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Roma, 24 maggio 2010
Circolare n. 99/2010
Oggetto: Autotrasporto – Liquidazione premi Inail per gli
autisti - Differimento al 16 giugno 2010 – Articolo 1 D.L. 20.5.2010, n.72, su
G.U. n.117 del 21.5.2010.
Con il decreto legge
indicato in oggetto è stato ulteriormente differito al 16 giugno prossimo il
termine del versamento dei premi Inail dovuti dalle imprese di autotrasporto
per il personale autista.
Com’è noto, il
termine ordinario per l’autoliquidazione dei premi Inail è il 16 febbraio. Il Governo
ha accordato un primo differimento al 16 aprile ed ora al 16 giugno per
consentire all’Ente di determinare gli importi dovuti dalle imprese di autotrasporto
alla luce delle ulteriori risorse messe a disposizione dalla Legge finanziaria
2010 (91 milioni di euro).
Daniela
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Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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D/d |
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G.U. N. 117 del 21.5.2010 (fonte Guritel)
DECRETO-LEGGE 20 maggio 2010, n. 72
Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e
di autotrasporto, nonche' per l'assegnazione di quote di emissione di
CO2 .
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza, considerata la
scadenza del 30 aprile 2010 per la presentazione della dichiarazione
ambientale con riferimento all'anno 2009, di consentire la
presentazione delle dichiarazioni medesime nel termine del 30 giugno
2010, facendo comunque salve le dichiarazioni presentate avvalendosi
del modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2008;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di differire il
termine per il versamento dei premi assicurativi da parte delle
imprese di autotrasporto di merci in conto terzi al 16 giugno 2010,
al fine di dare attuazione agli interventi a sostegno del settore
gia' previsti dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria
2010);
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di
adottare misure per l'assegnazione di quote di emissione di CO2 a
operatori energetici ed industriali per impianti entrati in funzione
dopo l'adozione del Piano nazionale di assegnazione (PNA) di quote
CO2 per il periodo 2008-2012, approvato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro
dello sviluppo economico in data 18 dicembre 2006, ed in relazione
alla Decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008
- 2012 adottata con decreto dei medesimi Ministri in data 28 febbraio
2008;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 aprile 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad
interim, Ministro dello sviluppo economico, del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Differimento di termini
1. Le dichiarazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, per
le quali i soggetti tenuti, con riferimento all'anno 2009, si
avvalgano del modello unico di dichiarazione ambientale aggiornato ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, della medesima legge con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2010, possono
essere presentate fino al 30 giugno 2010. Sono fatte salve le
dichiarazioni presentate, con riferimento all'anno 2009, avvalendosi
del modello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 2 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 294 del 17 dicembre 2008.
2. Per l'anno 2010, il termine di cui all'articolo 55 della legge
17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, per il versamento
dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di
merci in conto terzi, e' fissato al 16 giugno. Non si applicano
sanzioni a carico delle imprese che, nelle more dell'entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, non hanno
provveduto al pagamento dei premi assicurativi di cui al primo
periodo entro il termine del 16 giugno 2010, ovvero hanno corrisposto
somme inferiori a quelle dovute e, pertanto, sono considerate in
regola ai fini degli obblighi assicurativi.
Art. 2
Misure urgenti in materia di emissioni di CO2
omissis
Dato a Roma, addi' 20 maggio 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri ed, ad interim, Ministro dello
sviluppo economico
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti
Tremonti, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano