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Roma, 26 luglio 2010
Circolare n. 140/2010
Oggetto: Autotrasporto – Disegno di Legge C 3646.
Si ritiene utile
riepilogare le disposizioni sull’autotrasporto approvate dal Senato ed ora
passate all’esame della Camera dei Deputati.
Costi minimi nei contratti scritti – E’ una disposizione che diverrà
operativa gradualmente. Il corrispettivo del trasporto concordato con un
contratto scritto non dovrà essere inferiore ai costi minimi d’esercizio
individuati con accordi volontari di settore tra le associazioni
dell’autotrasporto e quelle della committenza nel termine di 9 mesi; decorsi i
9 mesi, in assenza di accordi, sarà l’Osservatorio a determinare i suddetti importi
nel termine di ulteriori 30 giorni. Resta confermato il termine di un anno
entro cui l’autotrasportatore potrà richiedere le eventuali differenze tariffarie.
Trasporti fino a 100 km giornalieri – Il corrispettivo per i trasporti
fino a 100 km giornalieri regolati con contratti scritti resta liberamente
negoziabile tra le parti.
Regolarità contributiva dei vettori – Viene previsto, con decorrenza
immediata, che i vettori forniscano ai committenti una certificazione sulla
loro regolarità contributiva (Durc) ai fini della
conclusione dei contratti scritti.
Tempi di pagamento – E’ stabilito, con decorrenza immediata, un termine
massimo di 60 giorni per il pagamento delle prestazioni di trasporto. Decorso
il suddetto termine sono applicabili gli interessi moratori di cui al d.lgvo n.231/2002 (attualmente 8%); ove il pagamento
avvenga oltre 90 giorni al debitore si applicano le sanzioni previste dall’articolo
83 bis della legge n.133/2008 (esclusione per sei mesi dalle gare di appalti
pubblici; esclusione per un anno dai benefici fiscali, previdenziali e
creditizi). La disposizione si applica a tutti i soggetti della filiera del trasporto
stradale.
Soste al carico e allo scarico – Viene introdotto un periodo di
franchigia per i tempi di attesa alle operazioni di carico e scarico, pari a 2
ore al carico e 2 ore allo scarico. Superato il periodo di franchigia il
committente deve corrispondere un indennizzo al vettore, salvo il diritto di
rivalsa verso l’effettivo responsabile del ritardo. L’importo dell’indennizzo
sarà commisurato al costo orario del lavoro e del fermo del veicolo, così come
saranno determinati dall’Osservatorio. I tempi di attesa nelle strutture della
grande distribuzione potranno essere regolati con specifici accordi tra rappresentanze
dei vettori e dell’utenza; i tempi di attesa nei porti, interporti e terminal
ferroviari potranno essere regolati con accordi di programma promossi dal Ministero
dei Trasporti. Con successivo decreto ministeriale saranno stabilite le
modalità applicative della nuova disciplina.
Scheda di trasporto – Vengono modificate le disposizioni del d.lgvo 286/2005 relative alla corresponsabilità dei
committenti per le violazioni al CdS commesse dai
vettori, al fine di facilitare il controllo su strada da parte delle forze
dell’ordine. In particolare viene previsto, con decorrenza immediata, l’obbligo
di avere a bordo le istruzioni del committente sullo svolgimento dell’operazione
di trasporto nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale. Tali
istruzioni devono essere contenute nella Scheda di trasporto, ovvero devono
essere allegate ai documenti equipollenti (es. allegate alla CMR). Parimenti
dovrà essere allegata ai documenti equipollenti una dichiarazione del
committente contenente il numero di iscrizione all’Albo del vettore che sta
effettuando il trasporto. In alternativa alla Scheda e ai documenti equipollenti,
agli agenti del controllo su strada potrà essere esibita copia del contratto
scritto, ovvero una dichiarazione sottoscritta dal committente o dal vettore
attestante l’esistenza del contratto scritto. La disciplina sulla Scheda di
Trasporto potrà essere derogata con gli accordi di settore.
Azione diretta – Si tratta di una disposizione che diverrà operativa tra
12 mesi, salvo la possibilità di deroga tramite accordi di settore. Per il
pagamento del corrispettivo, i subvettori potranno
agire in giudizio nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto
i quali risponderanno in solido nei limiti delle prestazioni ricevute e della
quota di corrispettivo pattuita. Resta ovviamente salvo il diritto di rivalsa
di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale.
Gestione dei pallets – Viene escluso con decorrenza
immediata qualsiasi obbligo del vettore in merito alla gestione degli
imballaggi e delle unità di movimentazione utilizzate nel trasporto; il vettore
non è responsabile per la mancata riconsegna dei pallets
da parte del destinatario o per la riconsegna di pallets
in numero o quantità inferiori. Ogni operazione accessoria relativa ai pallets deve essere compensata. Il commercio di pallets usati sarà assoggettato alla licenza di Pubblica
Sicurezza.
Daniela
|
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.137/2010 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
|
D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla |
CAMERA DEI DEPUTATI
DISEGNO
DI LEGGE N. 3646
APPROVATO
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il
21 luglio 2010 (v. stampato Senato n. 2262)
presentato
dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)
e
dal ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)
di
concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(SACCONI)
e
con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(MATTEOLI)
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, recante disposizioni
urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo
Trasmesso
dal Presidente del Senato della Repubblica il 21 luglio 2010
DISEGNO
DI LEGGE
Art.
1.
1.
Il decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, recante disposizioni urgenti per
assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo, è
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ALLEGATO
MODIFICAZIONI
APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6
LUGLIO 2010, N. 103.
All'articolo
1:
al
comma 1, alla lettera c), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Tirrenia di Navigazione S.p.A. utilizza i predetti nuovi
finanziamenti esclusivamente al fine di evitare che sia compromessa la
continuità del servizio pubblico di navigazione, con particolare riferimento
alla necessità di garantire la continuità territoriale con le isole, nonché per
fronteggiare i fabbisogni di liquidità derivanti dalla gestione corrente,
ovvero per finanziare
Dopo
l'articolo 1, è inserito il seguente:
«Art.
1-bis. – (Misure urgenti in materia di trasporto stradale e aereo). – 1.
All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 4 è sostituito dai seguenti:
“4.
Al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale e la regolarità del
mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, nel contratto di
trasporto, stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n.
4-bis.
Qualora gli accordi volontari previsti al comma 4 non siano stipulati entro il
termine di nove mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, l'Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 284, determina i costi minimi, secondo quanto previsto al comma 4.
Decorso il termine di cui al primo periodo, qualora entro ulteriori trenta
giorni l'Osservatorio non abbia provveduto ad adottare le determinazioni dei
costi minimi, si applicano anche ai contratti di trasporto stipulati in forma
scritta le disposizioni di cui ai commi 6 e 7, ai soli fini della
determinazione del corrispettivo.
4-ter.
Qualora dalla fattura risulti indicato un corrispettivo di importo inferiore a
quanto previsto nel comma 4 o, in alternativa, nel comma 4-bis, l'azione
del vettore nei confronti del mittente per il pagamento della differenza si
prescrive entro il termine di un anno, decorrente dal giorno del completamento
della prestazione di trasporto, salvo diverse pattuizioni
fondate su accordi volontari conclusi ai sensi del comma 4.
4-quater.
In deroga a quanto previsto nei commi 4 e 4-bis, l'importo del corrispettivo
a favore del vettore per le prestazioni di trasporto svolte in esecuzione di un
contratto stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, è rimesso all'autonomia negoziale delle
parti, ove le suddette prestazioni siano effettuate entro il limite di cento
chilometri giornalieri, fatte salve diverse pattuizioni
fondate su accordi volontari di settore, conclusi ai sensi del comma 4.
4-quinquies.
All'atto della conclusione del contratto, il vettore è tenuto a fornire al
committente un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non
anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola ai fini del
versamento dei contributi assicurativi e previdenziali”;
b)
il comma 12 è sostituito dal seguente:
“12.
Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo
9 ottobre 2002, n. 231, il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai
contratti di trasporto di merci su strada non può, comunque, essere superiore a
sessanta giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del
creditore, che deve avvenire entro e non oltre la fine del mese in cui si sono
svolte le relative prestazioni di trasporto. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione tra le parti, scritta o verbale, che non sia
basata su accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative
di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la
logistica, di cui al comma 16, e organizzazioni associative dei committenti”;
c)
il comma 13 è sostituito dal seguente:
“
d)
dopo il comma 13, è inserito il seguente:
“13-bis.
Le disposizioni di cui ai commi 12 e 13 si applicano anche alle prestazioni
fatturate dagli operatori della filiera, diversi dai vettori, che partecipano
al servizio di trasporto di merci su strada”;
e)
al comma 14, le parole: “di cui ai commi 6, 7, 8 e
2.
Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:
“Art.
6-bis. – (Disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e scarico.
Franchigia). – 1. Nel contratto scritto è indicato il periodo di
franchigia, connesso all'attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni
di carico e scarico, da calcolare dal momento dell'arrivo del vettore al luogo
di carico o scarico della merce, che non può essere superiore alle due ore di
attesa sia per il carico che per lo scarico. A tal fine il committente è tenuto
a fornire al vettore indicazioni scritte circa il luogo e l'orario in cui sono
previste le operazioni di carico o di scarico, nonché le modalità di accesso
dei veicoli ai punti di carico o di scarico.
2.
Il committente è tenuto a corrispondere al vettore un indennizzo per il superamento
del periodo di franchigia di cui al comma 1, fermo restando il diritto di
esercitare l'azione di rivalsa nei confronti dell'effettivo responsabile. Tale
indennizzo è dovuto per ogni ora o frazione di ora di ritardo nelle operazioni
ed è commisurato al costo orario del lavoro e del fermo del veicolo, come
definiti in sede di Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 284.
3.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di diverse
pattuizioni fra le parti, basate sugli accordi
volontari fra le organizzazioni associative di vettori rappresentati nella
Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, di cui all'articolo
83-bis, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e organizzazioni associative
di utenti dei servizi di trasporto, con particolare riferimento alle operazioni
di carico e scarico nelle strutture della grande distribuzione e dedicate alla
movimentazione delle merci nelle aree urbane, e su specifici accordi di
programma con le amministrazioni e gli enti competenti per quanto riguarda
attività di autotrasporto connesse alla movimentazione delle merci nei porti,
negli interporti e nei terminal ferroviari, promossi dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
4.
In caso di contratti non stipulati in forma scritta, il periodo di franchigia
connesso alla sosta dei veicoli in attesa di carico o di scarico non può essere
complessivamente superiore alle due ore di attesa sia per il carico che per lo
scarico, e si applicano le altre disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.
5.
Con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi da
b)
all'articolo 7, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
“4.
Quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche
mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi
dell'articolo 5, gli organi di polizia stradale che hanno accertato la
violazione, da parte del conducente del veicolo con cui è stato effettuato il
trasporto, dei limiti di velocità di cui all'articolo 142 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, o la mancata
osservanza dei tempi di guida e di riposo di cui all'articolo 174 dello stesso
decreto legislativo, verificano la compatibilità delle istruzioni scritte
fornite al vettore, in merito all'esecuzione della specifica prestazione di
trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata contestata la
violazione. Le istruzioni devono trovarsi a bordo del veicolo e possono essere
contenute nella scheda di trasporto o nella documentazione equivalente ovvero
allegate alla documentazione equipollente di cui all'articolo 7-bis. In
mancanza delle istruzioni di cui sopra a bordo del veicolo, al vettore ed al committente
si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni
contestate al conducente. Le stesse sanzioni sono altresì applicate al vettore
e al committente quando le istruzioni di trasporto sono incompatibili con il
rispetto delle predette norme.
5.
In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza sociale, quando il
contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante
richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'articolo 5, il
committente, o un suo delegato alla compilazione, riporta sulla scheda di
trasporto o sulla documentazione equivalente di cui all'articolo 7-bis,
comma 1, il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli
autotrasportatori ovvero allega alla documentazione ad essa equipollente una dichiarazione
scritta di aver preso visione della carta di circolazione del veicolo o di
altra documentazione da cui risulti il numero di iscrizione del vettore
all'Albo nazionale degli autotrasportatori. Qualora non siano riportate tali
indicazioni sulla scheda di trasporto o sui documenti equivalenti ovvero non
sia allegata ai documenti equipollenti la dichiarazione sopra indicata, al
committente è applicata la sanzione prevista dall'articolo 7-bis, comma
c)
all'articolo 7-bis, il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è
stabilito il contenuto della scheda di trasporto, nella quale devono figurare
le indicazioni relative al vettore, comprensive del numero di iscrizione
all'Albo nazionale degli autotrasportatori, al committente, al caricatore ed al
proprietario della merce, nei casi indicati dal decreto stesso, come definiti
all'articolo 2, comma 1, nonché quelle relative alla tipologia ed al peso della
merce trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico della stessa. Lo stesso
decreto individua le categorie di trasporto di merci a collettame, ai fini
dell'esenzione dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, nonché i documenti di trasporto previsti dalle norme comunitarie, dagli
accordi o dalle convenzioni internazionali, o da altra norma nazionale in
materia di autotrasporto di merci, da considerare equipollenti alla scheda di
trasporto”;
d)
all'articolo 7-bis, i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
“5.
Chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto, non porta a bordo del
veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in
forma scritta o altra documentazione equivalente, ovvero equipollente ai sensi
del comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento
di una somma da
6.
Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche a chiunque circoli
alla guida di veicoli immatricolati all'estero nello svolgimento di trasporti
internazionali o di cabotaggio, qualora non rechi a bordo i documenti
equipollenti di cui al comma 3 ovvero gli stessi non risultino compilati
correttamente. In tali casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo
207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni”;
e)
dopo l'articolo 7-bis, è inserito il seguente:
“Art.
7-ter. – (Disposizioni in materia di azione diretta). – 1. Il vettore di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio
di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la
prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o
direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha
azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro
che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti
delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta
salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte
contrattuale. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione,
che non sia basata su accordi volontari di settore”;
f)
l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
“Art.
8. – (Procedura di accertamento della responsabilità). –
2.
In caso di mancata esibizione del contratto di trasporto in forma scritta da
parte del conducente all'atto del controllo, e qualora sia presente a bordo del
veicolo una dichiarazione sottoscritta dal committente o dal vettore che ne
attesti l'esistenza, l'autorità competente, entro quindici giorni dalla
contestazione della violazione, richiede ai soggetti di cui all'articolo 7,
comma 3, la presentazione, entro trenta giorni dalla notifica della richiesta,
di copia del contratto in forma scritta.
3.
Entro i trenta giorni successivi alla ricezione del contratto in forma
scritta, l'autorità competente, in base all'esame dello stesso, qualora da tale
esame emerga la responsabilità dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3,
applica le sanzioni ivi previste.
4.
Le stesse sanzioni sono irrogate in caso di mancata presentazione della documentazione
richiesta entro il termine indicato”;
g)
dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:
“Art.
11-bis. – (Imballaggi e unità di movimentazione). – 1. Nell'ipotesi in
cui la merce da trasportare sia imballata, oppure stivata su apposite unità per
la sua movimentazione, il vettore, al termine dell'operazione di trasporto, non
ha alcun obbligo di gestione e non è tenuto alla restituzione degli imballaggi
o delle unità di movimentazione utilizzate.
2.
Qualora il committente e il destinatario della merce si siano accordati per la
riconsegna degli imballaggi o delle unità di movimentazione, il vettore non è
responsabile per il rifiuto di restituzione da parte del destinatario di unità
di movimentazione di numero o di qualità inferiore rispetto a quelle con cui è
stato effettuato il trasporto, ed ha comunque diritto ad un compenso per ogni
prestazione accessoria eseguita.
3.
L'esercizio dell'attività di commercio delle unità di movimentazione usate è consentito
sulla base di apposita licenza rilasciata dalla questura competente per
territorio. Il titolare della licenza è tenuto ad indicare giornalmente su
registro vidimato dalla questura quantità e tipologia delle unità di
movimentazione cedute e acquistate, nonché i dati identificativi dei soggetti
cedenti e cessionari.
4.
Allo scopo di tutelare l'igiene e la salute pubblica, le operazioni di
trasporto su strada di merci destinate all'alimentazione umana o animale sono
svolte nel rispetto della vigente disciplina comunitaria e nazionale”.
3.
Le disposizioni di cui al comma 2, lettera e), si applicano decorso un
anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
4.
All'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al comma 5, lettera b), dopo le
parole: “legge 24 dicembre 1985, n.
Nel
titolo, dopo le parole: «trasporto marittimo» sono aggiunte le seguenti:
«ed il sostegno della produttività nel settore dei trasporti».
OMISSIS