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Roma, 9 luglio 2010

 

Circolare n.124/2010

 

Oggetto: Ambiente – Norme antinquinamento – Impatto sui veicoli commerciali – Direttiva 2008/50/CE del 21.5.2008 su GUCE L152/2008.

 

Presieduta dal Sottosegretario Giachino, si è tenuta una riunione del tavolo con l’autotrasporto e la committenza in cui rappresentanti del Ministero dell’Ambiente hanno illustrato la situazione in merito all’attuazione delle direttive comunitarie sulla qualità dell’aria.

 

Grazie ai lavori del tavolo, i rappresentanti ministeriali hanno assicurato che il Governo presenterà un piano antinquinamento senza blocchi della circolazione per i veicoli commerciali. I mezzi che risultano in regola con le normative sulla qualità dell’aria sono quelli di categoria Euro 4 e superiore; gli altri dovranno essere equipaggiati con filtri antiparticolato, un obbligo che sarà presto imposto anche da una direttiva comunitaria; i veicoli Euro 0 dovranno essere necessariamente sostituiti. L’equipaggiamento con filtri antiparticolato sarà richiesto in maniera graduale, con una tempistica che andrà fino al 2011. Saranno inoltre studiate misure di incentivazione per limitare l’impatto economico sulle imprese (il costo di un filtro antiparticolato comprensivo di montaggio è di circa 5 - 6 mila euro). Il piano, formalizzato in un decreto legge all’esame del Consiglio dei Ministri, dovrà essere preventivamente avallato dalla Commissione UE.

 

L’obbligo di rispettare determinati limiti di concentrazione delle polveri sottili nell’aria (cosiddette PM10) è in vigore per gli Stati membri fin dal 2005, in base alla direttiva 1999/30/CE. Nel 2008 una nuova direttiva sulla qualità dell’aria ha previsto la possibilità per gli Stati di chiedere una proroga per l’adeguamento alle norme entrate in vigore nel 2005. L’Italia ha notificato due richieste di proroga riguardanti l’intera area padana dove il livello delle concentrazioni di PM10 sfora i limiti consentiti, ma la Commissione UE le ha respinte giudicandole insufficienti a garantire il rispetto dei valori limite entro la scadenza della proroga. Da qui l’urgenza per il Governo di correre ai ripari presentando un piano antinquinamento adeguato (il rischio per l’Italia è una condanna da parte della Corte di Giustizia UE con conseguente applicazione di una multa di 2 miliardi di euro).

 

Secondo le stime ministeriali, il trasporto merci, in conto proprio e in conto terzi, è responsabile del 27% delle emissioni di polveri sottili; il 25% dell’inquinamento proviene dal settore industriale, il 16% dall’agricoltura, il 14% dal settore civile (impianti di riscaldamento e condizionamento), il 9% dagli incendi, il 2% dal settore della produzione energetica e il 7% da cause non identificabili. Il piano del Governo riguarderà tutti i settori coinvolti.

 

Daniela Dringoli

Allegati due

Responsabile di Area

D/d

 

 

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IP/10/524

 

Bruxelles, 5 maggio 2010

 

AMBIENTE – QUALITÀ DELL’ARIA: LA COMMISSIONE EUROPEA INVIA ALL’ITALIA UN ULTIMO AVVERTIMENTO RIGUARDO I LIVELLI DI INQUINAMENTO DA PARTICELLE SOTTILI

 

La Commissione europea procede contro l’Italia per la mancata osservanza delle norme UE di qualità dell’aria relative a un pericoloso inquinante atmosferico, il particolato fine o PM10. Queste particelle, contenute principalmente nelle emissioni dell’industria, del traffico e degli impianti di riscaldamento domestico, possono causare asma, problemi cardiovascolari, tumore ai polmoni e morte prematura. Un secondo e ultimo avvertimento scritto è stato inviato all’Italia per aver superato i valori limite del PM10 in numerose zone o agglomerati del paese.

 

Il Commissario UE per l’ambiente, Janez Potočnik, ha così commentato: “L’inquinamento atmosferico continua a causare ogni anno più di 350 000 morti premature in Europa. In Italia sono ancora troppi i luoghi dove, per ogni 10 000 abitanti, più di 15 persone muoiono prematuramente solo a causa del particolato. Gli Stati membri devono continuare a prendere sul serio le norme europee di qualità dell’aria e adottare i provvedimenti necessari per ridurre le emissioni.”

 

Procedura di infrazione relativa al PM10

L’azione della Commissione fa seguito all’entrata in vigore, nel giugno 2008, della nuova direttiva UE sulla qualità dell’aria(1). La direttiva autorizza gli Stati membri a chiedere, nel rispetto di certe condizioni e per determinate parti del paese, una proroga di durata limitata per l’adeguamento alle norme in materia di PM10 entrate in vigore nel 2005.

All’inizio del 2009 le prime lettere di avvertimento sono state inviate agli Stati membri che non avevano ancora notificato richieste di proroga o non l’avevano fatto per tutte le zone che superavano i valori limite fissati per il PM10.

La maggior parte degli Stati membri interessati ha pertanto inviato richieste di proroga. L’Italia ha presentato due notifiche riguardanti circa 80 zone situate in 17 regioni e province autonome. La Commissione ha tuttavia respinto gran parte delle richieste in quanto le zone non soddisfacevano tutte le condizioni previste dalla direttiva(2). Nella maggioranza dei casi l’Italia non era in grado di dimostrare che l’azione intrapresa avrebbe garantito il rispetto dei valori limite UE entro il termine della proroga.

Poiché l’Italia non ha trasmesso nuove notifiche, la Commissione ha deciso di inviare l’ultimo avvertimento scritto. Se l’Italia non prende le misure necessarie per conformarsi alla normativa, la Commissione potrà adire la Corte di giustizia europea.

La Commissione continua ad adottare decisioni in merito alle notifiche di proroga inviate dagli Stati membri. La Commissione potrà procedere alle fasi successive della procedura di infrazione nei confronti di altri Stati membri se solleva obiezioni alle richieste presentate.

 

Valori limite

I valori limite per il PM10 impongono una concentrazione annuale di 40 microgrammi (μg)/m3 e una concentrazione giornaliera di 50 μg/m3, che non può essere superata più di 35 volte per anno civile(3).

 

Proroghe

Le proroghe interessano solo le zone per le quali è comprovato che nel 2005 sono stati compiuti sforzi per raggiungere i valori limite, ma che non è stato possibile conformarvisi a causa di circostanze esterne particolari. Gli Stati membri devono inoltre dimostrare che si conformeranno alle norme entro la nuova scadenza, fissata per giugno 2011, predisponendo un piano per la qualità dell’aria.

 

Per informazioni sulle infrazioni in generale consultare il seguente sito: http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm

 

Ulteriori informazioni

Elenco per Stato membro delle zone in cui i valori limite sono superati

http://ec.europa.eu/environment/air/quality/gislation/exceedances.htm

Sito web sulle proroghe

http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm

 

                                              



(1) Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (v. MEMO/07/571 e IP/08/570).

(2) Decisioni della Commissione C(2009)7390 e C(2010)490.

(3) Direttiva 1999/30/CE, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo.



 

 

 

 

 

DIRETTIVA 2008/50/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,

del 21 maggio 2008 ,

relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa

Gazzetta ufficiale n. L 152 del 11/06/2008

 

Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 21 maggio 2008

relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ,

visto il parere del Comitato delle regioni ,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato ,

considerando quanto segue:

(1)        Il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, adottato con la decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002 , sancisce la necessità di ridurre l’inquinamento a livelli tali che limitino al minimo gli effetti nocivi per la salute umana, con particolare riferimento alle popolazioni sensibili, e per l’ambiente nel suo complesso, di migliorare le attività di monitoraggio e valutazione della qualità dell’aria, compresa la deposizione degli inquinanti, e di informare il pubblico.

(2)        Ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l’emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale, nazionale e comunitario. È opportuno pertanto evitare, prevenire o ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici nocivi e definire adeguati obiettivi per la qualità dell’aria ambiente che tengano conto delle pertinenti norme, orientamenti e programmi dell’Organizzazione mondiale della sanità.

(3)        La direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente , la direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo , la direttiva 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell’aria ambiente , la direttiva 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, relativa all’ozono nell’aria , e la decisione 97/101/CE del Consiglio, del 27 gennaio 1997, che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell’inquinamento atmosferico negli Stati membri , devono essere modificate sostanzialmente per incorporarvi gli ultimi sviluppi in campo scientifico e sanitario e le esperienze più recenti degli Stati membri. A fini di chiarezza, semplificazione ed efficienza amministrativa è pertanto opportuno sostituire i cinque atti citati con un’unica direttiva e, se del caso, con disposizioni di attuazione.

(4)        Quando sarà stata maturata un’esperienza sufficiente a livello di attuazione della direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente , si potrà prendere in considerazione la possibilità di incorporare le disposizioni di tale direttiva nella presente direttiva.

(5)        È opportuno seguire un’impostazione comune nella valutazione della qualità dell’aria ambiente sulla base di criteri comuni di valutazione. Nel determinare la qualità dell’aria ambiente è opportuno tener conto della dimensione delle popolazioni e degli ecosistemi esposti all’inquinamento atmosferico. È pertanto opportuno classificare il territorio di ciascuno Stato membro in base a zone o agglomerati che rispecchino la densità della popolazione.

(6)        Ove possibile, è opportuno utilizzare tecniche di modellizzazione onde consentire un’interpretazione dei dati puntuali in termini di distribuzione geografica della concentrazione. Ciò potrebbe costituire una base per il calcolo dell’esposizione collettiva della popolazione nella zona interessata.

(7)        Per garantire che le informazioni raccolte sull’inquinamento atmosferico siano sufficientemente rappresentative e comparabili in tutta la Comunità, ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente è importante utilizzare tecniche di misurazione standard e criteri comuni per quanto riguarda il numero e l’ubicazione delle stazioni di misurazione. Per la valutazione della qualità dell’aria ambiente possono essere utilizzate tecniche diverse dalle misurazioni ed è pertanto necessario definire i criteri per l’utilizzo delle suddette tecniche e per la necessaria accuratezza delle stesse.

(8)        È opportuno procedere a misurazioni dettagliate del materiale particolato sottile in siti di fondo rurali per poter meglio comprendere l’impatto di questo tipo di inquinante e formulare politiche adeguate al riguardo. Tali misurazioni dovrebbero essere effettuate in maniera coerente con quelle effettuate nell’ambito del programma concertato per la sorveglianza e la valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP), istituito dalla convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza approvata dalla decisione 81/462/CEE del Consiglio dell’ 11 giugno 1981 .

(9)        Lo stato di qualità dell’aria dovrebbe essere mantenuto, se già buono, o migliorato. Qualora gli obiettivi di qualità dell’aria ambiente fissati dalla presente direttiva non siano raggiunti, gli Stati membri dovrebbero intervenire per ottenere la conformità ai valori limite e ai livelli critici e per raggiungere, ove possibile, i valori-obiettivo e gli obiettivi a lungo termine.

(10)      Il rischio che l’inquinamento atmosferico rappresenta per la vegetazione e per gli ecosistemi naturali è più rilevante in siti distanti dalle zone urbane. Ai fini della valutazione di tali rischi e della conformità ai livelli critici per la tutela della vegetazione è opportuno, pertanto, prendere in esame principalmente i luoghi distanti dalle zone edificate.

(11)      Il materiale particolato sottile (PM2,5) ha impatto molto negativo sulla salute umana. Finora, inoltre, non esiste una soglia identificabile al di sotto della quale il PM2,5 non rappresenti un rischio. Per tale motivo la disciplina prevista per questo inquinante dovrebbe essere differente da quella di altri inquinanti atmosferici. Tale approccio dovrebbe mirare ad una riduzione generale delle concentrazioni nei siti di fondo urbani per garantire che ampie fasce della popolazione beneficino di una migliore qualità dell’aria. Tuttavia, per garantire un livello minimo di tutela della salute su tutto il territorio, a tale approccio è opportuno affiancare la definizione di un valore limite, preceduto in una prima fase da un valore-obiettivo.

(12)      Gli attuali valori-obiettivo e obiettivi a lungo termine finalizzati a garantire una protezione efficace contro gli effetti nocivi per la salute umana, la vegetazione e gli ecosistemi dovuti all’esposizione all’ozono dovrebbero rimanere invariati. È opportuno fissare una soglia di allarme e una soglia di informazione per l’ozono al fine di tutelare, rispettivamente, la salute della popolazione in generale e delle fasce vulnerabili dalle esposizioni di breve durata a concentrazioni elevate di ozono. Il raggiungimento di tali soglie dovrebbe far scattare l’obbligo di informare il pubblico in merito ai rischi dell’esposizione e l’applicazione, se del caso, di provvedimenti a breve termine per ridurre i livelli di ozono nelle zone in cui le soglie di allarme sono superate.

(13)      L’ozono è un inquinante transfrontaliero che si forma nell’atmosfera dall’emissione degli inquinanti primari disciplinati dalla direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici . I progressi verso il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell’aria e degli obiettivi a lungo termine per l’ozono che la presente direttiva intende realizzare dovrebbero essere determinati dagli obiettivi e dai limiti di emissione previsti nella direttiva 2001/81/CE e, se del caso, dall’attuazione di piani per la qualità dell’aria come previsto dalla presente direttiva.

(14)      Nelle zone e negli agglomerati in cui gli obiettivi a lungo termine per l’ozono o le soglie di valutazione per altri inquinanti sono superati è opportuno rendere obbligatoria la misurazione in siti fissi. Le informazioni tratte dalle misurazioni in siti fissi potrebbero essere completate con tecniche di modellizzazione e/o misurazioni indicative onde consentire un’interpretazione dei dati puntuali in termini di distribuzione geografica delle concentrazioni. Il ricorso a tecniche di valutazione supplementari dovrebbe anche consentire di ridurre il numero minimo di punti di campionamento fissi.

(15)      I contributi da fonti naturali possono essere valutati, ma non possono essere controllati. Pertanto, qualora i contributi naturali a inquinanti nell’aria ambiente possano essere determinati con sufficiente certezza e qualora i superamenti siano dovuti in tutto o in parte a tali contributi naturali, questi possono essere detratti, alle condizioni previste dalla presente direttiva, al momento della valutazione del rispetto dei valori limite della qualità dell’aria. I contributi ai superamenti dei valori limite per il materiale particolato PM10 dovuti alla sabbiatura o salatura invernali delle strade possono anch’essi essere detratti all’atto della valutazione della conformità ai valori limite per la qualità dell’aria, sempreché siano state adottate misure ragionevoli per diminuire le concentrazioni.

(16)      Per le zone e gli agglomerati in cui le condizioni sono particolarmente difficili, dovrebbe essere possibile prorogare il termine entro il quale deve essere garantita la conformità ai valori limite per la qualità dell’aria nei casi in cui, nonostante l’attuazione di adeguate misure di abbattimento, in alcune zone o agglomerati specifici persistano problemi acuti di conformità. Le eventuali proroghe per una determinata zona o agglomerato dovrebbero essere corredate di un piano globale sottoposto alla valutazione della Commissione e finalizzato a garantire la conformità entro il termine così prorogato. La disponibilità delle necessarie misure comunitarie che riflettono il livello di ambizione scelto nella strategia tematica sull’inquinamento atmosferico per ridurre le emissioni alla fonte è importante ai fini di un’effettiva riduzione delle emissioni nel periodo fissato dalla presente direttiva per la conformità ai valori limite e dovrebbe essere presa in considerazione al momento di valutare le richieste di posticipare i termini per la conformità.

(17)      Le misure comunitarie necessarie per ridurre le emissioni alla fonte, in particolare quelle volte a migliorare l’efficacia della legislazione comunitaria in materia di emissioni industriali, a limitare le emissioni di scarico dei motori dei veicoli pesanti, a ridurre ulteriormente le emissioni nazionali di inquinanti chiave consentite dagli Stati membri e le emissioni connesse all’approvvigionamento di carburante degli autoveicoli a benzina nelle stazioni di servizio, nonché ad affrontare la questione del tenore di zolfo dei combustibili, compresi quelli marini, dovrebbero essere debitamente esaminate in via prioritaria da tutte le istituzioni interessate.

(18)      È opportuno predisporre piani per la qualità dell’aria per le zone e gli agglomerati entro i quali le concentrazioni di inquinanti nell’aria ambiente superano i rispettivi valori-obiettivo o valori limite per la qualità dell’aria, più eventuali margini di tolleranza provvisori. Gli inquinanti atmosferici provengono da molte fonti e attività diverse. Per garantire la coerenza tra le varie politiche, tali piani per la qualità dell’aria dovrebbero, se possibile, essere in linea ed integrati con i piani e i programmi formulati a norma della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione , della direttiva 2001/81/CE e della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale . Si terrà altresì pienamente conto degli obiettivi di qualità dell’aria ambiente previsti nella presente direttiva quando vengono concesse autorizzazioni per attività industriali a norma della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento .

(19)      I piani d’azione dovrebbero indicare i provvedimenti da adottare nel breve termine nei casi in cui sussista il rischio di superare una o più delle soglie di allarme al fine di ridurre il rischio in questione e di limitarne la durata. Allorché il rischio riguarda uno o più valori limite o valori-obiettivo, gli Stati membri possono, se opportuno, elaborare tali piani d’azione a breve termine. Per quanto riguarda l’ozono, i piani d’azione a breve termine dovrebbero tener conto delle disposizioni contenute nella decisione 2004/279/CE della Commissione, del 19 marzo 2004, concernente orientamenti per l’attuazione della direttiva 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’ozono nell’aria .

(20)      Gli Stati membri dovrebbero consultarsi con un altro Stato membro qualora, in seguito ad un inquinamento rilevante che abbia origine in quest’ultimo, il livello di un inquinante superi o è probabile che superi gli obiettivi di qualità dell’aria del caso più l’eventuale margine di tolleranza o, a seconda dei casi, la soglia di allarme. In caso di natura transfrontaliera di alcuni inquinanti specifici, come l’ozono e il materiale particolato, può essere necessario un coordinamento fra Stati membri limitrofi ai fini della predisposizione e dell’attuazione di piani per la qualità dell’aria e di piani d’azione a breve termine e dell’informazione del pubblico. Gli Stati membri dovrebbero avviare, se del caso, una cooperazione con i paesi terzi, privilegiando una tempestiva partecipazione dei paesi candidati.

(21)      È necessario che gli Stati membri e la Commissione raccolgano, scambino e diffondano le informazioni sulla qualità dell’aria per meglio comprendere gli effetti dell’inquinamento atmosferico e formulare politiche adeguate al riguardo. È opportuno fornire prontamente al pubblico informazioni aggiornate sulle concentrazioni nell’aria ambiente di tutti gli inquinanti disciplinati.

(22)      Per agevolare il trattamento e la comparazione delle informazioni sulla qualità dell’aria, i dati presentati alla Commissione dovrebbero avere un formato standard.

(23)      È necessario adeguare le procedure riguardanti la fornitura dei dati, la valutazione e la comunicazione delle informazioni sulla qualità dell’aria per consentire l’utilizzo di strumenti elettronici e di Internet quali strumenti principali per mettere a disposizione le informazioni, e per rendere tali procedure compatibili con la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) .

(24)      È opportuno prevedere la possibilità di adeguare all’evoluzione scientifica e tecnica i criteri e le tecniche utilizzati per la valutazione della qualità dell’aria ambiente e di adattare le informazioni da fornire.

(25)      Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e a causa della natura transfrontaliera degli inquinanti dell’aria e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(26)      È opportuno che gli Stati membri stabiliscano norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva e ne garantiscano l’applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(27)      Alcune disposizioni degli atti abrogati dalla presente direttiva dovrebbero rimanere in vigore per garantire il mantenimento dei valori limite esistenti, ai fini della qualità dell’aria, per il biossido di azoto fino alla loro sostituzione a decorrere dal 1o gennaio 2010, il mantenimento delle disposizioni in materia di comunicazione delle informazioni sulla qualità dell’aria fino all’adozione di nuove modalità di applicazione e, infine, il mantenimento degli obblighi riguardanti la valutazione preliminare della qualità dell’aria di cui alla direttiva 2004/107/CE.

(28)      L’obbligo di attuazione della presente direttiva nel diritto nazionale dovrebbe limitarsi alle disposizioni che costituiscono un cambiamento rilevante rispetto alle direttive precedenti.

(29)      Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale "Legiferare meglio" , gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la direttiva e i provvedimenti di recepimento.

(30)      La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, la presente direttiva intende promuovere l’integrazione nelle politiche dell’Unione di un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della qualità dell’ambiente secondo il principio dello sviluppo sostenibile stabilito all’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(31)      Le misure necessarie per l’esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione .

(32)      La Commissione dovrebbe avere il potere di modificare gli allegati da I a VI, da VIII a X e l' allegato XV. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(33)      La clausola di recepimento prevede che gli Stati membri provvedano a predisporre le necessarie misurazioni in siti di fondo urbani in tempo utile per definire l’indicatore di esposizione media, al fine di garantire il rispetto dei requisiti in materia di valutazione dell’obiettivo nazionale di riduzione dell’esposizione e in materia di calcolo dell’indicatore di esposizione media,

 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva istituisce misure volte a:

1)      definire e stabilire obiettivi di qualità dell’aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente nel suo complesso;

2)      valutare la qualità dell’aria ambiente negli Stati membri sulla base di metodi e criteri comuni;

3)      ottenere informazioni sulla qualità dell’aria ambiente per contribuire alla lotta contro l’inquinamento dell’aria e gli effetti nocivi e per monitorare le tendenze a lungo termine e i miglioramenti ottenuti con l’applicazione delle misure nazionali e comunitarie;

4)      garantire che le informazioni sulla qualità dell’aria ambiente siano messe a disposizione del pubblico;

5)      mantenere la qualità dell’aria ambiente, laddove sia buona, e migliorarla negli altri casi;

6)      promuovere una maggiore cooperazione tra gli Stati membri nella lotta contro l’inquinamento atmosferico.

 

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva s’intende per:

1)      "aria ambiente": l’aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro quali definiti dalla direttiva 89/654/CEE  a cui si applichino le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e a cui il pubblico non ha accesso regolare;

2)      "inquinante": qualsiasi sostanza presente nell’aria ambiente e che può avere effetti nocivi per la salute umana e/o per l’ambiente nel suo complesso;

3)      "livello": concentrazione nell’aria ambiente di un inquinante o deposizione dello stesso su una superficie in un dato periodo di tempo;

4)      "valutazione": qualsiasi metodo utilizzato per misurare, calcolare, prevedere o stimare i livelli;

5)      "valore limite": livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e/o per l’ambiente nel suo complesso, che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e in seguito non deve essere superato;

6)      "livello critico": livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al di sopra del quale vi possono essere effetti negativi diretti su recettori quali piante, alberi o ecosistemi naturali, esclusi gli esseri umani;

7)      "margine di tolleranza": percentuale di tolleranza del valore limite consentita alle condizioni stabilite dalla presente direttiva;

8)      "piani per la qualità dell'aria"; piani che stabiliscono misure per il raggiungimento dei valori limite o dei valori-obiettivo;

9)      "valore-obiettivo": livello fissato al fine di evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e/o per l’ambiente nel suo complesso, da conseguirsi, ove possibile, entro un termine prestabilito;

10)   "soglia di allarme": livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata della popolazione nel suo insieme e raggiunto il quale gli Stati membri devono adottare provvedimenti immediati;

11)   "soglia di informazione": livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione e raggiunto il quale sono necessarie informazioni adeguate e tempestive;

12)   "soglia di valutazione superiore": livello al di sotto del quale è possibile combinare le misurazioni in siti fissi con le tecniche di modellizzazione e/o le misurazioni indicative al fine di valutare la qualità dell’aria ambiente;

13)   "soglia di valutazione inferiore": livello al di sotto del quale è possibile utilizzare solo tecniche di modellizzazione o di stima obiettiva al fine di valutare la qualità dell’aria ambiente;

14)   "obiettivo a lungo termine": livello da raggiungere nel lungo periodo, salvo quando ciò non sia realizzabile tramite misure proporzionate, al fine di garantire un’efficace protezione della salute umana e dell’ambiente;

15)   "contributi da fonti naturali": emissioni di inquinanti non causate direttamente o indirettamente da attività umane, inclusi eventi naturali quali eruzioni vulcaniche, attività sismiche, attività geotermiche, incendi spontanei, tempeste di vento, aerosol marini o trasporto o risospensione atmosferici di particelle naturali dalle regioni secche;

16)   "zona": parte del territorio di uno Stato membro da esso delimitata, ai fini della valutazione e della gestione della qualità dell’aria;

17)   "agglomerato": zona in cui è concentrata una popolazione superiore a 250000 abitanti o, allorché la popolazione è pari o inferiore a 250000 abitanti, con una densità di popolazione per km2 definita dagli Stati membri;

18)   "PM10": il materiale particolato che penetra attraverso un ingresso dimensionale selettivo conforme al metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM10, norma EN 12341, con un’efficienza di penetrazione del 50 % per materiale particolato di un diametro aerodinamico di 10 μm;

19)   "PM2,5": il materiale particolato che penetra attraverso un ingresso dimensionale selettivo conforme al metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM2,5 norma EN 14907 con un’efficienza di penetrazione del 50 % per materiale particolato di un diametro aerodinamico di 2,5 μm;

20)   "indicatore di esposizione media": livello medio determinato sulla base di misurazioni in siti di fondo urbano in tutto il territorio di uno Stato membro e che rispecchia l’esposizione della popolazione. È utilizzato per calcolare l’obiettivo nazionale di riduzione dell’esposizione e l’obbligo di concentrazione dell’esposizione;

21)   "obbligo di concentrazione dell'esposizione": livello fissato sulla base dell’indicatore di esposizione media al fine di ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana, da raggiungere nell’arco di un determinato periodo;

22)   "obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione": riduzione percentuale dell’esposizione media della popolazione di uno Stato membro fissata per l’anno di riferimento al fine di ridurre gli effetti nocivi per la salute umana, da raggiungersi, ove possibile, entro un termine prestabilito;

23)   "sito di fondo urbano": sito all’interno delle zone urbane dove i livelli sono rappresentativi dell’esposizione della popolazione urbana generale;

24)   "ossidi di azoto": la somma dei rapporti in mescolamento in volume (ppbv) di monossido di azoto (ossido nitrico) e di biossido di azoto espressa in unità di concentrazione di massa di biossido di azoto (μg/m3);

25)   "misurazione in siti fissi": misurazione effettuata in postazioni fisse, in continuo o con campionamento casuale, per determinare i livelli conformemente ai pertinenti obiettivi di qualità dei dati;

26)   "misurazione indicativa": misurazione che rispetta obiettivi di qualità dei dati meno stringenti rispetto a quelli richiesti per la misurazione in siti fissi;

27)   "composti organici volatili" (COV): i composti organici provenienti da fonti antropiche e biogeniche, diversi dal metano, che possono produrre ossidanti fotochimici per reazione con gli ossidi di azoto in presenza di luce solare;

28)   "precursori dell'ozono": sostanze che contribuiscono alla formazione dell’ozono troposferico, alcune delle quali sono elencate nell’allegato X.

 

Articolo 3

Responsabilità

Gli Stati membri designano, ai livelli adeguati, le autorità competenti e gli organismi responsabili:

a)     della valutazione della qualità dell’aria ambiente;

b)     dell’approvazione dei sistemi di misurazione (metodi, apparecchiature, reti e laboratori);

c)      della garanzia dell’accuratezza delle misurazioni;

d)     dell’analisi dei metodi di valutazione;

e)     del coordinamento, sul proprio territorio, degli eventuali programmi di garanzia della qualità su scala comunitaria organizzati dalla Commissione;

f)       della cooperazione tra gli altri Stati membri e la Commissione.

Se del caso, le autorità e gli organismi competenti si conformano alle disposizioni dell’allegato I, punto C.

 

Articolo 4

Istituzione di zone e agglomerati

Gli Stati membri istituiscono zone e agglomerati in tutto il loro territorio. Le attività di valutazione e di gestione della qualità dell’aria sono svolte in tutte le zone e gli agglomerati.

 

CAPO II

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL’ARIA AMBIENTE

 

SEZIONE 1

valutazione della qualità dell’aria ambiente con riferimento al biossido di zolfo, al biossido di azoto e agli ossidi di azoto, al particolato, al piombo, al benzene e al monossido di carbonio

 

Articolo 5

Regime di valutazione

1. Le soglie di valutazione superiore e inferiore indicate nell’allegato II, punto A si applicano al biossido di zolfo, al biossido di azoto e agli ossidi di azoto, al particolato (PM10 e PM2,5), al piombo, al benzene e al monossido di carbonio.

Ciascuna zona e agglomerato è classificata/o in base alle suddette soglie di valutazione.

2. La classificazione di cui al paragrafo 1 è riesaminata almeno ogni cinque anni, secondo la procedura di cui all’allegato II, punto B.

Tuttavia, la classificazione è riesaminata con maggiore frequenza nel caso di cambiamenti significativi delle attività che influenzano la concentrazione nell’aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto o, se del caso, ossidi di azoto, particolato (PM10 e PM2,5), piombo, benzene o monossido di carbonio.

 

Articolo 6

Criteri di valutazione

1. Gli Stati membri valutano la qualità dell’aria ambiente con riferimento agli inquinanti di cui all’articolo 5 in tutte le loro zone e i loro agglomerati, secondo i criteri fissati nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo e secondo i criteri fissati nell’allegato III.

2. In tutte le zone e gli agglomerati nei quali il livello degli inquinanti di cui al paragrafo 1 supera la soglia di valutazione superiore stabilita per tali inquinanti, la qualità dell’aria ambiente è valutata tramite misurazioni in siti fissi. Tali misurazioni possono essere integrate da tecniche di modellizzazione e/o da misurazioni indicative al fine di fornire informazioni adeguate sulla distribuzione nello spazio della qualità dell’aria ambiente.

3. In tutte le zone e gli agglomerati nei quali il livello degli inquinanti di cui al paragrafo 1 è inferiore alla soglia di valutazione superiore stabilita per tali inquinanti, la qualità dell’aria ambiente può essere valutata con una combinazione di misurazioni in siti fissi e tecniche di modellizzazione e/o misurazioni indicative.

4. In tutte le zone e gli agglomerati nei quali il livello degli inquinanti di cui al paragrafo 1 è inferiore alla soglia di valutazione inferiore stabilita per tali inquinanti, la qualità dell’aria ambiente può essere valutata anche solo con tecniche di modellizzazione o con tecniche di stima obiettiva o con entrambe.

5. Oltre alle valutazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, sono effettuate delle misurazioni presso siti di fondo rurali distanti da fonti significative di inquinamento atmosferico allo scopo di fornire almeno informazioni sulla concentrazione di massa totale e sulle concentrazioni per speciazione chimica del materiale particolato sottile (PM2,5) su base media annua; le misurazioni sono effettuate utilizzando i seguenti criteri:

a)     è previsto un punto di campionamento ogni 100000 km2;

b)     ciascuno Stato membro allestisce almeno una stazione di misurazione oppure, previo accordo con Stati membri confinanti, può allestire una o più stazioni di misurazione comuni a copertura delle zone limitrofe interessate al fine di disporre della necessaria risoluzione spaziale;

c)      se opportuno, le attività di monitoraggio sono coordinate con la strategia di monitoraggio e il programma di misurazioni del programma concertato per la sorveglianza e la valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP);

d)     l’allegato I, punti A e C, si applica in riferimento agli obiettivi di qualità dei dati per le misurazioni della concentrazione di massa del particolato; l’allegato IV si applica nella sua interezza.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i metodi utilizzati per la misurazione della composizione chimica del materiale particolato sottile (PM2,5).

 

Articolo 7

Punti di campionamento

1. I punti di campionamento per la misurazione del biossido di zolfo, del biossido di azoto e degli ossidi di azoto, del particolato (PM10, PM2,5), del piombo, del benzene e del monossido di carbonio nell’aria ambiente sono ubicati secondo i criteri di cui all’allegato III.

2. In ciascuna zona o agglomerato nei quali le misurazioni in siti fissi sono l’unica fonte di informazione per valutare la qualità dell’aria, il numero dei punti di campionamento per ogni inquinante interessato non dev’essere inferiore al numero minimo di punti di campionamento indicato nell’allegato V, punto A.

3. Tuttavia, nelle zone e negli agglomerati nei quali le informazioni provenienti dai punti di campionamento per le misurazioni in siti fissi sono integrate da informazioni ottenute con la modellizzazione e/o con misurazioni indicative, il numero complessivo dei punti di campionamento di cui all’allegato V, punto A, può essere ridotto fino ad un massimo del 50 % purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)     i metodi supplementari consentano di pervenire a un livello d’informazione sufficiente per la valutazione della qualità dell’aria con riferimento ai valori limite o alle soglie di allarme e ad un adeguato livello d’informazione del pubblico;

b)     il numero di punti di campionamento da installare e la risoluzione spaziale di altre tecniche consentano di accertare le concentrazioni dell’inquinante interessato conformemente agli obiettivi di qualità dei dati di cui all’allegato I, punto A e facciano sì che i risultati della valutazione soddisfino i criteri di cui all’allegato I, punto B.

Ai fini della valutazione della qualità dell’aria in riferimento ai valori limite si tiene conto dei risultati della modellizzazione e/o delle misurazioni indicative.

4. L’applicazione negli Stati membri dei criteri per la selezione dei punti di campionamento è monitorata dalla Commissione in modo da agevolare l’applicazione armonizzata di detti criteri in tutta l’Unione europea.

 

Articolo 8

Metodi di misurazione di riferimento

1. Gli Stati membri applicano i metodi di misurazione di riferimento e i criteri indicati nell’allegato VI, punti A e C.

2. Sono consentiti altri metodi di misurazione a condizione che soddisfino i criteri di cui all’allegato VI, punto B.

 

SEZIONE 2

valutazione della qualità dell’aria ambiente con riferimento all’ozono

 

Articolo 9

Criteri di valutazione

1. Nelle zone o negli agglomerati nei quali, durante uno qualsiasi dei cinque anni precedenti di rilevamento, le concentrazioni di ozono hanno superato gli obiettivi a lungo termine di cui all’allegato VII, punto C, si effettuano misurazioni in siti fissi.

2. Se i dati disponibili coprono un periodo inferiore a cinque anni, al fine di determinare se in tale periodo sono stati superati gli obiettivi a lungo termine di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono combinare i risultati ottenuti dalle campagne di misurazione di breve durata effettuate nel periodo dell’anno e nei siti rappresentativi dei massimi livelli di inquinamento, con le informazioni ricavate dagli inventari delle emissioni e dalla modellizzazione.

 

Articolo 10

Punti di campionamento

1. L’ubicazione dei punti di campionamento per la misurazione dell’ozono è determinata utilizzando i criteri definiti nell’allegato VIII.

2. In ciascuna zona o agglomerato in cui la misurazione è l’unica fonte di informazioni per valutare la qualità dell’aria, il numero dei punti di campionamento per la misurazione in siti fissi dell’ozono non deve essere inferiore al numero minimo di punti di campionamento di cui all’allegato IX, punto A.

3. Nelle zone e negli agglomerati nei quali le informazioni ottenute dai punti di campionamento per la misurazione in siti fissi siano integrate da informazioni ricavate dalla modellizzazione e/o da misurazioni indicative, il numero dei punti di campionamento di cui all’allegato IX punto A può essere ridotto purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)     i metodi supplementari forniscano informazioni sufficienti per la valutazione della qualità dell’aria con riferimento ai valori-obiettivo, agli obiettivi a lungo termine o alle soglie di allarme e d’informazione;

b)     il numero di punti di campionamento da installare e la risoluzione spaziale di altre tecniche siano sufficienti per accertare la concentrazione di ozono conformemente agli obiettivi di qualità dei dati di cui all’allegato I, punto A e far sì che i risultati della valutazione soddisfino i criteri di cui all’allegato I, punto B;

c)      in ciascuna zona o agglomerato il numero di punti di campionamento sia almeno uno per due milioni di abitanti o uno per 50000 km2, se ciò produce un numero maggiore di punti di campionamento; in ogni caso, il numero non dev’essere inferiore a uno per ciascuna zona o agglomerato;

d)     il biossido di azoto sia misurato in tutti i rimanenti punti di campionamento, ad esclusione delle stazioni rurali di fondo, quali definite nell’allegato VIII, punto A.

Ai fini della valutazione della qualità dell’aria in riferimento ai valori-obiettivo si tiene conto dei risultati della modellizzazione e/o delle misurazioni indicative.

4. In corrispondenza di almeno il 50 % dei punti di campionamento dell’ozono previsti all’allegato IX, punto A, è effettuata anche la misurazione del biossido di azoto. Queste sono misurazioni in continuo, ad eccezione delle stazioni rurali di fondo, quali definite nell’allegato VIII, punto A, nelle quali possono essere utilizzati altri metodi di misurazione.

5. Nelle zone e negli agglomerati in cui, durante ciascuno dei precedenti cinque anni di misurazione, le concentrazioni siano state inferiori agli obiettivi a lungo termine, il numero dei punti di campionamento per le misurazioni in siti fissi è stabilito ai sensi dell’allegato IX, punto B.

6. Ciascuno Stato membro provvede affinché nel suo territorio sia allestito e mantenuto operativo almeno un punto di campionamento per rilevare dati sulle concentrazioni dei precursori dell’ozono elencati nell’allegato X. Ogni Stato membro stabilisce il numero e l’ubicazione delle stazioni nelle quali misurare i precursori dell’ozono, attenendosi agli obiettivi e ai metodi indicati nell’allegato X.

 

Articolo 11

Metodi di misurazione di riferimento

1. Gli Stati membri applicano il metodo di riferimento per la misurazione dell’ozono indicato nell’allegato VI, punto A.8. Sono consentiti altri metodi di misurazione a condizione che soddisfino i criteri di cui all’allegato VI, punto B.

2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione i metodi utilizzati per il campionamento e la misurazione dei COV, secondo quanto indicato all’allegato X.

 

CAPO III

GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL’ARIA AMBIENTE

 

Articolo 12

Prescrizioni per i casi in cui i livelli siano inferiori ai valori limite

Nelle zone e negli agglomerati nei quali i livelli di biossido di zolfo, biossido di azoto, PM10, PM2,5, piombo, benzene e monossido di carbonio presenti nell’aria ambiente sono inferiori ai rispettivi valori limite indicati negli allegati XI e XIV, gli Stati membri mantengono i livelli di tali inquinanti al di sotto dei valori limite e si adoperano per preservare la migliore qualità dell’aria ambiente che risulti compatibile con lo sviluppo sostenibile.

 

Articolo 13

Valori limite e soglie di allarme ai fini della protezione della salute umana

1. Gli Stati membri provvedono affinché i livelli di biossido di zolfo, PM10, piombo e monossido di carbonio presenti nell’aria ambiente non superino, nell’insieme delle loro zone e dei loro agglomerati, i valori limite stabiliti nell’allegato XI.

Per quanto riguarda il biossido di azoto e il benzene, i valori limite fissati nell’allegato XI non possono essere superati a decorrere dalle date indicate nel medesimo allegato.

Il rispetto di tali requisiti è valutato a norma dell’allegato III.

I margini di tolleranza fissati nell’allegato XI si applicano a norma dell’articolo 22, paragrafo 3 e dell’articolo 23, paragrafo 1.

2. Le soglie di allarme applicabili per le concentrazioni di biossido di zolfo e biossido di azoto nell’aria ambiente sono indicate nell’allegato XII, punto A.

 

Articolo 14

Livelli critici

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano rispettati i livelli critici indicati nell’allegato XIII valutati a norma dell’allegato III, punto A.

2. Nei casi in cui la misurazione in siti fissi è l’unica fonte di informazioni per valutare la qualità dell’aria, il numero dei punti di campionamento non dev’essere inferiore al numero minimo indicato nell’allegato V, punto C. Se le informazioni in questione sono integrate da informazioni provenienti da misurazioni indicative o dalla modellizzazione, il numero minimo di punti di campionamento può essere ridotto fino ad un massimo del 50 % a condizione che le concentrazioni valutate dell’inquinante interessato possano essere determinate secondo gli obiettivi di qualità dei dati indicati nell’allegato I, punto A.

 

Articolo 15

Obiettivo nazionale di riduzione dell’esposizione al PM2,5 per la protezione della salute umana

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie, che non comportano costi sproporzionati, per ridurre l’esposizione al PM2,5 al fine di conseguire l’obiettivo nazionale di riduzione dell’esposizione di cui all’allegato XIV, punto B, entro l’anno indicato nello stesso allegato.

2. Gli Stati membri garantiscono che l’indicatore di esposizione media per l’anno 2015, stabilito conformemente all’allegato XIV, punto A, non superi l’obbligo di concentrazione dell’esposizione previsto al punto C di tale allegato.

3. L’indicatore di esposizione media per il PM2,5 è valutato secondo i criteri dell’allegato XIV, punto A.

4. Ciascuno Stato membro provvede, a norma dell’allegato III, affinché la distribuzione e il numero dei punti di campionamento su cui si basa l’indicatore di esposizione media per il PM2,5 rispecchino adeguatamente l’esposizione della popolazione in generale. Il numero dei punti di campionamento non deve essere inferiore a quello determinato secondo i criteri dell’allegato V, punto B.

 

Articolo 16

Valore-obiettivo e valore limite del PM2,5 per la protezione della salute umana

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie, che non comportano costi sproporzionati, per garantire che le concentrazioni di PM2,5 nell’aria ambiente non superino il valore-obiettivo definito nell’allegato XIV, punto D, a decorrere dalla data ivi indicata.

2. Gli Stati membri garantiscono che le concentrazioni di PM2,5 nell’aria ambiente non superino il valore limite definito nell’allegato XIV, punto E, in tutte le loro zone e agglomerati a decorrere dalla data ivi indicata. Il rispetto di tale requisito è valutato a norma dell’allegato III.

3. I margini di tolleranza fissati nell’allegato XIV, punto E, si applicano a norma dell’articolo 23, paragrafo 1.

 

Articolo 17

Prescrizioni per le zone e gli agglomerati nei quali la concentrazione di ozono supera i valori-obiettivo e gli obiettivi a lungo termine

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie, che non comportano costi sproporzionati, per garantire che i valori-obiettivo e gli obiettivi a lungo termine siano conseguiti.

2. Per le zone e gli agglomerati nei quali un valore-obiettivo risulta superato, gli Stati membri garantiscono che il programma predisposto a norma dell’articolo 6 della direttiva 2001/81/CE e, se del caso, un piano per la qualità dell’aria siano messi in atto al fine di raggiungere i valori-obiettivo a decorrere dalla data indicata nell’allegato VII, punto B, della presente direttiva salvo quando ciò non sia realizzabile attraverso misure che non comportano costi sproporzionati.

3. Per le zone e gli agglomerati nei quali i livelli di ozono nell’aria ambiente superano gli obiettivi a lungo termine ma sono inferiori o uguali ai valori-obiettivo, gli Stati membri predispongono e attuano provvedimenti efficaci dal punto di vista dei costi finalizzati al conseguimento degli obiettivi a lungo termine. Tali provvedimenti sono almeno in linea con i piani per la qualità dell’aria e con il programma di cui al paragrafo 2.

 

Articolo 18

Prescrizioni per le zone e gli agglomerati nei quali la concentrazione di ozono soddisfa gli obiettivi a lungo termine

Nelle zone e negli agglomerati nei quali i livelli di ozono soddisfano gli obiettivi a lungo termine, e nella misura in cui lo consentano fattori quali, ad esempio, la natura transfrontaliera dell’inquinamento da ozono e le condizioni meteorologiche, gli Stati membri mantengono tali livelli al di sotto degli obiettivi a lungo termine e preservano, tramite provvedimenti proporzionati, la migliore qualità dell’aria ambiente che risulti compatibile con lo sviluppo sostenibile e un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana.

 

Articolo 19

Misure in caso di superamento delle soglie di informazione o di allarme

Se la soglia di informazione di cui all’allegato XII o una qualsiasi delle soglie di allarme specificate nello stesso allegato sono superate, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per informare il pubblico a mezzo radio, televisione, stampa o via Internet.

Gli Stati membri trasmettono inoltre alla Commissione, in via provvisoria, informazioni sui livelli registrati e sulla durata del superamento della soglia di allarme o della soglia di informazione.

 

Articolo 20

Contributi da fonti naturali

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per un determinato anno, l’elenco delle zone e degli agglomerati nei quali il superamento dei valori limite per un determinato inquinante è imputabile a fonti naturali. Gli Stati membri forniscono informazioni sulla concentrazione e sulle fonti, nonché elementi che dimostrino come il superamento sia imputabile a fonti naturali.

2. Nei casi in cui la Commissione è informata di un superamento imputabile a fonti naturali ai sensi del paragrafo 1, detto superamento non è considerato tale ai fini della presente direttiva.

3. Entro l' 11 giugno 2010 la Commissione pubblica orientamenti per la dimostrazione e la detrazione dei superamenti imputabili a fonti naturali.

 

Articolo 21

Superamenti dovuti alla sabbiatura o salatura invernali delle strade

1. Gli Stati membri possono designare zone o agglomerati nei quali i valori limite per il PM10 sono superati nell’aria ambiente a causa della risospensione del particolato a seguito della sabbiatura o salatura delle strade nella stagione invernale.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione un elenco di tali zone o agglomerati, insieme alle informazioni sulle concentrazioni e sulle fonti di PM10.

3. Nell’informare la Commissione a norma dell’articolo 27, gli Stati membri forniscono la documentazione necessaria per dimostrare che ogni superamento è dovuto alla risospensione di particolato e che sono stati adottati provvedimenti ragionevoli per diminuire le concentrazioni.

4. Fatto salvo l’articolo 20, per le zone e gli agglomerati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri sono tenuti a predisporre il piano per la qualità dell’aria di cui all’articolo 23 solo se il superamento dei valori del PM10 è dovuto a cause diverse dalla sabbiatura o salatura invernali delle strade.

5. La Commissione pubblica orientamenti per la determinazione dei contributi provenienti dalla risospensione di particolato a seguito di sabbiatura o salatura delle strade entro l' 11 giugno 2010.

 

Articolo 22

Proroga del termine per il conseguimento e deroga all’obbligo di applicare determinati valori limite

1. Se in una determinata zona o agglomerato non è possibile raggiungere i valori limite fissati per il biossido di azoto o il benzene entro i termini di cui all’allegato XI, uno Stato membro può prorogare tale termine di cinque anni al massimo per la zona o l’agglomerato in questione, a condizione che sia predisposto un piano per la qualità dell’aria a norma dell’articolo 23 per la zona o per l’agglomerato cui s’intende applicare la proroga; detto piano per la qualità dell’aria è integrato dalle informazioni di cui all’allegato XV, punto B, relative agli inquinanti in questione e dimostra come i valori limite saranno conseguiti entro il nuovo termine.

2. Se in una determinata zona o agglomerato non è possibile conformarsi ai valori limite per il PM10 di cui all’allegato XI, per le caratteristiche di dispersione specifiche del sito, per le condizioni climatiche avverse o per l’apporto di inquinanti transfrontalieri, uno Stato membro non è soggetto all’obbligo di applicare tali valori limite fino all' 11 giugno 2011 purché siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1 e purché lo Stato membro dimostri che sono state adottate tutte le misure del caso a livello nazionale, regionale e locale per rispettare le scadenze.

3. Qualora gli Stati membri applichino i paragrafi 1 o 2, provvedono affinché il valore limite per ciascun inquinante non sia superato oltre il margine di tolleranza massimo indicato nell’allegato XI per ciascun inquinante interessato.

4. Gli Stati membri notificano alla Commissione i casi in cui ritengono applicabili i paragrafi 1 o 2 e le comunicano il piano per la qualità dell’aria di cui al paragrafo 1, comprese tutte le informazioni utili di cui la Commissione deve disporre per valutare se le condizioni pertinenti sono soddisfatte. In tale valutazione la Commissione tiene conto degli effetti stimati sulla qualità dell’aria ambiente negli Stati membri, attualmente e in futuro, delle misure adottate dagli Stati membri e degli effetti stimati sulla qualità dell’aria ambiente delle attuali misure comunitarie e delle misure comunitarie previste che la Commissione proporrà.

Se la Commissione non solleva obiezioni entro nove mesi dalla data di ricevimento di tale notifica, le condizioni per l’applicazione dei paragrafi 1 o 2 sono considerate soddisfatte.

In caso di obiezioni, la Commissione può chiedere agli Stati membri di rettificare i piani per la qualità dell’aria oppure di presentarne di nuovi.

 

 

CAPO IV

PIANI

 

Articolo 23

Piani per la qualità dell’aria

1. Se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell’aria ambiente superano un valore limite o un valore-obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a predisporre piani per la qualità dell’aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite o valore-obiettivo specificato negli allegati XI e XIV.

In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell’aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile. I piani per la qualità dell’aria possono inoltre includere misure specifiche volte a tutelare gruppi sensibili di popolazione, compresi i bambini.

Tali piani per la qualità dell’aria contengono almeno le informazioni di cui all’allegato XV, punto A, e possono includere misure a norma dell’articolo 24. Detti piani sono comunicati alla Commissione senza indugio e al più tardi entro due anni dalla fine dell’anno in cui è stato rilevato il primo superamento.

Qualora occorra predisporre o attuare piani per la qualità dell’aria relativi a diversi inquinanti, gli Stati membri, se del caso, predispongono e attuano piani integrati per la qualità dell’aria riguardanti tutti gli inquinanti interessati.

2. Gli Stati membri garantiscono, per quanto possibile, la coerenza con altri piani previsti a norma della direttiva 2001/80/CE, della direttiva 2001/81/CE o della direttiva 2002/49/CE al fine di realizzare gli obiettivi ambientali del caso.

 

Articolo 24

Piani d’azione a breve termine

1. Se in determinate zone o agglomerati sussiste il rischio che i livelli degli inquinanti superino una o più soglie di allarme di cui all’allegato XII gli Stati membri provvedono a elaborare piani d’azione contenenti indicazioni sui provvedimenti da adottare nel breve termine per ridurre il rischio o la durata del superamento. Se il rischio riguarda uno o più valori limite o valori-obiettivo di cui agli allegati VII, XI e XIV, gli Stati membri possono, se opportuno, elaborare tali piani d’azione a breve termine.

Tuttavia, se sussiste il rischio che venga superata la soglia di allarme per l’ozono indicata nell’allegato XII, punto B, gli Stati membri preparano i piani d’azione a breve termine solo se, a loro parere, alla luce delle condizioni geografiche, meteorologiche ed economiche nazionali, le possibilità di ridurre il rischio, la durata o la gravità del superamento sono significative. Nella redazione dei piani d’azione a breve termine gli Stati membri tengono conto della decisione 2004/279/CE.

2. I piani d’azione a breve termine di cui al paragrafo 1 possono, in funzione del caso singolo, contemplare provvedimenti efficaci per limitare e, se necessario, sospendere le attività che contribuiscono al rischio che i rispettivi valori limite, valori-obiettivo o soglie di allarme siano superati. Tali piani d’azione possono prevedere provvedimenti connessi con la circolazione dei veicoli a motore, i lavori di costruzione, le navi all’ormeggio e con l’attività degli impianti industriali e l’uso di prodotti nonché il riscaldamento domestico. Nel quadro di tali piani possono anche essere prese in considerazione azioni specifiche volte a tutelare gruppi sensibili di popolazione, compresi i bambini.

3. Quando gli Stati membri elaborano un piano d’azione a breve termine, mettono a disposizione del pubblico e delle associazioni interessate, quali le associazioni ambientaliste, le associazioni dei consumatori, le associazioni che rappresentano gli interessi dei gruppi di popolazione sensibili, gli altri organismi sanitari pertinenti e le associazioni di categoria interessate, sia i risultati delle loro indagini sulla fattibilità e sul contenuto dei piani d’azione specifici a breve termine, sia informazioni sull’attuazione di tali piani.

4. Per la prima volta anteriormente all' 11 giugno 2010 ed a intervalli regolari successivamente, la Commissione pubblica esempi delle migliori pratiche per l’elaborazione dei piani d’azione a breve termine, compresi esempi delle migliori prassi per la protezione di gruppi sensibili di popolazione, compresi i bambini.

 

Articolo 25

Inquinamento atmosferico transfrontaliero

1. Se le soglie di allarme, i valori limite o i valori-obiettivo più il margine di tolleranza del caso o gli obiettivi a lungo termine sono superati a causa del trasporto transfrontaliero di quantitativi significativi di inquinanti o loro precursori, gli Stati membri interessati cooperano e, se opportuno, formulano iniziative congiunte, quali la preparazione di piani comuni o coordinati per la qualità dell’aria a norma dell’articolo 23, al fine di eliminare il superamento, ricorrendo a provvedimenti adeguati ma proporzionati.

2. La Commissione è invitata a partecipare e ad assistere a tutte le iniziative di cooperazione di cui al paragrafo 1. Se opportuno, la Commissione esamina, alla luce delle relazioni presentate a norma dell’articolo 9 della direttiva 2001/81/CE, se sia necessario intervenire ulteriormente a livello comunitario per ridurre le emissioni di precursori che causano l’inquinamento transfrontaliero.

3. Gli Stati membri predispongono e attuano, ove opportuno ai sensi dell’articolo 24, piani d’azione a breve termine concertati che si applicano alle zone confinanti di altri Stati membri. Gli Stati membri assicurano che le zone confinanti degli altri Stati membri che hanno predisposto piani d’azione a breve termine ricevano tutte le informazioni appropriate.

4. Allorché si verifichino superamenti della soglia di informazione o della soglia di allarme in zone o agglomerati in prossimità dei confini nazionali, le autorità competenti degli Stati membri limitrofi interessati devono essere informate quanto prima. Dette informazioni sono rese disponibili anche al pubblico.

5. Nel predisporre i piani di cui ai paragrafi 1 e 3 e nell’informarne il pubblico come previsto al paragrafo 4, gli Stati membri si adoperano, se del caso, per cercare una cooperazione con i paesi terzi, in particolare con i paesi candidati all’adesione.

 

CAPO V

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI

 

Articolo 26

Informazione del pubblico

1. Gli Stati membri provvedono ad informare adeguatamente e con tempestività il pubblico e le associazioni interessate, quali le associazioni ambientaliste, le associazioni dei consumatori, le associazioni che rappresentano gli interessi dei gruppi sensibili di popolazione, gli altri organismi sanitari pertinenti e le associazioni di categoria interessate, in merito:

a)     alla qualità dell’aria ambiente secondo quanto disposto dall’allegato XVI;

b)     a tutte le decisioni riguardanti le proroghe di cui all’articolo 22, paragrafo 1;

c)      ad ogni esenzione a norma dell’articolo 22, paragrafo 2;

d)     ai piani per la qualità dell’aria di cui all’articolo 22, paragrafo 1, e all’articolo 23 e ai programmi di cui all’articolo 17, paragrafo 2.

Le informazioni sono rese disponibili gratuitamente e attraverso mezzi facilmente accessibili tra cui Internet o altri mezzi di telecomunicazione adeguato e tengono conto delle disposizioni della direttiva 2007/2/CE.

2. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico le relazioni annuali riguardanti tutti gli inquinanti disciplinati dalla presente direttiva.

Tali relazioni contengono in sintesi i livelli del superamento di valori limite, valori-obiettivo, obiettivi a lungo termine, soglie di informazione e soglie di allarme per i periodi di calcolo dei valori medi interessati. Oltre a queste informazioni è presentata una valutazione sintetica degli effetti del superamento dei valori predetti. Tali relazioni possono comprendere, se del caso, ulteriori informazioni e valutazioni sulla tutela delle foreste e dati su altri inquinanti per i quali sono previste disposizioni di monitoraggio nella presente direttiva, quali, ad esempio, alcuni precursori dell’ozono non regolamentati indicati nell’allegato X, punto B.

3. Gli Stati membri informano il pubblico in merito all’autorità o all’organismo competenti designati per espletare i compiti di cui all’articolo 3.

 

Articolo 27

Trasmissione di informazioni e relazioni

1. Gli Stati membri provvedono a far pervenire alla Commissione le informazioni sulla qualità dell’aria ambiente entro i termini richiesti, stabiliti dalle disposizioni d’attuazione di cui all’articolo 28, paragrafo 2.

2. In ogni caso, al fine specifico di valutare la conformità ai valori limite e ai livelli critici nonché al raggiungimento dei valori obiettivo, tali informazioni sono messe a disposizione della Commissione entro nove mesi dalla fine di ciascun anno ed includono:

a)     le modifiche apportate nell’anno in questione all’elenco e alla delimitazione delle zone e degli agglomerati istituiti ai sensi dell’articolo 4;

b)     l’elenco delle zone e degli agglomerati in cui i livelli di uno o più inquinanti sono superiori ai valori limite più, ove applicabile, il margine di tolleranza o superiori ai valori-obiettivo o ai livelli critici, nonché, per tali zone o agglomerati:

i)    i livelli valutati e, se del caso, le date e i periodi in cui tali livelli sono stati riscontrati;

ii)   se opportuno, una valutazione dei contributi da fonti naturali ai livelli valutati e dei contributi relativi alla risospensione del particolato a seguito di sabbiatura o salatura delle strade nella stagione invernale, come dichiarati alla Commissione ai sensi degli articoli 20 e 21.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano alle informazioni raccolte a decorrere dall’inizio del secondo anno civile successivo all’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui all’articolo 28, paragrafo 2.

 

Articolo 28

Disposizioni di attuazione

1. Le misure destinate a modificare gli elementi non essenziali della presente direttiva, vale a dire gli allegati da I a VI, gli allegati da VIII a X e l’allegato XV, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 29, paragrafo 3.

Le modifiche non possono, tuttavia, avere l’effetto di modificare, direttamente o indirettamente:

a)     i valori limite, gli obiettivi di riduzione dell’esposizione, i livelli critici, i valori-obiettivo, le soglie di informazione, le soglie di allarme o gli obiettivi a lungo termine di cui all’allegato VII e agli allegati da XI a XIV; né

b)     le date alle quali dev’essere garantita la conformità a uno qualsiasi dei parametri di cui alla lettera a).

2. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 29, paragrafo 2, le informazioni supplementari che agli Stati membri devono far pervenire a norma dell’articolo 27 nonché il calendario per la trasmissione di tali informazioni.

La Commissione individua inoltre le soluzioni per razionalizzare il sistema di comunicazione dei dati e lo scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell’inquinamento atmosferico presenti negli Stati membri, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 29, paragrafo 2.

3. La Commissione formula orientamenti in merito agli accordi sull’allestimento delle stazioni di misurazione comuni di cui all’articolo 6, paragrafo 5.

4. La Commissione pubblica orientamenti sulla dimostrazione dell’equivalenza di cui all’allegato VI, punto B.

 

CAPO VI

COMITATO, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

Articolo 29

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato, il "comitato per la qualità dell’aria ambiente".

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE, è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

 

Articolo 30

Sanzioni

Gli Stati membri determinano il regime di sanzioni da comminare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

 

Articolo 31

Abrogazione e disposizioni transitorie

1. Le direttive 96/62/CE, 1999/30/CE, 2000/69/CE e 2002/3/CE sono abrogate a decorrere dall' 11 giugno 2010, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri riguardanti i termini per il recepimento o dall’applicazione delle suddette direttive.

Tuttavia, a decorrere dall' 11 giugno 2008 si applica quanto segue:

a)     l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 96/62/CE è sostituito dal seguente:

"1. Le disposizioni dettagliate per la trasmissione delle informazioni da fornire ai sensi dell’articolo 11 sono adottate secondo la procedura di cui al paragrafo 3.";

b)     l’articolo 7, paragrafo 7, la nota 1 al punto I dell’allegato VIII e il punto VI dell’allegato IX della direttiva 1999/30/CE sono soppressi;

c)      l’articolo 5, paragrafo 7, e il punto III dell’allegato VII della direttiva 2000/69/CE sono soppressi;

d)     l’articolo 9, paragrafo 5, e il punto II dell’allegato VIII della direttiva 2002/3/CE sono soppressi.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, primo comma, i seguenti articoli rimangono in vigore:

a)     l’articolo 5 della direttiva 96/62/CE: fino al 31 dicembre 2010;

b)     l’articolo 11, paragrafo 1 della direttiva 96/62/CE e l’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 2002/3/CE: fino della fine del secondo anno civile successivo all’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui all’articolo 28, paragrafo 2 della presente direttiva;

c)      l’articolo 9, paragrafi 3 e 4, della direttiva 1999/30/CE: fino al 31 dicembre 2009.

3. I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XVII.

4. La decisione 97/101/CE è abrogata con effetto dalla fine del secondo anno civile successivo all’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui all’articolo 28, paragrafo 2 della presente direttiva.

Tuttavia, il terzo, quarto e quinto trattino dell’articolo 7 della decisione 97/101/CE sono soppressi a decorrere dall' 11 giugno 2008.

 

Articolo 32

Riesame

1. Nel 2013 la Commissione riesamina le disposizioni relative al PM2,5 e, se opportuno, ad altri inquinanti e presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.

Per quanto riguarda il PM2,5, il riesame è effettuato allo scopo di stabilire un obbligo nazionale giuridicamente vincolante per la riduzione dell’esposizione in sostituzione dell’obiettivo nazionale di riduzione dell’esposizione e per la verifica dell’obbligo di concentrazione dell’esposizione stabilito all’articolo 15, tenendo conto, tra l’altro, dei seguenti elementi:

- le ultime informazioni scientifiche dell’OMC e delle altre pertinenti organizzazioni,

- la situazione della qualità dell’aria e le potenzialità di riduzione negli Stati membri,

- la revisione della direttiva 2001/81/CE,

- i progressi conseguiti nell’attuazione delle misure comunitarie di riduzione degli inquinanti atmosferici.

2. La Commissione tiene conto della possibilità pratica di adottare un valore limite più ambizioso per il PM2,5, sottopone a riesame il valore limite indicativo della seconda fase per il PM2,5 ed esamina se confermare o modificare detto valore.

3. Nell’ambito del riesame, la Commissione prepara inoltre una relazione sull’esperienza e la necessità di monitoraggio del PM10 e PM2,5, tenuto conto dei progressi tecnici nelle tecniche di misurazione automatica. Se opportuno, sono proposti nuovi metodi di riferimento per la misurazione del PM10 e PM2,5.

 

Articolo 33

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente all' 11 giugno 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di dette disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono determinate dagli Stati membri.

2. Tuttavia, gli Stati membri provvedono a predisporre, entro il 1o gennaio 2009, un numero sufficiente di stazioni di fondo urbano per la misurazione dell’esposizione al PM2,5, necessarie per calcolare l’indicatore esposizione media a norma dell’allegato V, punto B, al fine di rispettare i termini e le condizioni di cui all’allegato XIV, punto A.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

Articolo 34

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Articolo 35

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 21 maggio 2008.

 

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. Pöttering

 

Per il Consiglio

Il presidente

J. Lenarčič