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Roma, 12 luglio 2010
Circolare n. 127/2010
Oggetto: Autotrasporto – Emendamenti al ddl S 2228.
Rispetto ai testi
dell’accordo la norma sui tempi di attesa al carico e allo scarico risulta
parzialmente modificata. Il testo approvato prevede infatti che il committente,
una volta versato al vettore l’eventuale indennizzo per il superamento dei
tempi di attesa convenuti, possa rivalersi nei confronti dell’effettivo responsabile, anziché nei
confronti del titolare del luogo di carico e scarico come previsto
originariamente. Inoltre non è più prevista espressamente una deroga per i
ritardi conseguenti all’espletamento di funzioni pubbliche.
Il disegno di legge passa
ora all’esame dell’Aula del Senato.
Daniela
|
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.112/2010 |
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SENATO
DELLA REPUBBLICA
16a
Legislatura - 5ª Commissione permanente
Resoconto
sommario – Seduta n. 377 del 9 luglio 2010
*****OMISSIS******
Si passa
all'esame delle proposte accantonate all'articolo 54.
In sede
di espressione del parere, il presidente relatore AZZOLLINI invita i firmatari
dell'emendamento 54.0.3 a presentare una riformulazione della proposta in un
testo 2, elidendo la parte che concerne la copertura finanziaria; sottolinea
altresì l'esigenza di riformulare le proposta 54.0.5 e 54.0.6 in un testo 2 per
le medesime ragioni già espresse. Esprime quindi parere favorevole
sull'emendamento 54.0.13, nonché sulla proposta 54.0.25 (testo 2).
La
senatrice BONFRISCO (PdL) in accoglimento dei
rilievi formulati dal Relatore, presenta e illustra le proposte 54.0.3 (testo
2), 54.0.5 (testo 2) e 54.0.6 (testo 2), pubblicate in allegato al resoconto.
Il
sottosegretario CASERO esprime parere conforme al Relatore.
Il
senatore GRILLO(PdL), pur dichiarando che si
conformerà alla proposta di voto favorevole all'emendamento 54.0.3 (testo 2),
formulata dal Relatore e dal Governo, fa presente come i contenuti ivi recati
costituiscono materia attualmente in corso di esame presso
Il
senatore MORANDO(PD), nell'esprimere voto contrario in merito all'emendamento
54.0.5 (testo 2), che a suo giudizio non è suscettibile di produrre alcun
effetto economico concreto, prende atto della perdita di una qualsiasi visione
organica della materia.
Il
senatore GRILLO(PdL), nel ribadire che
l'oggetto di tale proposta emendativa, ancorché condivisibile, rischia tuttavia
di travolgere il pregevole lavoro finora compiuto presso
Con successive e separate votazioni,
*****OMISSIS******
54.0.3 (testo 2)
Dopo l'articolo 54, inserire il
seguente:
«Art. 54-bis.
1. All'articolo 83-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, sono apportate le seguenti. modificazioni:
a)
il comma 4 e sostituito dai seguenti:
''4.
Al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale e la regolarità del
mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, nel contratto di trasporto,
stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6, del decreto legislativo
21 novembre 2005, n. 286, l'importo a favore del vettore deve essere tale
da consentire almeno la copertura dei costi minimi di esercizio, che
garantiscano, comunque, il rispetto dei parametri di sicurezza normativamente
previsti. Tali costi minimi sono individuati nell'ambito degli accordi
volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative di vettori
rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, di
cui al successivo comma 16, e organizzazioni associative dei committenti. Tali
accordi possono, altresì, prevedere contratti di trasporto di merci su strada
di durata o quantità garantite, per i quali è possibile derogare alle
disposizioni di cui al presente comma nonché alle previsioni di cui agli
articoli 7, comma 3 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 286, ed alle disposizioni in materia di azione diretta.
4-bis.
Qualora gli accordi volontari-previsti al comma 4 non siano stipulati entro il
termine di nove mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, l'Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 284, determina i costi minimi, secondo quanto previsto al comma 4.
Decorso il termine di cui al primo periodo e in assenza delle determinazioni
dei costi minimi da parte dell'Osservatorio, ai fini di cui al precedente comma
4, da effettuarsi entro i successivi trenta giorni, si applicano anche ai
contratti di trasporto stipulati in forma scritta le disposizioni di cui ai
commi 6 e 7, ai soli fini della determinazione del corrispettivo.
4-ter.
Qualora dalla fattura risulti indicato un corrispettivo di importo inferiore a
quanto previsto nel comma 4 o, in alternativa, nel comma 4-bis, l'azione del
vettore nei confronti del mittente per il pagamento della differenza si
prescrive entro il termine di un anno, decorrente dal giorno del completamento
della prestazione di trasporto, salvo diverse pattuizioni
fondate su accordi volontari conclusi ai sensi del comma 4.
4-quater.
In deroga a quanto previsto nei commi 4 e 4-bis, l'importo del corrispettivo a
favore del vettore per le prestazioni di trasporto svolte in esecuzione di un
contratto stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6, del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, è rimesso all'autonomia negoziale
delle parti, ave le suddette prestazioni siano effettuate entro il limite di
cento chilometri giornalieri, fatte salve diverse pattuizioni
fondate su accordi volontari di settore, conclusi ai sensi del comma 4.
4-quinquies.
All'atto della conclusione del contratto, il vettore è tenuto a fornire al
committente un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non
anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola ai fini del
versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.'';
b)
il comma 12 è sostituito dal seguente:
''12.
Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo
9 ottobre 2002, n. 231, il termine di pagamento del corrispettivo relativo
ai contratti di trasporto di merci su strada non può, comunque, essere
superiore a sessanta giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura
da parte del creditore, che deve avvenire entro e non oltre la fine del mese in
cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto. È esclusa qualsiasi
diversa pattuizione tra le parti, scritta o verbale,
che non sia basata su accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni
associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per
l'autotrasporto e la logistica, di cui al successivo comma 16, e organizzazioni
associative dei committenti.'';
c)
il comma 13 è sostituito dal seguente:
''
d)
dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:
''13-bis.
Le disposizioni di cui ai commi 12 e 13 si applicano anche alle prestazioni fatturate
dagli operatori della filiera, diversi dai vettori, che partecipano al servizio
di trasporto di merci su strada.'';
al comma
14, sostituire le parole: ''di cui ai commi 6, 7 8 e 9'' con le seguenti: ''di
cui ai commi 6, 7, 8, 9, 13 e 13-bis.''».
54.0.5 (testo 2)
Dopo l'articolo 54, aggiungere il
seguente:
«Art.
54-bis.
1.
Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
dopo l'articolo 6, inserire il seguente:
«Art.
6-bis. - (Disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e scarico.
Franchigia). – 1. Nel contratto scritto è indicato il periodo di franchigia,
connesso all'attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico e
scarico, da calcolarsi dal momento dell'arrivo del vettore al luogo di carico o
scarico della merce, che non può essere superiore alle due ore di attesa sia
per il carico che per lo scarico. A tal fine, il committente è tenuto a fornire
al vettore indicazioni scritte circa il luogo e l'orario in cui sono previste
le operazioni di carico o di scarico, nonché le modalità di accesso dei veicoli
ai punti di carico o di scarico.
2.
Il committente è tenuto a corrispondere al vettore un indennizzo per il superamento
del periodo di franchigia di cui al comma 1, fermo restando il diritto di
esercitare l'azione di rivalsa nei confronti dell'effettivo responsabile. Tale
indennizzo è dovuto per ogni ora o frazione di ora di ritardo nelle operazioni,
ed è commisurato al costo orario del lavoro e del fermo del veicolo, come
definiti in sede di Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 21 novembre
2005,n. 284.
3.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di diverse
pattuizioni fra le parti, basate sugli accordi
volontari fra le organizzazioni associative di vettori rappresentati nella
Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, di cui all'articolo
83-bis, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e organizzazioni
associative di utenti dei servizi di trasporto, con particolare riferimento
alle operazioni di carico e scarico nelle strutture della grande distribuzione
e dedicate alla movimentazione delle merci nelle aree urbane, e su specifici accordi
di programma con le amministrazioni e gli enti competenti per quanto riguarda
attività di autotrasporto connesse alla movimentazione delle merci nei porti,
negli interporti e nei terminai ferroviari, promossi dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.
4.
In caso di contratti non stipulati in forma scritta, il periodo di franchigia
connesso alla sosta dei veicoli in attesa di carico o di scarico, non può essere
complessivamente superiore alle due ore di attesa sia per il carico che per lo
scarico, e si applicano le altre disposizioni di cui ai commi precedenti.
5.
Con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi
precedenti, con particolare riguardo alla definizione della decorrenza dei
tempi di franchigia in relazione alle diverse tipologie dei luoghi di carico e
scarico, alle modalità di cadenzamento dell'accesso
dei veicoli a tali luoghi.'';
b)
all'articolo 7, i commi 4 e 5, sono sostituiti dai seguenti:
''4.
Quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta,
anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato, concluso ai sensi
dell'articolo 5, gli organi di polizia stradale che hanno accertato lo
violazione, da parte del conducente del veicolo con cui è stato effettuato il
trasporto dei limiti di velocità di cui all'articolo 142 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, o la mancata
osservanza dei tempi di guida e di riposo di cui all'articolo 174 dello stesso
decreto legislativo, verificano la compatibilità delle istruzioni scritte
fornite al vettore, in merito all'esecuzione della specifica prestazione di
trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata contestata la
violazione. Le istruzioni devono trovarsi a bordo del veicolo e possono essere
contenute nella scheda di trasporto o nella documentazione equivalente ovvero
allegate alla documentazione equipollente di cui all'articolo 7-bis. In
mancanza delle istruzioni di cui sopra a bordo del veicolo, al vettore ed al
committente si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le
violazioni contestate al conducente. Le stesse sanzioni sono altresì applicate
ai vettore e al committente quando le istruzioni di trasporto sono
incompatibili con il rispetto delle predette norme.
5.
In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza sociale, quando il
contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante
richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'articolo 5, il
committente o un suo delegato alla compilazione riportano sulla scheda di
trasporto o sulla documentazione equivalente di cui all'articolo 7-bis, comma
1, il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli
autotrasportatori ovvero allegano alla documentazione ad essa equipollente una
dichiarazione scritta di aver preso visione della carta di circolazione dei
veicolo o di altra documentazione da cui risulti il numero di iscrizione del
vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori. Qualora non siano riportate
tali indicazioni sulla scheda di trasporto o sui documenti equivalenti ovvero
non sia allegata ai documenti equipollenti la dichiarazione sopra indicata, al
committente è applicata la sanzione prevista dall'articolo 7-bis, comma 4.'';
c)
all'articolo 7-bis, i commi 3, 5 e 6, sono sostituiti dai seguenti:
''3.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è
stabilito il contenuto della scheda di trasporto, nella quale devono figurare
le indicazioni relative al vettore, comprensive del numero di iscrizione
all'Albo nazionale degli autotrasportatori, al committente, al caricatore ed al
proprietario della merce, nei casi indicati dal decreto stesso, così come
definiti all'articolo 2, comma 1, nonché quelle relative alla tipologia ed al
peso della merce trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico della stessa. Lo
stesso decreto individua le categorie di trasporto di merci a collettame, ai
fini dell'esenzione dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, nonché i documenti di trasporto previsti dalle norme comunitarie,
dagli accordi o dalle convenzioni internazionali, o da altra norma nazionale in
materia di autotrasporto di merci, da considerarsi equipollenti alla scheda di
trasporto.
5.
Chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto, non porta a bordo del
veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia dei contratto in
forma scritta, od altra documentazione equivalente ovvero equipollente al sensi
del comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento
di una somma da euro
6.
Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche a chiunque circoli alla
guida di veicoli immatricolati all'estero nello svolgimento di trasporti
internazionali o di cabotaggio, qualora non rechi 11 bordo i documenti
equipollenti di cui al comma 3, ovvero gli stessi non- risultino compilati
correttamente. In tali casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo
207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni
ed integrazioni.'';
d)
dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:
''7-ter
Il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
21 novembre 2005, n. 286, il quale ha svolto un servizio di trasporto su
incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in
forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il
mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per
il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato
il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole
prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva
l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte
contrattuale. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione,
che non sia basata su accordi volontari di settore.'';
e)
l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
''Art.
8. - (Procedura di accertamento della responsabilità). –
2.
In caso di mancata esibizione del contratto di trasporto in forma scritta da
parte del conducente all'atto del controllo, e qualora sia presente a bordo del
veicolo una dichiarazione sottoscritta dal committente o dal vettore che ne
attesti l'esistenza, l'autorità competente, entro quindici giorni dalla
contestazione della violazione, richiede ai soggetti di cui all'articolo 7,
comma 3, la presentazione, entro trenta giorni dalla notifica della richiesta,
di copia del contratto in forma scritta.
3.
Entro i trenta giorni successivi alla ricezione del contratto in forma scritta,
l'autorità competente, in base all'esame dello stesso, qualora da tale esame
emerga lo responsabilità dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, applica
le sanzioni ivi previste.
4.
Le stesse sanzioni sono irrogate in caso di mancata presentazione della
documentazione richiesta entro il termine indicato.''.
2.
La disposizione di cui al comma 1, lettera d), si applica dopo un anno
dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
54.0.6 (testo 2)
Dopo l'articolo 54, inserire il
seguente:
«Art. 54-bis.
1.
Nell'ipotesi in cui la merce da trasportare sia imballata oppure stivata su
apposite unità per la sua movimentazione, il vettore, al termine
dell'operazione di trasporto, non ha alcun obbligo di gestione e non è tenuto
alla restituzione degli imballaggi o delle unità di movimentazione utilizzate.
2.
Qualora il committente e il destinatario della merce si siano accordati per la
riconsegna degli imballaggi o delle unità di movimentazione, il vettore non è
responsabile per il rifiuto di restituzione da parte del destinatario di unità
di movimentazione di numero o di qualità inferiore rispetto a quelle con cui è
stato effettuato il trasporto, ed ha comunque diritto ad un compenso per ogni
prestazione accessoria eseguita.
3.
L'esercizio dell'attività di commercio delle unità di movimentazione usate è
consentito sulla base di apposita licenza rilasciata dalla Questura competente
per territorio. Il titolare della licenza è tenuto ad indicare giornalmente su
registro vidimato dalla Questura quantità e tipologia delle unità di
movimentazione cedute e acquistate, nonché i dati identificativi dei soggetti
cedenti e cessionari.
4.
Allo scopo di tutelare l'igiene e la salute pubblica, le operazioni di
trasporto su strada di merci destinate all'alimentazione umana o animale sono
svolte nel rispetto della vigente disciplina comunitaria e nazionale.
*****OMISSIS******
FINE
TESTO