Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 9 aprile 2010

 

Circolare n.71/2010

 

Oggetto: Camere di Commercio – Composizione dei Consigli – Nuovi criteri sulla rappresentatività delle associazioni – DLGVO 15.2.2010, n. 23, su G.U. n. 46 del 25.2.2010.

 

Nel riformare l’ordinamento delle Camere di Commercio in attuazione della legge delega n. 99/2009, il Governo ha parzialmente modificato i criteri per valutare la rappresentatività delle associazioni di categoria concorrenti ai seggi dei Consigli camerali.

 

Ferma restando la composizione dei Consigli stabilita dalla precedente disciplina (legge n. 580/93) che, come è noto, recependo una storica richiesta della Confetra per la prima volta ha ricompreso il settore trasporti e spedizioni tra quelli ammessi di diritto ad esprimere propri rappresentanti, sono state infatti introdotte due novità di rilievo.

In primo luogo per misurare la rappresentatività a livello locale delle associazioni si terrà conto, oltre che del numero delle imprese, del numero di dipendenti e del valore aggiunto espressi da ognuna, di un quarto parametro consistente nell’am­montare del diritto annuale versato dalle imprese. In secondo luogo tutte le organizzazioni concorrenti dovranno depositare presso le Camere di Commercio l’elenco delle imprese associate; attualmente il deposito degli elenchi viene richiesto solo in caso di contenzioso sulle nomine.

Le nuove disposizioni non si applicano ai rinnovi dei Consigli già in corso entrando in vigore decorsi 60 giorni dall’emanazione dei regolamenti attuativi. La riforma pertanto avrà effetti limitati nell’immediato in quanto in quasi tutte le principali città i Consigli sono già stati rinnovati con la conferma della presenza delle associazioni territoriali della Confetra in rappresentanza del settore trasporti e spedizioni.

 

L’assetto degli organi camerali non è stato invece modificato continuando a comprendere, oltre al Consiglio, la Giunta e il Presidente, tutti con durata quinquennale. Come avviene attualmente continueranno a far parte di diritto della Giunta solo i settori tradizionali (industria, commercio, artigianato e agricoltura), mentre la presenza degli altri settori dipenderà dalla realtà economica della provincia.

 

Tra le altre novità introdotte dalla legge in esame si segnala:

 

·    l’indicazione esplicita di alcuni compiti e funzioni delle Camere di Commercio a sostegno del sistema delle imprese quali la semplificazione per l’avvio e lo svolgimento delle attività economiche, la promozione dell’innovazione e del trasferimento tecnologico, il supporto all’internazionalizzazione, l’agevolazione dell’acces­so al credito per le piccole e medie imprese, la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative e la predisposizione di contratti tipo;

 

·    l’attribuzione alle Camere di Commercio della potestà regolamentare;

 

·    l’attribuzione della vigilanza sulle Camere, oltre che allo Stato come avviene attualmente, anche alle Regioni per le materie di propria competenza;

 

·    l’introduzione di una nuova modalità di aggiornamento del diritto annuale a carico delle imprese che non avverrà più con cadenza annuale ma soltanto in caso di variazioni significative del fabbisogno del sistema camerale.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 150/2009, 81/2009 e 44/1994

Responsabile di Area

Allegato uno

 

M/t

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G.U. n. 46 del 25.2.2010 (fonte Guritel)

DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2010, n. 23

Riforma  dell'ordinamento  relativo   alle   camere   di   commercio,
industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo  53
della legge 23 luglio 2009, n. 99. 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
            Modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 
  1. L'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' sostituito
dal seguente: 
  «Art. 1 (Natura e sede). - 1. Le camere  di  commercio,  industria,
artigianato  e  agricoltura,  di  seguito  denominate:   «camere   di
commercio», sono enti pubblici dotati  di  autonomia  funzionale  che
svolgono,   nell'ambito   della   circoscrizione   territoriale    di
competenza,  sulla  base  del  principio  di  sussidiarieta'  di  cui
all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di  interesse  generale
per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle
economie locali. 
  2. Le camere di  commercio  italiane,  le  unioni  regionali  delle
camere di commercio, l'Unione italiana  delle  camere  di  commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura,   di   seguito   denominata:
«Unioncamere», nonche' i loro organismi strumentali costituiscono  il
sistema camerale italiano. Fanno parte altresi' del sistema  camerale
italiano le camere di  commercio  italiane  all'estero  e  estere  in
Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano. 
  3. Le camere di commercio hanno sede in ogni capoluogo di provincia
e la loro circoscrizione territoriale coincide, di regola, con quella
della provincia o dell'area metropolitana di cui all'articolo 22  del
testo unico delle leggi nell'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  4.   La   costituzione   di   nuove    province    non    determina
obbligatoriamente l'istituzione di nuove  camere  di  commercio.  Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  puo'  essere  disposta
l'istituzione di camere di commercio nelle nuove province solo se  in
ciascuna camera di commercio interessata dal provvedimento  risultano
iscritte o annotate nel registro delle imprese almeno 40.000  imprese
e  sia  comunque  assicurato  il  raggiungimento  di  un  sufficiente
equilibrio economico. 
  5. I consigli di due o piu' camere di commercio  possono  proporre,
con delibera adottata a maggioranza dei  due  terzi  dei  componenti,
l'accorpamento  delle  rispettive  circoscrizioni  territoriali.  Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, e' istituita la  camera  di
commercio   derivante    dall'accorpamento    delle    circoscrizioni
territoriali. Con lo stesso decreto sono disciplinati i criteri e  le
modalita' per la successione nei rapporti giuridici esistenti.». 
  2. L'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e'  sostituito
dal seguente: 
  «Art. 2 (Compiti e funzioni). - 1. Le camere di commercio svolgono,
nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni
di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese  e
delle economie locali, nonche', fatte salve le competenze  attribuite
dalla Costituzione e dalle leggi  dello  Stato  alle  amministrazioni
statali, alle regioni, e agli enti  locali,  funzioni  nelle  materie
amministrative ed economiche relative al sistema  delle  imprese.  Le
camere di commercio, singolarmente o in forma associata,  esercitano,
inoltre, le funzioni ad esse delegate dallo Stato  e  dalle  regioni,
nonche' i compiti derivanti da accordi o convenzioni  internazionali,
informando la loro azione al principio di sussidiarieta'. 
  2. Le camere di commercio,  singolarmente  o  in  forma  associata,
svolgono in particolare le funzioni e i compiti relativi a: 
    a) tenuta del registro delle imprese,  del  Repertorio  economico
amministrativo, ai sensi dell'articolo  8  della  presente  legge,  e
degli altri registri ed albi  attribuiti  alle  camere  di  commercio
dalla legge; 
    b) promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e
lo svolgimento di attivita' economiche; 
    c) promozione del territorio e delle economie locali al  fine  di
accrescerne la competitivita', favorendo l'accesso al credito per  le
PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi; 
    d) realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione
di informazione economica; 
    e) supporto  all'internazionalizzazione  per  la  promozione  del
sistema  italiano  delle  imprese  all'estero,   raccordandosi,   tra
l'altro, con i programmi del Ministero dello sviluppo economico; 
    f) promozione dell'innovazione e  del  trasferimento  tecnologico
per le imprese,  anche  attraverso  la  realizzazione  di  servizi  e
infrastrutture informatiche e telematiche; 
    g) costituzione di commissioni arbitrali e  conciliative  per  la
risoluzione  delle  controversie  tra  imprese  e   tra   imprese   e
consumatori e utenti; 
    h)  predisposizione   di   contratti-tipo   tra   imprese,   loro
associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori
e degli utenti; 
    i) promozione di forme di controllo sulla  presenza  di  clausole
inique inserite nei contratti; 
    l) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia  legale
e rilascio dei certificati d'origine delle merci; 
    m) raccolta degli usi e delle consuetudini; 
    n) cooperazione con le istituzioni scolastiche  e  universitarie,
in materia di alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro
e alle professioni. 
  3. Le camere di commercio, nei cui  registri  delle  imprese  siano
iscritte o annotate meno di 40.000 imprese, esercitano le funzioni di
cui alle lett. g), h), i) e l) obbligatoriamente in forma associata. 
  4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere  di  commercio
promuovono, realizzano e gestiscono strutture  ed  infrastrutture  di
interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale,
direttamente o mediante  la  partecipazione,  secondo  le  norme  del
codice civile, con altri soggetti pubblici e  privati,  ad  organismi
anche associativi, ad enti, a consorzi e a societa'. 
  5. Le camere di commercio, nel rispetto di  criteri  di  equilibrio
economico e finanziario,  possono  costituire,  in  forma  singola  o
associata, e secondo  le  disposizioni  del  codice  civile,  aziende
speciali operanti secondo le norme del diritto  privato.  Le  aziende
speciali delle camere di commercio sono organismi strumentali  dotati
di  soggettivita'  tributaria.  Le  camere   di   commercio   possono
attribuire  alle  aziende  speciali  il  compito  di  realizzare   le
iniziative  funzionali  al  perseguimento  delle  proprie   finalita'
istituzionali e del proprio programma di attivita',  assegnando  alle
stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie. 
  6. Per la realizzazione di interventi a favore  del  sistema  delle
imprese e dell'economia, le camere di  commercio  e  le  loro  unioni
possono partecipare agli accordi di programma ai sensi  dell'articolo
34 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  7. La programmazione degli interventi in favore del  sistema  delle
imprese e  dell'economia-nell'ambito  del  programma  pluriennale  di
attivita' di cui all'articolo 11, comma 1,  lett.  c),  formulata  in
coerenza con la programmazione dell'Unione  europea,  dello  Stato  e
delle regioni. 
  8. Le camere di commercio  possono  costituirsi  parte  civile  nei
giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e
il  commercio.  Possono,  altresi',  promuovere   l'azione   per   la
repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601  del
codice civile. 
  9. Le camere di commercio e le loro unioni possono formulare pareri
e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti
locali sulle questioni che  comunque  interessano  le  imprese  della
circoscrizione territoriale di competenza.». 
  3. L'articolo 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' sostituito
dal seguente: 
  «Art. 3 (Potesta' statutaria e regolamentare). - 1. In  conformita'
ai principi della presente legge, ad  ogni  camera  di  commercio  e'
riconosciuta  potesta'  statutaria  e   regolamentare.   Lo   statuto
disciplina, tra l'altro, con  riferimento  alle  caratteristiche  del
territorio: 
    a) l'ordinamento e l'organizzazione della camera di commercio; 
    b) le competenze e le modalita' di funzionamento degli organi; 
    c) la composizione degli organi per  le  parti  non  disciplinate
dalla presente legge; 
    d) le forme di partecipazione. 
  2. Lo statuto  stabilisce,  altresi',  anche  tenendo  conto  degli
eventuali  criteri  a  tal  fine  individuati  dal  decreto  di   cui
all'articolo 10, comma 3, norme per  assicurare  condizioni  di  pari
opportunita' tra uomo e donna ai sensi  del  decreto  legislativo  11
aprile 2006, n. 198, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi
negli organi collegiali delle camere di commercio, nonche' degli enti
e aziende da esse dipendenti. 
  3. Lo statuto e' approvato dal consiglio con il voto dei due  terzi
dei componenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
anche alle modifiche statutarie. 
  4. Lo statuto e' pubblicato sul sito internet  istituzionale  della
camera di commercio ed inviato al Ministero dello sviluppo  economico
per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.». 
  4. L'articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' sostituito
dal seguente: 
  «Art. 4 (Vigilanza). - 1. La vigilanza sul sistema camerale, di cui
al comma 2 dell'articolo 1, spetta rispettivamente: 
    a) al Ministero dello sviluppo economico per  le  funzioni  ed  i
compiti attinenti alla competenza dello Stato; 
    b) alle regioni nelle materie di propria competenza. 
  2. La vigilanza si esercita, in particolare, negli ambiti  relativi
all'attivita' amministrativa  e  contabile,  al  funzionamento  degli
organi e allo svolgimento dei compiti di interesse  generale  secondo
quanto stabilito negli articoli 4-bis, 5 e 5-bis.». 
  5. Dopo l'articolo 4 della legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 4-bis (Vigilanza amministrativo-contabile). - 1. Il  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, stabilisce con proprio regolamento ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  le  norme  che
disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria delle  camere  di
commercio e delle loro aziende speciali, nel rispetto dei principi di
armonizzazione della finanza pubblica. 
  2. Fatti salvi i poteri  ispettivi  del  Ministero  dello  sviluppo
economico e del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  ai  sensi
delle disposizioni vigenti, sono individuate forme di  collaborazione
fra  gli  stessi  Ministeri,  al  fine  di  coordinare  le  attivita'
ispettive nei confronti  delle  camere  di  commercio  e  delle  loro
aziende speciali, anche con la collaborazione di Unioncamere.». 
  6. L'articolo 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' sostituito
dal seguente: 
  «Art. 5 (Scioglimento dei consigli). - 1. I consigli  sono  sciolti
con decreto del Ministro dello sviluppo economico: 
    a) nel caso di gravi e persistenti  violazioni  di  legge  o  per
gravi motivi di ordine pubblico; 
    b) nel caso di decadenza  per  mancata  ricostituzione  entro  il
termine di cui all'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n.  273,
per  effetto  di   ritardi   o   inadempimenti   dell'amministrazione
regionale. 
  2.  I  consigli  sono  sciolti   dal   presidente   della   regione
interessata: 
    a)  quando  non   ne   possa   essere   assicurato   il   normale
funzionamento; 
    b) quando non e' approvato nei termini il preventivo economico  o
il bilancio di esercizio; 
    c) nel caso di decadenza per mancata elezione del  presidente  di
cui all'articolo 16, comma 1; 
    d) nel caso di decadenza  per  mancata  ricostituzione  entro  il
termine di cui all'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n.  273,
fuori dai casi di cui alla lettera b) del comma 1. 
  3. Nella ipotesi di cui  al  comma  2,  lettera  b),  trascorso  il
termine entro il quale il  preventivo  economico  o  il  bilancio  di
esercizio devono essere approvati senza  che  sia  stato  predisposto
dalla giunta il relativo progetto, la regione nomina  un  commissario
ad  acta  con  il  compito  di  predispone  il  progetto  stesso  per
sottoporlo al consiglio. In tal caso, e comunque quando il  consiglio
non abbia approvato nei termini il progetto di preventivo economico o
di bilancio di esercizio predisposto dalla giunta, la regione assegna
al consiglio, con  lettera  notificata  ai  singoli  consiglieri,  un
termine non superiore  a  venti  giorni  per  la  loro  approvazione,
decorso inutilmente il quale dispone lo scioglimento del consiglio. 
  4. Con i provvedimenti di cui ai commi  1  e  2  si  provvede  alla
nomina  di  un  commissario  straordinario,  scelto   tra   dirigenti
pubblici, anche in quiescenza, ed esperti  di  comprovata  esperienza
professionale. Entro e non oltre  centoventi  giorni  dalla  data  di
emanazione del decreto di nomina, il commissario straordinario  avvia
le procedure per il rinnovo del consiglio camerale, pena la decadenza
dall'incarico.». 
  7. Dopo l'articolo 5 della legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 5-bis (Relazione sull'attivita').  -  1.  Il  Ministro  dello
sviluppo economico presenta al Parlamento entro il  30  settembre  di
ogni anno, anche sulla base dei  dati  forniti  da  Unioncamere,  una
relazione  generale  sulle  attivita'  del  sistema   camerale,   con
particolare riferimento agli interventi  realizzati  e  ai  programmi
attuati nell'esercizio precedente. 
  2. Le Unioni regionali presentano alle regioni, entro il 30  giugno
di ogni anno, la  relazione  annuale  sulle  attivita'  svolte  dalle
camere di commercio con particolare riferimento a  quelle  in  favore
dell'economia locale.». 
  8. L'articolo 6 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' sostituito
dal seguente: 
  «Art. 6 (Unioni regionali).  -  1.  Le  camere  di  commercio  sono
associate in unioni regionali, costituite ai sensi del codice civile,
allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni  e  compiti  per  il
perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerate nell'ambito
del territorio regionale di riferimento. Le unioni regionali curano e
rappresentano  gli  interessi  comuni  delle  camere   di   commercio
associate ed assicurano il coordinamento dei rapporti con le  Regioni
territorialmente competenti; possono promuovere e realizzare  servizi
comuni per l'esercizio in forma associata di attivita' e  servizi  di
competenza camerale. 
  2. L'attivita'  delle  unioni  regionali  e'  disciplinata  da  uno
statuto  deliberato  con  il  voto  dei  due  terzi  dei   componenti
dell'organo assembleare. 
  3. L'organo assembleare dell'Unioncamere, su  proposta  dell'organo
di amministrazione, individuai principi e  le  linee  guida  cui  gli
statuti delle unioni regionali si devono attenere. 
  4. Le camere di commercio possono avvalersi delle unioni  regionali
per l'esercizio di compiti e funzioni di cui all'articolo 2. 
  5. Le unioni regionali possono formulare  pareri  e  proposte  alle
regioni sulle questioni di  interesse  del  sistema  regionale  delle
imprese. Le regioni possono prevedere la partecipazione delle  unioni
regionali alle fasi  di  consultazione  e  concertazione  riguardanti
materie di comune interesse. 
  6. Le unioni regionali  svolgono  funzioni  di  osservatorio  e  di
monitoraggio dell'economia regionale. 
  7. Il finanziamento ordinario delle unioni regionali  delle  camere
di  commercio  e'  assicurato  da  un'aliquota  delle  entrate,  come
definite per l'Unioncamere ai sensi dell'articolo 7, comma  7,  delle
camere di commercio associate e dalle entrate e  dai  contributi  per
attivita' svolte per conto della regione ed  altri  enti  pubblici  o
privati.». 
  9. L'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' sostituito
dal seguente: 
  «Art. 7 (Unione italiana  delle  camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura). - 1. L'Unioncamere, ente con personalita'
giuridica di diritto  pubblico,  cura  e  rappresenta  gli  interessi
generali delle camere  di  commercio  e  degli  altri  organismi  del
sistema   camerale   italiano;   promuove,   realizza   e   gestisce,
direttamente o per il tramite di proprie  aziende  speciali,  nonche'
mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a
consorzi e a societa' anche a prevalente capitale privato, servizi  e
attivita' di interesse delle camere di commercio  e  delle  categorie
economiche. 
  2. L'Unioncamere  esercita,  altresi',  le  funzioni  eventualmente
delegate dal Ministero dello sviluppo economico. 
  3.  Al  fine  del  coordinamento  delle  iniziative,  l'Unioncamere
stipula con le amministrazioni centrali dello Stato, anche  autonome,
o con enti pubblici nazionali o con le Regioni, accordi di programma,
intese, convenzioni,  in  rappresentanza  dei  soggetti  del  sistema
camerale, che sono chiamati ad attuarli. 
  4. L'Unioncamere formula direttive e indirizzi agli  organismi  del
sistema camerale per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di  cui
all'articolo 2, fatte salve le finzioni di indirizzo delle competenti
autorita' statali e regionali. 
  5. Lo statuto di Unioncamere e' deliberato, con  il  voto  dei  due
terzi dei componenti, dall'organo  assembleare  competente,  composto
dai rappresentanti di tutte le camere di commercio  ed  e'  approvato
con decreto del Ministro dello sviluppo economico. 
  6. Fanno parte  dell'organo  di  amministrazione  dell'Unioncamere,
oltre ai rappresentanti delle camere di  commercio  come  individuati
dallo  Statuto,  tre  rappresentanti  designati  dal  Ministro  dello
sviluppo economico e tre rappresentanti  designati  dalla  Conferenza
Unificata. 
  7. La dotazione finanziaria dell'Unioncamere  e'  rappresentata  da
un'aliquota delle  entrate  per  contributi,  trasferimenti  statali,
imposte, diritto annuale e diritti  di  segreteria  delle  camere  di
commercio. 
  8. Il rapporto di lavoro dei dipendenti di Unioncamere e'  regolato
da contratti collettivi sottoscritti dall'ente con le  organizzazioni
sindacali nazionali maggiormente rappresentative del  personale.  Gli
atti di indirizzo inerenti la contrattazione collettiva e le  ipotesi
di accordo  raggiunte  sono  sottoposti  a  verifica  rispettivamente
preventiva e successiva, di compatibilita' con i vincoli  di  finanza
pubblica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze  e  del
Dipartimento della funzione  pubblica.  Il  rapporto  di  lavoro  dei
dirigenti  di  Unioncamere  continua  ad  essere   disciplinato   dal
contratto collettivo dei dirigenti del terziario, della distribuzione
e dei servizi. Il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  trova
applicazione nei riguardi dell'Unioncamere con esclusivo  riferimento
ai principi generali di cui al titolo  I  dello  stesso,  nonche'  ai
principi desumibili dal  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.
150.». 
  10.  L'articolo  8  della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  e'
sostituito dal seguente 
  «Art. 8 (Registro delle imprese).  -  1.  E'  istituito  presso  la
camera di commercio l'ufficio  del  registro  delle  imprese  di  cui
all'articolo 2188 del codice civile. 
  2. Al fine di garantire condizioni di  uniformita'  informativa  su
tutto  il  territorio  nazionale  e  fatte  salve   le   disposizioni
legislative  e   regolamentari   in   materia,   nonche'   gli   atti
amministrativi generali da esse previsti, il Ministero dello sviluppo
economico,  d'intesa  con  il  Ministero  della  giustizia,   sentita
l'Unioncamere, emana direttive sulla tenuta del registro. 
  3. L'ufficio provvede alla tenuta del  registro  delle  imprese  in
conformita' agli  articoli  2188,  e  seguenti,  del  codice  civile,
nonche' alle disposizioni della presente legge e  al  regolamento  di
cui al comma 6 del  presente  articolo,  sotto  la  vigilanza  di  un
giudice delegato  dal  presidente  del  tribunale  del  capoluogo  di
provincia. 
  4. L'ufficio e' retto da  un  conservatore  nominato  dalla  giunta
nella persona del segretario generale ovvero di  un  dirigente  della
camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore e'  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale. 
  5.   L'iscrizione   nelle   sezioni   speciali   ha   funzione   di
certificazione anagrafica di pubblicita' notizia, oltre agli  effetti
previsti dalle leggi speciali. 
  6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e  la  gestione,
secondo tecniche informatiche,  del  registro  delle  imprese  ed  il
funzionamento dell'ufficio sono  realizzati  in  modo  da  assicurare
completezza ed  organicita'  di  pubblicita'  per  tutte  le  imprese
soggette ad iscrizione, garantendo la tempestivita' dell'informazione
su tutto il territorio nazionale.  Le  modalita'  di  attuazione  del
presente  comma  sono  regolate  ai  sensi  dell'articolo  1-bis  del
decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.». 
  11. L'articolo  10  della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 10 (Consiglio). - 1. Il numero dei componenti  del  consiglio
e' determinato in base al numero delle imprese iscritte nel  registro
delle imprese ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente: 
    a) sino a 40.000 imprese: 20 consiglieri; 
    b) da 40.001 a 80.000 imprese: 25 consiglieri; 
    c) oltre 80.000 imprese: 30 consiglieri. 
  2. Gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri  secondo
le caratteristiche economiche della  circoscrizione  territoriale  di
competenza   in   rappresentanza   dei   settori    dell'agricoltura,
dell'artigianato, delle assicurazioni, del  commercio,  del  credito,
dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni,
del  turismo  e  degli  altri  settori  di  rilevante  interesse  per
l'economia della  circoscrizione  medesima.  Nella  composizione  del
consiglio deve essere assicurata  la  rappresentanza  autonoma  delle
societa' in forma cooperativa. 
  3. Il Ministro dello  sviluppo  economico,  previa  intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di  Bolzano,  con  decreto  emanato  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
definisce i criteri generali per la ripartizione dei  consiglieri  di
cui  al  comma  2,  sulla  base  della  classificazione  ISTAT  delle
attivita' economiche  e  tenendo  conto  del  numero  delle  imprese,
dell'indice di occupazione, e del valore aggiunto  di  ogni  settore,
nonche'  dell'ammontare  del  diritto  annuale  versato,   ai   sensi
dell'articolo 18, ad ogni singola camera di commercio  dalle  imprese
di ogni settore. Con le stesse modalita' sono apportate le successive
modifiche. 
  4.  Il  numero  dei  consiglieri  in  rappresentanza  dei   settori
dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria  e  del  commercio
deve essere pari  almeno  alla  meta'  dei  componenti  il  consiglio
assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui  al
comma 2. 
  5. Nei settori dell'industria,  del  commercio  e  dell'agricoltura
deve essere assicurata una rappresentanza  autonoma  per  le  piccole
imprese. 
  6. Del  consiglio  fanno  parte  tre  componenti,  di  cui  due  in
rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni  sindacali  dei
lavoratori  e  delle  associazioni  di  tutela  degli  interessi  dei
consumatori e  degli  utenti  e  uno  in  rappresentanza  dei  liberi
professionisti designato dai presidenti  degli  ordini  professionali
costituiti in apposita consulta presso la camera di commercio. 
  7. Il consiglio dura in carica cinque anni che decorrono dalla data
dell'insediamento e  i  suoi  componenti  operano  senza  vincolo  di
mandato.». 
  12. L'articolo  11  della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 11 (Funzioni del consiglio). - 1. Il  consiglio,  nell'ambito
delle materie di competenza previste dalla  legge  e  dallo  statuto,
svolge in particolare le seguenti funzioni: 
    a) predispone e delibera lo statuto e le relative modifiche; 
    b) elegge tra i  suoi  componenti,  con  distinte  votazioni,  il
presidente e la giunta e nomina i membri del  collegio  dei  revisori
dei conti; 
    c) determina  gli  indirizzi  generali  e  approva  il  programma
pluriennale di attivita' della camera di commercio; 
    d)  approva  la  relazione  previsionale  e   programmatica,   il
preventivo  economico  e  il  suo  aggiornamento,  il   bilancio   di
esercizio; 
    e) determina gli emolumenti per i componenti degli  organi  della
camera di commercio sulla base di criteri stabiliti con  decreto  del
Ministero dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze.». 
  13. L'articolo  12  della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 12 (Costituzione  del  consiglio).  -  1.  I  componenti  del
consiglio sono designati dalle organizzazioni  rappresentative  delle
imprese appartenenti ai settori di  cui  all'articolo  10,  comma  2,
nonche'  dalle  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  e   dalle
associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti
e dalla Consulta di cui all'articolo 10, comma 6. 
  2. Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui al comma 1,
per ciascuno dei settori di cui all'articolo 10, comma  2,  avvengono
in rapporto proporzionale  alla  loro  rappresentativita'  in  ambito
provinciale, sulla base degli indicatori previsti  dall'articolo  10,
comma 3. Gli elenchi degli associati delle organizzazioni di  cui  al
comma 1 sono depositati presso la  camera  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura ai fini dello svolgimento  delle  opportune
verifiche;  anche  in  caso  di  apparentamento   le   organizzazioni
presentano i dati disgiuntamente. 
  3. E' fatta salva la possibilita' per le imprese di essere iscritte
a piu'  associazioni;  in  tale  caso,  esse  sono  rappresentate  da
ciascuna delle associazioni alle quali sono iscritte. 
  4. Il Ministro dello  sviluppo  economico,  previa  intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano,  con  decreto  adottato  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
disciplina l'attuazione delle disposizioni di cui ai  commi  1  e  2,
nonche' al comma 1 dell'articolo 14, con particolare  riferimento  ai
tempi, ai  criteri  e  alle  modalita'  relativi  alla  procedura  di
designazione dei componenti il consiglio,  nonche'  all'elezione  dei
membri della giunta.  Con  le  stesse  modalita'  sono  apportate  le
successive modifiche. 
  5. Il consiglio e' nominato dal presidente della giunta regionale. 
  6. Qualora  le  organizzazioni  non  provvedano  ad  effettuare  le
designazioni dei consiglieri con le modalita' indicate al decreto  di
cui  al  comma  4  del  presente  articolo,  la  designazione  o   le
designazioni vengono richieste all'organizzazione o  all'associazione
immediatamente   successiva   in   termini   di    rappresentativita'
nell'ambito dello stesso settore. In caso  di  ulteriore  inerzia  da
parte delle organizzazioni individuate, il  presidente  della  giunta
regionale nomina entro venti giorni il componente o i componenti  del
consiglio camerale tra  le  personalita'  di  riconosciuto  prestigio
nella  vita   economica   della   circoscrizione   territoriale   con
riferimento al settore che deve essere rappresentato. Le modalita' di
applicazione del presente  comma  nel  caso  di  apparentamento  sono
stabilite con il decreto di cui al comma 4. 
  7. Il consiglio puo' comunque svolgere le  proprie  funzioni  anche
quando non sono stati ancora nominati  o  sono  dimissionari  singoli
componenti, purche' siano in carica almeno i due terzi dei componenti
il consiglio stesso. 
  8. I consigli nominati  ai  sensi  del  presente  articolo  possono
prevedere nello statuto disposizioni relative al rinnovo dei consigli
stessi mediante elezione diretta  dei  componenti  in  rappresentanza
delle categorie di  cui  all'articolo  10,  comma  2,  da  parte  dei
titolari o dei  rappresentanti  legali  delle  imprese  iscritte  nel
registro di cui all'articolo 8. 
  9. Il Ministro dello  sviluppo  economico,  previa  intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano  ,  stabilisce  con  proprio
decreto le modalita' per l'elezione di cui al comma 8, prevedendo  in
particolare: 
    a) l'espressione del voto anche per corrispondenza  o  attraverso
il ricorso a supporti telematici che  consentano  il  rispetto  della
segretezza del voto medesimo; 
    b) l'attribuzione del voto plurimo in  relazione  al  numero  dei
dipendenti e all'ammontare del diritto annuale; 
    c) la ripartizione proporzionale per liste e  per  settori  delle
rappresentanze provinciali.». 
  14. L'articolo  13  della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 13 (Requisiti per la nomina e cause ostative). -  1.  Possono
far parte del consiglio i cittadini italiani che abbiano raggiunto la
maggiore eta' e godano dei diritti  civili,  che  siano  titolari  di
imprese, rappresentanti legali o amministratori  unici  di  societa',
esercenti arti e professioni o  esperti  in  possesso  dei  requisiti
stabiliti con il decreto di cui  all'articolo  12,  comma  4,  e  che
esercitino  la  loro  attivita'  nell'ambito   della   circoscrizione
territoriale della camera di commercio. Sono equiparati ai  cittadini
italiani i cittadini degli Stati  membri  della  Comunita'  economica
europea in possesso dei suddetti requisiti. 
  2. Non possono far parte del consiglio: 
    a)  i  parlamentari  nazionali  ed  europei,  i  consiglieri   ed
assessori regionali, il presidente della provincia,  i  membri  della
giunta provinciale,  i  consiglieri  provinciali,  i  sindaci  e  gli
assessori dei comuni con popolazione superiore ai  5.000  abitanti  e
coloro che ricoprono gia' l'incarico di componente del  consiglio  di
altra camera di commercio; 
    b) gli amministratori non nominati in rappresentanza delle camere
di commercio e i dipendenti di enti,  istituti,  consorzi  o  aziende
dipendenti o soggetti a vigilanza della camera  di  commercio  o  che
dalla stessa ricevano in via continuativa una sovvenzione in tutto  o
in parte facoltativa; 
    c) i dipendenti della camera di commercio, della Regione e  degli
enti locali compresi nel territorio della medesima camera; 
    d) coloro per  i  quali  sussistono  le  cause  ostative  di  cui
all'articolo 58 del testo unico della  legge  nell'ordinamento  degli
enti locali di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,
fatta salva l'applicazione del comma 5 del medesimo articolo 58; 
    e) coloro che, per fatti compiuti in qualita'  di  amministratori
della camera di commercio, siano stati dichiarati responsabili  verso
la medesima con sentenza definitiva e non abbiano estinto il debito; 
    f) coloro che siano iscritti ad  associazioni  operanti  in  modo
occulto o clandestino e  per  la  cui  adesione  siano  richiesti  un
giuramento o una promessa solenne. 
  3. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 o  la  sopravvenienza
di una delle situazioni di cui al comma  2,  lettere  d),  e)  e  f),
comportano la decadenza dalla carica di consigliere. Il provvedimento
che dichiara la decadenza e' adottato dall'autorita'  competente  per
la nomina. 
  4. I membri  del  consiglio  per  i  quali  sopravvenga  una  delle
situazioni di cui al comma 2, lettere a), b)  e  c),  devono  optare,
entro trenta giorni, per una delle cariche.». 
  15. L'articolo  14  della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 14 (Giunta). - 1.  La  giunta  e'  l'organo  esecutivo  della
camera di commercio ed e' composta dal presidente e da un  numero  di
membri non inferiore a cinque e non superiore ad un terzo dei  membri
del  consiglio  arrotondato  all'unita'  superiore,  secondo   quanto
previsto dallo statuto. Dei suddetti  membri  almeno  quattro  devono
essere eletti  in  rappresentanza  dei  settori  dell'industria,  del
commercio, dell'artigianato  e  dell'agricoltura.  Nell'elezione  dei
membri della giunta ciascun consigliere puo' esprimere un  numero  di
preferenze  non  superiore  ad  un  terzo  dei  membri  della  giunta
medesima. 
  2. La giunta dura in carica  cinque  anni  in  coincidenza  con  la
durata del consiglio e il mandato dei suoi membri e' rinnovabile  per
due sole volte. 
  3. La giunta nomina tra i suoi membri  il  vicepresidente  che,  in
caso  di  assenza   o   impedimento   del   presidente,   ne   assume
temporaneamente le funzioni. 
  4.  La  giunta  puo'  essere  convocata  in  via  straordinaria  su
richiesta di quattro membri, con indicazione degli argomenti  che  si
intendono trattare. 
  5. La giunta, oltre a predisporre per l'approvazione del  consiglio
la relazione previsionale e programmatica, il  preventivo  economico,
il suo aggiornamento e il bilancio d'esercizio: 
    a) adotta i provvedimenti  necessari  per  la  realizzazione  del
programma di attivita' in  base  a  quanto  previsto  dalla  presente
legge, dalle relative  norme  di  attuazione,  dallo  statuto  e  dai
regolamenti; 
    b) delibera sulla partecipazione  della  camera  di  commercio  a
consorzi, societa',  associazioni,  gestioni  di  aziende  e  servizi
speciali e sulla costituzione di gestioni e  di  aziende  speciali  e
sulle dismissioni societarie; 
    c) delibera l'istituzione di uffici distaccati  in  altri  comuni
della circoscrizione territoriale di competenza. 
  6. La giunta  adotta  ogni  altro  atto  per  l'espletamento  delle
funzioni e delle attivita' previste  dalla  presente  legge  e  dallo
statuto che non rientri nelle  competenze  riservate  dalla  legge  o
dallo statuto al consiglio o al presidente. 
  7.  La  giunta  delibera  in  casi  di  urgenza  sulle  materie  di
competenza del consiglio. In tali casi la deliberazione e' sottoposta
al consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.». 
  16. L'articolo  15  della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 15 (Riunioni e deliberazioni). - 1. Il consiglio si  riunisce
in via ordinaria entro il  mese  di  giugno  per  l'approvazione  del
bilancio d'esercizio, entro il mese  di  ottobre  per  l'approvazione
della relazione previsionale e programmatica, entro il mese di luglio
per l'aggiornamento del preventivo economico  ed  entro  il  mese  di
dicembre per l'approvazione del preventivo economico; si riunisce  in
via straordinaria quando lo richiedano il presidente o  la  giunta  o
almeno  un  quarto  dei  componenti   del   consiglio   stesso,   con
l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare. 
  2. Le riunioni del consiglio e della  giunta  sono  valide  con  la
presenza della maggioranza dei componenti in carica. 
  3. Le deliberazioni del consiglio e della  giunta,  fatti  salvi  i
casi in cui  si  richieda,  a  norma  di  legge  o  di  statuto,  una
maggioranza qualificata, sono assunte  a  maggioranza  dei  presenti.
Nelle votazioni a scrutinio palese, a parita'  di  voti,  prevale  il
voto del presidente; in quelle a  scrutinio  segreto,  a  parita'  di
voti, la proposta si intende respinta. 
  4.  Sono  nulle  le  deliberazioni  adottate  in  violazione  delle
disposizioni di cui al presente articolo o su materie  estranee  alle
competenze degli organi deliberanti.». 
  17. L'articolo  16  della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 16 (Presidente). - 1. Il presidente e' eletto,  entro  trenta
giorni dalla nomina del consiglio, con la maggioranza dei  due  terzi
dei  componenti  del  consiglio.  Qualora  non  si   raggiunga   tale
maggioranza neanche con un secondo scrutinio,  si  procede,  entro  i
successivi quindici  giorni,  ad  una  terza  votazione  in  cui  per
l'elezione e' richiesta la maggioranza dei componenti del  consiglio.
Qualora nella terza votazione non sia stata raggiunta la  maggioranza
necessaria, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra  i
due candidati che nella terza votazione  hanno  ottenuto  il  maggior
numero di  voti.  Qualora  nella  votazione  di  ballottaggio  nessun
candidato  raggiunga  la  maggioranza  della  meta'  piu'   uno   dei
componenti in carica, il consiglio decade. 
  2. Il presidente rappresenta la  camera  di  commercio,  convoca  e
presiede il consiglio e la giunta, ne determina l'ordine  del  giorno
e, in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della giunta.
In tale caso gli atti sono sottoposti alla  giunta  per  la  ratifica
nella prima riunione successiva. 
  3. Il presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con  la
durata del consiglio e puo' essere rieletto per due sole volte.». 
  18. L'articolo  17  della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 17 (Collegio dei revisori dei conti). - 1.  Il  collegio  dei
revisori dei conti e' nominato dal consiglio ed e'  composto  da  tre
membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente
dal  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con   funzioni   di
presidente, dal Ministro dello sviluppo economico  e  dal  Presidente
della giunta regionale. I membri effettivi e quelli supplenti  devono
essere iscritti all'albo dei revisori dei conti, salvo che si  tratti
di dirigenti o funzionari pubblici e nel rispetto del vincolo di  cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
286. 
  2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni e
i  suoi  membri  possono  essere  designati  per   due   sole   volte
consecutivamente. Ove nei collegi si proceda  a  sostituzione  di  un
singolo componente, la durata dell'incarico  del  nuovo  revisore  e'
limitata alla residua parte del quadriennio  in  corso,  calcolata  a
decorrere dalla  data  di  adozione  della  deliberazione  di  nomina
dell'intero collegio. 
  3. Qualora una delle amministrazioni di cui al comma 1 non proceda,
entro il termine di cui all'articolo 3 del decreto  legge  16  maggio
1994, n. 293, convertito con  modificazioni  nella  legge  15  luglio
1994, n. 444, alla designazione del  membro  effettivo,  il  revisore
mancante  sara'  provvisoriamente  sostituito  da  uno  dei  revisori
supplenti designati dalle  altre  amministrazioni  rappresentate  nel
collegio. 
  4. I principi di cui al comma 3 si applicano anche al collegio  dei
revisori delle aziende speciali. 
  5. I revisori dei conti hanno diritto di accesso  agli  atti  e  ai
documenti della camera di commercio. 
  6. Il collegio dei revisori dei conti, in conformita' allo statuto,
alle disposizioni  della  presente  legge,  alle  relative  norme  di
attuazione  esercita  la  vigilanza  sulla  regolarita'  contabile  e
finanziaria della gestione della camera di  commercio  e  attesta  la
corrispondenza  del  bilancio  d'esercizio  alle   risultanze   delle
scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al  progetto
di bilancio d'esercizio predisposto dalla giunta. 
  7. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di  concerto
con il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  sono  stabiliti  i
contenuti in base ai quali e' redatta la relazione di cui al comma 6,
nonche' eventuali modalita' operative per lo svolgimento dei  compiti
del collegio. 
  8. Al collegio dei revisori dei conti si applicano i  principi  del
codice civile relativi ai  sindaci  delle  societa'  per  azioni,  in
quanto compatibili.». 
  19. L'articolo  18  della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 18  (Finanziamento  delle  camere  di  commercio).  -  1.  Al
finanziamento  ordinario  delle  camere  di  commercio  si   provvede
mediante: 
    a) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 4, 5  e
6; 
    b) i proventi derivanti  dalla  gestione  di  attivita'  e  dalla
prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale; 
    c) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi
regionali, da convenzioni o previsti in relazione  alle  attribuzioni
delle camere di commercio; 
    d) i diritti di segreteria sull'attivita' certificativa svolta  e
sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti  ai  sensi
delle disposizioni vigenti; 
    e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di  cittadini
o di enti pubblici e privati; 
    f) altre entrate e altri contributi. 
  2.  Le  camere  di  commercio  sono,  altresi',   destinatarie   di
contributi a carico del bilancio dello Stato, per  l'espletamento  di
funzioni delegate. 
  3. Le voci e gli importi dei diritti  di  segreteria  di  cui  alla
lettera d) del comma 1 sono modificati e aggiornati con  decreto  del
Ministero dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  tenendo  conto  dei  costi  medi  di
gestione e di fornitura dei relativi servizi. 
  4. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola  camera  di
commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata  nei  registri
di cui all'articolo 8, ivi  compresi  gli  importi  minimi  e  quelli
massimi, nonche' gli importi del diritto dovuti in misura  fissa,  e'
determinata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite  l'Unioncamere  e  le
organizzazioni di categoria maggiormente  rappresentative  a  livello
nazionale, in base al seguente metodo: 
    a) individuazione del fabbisogno  necessario  per  l'espletamento
dei servizi che il sistema delle camere  di  commercio  e'  tenuto  a
fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle  funzioni
amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonche' a  quelle
attribuite dallo Stato e dalle regioni; 
    b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una  quota
calcolata in relazione ad un  obiettivo  annuale  di  efficienza  del
sistema delle camere di commercio  nell'espletamento  delle  funzioni
amministrative, sentita l'Unioncamere; 
    c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per  i
soggetti iscritti al REA e per le  imprese  individuali  iscritte  al
registro  delle  imprese,  e   mediante   applicazione   di   diritti
commisurati al fatturato dell'esercizio  precedente,  per  gli  altri
soggetti. 
  5. Qualora si verifichino variazioni significative  del  fabbisogno
di cui al comma 4, lett. a), il Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentite
l'Unioncamere  e  le   organizzazioni   di   categoria   maggiormente
rappresentative a livello nazionale, aggiorna con proprio decreto, da
adottare entro il 31 ottobre  dell'anno  precedente,  la  misura  del
diritto annuale. Con lo stesso decreto sono altresi' determinati  gli
importi del diritto applicabili alle unita' locali. 
  6.  La  partecipazione  del  sistema  camerale  agli  obiettivi  di
contenimento   di   finanza   pubblica   puo'   essere    annualmente
rideterminato, garantendo il conseguimento di tali obiettivi, secondo
modalita' anche compensative tra diverse tipologie omogenee di  spese
e tra le diverse camere di commercio e le  loro  unioni  regionali  e
nazionale, con il decreto di determinazione del  diritto  annuale  di
cui al comma 4. 
  7. Con uno o piu' regolamenti il Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  determina
i presupposti  per  il  pagamento  del  diritto  annuale  nonche'  le
modalita' e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione del
diritto annuale. 
  8. In caso di tardivo o omesso pagamento  si  applica  la  sanzione
amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento  dell'ammontare  del
diritto dovuto,  secondo  le  disposizioni  in  materia  di  sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.
472, e successive modificazioni. 
  9. Con il decreto di cui al comma 4, si determinano una  quota  del
diritto annuale da riservare ad un fondo  di  perequazione  istituito
presso l'Unioncamere, nonche' criteri per la ripartizione  del  fondo
stesso tra le camere di commercio e,  per  specifiche  finalita',  le
Unioni regionali, al fine di rendere omogeneo su tutto il  territorio
nazionale l'espletamento delle funzioni  attribuite  da  leggi  dello
Stato al sistema delle camere di commercio. 
  10. Per il cofinanziamento di specifici progetti aventi  per  scopo
l'aumento  della  produzione  e  il  miglioramento  delle  condizioni
economiche della circoscrizione territoriale di competenza, le camere
di commercio,  sentite  le  associazioni  di  categoria  maggiormente
rappresentative a livello  provinciale,  possono  aumentare  per  gli
esercizi di riferimento la misura  del  diritto  annuale  fino  a  un
massimo del venti per cento.». 
  20. L'articolo  20  della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 20 (Segretario generale). - 1. Al segretario  generale  della
camera   di   commercio   competono   le    funzioni    di    vertice
dell'amministrazione, di cui all'articolo 16 del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Il segretario  generale  coordina  l'attivita'
dell'ente nel suo complesso e ha la responsabilita' della  segreteria
del consiglio e della giunta. 
  2. Nelle camere  di  commercio  per  cui  non  viene  raggiunto  un
sufficiente equilibrio economico e' consentito  avvalersi,  in  forma
associata ed in  regime  convenzionale,  di  un  segretario  generale
titolare di altra camera di commercio, sulla base di criteri  fissati
con decreto del Ministero dello sviluppo economico. 
  3.  Il  segretario  generale,  su  designazione  della  giunta,  e'
nominato dal Ministro dello sviluppo economico tra gli iscritti in un
apposito elenco nazionale tenuto presso il Ministero. 
  4. All'elenco di cui al comma 3, possono essere iscritti, a domanda
e previo superamento di un'apposita selezione nazionale per titoli: 
    a) i dirigenti delle camere di commercio, delle unioni  regionali
delle camere  di  commercio,  dell'Unioncamere,  delle  loro  aziende
speciali e di altre amministrazioni o  enti  pubblici  che  siano  in
possesso dei requisiti professionali individuati dal decreto  di  cui
al comma 5; 
    b) i soggetti in  possesso  del  diploma  di  laurea  in  materie
giuridico-economiche, dotati della necessaria professionalita'  e  in
ogni caso dei requisiti previsti dal decreto di cui al  comma  5  con
esperienza  acquisita  per  almeno  un  quinquennio   in   qualifiche
dirigenziali. 
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono  definiti
i  requisiti  di  professionalita'  e   stabiliti   i   criteri   per
l'espletamento della selezione di cui al comma 4 ed e' istituita  una
commissione, composta da un dirigente del  Ministero  dello  sviluppo
economico,  che  la  presiede,  da  due  esperti  in   rappresentanza
rispettivamente dello stesso Ministero e delle  regioni,  di  provata
esperienza  in  discipline  economiche  e   giuridiche,   e   da   un
rappresentante di Unioncamere. Con lo stesso decreto  sono  stabilite
le modalita' per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco di cui al comma
3. 
  6. E' fatto obbligo a ciascun segretario  generale  di  partecipare
alle attivita'  di  formazione  organizzate  da  Unioncamere  secondo
criteri e modalita' stabiliti con il decreto di cui al comma 5. 
  7. Ai dirigenti di cui alla lettera a)  del  comma  4,  al  momento
della cessazione dalla carica di segretario generale,  e'  consentito
il  rientro  nei  ruoli  dell'amministrazione   o   degli   enti   di
provenienza, anche in soprannumero. Le amministrazioni o gli enti  di
provenienza non possono procedere  a  conseguenti  ampliamenti  della
dotazione organica qualora i dirigenti di cui  alla  lettera  a)  del
comma 4 vengano nominati segretari generali. 
  8. Sono fatte salve le disposizioni di cui  alla  legge  25  luglio
1971, n. 557, e successive modificazioni.». 
 
                               Art. 2 
                    Disposizioni di coordinamento 
  1. In sede di prima applicazione i decreti previsti dagli  articoli
10, comma 3, 12, comma 4, e 20, comma  5,  della  legge  29  dicembre
1993, n. 580, come modificata dal presente decreto legislativo,  sono
adottati entro 120  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto legislativo. 
 
                               Art. 3 
                      Disposizioni transitorie 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 10, 12, 13,  14,  15  e  16
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come  modificate  dal  presente
decreto legislativo, si applicano dal sessantesimo giorno  successivo
all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 10, comma 3, e
12, comma 4, della predetta legge.  Alla  successiva  scadenza  degli
organi gli enti di cui  al  comma  3  avviano  le  procedure  per  la
costituzione degli stessi a norma degli articoli 7, 10, 12,  13,  14,
15 e 16 della legge 29 dicembre 1993, n.  580,  come  modificati  dal
presente decreto legislativo. 
  2. Entro il termine di cui al comma 1, primo periodo, gli  enti  di
cui  al  comma  3  adeguano  i  propri  statuti  e  regolamenti  alle
disposizioni della legge 29 dicembre 1993 n. 580, come  modificate  e
integrate dal presente decreto legislativo. 
  3. Gli  organi  degli  enti  del  sistema  camerale  italiano  gia'
insediati alla data di entrata in vigore del presente decreto restano
in carica fino alla loro naturale scadenza. 
  4. Le incompatibilita', i vincoli, le limitazioni  ed  i  requisiti
previsti dal presente decreto  legislativo  per  i  componenti  degli
organi degli enti del sistema camerale, decorrono dal  primo  rinnovo
degli organi successivo al termine di cui al comma 1, primo periodo. 
  5. Le procedure di rinnovo dei consigli camerali in corso alla data
di scadenza del termine di cui al comma  1,  primo  periodo,  vengono
completate secondo la disciplina vigente al momento del  loro  avvio.
Le gestioni commissariali in essere alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto proseguono  fino  all'esaurimento  del  relativo
mandato. 
  6. Ai segretari generali in servizio alla data di entrata in vigore
del  presente  decreto  legislativo  continua  a  d   applicarsi   la
disposizione  transitoria  di  cui  al  comma   5,   terzo   periodo,
dell'articolo 20 della legge n. 580 del 1993, nel testo vigente prima
dell'entrata in vigore del presente decreto. 
  7. Le disposizioni dell'articolo 20 della legge n.  580  del  1993,
come modificato dall'articolo 1, comma 20, del presente  decreto,  si
applicano decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore  del
decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo 20. 
 
                               Art. 4 
                         Disposizioni finali 
  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli  adempimenti  previsti
dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e  strumentali
disponibili a legislazione vigente. 
  2. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome  di
Trento e di Bolzano i principi desumibili  dal  presente  legislativo
costituiscono norme fondamentali di riforma  economico-sociale  e  si
applicano compatibilmente con le attribuzioni previste dagli  statuti
e dalle relative norme di attuazione. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2010 
                             NAPOLITANO 
                                Berlusconi, Presidente del 
                                  Consiglio dei Ministri 
                                Scajola, Ministro dello 
                                  sviluppo economico 

Visto, il Guardasigilli: Alfano