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Roma, 12 luglio 2010

 

Circolare n. 127/2010

 

Oggetto: Autotrasporto – Emendamenti al ddl S 2228.

 

La Commissione Bilancio del Senato ha approvato gli emendamenti al disegno di legge n. 2228 (Conversione in legge della manovra economica estiva) relativi al pacchetto di norme dell’accordo sull’autotrasporto del 17 giugno scorso.

 

Rispetto ai testi dell’accordo la norma sui tempi di attesa al carico e allo scarico risulta parzialmente modificata. Il testo approvato prevede infatti che il committente, una volta versato al vettore l’eventuale indennizzo per il superamento dei tempi di attesa convenuti, possa rivalersi nei confronti dell’effettivo responsabile, anziché nei confronti del titolare del luogo di carico e scarico come previsto originariamente. Inoltre non è più prevista espressamente una deroga per i ritardi conseguenti all’espletamento di funzioni pubbliche.

 

Il disegno di legge passa ora all’esame dell’Aula del Senato.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.112/2010

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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SENATO DELLA REPUBBLICA

16a Legislatura  - 5ª Commissione permanente

Resoconto sommario – Seduta n. 377 del 9 luglio 2010

 

                                               *****OMISSIS******

 

Si passa all'esame delle proposte accantonate all'articolo 54.

 

In sede di espressione del parere, il presidente relatore AZZOLLINI invita i firmatari dell'emendamento 54.0.3 a presentare una riformulazione della proposta in un testo 2, elidendo la parte che concerne la copertura finanziaria; sottolinea altresì l'esigenza di riformulare le proposta 54.0.5 e 54.0.6 in un testo 2 per le medesime ragioni già espresse. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 54.0.13, nonché sulla proposta 54.0.25 (testo 2).

 

La senatrice BONFRISCO (PdL) in accoglimento dei rilievi formulati dal Relatore, presenta e illustra le proposte 54.0.3 (testo 2), 54.0.5 (testo 2) e 54.0.6 (testo 2), pubblicate in allegato al resoconto.

 

Il sottosegretario CASERO esprime parere conforme al Relatore.

 

Il senatore GRILLO(PdL), pur dichiarando che si conformerà alla proposta di voto favorevole all'emendamento 54.0.3 (testo 2), formulata dal Relatore e dal Governo, fa presente come i contenuti ivi recati costituiscono materia attualmente in corso di esame  presso la Commissione lavori pubblici e comunicazioni.

 

La Commissione approva l'emendamento 54.0.3 (testo 2).

 

Il senatore MORANDO(PD), nell'esprimere voto contrario in merito all'emendamento 54.0.5 (testo 2), che a suo giudizio non è suscettibile di produrre alcun effetto economico concreto, prende atto della perdita di una qualsiasi visione organica della materia.

 

Il senatore GRILLO(PdL), nel ribadire che l'oggetto di tale proposta emendativa, ancorché condivisibile, rischia tuttavia di travolgere il pregevole lavoro finora compiuto presso la Commissione lavori pubblici e comunicazioni, dichiara di associarsi all'orientamento della maggioranza esclusivamente per ragioni di disciplina di Gruppo.

 

Con successive e separate votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 54.0.5 (testo 2), 54.0.6 (testo 2), 54.0.13 e 54.0.25 (testo 2).

 

                                               *****OMISSIS******

 

 

54.0.3 (testo 2)

BONFRISCO

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

        1. All'articolo 83-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti. modificazioni:

            a) il comma 4 e sostituito dai seguenti:

        ''4. Al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale e la regolarità del mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, nel contratto di trasporto, stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, l'importo a favore del vettore deve essere tale da consentire almeno la copertura dei costi minimi di esercizio, che garantiscano, comunque, il rispetto dei parametri di sicurezza normativamente previsti. Tali costi minimi sono individuati nell'ambito degli accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, di cui al successivo comma 16, e organizzazioni associative dei committenti. Tali accordi possono, altresì, prevedere contratti di trasporto di merci su strada di durata o quantità garantite, per i quali è possibile derogare alle disposizioni di cui al presente comma nonché alle previsioni di cui agli articoli 7, comma 3 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ed alle disposizioni in materia di azione diretta.

        4-bis. Qualora gli accordi volontari-previsti al comma 4 non siano stipulati entro il termine di nove mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, determina i costi minimi, secondo quanto previsto al comma 4. Decorso il termine di cui al primo periodo e in assenza delle determinazioni dei costi minimi da parte dell'Osservatorio, ai fini di cui al precedente comma 4, da effettuarsi entro i successivi trenta giorni, si applicano anche ai contratti di trasporto stipulati in forma scritta le disposizioni di cui ai commi 6 e 7, ai soli fini della determinazione del corrispettivo.

        4-ter. Qualora dalla fattura risulti indicato un corrispettivo di importo inferiore a quanto previsto nel comma 4 o, in alternativa, nel comma 4-bis, l'azione del vettore nei confronti del mittente per il pagamento della differenza si prescrive entro il termine di un anno, decorrente dal giorno del completamento della prestazione di trasporto, salvo diverse pattuizioni fondate su accordi volontari conclusi ai sensi del comma 4.

        4-quater. In deroga a quanto previsto nei commi 4 e 4-bis, l'importo del corrispettivo a favore del vettore per le prestazioni di trasporto svolte in esecuzione di un contratto stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, è rimesso all'autonomia negoziale delle parti, ave le suddette prestazioni siano effettuate entro il limite di cento chilometri giornalieri, fatte salve diverse pattuizioni fondate su accordi volontari di settore, conclusi ai sensi del comma 4.

        4-quinquies. All'atto della conclusione del contratto, il vettore è tenuto a fornire al committente un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.'';

            b) il comma 12 è sostituito dal seguente:

        ''12. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada non può, comunque, essere superiore a sessanta giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del creditore, che deve avvenire entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione tra le parti, scritta o verbale, che non sia basata su accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, di cui al successivo comma 16, e organizzazioni associative dei committenti.'';

            c) il comma 13 è sostituito dal seguente:

        ''13. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Che il pagamento del corrispettivo avvenga oltre il novantesimo giorno dalla data di emissione della fattura, oltre agli interessi moratori, al committente debitore si applicano le sanzioni di cui al comma 14.'';

            d) dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:

        ''13-bis. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 13 si applicano anche alle prestazioni fatturate dagli operatori della filiera, diversi dai vettori, che partecipano al servizio di trasporto di merci su strada.'';

al comma 14, sostituire le parole: ''di cui ai commi 6, 7 8 e 9'' con le seguenti: ''di cui ai commi 6, 7, 8, 9, 13 e 13-bis.''».

 

54.0.5 (testo 2)

BONFRISCO

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

        1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

        «Art. 6-bis. - (Disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e scarico. Franchigia). – 1. Nel contratto scritto è indicato il periodo di franchigia, connesso all'attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico e scarico, da calcolarsi dal momento dell'arrivo del vettore al luogo di carico o scarico della merce, che non può essere superiore alle due ore di attesa sia per il carico che per lo scarico. A tal fine, il committente è tenuto a fornire al vettore indicazioni scritte circa il luogo e l'orario in cui sono previste le operazioni di carico o di scarico, nonché le modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico.

        2. Il committente è tenuto a corrispondere al vettore un indennizzo per il superamento del periodo di franchigia di cui al comma 1, fermo restando il diritto di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti dell'effettivo responsabile. Tale indennizzo è dovuto per ogni ora o frazione di ora di ritardo nelle operazioni, ed è commisurato al costo orario del lavoro e del fermo del veicolo, come definiti in sede di Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 21 novembre 2005,n. 284.

        3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di diverse pattuizioni fra le parti, basate sugli accordi volontari fra le organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, di cui all'articolo 83-bis, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e organizzazioni associative di utenti dei servizi di trasporto, con particolare riferimento alle operazioni di carico e scarico nelle strutture della grande distribuzione e dedicate alla movimentazione delle merci nelle aree urbane, e su specifici accordi di programma con le amministrazioni e gli enti competenti per quanto riguarda attività di autotrasporto connesse alla movimentazione delle merci nei porti, negli interporti e nei terminai ferroviari, promossi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

        4. In caso di contratti non stipulati in forma scritta, il periodo di franchigia connesso alla sosta dei veicoli in attesa di carico o di scarico, non può essere complessivamente superiore alle due ore di attesa sia per il carico che per lo scarico, e si applicano le altre disposizioni di cui ai commi precedenti.

        5. Con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi precedenti, con particolare riguardo alla definizione della decorrenza dei tempi di franchigia in relazione alle diverse tipologie dei luoghi di carico e scarico, alle modalità di cadenzamento dell'accesso dei veicoli a tali luoghi.'';

            b) all'articolo 7, i commi 4 e 5, sono sostituiti dai seguenti:

        ''4. Quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato, concluso ai sensi dell'articolo 5, gli organi di polizia stradale che hanno accertato lo violazione, da parte del conducente del veicolo con cui è stato effettuato il trasporto dei limiti di velocità di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, o la mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo di cui all'articolo 174 dello stesso decreto legislativo, verificano la compatibilità delle istruzioni scritte fornite al vettore, in merito all'esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata contestata la violazione. Le istruzioni devono trovarsi a bordo del veicolo e possono essere contenute nella scheda di trasporto o nella documentazione equivalente ovvero allegate alla documentazione equipollente di cui all'articolo 7-bis. In mancanza delle istruzioni di cui sopra a bordo del veicolo, al vettore ed al committente si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni contestate al conducente. Le stesse sanzioni sono altresì applicate ai vettore e al committente quando le istruzioni di trasporto sono incompatibili con il rispetto delle predette norme.

        5. In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza sociale, quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'articolo 5, il committente o un suo delegato alla compilazione riportano sulla scheda di trasporto o sulla documentazione equivalente di cui all'articolo 7-bis, comma 1, il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori ovvero allegano alla documentazione ad essa equipollente una dichiarazione scritta di aver preso visione della carta di circolazione dei veicolo o di altra documentazione da cui risulti il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori. Qualora non siano riportate tali indicazioni sulla scheda di trasporto o sui documenti equivalenti ovvero non sia allegata ai documenti equipollenti la dichiarazione sopra indicata, al committente è applicata la sanzione prevista dall'articolo 7-bis, comma 4.'';

            c) all'articolo 7-bis, i commi 3, 5 e 6, sono sostituiti dai seguenti:

        ''3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il contenuto della scheda di trasporto, nella quale devono figurare le indicazioni relative al vettore, comprensive del numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce, nei casi indicati dal decreto stesso, così come definiti all'articolo 2, comma 1, nonché quelle relative alla tipologia ed al peso della merce trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico della stessa. Lo stesso decreto individua le categorie di trasporto di merci a collettame, ai fini dell'esenzione dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché i documenti di trasporto previsti dalle norme comunitarie, dagli accordi o dalle convenzioni internazionali, o da altra norma nazionale in materia di autotrasporto di merci, da considerarsi equipollenti alla scheda di trasporto.

        5. Chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto, non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia dei contratto in forma scritta, od altra documentazione equivalente ovvero equipollente al sensi del comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 40 a euro 120. All'atto dell'accertamento della violazione, è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta, od altra documentazione equivalente ai sensi del comma 1. La scheda di trasporto, il contratto in forma scritta o altra documentazione equivalente ovvero equipollente deve essere esibita entro il termine di quindici giorni successivi all'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione, l'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, provvede all'applicazione della sanzione di cui al comma 4, con decorrenza dei termini per lo notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. Si applicano le disposizioni degli articoli 214 e 180, comma 8, dei decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

        6. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche a chiunque circoli alla guida di veicoli immatricolati all'estero nello svolgimento di trasporti internazionali o di cabotaggio, qualora non rechi 11 bordo i documenti equipollenti di cui al comma 3, ovvero gli stessi non- risultino compilati correttamente. In tali casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.'';

            d) dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

        ''7-ter Il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore.'';

            e) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

        ''Art. 8. - (Procedura di accertamento della responsabilità). – 1. L'accertamento della responsabilità dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, può essere effettuato contestualmente alla contestazione della violazione commessa dall'autore materiale della medesima, da parte delle autorità competenti, mediante esame del contratto di trasporto e di ogni altra documentazione di accompagnamento, prevista dalle vigenti disposizioni, ivi compresa la scheda di trasporto ed i documenti considerati ad essa equivalenti o equipollenti ai sensi dell'articolo 7-bis.

        2. In caso di mancata esibizione del contratto di trasporto in forma scritta da parte del conducente all'atto del controllo, e qualora sia presente a bordo del veicolo una dichiarazione sottoscritta dal committente o dal vettore che ne attesti l'esistenza, l'autorità competente, entro quindici giorni dalla contestazione della violazione, richiede ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, la presentazione, entro trenta giorni dalla notifica della richiesta, di copia del contratto in forma scritta.

        3. Entro i trenta giorni successivi alla ricezione del contratto in forma scritta, l'autorità competente, in base all'esame dello stesso, qualora da tale esame emerga lo responsabilità dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, applica le sanzioni ivi previste.

        4. Le stesse sanzioni sono irrogate in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine indicato.''.

        2. La disposizione di cui al comma 1, lettera d), si applica dopo un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

 

54.0.6 (testo 2)

BONFRISCO

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

        1. Nell'ipotesi in cui la merce da trasportare sia imballata oppure stivata su apposite unità per la sua movimentazione, il vettore, al termine dell'operazione di trasporto, non ha alcun obbligo di gestione e non è tenuto alla restituzione degli imballaggi o delle unità di movimentazione utilizzate.

        2. Qualora il committente e il destinatario della merce si siano accordati per la riconsegna degli imballaggi o delle unità di movimentazione, il vettore non è responsabile per il rifiuto di restituzione da parte del destinatario di unità di movimentazione di numero o di qualità inferiore rispetto a quelle con cui è stato effettuato il trasporto, ed ha comunque diritto ad un compenso per ogni prestazione accessoria eseguita.

        3. L'esercizio dell'attività di commercio delle unità di movimentazione usate è consentito sulla base di apposita licenza rilasciata dalla Questura competente per territorio. Il titolare della licenza è tenuto ad indicare giornalmente su registro vidimato dalla Questura quantità e tipologia delle unità di movimentazione cedute e acquistate, nonché i dati identificativi dei soggetti cedenti e cessionari.

        4. Allo scopo di tutelare l'igiene e la salute pubblica, le operazioni di trasporto su strada di merci destinate all'alimentazione umana o animale sono svolte nel rispetto della vigente disciplina comunitaria e nazionale.

 

                                                 *****OMISSIS******

 

FINE TESTO