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Roma, 13 aprile 2010
Circolare n.74/2010
Oggetto: Tributi – Contrasto all’evasione – Paradisi fiscali – Trasferimento
all’estero della sede sociale – Art.1 D.L. 25.3.2010, n.40, su G.U. n.71 del
26.3.2010.
A fine di contrasto
dell’evasione fiscale, con il decreto legge indicato in oggetto è stato
introdotto l’obbligo per le imprese e gli altri soggetti Iva di comunicare
all’Agenzia delle Entrate gli scambi di beni e di servizi effettuati con
operatori economici aventi sede nei Paesi a regime fiscale privilegiato (cd “paradisi fiscali”).
L’elenco di quei
Paesi è stato definito nelle “black list” di cui ai decreti
ministeriali 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001.
Con successivo
decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze saranno definiti le
modalità e i termini per la comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate.
Trasferimento all’estero della sede sociale – Lo
stesso decreto legge in esame ha introdotto l’obbligo per le società che
trasferiscono la sede all’estero di comunicare l’atto di trasferimento, tramite
la comunicazione unica d’impresa, al Registro delle Imprese tenuto dalle Camere
di Commercio, all’Agenzia delle Entrate, all’Inps e all’Inail. L’obbligo decorrerà
dall’1 maggio 2010.
Daniela
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Allegati tre |
Responsabile di Area |
D/n |
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G.U. n.71 del 26.3.2010 (fonte Guritel)
DECRETO-LEGGE 25 marzo 2010, n. 40
Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto
alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro,
nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento
e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento
alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al
finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in
particolari settori. (10G0062)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E m a n a:
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie
internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei
cosiddetti «caroselli» e «cartiere»
1. Per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei
cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle
nuove regole europee sulla fatturazione elettronica, i soggetti
passivi all'imposta sul valore aggiunto comunicano telematicamente
all'Agenzia delle entrate, secondo modalita' e termini definiti con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e
ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di
operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi
cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in
data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 23
novembre 2001.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' escludere, con
proprio decreto di natura non regolamentare, l'obbligo di cui al
comma 1 nei riguardi di Paesi di cui al medesimo comma, ovvero di
settori di attivita' svolte negli stessi Paesi; con lo stesso
decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode
fiscale, l'obbligo puo' essere inoltre esteso anche a Paesi
cosiddetti non black list, nonche' a specifici settori di attivita' e
a particolari tipologie di soggetti.
3. Per l'omissione delle comunicazioni di cui al comma 1, ovvero
per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si
applica, elevata al doppio, la sanzione di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nella stessa logica non
si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, e successive modificazioni.
4. Ai fini del contrasto degli illeciti fiscali internazionali, con
decorrenza dal 1° maggio 2010, anche la comunicazione relativa alle
deliberazioni di modifica degli atti costitutivi per trasferimento
all'estero della sede sociale delle societa' e' obbligatoria, da
parte dei soggetti tenuti, mediante la comunicazione unica di cui
all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, nei confronti
degli Uffici del Registro imprese delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, dell'Agenzia delle entrate,
dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale e dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
5. Per gli stessi fini di cui ai commi da 1 a 4, le disposizioni
contenute negli articoli 15 e 17 della legge 26 luglio 1984, n. 413,
e nell'articolo 156, comma 9, del codice della navigazione, si
applicano anche all'Istituto di previdenza per il settore marittimo
(IPSEMA) e all'Agenzia delle entrate. Con riferimento a quest'ultima
il previo accertamento di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio
1984, n. 413, deve intendersi riferito all'assenza di carichi
pendenti risultanti dall'Anagrafe tributaria concernenti violazioni
degli obblighi relativi ai tributi dalla stessa amministrati, ovvero
alla prestazione, per l'intero ammontare di detti carichi, di idonea
garanzia, mediante fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto
di credito o polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa
di assicurazione, fino alla data in cui le violazioni stesse siano
definitivamente accertate. I crediti per i premi dovuti all'IPSEMA di
cui all'articolo 2778, primo comma, numero 8), del codice civile sono
collocati, per l'intero ammontare, tra quelli indicati al numero 1)
del primo comma del medesimo articolo.
6. Al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei
crediti d'imposta e per accelerare le procedure di recupero nei casi
di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi la cui
fruizione e' autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche
territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali
amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini e
secondo le modalita' telematiche stabiliti con provvedimenti
dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai predetti
crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonche' ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Le somme recuperate sono riversate all'entrata del bilancio dello
Stato e restano acquisite all'erario. Resta ferma l'alimentazione
della contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate-fondi di
bilancio» da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici
gestori dei crediti d'imposta, sulla base degli stanziamenti previsti
a legislazione vigente per le compensazioni esercitate dai
contribuenti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, attraverso i codici tributo appositamente
istituiti.
***
omissis ***
FINE TESTO D.L.
DECRETO MINISTERIALE
21 novembre 2001(1).
Individuazione degli Stati o territori a regime fiscale
privilegiato di cui all'art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte
sui redditi (cd. «black list»)
(2). (3)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, concernenti la istituzione del Ministero dell'economia e
delle finanze;
Visto l'art. 127-bis,
comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto con l'art. 1,
comma 1, lettera a), della
legge 21 novembre 2000, n. 342, il quale prevede che con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze vengano individuati gli Stati o i territori
aventi un regime fiscale privilegiato;
Considerato che, secondo quanto stabilito dal citato comma
4 dell'art. 127-bis del
predetto testo unico delle imposte sui redditi, devono essere considerati privilegiati
i regimi fiscali di Stati o territori in ragione del livello di tassazione
sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un
adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti;
Ritenuto che, ai fini della predetta normativa, è presa in
considerazione la categoria dei redditi da impresa e che, ai fini medesimi, la
misura dell'imposizione applicata in Italia include l'imposta sul reddito delle
persone giuridiche e l'imposta regionale sulle attività produttive;
Considerato che la Camera dei deputati, nella seduta del 4
ottobre 2000, durante la quale è stata approvata la legge 21 novembre 2000, n.
342, ha formalmente impegnato il Governo «in sede di prima applicazione della
nuova disciplina a definire in via transitoria, quale livello di tassazione
sensibilmente inferiore, quello che in media si discosti di almeno il 30% dal livello
di tassazione medio applicato in Italia»;
Considerato, infine, che la lista degli Stati e dei
territori aventi un regime fiscale privilegiato ai fini del citato art. 127-bis del testo unico delle imposte
sui redditi è comunque suscettibile di modifiche ed integrazioni sulla base
della eventuale acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi relativi alla
legislazione fiscale degli Stati esteri;
Decreta:
1. 1. Ai fini
dell'applicazione dell'art. 127-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano Stati e territori
aventi un regime fiscale privilegiato:
Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba,
Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei,
Cipro, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey
(Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong
Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e
Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole
del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein,
Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova
Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis,
Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore, Tonga,
Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.
2. 1. Sono altresì inclusi
tra gli Stati e i territori di cui all'art. 1:
1) Bahrein, con esclusione delle
società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore
petrolifero;
2) Emirati Arabi Uniti, con
esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico
assoggettate ad imposta;
3) [Kuwait, con esclusione delle
società con partecipazione straniera superiore al 47% se soggette ad imposizione
con le aliquote previste dall'Amiri Decree n. 3 del 1955 o superiore al 45% se soggette ad
imposizione con le aliquote previste dalla locale legge n. 23 del 1961, sempre
che tali società non usufruiscano dei regimi agevolati previsti dalle locali L.
n. 12 del 1998 e L. n. 8 del 2001] (4);
4) Monaco, con esclusione delle
società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.
3. 1. 1. Le disposizioni
indicate nell'art. 1 si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente
ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate:
1) Angola, con riferimento alle
società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income
Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni
d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti
previsti dal Foreign Investment
Code;
2) Antigua, con riferimento alle international business companies,
esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle
di cui all'International Business Corporation Act, n.
28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle
società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale
legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni;
3) Corea del Sud, con riferimento
alle società che godono delle agevolazioni previste dalla tax
Incentives Limitation Law;
4) Costarica, con riferimento alle
società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle
società esercenti attività ad alta tecnologia;
5) Dominica, con riferimento alle international companies
esercenti l'attività all'estero;
6) Ecuador, con riferimento alle
società operanti nelle Free Trade Zones
che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;
7) Giamaica, con riferimento alle
società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefìci fiscali dell'Export Industry
Encourage Act e alle
società localizzate nei territori individuati dal Jamaica
Export Free Zone Act;
8) Kenia, con riferimento alle
società insediate nelle Export Processing Zones;
9) Lussemburgo, con riferimento
alle società holding di cui alla locale legge 31 luglio 1929;
10) Malta, con riferimento alle
società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al
Malta Financial Services Centre Act,
alle società di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle società di cui al Malta Freeport
Act;
11) Mauritius, con riferimento alle
società «certificate» che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni
industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax
in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle
International Companies;
12) Portorico, con riferimento alle
società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist
Development Act del 1993;
13) Panama, con riferimento alle
società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di
Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti
nelle Export Processing Zones;
14) Svizzera, con riferimento alle
società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società
holding, ausiliarie e «di domicilio»;
15) Uruguay, con riferimento alle
società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente
attività off-shore.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, altresì, ai
soggetti ed alle attività insediati negli Stati di cui al medesimo comma che
usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi
indicati, in virtù di accordi o provvedimenti dell'amministrazione finanziaria
dei medesimi Stati.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 novembre 2001, n. 273.
(2) Vedi, anche, l'art. 12, comma
2, D.L. 1° luglio 2009, n. 78.
(3) Emanato dal Ministero
dell'economia e delle finanze
(4) Numero
soppresso dall'art. 1, D.M. 27 dicembre 2002 (Gazz.
Uff. 14 gennaio 2003, n. 10), entrato in vigore il giorno della sua
pubblicazione.
DECRETO MINISTERIALE
4 maggio 1999(1).
Decreto Ministeriale
4 maggio 1999 (in Gazz. Uff., 10 maggio, n. 107). -
Individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato.
Il Ministro delle finanze:
Visto l'art. 10 della legge 23 dicembre 1998, n. 448
recante disposizioni in materia di persone fisiche residenti in territori
esteri aventi un regime fiscale privilegiato; Visto in particolare il comma 1
del predetto art. 10 che ha aggiunto all'art. 2 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, il comma 2-bis in
base al quale si considerano altresì residenti salvo prova contraria, i
cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed
emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, da
individuarsi con decreto del Ministro delle finanze; Tenuto conto che, ai fini
dell'applicazione dell'art. 2, comma 2-bis,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono essere individuati gli Stati
o territori aventi un regime fiscale privilegiato con riferimento
all'imposizione delle persone fisiche; Ritenuta la necessità di provvedere al
riguardo; Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1998 con il quale è stato
costituito un gruppo di lavoro avente il compito di individuare, tra l'altro,
gli Stati o territori da includere nel decreto del Ministro delle finanze di
cui al citato art. 2, comma 2-bis;
Tenuto conto della relazione presentata dal gruppo di lavoro in data 19 marzo
1999, concernente i criteri utilizzabili per l'individuazione degli Stati e
territori aventi un regime fiscale privilegiato ai fini della tassazione del
reddito delle persone fisiche; Considerato che la lista degli Stati e territori
aventi un regime fiscale privilegiato ai fini della tassazione del reddito
delle persone fisiche è comunque suscettibile di modifiche ed integrazioni
sulla base della eventuale acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi sulla
legislazione fiscale degli Stati esteri;
Decreta:
Articolo unico Si considerano fiscalmente privilegiati, ai fini dell'applicazione
dell'art. 2, comma 2-bis del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i seguenti Stati e territori:
Alderney (Aurigny);
Andorra (Principat
d'Andorra);
Anguilla;
Antigua e Barbuda (Antigua
and Barbuda);
Antille Olandesi (Nederlandse
Antillen);
Aruba;
Bahama (Bahamas);
Bahrein (Dawlat al-Bahrain);
Barbados;
Belize;
Bermuda;
Brunei (Negara Brunei Darussalam);
Cipro (Kypros);
Costa Rica (Repùblica de Costa Rica);
Dominica;
Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat
al-'Arabiya al Muttahida);
Ecuador (Repùplica del
Ecuador);
Filippine (Pilipinas);
Gibilterra (Dominion of Gibraltar);
Gibuti (Djibouti);
Grenada;
Guernsey
(Bailiwick of Guernsey);
Hong Kong (Xianggang);
Isola di Man (Isle of Man);
Isole Cayman (The Cayman Islands);
Isole Cook;
Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands);
Isole Vergini Britanniche (British
Virgin Islands);
Jersey;
Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya);
Liberia (Republic of
Liberia);
Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein);
Macao (Macau);
Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia);
Maldive (Divehi);
Malta (Republic
of Malta);
Maurizio
(Republic of Mauritius);
Monserrat;
Nauru (Republic
of Nauru);
Niue;
Oman (Saltanat 'Oman);
Panama (Republica de Panamà);
Polinesia Francese (Polynésie
Francaise);
Monaco (Principautè de
Monaco);
San Marino (Repubblica di San Marino);
Sark (Sercq);
Seicelle (Republic of Seychelles);
Singapore
(Republic of Singapore);
Saint Kitts e
Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis);
Saint Lucia;
Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines);
Svizzera (Confederazione Svizzera);
Taiwan (Chunghua MinKuo);
Tonga (Pule'anga Tonga);
Turks e Caicos
(The Turks and Caicos Islands);
Tuvalu (The
Tuvalu Islands);
Uruguay (Republica Oriental del Uruguay);
Vanuatu (Republic
of Vanuatu);
Samoa (Indipendent State of
Samoa).
(1) Pubblicato in Gazz. Uff. del 10/05/1999 n. 107