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Roma, 13 maggio 2010
Circolare n. 95/2010
Oggetto: Dogane – Rilascio certificati di origine EUR 1
– Istruzioni della Dogana di Ravenna.
Dopo gli uffici di
Roma 2 e Venezia, anche
Risulta che anche
altri uffici doganali, seppure non lo abbiano ancora formalizzato, deroghino al
termine dei dieci giorni.
Si fa riserva di
informare tempestivamente sulle istruzioni che saranno via via
emanate dai vari Uffici.
Daniela
Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 93/2010 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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D/t |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
Ravenna,
11/05/2010
Protocollo:
9744 RU
Seg prot.
1972 RI e prot. 9191 RU del
04.05.2010
Rif:
Indirizzi omessi
Allegati:
Oggetto:
Circolare DCAC n.
11/D del 28.04.2010, concernente il
controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR
1/EUR-MED e A.TR. e relativa procedura di rilascio. Ulteriori
disposizioni operative.
Facendo seguito e con riferimento alle note a margine(1),
si forniscono le disposizioni che seguono, al fine di stabilire uniformi
modalità operative per gli uffici dipendenti (anche nell’ottica
dell’ottimizzazione delle risorse umane disponibili), nonché di fornire agli
operatori indicazioni utili per un coerente comportamento che consenta di
coniugare la correntezza dell’espletamento delle
formalità doganali con il rispetto delle disposizioni di prassi emanate dalla
Centrale Agenzia, tenendo altresì in debita considerazione i seguenti aspetti:
a) l’operatività dell’UD
Ravenna, prevalentemente orientata in ambito portuale, con peculiarità legate
ai tempi della “filiera logistica”;
b) la contemporanea vigenza
della circolare n. 74/D del 18.12.2003(2), in particolare il punto 4.
(Adempimenti di Accettazione/Registrazione).
1.
Termini di presentazione delle istanze per il rilascio dei certificati.
Resta fermo, in linea generale, il
termine dei 10 giorni
antecedenti la data presunta di presentazione della dichiarazione doganale,
riportato nella circolare n. 11/D di che trattasi.
Tuttavia, poiché l’UD di Ravenna opera
prevalentemente, come sopra precisato,
come dogana portuale, nella quale si svolgono, per la maggior parte,
operazioni di esportazione da parte di imprese non residenti nel territorio di
competenza e tenuto conto altresì che la logistica portuale e dei traffici
terrestri, specie nell’attuale congiuntura economica, prevede spesso tempi
ristrettissimi tra l’arrivo in porto/allestimento del carico e la partenza
della merce, si consente che
l’istanza possa essere presentata entro un termine ridotto rispetto ai 10
giorni di cui sopra, semprechè vengano forniti
all’Ufficio gli elementi documentali necessari per la verifica della
sussistenza dei requisiti formali e sostanziali per il rilascio del certificato
EUR 1, EUR-MED o A.TR. 1.
Si precisa che la riduzione dei tempi per la presentazione delle
istanze non sarà consentita per quegli esportatori nei confronti dei quali
siano state accertate irregolarità riguardanti certificati EUR1, EUR – MED o A.TR. 1.
A tale riguardo, si raccomanda ai doganalisti di dedicare particolare attenzione alla
compilazione dei certificati e delle istanze(3).
Inoltre, si prevede che le istanze per il rilascio dei certificati
vengano accompagnate da una “Dichiarazione di origine preferenziale”(4) rilasciata dal legale
rappresentante della ditta esportatrice.
2.
Istruttoria ai fini del rilascio delle certificazioni – Dichiarazioni
doganali esitate CD o VM.
Nell’ambito dei controlli
documentali e fisici, il funzionario, tenuto al rilascio delle del certificato
preferenziale, verificherà, sulla base:
[ dell’istanza di
rilascio;
[ della “Dichiarazione di
origine preferenziale”;
[ dalla documentazione
allegata;
[ dal controllo fisico
(per le bollette selezionate “VM”);
[ se sussistono
dubbi/incoerenze/irregolarità.
In tal caso, il certificato non
sarà rilasciato e ne verrà fatta comunicazione al Capo Area o al Responsabile
della S.O.T. per il prosieguo degli accertamenti.
3.
Istruttoria ai fini del rilascio delle certificazioni – Dichiarazioni
doganali esitate CA.
Il personale, in fase di accettazione/registrazione della
dichiarazione doganale, si atterrà alle istruzione dettate dalla richiamata
Circolare n. 74/D del 18.12.2003.
******************
Nel rimandare all’attenta e integrale lettura della
circolare n. 11/D del 28.04.2010, si sottolinea che la presenti disposizioni
sono immediatamente applicabili.
Ogni problematica o difficoltà rilevata sarà rappresentata
tempestivamente alla scrivente.
Per le Associazioni di Categoria si allega, per
completezza d’informazione, la nota prot. 1972/RI del
04.05.2010, cui si fa seguito.
Il Direttore
Firmato Dr. Mauro MINGUZZI
“Firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs
39/93”
(1)
Nonché a quanto emerso nel corso della riunione di servizio del 10.05.2010, indetta
con nota della scrivente prot. 9191/RU del 04.05.2010
(2)Diramata
agli Uffici dipendenti con nota dell’ex Circoscrizione Doganale di Ravenna prot. 690/13.01.2004.
(3)
Utilizzando il modello Allegato 21
al Reg. (CEE) n. 2454/93 (DAC)
(4) Redatta sul fac simile allegato.
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ac/MM
Eur 1 seguito