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Roma, 18 giugno 2010
Circolare n. 115/2010
Oggetto: Autostrade – Ristorno pedaggi 2009 – Scadenza
del 30 luglio - Delibera C.C.A.A. n. 11 su
G.U. n. 134 dell’11.6.2010.
Dalle ore 9,00 dell’1
luglio alle ore 14,00 del 30 luglio restano aperti i termini per la
presentazione delle domande di ristorno dei pedaggi pagati dalle imprese di
autotrasporto merci per i transiti autostradali effettuati nel 2009.
Lo
ha stabilito il Comitato Centrale dell’Albo Autotrasportatori, con la delibera
indicata in oggetto; come per lo scorso anno, le domande dovranno essere presentate
esclusivamente in via telematica collegandosi al sito internet www.alboautotrasporto.it
e sottoscrivendole con firma digitale. A tal fine gli interessati devono dotarsi
dell’apposito kit per la firma digitale distribuito dai certificatori abilitati
(es. uffici postali, Camere di Commercio, ecc.).
Si rammenta che la
misura riguarda i pedaggi pagati con la modalità della riscossione differita
per i transiti effettuati con veicoli adibiti all’autotrasporto merci delle categorie
autostradali B 3, 4 e 5 (furgoni, autocarri, autotreni e autoarticolati),
classificati Euro 2 e superiori. Le aliquote dei ristorni sono rimaste inviariate rispetto allo scorso anno e vanno da un minimo
del 4,33% ad un massimo del 13% in funzione del maggior volume di pedaggi
annuo; restano esclusi dal beneficio i volumi di pedaggio inferiori a 51.646
euro. Le imprese che hanno effettuato almeno il 10 per cento del traffico
autostradale nelle ore notturne (ingresso in autostrada tra le 22,00 e le 2,00
ovvero uscita tra le 2,00 e le 6,00) hanno diritto ad un ulteriore sconto.
Pedaggi annui (calcolati
tenendo conto della classe
inquinante del veicolo) |
Ristorno % |
Pedaggi annui per transiti notturni (calcolati
tenendo conto della classe
inquinante del veicolo) |
Ulteriore ristorno % |
da 51.646 a
206.583 |
4,33 |
da 5.164 a 20.658 |
0,433 |
da 206.584 fino a
516.457 |
6,5 |
da 20.659 fino a
51.645 |
0,65 |
da 516.458 fino a
1.032.914 |
8,67 |
da 51.646 fino a
103.291 |
0,867 |
da 1.032.915 fino a
2.582.284 |
10,83 |
da 103.292 fino a
258.228 |
1,083 |
oltre 2.582.284 |
13 |
oltre 258.228 |
1,3 |
Come già da alcuni
anni, i pedaggi relativi ai veicoli Euro 3 ed Euro 4 e 5 vengono determinati ai
fini dello sconto con un meccanismo premiante: in particolare i pedaggi dei
veicoli Euro 3 valgono il 50% in più, mentre i pedaggi dei veicoli Euro 4 e 5
valgono il 75% in più. Ad esempio se un’impresa ha effettuato transiti autostradali
con veicoli Euro 4 per complessivi 30.000 euro, ai fini della riduzione deve calcolare
un volume di pedaggi pari a 52.500 euro. Nessun meccanismo premiante è previsto
per il calcolo dei pedaggi dei veicoli Euro 2. L’importo del ristorno spettante
sarà accreditato in fattura direttamente da parte delle società concessionarie
autostradali.
Per le imprese
organizzate in forma cooperativa o consortile la domanda deve essere presentata
dalla cooperativa o consorzio.
Daniela
|
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.100/2009 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
|
D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. n. 134 del 11.6.2010 (Fonte Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DELIBERAZIONE 27 maggio 2010
Disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2009. (Deliberazione n.11/2010).
IL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI
Riunitosi nella seduta del 27 maggio 2010;
Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n.
451, convertito nella legge n. 40/1999, che assegna al comitato
centrale per l'albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per
la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche
con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare
mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse;
Visto l'art. 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, che destina la somma di euro 46.481.121,00 per interventi in
materia di autotrasporto;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167,
convertito, con modifiche, nella legge 10 agosto 2000, n. 229, che ha
modificato l'art. 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre
1999, n. 488, elevando la predetta somma da euro 46.481.121,00 a euro
67.139.397,00;
Visto l'art. 16 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
che autorizza a decorrere dall'anno 2003 un'ulteriore spesa di
10.329.138 euro;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha portato
l'anzidetto importo a euro 52.295.415;
Visto l'art. 2-quinquies del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162,
cosi' come convertito dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, che ha
autorizzato per l'anno 2008 un'ulteriore spesa di 30 milioni di Euro;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale, all'art.
17, comma 35, prevede che le risorse pari a 60 milioni di euro,
relative agli interventi di cui ai commi 17 e 18 dell'art. 2 della
legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), inizialmente
destinati a sgravi fiscali sulle prestazioni di lavoro straordinario
e sull'indennita' di trasferta degli addetti al settore
dell'autotrasporto, siano sostituiti con gli interventi di cui al
citato decreto legge n. 451/1998, convertito dalla legge n. 40/1999;
Vista la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti prot. n. DM 0000737 del 14 settembre 2009, relativa
all'utilizzo delle risorse assegnate al comitato centrale, che
accertava le risorse disponibili per l'anno 2009 in un importo pari
ad euro 142.295.415;
Considerato che l'importo di 30 milioni di euro di cui all'art.
2-quinquies del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 201, previsto per
l'anno 2008, e' stato utilizzato per pagare gli interventi per la
protezione ambientale e la sicurezza della circolazione stradale,
anche con riferimento all'uso delle infrastrutture, relativi all'anno
2008;
Vista la delibera adottata dal comitato centrale per l'albo n.
29/09, con la quale tenuto conto del precedente considerato, la
risorse disponibili per l'anno 2009 sono state accertate in
112.295.415 euro;
Considerato che l'importo di 60 milioni di euro di cui al
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' stato destinato, sulla base
delle indicazioni formulate dal Ministero competente, all'ulteriore
integrazione delle riduzioni dei pedaggi autostradali pagate
nell'anno 2007;
Considerato che, di conseguenza le risorse disponibili per le
iniziative della legge n. 40/1999 per l'anno 2009 ammontano ad euro
52.295.415,00;
Ritenuto che, le modalita' di assegnazione e di utilizzo dettate
dalla sopra citata direttiva debbano essere osservate dal comitato
centrale per l'utilizzo dei fondi assegnati per gli interventi
relativi all'anno 2009, pari ad euro 52.295.415,00;
Considerato che, ai sensi della predetta direttiva, possono essere
destinati fondi per il 90% di tale importo, pari ad euro
47.065.873,50 ai fini della riduzione dei pedaggi autostradali
relativi all'anno 2009;
Considerato che, ai fini della sicurezza e della protezione
ambientale, si rende necessaria la scelta di veicoli sempre piu'
ecologici, da ammettere alle riduzioni compensate dei pedaggi
autostradali;
Considerato che con la predetta direttiva del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, si e' ravvisata l'opportunita' di far
luogo ad una rimodulazione delle riduzioni compensate dei pedaggi
autostradali, che favorisca l'utilizzo delle categorie di veicoli
piu' rispettosi dell'ambiente, confermando l'esclusione da tali
riduzioni dei veicoli euro 0 ed euro 1, e la conseguente
rimodulazione degli indici di sconto;
Considerato che dalla predetta somma di euro 47.065.873,50, andra'
detratto l'importo che il Comitato Centrale dovra' erogare per
rendere operativa la presente delibera, che puo' indicativamente
preventivarsi in euro 114.000,00;
Considerato, inoltre, che per fronteggiare il contenzioso legato al
meccanismo di calcolo del fatturato rilevante per le riduzioni
compensate dei pedaggi, si rende necessario accantonare una cifra che
puo' indicativamente stimarsi in euro 200.000,00;
Considerato, quindi, che per favorire l'utilizzo delle
infrastrutture autostradali da parte delle imprese italiane e
comunitarie di autotrasporto di cose, risulta disponibile l'importo
di euro 46.751.873,50, salve ulteriori somme che dovessero residuare
dal sopra indicato ammontare di euro 114.500,00, preventivato per le
spese necessarie a rendere operativa la presente delibera, ed altre
eventuali che dovessero essere riassegnate dal Ministero
dell'economia e delle finanze;
Considerata la necessita' di stabilire l'entita' percentuale dei
rimborsi dei pedaggi autostradali da applicarsi ai soggetti aventi
titolo;
Considerato che l'utilizzo della firma digitale rende possibile
l'invio al comitato centrale, attraverso il suo sito internet
www.alboautotrasporto.it, delle domande per le riduzioni compensate
dei pedaggi autostradali e per i rimborsi dovuti alle deviazioni
obbligatorie su percorsi autostradali;
Considerata la necessita' di stabilire l'entita' percentuale dei
rimborsi dei pedaggi autostradali, da applicarsi ai soggetti aventi
titolo;
Considerato altresi' che occorre stabilire i criteri e le modalita'
per la presentazione delle domande e della relativa documentazione,
ai fini dell'ottenimento delle riduzioni compensate dei pedaggi per i
transiti effettuati nell'anno 2009;
Visto il capitolo di spesa 1330 P.G. 1 «Somma assegnata al comitato
centrale per l'albo degli autotrasportatori per le attivita'
propedeutiche alla riforma organica del settore nonche' interventi
per la sicurezza della circolazione»;
Delibera:
Titolo I
DISPOSIZIONE COMUNI ALLE DOMANDE PER LE RIDUZIONI COMPENSATE DELLE
IMPRESE DI AUTOTRASPORTI CONTO TERZI E CONTO PROPRIO
1. I pedaggi autostradali per i veicoli euro 2, euro 3, euro 4 o
superiori, appartenenti alle classi B 3, 4 e 5, adibiti a svolgere
servizi di autotrasporto di cose in disponibilita' delle imprese di
cui ai successivo punto 4, sono soggetti ad una riduzione compensata
a partire dal 1° gennaio 2009 fino al 31 dicembre 2009, commisurata
al volume del fatturato annuale in pedaggi.
2. I pedaggi autostradali per i veicoli di cui al precedente punto
1, sono soggetti ad una ulteriore riduzione compensata a partire dal
1° gennaio 2009 fino al 31 dicembre 2009, commisurata al volume del
fatturato annuale in pedaggi effettuati nelle ore notturne, con
ingresso in autostrada dopo le ore 22 ed entro le ore 02,00, ovvero
uscita dopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00.
Tale ulteriore riduzione spetta alle imprese, alle cooperative, ai
consorzi ed alle societa' consortili, definite nel successivo punto
4, che hanno realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale di
pedaggi nelle predette ore notturne, secondo le modalita' indicate al
punto 6 della delibera.
Qualora il raggruppamento (cooperativa a proprieta' divisa,
consorzio, societa' consortile) non soddisfi tale ultima condizione,
le singole imprese ad esso aderenti che abbiano comunque realizzato
almeno il 10% del proprio fatturato nelle sopracitate ore notturne,
possono beneficiare dell'ulteriore riduzione compensata purche' detto
raggruppamento fornisca i dati necessari per l'elaborazione dei
pedaggi notturni delle suddette imprese.
3. Le predette riduzioni compensate sono concesse esclusivamente
per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione, e
vengono applicate da ciascuna societa' che gestisce i sistemi di
pagamento differito del pedaggio, sulle fatture intestate ai soggetti
aventi titolo alla riduzione.
4. Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali possono essere
richieste:
a) dalle imprese che, alla data del 31 dicembre 2008 ovvero nel
corso dell'anno 2009, risultavano iscritte all'albo nazionale delle
persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose
per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n.
298;
b) alle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui
all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ai consorzi ed
alle societa' consortili costituiti a norma del libro V, titolo X,
capo I, sez. II e II-bis del codice civile, aventi nell'oggetto
l'attivita' di autotrasporto, iscritti al predetto albo nazionale
alla data del 31 dicembre 2008 ovvero durante il 2009.
Le imprese, le cooperative, i consorzi e le societa' consortili
iscritte all'Albo nazionale dal 1° gennaio 2009, possono richiedere
le riduzioni di cui sopra per i viaggi effettuati dopo tale
iscrizione;
c) alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi ed
ai raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea
che, alla data del 31 dicembre 2008 ovvero nel corso dell'anno 2009,
risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del
regolamento CE 881/92 del 26 marzo 1992;
d) alle imprese ed ai raggruppamenti aventi sede in Italia
esercenti attivita' di autotrasporto in conto proprio che, alla data
del 31 dicembre 2008, risultavano titolari di apposita licenza in
conto proprio di cui all'art. 32 della legge 298 del 6 giugno 1974,
nonche' alle imprese ed ai raggruppamenti aventi sede in altro Paese
dell'Unione europea, che esercitano l'attivita' di autotrasporto in
conto proprio. Le imprese, le cooperative, i consorzi e le societa'
consortili titolari di licenza per il conto proprio dal 1° gennaio
2009, possono richiedere le riduzioni di cui sopra soltanto per i
viaggi effettuati dopo la data di rilascio di detta licenza.
5. La riduzione compensata di cui al punto 1 si applica secondo i
seguenti criteri:
a) determinazione del fatturato totale annuo realizzato da
ciascun soggetto avente titolo alla riduzione, moltiplicando il
fatturato dei pedaggi pagati da un singolo veicolo per i seguenti
indici di sconto:
1 per i veicoli euro 2;
1,5 per i veicoli euro 3;
1,75 per i veicoli euro 4 o superiori;
b) applicazione agli scaglioni di fatturato globale annuo come
sopra determinati delle percentuali di riduzione compensata secondo
il seguente prospetto:
Fatturato globale annuo in euro |
% di riduzione |
da 51.646,00 a 206.583 |
4,33% |
da 206.584 a 516.457 |
6,50% |
da 516.458 a 1.032.914 |
8,67% |
da 1.032.915 a 2.582.284 |
10,83% |
oltre 2.582.284 |
13% |
6. L'ulteriore riduzione compensata di cui al punto 2 e' pari al
10% dei valori percentuali riportati nella tabella di cui al
precedente punto 5, calcolata sul fatturato relativo ai pedaggi
notturni.
7. Per i richiedenti che si sono avvalsi di sistemi di pagamento
automatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo il 1° gennaio
2009, le riduzioni del pedaggio sono applicate dalla data a partire
dalla quale tale utilizzo ha avuto inizio.
8. Nel caso l'ammontare complessivo delle riduzioni applicabili (
risultante dai rendiconti trasmessi dalle societa' concessionarie al
comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori) risultasse
superiore alle disponibilita', lo stesso comitato provvede al calcolo
del coefficiente determinato dal rapporto tra lo stanziamento
disponibile e la somma complessiva delle riduzioni richieste dagli
aventi diritto. Analogamente il comitato centrale per l'Albo degli
autotrasportatori provvede al ricalcolo dei coefficienti di riparto
qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative alle domande
presentate, calcolato come da disposizioni di cui ai precedenti punti
5 e 6, non pervenga a saturare l'ammontare disponibile.
Tale coefficiente, applicato alle percentuali di riduzione,
fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse.
9. A pena di esclusione dal diritto, a partire dalle ore 9,00 del
1° luglio 2010 e fino alle ore 14,00 del 30 luglio 2010 le imprese di
autotrasporto in conto terzi e quelle in conto proprio aventi titolo,
interessate alle riduzioni compensate di cui ai punti 1 e 2,
provvedono a compilare ed a presentare la domanda esclusivamente in
via telematica. La compilazione deve avvenire, inserendo i dati
necessari nelle apposite maschere presenti nella sezione dedicata del
sito internet www.alboautotrasporto.it.; allo scopo di guidare gli
utenti affinche' detta compilazione avvenga in maniera corretta, il
comitato centrale rende disponibile sul proprio sito internet un
manuale utente.
10. Nella domanda per il conto terzi ed in quella per il conto
proprio, devono figurare a pena di inammissibilita' i seguenti dati:
a) denominazione e sede dell'impresa che richiede il beneficio;
b) generalita' del titolare, del rappresentante legale o del
procuratore che la sottoscrive in formato elettronico;
c) sottoscrizione da parte del titolare, ovvero dal
rappresentante legale dell'azienda o da un suo procuratore, con la
procedura della firma elettronica descritta nel successivo punto 13
della presente delibera. Attraverso questa sottoscrizione, ai sensi
dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003,
l'autore autorizza il comitato centrale e la societa' Autostrade per
l'Italia e Telepass S.p.A. al trattamento dei propri dati personali,
al fine di consentire la lavorazione delle pratiche per il
riconoscimento del beneficio richiesto;
d) per le imprese o raggruppamenti aventi sede in altro Paese
dell'U.E. il numero e la data di rilascio della licenza comunitaria
ottenuta ai sensi del regolamento CEE 881/1992, del 26 marzo 1992. La
copia cartacea della licenza comunitaria dovra' essere spedita
soltanto su richiesta del comitato centrale e con le modalita'
specificate da detto organismo.
In aggiunta a quanto sopra, le imprese in conto terzi e quelle in
conto proprio devono fornire gli elementi di cui, rispettivamente, ai
titoli II e III della presente delibera.
11. In merito alla compilazione in via telematica del prospetto dei
veicoli, l'istante, negli appositi campi, deve inserire per ciascun
mezzo a motore la targa, la classificazione ecologica euro
(esclusivamente euro 2, euro 3, euro 4 o superiore, tenendo presente
la normativa di riferimento riportata in allegato alla presente
delibera) ed il numero dell'apparato telepass ovvero della tessera
viacard ad esso abbinato nell'anno 2009 (il numero dell'apparato
Telepass o delle tessera Viacard deve essere formato da 20 caratteri
numerici, qualora il numero di tali apparati dovesse risultare
inferiore a 20 occorre inserire tanti zeri iniziali fino ad arrivare
a 20 caratteri complessivi).
In alternativa all'inserimento manuale dei suddetti dati, le
informazioni obbligatorie relative:
al prospetto veicoli;
ai soci appartenenti a raggruppamenti, di cui al successivo punto
22, lettera a) della delibera;
ai raggruppamenti in conto terzi che associano imprese italiane o
comunitarie che esercitano attivita' di trasporto in conto proprio,
di cui al successivo punto 22, lettera b) della delibera;
ai raggruppamenti di cui facciano parte imprese italiane titolari
di licenza per il trasporto in conto proprio e/o comunitarie che
eseguono il trasporto in conto proprio, di cui al successivo punto 26
della delibera;
potranno essere fornite al comitato centrale utilizzando
l'apposita applicazione presente nel sito internet dell'albo, nel
formato previsto dai tracciati allegati alla presente delibera.
12. L'impresa che intenda chiedere la misura sia per il conto terzi
che per il conto proprio, presenta un'unica domanda inserendo nelle
apposite maschere i dati necessari per accedere ai predetti benefici.
13. Terminata la compilazione sul sito internet dell'albo, la
domanda, a pena di inammissibilita', deve essere firmata in formato
elettronico dal titolare, ovvero dal rappresentante legale
dell'azienda o da un suo procuratore; a tal fine, l'impresa deve
dotarsi dell'apposito kit per la firma digitale (smart card o token
usb) distribuito dai certificatori abilitati iscritti nell'elenco
pubblico previsto dall'art. 29, comma 1 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, (es. poste, info camere, ecc. ...). L'apposizione
di questa firma con le modalita' sopra indicate, determina il
completamento della domanda che, da quel momento, assume valore
legale con le conseguenti responsabilita' previste dall'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445,
in caso di dichiarazioni mendaci e di falsita' in atti.
14. Il pagamento della marca da bollo va eseguito tramite
bollettino postale sul c/c 4028 (specifico per l'autotrasporto). Al
termine della compilazione in formato elettronico, l'impresa deve
inserire negli appositi campi gli estremi del versamento (data di
effettuazione del pagamento ed identificativo dell'ufficio postale),
sui quali il comitato centrale effettuera' gli opportuni riscontri. A
tal fine l'impresa e' tenuta a conservare la ricevuta del pagamento
(da non inviare al comitato centrale), per esibirla a richiesta del
medesimo comitato.
15. Le riduzioni dei pedaggi si applicano per i percorsi
autostradali per i quali risulta adottato, alla data del 1° gennaio
2009, il sistema di classificazione dei veicoli basato sul numero
degli assi e sulla sagoma del veicolo stesso.
16. Il fatturato annuale a cui vanno commisurate le riduzioni
compensate dei pedaggi, e' calcolato unicamente sulla base
dell'importo lordo dei pedaggi relativi ai transiti autostradali
effettuati con veicoli appartenenti alle classi B 3, 4 e 5 nell'anno
2009, per i quali le societa' concessionarie abbiano emesso fattura
entro il 30 aprile 2010.
17. Le societa' concessionarie danno seguito ai rimborsi ai
soggetti aventi titolo, secondo le modalita' previste dalle
convenzioni stipulate tra le stesse societa' ed il comitato centrale.
Titolo II
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DOMANDE DI RIDUZIONE COMPENSATA DELLE
IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO TERZI.
18. In aggiunta agli elementi indicati al precedente punto 10,
l'impresa di autotrasporto per conto di terzi che intende fruire
delle riduzioni compensate, deve fornire le ulteriori informazioni
indicate nei successivi punti da 19 a 23. La mancanza o l'errata
indicazione di una di queste informazioni, comporta l'esclusione
totale o parziale dai suddetti benefici, a seconda del caso.
19. Le imprese di autotrasporto per conto di terzi, devono inserire
negli appositi spazi del sito internet del Comitato Centrale, le
informazioni di seguito elencate:
numero, data di iscrizione e di eventuale cessazione
dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori del soggetto che
richiede il beneficio; le imprese aventi sede in altro Paese
dell'Unione europea, devono indicare il numero e la data di rilascio
della licenza comunitaria;
societa' autostradale/i concessionaria/e che gestisce/ono il
sistema automatizzato di pagamento a riscossione differita ed il
relativo/i codice/i di fatturazione intestato/i al soggetto che
richiede il beneficio. Il codice o i codici di fatturazione devono
essere indicati nella loro interezza, che per la societa' Autostrade
consiste in nove cifre;
per ciascun veicolo a motore per il quale si chiede la riduzione
compensata dei pedaggi autostradali, l'indicazione della targa, della
categoria (euro 2, euro 3, euro 4 o superiore), del numero
dell'apparato Telepass ovvero della tessera Viacard, ad esso abbinato
nell'anno 2009. Tale indicazione dovra' avvenire con le modalita'
indicate nel precedente punto 11, a seconda del numero di veicoli a
motore per i quali e' chiesta la riduzione.
20. Le imprese iscritte all'albo nel corso del 2009 devono
indicare, in un'apposita maschera, se tale iscrizione sia stata
ottenuta ai sensi dell'art. 12 della legge n. 298/1974 o dell'art. 15
della stessa legge, ovvero per trasferimento di sede.
21. Le imprese o i raggruppamenti aventi sede in un altro Paese
dell'Unione europea, che abbiano ottenuto una licenza comunitaria nel
corso dell'anno 2009, devono indicare in un'apposita maschera se
trattasi di primo rilascio ovvero di rinnovo di una precedente
licenza.
22. I raggruppamenti (cooperative, consorzi, societa' consortili)
italiani iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose
per conto di terzi, ed i raggruppamenti esteri aventi sede in altro
Paese dell'U.E, titolari di licenza comunitaria, sono chiamati ad
osservare le seguenti disposizioni:
a) i raggruppamenti formati esclusivamente da soci iscritti
all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, ovvero
da imprese titolari di licenza comunitaria con sede in altro Paese
dell'U.E, devono specificare nell'apposita maschera, la
denominazione, il numero e la data di iscrizione all'albo degli
autotrasportatori dei rispettivi soci italiani o, per le imprese
U.E., il numero e la data di rilascio delle rispettive licenze
comunitarie.
b) i raggruppamenti tra i cui soci compaiano anche imprese
italiane e/o comunitarie che effettuino trasporti in conto proprio o
iscritte al registro delle imprese per attivita' diverse
dall'autotrasporto di cose per conto di terzi, devono indicare
nell'apposita maschera del sito internet dell'albo, la parte del
fatturato autostradale del raggruppamento ottenuta con i viaggi
eseguiti dai veicoli di tali aziende, affinche' venga scorporato in
sede di quantificazione del beneficio richiesto. Per ciascuno dei
soci italiani titolari di licenza in conto proprio o comunitari che
esercitano attivita' di trasporto in conto proprio, il raggruppamento
procede ad elencarli evidenziandone il fatturato in pedaggi maturato
nel corso del 2009, sulla base del quale sara' loro riconosciuto
l'ammontare della riduzione; resta fermo che per le imprese socie
iscritte all'albo degli autotrasportatori e per quelle straniere
titolari di licenza comunitaria, il raggruppamento e' tenuto a
fornire, negli appositi campi, le informazioni di cui alla precedente
lettera a) della delibera.
23. Le imprese che hanno aderito o cessato di aderire a forme
associate nel corso dell'anno 2009, debbono presentare una distinta
domanda a loro nome, per i transiti effettuati nei periodi
rispettivamente, antecedenti alla data di adesione alla cooperativa,
al consorzio od alla societa' consortile, ovvero successivi alla
cessazione del rapporto associativo.
Titolo III
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DOMANDE DI RIDUZIONE COMPENSATA DELLE
IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO PROPRIO.
24. In aggiunta agli elementi indicati al precedente punto 10,
l'impresa di autotrasporto in conto proprio interessata a richiedere
le riduzioni compensate, deve fornire le ulteriori informazioni
indicate nei successivi punti 25 e 26. La mancanza o l'errata
indicazione di una di queste informazioni, comporta l'esclusione
totale o parziale dai suddetti benefici, a seconda del caso.
25. Le imprese di autotrasporto in conto proprio, devono inserire
negli appositi spazi del sito internet del comitato centrale, le
informazioni di seguito elencate:
numero e data di rilascio della licenza in conto proprio di cui
e' titolare il richiedente;
societa' autostradale/i concessionaria/e che gestisce/ono il
sistema automatizzato di pagamento a riscossione differita ed il
relativo/i codice/i di fatturazione intestato/i al soggetto che
richiede il beneficio. Il codice o i codici di fatturazione devono
essere indicati nella loro interezza, che per la societa' Autostrade
consiste in nove cifre. Al fine di agevolare le operazioni di
individuazione/riconoscimento dei codici, e' opportuno che l'impresa
richiedente alleghi copia di una fattura per ognuno dei codici
indicati nella domanda;
per ciascun veicolo a motore per il quale si chiede la riduzione
compensata dei pedaggi autostradali, l'indicazione della targa, della
categoria (euro 2, euro 3, euro 4 o superiore), del numero
dell'apparato Telepass ovvero della tessera Viacard, ad esso abbinato
nell'anno 2009. Tale indicazione dovra' avvenire con le modalita'
indicate nel precedente punto 11, a seconda del numero di veicoli a
motore per i quali e' chiesta la riduzione.
26. I raggruppamenti che associano imprese italiane titolari di
licenza per il trasporto in conto proprio e/o comunitarie che
effettuano il trasporto in conto proprio, devono compilare
un'apposita maschera nella quale elencano le imprese associate con il
fatturato autostradale realizzato da ognuna di queste nel 2009, sulla
base del quale sara' calcolato la riduzione spettante alla singola
impresa.
27. La societa' da' seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo,
secondo le modalita' previste dalla convenzione stipulata tra la
stessa societa' ed il comitato centrale.
28. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 27 maggio 2010
Il presidente: De Lipsis
Allegati omessi