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Roma, 6 maggio 2010

 

Circolare n. 91/2010

 

Oggetto: Previdenza – DURC – Rilascio in caso di corresponsabilità negli appalti – Messaggio INPS n. 12091 del 4.5.2010.

 

Recependo un recente orientamento del Ministero del Lavoro, l’INPS ha confermato che non costituisce impedimento al rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) di cui al D.M. 24.10.2007 l’eventuale sussistenza di una esposizione debitoria dell’azienda richiedente nei confronti dell’Istituto per effetto del regime di corresponsabilità negli appalti.

Di conseguenza l’azienda in regola con i versamenti contributivi per i propri dipendenti, ma che sia chiamata a rispondere in solido con l’appaltatore per le irregolarità contributive riguardanti i dipendenti di quest’ultimo, ha comunque diritto di ottenere il DURC senza il quale, come è noto, non è possibile fruire di benefici contributivi (ad esempio sgravi per l’assunzione di lavoratori svantaggiati) o partecipare ad appalti pubblici.

 

L’Inps ha precisato che, qualora ricorra una situazione di corresponsabilità, sarà effettuata una specifica annotazione sul DURC per indicare l’importo dei contributi dovuti in solido dall’azienda richiedente con quella appaltatrice.

 

Si rammenta che la corresponsabilità negli appalti, oggetto nel corso degli anni di ripetuti aggiustamenti, è attualmente regolata dall’art.29 del D.LGVO n.276/2003 (legge Biagi), secondo cui l’impresa committente è solidalmente responsabile, entro 2 anni dalla cessazione dell’appalto, per i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti dall’appaltatore (nonché dagli eventuali subappaltatori) per i propri dipendenti.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 206/2009 e 207/2008

Responsabile di Area

Allegato uno

 

M/n

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INPS

Messaggio 4 maggio 2010, n. 12091

 

Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) - Rilascio del documento in presenza di responsabilità solidale in materia di appalto. Interpello n. 3/2010

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 3/2010 del 2 aprile 2010, ha affrontato la problematica della responsabilità solidale in materia di appalti e la sua rilevanza agli effetti del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

In particolare, è stato ribadito che in materia di responsabilità solidale, fra appaltatore e subappaltatore, sussiste un regime di solidarietà che riguarda l’effettuazione e il versamento delle “ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente” nonché il “versamento dei contributi previdenziali e dei contributi obbligatori per infortuni sul lavoro e le malattie professionali” come disciplinato dall’art. 35, comma 28, del D.L. n. 223/2006 convertito dalla legge n. 248/2006. La responsabilità solidale si estende a tutte le somme accessorie dovute a titolo di sanzioni civili e di interessi sui debiti previdenziali e fiscali.

Con riferimento, invece, agli effetti che si producono sulla situazione di regolarità contributiva conseguente alla contestazione di un obbligo solidale, il Ministero ha chiarito che le verifiche effettuate ai fini del rilascio del D.U.R.C sono riconducibili all’unicità del rapporto previdenziale tra impresa richiedente ed Ente rilasciante, e che a tale unicità vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi.

Pertanto il Ministero ha escluso che la sussistenza di un’esposizione debitoria conseguente al riconoscimento di un vincolo di responsabilità solidale, possa rappresentare causa ostativa al rilascio del DURC all’impresa chiamata all’adempimento per effetto dell’obbligo solidale stesso.

In tale ipotesi sussistendo le condizioni richieste dall’art. 5 del Decreto Ministeriale 24/10/2007, dovrà essere sempre attestata la regolarità contributiva dell’impresa.

Tuttavia, al fine di tutelare il credito dell’Istituto, tra le annotazioni del certificato di regolarità contributiva dovrà essere indicato che esiste un obbligo solidale con un ‘altra azienda, per la quale dovrà essere specificata la denominazione sociale ed il numero di posizione contributiva, laddove sia presente, nonché l'importo della sorte contributiva dovuta a titolo di obbligazione solidale e le sanzioni civili maturate sino alla data del rilascio del Durc.