|
|
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma, 24 maggio 2010
Circolare n. 99/2010
Oggetto: Autotrasporto – Liquidazione premi Inail per gli
autisti - Differimento al 16 giugno 2010 – Articolo 1 D.L. 20.5.2010, n.72, su
G.U. n.117 del 21.5.2010.
Con il decreto legge
indicato in oggetto è stato ulteriormente differito al 16 giugno prossimo il
termine del versamento dei premi Inail dovuti dalle imprese di autotrasporto
per il personale autista.
Com’è noto, il
termine ordinario per l’autoliquidazione dei premi Inail è il 16 febbraio. Il Governo
ha accordato un primo differimento al 16 aprile ed ora al 16 giugno per
consentire all’Ente di determinare gli importi dovuti dalle imprese di autotrasporto
alla luce delle ulteriori risorse messe a disposizione dalla Legge finanziaria
2010 (91 milioni di euro).
|
Daniela
|
|
|
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
|
|
D/d |
|
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla |
|
G.U. N. 117 del 21.5.2010 (fonte Guritel)
DECRETO-LEGGE 20 maggio 2010, n. 72
Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale edi autotrasporto, nonche' per l'assegnazione di quote di emissione diCO2 . IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza, considerata lascadenza del 30 aprile 2010 per la presentazione della dichiarazioneambientale con riferimento all'anno 2009, di consentire lapresentazione delle dichiarazioni medesime nel termine del 30 giugno2010, facendo comunque salve le dichiarazioni presentate avvalendosidel modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2008; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di differire iltermine per il versamento dei premi assicurativi da parte delleimprese di autotrasporto di merci in conto terzi al 16 giugno 2010,al fine di dare attuazione agli interventi a sostegno del settoregia' previsti dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria
2010); Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza diadottare misure per l'assegnazione di quote di emissione di CO2 aoperatori energetici ed industriali per impianti entrati in funzionedopo l'adozione del Piano nazionale di assegnazione (PNA) di quoteCO2 per il periodo 2008-2012, approvato con decreto del Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministrodello sviluppo economico in data 18 dicembre 2006, ed in relazionealla Decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008- 2012 adottata con decreto dei medesimi Ministri in data 28 febbraio2008; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nellariunione del 30 aprile 2010; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, adinterim, Ministro dello sviluppo economico, del Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministrodell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Differimento di termini 1. Le dichiarazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, perle quali i soggetti tenuti, con riferimento all'anno 2009, siavvalgano del modello unico di dichiarazione ambientale aggiornato aisensi dell'articolo 1, comma 3, della medesima legge con decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2010, possonoessere presentate fino al 30 giugno 2010. Sono fatte salve ledichiarazioni presentate, con riferimento all'anno 2009, avvalendosidel modello allegato al decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri in data 2 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 294 del 17 dicembre 2008. 2. Per l'anno 2010, il termine di cui all'articolo 55 della legge17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, per il versamentodei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto dimerci in conto terzi, e' fissato al 16 giugno. Non si applicanosanzioni a carico delle imprese che, nelle more dell'entrata invigore della legge di conversione del presente decreto, non hannoprovveduto al pagamento dei premi assicurativi di cui al primoperiodo entro il termine del 16 giugno 2010, ovvero hanno corrispostosomme inferiori a quelle dovute e, pertanto, sono considerate inregola ai fini degli obblighi assicurativi. Art. 2 Misure urgenti in materia di emissioni di CO2 omissis Dato a Roma, addi' 20 maggio 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri ed, ad interim, Ministro dello sviluppo economico Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano