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Roma, 6 maggio 2010
Circolare n. 91/2010
Oggetto: Previdenza – DURC
– Rilascio in caso di corresponsabilità negli appalti – Messaggio INPS n. 12091
del 4.5.2010.
Recependo un recente
orientamento del Ministero del Lavoro, l’INPS ha confermato che non costituisce
impedimento al rilascio del DURC (Documento
Unico di Regolarità Contributiva) di cui al D.M. 24.10.2007 l’eventuale sussistenza
di una esposizione debitoria dell’azienda richiedente nei confronti
dell’Istituto per effetto del regime di corresponsabilità negli appalti.
Di conseguenza
l’azienda in regola con i versamenti contributivi per i propri dipendenti, ma
che sia chiamata a rispondere in solido con l’appaltatore per le irregolarità
contributive riguardanti i dipendenti di quest’ultimo, ha comunque diritto di ottenere
il DURC senza il quale, come è noto, non è possibile fruire di benefici contributivi
(ad esempio sgravi per l’assunzione di lavoratori svantaggiati) o partecipare
ad appalti pubblici.
L’Inps ha precisato
che, qualora ricorra una situazione di corresponsabilità, sarà effettuata una
specifica annotazione sul DURC per indicare l’importo dei contributi dovuti in
solido dall’azienda richiedente con quella appaltatrice.
Si rammenta che la
corresponsabilità negli appalti, oggetto nel corso degli anni di ripetuti
aggiustamenti, è attualmente regolata dall’art.29 del D.LGVO
n.276/2003 (legge Biagi), secondo cui
l’impresa committente è solidalmente responsabile, entro 2 anni dalla cessazione
dell’appalto, per i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti
dall’appaltatore (nonché dagli eventuali subappaltatori) per i propri dipendenti.
Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 206/2009 e 207/2008 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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M/n |
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INPS
Messaggio 4 maggio
2010, n. 12091
Documento
Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) -
Rilascio del documento in presenza di responsabilità solidale in materia di
appalto. Interpello n. 3/2010
Il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 3/2010 del 2 aprile
In
particolare, è stato ribadito che in materia di responsabilità solidale, fra
appaltatore e subappaltatore, sussiste un regime di solidarietà che riguarda
l’effettuazione e il versamento delle “ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente” nonché il “versamento dei contributi previdenziali e dei contributi
obbligatori per infortuni sul lavoro e le malattie professionali” come
disciplinato dall’art. 35, comma 28, del D.L. n. 223/2006 convertito dalla
legge n. 248/2006. La responsabilità solidale si estende a tutte le somme accessorie
dovute a titolo di sanzioni civili e di interessi sui debiti previdenziali e
fiscali.
Con
riferimento, invece, agli effetti che si producono sulla situazione di
regolarità contributiva conseguente alla contestazione di un obbligo solidale,
il Ministero ha chiarito che le verifiche effettuate ai fini del rilascio del D.U.R.C sono riconducibili all’unicità del rapporto
previdenziale tra impresa richiedente ed Ente rilasciante, e che a tale unicità
vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi.
Pertanto
il Ministero ha escluso che la sussistenza di un’esposizione debitoria conseguente
al riconoscimento di un vincolo di responsabilità solidale, possa rappresentare
causa ostativa al rilascio del DURC all’impresa chiamata all’adempimento per
effetto dell’obbligo solidale stesso.
In tale
ipotesi sussistendo le condizioni richieste dall’art. 5 del Decreto
Ministeriale 24/10/2007, dovrà essere sempre attestata la regolarità
contributiva dell’impresa.
Tuttavia, al fine di tutelare il credito
dell’Istituto, tra le annotazioni del certificato di regolarità contributiva
dovrà essere indicato che esiste un obbligo solidale con un ‘altra azienda, per
la quale dovrà essere specificata la denominazione sociale ed il numero di posizione
contributiva, laddove sia presente, nonché l'importo della sorte contributiva
dovuta a titolo di obbligazione solidale e le sanzioni civili maturate sino
alla data del rilascio del Durc.