Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 24 maggio 2010

 

Circolare n. 99/2010

 

Oggetto: Autotrasporto – Liquidazione premi Inail per gli autisti - Differimento al 16 giugno 2010 – Articolo 1 D.L. 20.5.2010, n.72, su G.U. n.117 del 21.5.2010.

 

Con il decreto legge indicato in oggetto è stato ulteriormente differito al 16 giugno prossimo il termine del versamento dei premi Inail dovuti dalle imprese di autotrasporto per il personale autista.

 

Com’è noto, il termine ordinario per l’autoliquidazione dei premi Inail è il 16 febbraio. Il Governo ha accordato un primo differimento al 16 aprile ed ora al 16 giugno per consentire all’Ente di determinare gli importi dovuti dalle imprese di autotrasporto alla luce delle ulteriori risorse messe a disposizione dalla Legge finanziaria 2010 (91 milioni di euro).

 

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.92 e 40/2010

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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G.U. N. 117 del 21.5.2010 (fonte Guritel)

 

DECRETO-LEGGE 20 maggio 2010, n. 72

Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e
di autotrasporto, nonche' per l'assegnazione di quote di emissione di
CO2 . 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  ed  urgenza,  considerata  la
scadenza del 30 aprile 2010 per la presentazione della  dichiarazione
ambientale  con  riferimento  all'anno   2009,   di   consentire   la
presentazione delle dichiarazioni medesime nel termine del 30  giugno
2010, facendo comunque salve le dichiarazioni presentate  avvalendosi
del modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2008; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  differire  il
termine per il versamento  dei  premi  assicurativi  da  parte  delle
imprese di autotrasporto di merci in conto terzi al 16  giugno  2010,
al fine di dare attuazione agli interventi  a  sostegno  del  settore
gia' previsti dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria
2010); 
  Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di
adottare misure per l'assegnazione di quote di  emissione  di  CO2  a
operatori energetici ed industriali per impianti entrati in  funzione
dopo l'adozione del Piano nazionale di assegnazione  (PNA)  di  quote
CO2 per il periodo 2008-2012,  approvato  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro
dello sviluppo economico in data 18 dicembre 2006,  ed  in  relazione
alla Decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008
- 2012 adottata con decreto dei medesimi Ministri in data 28 febbraio
2008; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 aprile 2010; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e,  ad
interim,   Ministro   dello   sviluppo   economico,   del    Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
                       Differimento di termini 
  1. Le dichiarazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n.  70,  per
le quali  i  soggetti  tenuti,  con  riferimento  all'anno  2009,  si
avvalgano del modello unico di dichiarazione ambientale aggiornato ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, della medesima legge con decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in  data  27  aprile  2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2010, possono
essere presentate fino  al  30  giugno  2010.  Sono  fatte  salve  le
dichiarazioni presentate, con riferimento all'anno 2009,  avvalendosi
del modello allegato al decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri in data 2 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 294 del 17 dicembre 2008. 
  2. Per l'anno 2010, il termine di cui all'articolo 55  della  legge
17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, per il versamento
dei premi assicurativi da parte delle  imprese  di  autotrasporto  di
merci in conto terzi, e' fissato  al  16  giugno.  Non  si  applicano
sanzioni a carico delle  imprese  che,  nelle  more  dell'entrata  in
vigore della legge di conversione del  presente  decreto,  non  hanno
provveduto al pagamento  dei  premi  assicurativi  di  cui  al  primo
periodo entro il termine del 16 giugno 2010, ovvero hanno corrisposto
somme inferiori a quelle dovute  e,  pertanto,  sono  considerate  in
regola ai fini degli obblighi assicurativi. 
 
                              Art. 2 
             Misure urgenti in materia di emissioni di CO2 
 
                                   omissis
 
   Dato a Roma, addi' 20 maggio 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                            Berlusconi, Presidente del Consiglio  dei
                            Ministri ed, ad interim,  Ministro  dello
                            sviluppo economico 
 
                            Prestigiacomo, Ministro  dell'ambiente  e
                            della tutela del territorio e del mare 
 
                            Matteoli, Ministro delle infrastrutture e
                            dei trasporti 
 
                            Tremonti, Ministro dell'economia e  delle
                            finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano