Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 13 maggio 2010

 

Circolare n. 95/2010

 

Oggetto: Dogane – Rilascio certificati di origine EUR 1 – Istruzioni della Dogana di Ravenna.

 

Dopo gli uffici di Roma 2 e Venezia, anche la Dogana di Ravenna ha dettato istruzioni ufficiali che consentono di derogare al limite di dieci giorni per la richiesta dei certificati EUR 1 in export previsto dalla circolare n. 11/D dell’Agenzia delle Dogane.

 

Risulta che anche altri uffici doganali, seppure non lo abbiano ancora formalizzato, deroghino al termine dei dieci giorni.

 

Si fa riserva di informare tempestivamente sulle istruzioni che saranno via via emanate dai vari Uffici.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 93/2010

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/t

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                                                                                              Ravenna, 11/05/2010

 

Protocollo: 9744 RU

 

Seg prot. 1972 RI e prot. 9191 RU del

04.05.2010

 

Rif:

Indirizzi omessi

 

Allegati:

 

 

Oggetto: Circolare DCAC n. 11/D del 28.04.2010, concernente  il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR 1/EUR-MED e A.TR. e relativa procedura di rilascio. Ulteriori disposizioni operative.

 

Facendo seguito e con riferimento alle note a margine(1), si forniscono le disposizioni che seguono, al fine di stabilire uniformi modalità operative per gli uffici dipendenti (anche nell’ottica dell’ottimizzazione delle risorse umane disponibili), nonché di fornire agli operatori indicazioni utili per un coerente comportamento che consenta di coniugare la correntezza dell’espletamento delle formalità doganali con il rispetto delle disposizioni di prassi emanate dalla Centrale Agenzia, tenendo altresì in debita considerazione i seguenti aspetti:

 

a)        l’operatività dell’UD Ravenna, prevalentemente orientata in ambito portuale, con peculiarità legate ai tempi della  “filiera logistica”;

 

b)        la contemporanea vigenza della circolare n. 74/D del 18.12.2003(2), in particolare il punto 4. (Adempimenti di Accettazione/Registrazione).

 

1.                 Termini di presentazione delle istanze per il rilascio dei certificati.

 

Resta fermo, in linea generale, il termine dei 10 giorni antecedenti la data presunta di presentazione della dichiarazione doganale, riportato nella circolare n. 11/D di che trattasi.

 

Tuttavia, poiché l’UD di Ravenna opera prevalentemente, come sopra precisato,  come dogana portuale, nella quale si svolgono, per la maggior parte, operazioni di esportazione da parte di imprese non residenti nel territorio di competenza e tenuto conto altresì che la logistica portuale e dei traffici terrestri, specie nell’attuale congiuntura economica, prevede spesso tempi ristrettissimi tra l’arrivo in porto/allestimento del carico e la partenza della merce, si consente che l’istanza possa essere presentata entro un termine ridotto rispetto ai 10 giorni di cui sopra, semprechè vengano forniti all’Ufficio gli elementi documentali necessari per la verifica della sussistenza dei requisiti formali e sostanziali per il rilascio del certificato EUR 1, EUR-MED o A.TR. 1.

 

Si precisa che la riduzione dei tempi per la presentazione delle istanze non sarà consentita per quegli esportatori nei confronti dei quali siano state accertate irregolarità riguardanti certificati EUR1, EUR – MED o A.TR. 1.

 

A tale riguardo, si raccomanda ai doganalisti di dedicare particolare attenzione alla compilazione dei certificati e delle istanze(3).

 

Inoltre, si prevede che le istanze per il rilascio dei certificati vengano accompagnate da una “Dichiarazione di origine preferenziale”(4) rilasciata dal legale rappresentante della ditta esportatrice.

 

2.                 Istruttoria ai fini del rilascio delle certificazioni – Dichiarazioni doganali esitate CD o VM.

 

Nell’ambito dei controlli documentali e fisici, il funzionario, tenuto al rilascio delle del certificato preferenziale, verificherà, sulla base:

[         dell’istanza di rilascio;

[         della “Dichiarazione di origine preferenziale”;

[         dalla documentazione allegata;

[         dal controllo fisico (per le bollette selezionate “VM”);

[         se sussistono dubbi/incoerenze/irregolarità.

 

In tal caso, il certificato non sarà rilasciato e ne verrà fatta comunicazione al Capo Area o al Responsabile della S.O.T. per il prosieguo degli accertamenti.

 

3.                 Istruttoria ai fini del rilascio delle certificazioni – Dichiarazioni doganali esitate CA.

 

Il personale, in fase di accettazione/registrazione della dichiarazione doganale, si atterrà alle istruzione dettate dalla richiamata Circolare n. 74/D del 18.12.2003.

 

                                                      ******************

 

Nel rimandare all’attenta e integrale lettura della circolare n. 11/D del 28.04.2010, si sottolinea che la presenti disposizioni sono immediatamente applicabili.

 

Ogni problematica o difficoltà rilevata sarà rappresentata tempestivamente alla scrivente.

 

Per le Associazioni di Categoria si allega, per completezza d’informazione, la nota prot. 1972/RI del 04.05.2010, cui si fa seguito.

 

 

Il Direttore

Firmato Dr. Mauro MINGUZZI

 

 

 

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93”

 

 

(1) Nonché a quanto emerso nel corso della riunione di servizio del 10.05.2010, indetta con nota della scrivente prot. 9191/RU del 04.05.2010

(2)Diramata agli Uffici dipendenti con nota dell’ex Circoscrizione Doganale di Ravenna prot. 690/13.01.2004.

(3) Utilizzando il modello Allegato 21 al Reg. (CEE) n. 2454/93 (DAC)

(4) Redatta sul fac simile allegato.

 

 

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