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Roma, 18 giugno 2010
Circolare n. 115/2010
Oggetto: Autostrade – Ristorno pedaggi 2009 – Scadenza
del 30 luglio - Delibera C.C.A.A. n. 11 su
G.U. n. 134 dell’11.6.2010.
Dalle ore 9,00 dell’1
luglio alle ore 14,00 del 30 luglio restano aperti i termini per la
presentazione delle domande di ristorno dei pedaggi pagati dalle imprese di
autotrasporto merci per i transiti autostradali effettuati nel 2009.
Lo
ha stabilito il Comitato Centrale dell’Albo Autotrasportatori, con la delibera
indicata in oggetto; come per lo scorso anno, le domande dovranno essere presentate
esclusivamente in via telematica collegandosi al sito internet www.alboautotrasporto.it
e sottoscrivendole con firma digitale. A tal fine gli interessati devono dotarsi
dell’apposito kit per la firma digitale distribuito dai certificatori abilitati
(es. uffici postali, Camere di Commercio, ecc.).
Si rammenta che la
misura riguarda i pedaggi pagati con la modalità della riscossione differita
per i transiti effettuati con veicoli adibiti all’autotrasporto merci delle categorie
autostradali B 3, 4 e 5 (furgoni, autocarri, autotreni e autoarticolati),
classificati Euro 2 e superiori. Le aliquote dei ristorni sono rimaste inviariate rispetto allo scorso anno e vanno da un minimo
del 4,33% ad un massimo del 13% in funzione del maggior volume di pedaggi
annuo; restano esclusi dal beneficio i volumi di pedaggio inferiori a 51.646
euro. Le imprese che hanno effettuato almeno il 10 per cento del traffico
autostradale nelle ore notturne (ingresso in autostrada tra le 22,00 e le 2,00
ovvero uscita tra le 2,00 e le 6,00) hanno diritto ad un ulteriore sconto.
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Pedaggi annui (calcolati
tenendo conto della classe
inquinante del veicolo) |
Ristorno % |
Pedaggi annui per transiti notturni (calcolati
tenendo conto della classe
inquinante del veicolo) |
Ulteriore ristorno % |
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da 51.646 a
206.583 |
4,33 |
da 5.164 a 20.658 |
0,433 |
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da 206.584 fino a
516.457 |
6,5 |
da 20.659 fino a
51.645 |
0,65 |
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da 516.458 fino a
1.032.914 |
8,67 |
da 51.646 fino a
103.291 |
0,867 |
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da 1.032.915 fino a
2.582.284 |
10,83 |
da 103.292 fino a
258.228 |
1,083 |
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oltre 2.582.284 |
13 |
oltre 258.228 |
1,3 |
Come già da alcuni
anni, i pedaggi relativi ai veicoli Euro 3 ed Euro 4 e 5 vengono determinati ai
fini dello sconto con un meccanismo premiante: in particolare i pedaggi dei
veicoli Euro 3 valgono il 50% in più, mentre i pedaggi dei veicoli Euro 4 e 5
valgono il 75% in più. Ad esempio se un’impresa ha effettuato transiti autostradali
con veicoli Euro 4 per complessivi 30.000 euro, ai fini della riduzione deve calcolare
un volume di pedaggi pari a 52.500 euro. Nessun meccanismo premiante è previsto
per il calcolo dei pedaggi dei veicoli Euro 2. L’importo del ristorno spettante
sarà accreditato in fattura direttamente da parte delle società concessionarie
autostradali.
Per le imprese
organizzate in forma cooperativa o consortile la domanda deve essere presentata
dalla cooperativa o consorzio.
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Daniela
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Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.100/2009 |
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Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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D/d |
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© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
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G.U. n. 134 del 11.6.2010 (Fonte Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DELIBERAZIONE 27 maggio 2010
Disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2009. (Deliberazione n.11/2010).
IL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI Riunitosi nella seduta del 27 maggio 2010; Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n.451, convertito nella legge n. 40/1999, che assegna al comitatocentrale per l'albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare perla protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anchecon riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzaremediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse; Visto l'art. 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999,n. 488, che destina la somma di euro 46.481.121,00 per interventi inmateria di autotrasporto; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167,convertito, con modifiche, nella legge 10 agosto 2000, n. 229, che hamodificato l'art. 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre1999, n. 488, elevando la predetta somma da euro 46.481.121,00 a euro67.139.397,00; Visto l'art. 16 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326,che autorizza a decorrere dall'anno 2003 un'ulteriore spesa di10.329.138 euro; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito conmodificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha portatol'anzidetto importo a euro 52.295.415; Visto l'art. 2-quinquies del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162,cosi' come convertito dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, che ha
autorizzato per l'anno 2008 un'ulteriore spesa di 30 milioni di Euro; Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito conmodificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale, all'art.17, comma 35, prevede che le risorse pari a 60 milioni di euro,relative agli interventi di cui ai commi 17 e 18 dell'art. 2 dellalegge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), inizialmentedestinati a sgravi fiscali sulle prestazioni di lavoro straordinarioe sull'indennita' di trasferta degli addetti al settoredell'autotrasporto, siano sostituiti con gli interventi di cui alcitato decreto legge n. 451/1998, convertito dalla legge n. 40/1999; Vista la direttiva del Ministro delle infrastrutture e deitrasporti prot. n. DM 0000737 del 14 settembre 2009, relativaall'utilizzo delle risorse assegnate al comitato centrale, cheaccertava le risorse disponibili per l'anno 2009 in un importo pariad euro 142.295.415; Considerato che l'importo di 30 milioni di euro di cui all'art.2-quinquies del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 201, previsto perl'anno 2008, e' stato utilizzato per pagare gli interventi per laprotezione ambientale e la sicurezza della circolazione stradale,anche con riferimento all'uso delle infrastrutture, relativi all'anno2008; Vista la delibera adottata dal comitato centrale per l'albo n.29/09, con la quale tenuto conto del precedente considerato, larisorse disponibili per l'anno 2009 sono state accertate in112.295.415 euro; Considerato che l'importo di 60 milioni di euro di cui aldecreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazionidalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' stato destinato, sulla basedelle indicazioni formulate dal Ministero competente, all'ulterioreintegrazione delle riduzioni dei pedaggi autostradali pagatenell'anno 2007; Considerato che, di conseguenza le risorse disponibili per leiniziative della legge n. 40/1999 per l'anno 2009 ammontano ad euro52.295.415,00; Ritenuto che, le modalita' di assegnazione e di utilizzo dettatedalla sopra citata direttiva debbano essere osservate dal comitatocentrale per l'utilizzo dei fondi assegnati per gli interventirelativi all'anno 2009, pari ad euro 52.295.415,00; Considerato che, ai sensi della predetta direttiva, possono esseredestinati fondi per il 90% di tale importo, pari ad euro47.065.873,50 ai fini della riduzione dei pedaggi autostradalirelativi all'anno 2009; Considerato che, ai fini della sicurezza e della protezioneambientale, si rende necessaria la scelta di veicoli sempre piu'ecologici, da ammettere alle riduzioni compensate dei pedaggiautostradali; Considerato che con la predetta direttiva del Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, si e' ravvisata l'opportunita' di farluogo ad una rimodulazione delle riduzioni compensate dei pedaggiautostradali, che favorisca l'utilizzo delle categorie di veicolipiu' rispettosi dell'ambiente, confermando l'esclusione da tali
riduzioni dei veicoli euro 0 ed euro 1, e la conseguenterimodulazione degli indici di sconto; Considerato che dalla predetta somma di euro 47.065.873,50, andra'detratto l'importo che il Comitato Centrale dovra' erogare perrendere operativa la presente delibera, che puo' indicativamentepreventivarsi in euro 114.000,00; Considerato, inoltre, che per fronteggiare il contenzioso legato almeccanismo di calcolo del fatturato rilevante per le riduzionicompensate dei pedaggi, si rende necessario accantonare una cifra chepuo' indicativamente stimarsi in euro 200.000,00;
Considerato, quindi, che per favorire l'utilizzo delleinfrastrutture autostradali da parte delle imprese italiane ecomunitarie di autotrasporto di cose, risulta disponibile l'importodi euro 46.751.873,50, salve ulteriori somme che dovessero residuaredal sopra indicato ammontare di euro 114.500,00, preventivato per lespese necessarie a rendere operativa la presente delibera, ed altreeventuali che dovessero essere riassegnate dal Ministerodell'economia e delle finanze; Considerata la necessita' di stabilire l'entita' percentuale deirimborsi dei pedaggi autostradali da applicarsi ai soggetti aventititolo; Considerato che l'utilizzo della firma digitale rende possibilel'invio al comitato centrale, attraverso il suo sito internetwww.alboautotrasporto.it, delle domande per le riduzioni compensatedei pedaggi autostradali e per i rimborsi dovuti alle deviazioniobbligatorie su percorsi autostradali; Considerata la necessita' di stabilire l'entita' percentuale deirimborsi dei pedaggi autostradali, da applicarsi ai soggetti aventititolo; Considerato altresi' che occorre stabilire i criteri e le modalita'per la presentazione delle domande e della relativa documentazione,ai fini dell'ottenimento delle riduzioni compensate dei pedaggi per itransiti effettuati nell'anno 2009; Visto il capitolo di spesa 1330 P.G. 1 «Somma assegnata al comitatocentrale per l'albo degli autotrasportatori per le attivita'propedeutiche alla riforma organica del settore nonche' interventiper la sicurezza della circolazione»; Delibera: Titolo I DISPOSIZIONE COMUNI ALLE DOMANDE PER LE RIDUZIONI COMPENSATE DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTI CONTO TERZI E CONTO PROPRIO 1. I pedaggi autostradali per i veicoli euro 2, euro 3, euro 4 osuperiori, appartenenti alle classi B 3, 4 e 5, adibiti a svolgereservizi di autotrasporto di cose in disponibilita' delle imprese dicui ai successivo punto 4, sono soggetti ad una riduzione compensataa partire dal 1° gennaio 2009 fino al 31 dicembre 2009, commisurataal volume del fatturato annuale in pedaggi. 2. I pedaggi autostradali per i veicoli di cui al precedente punto1, sono soggetti ad una ulteriore riduzione compensata a partire dal1° gennaio 2009 fino al 31 dicembre 2009, commisurata al volume delfatturato annuale in pedaggi effettuati nelle ore notturne, coningresso in autostrada dopo le ore 22 ed entro le ore 02,00, ovverouscita dopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00. Tale ulteriore riduzione spetta alle imprese, alle cooperative, aiconsorzi ed alle societa' consortili, definite nel successivo punto4, che hanno realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale dipedaggi nelle predette ore notturne, secondo le modalita' indicate alpunto 6 della delibera. Qualora il raggruppamento (cooperativa a proprieta' divisa,consorzio, societa' consortile) non soddisfi tale ultima condizione,le singole imprese ad esso aderenti che abbiano comunque realizzatoalmeno il 10% del proprio fatturato nelle sopracitate ore notturne,possono beneficiare dell'ulteriore riduzione compensata purche' dettoraggruppamento fornisca i dati necessari per l'elaborazione deipedaggi notturni delle suddette imprese. 3. Le predette riduzioni compensate sono concesse esclusivamenteper i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione, evengono applicate da ciascuna societa' che gestisce i sistemi dipagamento differito del pedaggio, sulle fatture intestate ai soggettiaventi titolo alla riduzione. 4. Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali possono essererichieste: a) dalle imprese che, alla data del 31 dicembre 2008 ovvero nelcorso dell'anno 2009, risultavano iscritte all'albo nazionale dellepersone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di coseper conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n.298; b) alle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cuiall'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ai consorzi edalle societa' consortili costituiti a norma del libro V, titolo X,capo I, sez. II e II-bis del codice civile, aventi nell'oggettol'attivita' di autotrasporto, iscritti al predetto albo nazionalealla data del 31 dicembre 2008 ovvero durante il 2009. Le imprese, le cooperative, i consorzi e le societa' consortiliiscritte all'Albo nazionale dal 1° gennaio 2009, possono richiederele riduzioni di cui sopra per i viaggi effettuati dopo taleiscrizione; c) alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi edai raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europeache, alla data del 31 dicembre 2008 ovvero nel corso dell'anno 2009,risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi delregolamento CE 881/92 del 26 marzo 1992; d) alle imprese ed ai raggruppamenti aventi sede in Italiaesercenti attivita' di autotrasporto in conto proprio che, alla datadel 31 dicembre 2008, risultavano titolari di apposita licenza inconto proprio di cui all'art. 32 della legge 298 del 6 giugno 1974,nonche' alle imprese ed ai raggruppamenti aventi sede in altro Paese
dell'Unione europea, che esercitano l'attivita' di autotrasporto inconto proprio. Le imprese, le cooperative, i consorzi e le societa'consortili titolari di licenza per il conto proprio dal 1° gennaio2009, possono richiedere le riduzioni di cui sopra soltanto per iviaggi effettuati dopo la data di rilascio di detta licenza. 5. La riduzione compensata di cui al punto 1 si applica secondo iseguenti criteri: a) determinazione del fatturato totale annuo realizzato daciascun soggetto avente titolo alla riduzione, moltiplicando ilfatturato dei pedaggi pagati da un singolo veicolo per i seguentiindici di sconto: 1 per i veicoli euro 2; 1,5 per i veicoli euro 3; 1,75 per i veicoli euro 4 o superiori; b) applicazione agli scaglioni di fatturato globale annuo comesopra determinati delle percentuali di riduzione compensata secondoil seguente prospetto:
Fatturato globale annuo in euro |
% diriduzione |
da 51.646,00 a 206.583 |
4,33% |
da 206.584 a 516.457 |
6,50% |
da 516.458 a 1.032.914 |
8,67% |
da 1.032.915 a 2.582.284 |
10,83% |
oltre 2.582.284 |
13% |
6. L'ulteriore riduzione compensata di cui al punto 2 e' pari al10% dei valori percentuali riportati nella tabella di cui alprecedente punto 5, calcolata sul fatturato relativo ai pedagginotturni. 7. Per i richiedenti che si sono avvalsi di sistemi di pagamentoautomatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo il 1° gennaio2009, le riduzioni del pedaggio sono applicate dalla data a partiredalla quale tale utilizzo ha avuto inizio. 8. Nel caso l'ammontare complessivo delle riduzioni applicabili (risultante dai rendiconti trasmessi dalle societa' concessionarie alcomitato centrale per l'albo degli autotrasportatori) risultassesuperiore alle disponibilita', lo stesso comitato provvede al calcolodel coefficiente determinato dal rapporto tra lo stanziamentodisponibile e la somma complessiva delle riduzioni richieste dagliaventi diritto. Analogamente il comitato centrale per l'Albo degliautotrasportatori provvede al ricalcolo dei coefficienti di ripartoqualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative alle domandepresentate, calcolato come da disposizioni di cui ai precedenti punti5 e 6, non pervenga a saturare l'ammontare disponibile. Tale coefficiente, applicato alle percentuali di riduzione,fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse. 9. A pena di esclusione dal diritto, a partire dalle ore 9,00 del1° luglio 2010 e fino alle ore 14,00 del 30 luglio 2010 le imprese diautotrasporto in conto terzi e quelle in conto proprio aventi titolo,interessate alle riduzioni compensate di cui ai punti 1 e 2,provvedono a compilare ed a presentare la domanda esclusivamente invia telematica. La compilazione deve avvenire, inserendo i datinecessari nelle apposite maschere presenti nella sezione dedicata delsito internet www.alboautotrasporto.it.; allo scopo di guidare gliutenti affinche' detta compilazione avvenga in maniera corretta, ilcomitato centrale rende disponibile sul proprio sito internet unmanuale utente. 10. Nella domanda per il conto terzi ed in quella per il contoproprio, devono figurare a pena di inammissibilita' i seguenti dati: a) denominazione e sede dell'impresa che richiede il beneficio; b) generalita' del titolare, del rappresentante legale o delprocuratore che la sottoscrive in formato elettronico; c) sottoscrizione da parte del titolare, ovvero dalrappresentante legale dell'azienda o da un suo procuratore, con laprocedura della firma elettronica descritta nel successivo punto 13della presente delibera. Attraverso questa sottoscrizione, ai sensidell'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003,l'autore autorizza il comitato centrale e la societa' Autostrade perl'Italia e Telepass S.p.A. al trattamento dei propri dati personali,al fine di consentire la lavorazione delle pratiche per ilriconoscimento del beneficio richiesto; d) per le imprese o raggruppamenti aventi sede in altro Paesedell'U.E. il numero e la data di rilascio della licenza comunitariaottenuta ai sensi del regolamento CEE 881/1992, del 26 marzo 1992. Lacopia cartacea della licenza comunitaria dovra' essere speditasoltanto su richiesta del comitato centrale e con le modalita'specificate da detto organismo. In aggiunta a quanto sopra, le imprese in conto terzi e quelle inconto proprio devono fornire gli elementi di cui, rispettivamente, aititoli II e III della presente delibera. 11. In merito alla compilazione in via telematica del prospetto deiveicoli, l'istante, negli appositi campi, deve inserire per ciascunmezzo a motore la targa, la classificazione ecologica euro(esclusivamente euro 2, euro 3, euro 4 o superiore, tenendo presentela normativa di riferimento riportata in allegato alla presentedelibera) ed il numero dell'apparato telepass ovvero della tesseraviacard ad esso abbinato nell'anno 2009 (il numero dell'apparato
Telepass o delle tessera Viacard deve essere formato da 20 caratterinumerici, qualora il numero di tali apparati dovesse risultareinferiore a 20 occorre inserire tanti zeri iniziali fino ad arrivarea 20 caratteri complessivi). In alternativa all'inserimento manuale dei suddetti dati, leinformazioni obbligatorie relative: al prospetto veicoli; ai soci appartenenti a raggruppamenti, di cui al successivo punto22, lettera a) della delibera; ai raggruppamenti in conto terzi che associano imprese italiane ocomunitarie che esercitano attivita' di trasporto in conto proprio,di cui al successivo punto 22, lettera b) della delibera; ai raggruppamenti di cui facciano parte imprese italiane titolaridi licenza per il trasporto in conto proprio e/o comunitarie cheeseguono il trasporto in conto proprio, di cui al successivo punto 26della delibera; potranno essere fornite al comitato centrale utilizzandol'apposita applicazione presente nel sito internet dell'albo, nelformato previsto dai tracciati allegati alla presente delibera. 12. L'impresa che intenda chiedere la misura sia per il conto terziche per il conto proprio, presenta un'unica domanda inserendo nelleapposite maschere i dati necessari per accedere ai predetti benefici. 13. Terminata la compilazione sul sito internet dell'albo, ladomanda, a pena di inammissibilita', deve essere firmata in formatoelettronico dal titolare, ovvero dal rappresentante legaledell'azienda o da un suo procuratore; a tal fine, l'impresa devedotarsi dell'apposito kit per la firma digitale (smart card o tokenusb) distribuito dai certificatori abilitati iscritti nell'elencopubblico previsto dall'art. 29, comma 1 del decreto legislativo 7marzo 2005, n. 82, (es. poste, info camere, ecc. ...). L'apposizionedi questa firma con le modalita' sopra indicate, determina ilcompletamento della domanda che, da quel momento, assume valorelegale con le conseguenti responsabilita' previste dall'art. 76 deldecreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445,in caso di dichiarazioni mendaci e di falsita' in atti. 14. Il pagamento della marca da bollo va eseguito tramitebollettino postale sul c/c 4028 (specifico per l'autotrasporto). Altermine della compilazione in formato elettronico, l'impresa deveinserire negli appositi campi gli estremi del versamento (data dieffettuazione del pagamento ed identificativo dell'ufficio postale),sui quali il comitato centrale effettuera' gli opportuni riscontri. Atal fine l'impresa e' tenuta a conservare la ricevuta del pagamento(da non inviare al comitato centrale), per esibirla a richiesta delmedesimo comitato. 15. Le riduzioni dei pedaggi si applicano per i percorsiautostradali per i quali risulta adottato, alla data del 1° gennaio2009, il sistema di classificazione dei veicoli basato sul numerodegli assi e sulla sagoma del veicolo stesso. 16. Il fatturato annuale a cui vanno commisurate le riduzionicompensate dei pedaggi, e' calcolato unicamente sulla basedell'importo lordo dei pedaggi relativi ai transiti autostradalieffettuati con veicoli appartenenti alle classi B 3, 4 e 5 nell'anno2009, per i quali le societa' concessionarie abbiano emesso fatturaentro il 30 aprile 2010. 17. Le societa' concessionarie danno seguito ai rimborsi aisoggetti aventi titolo, secondo le modalita' previste dalleconvenzioni stipulate tra le stesse societa' ed il comitato centrale. Titolo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DOMANDE DI RIDUZIONE COMPENSATA DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO TERZI. 18. In aggiunta agli elementi indicati al precedente punto 10,l'impresa di autotrasporto per conto di terzi che intende fruiredelle riduzioni compensate, deve fornire le ulteriori informazioniindicate nei successivi punti da 19 a 23. La mancanza o l'errataindicazione di una di queste informazioni, comporta l'esclusionetotale o parziale dai suddetti benefici, a seconda del caso. 19. Le imprese di autotrasporto per conto di terzi, devono inserirenegli appositi spazi del sito internet del Comitato Centrale, leinformazioni di seguito elencate: numero, data di iscrizione e di eventuale cessazionedell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori del soggetto cherichiede il beneficio; le imprese aventi sede in altro Paesedell'Unione europea, devono indicare il numero e la data di rilasciodella licenza comunitaria; societa' autostradale/i concessionaria/e che gestisce/ono ilsistema automatizzato di pagamento a riscossione differita ed ilrelativo/i codice/i di fatturazione intestato/i al soggetto cherichiede il beneficio. Il codice o i codici di fatturazione devonoessere indicati nella loro interezza, che per la societa' Autostradeconsiste in nove cifre; per ciascun veicolo a motore per il quale si chiede la riduzionecompensata dei pedaggi autostradali, l'indicazione della targa, dellacategoria (euro 2, euro 3, euro 4 o superiore), del numerodell'apparato Telepass ovvero della tessera Viacard, ad esso abbinatonell'anno 2009. Tale indicazione dovra' avvenire con le modalita'indicate nel precedente punto 11, a seconda del numero di veicoli amotore per i quali e' chiesta la riduzione. 20. Le imprese iscritte all'albo nel corso del 2009 devonoindicare, in un'apposita maschera, se tale iscrizione sia stataottenuta ai sensi dell'art. 12 della legge n. 298/1974 o dell'art. 15della stessa legge, ovvero per trasferimento di sede. 21. Le imprese o i raggruppamenti aventi sede in un altro Paesedell'Unione europea, che abbiano ottenuto una licenza comunitaria nelcorso dell'anno 2009, devono indicare in un'apposita maschera setrattasi di primo rilascio ovvero di rinnovo di una precedentelicenza. 22. I raggruppamenti (cooperative, consorzi, societa' consortili)italiani iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori di coseper conto di terzi, ed i raggruppamenti esteri aventi sede in altroPaese dell'U.E, titolari di licenza comunitaria, sono chiamati adosservare le seguenti disposizioni: a) i raggruppamenti formati esclusivamente da soci iscrittiall'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, ovveroda imprese titolari di licenza comunitaria con sede in altro Paesedell'U.E, devono specificare nell'apposita maschera, ladenominazione, il numero e la data di iscrizione all'albo degliautotrasportatori dei rispettivi soci italiani o, per le impreseU.E., il numero e la data di rilascio delle rispettive licenzecomunitarie. b) i raggruppamenti tra i cui soci compaiano anche impreseitaliane e/o comunitarie che effettuino trasporti in conto proprio oiscritte al registro delle imprese per attivita' diversedall'autotrasporto di cose per conto di terzi, devono indicarenell'apposita maschera del sito internet dell'albo, la parte delfatturato autostradale del raggruppamento ottenuta con i viaggieseguiti dai veicoli di tali aziende, affinche' venga scorporato insede di quantificazione del beneficio richiesto. Per ciascuno deisoci italiani titolari di licenza in conto proprio o comunitari cheesercitano attivita' di trasporto in conto proprio, il raggruppamentoprocede ad elencarli evidenziandone il fatturato in pedaggi maturatonel corso del 2009, sulla base del quale sara' loro riconosciutol'ammontare della riduzione; resta fermo che per le imprese socieiscritte all'albo degli autotrasportatori e per quelle stranieretitolari di licenza comunitaria, il raggruppamento e' tenuto afornire, negli appositi campi, le informazioni di cui alla precedentelettera a) della delibera. 23. Le imprese che hanno aderito o cessato di aderire a formeassociate nel corso dell'anno 2009, debbono presentare una distintadomanda a loro nome, per i transiti effettuati nei periodirispettivamente, antecedenti alla data di adesione alla cooperativa,al consorzio od alla societa' consortile, ovvero successivi allacessazione del rapporto associativo. Titolo III DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DOMANDE DI RIDUZIONE COMPENSATA DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO PROPRIO. 24. In aggiunta agli elementi indicati al precedente punto 10,l'impresa di autotrasporto in conto proprio interessata a richiederele riduzioni compensate, deve fornire le ulteriori informazioniindicate nei successivi punti 25 e 26. La mancanza o l'errataindicazione di una di queste informazioni, comporta l'esclusionetotale o parziale dai suddetti benefici, a seconda del caso. 25. Le imprese di autotrasporto in conto proprio, devono inserirenegli appositi spazi del sito internet del comitato centrale, leinformazioni di seguito elencate: numero e data di rilascio della licenza in conto proprio di cuie' titolare il richiedente; societa' autostradale/i concessionaria/e che gestisce/ono ilsistema automatizzato di pagamento a riscossione differita ed ilrelativo/i codice/i di fatturazione intestato/i al soggetto cherichiede il beneficio. Il codice o i codici di fatturazione devonoessere indicati nella loro interezza, che per la societa' Autostradeconsiste in nove cifre. Al fine di agevolare le operazioni diindividuazione/riconoscimento dei codici, e' opportuno che l'impresarichiedente alleghi copia di una fattura per ognuno dei codiciindicati nella domanda; per ciascun veicolo a motore per il quale si chiede la riduzionecompensata dei pedaggi autostradali, l'indicazione della targa, dellacategoria (euro 2, euro 3, euro 4 o superiore), del numerodell'apparato Telepass ovvero della tessera Viacard, ad esso abbinatonell'anno 2009. Tale indicazione dovra' avvenire con le modalita'indicate nel precedente punto 11, a seconda del numero di veicoli amotore per i quali e' chiesta la riduzione. 26. I raggruppamenti che associano imprese italiane titolari dilicenza per il trasporto in conto proprio e/o comunitarie cheeffettuano il trasporto in conto proprio, devono compilareun'apposita maschera nella quale elencano le imprese associate con ilfatturato autostradale realizzato da ognuna di queste nel 2009, sullabase del quale sara' calcolato la riduzione spettante alla singolaimpresa. 27. La societa' da' seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo,secondo le modalita' previste dalla convenzione stipulata tra lastessa societa' ed il comitato centrale. 28. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana. Roma, 27 maggio 2010 Il presidente: De Lipsis
Allegati omessi