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Roma, 28 maggio 2010
Circolare n. 102/2010
L’INPS ha comunicato
le nuove fasce di reddito valevoli dall’1 luglio 2010 al 30 giugno 2011 ai fini
della corresponsione degli assegni per il nucleo familiare previsti dalla legge
n.153/88.
Come è noto, gli
assegni in questione devono essere anticipati dai datori di lavoro ai
dipendenti che ne abbiano fatto espressa richiesta con l’apposito modello ANF/dip.. Il
rimborso da parte dell’INPS avviene tramite conguaglio in sede di presentazione
delle ordinarie denunce contributive mensili. Si rammenta che gli assegni non
sono imponibili né fiscalmente né previdenzialmente.
Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re
conf.le n. 91/2009
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Responsabile di Area |
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M/n |
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INPS
Coordinamento Generale Statistico-Attuariale
Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito
Roma, 26/05/2010
Circolare n. 69
OGGETTO: Corresponsione
dell'assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo
1° luglio 2010-30 giugno 2011
SOMMARIO: A decorrere dal 1° luglio 2010 sono
stati rivalutati i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione
dell'assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei
La legge n. 153/88 stabilisce che i
livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il
nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di
ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra
l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno
immediatamente precedente.
In base ai calcoli effettuati
dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra
l'anno 2008 e l'anno 2009 è risultata pari allo 0,7 %.
In relazione a quanto sopra, sono
stati rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2009 –
30 giugno 2010 con il predetto indice.
Si allegano pertanto le tabelle
contenenti i nuovi livelli reddituali, nonchè i corrispondenti
importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2010 al 30 giugno
2011, alle diverse tipologie di nuclei familiari.
Gli stessi livelli di reddito
avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.
Le Sedi sono invitate a portare a
conoscenza dei datori di lavoro, delle relative associazioni di categoria, dei
consulenti del lavoro e degli Enti di Patronato, con ogni possibile
sollecitudine, il contenuto della presente circolare, che dovrà essere
distribuita unitamente alle tabelle allegate.
Il Direttore Generale
Nori