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Roma, 18 giugno 2010

 

Circolare n. 115/2010

 

Oggetto: Autostrade – Ristorno pedaggi 2009 – Scadenza del 30 luglio - Delibera C.C.A.A. n. 11 su G.U. n. 134 dell’11.6.2010.

 

Dalle ore 9,00 dell’1 luglio alle ore 14,00 del 30 luglio restano aperti i termini per la presentazione delle domande di ristorno dei pedaggi pagati dalle imprese di autotrasporto merci per i transiti autostradali effettuati nel 2009.

 

Lo ha stabilito il Comitato Centrale dell’Albo Autotrasportatori, con la delibera indicata in oggetto; come per lo scorso anno, le domande dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica collegandosi al sito internet www.alboautotrasporto.it e sottoscrivendole con firma digitale. A tal fine gli interessati devono dotarsi dell’apposito kit per la firma digitale distribuito dai certificatori abilitati (es. uffici postali, Camere di Commercio, ecc.).

 

Si rammenta che la misura riguarda i pedaggi pagati con la modalità della riscossione differita per i transiti effettuati con veicoli adibiti all’autotrasporto merci delle categorie autostradali B 3, 4 e 5 (furgoni, autocarri, autotreni e autoarticolati), classificati Euro 2 e superiori. Le aliquote dei ristorni sono rimaste inviariate rispetto allo scorso anno e vanno da un minimo del 4,33% ad un massimo del 13% in funzione del maggior volume di pedaggi annuo; restano esclusi dal beneficio i volumi di pedaggio inferiori a 51.646 euro. Le imprese che hanno effettuato almeno il 10 per cento del traffico autostradale nelle ore notturne (ingresso in autostrada tra le 22,00 e le 2,00 ovvero uscita tra le 2,00 e le 6,00) hanno diritto ad un ulteriore sconto.

 

 

Pedaggi annui

(calcolati tenendo conto della

classe inquinante del veicolo)

 

 

Ristorno

 

%

 

Pedaggi annui

per transiti notturni

(calcolati tenendo conto della

classe inquinante del veicolo)

 

 

Ulteriore

ristorno

%

da 51.646 a 206.583

4,33

da 5.164 a 20.658

0,433

da 206.584 fino a 516.457

6,5

da 20.659 fino a 51.645

0,65

da 516.458 fino a 1.032.914

8,67

da 51.646 fino a 103.291

0,867

da 1.032.915 fino a 2.582.284

10,83

da 103.292 fino a 258.228

1,083

oltre 2.582.284

13

oltre 258.228

1,3

 

Come già da alcuni anni, i pedaggi relativi ai veicoli Euro 3 ed Euro 4 e 5 vengono determinati ai fini dello sconto con un meccanismo premiante: in particolare i pedaggi dei veicoli Euro 3 valgono il 50% in più, mentre i pedaggi dei veicoli Euro 4 e 5 valgono il 75% in più. Ad esempio se un’impresa ha effettuato transiti autostradali con veicoli Euro 4 per complessivi 30.000 euro, ai fini della riduzione deve calcolare un volume di pedaggi pari a 52.500 euro. Nessun meccanismo premiante è previsto per il calcolo dei pedaggi dei veicoli Euro 2. L’importo del ristorno spettante sarà accreditato in fattura direttamente da parte delle società concessionarie autostradali.

 

Per le imprese organizzate in forma cooperativa o consortile la domanda deve essere presentata dalla cooperativa o consorzio.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.100/2009

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n. 134 del 11.6.2010 (Fonte Guritel)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERAZIONE 27 maggio 2010

Disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2009. (Deliberazione n.11/2010). 
 
IL COMITATO CENTRALE PER  L'ALBO  NAZIONALE  DELLE  PERSONE  FISICHE  E GIURIDICHE CHE  ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI 
  Riunitosi nella seduta del 27 maggio 2010; 
  Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge  28  dicembre  1998,  n.
451, convertito nella legge  n.  40/1999,  che  assegna  al  comitato
centrale per l'albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per
la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche
con riferimento  all'utilizzo  delle  infrastrutture,  da  realizzare
mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse; 
  Visto l'art. 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, che destina la somma di euro 46.481.121,00 per interventi  in
materia di autotrasporto; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n.  167,
convertito, con modifiche, nella legge 10 agosto 2000, n. 229, che ha
modificato l'art. 45, comma 1, lettera c), della  legge  23  dicembre
1999, n. 488, elevando la predetta somma da euro 46.481.121,00 a euro
67.139.397,00; 
  Visto l'art. 16  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n.  326,
che autorizza  a  decorrere  dall'anno  2003  un'ulteriore  spesa  di
10.329.138 euro; 
  Visto il decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito  con
modificazioni dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  che  ha  portato
l'anzidetto importo a euro 52.295.415; 
  Visto l'art. 2-quinquies del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162,
cosi' come convertito dalla legge 22 dicembre 2008, n.  201,  che  ha
autorizzato per l'anno 2008 un'ulteriore spesa di 30 milioni di Euro; 
  Visto il decreto-legge    luglio  2009,  n.  78,  convertito  con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il  quale,  all'art.
17, comma 35, prevede che le risorse  pari  a  60  milioni  di  euro,
relative agli interventi di cui ai commi 17 e 18  dell'art.  2  della
legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), inizialmente
destinati a sgravi fiscali sulle prestazioni di lavoro  straordinario
e   sull'indennita'   di   trasferta   degli   addetti   al   settore
dell'autotrasporto, siano sostituiti con gli  interventi  di  cui  al
citato decreto legge n. 451/1998, convertito dalla legge n. 40/1999; 
  Vista  la  direttiva  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti prot.  n.  DM  0000737  del  14  settembre  2009,  relativa
all'utilizzo  delle  risorse  assegnate  al  comitato  centrale,  che
accertava le risorse disponibili per l'anno 2009 in un  importo  pari
ad euro 142.295.415; 
  Considerato che l'importo di 30 milioni di  euro  di  cui  all'art.
2-quinquies del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 201,  previsto  per
l'anno 2008, e' stato utilizzato per pagare  gli  interventi  per  la
protezione ambientale e la  sicurezza  della  circolazione  stradale,
anche con riferimento all'uso delle infrastrutture, relativi all'anno
2008; 
  Vista la delibera adottata dal  comitato  centrale  per  l'albo  n.
29/09, con la quale  tenuto  conto  del  precedente  considerato,  la
risorse  disponibili  per  l'anno  2009  sono  state   accertate   in
112.295.415 euro; 
  Considerato  che  l'importo  di  60  milioni  di  euro  di  cui  al
decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e'  stato  destinato,  sulla  base
delle indicazioni formulate dal Ministero  competente,  all'ulteriore
integrazione  delle  riduzioni  dei   pedaggi   autostradali   pagate
nell'anno 2007; 
  Considerato che, di  conseguenza  le  risorse  disponibili  per  le
iniziative della legge n. 40/1999 per l'anno 2009 ammontano  ad  euro
52.295.415,00; 
  Ritenuto che, le modalita' di assegnazione e  di  utilizzo  dettate
dalla sopra citata direttiva debbano essere  osservate  dal  comitato
centrale per  l'utilizzo  dei  fondi  assegnati  per  gli  interventi
relativi all'anno 2009, pari ad euro 52.295.415,00; 
  Considerato che, ai sensi della predetta direttiva, possono  essere
destinati  fondi  per  il  90%  di  tale  importo,   pari   ad   euro
47.065.873,50  ai  fini  della  riduzione  dei  pedaggi  autostradali
relativi all'anno 2009; 
  Considerato  che,  ai  fini  della  sicurezza  e  della  protezione
ambientale, si rende necessaria la  scelta  di  veicoli  sempre  piu'
ecologici,  da  ammettere  alle  riduzioni  compensate  dei   pedaggi
autostradali; 
  Considerato che  con  la  predetta  direttiva  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, si e' ravvisata l'opportunita' di far
luogo ad una rimodulazione delle  riduzioni  compensate  dei  pedaggi
autostradali, che favorisca l'utilizzo  delle  categorie  di  veicoli
piu'  rispettosi  dell'ambiente,  confermando  l'esclusione  da  tali
riduzioni  dei  veicoli  euro  0  ed  euro  1,   e   la   conseguente
rimodulazione degli indici di sconto; 
  Considerato che dalla predetta somma di euro 47.065.873,50,  andra'
detratto l'importo  che  il  Comitato  Centrale  dovra'  erogare  per
rendere operativa la  presente  delibera,  che  puo'  indicativamente
preventivarsi in euro 114.000,00; 
  Considerato, inoltre, che per fronteggiare il contenzioso legato al
meccanismo di  calcolo  del  fatturato  rilevante  per  le  riduzioni
compensate dei pedaggi, si rende necessario accantonare una cifra che
puo' indicativamente stimarsi in euro 200.000,00; 
  Considerato,   quindi,   che   per   favorire   l'utilizzo    delle
infrastrutture  autostradali  da  parte  delle  imprese  italiane   e
comunitarie di autotrasporto di cose, risulta  disponibile  l'importo
di euro 46.751.873,50, salve ulteriori somme che dovessero  residuare
dal sopra indicato ammontare di euro 114.500,00, preventivato per  le
spese necessarie a rendere operativa la presente delibera,  ed  altre
eventuali   che   dovessero   essere   riassegnate   dal    Ministero
dell'economia e delle finanze; 
  Considerata la necessita' di stabilire  l'entita'  percentuale  dei
rimborsi dei pedaggi autostradali da applicarsi  ai  soggetti  aventi
titolo; 
  Considerato che l'utilizzo della  firma  digitale  rende  possibile
l'invio  al  comitato  centrale,  attraverso  il  suo  sito  internet
www.alboautotrasporto.it, delle domande per le  riduzioni  compensate
dei pedaggi autostradali e per  i  rimborsi  dovuti  alle  deviazioni
obbligatorie su percorsi autostradali; 
  Considerata la necessita' di stabilire  l'entita'  percentuale  dei
rimborsi dei pedaggi autostradali, da applicarsi ai  soggetti  aventi
titolo; 
  Considerato altresi' che occorre stabilire i criteri e le modalita'
per la presentazione delle domande e della  relativa  documentazione,
ai fini dell'ottenimento delle riduzioni compensate dei pedaggi per i
transiti effettuati nell'anno 2009; 
  Visto il capitolo di spesa 1330 P.G. 1 «Somma assegnata al comitato
centrale  per  l'albo  degli  autotrasportatori  per   le   attivita'
propedeutiche alla riforma organica del  settore  nonche'  interventi
per la sicurezza della circolazione»; 
 
                              Delibera: 
 
                              Titolo I 
DISPOSIZIONE COMUNI ALLE DOMANDE PER LE  RIDUZIONI  COMPENSATE  DELLE
  IMPRESE DI AUTOTRASPORTI CONTO TERZI E CONTO PROPRIO 
  1. I pedaggi autostradali per i veicoli euro 2, euro 3,  euro  4  o
superiori, appartenenti alle classi B 3, 4 e 5,  adibiti  a  svolgere
servizi di autotrasporto di cose in disponibilita' delle  imprese  di
cui ai successivo punto 4, sono soggetti ad una riduzione  compensata
a partire dal 1° gennaio 2009 fino al 31 dicembre  2009,  commisurata
al volume del fatturato annuale in pedaggi. 
  2. I pedaggi autostradali per i veicoli di cui al precedente  punto
1, sono soggetti ad una ulteriore riduzione compensata a partire  dal
1° gennaio 2009 fino al 31 dicembre 2009, commisurata al  volume  del
fatturato annuale in  pedaggi  effettuati  nelle  ore  notturne,  con
ingresso in autostrada dopo le ore 22 ed entro le ore  02,00,  ovvero
uscita dopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00. 
  Tale ulteriore riduzione spetta alle imprese, alle cooperative,  ai
consorzi ed alle societa' consortili, definite nel  successivo  punto
4, che hanno realizzato almeno il  10%  del  fatturato  aziendale  di
pedaggi nelle predette ore notturne, secondo le modalita' indicate al
punto 6 della delibera. 
  Qualora  il  raggruppamento  (cooperativa  a   proprieta'   divisa,
consorzio, societa' consortile) non soddisfi tale ultima  condizione,
le singole imprese ad esso aderenti che abbiano  comunque  realizzato
almeno il 10% del proprio fatturato nelle sopracitate  ore  notturne,
possono beneficiare dell'ulteriore riduzione compensata purche' detto
raggruppamento fornisca  i  dati  necessari  per  l'elaborazione  dei
pedaggi notturni delle suddette imprese. 
  3. Le predette riduzioni compensate  sono  concesse  esclusivamente
per i  pedaggi  a  riscossione  differita  mediante  fatturazione,  e
vengono applicate da ciascuna societa'  che  gestisce  i  sistemi  di
pagamento differito del pedaggio, sulle fatture intestate ai soggetti
aventi titolo alla riduzione. 
  4. Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali possono  essere
richieste: 
    a) dalle imprese che, alla data del 31 dicembre 2008  ovvero  nel
corso dell'anno 2009, risultavano iscritte all'albo  nazionale  delle
persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto  di  cose
per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6  giugno  1974,  n.
298; 
    b) alle  cooperative  aventi  i  requisiti  mutualistici  di  cui
all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello  Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ai consorzi ed
alle societa' consortili costituiti a norma del libro  V,  titolo  X,
capo I, sez. II e  II-bis  del  codice  civile,  aventi  nell'oggetto
l'attivita' di autotrasporto, iscritti  al  predetto  albo  nazionale
alla data del 31 dicembre 2008 ovvero durante il 2009. 
  Le imprese, le cooperative, i consorzi  e  le  societa'  consortili
iscritte all'Albo nazionale dal 1° gennaio 2009,  possono  richiedere
le  riduzioni  di  cui  sopra  per  i  viaggi  effettuati  dopo  tale
iscrizione; 
    c) alle imprese di autotrasporto di merci per conto di  terzi  ed
ai raggruppamenti aventi sede in uno dei  Paesi  dell'Unione  europea
che, alla data del 31 dicembre 2008 ovvero nel corso dell'anno  2009,
risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai  sensi  del
regolamento CE 881/92 del 26 marzo 1992; 
    d) alle imprese  ed  ai  raggruppamenti  aventi  sede  in  Italia
esercenti attivita' di autotrasporto in conto proprio che, alla  data
del 31 dicembre 2008, risultavano titolari  di  apposita  licenza  in
conto proprio di cui all'art. 32 della legge 298 del 6  giugno  1974,
nonche' alle imprese ed ai raggruppamenti aventi sede in altro  Paese
dell'Unione europea, che esercitano l'attivita' di  autotrasporto  in
conto proprio. Le imprese, le cooperative, i consorzi e  le  societa'
consortili titolari di licenza per il conto proprio  dal    gennaio
2009, possono richiedere le riduzioni di cui  sopra  soltanto  per  i
viaggi effettuati dopo la data di rilascio di detta licenza. 
  5. La riduzione compensata di cui al punto 1 si applica  secondo  i
seguenti criteri: 
    a)  determinazione  del  fatturato  totale  annuo  realizzato  da
ciascun soggetto  avente  titolo  alla  riduzione,  moltiplicando  il
fatturato dei pedaggi pagati da un singolo  veicolo  per  i  seguenti
indici di sconto: 
      1 per i veicoli euro 2; 
      1,5 per i veicoli euro 3; 
      1,75 per i veicoli euro 4 o superiori; 
    b) applicazione agli scaglioni di fatturato  globale  annuo  come
sopra determinati delle percentuali di riduzione  compensata  secondo
il seguente prospetto: 
 
Fatturato globale annuo in euro
% di
riduzione
da 51.646,00 a 206.583 
4,33%
da 206.584 a 516.457
6,50%
da 516.458 a 1.032.914
8,67%
da 1.032.915 a 2.582.284
10,83%
oltre 2.582.284
13%
  
  6. L'ulteriore riduzione compensata di cui al punto 2  e'  pari  al
10%  dei  valori  percentuali  riportati  nella  tabella  di  cui  al
precedente punto 5,  calcolata  sul  fatturato  relativo  ai  pedaggi
notturni. 
  7. Per i richiedenti che si sono avvalsi di  sistemi  di  pagamento
automatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo il    gennaio
2009, le riduzioni del pedaggio sono applicate dalla data  a  partire
dalla quale tale utilizzo ha avuto inizio. 
  8. Nel caso l'ammontare complessivo delle riduzioni  applicabili  (
risultante dai rendiconti trasmessi dalle societa' concessionarie  al
comitato centrale  per  l'albo  degli  autotrasportatori)  risultasse
superiore alle disponibilita', lo stesso comitato provvede al calcolo
del  coefficiente  determinato  dal  rapporto  tra  lo   stanziamento
disponibile e la somma complessiva delle  riduzioni  richieste  dagli
aventi diritto. Analogamente il comitato centrale  per  l'Albo  degli
autotrasportatori provvede al ricalcolo dei coefficienti  di  riparto
qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative alle domande
presentate, calcolato come da disposizioni di cui ai precedenti punti
5 e 6, non pervenga a saturare l'ammontare disponibile. 
  Tale  coefficiente,  applicato  alle  percentuali   di   riduzione,
fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse. 
  9. A pena di esclusione dal diritto, a partire dalle ore  9,00  del
1° luglio 2010 e fino alle ore 14,00 del 30 luglio 2010 le imprese di
autotrasporto in conto terzi e quelle in conto proprio aventi titolo,
interessate alle  riduzioni  compensate  di  cui  ai  punti  1  e  2,
provvedono a compilare ed a presentare la domanda  esclusivamente  in
via telematica. La  compilazione  deve  avvenire,  inserendo  i  dati
necessari nelle apposite maschere presenti nella sezione dedicata del
sito internet www.alboautotrasporto.it.; allo scopo  di  guidare  gli
utenti affinche' detta compilazione avvenga in maniera  corretta,  il
comitato centrale rende disponibile  sul  proprio  sito  internet  un
manuale utente. 
  10. Nella domanda per il conto terzi ed  in  quella  per  il  conto
proprio, devono figurare a pena di inammissibilita' i seguenti dati: 
    a) denominazione e sede dell'impresa che richiede il beneficio; 
    b) generalita' del titolare,  del  rappresentante  legale  o  del
procuratore che la sottoscrive in formato elettronico; 
    c)   sottoscrizione   da   parte   del   titolare,   ovvero   dal
rappresentante legale dell'azienda o da un suo  procuratore,  con  la
procedura della firma elettronica descritta nel successivo  punto  13
della presente delibera. Attraverso questa sottoscrizione,  ai  sensi
dell'art. 13 del decreto legislativo  n.  196  del  30  giugno  2003,
l'autore autorizza il comitato centrale e la societa' Autostrade  per
l'Italia e Telepass S.p.A. al trattamento dei propri dati  personali,
al  fine  di  consentire  la  lavorazione  delle  pratiche   per   il
riconoscimento del beneficio richiesto; 
    d) per le imprese o raggruppamenti aventi  sede  in  altro  Paese
dell'U.E. il numero e la data di rilascio della  licenza  comunitaria
ottenuta ai sensi del regolamento CEE 881/1992, del 26 marzo 1992. La
copia  cartacea  della  licenza  comunitaria  dovra'  essere  spedita
soltanto su richiesta  del  comitato  centrale  e  con  le  modalita'
specificate da detto organismo. 
  In aggiunta a quanto sopra, le imprese in conto terzi e  quelle  in
conto proprio devono fornire gli elementi di cui, rispettivamente, ai
titoli II e III della presente delibera. 
  11. In merito alla compilazione in via telematica del prospetto dei
veicoli, l'istante, negli appositi campi, deve inserire  per  ciascun
mezzo  a  motore  la  targa,  la   classificazione   ecologica   euro
(esclusivamente euro 2, euro 3, euro 4 o superiore, tenendo  presente
la normativa di  riferimento  riportata  in  allegato  alla  presente
delibera) ed il numero dell'apparato telepass  ovvero  della  tessera
viacard ad esso abbinato  nell'anno  2009  (il  numero  dell'apparato
Telepass o delle tessera Viacard deve essere formato da 20  caratteri
numerici, qualora  il  numero  di  tali  apparati  dovesse  risultare
inferiore a 20 occorre inserire tanti zeri iniziali fino ad  arrivare
a 20 caratteri complessivi). 
  In  alternativa  all'inserimento  manuale  dei  suddetti  dati,  le
informazioni obbligatorie relative: 
    al prospetto veicoli; 
    ai soci appartenenti a raggruppamenti, di cui al successivo punto
22, lettera a) della delibera; 
    ai raggruppamenti in conto terzi che associano imprese italiane o
comunitarie che esercitano attivita' di trasporto in  conto  proprio,
di cui al successivo punto 22, lettera b) della delibera; 
    ai raggruppamenti di cui facciano parte imprese italiane titolari
di licenza per il trasporto in  conto  proprio  e/o  comunitarie  che
eseguono il trasporto in conto proprio, di cui al successivo punto 26
della delibera; 
    potranno  essere  fornite  al   comitato   centrale   utilizzando
l'apposita applicazione presente nel  sito  internet  dell'albo,  nel
formato previsto dai tracciati allegati alla presente delibera. 
  12. L'impresa che intenda chiedere la misura sia per il conto terzi
che per il conto proprio, presenta un'unica domanda  inserendo  nelle
apposite maschere i dati necessari per accedere ai predetti benefici. 
  13. Terminata la  compilazione  sul  sito  internet  dell'albo,  la
domanda, a pena di inammissibilita', deve essere firmata  in  formato
elettronico  dal   titolare,   ovvero   dal   rappresentante   legale
dell'azienda o da un suo procuratore;  a  tal  fine,  l'impresa  deve
dotarsi dell'apposito kit per la firma digitale (smart card  o  token
usb) distribuito dai  certificatori  abilitati  iscritti  nell'elenco
pubblico previsto dall'art. 29, comma 1  del  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82, (es. poste, info camere, ecc. ...).  L'apposizione
di questa  firma  con  le  modalita'  sopra  indicate,  determina  il
completamento della domanda  che,  da  quel  momento,  assume  valore
legale con le conseguenti responsabilita' previste dall'art.  76  del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445,
in caso di dichiarazioni mendaci e di falsita' in atti. 
  14.  Il  pagamento  della  marca  da  bollo  va  eseguito   tramite
bollettino postale sul c/c 4028 (specifico per  l'autotrasporto).  Al
termine della compilazione in  formato  elettronico,  l'impresa  deve
inserire negli appositi campi gli estremi  del  versamento  (data  di
effettuazione del pagamento ed identificativo dell'ufficio  postale),
sui quali il comitato centrale effettuera' gli opportuni riscontri. A
tal fine l'impresa e' tenuta a conservare la ricevuta  del  pagamento
(da non inviare al comitato centrale), per esibirla a  richiesta  del
medesimo comitato. 
  15.  Le  riduzioni  dei  pedaggi  si  applicano  per   i   percorsi
autostradali per i quali risulta adottato, alla data del    gennaio
2009, il sistema di classificazione dei  veicoli  basato  sul  numero
degli assi e sulla sagoma del veicolo stesso. 
  16. Il fatturato annuale  a  cui  vanno  commisurate  le  riduzioni
compensate  dei  pedaggi,  e'   calcolato   unicamente   sulla   base
dell'importo lordo dei  pedaggi  relativi  ai  transiti  autostradali
effettuati con veicoli appartenenti alle classi B 3, 4 e 5  nell'anno
2009, per i quali le societa' concessionarie abbiano  emesso  fattura
entro il 30 aprile 2010. 
  17.  Le  societa'  concessionarie  danno  seguito  ai  rimborsi  ai
soggetti  aventi  titolo,  secondo  le   modalita'   previste   dalle
convenzioni stipulate tra le stesse societa' ed il comitato centrale. 
 
                              Titolo II 
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DOMANDE DI RIDUZIONE COMPENSATA  DELLE
  IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO TERZI. 
  18. In aggiunta agli elementi  indicati  al  precedente  punto  10,
l'impresa di autotrasporto per conto  di  terzi  che  intende  fruire
delle riduzioni compensate, deve fornire  le  ulteriori  informazioni
indicate nei successivi punti da 19 a  23.  La  mancanza  o  l'errata
indicazione di una  di  queste  informazioni,  comporta  l'esclusione
totale o parziale dai suddetti benefici, a seconda del caso. 
  19. Le imprese di autotrasporto per conto di terzi, devono inserire
negli appositi spazi del sito  internet  del  Comitato  Centrale,  le
informazioni di seguito elencate: 
    numero,  data   di   iscrizione   e   di   eventuale   cessazione
dell'iscrizione all'albo degli  autotrasportatori  del  soggetto  che
richiede  il  beneficio;  le  imprese  aventi  sede  in  altro  Paese
dell'Unione europea, devono indicare il numero e la data di  rilascio
della licenza comunitaria; 
    societa'  autostradale/i  concessionaria/e  che  gestisce/ono  il
sistema automatizzato di pagamento  a  riscossione  differita  ed  il
relativo/i codice/i  di  fatturazione  intestato/i  al  soggetto  che
richiede il beneficio. Il codice o i codici  di  fatturazione  devono
essere indicati nella loro interezza, che per la societa'  Autostrade
consiste in nove cifre; 
    per ciascun veicolo a motore per il quale si chiede la  riduzione
compensata dei pedaggi autostradali, l'indicazione della targa, della
categoria  (euro  2,  euro  3,  euro  4  o  superiore),  del   numero
dell'apparato Telepass ovvero della tessera Viacard, ad esso abbinato
nell'anno 2009. Tale indicazione dovra'  avvenire  con  le  modalita'
indicate nel precedente punto 11, a seconda del numero di  veicoli  a
motore per i quali e' chiesta la riduzione. 
  20.  Le  imprese  iscritte  all'albo  nel  corso  del  2009  devono
indicare, in un'apposita  maschera,  se  tale  iscrizione  sia  stata
ottenuta ai sensi dell'art. 12 della legge n. 298/1974 o dell'art. 15
della stessa legge, ovvero per trasferimento di sede. 
  21. Le imprese o i raggruppamenti aventi sede  in  un  altro  Paese
dell'Unione europea, che abbiano ottenuto una licenza comunitaria nel
corso dell'anno 2009, devono  indicare  in  un'apposita  maschera  se
trattasi di primo  rilascio  ovvero  di  rinnovo  di  una  precedente
licenza. 
  22. I raggruppamenti (cooperative, consorzi,  societa'  consortili)
italiani iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori di  cose
per conto di terzi, ed i raggruppamenti esteri aventi sede  in  altro
Paese dell'U.E, titolari di licenza  comunitaria,  sono  chiamati  ad
osservare le seguenti disposizioni: 
    a) i  raggruppamenti  formati  esclusivamente  da  soci  iscritti
all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di  terzi,  ovvero
da imprese titolari di licenza comunitaria con sede  in  altro  Paese
dell'U.E,   devono    specificare    nell'apposita    maschera,    la
denominazione, il numero e  la  data  di  iscrizione  all'albo  degli
autotrasportatori dei rispettivi soci  italiani  o,  per  le  imprese
U.E., il numero e  la  data  di  rilascio  delle  rispettive  licenze
comunitarie. 
    b) i raggruppamenti  tra  i  cui  soci  compaiano  anche  imprese
italiane e/o comunitarie che effettuino trasporti in conto proprio  o
iscritte  al   registro   delle   imprese   per   attivita'   diverse
dall'autotrasporto di  cose  per  conto  di  terzi,  devono  indicare
nell'apposita maschera del sito  internet  dell'albo,  la  parte  del
fatturato autostradale  del  raggruppamento  ottenuta  con  i  viaggi
eseguiti dai veicoli di tali aziende, affinche' venga  scorporato  in
sede di quantificazione del beneficio  richiesto.  Per  ciascuno  dei
soci italiani titolari di licenza in conto proprio o  comunitari  che
esercitano attivita' di trasporto in conto proprio, il raggruppamento
procede ad elencarli evidenziandone il fatturato in pedaggi  maturato
nel corso del 2009, sulla base  del  quale  sara'  loro  riconosciuto
l'ammontare della riduzione; resta fermo che  per  le  imprese  socie
iscritte all'albo degli  autotrasportatori  e  per  quelle  straniere
titolari di  licenza  comunitaria,  il  raggruppamento  e'  tenuto  a
fornire, negli appositi campi, le informazioni di cui alla precedente
lettera a) della delibera. 
  23. Le imprese che hanno aderito  o  cessato  di  aderire  a  forme
associate nel corso dell'anno 2009, debbono presentare  una  distinta
domanda  a  loro  nome,  per  i  transiti  effettuati   nei   periodi
rispettivamente, antecedenti alla data di adesione alla  cooperativa,
al consorzio od alla  societa'  consortile,  ovvero  successivi  alla
cessazione del rapporto associativo. 
 
                             Titolo III 
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DOMANDE DI RIDUZIONE COMPENSATA  DELLE
  IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO PROPRIO. 
  24. In aggiunta agli elementi  indicati  al  precedente  punto  10,
l'impresa di autotrasporto in conto proprio interessata a  richiedere
le riduzioni  compensate,  deve  fornire  le  ulteriori  informazioni
indicate nei successivi  punti  25  e  26.  La  mancanza  o  l'errata
indicazione di una  di  queste  informazioni,  comporta  l'esclusione
totale o parziale dai suddetti benefici, a seconda del caso. 
  25. Le imprese di autotrasporto in conto proprio,  devono  inserire
negli appositi spazi del sito  internet  del  comitato  centrale,  le
informazioni di seguito elencate: 
    numero e data di rilascio della licenza in conto proprio  di  cui
e' titolare il richiedente; 
    societa'  autostradale/i  concessionaria/e  che  gestisce/ono  il
sistema automatizzato di pagamento  a  riscossione  differita  ed  il
relativo/i codice/i  di  fatturazione  intestato/i  al  soggetto  che
richiede il beneficio. Il codice o i codici  di  fatturazione  devono
essere indicati nella loro interezza, che per la societa'  Autostrade
consiste in nove  cifre.  Al  fine  di  agevolare  le  operazioni  di
individuazione/riconoscimento dei codici, e' opportuno che  l'impresa
richiedente alleghi copia  di  una  fattura  per  ognuno  dei  codici
indicati nella domanda; 
    per ciascun veicolo a motore per il quale si chiede la  riduzione
compensata dei pedaggi autostradali, l'indicazione della targa, della
categoria  (euro  2,  euro  3,  euro  4  o  superiore),  del   numero
dell'apparato Telepass ovvero della tessera Viacard, ad esso abbinato
nell'anno 2009. Tale indicazione dovra'  avvenire  con  le  modalita'
indicate nel precedente punto 11, a seconda del numero di  veicoli  a
motore per i quali e' chiesta la riduzione. 
  26. I raggruppamenti che associano  imprese  italiane  titolari  di
licenza per  il  trasporto  in  conto  proprio  e/o  comunitarie  che
effettuano  il  trasporto  in   conto   proprio,   devono   compilare
un'apposita maschera nella quale elencano le imprese associate con il
fatturato autostradale realizzato da ognuna di queste nel 2009, sulla
base del quale sara' calcolato la riduzione  spettante  alla  singola
impresa. 
  27. La societa' da' seguito ai rimborsi ai soggetti aventi  titolo,
secondo le modalita' previste  dalla  convenzione  stipulata  tra  la
stessa societa' ed il comitato centrale. 
  28. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 27 maggio 2010 
 
                                             Il presidente: De Lipsis 
 
 

Allegati omessi