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Roma, 12 luglio 2010

 

Circolare n. 128/2010

 

Oggetto: Finanziamenti – Imprese in crisi – Fondo per il salvataggio – DM 25.2.2010 su G.U. n.146 del 25.6.2010.

 

Sono aperti i termini a favore delle società di capitali in crisi per presentare richieste di sostegno tramite l’apposito Fondo di cui al decreto ministeriale in oggetto.

 

Possono chiedere gli aiuti le società con almeno 50 dipendenti che siano “in difficoltà” secondo quanto previsto dagli orientamenti comunitari in materia (Comunicazione della Commissione UE su GUCE C244 dell’1 ottobre 2004), ossia non siano in grado di contenere perdite che in assenza di un intervento pubblico le porterebbero al collasso finanziario. Ad esempio per una srl è considerata condizione di difficoltà la perdita di oltre la metà del capitale sociale, di cui più di un quarto negli ultimi dodici mesi.

 

Forma dell’aiuto – Il sostegno del Fondo opera esclusivamente sotto forma di garanzia statale su finanziamenti bancari contratti dalla società. Sono previste due tipologie di aiuto. Una per il “salvataggio”, ossia per mantenere in attività l’impresa per il tempo necessario (massimo 6 mesi) ad elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione. L’altra tipologia di aiuto è destinata ad imprese che presentino piani di riorganizzazione aziendale che si concludano nel termine massimo di 36 mesi.

 

Presentazione delle domande – Le domande devono essere redatte secondo i fac simili ministeriali contenuti nel decreto in oggetto e devono essere inviate a Invitalia, la società del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo delle imprese. Le domande saranno accettate fino ad esaurimento delle risorse del Fondo, pari a 35 milioni di euro.

 

Daniela Dringoli

Allegati due

Responsabile di Area

D/d

 

 

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G.U. n.146 del 25.6.2010 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 febbraio 2009

Criteri e modalita' di funzionamento del Fondo per  il  finanziamento
degli interventi consentiti dagli orientamenti U.E.  sugli  aiuti  di
Stato per il salvataggio  e  la  ristrutturazione  delle  imprese  in
difficolta'. 
 
               IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
                       Operativita' del fondo 
  1. Il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti  dagli
Orientamenti U.E. sugli aiuti  di  Stato  per  il  salvataggio  e  la
ristrutturazione delle imprese in  difficolta'  (di  seguito  Fondo),
come definite  al  punto  2.1  degli  stessi  Orientamenti  (Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea C 244 del 1° ottobre 2004)  diviene
operativo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione del presente  decreto
nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi del punto  6  della  delibera  del
Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 110 del
18 dicembre 2008 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  69  del  24
marzo 2009. 
 
                               Art. 2 
                     Presentazione della domanda 
  1. Dalla data di operativita' del Fondo di cui al  precedente  art.
1, le imprese individuate ai sensi del punto  1  della  deliberazione
del Comitato interministeriale per  la  programmazione  economica  n.
110/2008,  comprese   le   imprese   operanti   nei   settori   della
commercializzazione e della  trasformazione  agroalimentare,  possono
presentare domanda di accesso ai benefici del Fondo presso  l'Ufficio
competente dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti
e lo sviluppo di Impresa SpA (di seguito INVITALIA). 
  2. Le domande per gli aiuti al salvataggio e alla  ristrutturazione
devono essere  indirizzate  a  INVITALIA  -  BU  IMPRESA  -  Funzione
VALUTAZIONE, via Calabria 46 - 00187  Roma,  in  originale  piu'  una
copia. INVITALIA provvedera' a trasmettere tempestivamente  copia  di
ciascuna delle domande al  Ministero  dello  sviluppo  economico  (di
seguito Ministero). 
  3.  Le  domande  dovranno  essere  necessariamente  presentate  nel
formato di cui all'allegato «A»  per  gli  aiuti  al  salvataggio  ed
all'allegato «B» per gli aiuti alla ristrutturazione, i quali formano
parte integrante del presente decreto. 
  4. INVITALIA  attribuisce  alle  domande  pervenute  un  numero  di
ricevimento  progressivo  e  provvede  a  comunicare   alle   imprese
richiedenti l'avvio del procedimento. 
  5. La presentazione delle domande, ai sensi dei  commi  precedenti,
potra' avvenire fino ad esaurimento delle  risorse  del  Fondo.  Sono
fatti salvi i provvedimenti di rifinanziamento del capitolo di  spesa
su cui grava il Fondo stesso. 
  6. Le comunicazioni  relative  all'esaurimento  delle  risorse,  al
rifinanziamento del  Fondo  ovvero  al  ripristino  delle  risorse  a
seguito dell'estinzione  della  garanzia  sui  singoli  finanziamenti
saranno    pubblicate    sul    sito    internet    del     Ministero
(www.sviluppoeconomico.gov.it).  L'amministrazione  provvedera',   in
ogni caso, a comunicare tempestivamente alle imprese che abbiano gia'
presentato domanda  l'impossibilita'  di  accoglimento  per  avvenuto
esaurimento del Fondo. 
  7. Le  domande  pervenute  successivamente  alla  comunicazione  di
esaurimento del Fondo  sono  irricevibili  e  vengono  restituite  al
mittente. 
 
                               Art. 3 
                         Iter di valutazione 
  1. INVITALIA  esamina  le  domande  pervenute  in  base  all'ordine
cronologico di ricevimento, e verifica: 
    a) la completezza della documentazione presentata a corredo della
domanda come specificata  negli  allegati  «A»  e  «B»  del  presente
decreto; 
    b) la sussistenza delle condizioni di cui al punto 1 della citata
delibera  del  Comitato  interministeriale  per   la   programmazione
economica; 
    c) l'eventuale sussistenza dei requisiti di priorita' di  cui  al
successivo art. 4. 
  2. Si intendono istruite positivamente le domande per le  quali  le
verifiche sopra elencate sub a. e sub b. abbiano dato esito positivo. 
  3. Nel caso  di  domanda  incompleta  INVITALIA,  entro  10  giorni
lavorativi dal ricevimento, ne da' comunicazione al richiedente,  che
potra' provvedere alle  integrazioni  entro  i  successivi  5  giorni
lavorativi.  Decorso  inutilmente  tale  termine,   la   domanda   e'
considerata irricevibile e, pertanto, viene restituita al mittente. I
termini di conclusione del procedimento di accesso al Fondo  previsti
dal punto 7 della citata delibera del Comitato interministeriale  per
la programmazione economica sono comunque sospesi fino alla  data  di
ricevimento delle integrazioni. 
  4. INVITALIA esaurisce l'istruttoria della domanda di  accesso  con
l'esame   completo   della   documentazione   presentata,   prestando
particolare riguardo alla valutazione  dei  bilanci  degli  ultimi  2
esercizi, allegati alla domanda  ed  esprime,  inoltre,  una  propria
valutazione circa la coerenza dell'entita' dell'aiuto  richiesto  per
il  salvataggio  o   la   ristrutturazione   con   quanto   previsto,
rispettivamente, al punto 2 ed al punto 3 della citata  delibera  del
Comitato interministeriale per la programmazione economica. 
  5. INVITALIA trasmette infine al Comitato di valutazione tecnica di
cui al punto 8 della citata delibera del  Comitato  interministeriale
per la programmazione economica n. 110/2008 (di seguito Comitato) gli
atti dell'istruttoria, unitamente ad una propria relazione. 
  6. Il Comitato, in considerazione dei tempi istruttori  di  cui  al
punto 7 della citata delibera del Comitato interministeriale  per  la
programmazione economica, si riunisce di norma ogni 25 giorni. 
  7. Il Comitato esprime, anche in relazione ai criteri di  priorita'
di cui  al  successivo  art.  4,  il  proprio  parere  sulle  domande
pervenute, secondo il  disposto  di  cui  al  punto  7  della  citata
delibera  del  Comitato  interministeriale  per   la   programmazione
economica. 
  8. Il Ministero comunica alle imprese richiedenti e per  conoscenza
ad INVITALIA l'esito delle valutazioni. 
  9. Nel caso di notifica individuale alla  Commissione  europea,  il
Ministero  comunica  all'impresa  interessata  e  per  conoscenza  ad
INVITALIA  gli  esiti  della  stessa.  Nel  caso  di   richiesta   di
integrazioni  da  parte  della  Commissione  europea,  il   Ministero
provvede  a  darne  tempestiva  comunicazione   all'impresa   e   per
conoscenza  ad  INVITALIA.  Successivamente  alla  comunicazione   di
autorizzazione da  parte  della  Commissione  europea,  il  Ministero
adotta gli opportuni provvedimenti per la concessione della  garanzia
statale. 
 
                               Art. 4 
                        Criteri di priorita' 
  1.  In  applicazione  del  punto  6  della  delibera  del  Comitato
interministeriale per la programmazione  economica  del  18  dicembre
2008, n. 110, sono approvati i seguenti criteri di priorita': 
    a)  domande  provenienti  dalle  imprese  aventi   fino   a   250
dipendenti; 
    b) domande provenienti da imprese che alla data di  presentazione
dell'istanza utilizzino  cassa  integrazione  guadagni  straordinaria
ovvero ne abbiano presentato richiesta da non oltre 12 mesi; 
    c) domande provenienti da imprese la cui crisi o difficolta'  non
sia  di  tipo  strutturale.  Tale   condizione   verra'   considerata
soddisfatta qualora le Imprese in  questione  presentino  un  Margine
operativo lordo (MOL) positivo almeno in  uno  dei  bilanci  relativi
agli ultimi due esercizi antecedenti a quello di presentazione  della
domanda. In caso di  imprese  appartenenti  a  gruppi  tali  criterio
verra' verificato a livello di bilancio consolidato; 
    d) domande provenienti da imprese il cui stato di crisi determina
un rilevante impatto sociale ed economico sul territorio,  desumibile
dal rapporto tra il numero dei dipendenti dell'impresa richiedente ed
il numero di occupati del settore di riferimento nella  provincia  di
appartenenza rilevato dai dati periodici ISTAT; 
    e) domande provenienti da imprese subfornitrici,  individuate  ai
sensi dell'art. 1, della legge 18 giugno 1998, n.  192,  che  abbiano
prodotto almeno il 50% del proprio fatturato nei confronti di imprese
che, a partire dal 1° luglio 2008, siano state ammesse alla procedura
di amministrazione straordinaria di  cui  al  decreto  legislativo  8
luglio 1999,  n.  270  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
nonche' alla procedura di cui al decreto-legge 23 dicembre  2003,  n.
347, convertito, con modificazioni, in legge 18 febbraio 2004, n. 39,
secondo quanto specificato al punto 8 degli allegati «A» e «B». 
  Per ognuno dei criteri rispettati viene  assegnato  all'impresa  un
punteggio pari ad 1/5. La presenza congiunta dei cinque requisiti  di
cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente  articolo  assegna
all'impresa medesima un punteggio massimo pari a 5/5. 
 
                               Art. 5 
          Limiti di attribuzione per aiuti al salvataggio 
  1. Con riferimento ai soli interventi per il  salvataggio,  l'aiuto
deve essere limitato all'importo necessario per  mantenere  l'impresa
in attivita' nel periodo per il quale l'aiuto e' stato autorizzato, e
non puo' essere superiore a 5 milioni di euro  per  intervento.  Tale
importo verra' considerato in sede di eventuale concessione di  aiuto
alla ristrutturazione,  con  conseguente  estensione  della  garanzia
concessa. 
 
                               Art. 6 
  Rapporti tra INVITALIA e il Ministero dello sviluppo economico 
  1.  I  rapporti  tra  INVITALIA  ed  il  Ministero  dello  sviluppo
economico per l'attuazione di quanto previsto  dal  presente  decreto
sono regolati da apposito articolato. 
 
                               Art. 7 
           Tassi di interesse dei finanziamenti agevolati 
                a seguito del rilascio della garanzia 
  1. Il tasso di interesse gravante sui prestiti per  i  quali  sara'
concessa la garanzia statale a titolo di aiuto al salvataggio  ovvero
alla ristrutturazione  dovra'  essere  almeno  equivalente  ai  tassi
praticati sui prestiti concessi ad imprese sane, ai sensi  del  punto
25,  lettera   a),   degli   Orientamenti,   quale   definito   nella
comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di
fissazione dei tassi di riferimento e di  attualizzazione  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea C 14 del 19  gennaio
2008, pag. 6 citata in premessa. 
  2. Nei limiti  di  cui  al  comma  precedente  e'  fatta  salva  la
disposizione di cui al punto 5, comma 2 della delibera  del  Comitato
interministeriale per la programmazione  economica,  secondo  cui  il
tasso di interesse non puo' essere superiore a quello previsto per  i
mutui con oneri a carico dello stato dall'art. 45,  comma  32,  della
legge n. 448 del 23 dicembre 1998. 
 
                               Art. 8 
                      Clausola di salvaguardia 
  1. Per quanto non espressamente  disciplinato  dalla  delibera  del
Comitato interministeriale per la  programmazione  economica  del  18
dicembre 2008, n. 110 citata  in  premessa  e  dal  presente  decreto
ministeriale si applicano le disposizioni degli Orientamenti,  ed  in
particolare il punto 25 (sussistenza di gravi difficolta' sociali  ed
assenza di indebiti effetti  di  ricaduta  negativa  in  altri  stati
membri), il punto 35 (miglioramento della redditivita' nel  piano  di
ristrutturazione) ed i punti dal 38 al 45 (misure  compensative/aiuto
limitato al minimo). 
 
                               Art. 9 
               Entrata in vigore del presente decreto 
  1. Il presente decreto viene inviato agli organi competenti per  la
registrazione  ed  entra  in  vigore  il   giorno   successivo   alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
    Roma, 25 febbraio 2009 
                                                 Il Ministro: Scaiola 
 
Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2010 
Ufficio di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
registro n. 1, foglio n. 196 
 

 
                                                           Allegato A 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
                                                           Allegato B