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Roma, 9 luglio 2010
Circolare n.124/2010
Oggetto: Ambiente – Norme antinquinamento – Impatto sui
veicoli commerciali – Direttiva 2008/50/CE del 21.5.2008 su GUCE L152/2008.
Presieduta dal
Sottosegretario Giachino, si è tenuta una riunione del
tavolo con l’autotrasporto e la committenza in cui rappresentanti del Ministero
dell’Ambiente hanno illustrato la situazione in merito all’attuazione delle
direttive comunitarie sulla qualità dell’aria.
Grazie ai lavori del
tavolo, i rappresentanti ministeriali hanno assicurato che il Governo presenterà
un piano antinquinamento senza blocchi della circolazione per i veicoli
commerciali. I mezzi che risultano in regola con le normative sulla qualità
dell’aria sono quelli di categoria Euro 4 e superiore; gli altri dovranno
essere equipaggiati con filtri antiparticolato, un obbligo che sarà presto imposto
anche da una direttiva comunitaria; i veicoli Euro 0 dovranno essere
necessariamente sostituiti. L’equipaggiamento con filtri antiparticolato sarà richiesto
in maniera graduale, con una tempistica che andrà fino al 2011. Saranno inoltre
studiate misure di incentivazione per limitare l’impatto economico sulle
imprese (il costo di un filtro antiparticolato comprensivo di montaggio è di circa
5 - 6 mila euro). Il piano, formalizzato in un decreto legge all’esame del
Consiglio dei Ministri, dovrà essere preventivamente avallato dalla Commissione
UE.
L’obbligo di
rispettare determinati limiti di concentrazione delle polveri sottili nell’aria
(cosiddette PM10) è in vigore per gli Stati membri fin dal 2005, in base alla
direttiva 1999/30/CE. Nel 2008 una nuova direttiva sulla qualità dell’aria ha
previsto la possibilità per gli Stati di chiedere una proroga per l’adeguamento
alle norme entrate in vigore nel 2005. L’Italia ha notificato due richieste di
proroga riguardanti l’intera area padana dove il livello delle concentrazioni
di PM10 sfora i limiti consentiti, ma la Commissione UE le ha respinte
giudicandole insufficienti a garantire il rispetto dei valori limite entro la
scadenza della proroga. Da qui l’urgenza per il Governo di correre ai ripari
presentando un piano antinquinamento adeguato (il rischio per l’Italia è una
condanna da parte della Corte di Giustizia UE con conseguente applicazione di
una multa di 2 miliardi di euro).
Secondo le stime
ministeriali, il trasporto merci, in conto proprio e in conto terzi, è
responsabile del 27% delle emissioni di polveri sottili; il 25%
dell’inquinamento proviene dal settore industriale, il 16% dall’agricoltura, il
14% dal settore civile (impianti di riscaldamento e condizionamento), il 9%
dagli incendi, il 2% dal settore della produzione energetica e il 7% da cause
non identificabili. Il piano del Governo riguarderà tutti i settori coinvolti.
Daniela
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Allegati due |
Responsabile di Area |
D/d |
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IP/10/524
Bruxelles, 5 maggio 2010
AMBIENTE – QUALITÀ
DELL’ARIA: LA COMMISSIONE EUROPEA INVIA ALL’ITALIA UN ULTIMO AVVERTIMENTO
RIGUARDO I LIVELLI DI INQUINAMENTO DA PARTICELLE
SOTTILI
La Commissione
europea procede contro l’Italia per la mancata osservanza delle norme UE di
qualità dell’aria relative a un pericoloso inquinante atmosferico, il particolato
fine o PM10. Queste particelle, contenute principalmente nelle emissioni
dell’industria, del traffico e degli impianti di riscaldamento domestico,
possono causare asma, problemi cardiovascolari, tumore ai polmoni e morte
prematura. Un secondo e ultimo avvertimento scritto è stato inviato all’Italia
per aver superato i valori limite del PM10 in numerose zone o
agglomerati del paese.
Il Commissario UE per l’ambiente, Janez
Potočnik, ha così commentato: “L’inquinamento atmosferico
continua a causare ogni anno più di 350 000 morti premature in Europa. In
Italia sono ancora troppi i luoghi dove, per ogni 10 000 abitanti,
più di 15 persone muoiono prematuramente solo a causa del particolato. Gli
Stati membri devono continuare a prendere sul serio le norme europee di qualità
dell’aria e adottare i provvedimenti necessari per ridurre le emissioni.”
Procedura di
infrazione relativa al PM10
L’azione della Commissione fa seguito all’entrata in
vigore, nel giugno 2008, della nuova direttiva UE sulla qualità dell’aria(1).
La direttiva autorizza gli Stati membri a chiedere, nel rispetto di certe
condizioni e per determinate parti del paese, una proroga di durata limitata
per l’adeguamento alle norme in materia di PM10 entrate in vigore
nel 2005.
All’inizio del 2009 le prime lettere di avvertimento sono
state inviate agli Stati membri che non avevano ancora notificato richieste di
proroga o non l’avevano fatto per tutte le zone che superavano i valori limite
fissati per il PM10.
La maggior parte degli Stati membri interessati ha
pertanto inviato richieste di proroga. L’Italia ha presentato due notifiche
riguardanti circa 80 zone situate in 17 regioni e province autonome. La
Commissione ha tuttavia respinto gran parte delle richieste in quanto le zone
non soddisfacevano tutte le condizioni previste dalla direttiva(2). Nella maggioranza dei casi l’Italia non era in
grado di dimostrare che l’azione intrapresa avrebbe garantito il rispetto dei
valori limite UE entro il termine della proroga.
Poiché l’Italia non ha trasmesso nuove notifiche, la
Commissione ha deciso di inviare l’ultimo avvertimento scritto. Se l’Italia non
prende le misure necessarie per conformarsi alla normativa, la Commissione potrà
adire la Corte di giustizia europea.
La Commissione continua ad adottare decisioni in merito
alle notifiche di proroga inviate dagli Stati membri. La Commissione potrà
procedere alle fasi successive della procedura di infrazione nei confronti di
altri Stati membri se solleva obiezioni alle richieste presentate.
Valori limite
I valori limite per il PM10 impongono una
concentrazione annuale di 40 microgrammi (μg)/m3
e una concentrazione giornaliera di 50 μg/m3,
che non può essere superata più di 35 volte per anno civile(3).
Proroghe
Le proroghe interessano solo le zone per le quali è
comprovato che nel 2005 sono stati compiuti sforzi per raggiungere i valori limite,
ma che non è stato possibile conformarvisi a causa di
circostanze esterne particolari. Gli Stati membri devono inoltre dimostrare che
si conformeranno alle norme entro la nuova scadenza, fissata per giugno 2011,
predisponendo un piano per la qualità dell’aria.
Per informazioni sulle
infrazioni in generale consultare il seguente sito: http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm
Ulteriori
informazioni
Elenco per Stato membro delle zone in cui i valori limite
sono superati
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/gislation/exceedances.htm
Sito web sulle proroghe
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm
(1) Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per
un’aria più pulita in Europa (v. MEMO/07/571
e IP/08/570).
DIRETTIVA 2008/50/CE DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO,
del 21 maggio 2008 ,
relativa alla qualità dell’aria ambiente e
per un’aria più pulita in Europa
Gazzetta ufficiale n. L 152 del 11/06/2008
Direttiva 2008/50/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio
del 21 maggio 2008
relativa alla
qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa
IL PARLAMENTO
EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato
che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175,
vista la proposta
della Commissione,
visto il parere del
Comitato economico e sociale europeo ,
visto il parere del
Comitato delle regioni ,
deliberando secondo
la procedura di cui all’articolo 251 del trattato ,
considerando quanto
segue:
(1) Il
sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, adottato con la decisione
n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002 ,
sancisce la necessità di ridurre l’inquinamento a livelli tali che limitino al
minimo gli effetti nocivi per la salute umana, con particolare riferimento alle
popolazioni sensibili, e per l’ambiente nel suo complesso, di migliorare le
attività di monitoraggio e valutazione della qualità dell’aria, compresa la
deposizione degli inquinanti, e di informare il pubblico.
(2) Ai
fini della tutela della salute umana e dell’ambiente nel suo complesso, è
particolarmente importante combattere alla fonte l’emissione di inquinanti
nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle
emissioni a livello locale, nazionale e comunitario. È opportuno pertanto
evitare, prevenire o ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici nocivi e
definire adeguati obiettivi per la qualità dell’aria ambiente che tengano conto
delle pertinenti norme, orientamenti e programmi dell’Organizzazione mondiale
della sanità.
(3) La
direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di
valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente , la direttiva
1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di
qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli
ossidi di azoto, le particelle e il piombo , la direttiva 2000/69/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, concernente i valori
limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell’aria ambiente , la
direttiva 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio
2002, relativa all’ozono nell’aria , e la decisione 97/101/CE del Consiglio,
del 27 gennaio 1997, che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di
dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione
dell’inquinamento atmosferico negli Stati membri , devono essere modificate
sostanzialmente per incorporarvi gli ultimi sviluppi in campo scientifico e
sanitario e le esperienze più recenti degli Stati membri. A fini di chiarezza,
semplificazione ed efficienza amministrativa è pertanto opportuno sostituire i
cinque atti citati con un’unica direttiva e, se del caso, con disposizioni di
attuazione.
(4) Quando
sarà stata maturata un’esperienza sufficiente a livello di attuazione della direttiva
2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004,
concernente l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi
policiclici aromatici nell’aria ambiente , si potrà prendere in considerazione
la possibilità di incorporare le disposizioni di tale direttiva nella presente
direttiva.
(5) È
opportuno seguire un’impostazione comune nella valutazione della qualità
dell’aria ambiente sulla base di criteri comuni di valutazione. Nel determinare
la qualità dell’aria ambiente è opportuno tener conto della dimensione delle
popolazioni e degli ecosistemi esposti all’inquinamento atmosferico. È pertanto
opportuno classificare il territorio di ciascuno Stato membro in base a zone o
agglomerati che rispecchino la densità della popolazione.
(6) Ove
possibile, è opportuno utilizzare tecniche di modellizzazione
onde consentire un’interpretazione dei dati puntuali in termini di
distribuzione geografica della concentrazione. Ciò potrebbe costituire una base
per il calcolo dell’esposizione collettiva della popolazione nella zona
interessata.
(7) Per
garantire che le informazioni raccolte sull’inquinamento atmosferico siano sufficientemente
rappresentative e comparabili in tutta la Comunità, ai fini della valutazione
della qualità dell’aria ambiente è importante utilizzare tecniche di
misurazione standard e criteri comuni per quanto riguarda il numero e l’ubicazione
delle stazioni di misurazione. Per la valutazione della qualità dell’aria
ambiente possono essere utilizzate tecniche diverse dalle misurazioni ed è
pertanto necessario definire i criteri per l’utilizzo delle suddette tecniche e
per la necessaria accuratezza delle stesse.
(8) È
opportuno procedere a misurazioni dettagliate del materiale particolato sottile
in siti di fondo rurali per poter meglio comprendere l’impatto di questo tipo
di inquinante e formulare politiche adeguate al riguardo. Tali misurazioni
dovrebbero essere effettuate in maniera coerente con quelle effettuate
nell’ambito del programma concertato per la sorveglianza e la valutazione del
trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP),
istituito dalla convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico
transfrontaliero a grande distanza approvata dalla decisione 81/462/CEE del
Consiglio dell’ 11 giugno 1981 .
(9) Lo
stato di qualità dell’aria dovrebbe essere mantenuto, se già buono, o
migliorato. Qualora gli obiettivi di qualità dell’aria ambiente fissati dalla
presente direttiva non siano raggiunti, gli Stati membri dovrebbero intervenire
per ottenere la conformità ai valori limite e ai livelli critici e per
raggiungere, ove possibile, i valori-obiettivo e gli obiettivi a lungo termine.
(10) Il rischio che l’inquinamento atmosferico rappresenta per la
vegetazione e per gli ecosistemi naturali è più rilevante in siti distanti
dalle zone urbane. Ai fini della valutazione di tali rischi e della conformità
ai livelli critici per la tutela della vegetazione è opportuno, pertanto,
prendere in esame principalmente i luoghi distanti dalle zone edificate.
(11) Il materiale particolato sottile (PM2,5) ha impatto molto
negativo sulla salute umana. Finora, inoltre, non esiste una soglia
identificabile al di sotto della quale il PM2,5 non rappresenti un rischio. Per
tale motivo la disciplina prevista per questo inquinante dovrebbe essere
differente da quella di altri inquinanti atmosferici. Tale approccio dovrebbe
mirare ad una riduzione generale delle concentrazioni nei siti di fondo urbani
per garantire che ampie fasce della popolazione beneficino di una migliore qualità
dell’aria. Tuttavia, per garantire un livello minimo di tutela della salute su
tutto il territorio, a tale approccio è opportuno affiancare la definizione di
un valore limite, preceduto in una prima fase da un valore-obiettivo.
(12) Gli attuali valori-obiettivo e obiettivi a lungo termine
finalizzati a garantire una protezione efficace contro gli effetti nocivi per
la salute umana, la vegetazione e gli ecosistemi dovuti all’esposizione
all’ozono dovrebbero rimanere invariati. È opportuno fissare una soglia di
allarme e una soglia di informazione per l’ozono al fine di tutelare,
rispettivamente, la salute della popolazione in generale e delle fasce
vulnerabili dalle esposizioni di breve durata a concentrazioni elevate di
ozono. Il raggiungimento di tali soglie dovrebbe far scattare l’obbligo di
informare il pubblico in merito ai rischi dell’esposizione e l’applicazione, se
del caso, di provvedimenti a breve termine per ridurre i livelli di ozono nelle
zone in cui le soglie di allarme sono superate.
(13) L’ozono è un inquinante transfrontaliero che si forma
nell’atmosfera dall’emissione degli inquinanti primari disciplinati dalla
direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti
atmosferici . I progressi verso il raggiungimento degli obiettivi di qualità
dell’aria e degli obiettivi a lungo termine per l’ozono che la presente
direttiva intende realizzare dovrebbero essere determinati dagli obiettivi e
dai limiti di emissione previsti nella direttiva 2001/81/CE e, se del caso,
dall’attuazione di piani per la qualità dell’aria come previsto dalla presente
direttiva.
(14) Nelle zone e negli agglomerati in cui gli obiettivi a lungo
termine per l’ozono o le soglie di valutazione per altri inquinanti sono
superati è opportuno rendere obbligatoria la misurazione in siti fissi. Le informazioni
tratte dalle misurazioni in siti fissi potrebbero essere completate con
tecniche di modellizzazione e/o misurazioni
indicative onde consentire un’interpretazione dei dati puntuali in termini di
distribuzione geografica delle concentrazioni. Il ricorso a tecniche di
valutazione supplementari dovrebbe anche consentire di ridurre il numero minimo
di punti di campionamento fissi.
(15) I contributi da fonti naturali possono essere valutati, ma non
possono essere controllati. Pertanto, qualora i contributi naturali a
inquinanti nell’aria ambiente possano essere determinati con sufficiente
certezza e qualora i superamenti siano dovuti in tutto o in parte a tali
contributi naturali, questi possono essere detratti, alle condizioni previste
dalla presente direttiva, al momento della valutazione del rispetto dei valori
limite della qualità dell’aria. I contributi ai superamenti dei valori limite
per il materiale particolato PM10 dovuti alla sabbiatura o salatura invernali
delle strade possono anch’essi essere detratti all’atto della valutazione della
conformità ai valori limite per la qualità dell’aria, sempreché siano state
adottate misure ragionevoli per diminuire le concentrazioni.
(16) Per le zone e gli agglomerati in cui le condizioni sono
particolarmente difficili, dovrebbe essere possibile prorogare il termine entro
il quale deve essere garantita la conformità ai valori limite per la qualità
dell’aria nei casi in cui, nonostante l’attuazione di adeguate misure di
abbattimento, in alcune zone o agglomerati specifici persistano problemi acuti
di conformità. Le eventuali proroghe per una determinata zona o agglomerato
dovrebbero essere corredate di un piano globale sottoposto alla valutazione
della Commissione e finalizzato a garantire la conformità entro il termine così
prorogato. La disponibilità delle necessarie misure comunitarie che riflettono
il livello di ambizione scelto nella strategia tematica sull’inquinamento
atmosferico per ridurre le emissioni alla fonte è importante ai fini di
un’effettiva riduzione delle emissioni nel periodo fissato dalla presente
direttiva per la conformità ai valori limite e dovrebbe essere presa in
considerazione al momento di valutare le richieste di posticipare i termini per
la conformità.
(17) Le misure comunitarie necessarie per ridurre le emissioni alla
fonte, in particolare quelle volte a migliorare l’efficacia della legislazione
comunitaria in materia di emissioni industriali, a limitare le emissioni di
scarico dei motori dei veicoli pesanti, a ridurre ulteriormente le emissioni
nazionali di inquinanti chiave consentite dagli Stati membri e le emissioni
connesse all’approvvigionamento di carburante degli autoveicoli a benzina nelle
stazioni di servizio, nonché ad affrontare la questione del tenore di zolfo dei
combustibili, compresi quelli marini, dovrebbero essere debitamente esaminate
in via prioritaria da tutte le istituzioni interessate.
(18) È opportuno predisporre piani per la qualità dell’aria per le
zone e gli agglomerati entro i quali le concentrazioni di inquinanti nell’aria
ambiente superano i rispettivi valori-obiettivo o valori limite per la qualità
dell’aria, più eventuali margini di tolleranza provvisori. Gli inquinanti
atmosferici provengono da molte fonti e attività diverse. Per garantire la
coerenza tra le varie politiche, tali piani per la qualità dell’aria dovrebbero,
se possibile, essere in linea ed integrati con i piani e i programmi formulati
a norma della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di
taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione , della
direttiva 2001/81/CE e della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del
rumore ambientale . Si terrà altresì pienamente conto degli obiettivi di
qualità dell’aria ambiente previsti nella presente direttiva quando vengono
concesse autorizzazioni per attività industriali a norma della direttiva
2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento .
(19) I piani d’azione dovrebbero indicare i provvedimenti da
adottare nel breve termine nei casi in cui sussista il rischio di superare una
o più delle soglie di allarme al fine di ridurre il rischio in questione e di
limitarne la durata. Allorché il rischio riguarda uno o più valori limite o
valori-obiettivo, gli Stati membri possono, se opportuno, elaborare tali piani
d’azione a breve termine. Per quanto riguarda l’ozono, i piani d’azione a breve
termine dovrebbero tener conto delle disposizioni contenute nella decisione
2004/279/CE della Commissione, del 19 marzo 2004, concernente orientamenti per
l’attuazione della direttiva 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa all’ozono nell’aria .
(20) Gli Stati membri dovrebbero consultarsi con un altro Stato
membro qualora, in seguito ad un inquinamento rilevante che abbia origine in
quest’ultimo, il livello di un inquinante superi o è probabile che superi gli
obiettivi di qualità dell’aria del caso più l’eventuale margine di tolleranza
o, a seconda dei casi, la soglia di allarme. In caso di natura transfrontaliera
di alcuni inquinanti specifici, come l’ozono e il materiale particolato, può
essere necessario un coordinamento fra Stati membri limitrofi ai fini della
predisposizione e dell’attuazione di piani per la qualità dell’aria e di piani
d’azione a breve termine e dell’informazione del pubblico. Gli Stati membri
dovrebbero avviare, se del caso, una cooperazione con i paesi terzi,
privilegiando una tempestiva partecipazione dei paesi candidati.
(21) È necessario che gli Stati membri e la Commissione raccolgano,
scambino e diffondano le informazioni sulla qualità dell’aria per meglio
comprendere gli effetti dell’inquinamento atmosferico e formulare politiche
adeguate al riguardo. È opportuno fornire prontamente al pubblico informazioni
aggiornate sulle concentrazioni nell’aria ambiente di tutti gli inquinanti
disciplinati.
(22) Per agevolare il trattamento e la comparazione delle
informazioni sulla qualità dell’aria, i dati presentati alla Commissione
dovrebbero avere un formato standard.
(23) È necessario adeguare le procedure riguardanti la fornitura dei
dati, la valutazione e la comunicazione delle informazioni sulla qualità
dell’aria per consentire l’utilizzo di strumenti elettronici e di Internet
quali strumenti principali per mettere a disposizione le informazioni, e per
rendere tali procedure compatibili con la direttiva 2007/2/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’infrastruttura
per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) .
(24) È opportuno prevedere la possibilità di adeguare all’evoluzione
scientifica e tecnica i criteri e le tecniche utilizzati per la valutazione
della qualità dell’aria ambiente e di adattare le informazioni da fornire.
(25) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono
essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e a causa della
natura transfrontaliera degli inquinanti dell’aria e possono dunque essere
realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base
al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente
direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in
ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(26) È opportuno che gli Stati membri stabiliscano norme relative
alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni della
presente direttiva e ne garantiscano l’applicazione. Tali sanzioni dovrebbero
essere effettive, proporzionate e dissuasive.
(27) Alcune disposizioni degli atti abrogati dalla presente
direttiva dovrebbero rimanere in vigore per garantire il mantenimento dei
valori limite esistenti, ai fini della qualità dell’aria, per il biossido di
azoto fino alla loro sostituzione a decorrere dal 1o gennaio 2010, il
mantenimento delle disposizioni in materia di comunicazione delle informazioni
sulla qualità dell’aria fino all’adozione di nuove modalità di applicazione e,
infine, il mantenimento degli obblighi riguardanti la valutazione preliminare
della qualità dell’aria di cui alla direttiva 2004/107/CE.
(28) L’obbligo di attuazione della presente direttiva nel diritto
nazionale dovrebbe limitarsi alle disposizioni che costituiscono un cambiamento
rilevante rispetto alle direttive precedenti.
(29) Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale
"Legiferare meglio" , gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e
a rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti
indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la direttiva e i
provvedimenti di recepimento.
(30) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva
i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea. In particolare, la presente direttiva intende promuovere
l’integrazione nelle politiche dell’Unione di un livello elevato di tutela
dell’ambiente e il miglioramento della qualità dell’ambiente secondo il
principio dello sviluppo sostenibile stabilito all’articolo 37 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea.
(31) Le misure necessarie per l’esecuzione della presente direttiva
dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del
28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione
conferite alla Commissione .
(32) La Commissione dovrebbe avere il potere di modificare gli
allegati da I a VI, da VIII a X e l' allegato XV.
Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali
della presente direttiva devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione
con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
(33) La clausola di recepimento prevede che gli Stati membri
provvedano a predisporre le necessarie misurazioni in siti di fondo urbani in
tempo utile per definire l’indicatore di esposizione media, al fine di
garantire il rispetto dei requisiti in materia di valutazione dell’obiettivo
nazionale di riduzione dell’esposizione e in materia di calcolo dell’indicatore
di esposizione media,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE
DIRETTIVA:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
La presente
direttiva istituisce misure volte a:
1)
definire
e stabilire obiettivi di qualità dell’aria ambiente al fine di evitare,
prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente nel
suo complesso;
2)
valutare
la qualità dell’aria ambiente negli Stati membri sulla base di metodi e criteri
comuni;
3)
ottenere
informazioni sulla qualità dell’aria ambiente per contribuire alla lotta contro
l’inquinamento dell’aria e gli effetti nocivi e per monitorare le tendenze a
lungo termine e i miglioramenti ottenuti con l’applicazione delle misure
nazionali e comunitarie;
4)
garantire
che le informazioni sulla qualità dell’aria ambiente siano messe a disposizione
del pubblico;
5)
mantenere
la qualità dell’aria ambiente, laddove sia buona, e migliorarla negli altri
casi;
6)
promuovere
una maggiore cooperazione tra gli Stati membri nella lotta contro
l’inquinamento atmosferico.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva
s’intende per:
1)
"aria
ambiente": l’aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione di
quella presente nei luoghi di lavoro quali definiti dalla direttiva 89/654/CEE a cui si applichino le disposizioni in materia
di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e a cui il pubblico non ha accesso
regolare;
2)
"inquinante":
qualsiasi sostanza presente nell’aria ambiente e che può avere effetti nocivi
per la salute umana e/o per l’ambiente nel suo complesso;
3)
"livello":
concentrazione nell’aria ambiente di un inquinante o deposizione dello stesso
su una superficie in un dato periodo di tempo;
4)
"valutazione":
qualsiasi metodo utilizzato per misurare, calcolare, prevedere o stimare i
livelli;
5)
"valore
limite": livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di
evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e/o per
l’ambiente nel suo complesso, che deve essere raggiunto entro un termine
prestabilito e in seguito non deve essere superato;
6)
"livello
critico": livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al di sopra
del quale vi possono essere effetti negativi diretti su recettori quali piante,
alberi o ecosistemi naturali, esclusi gli esseri umani;
7)
"margine
di tolleranza": percentuale di tolleranza del valore limite consentita
alle condizioni stabilite dalla presente direttiva;
8)
"piani
per la qualità dell'aria"; piani che stabiliscono misure per il
raggiungimento dei valori limite o dei valori-obiettivo;
9)
"valore-obiettivo":
livello fissato al fine di evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la
salute umana e/o per l’ambiente nel suo complesso, da conseguirsi, ove possibile,
entro un termine prestabilito;
10)
"soglia
di allarme": livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in
caso di esposizione di breve durata della popolazione nel suo insieme e
raggiunto il quale gli Stati membri devono adottare provvedimenti immediati;
11)
"soglia
di informazione": livello oltre il quale vi è un rischio per la salute
umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente
sensibili della popolazione e raggiunto il quale sono necessarie informazioni
adeguate e tempestive;
12)
"soglia
di valutazione superiore": livello al di sotto del quale è possibile
combinare le misurazioni in siti fissi con le tecniche di modellizzazione
e/o le misurazioni indicative al fine di valutare la qualità dell’aria
ambiente;
13)
"soglia
di valutazione inferiore": livello al di sotto del quale è possibile
utilizzare solo tecniche di modellizzazione o di
stima obiettiva al fine di valutare la qualità dell’aria ambiente;
14)
"obiettivo
a lungo termine": livello da raggiungere nel lungo periodo, salvo quando
ciò non sia realizzabile tramite misure proporzionate, al fine di garantire
un’efficace protezione della salute umana e dell’ambiente;
15)
"contributi
da fonti naturali": emissioni di inquinanti non causate direttamente o indirettamente
da attività umane, inclusi eventi naturali quali eruzioni vulcaniche, attività
sismiche, attività geotermiche, incendi spontanei, tempeste di vento, aerosol marini
o trasporto o risospensione atmosferici di particelle
naturali dalle regioni secche;
16)
"zona":
parte del territorio di uno Stato membro da esso delimitata, ai fini della valutazione
e della gestione della qualità dell’aria;
17)
"agglomerato":
zona in cui è concentrata una popolazione superiore a 250000 abitanti o,
allorché la popolazione è pari o inferiore a 250000 abitanti, con una densità
di popolazione per km2 definita dagli Stati membri;
18)
"PM10":
il materiale particolato che penetra attraverso un ingresso dimensionale selettivo
conforme al metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del
PM10, norma EN 12341, con un’efficienza di penetrazione del 50 % per materiale
particolato di un diametro aerodinamico di 10 μm;
19)
"PM2,5":
il materiale particolato che penetra attraverso un ingresso dimensionale selettivo
conforme al metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del
PM2,5 norma EN 14907 con un’efficienza di penetrazione del 50 % per materiale
particolato di un diametro aerodinamico di 2,5 μm;
20)
"indicatore
di esposizione media": livello medio determinato sulla base di misurazioni
in siti di fondo urbano in tutto il territorio di uno Stato membro e che
rispecchia l’esposizione della popolazione. È utilizzato per calcolare
l’obiettivo nazionale di riduzione dell’esposizione e l’obbligo di
concentrazione dell’esposizione;
21)
"obbligo
di concentrazione dell'esposizione": livello fissato sulla base
dell’indicatore di esposizione media al fine di ridurre gli effetti nocivi
sulla salute umana, da raggiungere nell’arco di un determinato periodo;
22)
"obiettivo
nazionale di riduzione dell'esposizione": riduzione percentuale
dell’esposizione media della popolazione di uno Stato membro fissata per l’anno
di riferimento al fine di ridurre gli effetti nocivi per la salute umana, da
raggiungersi, ove possibile, entro un termine prestabilito;
23)
"sito
di fondo urbano": sito all’interno delle zone urbane dove i livelli sono
rappresentativi dell’esposizione della popolazione urbana generale;
24)
"ossidi
di azoto": la somma dei rapporti in mescolamento in volume (ppbv) di monossido di azoto (ossido nitrico) e di biossido
di azoto espressa in unità di concentrazione di massa di biossido di azoto (μg/m3);
25)
"misurazione
in siti fissi": misurazione effettuata in postazioni fisse, in continuo o
con campionamento casuale, per determinare i livelli conformemente ai
pertinenti obiettivi di qualità dei dati;
26)
"misurazione
indicativa": misurazione che rispetta obiettivi di qualità dei dati meno
stringenti rispetto a quelli richiesti per la misurazione in siti fissi;
27)
"composti
organici volatili" (COV): i composti organici provenienti da fonti
antropiche e biogeniche, diversi dal metano, che
possono produrre ossidanti fotochimici per reazione con gli ossidi di azoto in
presenza di luce solare;
28)
"precursori
dell'ozono": sostanze che contribuiscono alla formazione dell’ozono troposferico,
alcune delle quali sono elencate nell’allegato X.
Articolo 3
Responsabilità
Gli Stati membri designano, ai
livelli adeguati, le autorità competenti e gli organismi responsabili:
a) della valutazione della qualità
dell’aria ambiente;
b) dell’approvazione dei sistemi di
misurazione (metodi, apparecchiature, reti e laboratori);
c) della garanzia dell’accuratezza
delle misurazioni;
d) dell’analisi dei metodi di
valutazione;
e) del coordinamento, sul proprio
territorio, degli eventuali programmi di garanzia della qualità su scala
comunitaria organizzati dalla Commissione;
f) della cooperazione tra gli altri
Stati membri e la Commissione.
Se del caso, le autorità e gli
organismi competenti si conformano alle disposizioni dell’allegato I, punto C.
Articolo 4
Istituzione di zone e agglomerati
Gli Stati membri
istituiscono zone e agglomerati in tutto il loro territorio. Le attività di
valutazione e di gestione della qualità dell’aria sono svolte in tutte le zone
e gli agglomerati.
CAPO II
VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL’ARIA
AMBIENTE
SEZIONE 1
valutazione della qualità dell’aria
ambiente con riferimento al biossido di zolfo, al biossido di azoto e agli
ossidi di azoto, al particolato, al piombo, al benzene e al monossido di
carbonio
Articolo 5
Regime di valutazione
1. Le soglie di
valutazione superiore e inferiore indicate nell’allegato II, punto A si
applicano al biossido di zolfo, al biossido di azoto e agli ossidi di azoto, al
particolato (PM10 e PM2,5), al piombo, al benzene e al monossido di carbonio.
Ciascuna zona e
agglomerato è classificata/o in base alle suddette soglie di valutazione.
2. La
classificazione di cui al paragrafo 1 è riesaminata almeno ogni cinque anni,
secondo la procedura di cui all’allegato II, punto B.
Tuttavia, la
classificazione è riesaminata con maggiore frequenza nel caso di cambiamenti
significativi delle attività che influenzano la concentrazione nell’aria
ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto o, se del caso, ossidi di
azoto, particolato (PM10 e PM2,5), piombo, benzene o monossido di carbonio.
Articolo 6
Criteri di valutazione
1. Gli Stati membri
valutano la qualità dell’aria ambiente con riferimento agli inquinanti di cui
all’articolo 5 in tutte le loro zone e i loro agglomerati, secondo i criteri
fissati nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo e secondo i criteri
fissati nell’allegato III.
2. In tutte le zone
e gli agglomerati nei quali il livello degli inquinanti di cui al paragrafo 1
supera la soglia di valutazione superiore stabilita per tali inquinanti, la
qualità dell’aria ambiente è valutata tramite misurazioni in siti fissi. Tali
misurazioni possono essere integrate da tecniche di modellizzazione
e/o da misurazioni indicative al fine di fornire informazioni adeguate sulla
distribuzione nello spazio della qualità dell’aria ambiente.
3. In tutte le zone
e gli agglomerati nei quali il livello degli inquinanti di cui al paragrafo 1 è
inferiore alla soglia di valutazione superiore stabilita per tali inquinanti,
la qualità dell’aria ambiente può essere valutata con una combinazione di
misurazioni in siti fissi e tecniche di modellizzazione
e/o misurazioni indicative.
4. In tutte le zone
e gli agglomerati nei quali il livello degli inquinanti di cui al paragrafo 1 è
inferiore alla soglia di valutazione inferiore stabilita per tali inquinanti,
la qualità dell’aria ambiente può essere valutata anche solo con tecniche di modellizzazione o con tecniche di stima obiettiva o con
entrambe.
5. Oltre alle
valutazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, sono effettuate delle misurazioni
presso siti di fondo rurali distanti da fonti significative di inquinamento
atmosferico allo scopo di fornire almeno informazioni sulla concentrazione di
massa totale e sulle concentrazioni per speciazione chimica del materiale
particolato sottile (PM2,5) su base media annua; le misurazioni sono effettuate
utilizzando i seguenti criteri:
a)
è
previsto un punto di campionamento ogni 100000 km2;
b)
ciascuno
Stato membro allestisce almeno una stazione di misurazione oppure, previo accordo
con Stati membri confinanti, può allestire una o più stazioni di misurazione
comuni a copertura delle zone limitrofe interessate al fine di disporre della
necessaria risoluzione spaziale;
c)
se
opportuno, le attività di monitoraggio sono coordinate con la strategia di
monitoraggio e il programma di misurazioni del programma concertato per la
sorveglianza e la valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti
atmosferici in Europa (EMEP);
d)
l’allegato
I, punti A e C, si applica in riferimento agli obiettivi di qualità dei dati
per le misurazioni della concentrazione di massa del particolato; l’allegato IV
si applica nella sua interezza.
Gli Stati membri
comunicano alla Commissione i metodi utilizzati per la misurazione della
composizione chimica del materiale particolato sottile (PM2,5).
Articolo 7
Punti di campionamento
1. I punti di campionamento
per la misurazione del biossido di zolfo, del biossido di azoto e degli ossidi
di azoto, del particolato (PM10, PM2,5), del piombo, del benzene e del
monossido di carbonio nell’aria ambiente sono ubicati secondo i criteri di cui
all’allegato III.
2. In ciascuna zona
o agglomerato nei quali le misurazioni in siti fissi sono l’unica fonte di informazione
per valutare la qualità dell’aria, il numero dei punti di campionamento per
ogni inquinante interessato non dev’essere inferiore
al numero minimo di punti di campionamento indicato nell’allegato V, punto A.
3. Tuttavia, nelle
zone e negli agglomerati nei quali le informazioni provenienti dai punti di
campionamento per le misurazioni in siti fissi sono integrate da informazioni
ottenute con la modellizzazione e/o con misurazioni
indicative, il numero complessivo dei punti di campionamento di cui
all’allegato V, punto A, può essere ridotto fino ad un massimo del 50 % purché
siano rispettate le seguenti condizioni:
a)
i
metodi supplementari consentano di pervenire a un livello d’informazione
sufficiente per la valutazione della qualità dell’aria con riferimento ai
valori limite o alle soglie di allarme e ad un adeguato livello d’informazione
del pubblico;
b)
il
numero di punti di campionamento da installare e la risoluzione spaziale di
altre tecniche consentano di accertare le concentrazioni dell’inquinante
interessato conformemente agli obiettivi di qualità dei dati di cui
all’allegato I, punto A e facciano sì che i risultati della valutazione
soddisfino i criteri di cui all’allegato I, punto B.
Ai fini della
valutazione della qualità dell’aria in riferimento ai valori limite si tiene
conto dei risultati della modellizzazione e/o delle
misurazioni indicative.
4. L’applicazione
negli Stati membri dei criteri per la selezione dei punti di campionamento è
monitorata dalla Commissione in modo da agevolare l’applicazione armonizzata di
detti criteri in tutta l’Unione europea.
Articolo 8
Metodi di misurazione di
riferimento
1. Gli Stati membri
applicano i metodi di misurazione di riferimento e i criteri indicati
nell’allegato VI, punti A e C.
2. Sono consentiti
altri metodi di misurazione a condizione che soddisfino i criteri di cui
all’allegato VI, punto B.
SEZIONE 2
valutazione della qualità dell’aria
ambiente con riferimento all’ozono
Articolo 9
Criteri di valutazione
1. Nelle zone o
negli agglomerati nei quali, durante uno qualsiasi dei cinque anni precedenti
di rilevamento, le concentrazioni di ozono hanno superato gli obiettivi a lungo
termine di cui all’allegato VII, punto C, si effettuano misurazioni in siti
fissi.
2. Se i dati
disponibili coprono un periodo inferiore a cinque anni, al fine di determinare
se in tale periodo sono stati superati gli obiettivi a lungo termine di cui al
paragrafo 1, gli Stati membri possono combinare i risultati ottenuti dalle
campagne di misurazione di breve durata effettuate nel periodo dell’anno e nei
siti rappresentativi dei massimi livelli di inquinamento, con le informazioni
ricavate dagli inventari delle emissioni e dalla modellizzazione.
Articolo 10
Punti di campionamento
1. L’ubicazione dei
punti di campionamento per la misurazione dell’ozono è determinata utilizzando
i criteri definiti nell’allegato VIII.
2. In ciascuna zona
o agglomerato in cui la misurazione è l’unica fonte di informazioni per valutare
la qualità dell’aria, il numero dei punti di campionamento per la misurazione
in siti fissi dell’ozono non deve essere inferiore al numero minimo di punti di
campionamento di cui all’allegato IX, punto A.
3. Nelle zone e negli
agglomerati nei quali le informazioni ottenute dai punti di campionamento per
la misurazione in siti fissi siano integrate da informazioni ricavate dalla modellizzazione e/o da misurazioni indicative, il numero
dei punti di campionamento di cui all’allegato IX punto A può essere ridotto
purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a)
i
metodi supplementari forniscano informazioni sufficienti per la valutazione
della qualità dell’aria con riferimento ai valori-obiettivo, agli obiettivi a
lungo termine o alle soglie di allarme e d’informazione;
b)
il
numero di punti di campionamento da installare e la risoluzione spaziale di
altre tecniche siano sufficienti per accertare la concentrazione di ozono
conformemente agli obiettivi di qualità dei dati di cui all’allegato I, punto A
e far sì che i risultati della valutazione soddisfino i criteri di cui
all’allegato I, punto B;
c)
in
ciascuna zona o agglomerato il numero di punti di campionamento sia almeno uno
per due milioni di abitanti o uno per 50000 km2, se ciò produce un numero
maggiore di punti di campionamento; in ogni caso, il numero non dev’essere inferiore a uno per ciascuna zona o agglomerato;
d)
il
biossido di azoto sia misurato in tutti i rimanenti punti di campionamento, ad
esclusione delle stazioni rurali di fondo, quali definite nell’allegato VIII,
punto A.
Ai fini della
valutazione della qualità dell’aria in riferimento ai valori-obiettivo si tiene
conto dei risultati della modellizzazione e/o delle
misurazioni indicative.
4. In corrispondenza
di almeno il 50 % dei punti di campionamento dell’ozono previsti all’allegato
IX, punto A, è effettuata anche la misurazione del biossido di azoto. Queste
sono misurazioni in continuo, ad eccezione delle stazioni rurali di fondo,
quali definite nell’allegato VIII, punto A, nelle quali possono essere
utilizzati altri metodi di misurazione.
5. Nelle zone e
negli agglomerati in cui, durante ciascuno dei precedenti cinque anni di misurazione,
le concentrazioni siano state inferiori agli obiettivi a lungo termine, il
numero dei punti di campionamento per le misurazioni in siti fissi è stabilito
ai sensi dell’allegato IX, punto B.
6. Ciascuno Stato
membro provvede affinché nel suo territorio sia allestito e mantenuto operativo
almeno un punto di campionamento per rilevare dati sulle concentrazioni dei
precursori dell’ozono elencati nell’allegato X. Ogni Stato membro stabilisce il
numero e l’ubicazione delle stazioni nelle quali misurare i precursori
dell’ozono, attenendosi agli obiettivi e ai metodi indicati nell’allegato X.
Articolo 11
Metodi di misurazione di
riferimento
1. Gli Stati membri
applicano il metodo di riferimento per la misurazione dell’ozono indicato
nell’allegato VI, punto A.8. Sono consentiti altri
metodi di misurazione a condizione che soddisfino i criteri di cui all’allegato
VI, punto B.
2. Ciascuno Stato
membro comunica alla Commissione i metodi utilizzati per il campionamento e la
misurazione dei COV, secondo quanto indicato all’allegato X.
CAPO III
GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL’ARIA
AMBIENTE
Articolo 12
Prescrizioni per i casi in cui i
livelli siano inferiori ai valori limite
Nelle zone e negli
agglomerati nei quali i livelli di biossido di zolfo, biossido di azoto, PM10,
PM2,5, piombo, benzene e monossido di carbonio presenti nell’aria ambiente sono
inferiori ai rispettivi valori limite indicati negli allegati XI e XIV, gli
Stati membri mantengono i livelli di tali inquinanti al di sotto dei valori
limite e si adoperano per preservare la migliore qualità dell’aria ambiente che
risulti compatibile con lo sviluppo sostenibile.
Articolo 13
Valori limite e soglie di allarme
ai fini della protezione della salute umana
1. Gli Stati membri
provvedono affinché i livelli di biossido di zolfo, PM10, piombo e monossido di
carbonio presenti nell’aria ambiente non superino, nell’insieme delle loro zone
e dei loro agglomerati, i valori limite stabiliti nell’allegato XI.
Per quanto riguarda
il biossido di azoto e il benzene, i valori limite fissati nell’allegato XI non
possono essere superati a decorrere dalle date indicate nel medesimo allegato.
Il rispetto di tali
requisiti è valutato a norma dell’allegato III.
I margini di
tolleranza fissati nell’allegato XI si applicano a norma dell’articolo 22,
paragrafo 3 e dell’articolo 23, paragrafo 1.
2. Le soglie di
allarme applicabili per le concentrazioni di biossido di zolfo e biossido di
azoto nell’aria ambiente sono indicate nell’allegato XII, punto A.
Articolo 14
Livelli critici
1. Gli Stati membri
provvedono affinché siano rispettati i livelli critici indicati nell’allegato
XIII valutati a norma dell’allegato III, punto A.
2. Nei casi in cui
la misurazione in siti fissi è l’unica fonte di informazioni per valutare la qualità
dell’aria, il numero dei punti di campionamento non dev’essere
inferiore al numero minimo indicato nell’allegato V, punto C. Se le
informazioni in questione sono integrate da informazioni provenienti da
misurazioni indicative o dalla modellizzazione, il
numero minimo di punti di campionamento può essere ridotto fino ad un massimo
del 50 % a condizione che le concentrazioni valutate dell’inquinante
interessato possano essere determinate secondo gli obiettivi di qualità dei
dati indicati nell’allegato I, punto A.
Articolo 15
Obiettivo nazionale di riduzione
dell’esposizione al PM2,5 per la protezione della salute umana
1. Gli Stati membri
adottano tutte le misure necessarie, che non comportano costi sproporzionati,
per ridurre l’esposizione al PM2,5 al fine di conseguire l’obiettivo nazionale
di riduzione dell’esposizione di cui all’allegato XIV, punto B, entro l’anno
indicato nello stesso allegato.
2. Gli Stati membri
garantiscono che l’indicatore di esposizione media per l’anno 2015, stabilito
conformemente all’allegato XIV, punto A, non superi l’obbligo di concentrazione
dell’esposizione previsto al punto C di tale allegato.
3. L’indicatore di
esposizione media per il PM2,5 è valutato secondo i criteri dell’allegato XIV,
punto A.
4. Ciascuno Stato
membro provvede, a norma dell’allegato III, affinché la distribuzione e il
numero dei punti di campionamento su cui si basa l’indicatore di esposizione
media per il PM2,5 rispecchino adeguatamente l’esposizione della popolazione in
generale. Il numero dei punti di campionamento non deve essere inferiore a
quello determinato secondo i criteri dell’allegato V, punto B.
Articolo 16
Valore-obiettivo e valore limite del PM2,5 per la protezione della salute umana
1. Gli Stati membri
adottano tutte le misure necessarie, che non comportano costi sproporzionati,
per garantire che le concentrazioni di PM2,5 nell’aria ambiente non superino il
valore-obiettivo definito nell’allegato XIV, punto D, a decorrere dalla data
ivi indicata.
2. Gli Stati membri
garantiscono che le concentrazioni di PM2,5 nell’aria ambiente non superino il
valore limite definito nell’allegato XIV, punto E, in tutte le loro zone e
agglomerati a decorrere dalla data ivi indicata. Il rispetto di tale requisito
è valutato a norma dell’allegato III.
3. I margini di
tolleranza fissati nell’allegato XIV, punto E, si applicano a norma
dell’articolo 23, paragrafo 1.
Articolo 17
Prescrizioni per le zone e gli
agglomerati nei quali la concentrazione di ozono supera i valori-obiettivo e
gli obiettivi a lungo termine
1. Gli Stati membri
adottano tutte le misure necessarie, che non comportano costi sproporzionati,
per garantire che i valori-obiettivo e gli obiettivi a lungo termine siano
conseguiti.
2. Per le zone e gli
agglomerati nei quali un valore-obiettivo risulta superato, gli Stati membri
garantiscono che il programma predisposto a norma dell’articolo 6 della direttiva
2001/81/CE e, se del caso, un piano per la qualità dell’aria siano messi in
atto al fine di raggiungere i valori-obiettivo a decorrere dalla data indicata
nell’allegato VII, punto B, della presente direttiva salvo quando ciò non sia
realizzabile attraverso misure che non comportano costi sproporzionati.
3. Per le zone e gli
agglomerati nei quali i livelli di ozono nell’aria ambiente superano gli obiettivi
a lungo termine ma sono inferiori o uguali ai valori-obiettivo, gli Stati
membri predispongono e attuano provvedimenti efficaci dal punto di vista dei
costi finalizzati al conseguimento degli obiettivi a lungo termine. Tali
provvedimenti sono almeno in linea con i piani per la qualità dell’aria e con
il programma di cui al paragrafo 2.
Articolo 18
Prescrizioni per le zone e gli
agglomerati nei quali la concentrazione di ozono soddisfa gli obiettivi a lungo
termine
Nelle zone e negli
agglomerati nei quali i livelli di ozono soddisfano gli obiettivi a lungo termine,
e nella misura in cui lo consentano fattori quali, ad esempio, la natura
transfrontaliera dell’inquinamento da ozono e le condizioni meteorologiche, gli
Stati membri mantengono tali livelli al di sotto degli obiettivi a lungo
termine e preservano, tramite provvedimenti proporzionati, la migliore qualità
dell’aria ambiente che risulti compatibile con lo sviluppo sostenibile e un
elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana.
Articolo 19
Misure in caso di superamento delle
soglie di informazione o di allarme
Se la soglia di informazione
di cui all’allegato XII o una qualsiasi delle soglie di allarme specificate
nello stesso allegato sono superate, gli Stati membri adottano i provvedimenti
necessari per informare il pubblico a mezzo radio, televisione, stampa o via
Internet.
Gli Stati membri
trasmettono inoltre alla Commissione, in via provvisoria, informazioni sui
livelli registrati e sulla durata del superamento della soglia di allarme o
della soglia di informazione.
Articolo 20
Contributi da fonti naturali
1. Gli Stati membri trasmettono
alla Commissione, per un determinato anno, l’elenco delle zone e degli
agglomerati nei quali il superamento dei valori limite per un determinato inquinante
è imputabile a fonti naturali. Gli Stati membri forniscono informazioni sulla
concentrazione e sulle fonti, nonché elementi che dimostrino come il
superamento sia imputabile a fonti naturali.
2. Nei casi in cui
la Commissione è informata di un superamento imputabile a fonti naturali ai
sensi del paragrafo 1, detto superamento non è considerato tale ai fini della
presente direttiva.
3. Entro l' 11
giugno 2010 la Commissione pubblica orientamenti per la dimostrazione e la
detrazione dei superamenti imputabili a fonti naturali.
Articolo 21
Superamenti dovuti alla sabbiatura
o salatura invernali delle strade
1. Gli Stati membri
possono designare zone o agglomerati nei quali i valori limite per il PM10 sono
superati nell’aria ambiente a causa della risospensione
del particolato a seguito della sabbiatura o salatura delle strade nella
stagione invernale.
2. Gli Stati membri
trasmettono alla Commissione un elenco di tali zone o agglomerati, insieme alle
informazioni sulle concentrazioni e sulle fonti di PM10.
3. Nell’informare la
Commissione a norma dell’articolo 27, gli Stati membri forniscono la documentazione
necessaria per dimostrare che ogni superamento è dovuto alla risospensione di particolato e che sono stati adottati
provvedimenti ragionevoli per diminuire le concentrazioni.
4. Fatto salvo
l’articolo 20, per le zone e gli agglomerati di cui al paragrafo 1 del presente
articolo, gli Stati membri sono tenuti a predisporre il piano per la qualità
dell’aria di cui all’articolo 23 solo se il superamento dei valori del PM10 è
dovuto a cause diverse dalla sabbiatura o salatura invernali delle strade.
5. La Commissione
pubblica orientamenti per la determinazione dei contributi provenienti dalla risospensione di particolato a seguito di sabbiatura o
salatura delle strade entro l' 11 giugno 2010.
Articolo 22
Proroga del termine per il
conseguimento e deroga all’obbligo di applicare determinati valori limite
1. Se in una
determinata zona o agglomerato non è possibile raggiungere i valori limite fissati
per il biossido di azoto o il benzene entro i termini di cui all’allegato XI,
uno Stato membro può prorogare tale termine di cinque anni al massimo per la
zona o l’agglomerato in questione, a condizione che sia predisposto un piano
per la qualità dell’aria a norma dell’articolo 23 per la zona o per
l’agglomerato cui s’intende applicare la proroga; detto piano per la qualità
dell’aria è integrato dalle informazioni di cui all’allegato XV, punto B,
relative agli inquinanti in questione e dimostra come i valori limite saranno
conseguiti entro il nuovo termine.
2. Se in una
determinata zona o agglomerato non è possibile conformarsi ai valori limite per
il PM10 di cui all’allegato XI, per le caratteristiche di dispersione
specifiche del sito, per le condizioni climatiche avverse o per l’apporto di
inquinanti transfrontalieri, uno Stato membro non è soggetto all’obbligo di
applicare tali valori limite fino all' 11 giugno 2011 purché siano rispettate
le condizioni di cui al paragrafo 1 e purché lo Stato membro dimostri che sono
state adottate tutte le misure del caso a livello nazionale, regionale e locale
per rispettare le scadenze.
3. Qualora gli Stati
membri applichino i paragrafi 1 o 2, provvedono affinché il valore limite per
ciascun inquinante non sia superato oltre il margine di tolleranza massimo
indicato nell’allegato XI per ciascun inquinante interessato.
4. Gli Stati membri
notificano alla Commissione i casi in cui ritengono applicabili i paragrafi 1 o
2 e le comunicano il piano per la qualità dell’aria di cui al paragrafo 1,
comprese tutte le informazioni utili di cui la Commissione deve disporre per
valutare se le condizioni pertinenti sono soddisfatte. In tale valutazione la
Commissione tiene conto degli effetti stimati sulla qualità dell’aria ambiente
negli Stati membri, attualmente e in futuro, delle misure adottate dagli Stati
membri e degli effetti stimati sulla qualità dell’aria ambiente delle attuali
misure comunitarie e delle misure comunitarie previste che la Commissione proporrà.
Se la Commissione
non solleva obiezioni entro nove mesi dalla data di ricevimento di tale notifica,
le condizioni per l’applicazione dei paragrafi 1 o 2 sono considerate
soddisfatte.
In caso di
obiezioni, la Commissione può chiedere agli Stati membri di rettificare i piani
per la qualità dell’aria oppure di presentarne di nuovi.
CAPO IV
PIANI
Articolo 23
Piani per la qualità dell’aria
1. Se in determinate
zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell’aria ambiente superano
un valore limite o un valore-obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di
tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a predisporre
piani per la qualità dell’aria per le zone e gli agglomerati in questione al
fine di conseguire il relativo valore limite o valore-obiettivo specificato
negli allegati XI e XIV.
In caso di
superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro
raggiungimento, i piani per la qualità dell’aria stabiliscono misure
appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile. I
piani per la qualità dell’aria possono inoltre includere misure specifiche
volte a tutelare gruppi sensibili di popolazione, compresi i bambini.
Tali piani per la
qualità dell’aria contengono almeno le informazioni di cui all’allegato XV,
punto A, e possono includere misure a norma dell’articolo 24. Detti piani sono
comunicati alla Commissione senza indugio e al più tardi entro due anni dalla
fine dell’anno in cui è stato rilevato il primo superamento.
Qualora occorra
predisporre o attuare piani per la qualità dell’aria relativi a diversi
inquinanti, gli Stati membri, se del caso, predispongono e attuano piani
integrati per la qualità dell’aria riguardanti tutti gli inquinanti
interessati.
2. Gli Stati membri
garantiscono, per quanto possibile, la coerenza con altri piani previsti a
norma della direttiva 2001/80/CE, della direttiva 2001/81/CE o della direttiva
2002/49/CE al fine di realizzare gli obiettivi ambientali del caso.
Articolo 24
Piani d’azione a breve termine
1. Se in determinate
zone o agglomerati sussiste il rischio che i livelli degli inquinanti superino
una o più soglie di allarme di cui all’allegato XII gli Stati membri provvedono
a elaborare piani d’azione contenenti indicazioni sui provvedimenti da adottare
nel breve termine per ridurre il rischio o la durata del superamento. Se il
rischio riguarda uno o più valori limite o valori-obiettivo di cui agli
allegati VII, XI e XIV, gli Stati membri possono, se opportuno, elaborare tali
piani d’azione a breve termine.
Tuttavia, se
sussiste il rischio che venga superata la soglia di allarme per l’ozono
indicata nell’allegato XII, punto B, gli Stati membri preparano i piani
d’azione a breve termine solo se, a loro parere, alla luce delle condizioni
geografiche, meteorologiche ed economiche nazionali, le possibilità di ridurre
il rischio, la durata o la gravità del superamento sono significative. Nella
redazione dei piani d’azione a breve termine gli Stati membri tengono conto della
decisione 2004/279/CE.
2. I piani d’azione
a breve termine di cui al paragrafo 1 possono, in funzione del caso singolo,
contemplare provvedimenti efficaci per limitare e, se necessario, sospendere le
attività che contribuiscono al rischio che i rispettivi valori limite,
valori-obiettivo o soglie di allarme siano superati. Tali piani d’azione
possono prevedere provvedimenti connessi con la circolazione dei veicoli a motore,
i lavori di costruzione, le navi all’ormeggio e con l’attività degli impianti
industriali e l’uso di prodotti nonché il riscaldamento domestico. Nel quadro
di tali piani possono anche essere prese in considerazione azioni specifiche
volte a tutelare gruppi sensibili di popolazione, compresi i bambini.
3. Quando gli Stati
membri elaborano un piano d’azione a breve termine, mettono a disposizione del
pubblico e delle associazioni interessate, quali le associazioni ambientaliste,
le associazioni dei consumatori, le associazioni che rappresentano gli
interessi dei gruppi di popolazione sensibili, gli altri organismi sanitari
pertinenti e le associazioni di categoria interessate, sia i risultati delle
loro indagini sulla fattibilità e sul contenuto dei piani d’azione specifici a
breve termine, sia informazioni sull’attuazione di tali piani.
4. Per la prima
volta anteriormente all' 11 giugno 2010 ed a intervalli regolari successivamente,
la Commissione pubblica esempi delle migliori pratiche per l’elaborazione dei
piani d’azione a breve termine, compresi esempi delle migliori prassi per la
protezione di gruppi sensibili di popolazione, compresi i bambini.
Articolo 25
Inquinamento atmosferico
transfrontaliero
1. Se le soglie di
allarme, i valori limite o i valori-obiettivo più il margine di tolleranza del
caso o gli obiettivi a lungo termine sono superati a causa del trasporto
transfrontaliero di quantitativi significativi di inquinanti o loro precursori,
gli Stati membri interessati cooperano e, se opportuno, formulano iniziative
congiunte, quali la preparazione di piani comuni o coordinati per la qualità
dell’aria a norma dell’articolo 23, al fine di eliminare il superamento,
ricorrendo a provvedimenti adeguati ma proporzionati.
2. La Commissione è
invitata a partecipare e ad assistere a tutte le iniziative di cooperazione di
cui al paragrafo 1. Se opportuno, la Commissione esamina, alla luce delle
relazioni presentate a norma dell’articolo 9 della direttiva 2001/81/CE, se sia
necessario intervenire ulteriormente a livello comunitario per ridurre le
emissioni di precursori che causano l’inquinamento transfrontaliero.
3. Gli Stati membri
predispongono e attuano, ove opportuno ai sensi dell’articolo 24, piani
d’azione a breve termine concertati che si applicano alle zone confinanti di
altri Stati membri. Gli Stati membri assicurano che le zone confinanti degli
altri Stati membri che hanno predisposto piani d’azione a breve termine
ricevano tutte le informazioni appropriate.
4. Allorché si
verifichino superamenti della soglia di informazione o della soglia di allarme
in zone o agglomerati in prossimità dei confini nazionali, le autorità
competenti degli Stati membri limitrofi interessati devono essere informate
quanto prima. Dette informazioni sono rese disponibili anche al pubblico.
5. Nel predisporre i
piani di cui ai paragrafi 1 e 3 e nell’informarne il pubblico come previsto al
paragrafo 4, gli Stati membri si adoperano, se del caso, per cercare una
cooperazione con i paesi terzi, in particolare con i paesi candidati
all’adesione.
CAPO V
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEI
DATI
Articolo 26
Informazione del pubblico
1. Gli Stati membri
provvedono ad informare adeguatamente e con tempestività il pubblico e le
associazioni interessate, quali le associazioni ambientaliste, le associazioni
dei consumatori, le associazioni che rappresentano gli interessi dei gruppi
sensibili di popolazione, gli altri organismi sanitari pertinenti e le
associazioni di categoria interessate, in merito:
a)
alla
qualità dell’aria ambiente secondo quanto disposto dall’allegato XVI;
b)
a
tutte le decisioni riguardanti le proroghe di cui all’articolo 22, paragrafo 1;
c)
ad
ogni esenzione a norma dell’articolo 22, paragrafo 2;
d)
ai
piani per la qualità dell’aria di cui all’articolo 22, paragrafo 1, e all’articolo
23 e ai programmi di cui all’articolo 17, paragrafo 2.
Le informazioni sono
rese disponibili gratuitamente e attraverso mezzi facilmente accessibili tra
cui Internet o altri mezzi di telecomunicazione adeguato e tengono conto delle
disposizioni della direttiva 2007/2/CE.
2. Gli Stati membri
mettono a disposizione del pubblico le relazioni annuali riguardanti tutti gli
inquinanti disciplinati dalla presente direttiva.
Tali relazioni
contengono in sintesi i livelli del superamento di valori limite, valori-obiettivo,
obiettivi a lungo termine, soglie di informazione e soglie di allarme per i
periodi di calcolo dei valori medi interessati. Oltre a queste informazioni è
presentata una valutazione sintetica degli effetti del superamento dei valori
predetti. Tali relazioni possono comprendere, se del caso, ulteriori
informazioni e valutazioni sulla tutela delle foreste e dati su altri
inquinanti per i quali sono previste disposizioni di monitoraggio nella
presente direttiva, quali, ad esempio, alcuni precursori dell’ozono non
regolamentati indicati nell’allegato X, punto B.
3. Gli Stati membri
informano il pubblico in merito all’autorità o all’organismo competenti designati
per espletare i compiti di cui all’articolo 3.
Articolo 27
Trasmissione di informazioni e
relazioni
1. Gli Stati membri
provvedono a far pervenire alla Commissione le informazioni sulla qualità
dell’aria ambiente entro i termini richiesti, stabiliti dalle disposizioni
d’attuazione di cui all’articolo 28, paragrafo 2.
2. In ogni caso, al
fine specifico di valutare la conformità ai valori limite e ai livelli critici
nonché al raggiungimento dei valori obiettivo, tali informazioni sono messe a
disposizione della Commissione entro nove mesi dalla fine di ciascun anno ed
includono:
a)
le
modifiche apportate nell’anno in questione all’elenco e alla delimitazione
delle zone e degli agglomerati istituiti ai sensi dell’articolo 4;
b)
l’elenco
delle zone e degli agglomerati in cui i livelli di uno o più inquinanti sono
superiori ai valori limite più, ove applicabile, il margine di tolleranza o
superiori ai valori-obiettivo o ai livelli critici, nonché, per tali zone o
agglomerati:
i) i livelli valutati e, se
del caso, le date e i periodi in cui tali livelli sono stati riscontrati;
ii) se
opportuno, una valutazione dei contributi da fonti naturali ai livelli valutati
e dei contributi relativi alla risospensione del
particolato a seguito di sabbiatura o salatura delle strade nella stagione invernale,
come dichiarati alla Commissione ai sensi degli articoli 20 e 21.
3. I paragrafi 1 e 2
si applicano alle informazioni raccolte a decorrere dall’inizio del secondo
anno civile successivo all’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione
di cui all’articolo 28, paragrafo 2.
Articolo 28
Disposizioni di attuazione
1. Le misure
destinate a modificare gli elementi non essenziali della presente direttiva,
vale a dire gli allegati da I a VI, gli allegati da
VIII a X e l’allegato XV, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione
con controllo di cui all’articolo 29, paragrafo 3.
Le modifiche non
possono, tuttavia, avere l’effetto di modificare, direttamente o indirettamente:
a)
i
valori limite, gli obiettivi di riduzione dell’esposizione, i livelli critici,
i valori-obiettivo, le soglie di informazione, le soglie di allarme o gli
obiettivi a lungo termine di cui all’allegato VII e agli allegati da XI a XIV;
né
b)
le
date alle quali dev’essere garantita la conformità a
uno qualsiasi dei parametri di cui alla lettera a).
2. La Commissione
stabilisce, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 29,
paragrafo 2, le informazioni supplementari che agli Stati membri devono far
pervenire a norma dell’articolo 27 nonché il calendario per la trasmissione di
tali informazioni.
La Commissione
individua inoltre le soluzioni per razionalizzare il sistema di comunicazione
dei dati e lo scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle
reti e dalle singole stazioni di misurazione dell’inquinamento atmosferico
presenti negli Stati membri, secondo la procedura di regolamentazione di cui
all’articolo 29, paragrafo 2.
3. La Commissione
formula orientamenti in merito agli accordi sull’allestimento delle stazioni di
misurazione comuni di cui all’articolo 6, paragrafo 5.
4. La Commissione
pubblica orientamenti sulla dimostrazione dell’equivalenza di cui all’allegato VI, punto B.
CAPO VI
COMITATO, DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI
Articolo 29
Comitato
1. La Commissione è
assistita da un comitato, il "comitato per la qualità dell’aria
ambiente".
2. Nei casi in cui è
fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della
stessa.
Il periodo di cui
all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE, è fissato a tre mesi.
3. Nei casi in cui è
fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi
da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle
disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Articolo 30
Sanzioni
Gli Stati membri
determinano il regime di sanzioni da comminare in caso di violazione delle
disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e adottano
tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste
devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Articolo 31
Abrogazione e disposizioni
transitorie
1. Le direttive
96/62/CE, 1999/30/CE, 2000/69/CE e 2002/3/CE sono abrogate a decorrere dall' 11
giugno 2010, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri riguardanti i termini
per il recepimento o dall’applicazione delle suddette direttive.
Tuttavia, a
decorrere dall' 11 giugno 2008 si applica quanto segue:
a)
l’articolo
12, paragrafo 1, della direttiva 96/62/CE è sostituito dal seguente:
"1. Le disposizioni dettagliate per la trasmissione delle
informazioni da fornire ai sensi dell’articolo 11 sono adottate secondo la
procedura di cui al paragrafo 3.";
b)
l’articolo
7, paragrafo 7, la nota 1 al punto I dell’allegato VIII e il punto VI dell’allegato IX della direttiva 1999/30/CE sono
soppressi;
c)
l’articolo
5, paragrafo 7, e il punto III dell’allegato VII della direttiva 2000/69/CE
sono soppressi;
d)
l’articolo
9, paragrafo 5, e il punto II dell’allegato VIII della direttiva 2002/3/CE sono
soppressi.
2. Fatto salvo il
paragrafo 1, primo comma, i seguenti articoli rimangono in vigore:
a)
l’articolo
5 della direttiva 96/62/CE: fino al 31 dicembre 2010;
b)
l’articolo
11, paragrafo 1 della direttiva 96/62/CE e l’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3
della direttiva 2002/3/CE: fino della fine del secondo anno civile successivo
all’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui all’articolo 28,
paragrafo 2 della presente direttiva;
c)
l’articolo
9, paragrafi 3 e 4, della direttiva 1999/30/CE: fino al 31 dicembre 2009.
3. I riferimenti
alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno
letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XVII.
4. La decisione
97/101/CE è abrogata con effetto dalla fine del secondo anno civile successivo
all’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui all’articolo 28,
paragrafo 2 della presente direttiva.
Tuttavia, il terzo,
quarto e quinto trattino dell’articolo 7 della decisione 97/101/CE sono soppressi
a decorrere dall' 11 giugno 2008.
Articolo 32
Riesame
1. Nel 2013 la Commissione
riesamina le disposizioni relative al PM2,5 e, se opportuno, ad altri
inquinanti e presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.
Per quanto riguarda
il PM2,5, il riesame è effettuato allo scopo di stabilire un obbligo nazionale
giuridicamente vincolante per la riduzione dell’esposizione in sostituzione
dell’obiettivo nazionale di riduzione dell’esposizione e per la verifica
dell’obbligo di concentrazione dell’esposizione stabilito all’articolo 15, tenendo
conto, tra l’altro, dei seguenti elementi:
- le ultime
informazioni scientifiche dell’OMC e delle altre pertinenti organizzazioni,
- la situazione
della qualità dell’aria e le potenzialità di riduzione negli Stati membri,
- la revisione della
direttiva 2001/81/CE,
- i progressi conseguiti
nell’attuazione delle misure comunitarie di riduzione degli inquinanti
atmosferici.
2. La Commissione
tiene conto della possibilità pratica di adottare un valore limite più ambizioso
per il PM2,5, sottopone a riesame il valore limite indicativo della seconda
fase per il PM2,5 ed esamina se confermare o modificare detto valore.
3. Nell’ambito del
riesame, la Commissione prepara inoltre una relazione sull’esperienza e la
necessità di monitoraggio del PM10 e PM2,5, tenuto conto dei progressi tecnici
nelle tecniche di misurazione automatica. Se opportuno, sono proposti nuovi
metodi di riferimento per la misurazione del PM10 e PM2,5.
Articolo 33
Attuazione
1. Gli Stati membri
mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente all' 11 giugno
2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di dette
disposizioni.
Quando gli Stati
membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla
presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della
pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono determinate dagli
Stati membri.
2. Tuttavia, gli
Stati membri provvedono a predisporre, entro il 1o gennaio 2009, un numero
sufficiente di stazioni di fondo urbano per la misurazione dell’esposizione al
PM2,5, necessarie per calcolare l’indicatore esposizione media a norma
dell’allegato V, punto B, al fine di rispettare i termini e le condizioni di
cui all’allegato XIV, punto A.
3. Gli Stati membri
comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto
interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 34
Entrata in vigore
La presente
direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 35
Destinatari
Gli Stati membri
sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo,
addì 21 maggio 2008.
Per
il Parlamento europeo Il
presidente H.-G. Pöttering |
Per
il Consiglio Il
presidente J.
Lenarčič |