possesso dei requisiti
stabiliti con il decreto di cui all'articolo 12, comma 4, e che
esercitino la loro attivita' nell'ambito della circoscrizione
territoriale della camera di commercio. Sono equiparati ai cittadini
italiani i cittadini degli Stati membri della Comunita' economica
europea in possesso dei suddetti requisiti.
2. Non possono far parte del consiglio:
a) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri ed
assessori regionali, il presidente della provincia, i membri della
giunta provinciale, i consiglieri provinciali, i sindaci e gli
assessori dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e
coloro che ricoprono gia' l'incarico di componente del consiglio di
altra camera di commercio;
b) gli amministratori non nominati in rappresentanza delle camere
di commercio e i dipendenti di enti, istituti, consorzi o aziende
dipendenti o soggetti a vigilanza della camera di commercio o che
dalla stessa ricevano in via continuativa una sovvenzione in tutto o
in parte facoltativa;
c) i dipendenti della camera di commercio, della Regione e degli
enti locali compresi nel territorio della medesima camera;
d) coloro per i quali sussistono le cause ostative di cui
all'articolo 58 del testo unico della legge nell'ordinamento degli
enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
fatta salva l'applicazione del comma 5 del medesimo articolo 58;
e) coloro che, per fatti compiuti in qualita' di amministratori
della camera di commercio, siano stati dichiarati responsabili verso
la medesima con sentenza definitiva e non abbiano estinto il debito;
f) coloro che siano iscritti ad associazioni operanti in modo
occulto o clandestino e per la cui adesione siano richiesti un
giuramento o una promessa solenne.
3. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 o la sopravvenienza
di una delle situazioni di cui al comma 2, lettere d), e) e f),
comportano la decadenza dalla carica di consigliere. Il provvedimento
che dichiara la decadenza e' adottato dall'autorita' competente per
la nomina.
4. I membri del consiglio per i quali sopravvenga una delle
situazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), devono optare,
entro trenta giorni, per una delle cariche.».
15. L 'articolo 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Giunta). - 1. La giunta e' l'organo esecutivo della
camera di commercio ed e' composta dal presidente e da un numero di
membri non inferiore a cinque e non superiore ad un terzo dei membri
del consiglio arrotondato all'unita' superiore, secondo quanto
previsto dallo statuto. Dei suddetti membri almeno quattro devono
essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del
commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Nell'elezione dei
membri della giunta ciascun consigliere puo' esprimere un numero di
preferenze non superiore ad un terzo dei membri della giunta
medesima.
2. La giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la
durata del consiglio e il mandato dei suoi membri e' rinnovabile per
due sole volte.
3. La giunta nomina tra i suoi membri il vicepresidente che, in
caso di assenza o impedimento del presidente, ne assume
temporaneamente le funzioni.
4. La giunta puo' essere convocata in via straordinaria su
richiesta di quattro membri, con indicazione degli argomenti che si
intendono trattare.
5. La giunta, oltre a predisporre per l'approvazione del consiglio
la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico,
il suo aggiornamento e il bilancio d'esercizio:
a) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del
programma di attivita' in base a quanto previsto dalla presente
legge, dalle relative norme di attuazione, dallo statuto e dai
regolamenti;
b) delibera sulla partecipazione della camera di commercio a
consorzi, societa', associazioni, gestioni di aziende e servizi
speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali e
sulle dismissioni societarie;
c) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni
della circoscrizione territoriale di competenza.
6. La giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle
funzioni e delle attivita' previste dalla presente legge e dallo
statuto che non rientri nelle competenze riservate dalla legge o
dallo statuto al consiglio o al presidente.
7. La giunta delibera in casi di urgenza sulle materie di
competenza del consiglio. In tali casi la deliberazione e' sottoposta
al consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.».
16. L 'articolo 15 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Riunioni e deliberazioni). - 1. Il consiglio si riunisce
in via ordinaria entro il mese di giugno per l'approvazione del
bilancio d'esercizio, entro il mese di ottobre per l'approvazione
della relazione previsionale e programmatica, entro il mese di luglio
per l'aggiornamento del preventivo economico ed entro il mese di
dicembre per l'approvazione del preventivo economico; si riunisce in
via straordinaria quando lo richiedano il presidente o la giunta o
almeno un quarto dei componenti del consiglio stesso, con
l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
2. Le riunioni del consiglio e della giunta sono valide con la
presenza della maggioranza dei componenti in carica.
3. Le deliberazioni del consiglio e della giunta, fatti salvi i
casi in cui si richieda, a norma di legge o di statuto, una
maggioranza qualificata, sono assunte a maggioranza dei presenti.
Nelle votazioni a scrutinio palese, a parita' di voti, prevale il
voto del presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parita' di
voti, la proposta si intende respinta.
4. Sono nulle le deliberazioni adottate in violazione delle
disposizioni di cui al presente articolo o su materie estranee alle
competenze degli organi deliberanti.».
17. L 'articolo 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Presidente). - 1. Il presidente e' eletto, entro trenta
giorni dalla nomina del consiglio, con la maggioranza dei due terzi
dei componenti del consiglio. Qualora non si raggiunga tale
maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, entro i
successivi quindici giorni, ad una terza votazione in cui per
l'elezione e' richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio.
Qualora nella terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranza
necessaria, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i
due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior
numero di voti. Qualora nella votazione di ballottaggio nessun
candidato raggiunga la maggioranza della meta' piu' uno dei
componenti in carica, il consiglio decade.
2. Il presidente rappresenta la camera di commercio, convoca e
presiede il consiglio e la giunta, ne determina l'ordine del giorno
e, in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della giunta.
In tale caso gli atti sono sottoposti alla giunta per la ratifica
nella prima riunione successiva.
3. Il presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la
durata del consiglio e puo' essere rieletto per due sole volte.».
18. L 'articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 17 (Collegio dei revisori dei conti). - 1. Il collegio dei
revisori dei conti e' nominato dal consiglio ed e' composto da tre
membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente
dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di
presidente, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente
della giunta regionale. I membri effettivi e quelli supplenti devono
essere iscritti all'albo dei revisori dei conti, salvo che si tratti
di dirigenti o funzionari pubblici e nel rispetto del vincolo di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286.
2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni e
i suoi membri possono essere designati per due sole volte
consecutivamente. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un
singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore e'
limitata alla residua parte del quadriennio in corso, calcolata a
decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina
dell'intero collegio.
3. Qualora una delle amministrazioni di cui al comma 1 non proceda,
entro il termine di cui all'articolo 3 del decreto legge 16 maggio
1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio
1994, n. 444, alla designazione del membro effettivo, il revisore
mancante sara' provvisoriamente sostituito da uno dei revisori
supplenti designati dalle altre amministrazioni rappresentate nel
collegio.
4. I principi di cui al comma 3 si applicano anche al collegio dei
revisori delle aziende speciali.
5. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e ai
documenti della camera di commercio.
6. Il collegio dei revisori dei conti, in conformita' allo statuto,
alle disposizioni della presente legge, alle relative norme di
attuazione esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile e
finanziaria della gestione della camera di commercio e attesta la
corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze delle
scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto
di bilancio d'esercizio predisposto dalla giunta.
7. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i
contenuti in base ai quali e' redatta la relazione di cui al comma 6,
nonche' eventuali modalita' operative per lo svolgimento dei compiti
del collegio.
8. Al collegio dei revisori dei conti si applicano i principi del
codice civile relativi ai sindaci delle societa' per azioni, in
quanto compatibili.».
19. L 'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 18 (Finanziamento delle camere di commercio). - 1. Al
finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede
mediante:
a) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 4, 5 e
6;
b) i proventi derivanti dalla gestione di attivita' e dalla
prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale;
c) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi
regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni
delle camere di commercio;
d) i diritti di segreteria sull'attivita' certificativa svolta e
sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi
delle disposizioni vigenti;
e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini
o di enti pubblici e privati;
f) altre entrate e altri contributi.
2. Le camere di commercio sono, altresi', destinatarie di
contributi a carico del bilancio dello Stato, per l'espletamento di
funzioni delegate.
3. Le voci e gli importi dei diritti di segreteria di cui alla
lettera d) del comma 1 sono modificati e aggiornati con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei costi medi di
gestione e di fornitura dei relativi servizi.
4. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di
commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri
di cui all'articolo 8, ivi compresi gli importi minimi e quelli
massimi, nonche' gli importi del diritto dovuti in misura fissa, e'
determinata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello
nazionale, in base al seguente metodo:
a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento
dei servizi che il sistema delle camere di commercio e' tenuto a
fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni
amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonche' a quelle
attribuite dallo Stato e dalle regioni;
b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota
calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del
sistema delle camere di commercio nell'espletamento delle funzioni
amministrative, sentita l'Unioncamere;
c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per i
soggetti iscritti al REA e per le imprese individuali iscritte al
registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti
commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri
soggetti.
5. Qualora si verifichino variazioni significative del fabbisogno
di cui al comma 4, lett. a), il Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite
l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale, aggiorna con proprio decreto, da
adottare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, la misura del
diritto annuale. Con lo stesso decreto sono altresi' determinati gli
importi del diritto applicabili alle unita' locali.
6. La partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di
contenimento di finanza pubblica puo' essere annualmente
rideterminato, garantendo il conseguimento di tali obiettivi, secondo
modalita' anche compensative tra diverse tipologie omogenee di spese
e tra le diverse camere di commercio e le loro unioni regionali e
nazionale, con il decreto di determinazione del diritto annuale di
cui al comma 4.
7. Con uno o piu' regolamenti il Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina
i presupposti per il pagamento del diritto annuale nonche' le
modalita' e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione del
diritto annuale.
8. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione
amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento dell'ammontare del
diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia di sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, e successive modificazioni.
9. Con il decreto di cui al comma 4, si determinano una quota del
diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione istituito
presso l'Unioncamere, nonche' criteri per la ripartizione del fondo
stesso tra le camere di commercio e, per specifiche finalita', le
Unioni regionali, al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio
nazionale l'espletamento delle funzioni attribuite da leggi dello
Stato al sistema delle camere di commercio.
10. Per il cofinanziamento di specifici progetti aventi per scopo
l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni
economiche della circoscrizione territoriale di competenza, le camere
di commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello provinciale, possono aumentare per gli
esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino a un
massimo del venti per cento.».
20. L 'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 20 (Segretario generale). - 1. Al segretario generale della
camera di commercio competono le funzioni di vertice
dell'amministrazione, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Il segretario generale coordina l'attivita'
dell'ente nel suo complesso e ha la responsabilita' della segreteria
del consiglio e della giunta.
2. Nelle camere di commercio per cui non viene raggiunto un
sufficiente equilibrio economico e' consentito avvalersi, in forma
associata ed in regime convenzionale, di un segretario generale
titolare di altra camera di commercio, sulla base di criteri fissati
con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
3. Il segretario generale, su designazione della giunta, e'
nominato dal Ministro dello sviluppo economico tra gli iscritti in un
apposito elenco nazionale tenuto presso il Ministero.
4. All'elenco di cui al comma 3, possono essere iscritti, a domanda
e previo superamento di un'apposita selezione nazionale per titoli:
a) i dirigenti delle camere di commercio, delle unioni regionali
delle camere di commercio, dell'Unioncamere, delle loro aziende
speciali e di altre amministrazioni o enti pubblici che siano in
possesso dei requisiti professionali individuati dal decreto di cui
al comma 5;
b) i soggetti in possesso del diploma di laurea in materie
giuridico-economiche, dotati della necessaria professionalita' e in
ogni caso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 5 con
esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche
dirigenziali.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti
i requisiti di professionalita' e stabiliti i criteri per
l'espletamento della selezione di cui al comma 4 ed e' istituita una
commissione, composta da un dirigente del Ministero dello sviluppo
economico, che la presiede, da due esperti in rappresentanza
rispettivamente dello stesso Ministero e delle regioni, di provata
esperienza in discipline economiche e giuridiche, e da un
rappresentante di Unioncamere. Con lo stesso decreto sono stabilite
le modalita' per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco di cui al comma
3.
6. E' fatto obbligo a ciascun segretario generale di partecipare
alle attivita' di formazione organizzate da Unioncamere secondo
criteri e modalita' stabiliti con il decreto di cui al comma 5.
7. Ai dirigenti di cui alla lettera a) del comma 4, al momento
della cessazione dalla carica di segretario generale, e' consentito
il rientro nei ruoli dell'amministrazione o degli enti di
provenienza, anche in soprannumero. Le amministrazioni o gli enti di
provenienza non possono procedere a conseguenti ampliamenti della
dotazione organica qualora i dirigenti di cui alla lettera a) del
comma 4 vengano nominati segretari generali.
8. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 25 luglio
1971, n. 557, e successive modificazioni.».
Art. 2
Disposizioni di coordinamento
1. In sede di prima applicazione i decreti previsti dagli articoli
10, comma 3, 12, comma 4, e 20, comma 5, della legge 29 dicembre
1993, n. 580, come modificata dal presente decreto legislativo, sono
adottati entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo.
Art. 3
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui agli articoli 10, 12, 13, 14, 15 e 16
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificate dal presente
decreto legislativo, si applicano dal sessantesimo giorno successivo
all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 10, comma 3, e
12, comma 4, della predetta legge. Alla successiva scadenza degli
organi gli enti di cui al comma 3 avviano le procedure per la
costituzione degli stessi a norma degli articoli 7, 10, 12, 13, 14,
15 e 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificati dal
presente decreto legislativo.
2. Entro il termine di cui al comma 1, primo periodo, gli enti di
cui al comma 3 adeguano i propri statuti e regolamenti alle
disposizioni della legge 29 dicembre 1993 n. 580, come modificate e
integrate dal presente decreto legislativo.
3. Gli organi degli enti del sistema camerale italiano gia'
insediati alla data di entrata in vigore del presente decreto restano
in carica fino alla loro naturale scadenza.
4. Le incompatibilita', i vincoli, le limitazioni ed i requisiti
previsti dal presente decreto legislativo per i componenti degli
organi degli enti del sistema camerale, decorrono dal primo rinnovo
degli organi successivo al termine di cui al comma 1, primo periodo.
5. Le procedure di rinnovo dei consigli camerali in corso alla data
di scadenza del termine di cui al comma 1, primo periodo, vengono
completate secondo la disciplina vigente al momento del loro avvio.
Le gestioni commissariali in essere alla data di entrata in vigore
del presente decreto proseguono fino all'esaurimento del relativo
mandato.
6. Ai segretari generali in servizio alla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo continua a d applicarsi la
disposizione transitoria di cui al comma 5, terzo periodo,
dell'articolo 20 della legge n. 580 del 1993, nel testo vigente prima
dell'entrata in vigore del presente decreto.
7. Le disposizioni dell'articolo 20 della legge n. 580 del 1993,
come modificato dall'articolo 1, comma 20, del presente decreto, si
applicano decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo 20.
Art. 4
Disposizioni finali
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti
dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
2. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di
Trento e di Bolzano i principi desumibili dal presente legislativo
costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e si
applicano compatibilmente con le attribuzioni previste dagli statuti
e dalle relative norme di attuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Scajola, Ministro dello
sviluppo economico
Visto, il
Guardasigilli: Alfano