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Roma, 3 agosto 2010
Circolare n.145/2010
Oggetto: Codice della Strada – Nuove disposizioni – Legge 29.7.2010,
n.120, su S.O. alla G.U. n.175 del 29.7.2010.
Si illustrano le
modifiche al Codice della Strada di maggiore impatto sul trasporto stradale
delle merci. Le nuove disposizioni trovano applicazione dal prossimo 13 agosto,
ossia decorsi i quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del
provvedimento, ad eccezione di quelle sul divieto di assunzione di alcool per i
conducenti professionisti, ad oggi già operative.
Tempi di guida e di riposo dei conducenti (art. 30) – E’ stato rivisitato il regime sanzionatorio dei tempi
di guida e di riposo, prevedendo da un lato una maggiore gradualità delle
sanzioni in caso di superamento dei tempi di guida e di mancata osservanza dei
tempi di riposo, e dall’altro un inasprimento dei controlli e delle sanzioni a
carico delle aziende. Si segnalano in particolare il ritiro dei documenti di
guida all’atto della contestazione della violazione su strada; la nuova
sanzione per il mancato rispetto del periodo minimo di interruzione della guida
(da 155 a 620 euro e decurtazione di 2 punti); l’aumento della sanzione a
carico dell’azienda per le infrazioni sulla documentazione obbligatoria (da 307
a 1.228 euro); la verifica in azienda in caso di incidenti con danni a persone
o cose; la perdita del requisito dell’onorabilità da parte del preposto nel
caso di ripetute violazioni.
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Superamento fino al 10% |
Superamento oltre il 10% |
Superamento oltre il 20% |
|||
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Sanzione Min/max € |
Punti |
Sanzione Min/max € |
Punti |
Sanzione Min/max € |
Punti |
Periodo di guida giornaliero |
38/152 |
--- |
300/1.200 |
-
2 |
400/1.600 |
-
10 |
Periodo di riposo giornaliero |
200/800 |
--- |
350/1.400 |
-
5 |
400/1.600 |
-
10 |
Periodo di guida settimanale |
--- |
--- |
250/1.000 |
-
1 |
400/1.600 |
-
2 |
Periodo di riposo settimanale |
--- |
--- |
350/1.400 |
-
3 |
400/1.600 |
-
5 |
Pagamento immediato delle sanzioni (art. 37) - In caso di violazioni riguardanti
i limiti di velocità (superamento del limite di oltre 40/km orari), il
sovraccarico (superamento oltre il 10%), il sorpasso e i tempi di guida e di
riposo, è stato introdotto l’obbligo di versare l’importo della sanzione
all’atto della contestazione su strada; nel caso il vettore non paghi la
sanzione, deve comunque versare una cauzione pari alla metà del massimo della
sanzione applicata, pena il fermo amministrativo del veicolo per un periodo
fino a 60 giorni.
Verifica della filiera in caso di incidenti gravi (art.
51) – In caso di
incidenti gravi da cui derivino morte o lesioni gravi alle persone provocati da
mezzi pesanti scatta una verifica presso tutti gli operatori della filiera
(vettore, committente, caricatore, proprietario della merce) sul rispetto delle
norme sulla sicurezza stradale.
Divieto di assunzione di alcol (art. 33) – E’ stato introdotto il divieto
assoluto di assunzione di alcol per chi guida mezzi pesanti (superiori a 3,5
tonn); in caso di violazione è prevista la sanzione da 155 a 624 euro, che
viene raddoppiata se il conducente ha provocato un incidente, nonchè la
decurtazione di 5 punti patente; se viene riscontrato un tasso alcolemico
superiore a 1,5 grammi per litro è disposta la revoca della patente; la revoca
della patente è prevista anche qualora il conducente venga trovato sotto
l’effetto di sostanze stupefacenti. La revoca della patente per guida in stato
di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti costituisce giusta causa
di licenziamento (art. 43).
Limiti di velocità (art. 25) – E’ stato modificato il regime
sanzionatorio per le violazioni ai limiti di velocità.
VIOLAZIONI COMMESSE CON MEZZI PESANTI |
Sanzione Min/Max € |
Punti |
Superamento del
limite di oltre 10 km/h |
310/1.248 |
-
3 |
Superamento del
limite di oltre 40Km/h |
1.000/4.000 |
-
6 |
Superamento del
limite di oltre 60 Km/h |
1.558/6.238 |
-
10 |
Patente a punti (art. 22) – Per recuperare i punti patente non sarà
più sufficiente frequentare un corso, ma occorrerà superare un esame; dovrà
inoltre sottoporsi alla revisione della patente chi commetterà nell’arco di 12
mesi tre violazioni che comportino la decurtazione di almeno 5 punti ciascuna.
Vettori stranieri - Cabotaggio (art. 52) - E’ stata introdotta la sanzione da
5 mila a 15 mila euro per le violazioni in materia di cabotaggio stradale. E’
stato inoltre previsto il fermo del veicolo presso un custode autorizzato per i
vettori stranieri incorsi in infrazioni al CdS che non versino immediatamente
l’importo delle sanzioni, ovvero la relativa cauzione (art. 37).
Trasporti eccezionali (art. 4) – E’ stata abolita la scorta della
polizia nei trasporti eccezionali; resta pertanto il solo servizio di scorta
tecnica svolto dalle imprese autorizzate. La scorta della polizia potrà essere
richiesta solo in caso di chiusura totale delle strade.
Rimorchi (art. 11) – E’ stata abolita la targa ripetitrice per i rimorchi,
mentre è stata introdotta la responsabilità solidale del proprietario del
rimorchio per il pagamento delle sanzioni pecuniarie relative alle violazioni
al CdS commesse con i complessi veicolari.
Guida fino a 68 anni (art. 16) – E’ stata innalzata fino a 68
anni (in precedenza 65 anni) l’età massima per la guida di mezzi pesanti
(superiori a 20 tonn). Gli interessati dovranno sottoporsi a visita medica
annuale e conseguire uno specifico attestato di capacità fisica e psichica.
Daniela
|
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.2/2009 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla |
S.O. n.171 alla G.U. n.175 del
29.7.2010 (fonte Guritel)
LEGGE 29 luglio 2010, n. 120
Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
La Camera
dei deputati ed
il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
CAPO I
MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI
CUI AL DECRETO
LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285
Art. 1.
(Modifiche agli articoli 6,
59, 77, 79 e 80 del codice della strada,
di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, in materia di
pneumatici invernali, di
veicoli con caratteristiche atipiche,
di
produzione e
commercializzazione di sistemi,
componenti ed entita'
tecniche di tipo non
omologato, di sanzioni per veicoli circolanti in
condizioni di non efficienza e di
omessa revisione)
1. La lettera e) del
comma 4
dell'articolo 6 del
codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e
successivemodificazioni, di seguito denominato «decreto
legislativo
n. 285 del 1992», e' sostituita dalla seguente:
«e) prescrivere che i
veicoli siano muniti ovvero abbiano
a bordo
mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla
marcia su
neve o su ghiaccio».
2. Al comma 1, alinea,
dell'articolo 59 del decreto legislativo
n. 285 del 1992 le parole: «elettrici leggeri da citta',
i veicoli
ibridi o multimodali e
i microveicoli elettrici
o elettroveicoli
ultraleggeri, nonche' gli altri veicoli» sono soppresse.
3. Dopo il comma 3
dell'articolo 77 del decreto legislativo n.
285
del 1992 e' inserito il seguente:
«3-bis. Chiunque
importa, produce per la commercializzazione sul
territorio nazionale ovvero
commercializza sistemi, componenti
ed
entita' tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione
ai
sensi dell'articolo
75, comma 3-bis,
e' soggetto alla
sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro
624. E'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da
euro 779 a euro 3.119 chiunque
commetta le violazioni di
cui al
periodo precedente relativamente a sistemi frenanti, dispositivi
di
ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I
componenti di
cui al presente
comma, ancorche' installati
sui veicoli, sono
soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione
II, del
titolo VI».
4. Il Governo, entro
sessanta giorni dalla
data di entrata
in
vigore della presente legge, provvede a modificare
l'articolo 122,
comma 8, del regolamento di esecuzione e
di attuazione del nuovo
codice della strada,
di cui al
decreto del Presidente
della
Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495,
di seguito denominato
«regolamento», riferendo le disposizioni contenute nel medesimo
comma
8 agli pneumatici invernali. Entro il medesimo
termine di cui al
periodo precedente, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti,
con i decreti di cui
all'articolo 237 del
regolamento, prevede
l'obbligo che gli pneumatici
montati su autoveicoli,
motoveicoli,
ciclomotori, rimorchi e filoveicoli rechino marcature legali
laterali
conformi alla normativa comunitaria, abbiano una pressione
adeguata e
siano periodicamente sottoposti
a una verifica
della persistenza
delle condizioni di efficienza.
5. Al comma 4
dell'articolo 79 del decreto legislativo n.
285 del
1992, dopo le parole: «non regolarmente installati» sono
inserite le
seguenti: «, ovvero circola con i dispositivi di cui
all'articolo 80,
comma 1, del presente codice e all'articolo 238 del regolamento
non
funzionanti».
6. Al comma 14
dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 285
del
1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo,
la parola: «Chiunque» e' sostituita
dalle
seguenti: «Ad esclusionedei casi previsti dall'articolo
176, comma
18, chiunque»;
b) al secondo periodo,
le parole da: «ovvero» fino a: «revisione»
sono soppresse;
c) il
terzo periodo e'
sostituito dai seguenti:
«L'organo
accertatore annota sul documento di circolazione che il
veicolo e'
sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della
revisione. E'
consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi
presso
uno dei soggetti di cui
al comma 8
ovvero presso il
competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi
informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di
fuori di
tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso
dalla
circolazione in attesa dell'esito della
revisione, si applica
la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
1.842 a
euro 7.369. All'accertamento
della violazione di
cui al periodo
precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del
fermo
amministrativo del veicolo
per novanta giorni,
secondo le
disposizioni del capo I, sezione
II, del titolo
VI. In caso
di
reiterazione delle violazioni,
si applica la
sanzione accessoria
della confisca amministrativa del veicolo».
Art. 2.
(Modifiche agli articoli 7 e 62
del decreto legislativo n. 285
del
1992, in materia di
regolamentazione della circolazione nei
centri
abitati e di massa dei
veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e
ibrida)
1. Dopo il comma 13
dell'articolo 7 del decreto legislativo n.
285
del 1992, e' inserito il seguente:
«13-bis. Chiunque,
in violazione delle
limitazioni previste ai
sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli
appartenenti,
relativamente alle emissioni
inquinanti, a categorie
inferiori a
quelle prescritte,
e' soggetto alla
sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da
euro 155 a
euro 624 e,
nel caso di
reiterazione della violazione
nel biennio, alla
sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da
quindici a trenta giorni ai sensi delle norme
di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI».
2. All'articolo 62 del
decreto legislativo n.
285 del 1992
e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Il Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti, con
proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalita'
con cui, nel
rispetto della normativa
comunitaria in materia
di tutela
dell'ambiente, sicurezza
stradale e caratteristiche tecniche
dei
veicoli che circolano su strada, per i veicoli
ad alimentazione a
metano, GPL, elettrica e ibrida si puo' applicare una riduzione
della
massa a vuoto, pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva
o doppia con gas metano o GPL, alla massa delle bombole di gas
metano
o GPL e
dei relativi accessori
e, nel caso
dei veicoli ad
alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori
e dei
loro accessori, definendo
altresi' le modifiche
alle procedure
relative alle verifiche
tecniche di omologazione derivanti
dall'applicazione del presente comma. In ogni caso la
riduzione di
massa a vuoto di cui al presente comma non puo' superare
il valore
minimo tra il 10 per cento della massa complessiva a pieno
carico del
veicolo e una tonnellata. La riduzione si applica soltanto nel
caso
in cui il
veicolo sia dotato
di controllo elettronico
della
stabilita'».
3. Il decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di
cui al comma 7-bis dell'articolo 62 del decreto legislativo
n. 285
del 1992, introdotto dal comma 2 del presente articolo, e'
adottato
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 3.
(Modifiche all'articolo 9 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, in
materia di competizioni sportive
su strada)
1. All'articolo 9 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo
il
comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Fermo restando quanto
disposto dall'articolo 193, i veicoli
che partecipano alle competizioni motoristiche sportive
di cui al
presente articolo possono circolare, limitatamente agli
spostamenti
all'interno del percorso
della competizione e
per il tempo
strettamente necessario per gli stessi, in deroga alle
disposizioni
di cui all'articolo 78».
Art. 4.
(Modifiche all'articolo 10 del decreto
legislativo n. 285 del 1992,
in materia di veicoli
eccezionali e trasporti
in condizioni di
eccezionalita')
1. All'articolo 10 del
decreto legislativo n. 285 del
1992 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo
del comma 9 e' sostituito
dal seguente:
«Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi
prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le
modalita' e
nei casi stabiliti dal regolamento»;
b) il terzo periodo
del comma 9
e' sostituito dal
seguente:
«Qualora il transito del
veicolo eccezionale o
del trasporto in
condizioni di eccezionalita' imponga la chiusura totale
della strada
con l'approntamento di itinerari alternativi, la scorta
tecnica deve
richiedere l'intervento degli organi di polizia stradale
competenti
per territorio che,
se le circostanze
lo consentono, possono
autorizzare il personale della scorta tecnica stessa
a coadiuvare il
personale di polizia o ad eseguire
direttamente,
in luogo di esso, le
necessarie operazioni, secondo
le modalita'
stabilite nel regolamento»;
c) al comma 17, le
parole: «i criteri per la imposizione
della
scorta tecnica o
della scorta della
polizia della strada»
sono
sostituite dalle seguenti: «i criteri per l'imposizione
della scorta
tecnica»;
d) al comma 18, le
parole: «all'obbligo di scorta
della Polizia
stradale o tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «all'obbligo
di
scorta tecnica».
Art. 5.
(Modifiche
agli articoli 15,
23 e 24
nonche' abrogazione
dell'articolo 34-bis del
decreto legislativo n. 285
del 1992, in
materia di decoro delle
strade, di pubblicita' sulle strade
e sui
veicoli e di pertinenze delle
strade)
1. All'articolo 15 del
decreto legislativo
n. 285 del 1992 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera f)
le parole: «gettare o» sono soppresse;
2) dopo la lettera
f) e' inserita la seguente:
«f-bis)
insozzare la strada
o le sue
pertinenze gettando
rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento»;
b) dopo il comma 3
e' inserito il seguente:
«3-bis. Chiunque viola
il divieto di cui al
comma 1, lettera
f-bis), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro
100 a euro 400»;
c) al comma 4, le
parole: «ai commi 2 e
3» sono sostituite
dalle seguenti: «ai commi 2, 3 e 3-bis».
2. All'articolo 23 del
decreto legislativo n. 285 del
1992 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole: «limitatamente
alle strade di tipo E)
ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine
tecnico» sono
sostituite dalle seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dal
comma
1»;
b) al comma 7, nel
terzo periodo, la
parola: «cartelli» e'
sostituita dalla seguente: «segnali» e sono
aggiunti, in fine,
i
seguenti periodi: «Sono
inoltre consentiti, purche'
autorizzati
dall'ente proprietario della strada, nei limiti
e alle condizioni
stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente,
cartelli di
valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti
d'interesse
turistico e
culturale e cartelli
indicanti servizi di
pubblico
interesse. Con il decreto di cui
al quarto periodo
sono altresi'
individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si
applicano le
disposizioni del periodo precedente»;
c) al comma
13-bis, secondo periodo,
dopo le parole:
«del
proprietario o possessore del suolo» sono aggiunte le seguenti:
«; a
tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui
all'articolo 12
sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove e'
collocato il
mezzo pubblicitario»;
d) dopo il comma
13-quater e' aggiunto il seguente:
«13-quater.1. In ogni
caso, l'ente proprietario puo'
liberamente
disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformita'
al presente
articolo, una volta che sia decorso il termine
di sessanta giorni
senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore
del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto
termine
decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione
effettuata ai
sensi del comma
13-bis, e dalla
data di effettuazione della
rimozione, nell'ipotesi prevista dal comma 13-quater».
3. Nelle more
di una revisione
e di un
aggiornamento degli
itinerari internazionali, i divieti e le prescrizioni di cui al
comma
7 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come
da
ultimo modificato dal comma 2 del presente
articolo, si applicano
alle strade inserite nei citati itinerari che risultano classificate
nei tipi A e
B. Nel caso
di strade inserite
negli itinerari
internazionali che sono classificate nel tipo
C, i divieti
e le
prescrizioni di cui
al periodo precedente
si applicano soltanto
qualora sussistano comprovate ragioni di garanzia della
sicurezza per
la circolazione stradale, da individuare con
decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Il Governo, entro
sessanta giorni dalla
data di entrata
in
vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo
57 del
regolamento, nel senso di prevedere che la pubblicita' non
luminosa
per conto di terzi e' consentita, alle condizioni di cui al comma
3
del citato articolo
57, anche sui
veicoli appartenenti alle
organizzazioni non lucrative
di utilita' sociale
(ONLUS), alle
associazioni di volontariato
iscritte nei registri
di cui
all'articolo 6 della
legge 11 agosto
1991, n. 266,
e alle
associazioni sportive dilettantistiche in possesso del
riconoscimento
ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) e nel senso di limitare la pubblicita' a
mezzo degli altri
veicoli destinati a tale uso alla sola sosta nei
luoghi consentiti
dal comune nei
centri abitati, prevedendo
altresi' verifiche
periodiche sull'assolvimento dei prescritti oneri tributari.
5. Dopo il comma 5
dell'articolo 24 del decreto legislativo n.
285
del 1992 e' inserito il seguente:
«5-bis. Per esigenze
di sicurezza della
circolazione stradale
connesse alla congruenza del progetto autostradale, le
pertinenze di
servizio relative alle strade di tipo A) sono previste dai
progetti
dell'ente proprietario ovvero, se individuato, del concessionario e
approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni
in materia
di affidamento dei servizi di distribuzione di
carbolubrificanti e
delle attivita' commerciali e
ristorative nelle aree
di servizio
autostradali di cui al comma 5-ter dell'articolo 11 della
legge 23
dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, e d'intesa
con le
regioni, esclusivamente per i profili di competenza regionale».
6. L'articolo 34-bis del
decreto legislativo n. 285 del
1992 e'
abrogato.
Art. 6.
(Modifica all'articolo 38 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, in
materia di segnaletica
stradale)
1. All'articolo 38 del
decreto legislativo n. 285 del
1992 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le
parole: «in caso di urgenza e necessita'»
sono
sostituite dalle seguenti:
«in caso di
emergenza, urgenza e
necessita', ivi comprese le attivita' di ispezioni delle reti e
degli
impianti tecnologici posti al di sotto della piattaforma
stradale»;
b) al comma 13, le
parole: «del pagamento di una somma da euro 78
a euro 311» sono sostituite dalle seguenti: «del
pagamento di una
somma da euro 389 a euro 1.559».
Art. 7.
(Modifica all'articolo 41 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, in
materia di segnali
luminosi)
1. All'articolo 41,
comma 1, del decreto legislativo n.
285 del
1992, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) tabelloni
luminosi rilevatori della velocita' in
tempo
reale dei veicoli in transito;».
Art. 8.
(Modifiche agli articoli 46 e 190 del decreto
legislativo n. 285 del
1992, in materia di macchine per uso di
bambini o di invalidi)
1. All'articolo 46,
comma 1, del decreto legislativo n.
285 del
1992, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Non
rientrano
nella definizione di veicolo:
a) le macchine per uso
di bambini, le cui
caratteristiche non
superano i limiti stabiliti dal regolamento;
b) le macchine per uso
di invalidi, rientranti tra
gli ausili
medici secondo le
vigenti disposizioni comunitarie,
anche se
asservite da motore».
2. All'articolo 190,
comma 7, del decreto legislativo n. 285
del
1992, dopo le
parole: «riservate ai
pedoni» sono aggiunte
le
seguenti: «, secondo le modalita' stabilite dagli
enti proprietari
delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7».
Art. 9.
(Modifica all'articolo 85 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, in
materia di servizio di noleggio
con conducente per
trasporto di
persone)
1. All'articolo 85 del
decreto legislativo n. 285
del 1992, il
comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Possono essere
destinati ad effettuare servizio di noleggio con
conducente per trasporto di persone:
a) i motocicli con o
senza sidecar;
b) i tricicli;
c) i quadricicli;
d) le autovetture;
e) gli autobus;
f) gli autoveicoli
per trasporto promiscuo
o per trasporti
specifici di persone;
g) i veicoli a
trazione animale».
Art. 10.
(Modifiche all'articolo 92 del decreto
legislativo n. 285 del 1992 e
all'articolo 7 della legge 8
agosto 1991, n.
264, in materia
di
estratto dei documenti di circolazione
o di guida)
1. Il comma 2
dell'articolo 92 del decreto legislativo n.
285 del
1992 e' sostituito dal seguente:
«2. La ricevuta
rilasciata dalle imprese di consulenza
ai sensi
dell'articolo 7, comma 1, della
legge 8 agosto
1991, n. 264, e
successive modificazioni, sostituisce il documento ad esse
consegnato
ovvero l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo
per trenta
giorni dalla data di rilascio, che deve essere riportata
lo stesso
giorno nel registro giornale tenuto dalle predette
imprese. Queste
devono porre a disposizione dell'interessato, entro i predetti
trenta
giorni, l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo
ovvero il
documento conseguente all'operazione cui si riferisce
la ricevuta.
Tale ricevuta non e' rinnovabile ne' reiterabile ed e' valida
per la
circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni».
2. All'articolo 7 della
legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le
parole da: «, quando» fino a: «rilasciano» sono
sostituite dalle
seguenti: «procede al
ritiro del documento
di
circolazione del mezzo di trasporto o del documento di
abilitazione
alla guida per gli adempimenti di competenza e rilascia»;
b) il comma 2 e' abrogato.
3. Con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti,
da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore
della presente legge, sono riviste le caratteristiche della ricevuta
rilasciata dalle imprese di
consulenza ai sensi
dell'articolo 7,
comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come modificato dal
comma
2 del presente articolo, e sono dettate le regole tecniche per
il suo
rilascio.
Art. 11.
(Modifiche agli articoli 94, 100, 103 e 196
del decreto legislativo
n. 285 del 1992, in materia
di rinnovo e aggiornamento della carta di
circolazione, di
targa personale, di
targa dei rimorchi
e di
solidarieta' nel pagamento delle sanzioni)
1. Il comma 2
dell'articolo 94 del decreto legislativo n.
285 del
1992 e' sostituito dal seguente:
«2. L'ufficio
competente del Dipartimento
per i trasporti,
la
navigazione ed i
sistemi informativi e
statistici, su richiesta
avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1,
provvede
all'emissione e al rilascio di una nuova carta di
circolazione che
tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo
comma. Nel caso
dei
trasferimenti di residenza, o
di sede se si tratta
'di persona
giuridica, l'ufficio di
cui al periodo
precedente procede
all'aggiornamento della carta di circolazione».
2. All'articolo 100 del
decreto legislativo n. 285 del 1992
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 e'
inserito il seguente:
«3-bis. Le targhe di cui
ai commi 1, 2 e 3
sono personali, non
possono essere abbinate contemporaneamente a piu' di
un veicolo e
sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprieta',
costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con
facolta' di
acquisto, esportazione all'estero e cessazione o
sospensione dalla
circolazione»;
b) al comma 4, le
parole: «I rimorchi e» sono soppresse;
c) al comma 15, le
parole: «Alle violazioni di cui al
comma 12»
sono sostituite dalle seguenti: «Alle violazioni di cui ai commi
11 e
12».
3. Al comma 1
dell'articolo 103 del decreto legislativo n. 285 del
1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le
parole: «, la carta di circolazione e le
targhe» sono sostituite dalle seguenti: «e la carta di
circolazione»;
b) al
secondo periodo, le
parole: «e delle
targhe» sono
soppresse.
4. Al comma 1
dell'articolo 196 del decreto legislativo n. 285 del
1992, dopo le parole: «il proprietario del veicolo» sono
inserite le
seguenti: «ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di
veicoli».
5. Con regolamento da
emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma
1,
della legge 23 agosto
1988, n. 400,
e successive modificazioni,
sentite le competenti Commissioni parlamentari,
entro dodici mesi
dalla data di
entrata in vigore
della presente legge,
sono
disciplinate le modalita' di applicazione delle
disposizioni degli
articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103 del decreto
legislativo n. 285
del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera
a), e
3
del presente
articolo, anche con
riferimento alle procedure
di
annotazione dei veicoli nell'archivio nazionale dei veicoli, di cui
agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, del
decreto
legislativo n. 285 del 1992, e nel Pubblico registro automobilistico
(PRA).
6. Le disposizioni degli
articoli 94, 100, comma 3-bis, e
103 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo
modificati dai
commi 1, 2, lettera a), e 3 del presente articolo,
si applicano a
decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata
in vigore
del regolamento di cui al comma 5.
7. Il Governo, entro
sessanta giorni dalla
data di entrata
in
vigore della presente legge, provvede a modificare il
regolamento nel
senso di prevedere la disciplina di attuazione delle
disposizioni di
cui al comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285
del
1992, come da ultimo modificato dal comma 2, lettera b), del
presente
articolo, con particolare
riferimento alla definizione
delle
caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche,
cromatiche e
di leggibilita' delle targhe dei rimorchi degli autoveicoli,
tali da
renderle conformi a
quelle delle targhe
di immatricolazione
posteriori degli autoveicoli.
8. Le disposizioni del
comma 4 dell'articolo
100 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma
2,
lettera b), del presente articolo, si applicano
a decorrere dalla
data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento
di cui
al
comma 7, e comunque ai soli rimorchi immatricolati dopo tale
data. E'
fatta salva la possibilita' di immatricolare nuovamente
i rimorchi
immessi in circolazione
prima della data
di cui al
periodo
precedente.
9. All'attuazione delle
disposizioni di cui al presente
articolo
l'amministrazione
competente provvede nell'ambito
delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello
Stato.
Art. 12.
(Introduzione dell'articolo 94-bis e modifiche
agli articoli 94 e 96
del decreto legislativo n.
285 del 1992, in materia di
divieto di
intestazione fittizia dei
veicoli)
1. All'articolo 94 del
decreto legislativo n. 285 del
1992 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 e'
inserito il seguente:
«4-bis. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 93, comma 2,
gli
atti, ancorche' diversida quelli di cui
al comma 1 del presente
articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario
della carta
di circolazione ovvero che comportino la disponibilita' del veicolo,
per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di
un soggetto
diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal
regolamento
sono dichiarati dall'avente
causa, entro trenta
giorni, al
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi
e statistici al fine dell'annotazione sulla carta
di circolazione,
nonche' della registrazione nell'archivio di cui agli articoli
225,
comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione
si applica
la sanzione prevista dal comma 3»;
b) al comma 5, le
parole: «previste nel comma 4» sono
sostituite
dalle seguenti: «previste nei commi 4 e 4-bis».
2. Dopo l'articolo 94
del decreto legislativo n. 285 del 1992
e'
inserito il seguente:
«Art. 94-bis. - (Divieto
di intestazione fittizia dei
veicoli). -
1. La carta di circolazione di cui all'articolo 93, il
certificato di
proprieta' di cui
al medesimo articolo
e il certificato
di
circolazione' di cui all'articolo 97 non possono
essere rilasciati
qualora risultino situazioni
di intestazione o
cointestazione
simulate o che
eludano o pregiudichino l'accertamento del
responsabile civile della circolazione di un veicolo.
2. Salvo che il fatto
costituisca reato, chiunque richieda o
abbia
ottenuto il rilascio dei documenti di cui al comma 1 in
violazione di
quanto disposto dal medesimo
comma 1 e'
punito con la
sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro
2.000.
La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi
abbia
la materiale disponibilita' del
veicolo al quale
si riferisce
l'operazione, nonche' al soggetto proprietario dissimulato.
3. Il veicolo in relazione
al quale sono rilasciati i documenti di
cui al comma 1 in violazione del divieto di cui al medesimo
comma e'
soggetto alla cancellazione d'ufficio dal PRA e dall'archivio
di cui
agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In
caso di
circolazione dopo la
cancellazione, si applicano
le sanzioni
amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93. La
cancellazione
e' disposta su richiesta degli organi di polizia stradale che
hanno
accertato le violazioni di cui al comma 2 dopo che
l'accertamento e'
divenuto definitivo.
4. Con uno o piu'
decreti del Ministro delle infrastrutture
e dei
trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e
dell'interno,
sono dettate le disposizioni applicative della disciplina
recata dai
commi 1, 2 e 3, con
particolare riferimento all'individuazione di
quelle situazioni che, in relazione alla tutela della
finalita' di
cui al comma 1 o per l'elevato numero dei veicoli
coinvolti, siano
tali da richiedere una verifica che non ricorrano le circostanze
di
cui al predetto comma 1».
3. All'articolo 96 del
decreto legislativo n.
285 del 1992
e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. In caso di
circolazione dopo la cancellazione si
applicano
le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93».
Art. 13.
(Modifica all'articolo 95 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, in
materia di duplicato della carta di
circolazione)
1. All'articolo 95,
comma 1-bis, del decreto legislativo n. 285 del
1992, dopo le parole:
«carta di circolazione,» sono
inserite le
seguenti: «anche con
riferimento ai duplicati
per smarrimento,
deterioramento o distruzione dell' originale,».
Art. 14.
(Modifiche all'articolo 97 del decreto
legislativo n. 285 del 1992,
in materia di sanzioni per
ciclomotori alterati, e disposizioni
in
materia di circolazione dei
ciclomotori)
1. All'articolo 97 del
decreto legislativo n. 285 del
1992 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le
parole da: «da euro 78 a euro 311» fino
alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000
a euro
4.000. Alla sanzione da
euro 779 a
euro 3.119 e'
soggetto chi
effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocita'
oltre i limiti previsti dall'articolo 52»;
b) al comma 6, le
parole: «da euro 38 a euro 155» sono sostituite
dalle seguenti: «da euro 389 a euro 1.559»;
c) al comma 10, le
parole: «da euro 23 a euro 92» sono sostituite
dalle seguenti: «da euro 78 a euro 311».
2. I
ciclomotori gia' in
circolazione non in
possesso del
certificato di circolazione e della targa di
cui all'articolo 97,
comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 devono conseguirli,
con modalita' conformi a quanto stabilito dal decreto di cui al
comma
4 dell'articolo 97, secondo un calendario stabilito con decreto
del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Decorsi diciotto mesi
dalla data di entrata
in vigore della
presente legge, chiunque circola con un ciclomotore non
regolarizzato
in conformita' alle disposizioni di cui al comma 2 e' soggetto
alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a
euro
1.559.
4. Le disposizioni
dell'articolo 97 del decreto legislativo n.
285
del 1992, modificate dal comma 1 del presente articolo,
entrano in
vigore il giorno successivo
a quello della
pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Art.
15.
(Modifiche agli articoli 104 e 114 del decreto
legislativo n. 285 del
1992, in materia di circolazione delle
macchine agricole)
1. Al comma 8
dell'articolo 104 del decreto legislativo n. 285 del
1992, le parole: «valida per un anno» sono sostituite dalle
seguenti:
«valida per due anni».
2. Le
disposizioni di cui
al comma 1
si applicano alle
autorizzazioni rilasciate successivamente alla data
di entrata in
vigore della presente legge. Sono conseguentemente raddoppiati
gli
importi dell'imposta di bollo
dovuta ai sensi
dell'articolo 104,
comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e,
ove previsti,
degli indennizzi dovuti ai sensi dell'articolo 18 del
regolamento.
3. Al comma 3
dell'articolo 114 del decreto legislativo n. 285 del
1992 sono aggiunte,
in fine, le
seguenti parole: «,
salvo che
l'autorizzazione per circolare ivi prevista e' valida per
un anno
e
rinnovabile».
4. Il Governo, entro
sessanta giorni dalla
data di entrata
in
vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo
206 del
regolamento, nel senso
di prevedere che
le attrezzature delle
macchine agricole possono essere utilizzate anche per le
attivita' di
manutenzione e di
tutela del territorio,
disciplinandone le
modalita'.
Art. 16.
(Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo
n. 285 del 1992,
in materia di guida
accompagnata e di requisiti per
la guida dei
veicoli)
1. All'articolo 115 del
decreto legislativo n. 285 del 1992
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1
sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Ai minori che
hanno compiuto diciassette anni e che
sono
titolari di patente diguida e' consentita, a fini di
esercitazione,
la guida di autoveicoli di
massa complessiva a
pieno carico non
superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di
qualunque tipo di
rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di
potenza specifica
riferita alla tara di cui
all'articolo 117, comma
2-bis, purche'
accompagnati da un conducente
titolare di patente
di guida di
categoria B o superiore da almeno dieci
anni, previo rilascio
di
un'apposita
autorizzazione da parte
del competente ufficio
del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi
e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore
o dal legale rappresentante del minore.
1-ter. Il
minore autorizzato ai
sensi del comma
1-bis puo'
procedere alla guida accompagnato da uno dei
soggetti indicati al
medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore
di corso
pratico di guida, delle quali
almeno quattro in
autostrada o su
strade extraurbane e due in condizione di visione
notturna, presso
un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.
1-quater. Nelle ipotesi
di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo
non puo' prendere posto, oltre al conducente, un'altra
persona che
non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve
essere
munito di un apposito contrassegno recante
le lettere alfabetiche
"GA". Chiunque viola le disposizioni del presente
comma e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9
dell'articolo
122.
1-quinquies. Nelle
ipotesi di guida di
cui al comma
1-bis si
applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo
117 e,
in
caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria
di cui
al
comma 5 del medesimo articolo. L'accompagnatore e' responsabile
del
pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in
solido con il
genitore o con chi esercita l'autorita' parentale o con il
tutore del
conducente minorenne autorizzato ai sensi del citato comma
1-bis.
1-sexies. Nelle ipotesi
di guida di cui al
comma 1-bis, se il
minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi
delle
disposizioni del presente
codice, sono previste
le sanzioni
amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, e'
sempre
disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata.
Per
la revoca dell'autorizzazione si
applicano le disposizioni
dell'articolo 219, in quanto
compatibili. Nell'ipotesi di
cui al
presente comma il
minore non puo'
conseguire di nuovo
l'autorizzazione di cui al comma 1-bis.
1-septies. Nelle ipotesi
di guida di cui al comma
1-bis, se il
minore non ha a fianco l'accompagnatore indicato
nell'autorizzazione,
si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo
122,
comma 8, primo
e secondo periodo.
Si applicano altresi'
le
disposizioni del comma 1-sexies del presente articolo»;
b) al comma 2 sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a)
e' aggiunto in fine il
seguente periodo:
«Tale limite puo' essere elevato, anno per anno, fino a
sessantotto
anni qualora il
conducente consegua uno
specifico attestato sui
requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica
annuale, con oneri a carico del
richiedente, secondo le
modalita'
stabilite nel regolamento»;
2) alla lettera b)
le parole: «fino
a sessantacinque» sono
sostituite dalle seguenti: «fino a sessantotto» e dopo le
parole: «a
seguito di visita medica specialistica annuale,»
sono inserite le
seguenti: «con oneri a carico del richiedente,»;
c) dopo il comma 2
e' inserito il seguente:
«2-bis. Fatto salvo
quanto previsto dal comma 2, chi ha
superato
ottanta anni puo' continuare a condurre ciclomotori e
veicoli per i
quali e' richiesta la patente delle categorie A, B, C ed E,
qualora
consegua uno specifico attestato rilasciato dalla
commissione medica
locale di cui al comma 4
dell'articolo 119, a
seguito di visita
medica specialistica biennale, con oneri a carico
del richiedente,
rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e
psichici
prescritti».
2. Con
regolamento del Ministro
delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare, ai sensi
dell'articolo 17, comma
3, della
legge 23 agosto 1988, n.
400, entro quattro
mesi dalla data
di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le
norme di
attuazione dei commi da
1-bis a 1-septies
dell'articolo 115 del
decreto legislativo n. 285 del
1992, introdotti dal
comma 1 del
presente articolo, con
particolare riferimento alle
condizioni
soggettive e oggettive in presenza delle quali
l'autorizzazione puo'
essere richiesta e alle modalita' di rilascio della
medesima, alle
condizioni di espletamento dell'attivita' di guida
autorizzata, ai
contenuti e alle modalita' di certificazione del percorso
didattico
che il minore
autorizzato deve seguire
presso un'autoscuola, ai
requisiti soggettivi dell'accompagnatore nonche' alle
caratteristiche
del contrassegno di cui al comma 1-quater del citato articolo
115.
3. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore della
presente legge, sono
stabilite le modalita'
di attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 115
del decreto
legislativo n. 285 del
1992, come rispettivamente modificato
e
introdotto dalle lettere b) e c) del comma 1 del presente
articolo,
facendo riferimento, ai fini della valutazione dei requisiti
fisici e
psichici prescritti nell'ambito degli accertamenti di cui
al comma
2-bis del citato articolo 115, ai criteri di valutazione
uniformi di
cui al comma 5 dell'articolo 23 della presente legge.
Art. 17.
(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo
n. 285 del 1992,
in materia di certificato di idoneita' alla
guida di ciclomotori)
1. Al comma 11-bis
dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285
del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo,
la parola: «finale» e' soppressa;
b) al sesto periodo,
le parole: «La prova finale dei corsi»
sono
sostituite dalle seguenti: «La prova di verifica dei corsi»;
c) dopo il sesto
periodo sono inseriti i seguenti: «Nell'ambito
dei corsi di cui al primo e al terzo periodo e' svolta
una lezione
teorica di almeno
un'ora, volta all'acquisizione di
elementari
conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di
emergenza. Ai
fini del conseguimento del certificato di cui al
comma 1-bis, gli
aspiranti che hanno superato l'esame di cui al secondo
periodo o la
prova di cui al sesto periodo sono tenuti a superare, previa
idonea
attivita' di formazione, una prova pratica di guida del
ciclomotore».
2. Le disposizioni di
cui al comma 1, limitatamente al
superamento
di una prova pratica di
guida del ciclomotore,
si applicano a
decorrere dal 19 gennaio 2011.
3. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da adottare, di
concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, entro centoventi giorni
dalla data
di entrata in
vigore della presente
legge, sono stabilite
le
modalita' di svolgimento della lezione teorica sul
funzionamento dei
ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica, nonche'
della
relativa attivita' di
formazione, di cui
al comma 11-bis
dell'articolo 116 del decreto
legislativo n. 285
del 1992, come
modificato dal comma 1 del presente articolo.
4. Le
amministrazioni pubbliche interessate
provvedono alle
attivita' previste dal presente articolo nell'ambito
delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 18.
(Modifica all'articolo 117 del decreto
legislativo n. 285 del 1992,
in materia di limitazioni nella
guida)
1. Al comma 2-bis
dell'articolo 117 del decreto legislativo n.
285
del 1992, le parole: «superiore a 50 kw/t. La limitazione
di cui
al
presente comma non si
applica» sono sostituite
dalle seguenti:
«superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai
fini di
cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di
potenza
massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma
non si
applicano».
2. Le disposizioni di
cui al comma 2-bis
dell'articolo 117 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma
1 del
presente articolo, si applicano ai titolari di patente di
guida di
categoria B rilasciata
a decorrere dal
centottantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il comma 2
dell'articolo 2 del decreto-legge 3 agosto
2007, n.
117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre
2007, n.
160, e successive modificazioni, e' abrogato.
Art.
19.
(Modifiche all'articolo 120 del decreto
legislativo n. 285 del 1992,
in materia di requisiti
morali per ottenere il rilascio dei
titoli
abilitativi alla guida)
1. Al comma 1
dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del
1992, le parole
da: «nonche'» fino
alla fine del
comma sono
sostituite dalle seguenti:
«nonche' i soggetti
destinatari dei
divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis,
comma
1, lettera f, del medesimo
testo unico di
cui al decreto
del
Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata
dei
predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di
guida
le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con
sentenza di
condanna per il
reato di cui
al terzo periodo
del comma 2
dell'articolo 222, la
revoca della patente
ai sensi del
quarto
periodo del medesimo comma».
2. Al comma 2
dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del
1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo,
le parole: «al comma
1» sono sostituite
dalle seguenti: «al primo periodo del comma 1»;
b) al secondo periodo,
le parole: «dal medesimo comma
1» sono
sostituite dalle seguenti: «al primo periodo del medesimo comma
1».
Art.
20.
(Modifiche agli articoli 121,
122 e 123 del decreto legislativo
n.
285 del 1992, in materia di
esame di idoneita', di
esercitazioni di
guida e di autoscuole)
1. All'articolo 121 del
decreto legislativo n. 285 del 1992
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 e'
sostituito dal seguente:
«8. La prova pratica di
guida non puo' essere sostenuta
prima che
sia trascorso un mese dalla data del rilascio
dell'autorizzazione per
esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell'articolo 122»;
b) al comma 11, il
secondo periodo e' sostituito dal
seguente:
«Nel limite di detta validita' e' consentito ripetere, per
una volta
soltanto, la prova pratica di guida».
2. All'articolo 122 del
decreto legislativo n. 285 del 1992
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono
aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «,
previo superamento della prova di controllo delle
cognizioni di cui
al comma 1 dell'articolo 121, che deve avvenire entro sei
mesi dalla
data di
presentazione della domanda
per il conseguimento
della
patente. Entro il termine di
cui al periodo
precedente non sono
consentite piu' di due prove»;
b) dopo il comma 5 e'
inserito il seguente:
«5-bis. L'aspirante al
conseguimento della patente
di guida di
categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o su
strade
extraurbane e in condizione di visione notturna presso un'autoscuola
con istruttore abilitato e
autorizzato. Con decreto
del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la disciplina
e
le modalita' di svolgimento delle esercitazioni di cui
al presente
comma».
3. Il comma 1
dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del
1992, come modificato dalla lettera a)
del comma 2
del presente
articolo, si applica alle domande per il conseguimento
della patente
di guida presentate a decorrere
dal novantesimo giorno
successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il decreto di cui al
comma 5-bis dell'articolo 122 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, introdotto dalla lettera b) del
comma 2
del presente articolo, e' adottato entro
tre mesi dalla
data di
entrata in vigore della presente legge.
5. All'articolo 123 del
decreto legislativo n. 285 del 1992
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le
parole: «da parte delle
province» sono
aggiunte le seguenti: «, alle quali compete
inoltre l'applicazione
delle sanzioni di cui al comma 11-bis»;
b) al
comma 4, le
parole: «dell'idoneita' tecnica»
sono
sostituite dalle seguenti: «dei requisiti di
cui al comma
5, ad
eccezione della capacita' finanziaria»;
c) al comma 5, primo
periodo, dopo la parola:
«biennale» sono
aggiunte le seguenti: «, maturata negli ultimi cinque anni»;
d) al comma 7:
1) al primo
periodo, dopo le
parole: «L'autoscuola deve»
sono
inserite le seguenti:
«svolgere l'attivita' di
formazione dei
conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi
categoria,»;
2) al secondo periodo,
le parole da: «le
dotazioni complessive»
fino alla fine del periodo
sono sostituite dalle
seguenti: «le
medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente,
al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti
per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D,
CE e
DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione
professionale.
In caso di
applicazione del periodo
precedente, le dotazioni
complessive, in personale e in attrezzature, delle singole
autoscuole
consorziate possono essere adeguatamente ridotte»;
e) dopo il comma 7 e'
inserito il seguente:
«7-bis. In ogni caso
l'attivita' non puo' essere
iniziata prima
della verifica del possesso dei requisiti prescritti. La
verifica di
cui al presente comma e' ripetuta successivamente ad
intervalli di
tempo non superiori a tre anni»;
f) al comma 10, dopo
le parole: «per conducenti;» sono inserite
le seguenti: «le modalita' di svolgimento delle verifiche
di cui
al
comma 7-bis; i criteri per l'accreditamento da parte delle
regioni e
delle province autonome dei soggetti di cui al comma
10-bis, lettera
b);»;
g) dopo il comma 10 e'
inserito il seguente:
«10-bis. I corsi di
formazione degli insegnanti e degli
istruttori
delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati:
a) dalle autoscuole
che svolgono l'attivita' di formazione
dei
conducenti per il conseguimento di qualsiasi
categoria di patente
ovvero dai centri di istruzione automobilistica
riconosciuti per la
formazione integrale;
b) da
soggetti accreditati dalle
regioni o dalle
province
autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della disciplina
quadro
di settore definita con l'intesa
stipulata in sede
di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano il 20 marzo 2008,
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009,
nonche' dei criteri
specifici dettati con il decreto del Ministro delle
infrastrutture e
dei trasporti di cui al comma 10»;
h) dopo il comma
11-bis sono inseriti i seguenti:
«11-ter. Lo svolgimento
dei corsi di formazione di insegnanti e
di
istruttori di cui
al comma 10
e' sospeso dalla
regione
territorialmente competente o dalle province autonome di Trento
e di
Bolzano, in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi:
a) per un periodo da
uno a tre mesi, quando il corso non si tiene
regolarmente;
b) per un periodo da
tre a sei mesi, quando il corso si tiene
in
carenza dei requisiti
relativi all'idoneita' dei
docenti, alle
attrezzature tecniche e al materiale didattico;
c) per un ulteriore
periodo da sei a dodici mesi
nel caso di
reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui alle lettere
a) e
b).
11-quater. La regione
territorialmente competente o
le province
autonome di Trento
e di Bolzano
dispongono l'inibizione alla
prosecuzione dell'attivita' per i soggetti a carico dei
quali, nei
due anni successivi all'adozione di un provvedimento di
sospensione
ai sensi della lettera c) del comma 11-ter, e' adottato un ulteriore
provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a)
e b) del
medesimo comma»;
i) al comma 13,
primo periodo, sono
aggiunte, in fine,
le
seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dal comma
7-bis».
6. Le
autoscuole che esercitano
attivita' di formazione
dei
conducenti esclusivamente
per il conseguimento
delle patenti di
categoria A e
B si adeguano
a quanto disposto
dal comma 7
dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
come da
ultimo modificato dal comma 5
del presente articolo,
a decorrere
dalla prima variazione della titolarita' dell'autoscuola successiva
alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. I costi relativi
all'organizzazione dei corsi di cui ai commi 10
e 10-bis dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del
1992,
come da ultimo, rispettivamente, modificato e introdotto dal
comma 5
del presente articolo, sono posti integralmente a carico dei
soggetti
richiedenti. Le amministrazioni pubbliche
interessate provvedono
all'organizzazione dei corsi di cui al periodo precedente
nell'ambito
delle risorse umane,
strumentali e finanziarie
disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza
pubblica.
8. Con il decreto di cui
al comma 5-septies dell'articolo 10 del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono disciplinate le
procedure per
l'applicazione delle sanzioni previste nelle ipotesi di cui
al comma
11-ter dell'articolo 123 del decreto legislativo n.
285 del 1992,
introdotto dal comma 5 del presente articolo.
Art. 21.
(Modifiche all'articolo 126
del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di procedure di
rinnovo di validita' della
patente di
guida)
1. Al comma 5
dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del
1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo,
le parole: «un tagliando di
convalida da
apporre sulla
medesima patente di
guida» sono sostituite
dalle
seguenti: «un duplicato della patente medesima, con
l'indicazione del
nuovo termine di validita'»;
b) al secondo periodo,
le parole: «ogni certificato medico
dal
quale risulti che il titolare e' in possesso dei requisiti fisici
e
psichici prescritti per la conferma della validita'» sono sostituite
dalle seguenti: «i dati
e ogni altro
documento utile ai
fini
dell'emissione del duplicato
della patente di
cui al precedente
periodo»;
c) e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Il titolare
della
patente, dopo aver ricevuto
il duplicato, deve
provvedere alla
distruzione della patente scaduta di validita'».
2. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti,
da adottare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore
della
presente legge, sono stabiliti
i contenuti e
le procedure della
comunicazione del rinnovo di validita' della patente, di cui al
comma
5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
come da
ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.
3. Le disposizioni del
comma 5 dell'articolo
126 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal
comma 1
del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di
entrata
in vigore del decreto
del Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti di cui al comma 2.
4. All'attuazione del
presente articolo si
provvede nell'ambito
delle risorse umane,
strumentali e finanziarie
disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza
pubblica.
Art. 22.
(Modifiche all'articolo
126-bis e all'allegata tabella dei punteggi
del decreto legislativo n.
285 del 1992, in materia
di patente a
punti, e disposizioni in materia di corsi
di guida sicura)
1. All'articolo 126-bis
del decreto legislativo n. 285
del 1992
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le
parole: «recuperare 9 punti.» e'
inserito
il seguente periodo: «La riacquisizione di punti avviene
all'esito di
una prova di esame»;
b) al comma 6, le
parole: «A tale fine,» sono sostituite
dalle
seguenti: «Al
medesimo esame deve
sottoporsi il titolare
della
patente che, dopo la notifica della prima violazione che
comporti una
perdita di almeno cinque punti, commetta altre
due violazioni non
contestuali,
nell'arco di dodici
mesi dalla data
della prima
violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di
almeno cinque
punti. Nelle ipotesi di cui
ai periodi precedenti,»
ed il terzo
periodo e' soppresso;
c) e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«6-bis. Per le
violazioni penali per le
quali e' prevista
una
diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il
cancelliere
del giudice che ha pronunciato la sentenza
o il decreto
divenuti
irrevocabili ai sensi
dell'articolo 648 del
codice di procedura
penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica
all'organo accertatore, che entro, trenta giorni dal ricevimento
ne
da' notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida».
2. I programmi e le
modalita' di effettuazione della prova di esame
di cui al comma 4 dell'articolo 126-bis del decreto
legislativo n.
285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo,
sono
stabiliti con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti da adottare entro
centottanta giorni dalla
data di
entrata in vigore della presente legge.
3. Alla tabella dei punteggi
allegata all'articolo 126-bis
del
decreto legislativo n.
285 del 1992
sono apportate le
seguenti
modificazioni:
a) al capoverso «Art.
142», le parole: «Comma 8- 5» e «Commi 9
e
9-bis -10» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
«Comma 8
- 3», «Comma 9 - 6» e «Comma 9-bis - 10»;
b) al capoverso «Art.
174», le parole: «Comma 4 - 2», «Comma 5
-
2» e «Comma 7 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
«Comma 5 per
violazione dei tempi
di guida -
2; Comma 5 per
violazione dei tempi di riposo - 5», «Comma 6 - 10», «Comma 7
primo
periodo - 1; Comma 7 secondo periodo - 3; Comma 7 terzo periodo
per
violazione dei tempi
di guida -
2; Comma 7
terzo periodo per
violazione dei tempi di riposo - 5» e «Comma 8 - 2»;
c) al capoverso «Art.
176», le parole: «Comma
19 - 10»
sono
soppresse;
d) al capoverso «Art. 178»,
le parole: «Comma 3 - 2» e «Comma 4 -
1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
«Comma 5 per
violazione dei tempi di guida - 2; Comma 5 per violazione dei
tempi
di riposo - 5», «Comma 6 - 10», «Comma 7 primo periodo - 1; Comma
7
secondo periodo - 3; Comma 7 terzo periodo per violazione dei
tempi
di guida - 2; Comma 7 terzo
periodo per violazione
dei tempi di
riposo -5» e «Comma 8 - 2»;
e) dopo il capoverso
«Art. 186» e' inserito il seguente:
«Art.
186-bis - Comma 2 -5»;
f) dopo il capoverso
«Art. 187» e' inserito il seguente:
«Art.
188 - Comma 4 - 2»;
g) al capoverso «Art.
191», le parole: «Comma 1 - 5», «Comma 2
-
2» e «Comma 3 - 5» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
«Comma 1 - 8», «Comma 2 - 4» e «Comma 3 - 8» e le parole: «Comma
4 -
3» sono soppresse;
h) all'ultimo
capoverso e' aggiunto,
in fine, il
seguente
periodo: «Per gli stessi tre anni, la mancanza di
violazioni di una
norma di comportamento da cui derivi la decurtazione
del punteggio
determina l'attribuzione, fermo restando quanto previsto dal
comma 5,
di un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti».
4. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sulla base delle risultanze di un'apposita attivita' di
studio e
di
sperimentazione, sono disciplinati i corsi di guida sicura avanzata,
con particolare riferimento ai requisiti di idoneita'
dei soggetti
che tengono i
corsi, ai relativi
programmi, ai requisiti
di
professionalita' dei docenti e di idoneita' delle
attrezzature. Sono
altresi' individuate le disposizioni del decreto
legislativo n. 285
del 1992, che prevedono la decurtazione di
punteggio relativamente
alla patente di guida, in relazione alle quali la frequenza dei
corsi
di guida sicura avanzata e' utile al recupero fino ad un massimo
di
cinque punti.
5. All'attuazione delle
disposizioni di cui
al comma 4
l'amministrazione
competente provvede nell'ambito
delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della
finanza
pubblica.
6. Le disposizioni di
cui al capoverso «Art. 186-bis» della tabella
dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del decreto
legislativo n.
285 del 1992, introdotte dalla lettera e) del comma 3
del presente
articolo, entrano in vigore
il giorno successivo
a quello della
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 23.
(Modifiche agli articoli 119 e 128 del decreto
legislativo n. 285 del
1992, in materia di
accertamento dei requisiti fisici e psichici
per
il conseguimento della
patente di guida e di revisione della
patente
di guida)
1. All'articolo 119 del
decreto legislativo n. 285 del 1992
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, al
secondo periodo, dopo le parole:
«in servizio
permanente effettivo» sono inserite le seguenti: «o in
quiescenza»;
b) al comma 2, dopo il secondo periodo, e'
inserito il seguente:
«L'accertamento puo' essere effettuato dai medici di cui al
periodo
precedente, anche dopo
aver cessato di
appartenere alle
amministrazioni e ai
corpi ivi indicati,
purche' abbiano svolto
l'attivita' di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano
fatto
parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque
anni»;
c) dopo il comma 2-bis
e' inserito il seguente:
«2-ter. Ai fini
dell'accertamento dei requisiti psichici
e fisici
per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria,
ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA
o KB,
l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui
risulti il
non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze
stupefacenti
o psicotrope, rilasciata sulla
base di accertamenti
clinicotossicologici le cui modalita' sono individuate
con decreto
del Ministero della
salute, di concerto
con il Ministero
delle
infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Dipartimento
per le
politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei
ministri. Con
il medesimo provvedimento
sono altresi' individuate
le strutture
competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici
alla predetta
certificazione ed al
rilascio della stessa.
La predetta
certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui
all'articolo
186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai titolari del
certificato
CFP o patentino filoviario, in
occasione della revisione
o della
conferma di validita' delle patenti possedute, nonche' da
coloro che
siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB,
quando
il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente.
Le relative spese sono a carico del richiedente»;
d) al comma 3, le
parole: «al comma 2»
sono sostituite dalle
seguenti: «ai commi 2 e 2-ter» ed e' aggiunto, in fine, il
seguente
periodo: «La certificazione deve tener conto dei precedenti
morbosi
del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato
da un
medico di fiducia»;
e) il comma 5 e'
sostituito dal seguente:
«5. Le commissioni di
cui al comma 4 comunicano
il giudizio di
temporanea o permanente inidoneita' alla guida al
competente ufficio
della motorizzazione civile
che adotta il
provvedimento di
sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli
articoli
129 e 130 del presente codice.
Le commissioni comunicano
altresi'
all'ufficio della motorizzazione
civile eventuali riduzioni
della
validita' della patente, anche con riferimento
ai veicoli che la
stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai
fini del
rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di
validita'
ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni mediche
locali. I
provvedimenti di sospensione o di revoca
ovvero la riduzione
del
termine di validita' della patente o i
diversi provvedimenti, che
incidono sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente
abilita
o che prescrivono eventuali adattamenti, possono
essere modificati
dai suddetti uffici
della motorizzazione civile
in autotutela,
qualora l'interessato produca, a sua richiesta e a
sue spese, una
nuova certificazione medica
rilasciata dagli organi
sanitari
periferici della societa' Rete Ferroviaria Italiana Spa dalla
quale
emerga una diversa valutazione. E' onere dell'interessato
produrre la
nuova certificazione medica entro i
termini utili alla
eventuale
proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo
regionale competente ovvero del ricorso straordinario al
Presidente
della Repubblica. La produzione del certificato oltre
tali termini
comporta decadenza dalla possibilita' di esperire tali ricorsi».
2. Le
spese relative all'attivita'
di accertamento di
cui
all'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del
1992,
come modificato dal comma 1 del presente articolo,
inclusive degli
emolumenti da corrispondere
ai medici, sono
poste a carico
dei
soggetti richiedenti.
3. Con decreto del
Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti
sono disciplinate le modalita' di trasmissione della
certificazione
medica rilasciata dai medici di cui al comma 2 dell'articolo
119 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato
dal comma 1,
lettera b), del presente articolo, e dai medici di cui
all'articolo
103, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.
112.
4. Le disposizioni
del primo e
terzo periodo del
comma 2-ter
dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
introdotto
dal comma 1, lettera
c), del presente
articolo, si applicano,
rispettivamente, decorsi dodici mesi e sei mesi dalla data di
entrata
in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2-ter.
5. Con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti,
di concerto con il Ministero della salute, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono
stabilite linee guida per assicurare criteri di valutazione uniformi
sul territorio nazionale alle quali si devono attenere le
commissioni
di cui al comma 4 dell'articolo 119 del decreto legislativo
n. 285
del 1992.
6. All'articolo 128 del
decreto legislativo n. 285 del 1992
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le
parole: «previsti dal-l' articolo
187» sono
sostituite dalle seguenti: «previsti dagli articoli 186 e 187»;
b) dopo il comma 1
sono inseriti i seguenti:
«1-bis. I responsabili
delle unita' di
terapia intensiva o di
neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di
coma
di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del
Dipartimento
per i trasporti,
la navigazione ed
i sistemi informativi
e
statistici. In seguito a tale comunicazione i
soggetti di cui al
periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di
guida.
La successiva idoneita' alla
guida e' valutata
dalla commissione
medica locale di cui al
comma 4 dell'articolo
119, sentito lo
specialista dell'unita' riabilitativa che
ha seguito l'evoluzione
clinica del paziente.
1-ter. E' sempre disposta
la revisione della patente di guida
di
cui al comma 1
quando il conducente
sia stato coinvolto
in un
incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle
persone e a
suo carico sia
stata contestata la
violazione di una
delle
disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione
della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di
guida.
1-quater. E' sempre
disposta la revisione della patente di guida di
cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni
diciotto sia
autore materiale di una violazione delle disposizioni
del presente
codice da cui consegue l'applicazione della sanzione
amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida»;
c) il comma 2 e' sostituito
dal seguente:
«2. Nei confronti del
titolare di patente di
guida che non si
sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai
commi
da 1 a 1-quater e' sempre disposta la sospensione della
patente di
guida fino al
superamento degli accertamenti
stessi con esito
favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo
scadere
del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai
fini
della revisione,
senza necessita' di
emissione di un
ulteriore
provvedimento da parte
degli uffici provinciali
o del prefetto.
Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente
di
guida e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una
somma da euro
155 a euro
624 e alla sanzione amministrativa
accessoria della revoca della patente di guida di
cui all'articolo
219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a
chiunque
circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo
alla
guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai
sensi dei
citati commi da 1 a 1-quater»;
d) il comma 3 e'
abrogato.
Art. 24.
(Modifiche all'articolo 136 del decreto
legislativo n. 285 del 1992 e
all'articolo 6-ter
del decreto-legge 27
giugno 2003, n.
151,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, in
materia di sanzioni per i
titolari di patenti di guida rilasciate
da
uno Stato estero)
1. Il comma 6
dell'articolo 136 del decreto legislativo n. 285 del
1992 e' sostituito dai seguenti:
«6. A
coloro che, trascorso
piu' di un
anno dal giorno
dell'acquisizione della residenza in
Italia, guidano con patente
rilasciata da uno Stato estero non piu' in
corso di validita'
si
applicano le sanzioni previste dai commi 13 e 18 dell'articolo
116.
6-bis. A
coloro che, trascorso
piu' di un
anno dal giorno
dell'acquisizione della residenza in Italia, pur essendo
muniti di
patente di guida valida,
guidano con certificato
di abilitazione
professionale, con carta di qualificazione del conducente o
con un
altro prescritto documento abilitativo rilasciato da uno Stato
estero
non piu' in corso di validita' si applicano le sanzioni
previste dai
commi 15 e 17 dell'articolo 116».
2. All'articolo 6-ter
del decreto-legge 27 giugno 2003,
n. 151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
n. 214,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le
parole: «nel quale non vige il sistema
della
patente a punti» sono soppresse;
b) dopo il comma 2 e'
inserito il seguente:
«2-bis. Il provvedimento
di inibizione alla guida, di cui al
comma
2, e' emesso dal prefetto competente rispetto al
luogo in cui e'
stata commessa l'ultima violazione che ha comportato la decurtazione
di punteggio sulla base di una comunicazione di perdita
totale del
punteggio trasmessa dal
Ministero delle infrastrutture e
dei
trasporti. Il provvedimento e' notificato all'interessato nelle
forme
previste dall'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n.
285, e successive modificazioni. Il provvedimento di
inibizione e'
atto definitivo. Chiunque circola durante il periodo
di inibizione
alla guida e'
punito con le
sanzioni previste dal
comma 6
dell'articolo 218 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992,
e
successive modificazioni. In luogo della
revoca della patente
e'
sempre disposta un'ulteriore inibizione alla guida per un
periodo di
quattro anni».
3. All'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 2, lettera b),
del presente articolo
l'amministrazione
competente provvede
nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e
finanziarie
disponibili a legislazione
vigente e, comunque,
senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 25.
(Modifiche all'articolo 142 del decreto
legislativo n. 285 del 1992,
in materia di limiti di
velocita')
1. All'articolo 142 del
decreto legislativo n. 285 del 1992
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le
parole: «di marcia,»
sono inserite le
seguenti: «dotate di apparecchiature debitamente
omologate per il
calcolo della velocita' media di percorrenza su tratti
determinati,»;
b) al comma 9, le
parole da: «da euro 370 a euro 1.458» fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500
a euro
2.000. Dalla violazione
consegue la sanzione
amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida
da uno a tre
mesi»;
c) al comma 9-bis, le
parole: «da euro 500 a euro
2.000» sono
sostituite dalle seguenti: «da euro 779 a euro 3.119»;
d) sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
«12-bis. I proventi
delle sanzioni derivanti
dall'accertamento
delle violazioni dei limiti
massimi di velocita'
stabiliti dal
presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di
sistemi di
rilevamento della
velocita' ovvero attraverso
l'utilizzazione di
dispositivi o di
mezzi tecnici di
controllo a distanza
delle
violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno
2002,
n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2002, n.
168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari
al
50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada
su cui
e'
stato effettuato l'accertamento o
agli enti che
esercitano le
relative funzioni ai
sensi dell'articolo 39 del decreto
del
Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente
da cui
dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di
cui ai
commi 12-ter e
12-quater. Le disposizioni
di cui al
periodo
precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti
di
cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano
la quota dei
proventi ad essi destinati
nella regione nella
quale sono stati
effettuati gli accertamenti.
12-ter. Gli enti
di cui al
comma 12-bis destinano
le somme
derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle
sanzioni
amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla
realizzazione
di interventi di
manutenzione e messa
in sicurezza delle
infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le
barriere, e
dei relativi impianti, nonche' al potenziamento delle
attivita' di
controllo e di
accertamento delle violazioni
in materia di
circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al
personale,
nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento
delle
spese in materia di pubblico
impiego e al
patto di stabilita'
interno.
12-quater. Ciascun ente
locale trasmette in
via informatica al
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti ed al
Ministero
dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una
relazione in cui
sono indicati, con
riferimento all'anno precedente,
l'ammontare
complessivo dei proventi di propria spettanza
di cui al
comma 1
dell'articolo 208 e al
comma 12-bis del
presente articolo, come
risultante da rendiconto
approvato nel medesimo
anno, e gli
interventi realizzati a valere su tali risorse, con la
specificazione
degli oneri sostenuti per
ciascun intervento. La
percentuale dei
proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis e' ridotta del
30 per
cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la
relazione di
cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi
di cui
al
primo periodo in
modo difforme da
quanto previsto dal
comma 4
dell'articolo 208 e dal
comma 12-ter del
presente articolo, per
ciascun anno per
il quale sia
riscontrata una delle
predette
inadempienze».
2. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro
dell'interno, sentita la
Conferenza
Stato-citta' ed autonomie
locali, e' approvato
il modello di
relazione di cui
all'articolo 142, comma
12-quater, del decreto
legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, e
sono
definite le
modalita' di trasmissione
in via informatica
della
stessa, nonche' le modalita' di versamento dei proventi
di cui al
comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello
stesso
comma. Con il medesimo decreto sono definite, altresi', le modalita'
di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di
controllo,
finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle
norme di
comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo
n. 285
del 1992, che fuori dei centri abitati non possono
comunque essere
utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad
un chilometro
dal segnale che impone il limite di velocita'.
3. Le disposizioni di
cui ai
commi 12-bis, 12-ter
e 12-quater
dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
introdotti
dal presente articolo, si applicano a decorrere dal primo
esercizio
finanziario successivo a quello in corso alla data dell'emanazione
del decreto di cui al comma 2.
Art. 26.
(Modifica dell'articolo 152
del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di segnalazione visiva e
illuminazione dei veicoli)
1. L'articolo 152 del decreto
legislativo n. 285
del 1992 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 152. -
(Segnalazione visiva e illuminazione dei
veicoli). -
1. I veicoli a motore durante la marcia fuori dei centri abitati
ed i
ciclomotori,
motocicli, tricicli e quadricicli, quali
definiti
rispettivamente dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e
c), e
paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2002/24/CE
del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, anche durante la
marcia
nei centri abitati, hanno l'obbligo di usare le luci di
posizione, i
proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della
targa e
le
luci d'ingombro. Fuori dei casi indicati dall'articolo 153,
comma 1,
in luogo dei dispositivi di cui al periodo precedente
possono essere
utilizzate, se il veicolo ne e' dotato, le luci
di marcia diurna.
Fanno eccezione all'obbligo di uso dei predetti dispositivi i
veicoli
di interesse storico e collezionistico.
2. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
38 a
euro 155».
Art. 27.
(Modifiche agli articoli 157
e 158 del decreto legislativo n. 285 del
1992, in materia di arresto, fermata
e sosta dei veicoli e di divieto
di fermata e di sosta dei
veicoli)
1. Al comma 7-bis
dell'articolo 157 del decreto legislativo n.
285
del 1992, le parole: «o la fermata» sono soppresse.
2. All'articolo 158 del
decreto legislativo n. 285 del 1992
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le
parole: «da euro 78 a euro 311» sono sostituite
dalle seguenti: «da euro
38 a euro
155 per i
ciclomotori e i
motoveicoli a due ruote e da euro 78
a euro 311
per i restanti
veicoli»;
b) al comma 6, le
parole: «da euro 38 a euro 155» sono sostituite
dalle seguenti: «da
euro 23 a
euro 92 per
i ciclomotori e i
motoveicoli a due ruote e da euro 38
a euro 155
per i restanti
veicoli».
Art. 28.
(Modifica agli articoli 171,
172 e 182 del decreto legislativo n. 285
del 1992, in materia di uso
del casco protettivo per gli utenti
di
veicoli a due
ruote, di uso
delle cinture di
sicurezza e di
circolazione dei velocipedi)
1. Al comma 1
dell'articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del
1992, le parole: «secondo la normativa stabilita dal
Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti:
«in
conformita' con i regolamenti emanati dall'Ufficio
europeo per le
Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa e con la
normativa
comunitaria».
2. Le disposizioni del
comma 1 dell'articolo
171 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal
comma 1
del presente articolo, si
applicano a decorrere
dal sessantesimo
giorno successivo alla data
di entrata in
vigore della presente
legge.
3. Al comma 1
dell'articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del
1992, le parole: «Il conducente ed i passeggeri
dei veicoli delle
categorie Ml, N1, N2 ed N3, di cui all'articolo 47, comma 2,
muniti
di cintura di
sicurezza,» sono sostituite
dalle seguenti: «Il
conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e,
dotati di
carrozzeria chiusa, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera
a),
della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio,
del 18 marzo 2002, e dei veicoli delle categorie Ml, N1, N2 e
N3, di
cui all'articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti
di cintura
di sicurezza,».
4. Dopo la lettera b)
del comma 8 dell'articolo 172
del decreto
legislativo n. 285 del 1992 e' inserita la seguente:
«b-bis) i conducenti dei
veicoli con allestimenti specifici per
la
raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso
speciale,
quando sono impiegati in attivita' di igiene ambientale
nell'ambito
dei centri abitati, comprese le zone industriali e
artigianali;».
5. Dopo il comma 9
dell'articolo 182 del decreto legislativo n. 285
del 1992 e' inserito il seguente:
«9-bis. Il conducente di
velocipede che circola fuori dai
centri
abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora
prima del
suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie
hanno l'obbligo di
indossare il giubbotto
o le bretelle
retroriflettenti ad alta
visibilita', di cui
al comma 4-ter
dell'articolo 162».
6. Le disposizioni di cui
all'articolo 182, comma
9-bis, del
decreto legislativo n. 285 del
1992, introdotto dal
comma 5 del
presente articolo, si applicano a decorrere dal sessantesimo
giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Le disposizioni
dell'articolo 172 del decreto legislativo n. 285
del 1992, modificate dal comma 3 del presente articolo,
entrano in
vigore il giorno successivo
a quello della
pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 29.
(Modifica all'articolo 173
del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di uso di lenti o
di determinati apparecchi
durante la
guida)
1. Il comma i
dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del
1992 e' sostituito dal seguente:
«1. Il titolare di
patente di guida o di certificato
di idoneita'
alla guida dei ciclomotori al quale, in sede di rilascio
o rinnovo
della patente o del
certificato stessi, sia
stato prescritto di
integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni
anatomiche o
funzionali per mezzo di
lenti o di
determinati apparecchi, ha
l'obbligo di usarli durante la guida».
2. Le disposizioni dell'articolo
173 del decreto legislativo n. 285
del 1992, modificate dal comma 1 del presente articolo,
entrano in
vigore il giorno successivo
a quello della
pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 30.
(Modifiche degli articoli 174
e 178 e agli articoli 176 e
179 del
decreto legislativo n. 285
del 1992, in materia di durata della guida
degli autoveicoli adibiti al
trasporto di persone
o di cose,
di
documenti di viaggio, di comportamenti
durante la circolazione e di
verifiche in caso di
incidenti)
1. L'articolo 174
del decreto legislativo
n. 285 del
1992 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 174. -
(Durata della guida
degli autoveicoli adibiti
al
trasporto di persone o di cose). - 1. La durata
della guida degli
autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e
i relativi
controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento
(CE)
n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 marzo
2006.
2. I registri di
servizio, gli estratti del registro e
le copie
dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006
devono
essere esibiti, per il
controllo, al personale
cui sono stati
affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo
12 del
presente codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento
(CE), conservati dall'impresa,
devono essere esibiti,
per il
controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti,
la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici e
agli ispettori
della direzione provinciale del lavoro.
3. Le violazioni delle
disposizioni di cui al
presente articolo
possono essere sempre
accertate attraverso le
risultanze o le
registrazioni dei dispositivi di controllo installati
sui veicoli,
nonche' attraverso i documenti di cui al comma 2.
4. Il conducente
che supera la
durata dei periodi
di guida
prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 e' soggetto alla
sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 152.
Si
applica la sanzione da euro 200 a euro 800
al conducente che
non
osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo
giornaliero di
cui al citato regolamento (CE).
5. Quando le violazioni di cui al comma 4
hanno durata superiore al
10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo
di durata dei
periodi di guida prescritto dal
regolamento (CE) n.
561/2006, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro
300 a euro 1.200. Si applica la sanzione da euro 350 a euro
1.400 se
la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il
tempo
minimo di riposo prescritto dal citato regolamento.
6. Quando le violazioni
di cui al comma 4 hanno durata superiore al
20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo
di durata dei
periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti
dal
regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la
sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.
7. Il conducente che non
rispetta per oltre il 10
per cento il
limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti
dal regolamento (CE)
n. 561/2006 e'
soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma' da euro 250 a
euro 1.000.
Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento
il limite
minimo dei periodi di
riposo settimanale prescritti
dal predetto
regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di
una somma da euro 350 a euro 1.400. Se i limiti di
cui ai periodi
precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento,
si applica
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 400
a
euro 1.600.
8. Il conducente che
durante la guida non rispetta le
disposizioni
relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/
2006 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da
euro 155 a euro 620.
9. Il conducente che e'
sprovvisto dell'estratto del registro
di
servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento
(CE) n. 561/2006
e' soggetto alla
sanzione amministrativa del
pagamento di una somma' da euro 307 a euro 1.228. La stessa sanzione
si applica a chiunque non ha con se' o tiene in
modo incompleto o
alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario
di
servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni
previste dalla
legge penale ove il fatto costituisca reato.
10. Le sanzioni di cui
ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e
9 si applicano
anche agli altri
membri dell'equipaggio che
non osservano le
prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/ 2006.
11. Nei casi previsti
dai commi 4, 5, 6 e 7 l'organo accertatore,
oltre
all'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie,
provvede al ritiro temporaneo
dei documenti di
guida, intima al
conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non
dopo aver
effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e
dispone
che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un
luogo
idoneo per la sosta, ove deve permanere per il
periodo necessario;
del ritiro dei documenti
di guida e dell'intimazione e'
fatta
menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale e'
indicato anche
il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore,
presso il
quale, completati le
interruzioni o i
riposi prescritti, il
conducente e' autorizzato a recarsi per ottenere la
restituzione dei
documenti in precedenza ritirati; a tale
fine il conducente
deve
seguire il percorso
stradale espressamente indicato
nel medesimo
verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e la
carta
di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio
puo'
essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente
articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui
gli e' stato
intimato di non proseguire il
viaggio e' punito
con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.769 a euro
7.078,
nonche' con il ritiro immediato della patente di guida.
12. Per le violazioni
della normativa comunitaria
sui tempi di
guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro
Stato membro
dell'Unione europea, se accertate in
Italia dagli organi
di cui
all'articolo 12, si applicano le sanzioni previste
dalla normativa
italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non
sia gia'
avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per l'esercizio
dei
ricorsi previsti
dagli articoli 203
e 204-bis, il
luogo della
commessa violazione si
considera quello dove
e' stato operato
l'accertamento in Italia.
13. Per le violazioni delle
norme di
cui al presente
articolo,
l'impresa da cui dipende il lavoratore al
quale la violazione
si
riferisce e' obbligata in solido con l'autore
della violazione al
pagamento della somma da questo dovuta.
14. L'impresa che
nell'esecuzione dei trasporti
non osserva le
disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero
non
tiene i documenti prescritti
o li tiene
scaduti, incompleti o
alterati, e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento
di
una somma da euro 307 a euro 1.228 per
ciascun dipendente cui la
violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle
sanzioni
previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
15. Nel caso di ripetute
inadempienze, tenuto conto
anche della
loro entita' e frequenza, l'impresa che
effettua il trasporto
di
persone ovvero di cose in conto proprio ai
sensi dell'articolo 83
incorre nella sospensione, per un periodo da uno
a tre mesi,
del
titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto
riguardante il
veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a
seguito di diffida
rivoltaledall'autorita' competente a
regolarizzare in un congruo
termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.
16. Qualora l'impresa di
cui al comma 15, malgrado il provvedimento
adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante
recidivita'
nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio
di altri
servizi di trasporto, essa incorre nella decadenza o nella
revoca del
provvedimento che la abilita o
la autorizza al
trasporto cui le
ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.
17. La sospensione, la
decadenza o la revoca di cui
al presente
articolo sono disposte dall'autorita' che ha rilasciato il
titolo che
abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza
sono
atti definitivi.
18. Quando le ripetute
inadempienze di cui ai commi 15 e
16 del
presente articolo sono commesse con veicoli adibiti al trasporto
di
persone o di cose in conto terzi, si applicano le
disposizioni del
comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre
2000, n.
395».
2. Al comma 22
dell'articolo 176 del decreto legislativo n. 285 del
1992, le parole: «della sospensione della patente di
guida per un
periodo da sei a ventiquattro mesi» sono sostituite dalle
seguenti:
«della revoca della patente di guida».
3. L'articolo 178
del decreto legislativo
n. 285 del
1992 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 178. - (Documenti
di viaggio per trasporti professionali
con
veicoli non muniti di cronotachigrafo). - 1. La durata
della guida
degli autoveicoli adibiti al trasporto di
persone o di
cose non
muniti dei dispositivi
di controllo di
cui all'articolo 179 e'
disciplinata dalle disposizioni dell'accordo europeo
relativo alle
prestazioni
lavorative degli equipaggi
dei veicoli addetti
ai
trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a
Ginevra il 1°
luglio 1970, reso esecutivo dalla legge 6 marzo
1976, n. 112.
Al
rispetto delle
disposizioni dello stesso
accordo sono tenuti
i
conducenti dei veicoli di cui al
paragrafo 3 dell'articolo
2 del
regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 marzo 2006.
2. I registri di servizio,
i libretti individuali, gli estratti del
registro di servizio e
le copie dell'orario
di servizio di cui
all'accordo indicato al comma 1 del presente articolo devono
essere
esibiti, per il controllo, agli organi di polizia
stradale di cui
all'articolo 12. I libretti individuali conservati
dall'impresa e i
registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo,
anche
ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i
sistemi informativi e statistici.
3. Le violazioni delle
disposizioni di cui al
presente articolo
possono essere sempre
accertate attraverso le
risultanze o le
registrazioni dei dispositivi di controllo installati
sui veicoli,
nonche' attraverso i documenti di cui al comma 2.
4. Il
conducente che supera
la durata dei
periodi di guida
prescritti dall'accordo di cui al comma 1 e' soggetto alla
sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 152.
Si
applica la sanzione da euro 200 a euro 800 al conducente
che non
osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo
giornaliero.
5. Quando le violazioni
di cui al comma 4 hanno durata superiore al
10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo
di durata dei
periodi di guida prescritto dalle disposizioni dell'accordo di
cui al
comma 1, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una
somma da euro 300 a euro 1.200. Si applica la sanzione da euro
350 a
euro 1.400 se la violazione di
durata superiore al
10 per cento
riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato
accordo.
6. Quando le violazioni
di cui al comma 4 hanno durata superiore al
20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo
di durata dei
periodi di guida, ovvero
minimo del tempo
di riposo, prescritti
dall'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione
amministrativa
del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.
7. Il conducente che non
rispetta per oltre il 10
per cento il
limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti
dall'accordo di cui
al comma 1
e' soggetto alla
sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro
1.000.
Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento
il limite
minimo dei periodi di
riposo settimanale prescritti
dal predetto
accordo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una
somma da euro 350 a euro 1.400. Se i limiti
di durata di cui ai
periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro
400 a euro 1.600.
8. Il
conducente che, durante
la guida, non
rispetta le
disposizioni relative alle interruzioni previste dall'accordo
di cui
al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di
una somma da euro 250 a euro 1.000.
9. Il conducente che
e' sprovvisto del
libretto individuale di
controllo, dell'estratto del
registro di servizio
o della copia
dell'orario di servizio previsti dall'accordo di cui al comma
1 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da
euro 307 a euro 1.228. La stessa sanzione si applica a chiunque
non
ha con se' o tiene
in modo incompleto
o alterato il
libretto
individuale di controllo, l'estratto del registro di servizio o
copia
dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle
sanzioni
previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
10. Le sanzioni di cui
ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si
applicano
anche agli altri
membri dell'equipaggio che
non osservano le
prescrizioni previste dall'accordo di cui al comma 1.
11. Nei casi previsti
dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo
si applicano le disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo
174.
12. Per le violazioni
delle norme di cui
al presente articolo,
l'impresa da cui dipende il lavoratore al
quale la violazione
si
riferisce e' obbligata in solido con l'autore
della violazione al
pagamento della somma da questo dovuta.
13. L'impresa che
nell'esecuzione dei trasporti
non osserva le
disposizioni contenute nell'accordo di cui al comma
1, ovvero non
tiene i documenti prescritti
o li tiene
scaduti, incompleti o
alterati, e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento
di
una somma da euro 307 a euro 1.228 per
ciascun dipendente cui la
violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle
sanzioni
previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
14. In caso di ripetute
inadempienze si applicano le disposizioni
di cui ai commi 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 174. Quando le
ripetute
violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in
Stati
non facenti parte dell'Unione
europea o dello
Spazio economico
europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai medesimi
commi 15, 16,
17 e 18
dell'articolo 174 si
applicano
all'autorizzazione o al
diverso titolo, comunque
denominato, che
consente di effettuare trasporti internazionali».
4. All'articolo 179 del
decreto legislativo n. 285 del 1992
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le
parole: «oppure non inserisce il foglio di
registrazione» sono inserite
le seguenti: «o
la scheda del
conducente»;
b) dopo il comma 8 e'
inserito il seguente:
«8-bis. In caso di
incidente con danno a persone
o a cose,
il
comando dal quale
dipende l'agente accertatore
segnala il fatto
all'autorita' competente, che dispone la verifica presso la
sede del
titolare della licenza
o dell'autorizzazione al
trasporto o
dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose
per l'esame
dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in
corso».
5. All'attuazione delle
disposizioni di cui al presente
articolo
l'amministrazione
competente provvede nell'ambito
delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della
finanza
pubblica.
Art. 31.
(Modifiche agli articoli 177
e 189 del decreto legislativo n. 285 del
1992, in materia di mezzi di
soccorso per animali e di incidenti con
danni ad animali)
1. Al comma 1
dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del
1992, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti:
«L'uso dei
predetti dispositivi
e' altresi' consentito
ai conducenti delle
autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche
per il recupero
degli
animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi
urgenti
di istituto, individuati
con decreto del
Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti. Con il medesimo decreto
sono
disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale
in
gravi condizioni di
salute puo' essere
considerato in stato
di
necessita', anche se effettuato da privati, nonche' la
documentazione
che deve essere esibita, eventualmente successivamente all'atto
di
controllo da parte delle
autorita' di polizia
stradale di cui
all'articolo 12, comma 1».
2. All'articolo 189 del
decreto legislativo n. 285
del 1992 e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«9-bis. L'utente della
strada, in caso
di incidente comunque
ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno
o piu'
animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi
e di porre in atto ogni misura idonea ad
assicurare un tempestivo
intervento di soccorso agli animali che
abbiano subito il danno.
Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo
precedente e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da
euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con
danno
a uno o piu' animali d'affezione, da reddito o protetti
devono porre
in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo
intervento di
soccorso. Chiunque
non ottempera all'obbligo
di cui al
periodo
precedente e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di
una somma da euro 78 a euro 311».
Art. 32.
(Modifica all'articolo 180
del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di possesso dei documenti
di guida)
1. Il comma 5
dell'articolo 180 del decreto legislativo n. 285 del
1992 e' sostituito dal seguente:
«5. Il conducente deve
avere con se' il certificato di abilitazione
professionale, la carta
di qualificazione del
conducente e il
certificato di idoneita', quando prescritti».
Art. 33.
(Modifiche agli articoli 186
e 187 e
introduzione dell'articolo
186-bis del decreto
legislativo n. 285 del 1992, in materia di
guida
sotto l'influenza dell'alcool
e in stato di alterazione psicofisica
per uso di sostanze
stupefacenti, nonche' di guida sotto
l'influenza
dell'alcool per conducenti di
eta' inferiore a ventuno anni per i neo
patentati e
per chi esercita
professionalmente
l'attivita' di
trasporto di persone o di
cose)
1. All'articolo 186 del
decreto legislativo n. 285 del 1992
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera a), le
parole da: «con l'ammenda»
fino a: «del
reato» sono sostituite
dalle seguenti: «con
la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro
2.000,
qualora sia stato accertato un
valore corrispondente ad
un tasso
alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8
grammi per litro
(g/l). All'accertamento della violazione»;
2) alla lettera c), le
parole da: «da tre mesi»
fino alla fine
della lettera sono sostituite dalle seguenti: «da
sei mesi ad un
anno, qualora sia stato accertato un
valore corrispondente ad un
tasso alcolemico superiore
a 1,5 grammi
per litro (g/l).
All'accertamento del reato
consegue in ogni
caso la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da
uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al
reato,
la durata della sospensione della patente di guida e'
raddoppiata. La
patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo
II, sezione
II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la
sentenza
di condanna ovvero di applicazione della
pena su richiesta
delle
parti, anche se e' stata applicata la sospensione
condizionale della
pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo
con il quale
e'
stato commesso il reato, salvo che il veicolo
stesso appartenga a
persona estranea al reato. Ai fini del
sequestro si applicano
le
disposizioni di cui all'articolo 224-ter»;
b) il comma 2-bis e'
sostituito dal seguente:
«2-bis. Se il conducente
in stato di ebbrezza provoca un
incidente
stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo
e al
comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate
ed e' disposto
il
fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo
che il
veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora
per il
conducente che provochi un incidente stradale sia stato
accertato un
valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5
grammi
per litro (g/1), fatto salvo
quanto previsto dal
quinto e sesto
periodo della lettera c)
del comma 2
del presente articolo,
la
patente di guida e' sempre revocata ai sensi del capo II,
sezione II,
del titolo VI.
E' fatta salva
in ogni caso
l'applicazione
dell'articolo 222»;
c) al comma 5, il terzo
periodo e' sostituito
dal seguente:
«Copia della certificazione di cui al periodo precedente
deve essere
tempestivamente trasmessa, a
cura dell'organo di
polizia che ha
proceduto agli accertamenti, al prefetto del
luogo della commessa
violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza»;
d) dopo il comma 9 e'
aggiunto il seguente:
«9-bis. Al di fuori dei
casi previsti dal comma 2-bis del
presente
articolo, la pena detentiva
e pecuniaria puo'
essere sostituita,
anche con il decreto penale di condanna, se non vi e'
opposizione da
parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica
utilita' di
cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.
274,
secondo le modalita' ivi previste e consistente nella
prestazione di
un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' da
svolgere,
in via prioritaria,
nel campo della
sicurezza e dell'educazione
stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni
o presso
enti o organizzazioni di assistenza sociale
e di volontariato,
o
presso i centri
specializzati di lotta
alle dipendenze. Con il
decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio
locale
di esecuzione penale ovvero gli organi di cui
all'articolo 59 del
decreto legislativo n.
274 del 2000
di verificare l'effettivo
svolgimento del lavoro di
pubblica utilita'. In
deroga a quanto
previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del
2000, il
lavoro di pubblica utilita' ha una durata
corrispondente a quella
della sanzione detentiva irrogata e
della conversione della
pena
pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica
utilita'. In caso di svolgimento
positivo del lavoro
di pubblica
utilita', il giudice fissa una nuova udienza e dichiara
estinto il
reato, dispone la
riduzione alla meta'
della sanzione della
sospensione della patente
e revoca la
confisca del veicolo
sequestrato. La decisione e' ricorribile in cassazione.
Il ricorso
non sospende l'esecuzione a meno che il giudice
che ha emesso
la
decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli
obblighi
connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', il
giudice
che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta
del pubblico
ministero o di ufficio, con le formalita' di cui all'articolo
666 del
codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della
entita' e
delle circostanze della violazione, dispone
la revoca della
pena
sostitutiva con ripristino di
quella sostituita e
della sanzione
amministrativa della sospensione della patente e della confisca.
Il
lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non piu'
di
una volta».
2. Dopo l'articolo 186
del decreto legislativo n. 285
del 1992,
come da ultimo modificato dal
comma 1 del
presente articolo, e'
inserito il seguente:
«Art. 186-bis.
- (Guida sotto
l'influenza dell'alcool per
conducenti di eta' inferiore a ventuno anni, per i
neo-patentati e
per chi esercita
professionalmente
l'attivita' di trasporto
di
persone o di cose). - 1. E' vietato guidare dopo aver assunto
bevande
alcoliche e sotto l'influenza di queste per:
a) i conducenti di eta'
inferiore a ventuno anni e i conducenti
nei primi tre anni
dal conseguimento della
patente di guida
di
categoria B;
b) i conducenti
che esercitano l'attivita'
di trasporto di
persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
c) i conducenti che
esercitano l'attivita' di trasporto di
cose,
di cui agli articoli 88, 89 e 90;
d) i conducenti
di autoveicoli di
massa complessiva a
pieno
carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio
che
comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei
due veicoli
superiore a 3,5 t, di autobus e di altri
autoveicoli destinati al
trasporto di persone il cui numero di postia sedere, escluso
quello
del conducente, e' superiore a otto, nonche' di
autoarticolati e di
autosnodati.
2. I conducenti di cui
al comma 1 che guidino dopo
aver assunto
bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti
con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a
euro
624, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un
tasso
alcolemico superiore a O (zero) e non superiore
a 0,5 grammi
per
litro (gli). Nel caso in cui il conducente, nelle
condizioni di cui
al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni
di cui
al
medesimo periodo sono raddoppiate.
3. Per i conducenti di
cui al comma 1 del presente articolo,
ove
incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma
2, lettera
a), le sanzioni ivi
previste sono aumentate
di un terzo;
ove
incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2,
lettere b)
e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla
meta'.
4. Le circostanze
attenuanti concorrenti con le aggravanti
di cui
al comma 3 non
possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti
rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantita'
della stessa risultante
dall'aumento conseguente alla
predetta
aggravante.
5. La patente di guida
e' sempre revocata, ai sensi del capo
II,
sezione II, del titolo VI, qualora sia
stato accertato un
valore
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore
a 1,5 grammi
per
litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera
d) del comma
1,
ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti
di
cui al medesimo
comma. E' fatta
salva l'applicazione delle
disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera
c) del
comma 2 dell'articolo 186.
6. Si applicano le
disposizioni di cui ai commi da 3 a
6, 8 e 9
dell'articolo 186. Salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato,
in caso di rifiuto dell'accertamento di
cui ai commi
3, 4 o 5
dell'articolo 186, il conducente e' punito con le pene previste
dal
comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate
da un terzo
alla meta'. La condanna per il reato di cui
al periodo precedente
comporta la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione
della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni
e della
confisca del veicolo con le stesse modalita' e procedure
previste dal
citato articolo 186, comma
2, lettera c),
salvo che il
veicolo
appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo
appartiene a
persona estranea al reato, la durata della sospensione
della patente
di guida e' raddoppiata. Con l'ordinanza con la quale e'
disposta la
sospensione della
patente di guida,
il prefetto ordina
che il
conducente si sottoponga a visita medica secondo le
disposizioni del
comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto e' commesso da soggetto
gia' condannato nei due anni precedenti per il
medesimo reato, e'
sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria
della revoca
della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del
titolo
VI.
7. Il conducente di eta'
inferiore a diciotto anni, per il
quale
sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso
alcolemico
superiore a O (zero) e non superiore a 0,5 grammi per
litro (g/1),
non puo' conseguire la patente di guida di
categoria B prima
del
compimento del diciannovesimo anno di eta'. Il
conducente di eta'
inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un
valore
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore
a 0,5 grammi
per
litro (g/l), non puo' conseguire la patente di guida di categoria
B
prima del compimento del ventunesimo anno di eta'».Il conducente
di
eta' inferiore a diciotto anni, per il quale sia
stato accertatoun
valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5
grammi
per litro (g/l), non puo' conseguire la patente di guida di
categoria
B prima del compimento del ventunesimo anno di eta'».
3. All'articolo 187 del
decreto legislativo n. 285 del 1992
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le
parole da: «da tre mesi» fino alla
fine del
comma sono sostituite dalle
seguenti: «da sei
mesi ad un
anno.
All'accertamento del reato
consegue in ogni
caso la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da
uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al
reato,
la durata della sospensione
della patente e'
raddoppiata. Per i
conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le
sanzioni di
cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono
aumentate
da un terzo alla meta'. Si applicano le
disposizioni del comma
4
dell'articolo 186-bis. La patente di guida e'
sempre revocata, ai
sensi del capo II, sezione II, del titolo VI,
quando il reato
e'
commesso da uno dei conducenti di cui alla
lettera d) del
citato
comma 1
dell'articolo 186-bis, ovvero
in caso di
recidiva nel
triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di
applicazione della
pena a richiesta delle
parti, anche se
e' stata applicata
la
sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta la
confisca
del veicolo con il quale e' stato commesso il reato,
salvo che il
veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai
fini del
sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo
224-ter»;
b) al comma 1-bis, le
parole da: «e si applicano» fino alla
fine
del comma sono sostituite dalle
seguenti: «e, fatto
salvo quanto
previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la
patente di
guida e' sempre revocata ai sensi del capo H, sezione H, del
titolo
VI. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo
222»;
c) dopo il comma 2 e'
inserito il seguente:
«2-bis. Quando gli
accertamenti di cui al comma 2 forniscono
esito
positivo ovvero quando
si ha altrimenti
ragionevole motivo di
ritenere che il conducente
del veicolo si
trovi sotto l'effetto
conseguente all'uso di
sostanze stupefacenti o
psicotrope, i
conducenti, nel rispetto
della riservatezza personale
e senza
pregiudizio per l'integrita' fisica, possono
essere sottoposti ad
accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero
analitici su
campioni di mucosa del cavo
orale prelevati a
cura di personale
sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del
Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri
dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti la
Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga
e il Consiglio superiore
di sanita', da
adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione,
sono stabilite le modalita', senza nuovi o maggiori oneri
a carico
del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui
al periodo precedente
e le caratteristiche degli
strumenti da
impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a
garantire la
neutralita' finanziaria di cui al precedente
periodo, il medesimo
decreto puo' prevedere che gli accertamenti di cui al
presente comma
siano effettuati, anziche' su campioni di mucosa del cavo orale,
su
campioni di fluido del cavo orale»;
d) il comma 3 e'
sostituito dal seguente:
«3. Nei casi previsti
dal comma 2-bis, qualora non sia
possibile
effettuare il prelievo a
cura del personale
sanitario ausiliario
delle forze di
polizia ovvero qualora
il conducente rifiuti
di
sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia
stradale di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2,
fatti salvi gli
ulteriori obblighi
previsti dalla legge, accompagnano il
conducente presso strutture
sanitarie fisse o mobili afferenti ai
suddetti organi di polizia
stradale ovvero presso le
strutture sanitarie pubbliche
o presso
quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il
prelievo
di campioni di liquidi biologici
ai fini dell'effettuazione degli
esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti
o
psicotrope. Le medesime
disposizioni si applicano
in caso di
incidenti, compatibilmente con
le attivita' di
rilevamento e di
soccorso»;
e) al comma 5, il
secondo periodo e' soppresso;
f) al comma 6, dopo le
parole: «sulla base»
sono inserite le
seguenti: «dell'esito degli accertamenti analitici di cui
al comma
2-bis, ovvero»;
g) al comma 8, le
parole: «di cui ai
commi 2, 3
o 4» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4»;
h) dopo il comma 8 e'
aggiunto il seguente:
«8-bis. Al di fuori dei
casi previsti dal comma 1-bis del
presente
articolo, la pena detentiva
e pecuniaria puo'
essere sostituita,
anche con il decreto penale di condanna, se non vi e'
opposizione da
parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica
utilita' di
cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.
274,
secondo le modalita' ivi previste e consistente nella
prestazione di
un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' da
svolgere,
in via prioritaria,
nel campo della
sicurezza e dell'educazione
stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni
o presso
enti o
organizzazioni di assistenza
sociale e di
volontariato,
nonche' nella partecipazione ad
un programma terapeutico
e
socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito
ai
sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al
decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con
il decreto
penale o con la sentenza il
giudice incarica l'ufficio
locale di
esecuzione penale ovvero
gli organi di
cui all'articolo 59 del
decreto legislativo n.
274 del 2000
di verificare l'effettivo
svolgimento del lavoro di
pubblica utilita'. In
deroga a quanto
previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del
2000, il
lavoro di pubblica utilita' ha una durata
corrispondente a quella
della sanzione detentiva irrogata e
della conversione della
pena
pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica
utilita'. In caso di svolgimento
positivo del lavoro
di pubblica
utilita', il giudice fissa una nuova udienza e dichiara
estinto il
reato, dispone la
riduzione alla meta'
della sanzione della
sospensione della patente
e revoca la confisca
del veicolo
sequestrato. La decisione e' ricorribile in cassazione.
Il ricorso
non sospende l'esecuzione a meno che il giudice
che ha emesso
la
decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli
obblighi
connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', il
giudice
che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta
del pubblico
ministero o di ufficio, con le formalita' di cui all'articolo
666 del
codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della
entita' e
delle circostanze della violazione, dispone
la revoca della
pena
sostitutiva con ripristino di
quella sostituita e
della sanzione
amministrativa della sospensione della patente e della confisca.
Il
lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non piu'
di
una volta».
4. Le disposizioni degli
articoli 186, 186-bis e 187 del
decreto
legislativo n. 285 del 1992, rispettivamente modificate e introdotte
dal presente articolo, entrano
in vigore il
giorno successivo a
quello della pubblicazione
della presente legge
nella Gazzetta
Ufficiale.
Art. 34.
(Modifica all'articolo 191
del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di attraversamenti
pedonali)
1. All'articolo 191 del
decreto legislativo n. 285 del
1992, il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Quando il traffico
non e' regolato da agenti o da
semafori, i
conducenti devono fermarsi
quando i pedoni
transitano sugli
attraversamenti
pedonali. Devono altresi'
dare la precedenza,
rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che si
accingono
ad attraversare sui
medesimi attraversamenti pedonali.
Lo stesso
obbligo sussiste per i conducenti che
svoltano per inoltrarsi
in
un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento
pedonale,
quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il
divieto
per i pedoni di cui all'articolo 190, comma 4».
Art. 35.
(Modifiche all'articolo 200
del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di contestazione e
verbalizzazione delle violazioni)
1. All'articolo 200 del
decreto legislativo n. 285 del 1992
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le
parole: «La violazione, quando e'
possibile,
deve essere» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei
casi di
cui
all'articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando
e' possibile,
deve essere»;
b) il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
«2. Dell'avvenuta
contestazione deve essere
redatto verbale
contenente anche le dichiarazioni che gli
interessati chiedono vi
siano inserite. Il verbale,
che puo' essere
redatto anche con
l'ausilio di sistemi informatici, contiene la
sommaria descrizione
del fatto accertato, gli elementi essenziali
per l'identificazione
del trasgressore e la targa del veicolo con cui e' stata
commessa la
violazione. Nel regolamento
sono determinati i
contenuti del
verbale».
Art. 36.
(Modifiche all'articolo 201
del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di notificazione delle
violazioni)
1. All'articolo 201 del
decreto legislativo n. 285 del 1992
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole:
«entro centocinquanta giorni»
sono
sostituite, ovunque ricorrono,
dalle seguenti: «entro
novanta
giorni»;
b) al comma 1, dopo il
quarto periodo e' inserito il
seguente:
«Quando la violazione
sia stata contestata
immediatamente al
trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei
soggetti
individuati ai sensi
dell'articolo 196 entro
cento giorni
dall'accertamento della violazione»;
c) al comma 1-bis, la
lettera g) e' sostituita dalla seguente:
«g) rilevazione degli
accessi di veicoli non autorizzati ai
centri
storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o
della
circolazione sulle corsie
e sulle strade
riservate attraverso i
dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della
legge 15
maggio 1997, n. 127»;
d) al comma 1-bis,
dopo la lettera g) e' inserita la seguente:
«g-bis) accertamento
delle violazioni di cui agli
articoli 141,
143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213 e 214, per mezzo di
appositi
dispositivi o apparecchiature di rilevamento»;
e) al comma 1-ter,
l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti:
«Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis
non e'
necessaria la presenza
degli organi di
polizia stradale qualora
l'accertamento
avvenga mediante rilievo
con dispositivi o
apparecchiature che sono stati
omologati ovvero approvati
per il
funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti
devono
essere gestiti direttamente dagli organi di polizia
stradale di cui
all'articolo 12, comma 1»;
f) dopo il comma 1-ter
e' inserito il seguente:
«1-quater. In occasione
della rilevazione delle violazioni
di cui
al comma 1-bis, lettera g-bis), non e' necessaria la presenza
degli
organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga
mediante
dispositivi o apparecchiature che
sono stati omologati
ovvero
approvati per il funzionamento in modo completamente automatico.
Tali
strumenti
devono essere gestiti
direttamente dagli organi di polizia stradale
di cui all'articolo 12, comma 1, e fuori dei centri abitati
possono
essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada
individuati
dai prefetti, secondo
le direttive fornite
dal Ministero
dell'interno,
sentito il Ministero
delle infrastrutture e dei
trasporti. I tratti di strada
di cui al
periodo precedente sono
individuati tenendo conto
del tasso di
incidentalita' e delle
condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico».
2. Le disposizioni
dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285
del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1, lettere a) e
b), del
presente articolo, si applicano alle violazioni commesse dopo la
data
di entrata in vigore della presente legge.
Art. 37.
(Modifiche agli articoli 202
e 207 del decreto legislativo n. 285 del
1992, in materia di pagamento
in misura ridotta e di sanzioni per i
veicoli immatricolati all'estero o
muniti di targa EE)
1. All'articolo 202 del
decreto legislativo n. 285 del
1992, dopo
il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In deroga
a quanto previsto dal
comma 2, quando
la
violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in
tutte le
ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della
massa
complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5,
6 e
7, e' commessa da un conducente
titolare di patente
di guida di
categoria C, C+E,
D o D+E
nell'esercizio
dell'attivita' di
autotrasporto di persone
o cose, il
conducente e' ammesso
ad
effettuare immediatamente, nelle
mani dell'agente accertatore,
il
pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L'agente
trasmette al
proprio comando o ufficio
il verbale e
la somma riscossa
e ne
rilascia ricevuta al trasgressore,facendo menzione
del pagamento
nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.
2-ter. Qualora il
trasgressore non si avvalga della facolta' di cui
al comma 2-bis, e' tenuto a versare all'agente accertatore,
a titolo
di cauzione, una somma pari alla meta' del
massimo della sanzione
pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione
e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.
La
cauzione e' versata al comando o ufficio da cui l'agente accertatore
dipende.
2-quater. In mancanza
del versamento della cauzione di cui al comma
2-ter, e' disposto il fermo amministrativo del veicolo fino
a quando
non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un
periodo
non superiore a
sessanta giorni. Il
veicolo sottoposto a
fermo
amministrativo e' affidato in
custodia, a spese
del responsabile
della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi
del comma
1 dell'articolo 214-bis».
2. All'articolo 207 del
decreto legislativo n. 285 del 1992
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 e'
aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Il
veicolo sottoposto a fermo amministrativo e' affidato in
custodia, a
spese del responsabile
della violazione, ad
uno dei soggetti
individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis»;
b) il comma 4-bis e'
abrogato.
Art. 38.
(Introduzione dell'articolo
202-bis del decreto legislativo n. 285
del 1992, in materia di rateazione delle
sanzioni pecuniarie)
1. Dopo l'articolo 202
del decreto legislativo n. 285 del
1992 e'
inserito il seguente:
«Art. 202-bis. -
(Rateazione delle sanzioni
pecuniarie). - 1. I
soggetti tenuti al
pagamento di una
sanzione amministrativa
pecuniaria per una o piu' violazioni accertate
contestualmente con
uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino
in
condizioni economiche disagiate, possono richiedere la
ripartizione
del pagamento in rate mensili.
2. Puo' avvalersi della
facolta' di cui al comma 1 chi e'
titolare
di un reddito imponibile
ai fini dell'imposta
sul reddito delle
persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore
a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato
convive con il
coniuge o con
altri familiari, il
reddito e'
costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo
periodo da
ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e
i limiti di
reddito di cui al periodo precedente sono elevati di
euro 1.032,91
per ognuno dei familiari conviventi.
3. La richiesta di cui
al comma 1 e' presentata al prefetto,
nel
caso in cui
la violazione sia
stata accertata da
funzionari,
ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo
208. E' presentata
al presidente della
giunta regionale, al
presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in
cui la
violazione sia stata accertata da funzionari,
ufficiali e agenti,
rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.
4. Sulla
base delle condizioni
economiche del richiedente
e
dell'entita' della somma da pagare, l'autorita' di cui
al comma 3
dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo
di dodici
rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un
massimo di
ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000,
fino ad
un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera
euro 5.000.
L'importo di ciascuna rata non puo' essere
inferiore a euro
100.
Sulle somme il cui pagamento e' stato rateizzato
si applicano gli
interessi al tasso previsto
dall'articolo 21, primo
comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, e
successive modificazioni.
5. L'istanza di cui al
comma 1 deve essere presentata entro
trenta
giorni dalla data
di contestazione o
di notificazione della
violazione. La presentazione
dell'istanza implica la
rinuncia ad
avvalersi della facolta' di ricorso al prefetto di cui
all'articolo
203 e di ricorso al giudice di
pace di cui
all'articolo 204-bis.
L'istanza e' comunicata
dall'autorita' ricevente all'ufficio
o
comando da cui dipende l'organo
accertatore. Entro novanta
giorni
dalla presentazione dell'istanza l'autorita' di cui al comma
3 del
presente articolo
adotta il provvedimento
di accoglimento o di
rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente,
l'istanza
si intende respinta.
6. La notificazione
all'interessato dell'accoglimento dell'istanza,
con la determinazione delle modalita' e dei tempi della
rateazione,
ovvero del provvedimento di rigetto e' effettuata con le
modalita' di
cui all'articolo 201. Con le modalita' di cui al periodo
precedente
e' notificata la comunicazione della decorrenza del termine di
cui al
quarto periodo del comma 5 del presente articolo e degli
effetti che
ne derivano ai sensi del medesimo comma. L'accoglimento
dell'istanza,
il rigetto o la decorrenza
del termine di
cui al citato
quarto
periodo del comma 5 sono comunicati al
comando o ufficio
da cui
dipende l'organo accertatore.
7. In caso di
accoglimento dell'istanza, il comando
o ufficio da
cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del
pagamento
di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima
rata o,
successivamente, di due rate, il debitore decade
automaticamente dal
beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del
comma 3
dell'articolo 203.
8. In caso di rigetto
dell'istanza, il pagamento
della sanzione
amministrativa pecuniaria deve avvenire entro
trenta giorni dalla
notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla
notificazione
di cui al secondo periodo del comma 6.
9. Con
decreto del Ministro
dell'interno, di concerto
con i
Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche
sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono
disciplinate le
modalita' di attuazione del presente articolo.
10. Con decreto del
Ministro dell'economia e
delle finanze, di
concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e
delle politiche
sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono
aggiornati ogni
due anni gli importi di cui
ai commi 1, 2 e
4 in misura
pari
all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei
prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi
nei due
anni precedenti. Il decreto di cui al
presente comma e' adottato
entro il 1° dicembre di ogni biennio e
gli importi aggiornati
si
applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo».
Art.
39.
(Modifiche agli articoli
204-bis e 205 del decreto legislativo n. 285
del 1992, in materia di
ricorso al giudice di pace e di opposizione)
1. All'articolo 204-bis
del decreto legislativo n. 285
del 1992
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e'
sostituito dai seguenti:
«3. Il ricorso e il
decreto con cui il giudice fissa
l'udienza di
comparizione sono notificati, a cura della cancelleria,
all'opponente
o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e ai
soggetti di
cui al comma 4-bis, anche
a mezzo di
fax o per
via telematica
all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del
regolamento di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 13
febbraio 2001, n. 123.
3-bis. Tra
il giorno della
notificazione e l'udienza
di
comparizione devono
intercorrere termini liberi
non maggiori di
trentagiorni, se il luogo della notificazione si trova in Italia,
o
di sessanta giorni, se si trova all'estero. Se il
ricorso contiene
istanza di sospensione
del provvedimento impugnato,
l'udienza di
comparizione deve essere fissata dal giudice entro venti giorni
dal
deposito dello stesso.
3-ter. L'opposizione non
sospende l'esecuzione del provvedimento,
salvo che il
giudice, concorrendo gravi
e documentati motivi,
disponga diversamente nella prima udienza di
comparizione, sentite
l'autorita' che ha adottato il provvedimento e la parte
ricorrente,
con ordinanza motivata e impugnabile con ricorso in tribunale»;
b) dopo il comma 4 e'
inserito il seguente:
«4-bis. La
legittimazione passiva nel giudizio di cui
al presente
articolo spetta al prefetto, quando le violazioni opposte
sono state
accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonche'
da
funzionari e agenti delle Ferrovie dello
Stato, delle ferrovie
e
tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta
a regioni, province
e
comuni, quando le violazioni
sono state accertate
da funzionari,
ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle
province e
dei comuni o, comunque, quando
i relativi proventi
sono ad essi
devoluti ai sensi
dell'articolo 208. Il
prefetto puo' essere
rappresentato in
giudizio da funzionari
della prefettura-ufficio
territoriale del Governo»;
c) il comma 5 e'
sostituito dal seguente:
«5. In caso di rigetto
del ricorso, il giudice di pace
determina
l'importo della sanzione
e impone il
pagamento della somma
con
sentenza immediatamente eseguibile. Il pagamento
della somma deve
avvenire entro i trenta giorni successivi alla
notificazione della
sentenza e deve essere effettuato a
vantaggio dell'amministrazione
cui appartiene l'organo accertatore, con le modalita' di
pagamento da
questa determinate»;
d) al comma 6, le
parole: «che superino l'importo della
cauzione
prestata all'atto del deposito del ricorso» sono soppresse;
e) e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«9-bis. La sentenza con
cui e' accolto o rigettato il ricorso
e'
trasmessa, entro trenta giorni dal deposito, a cura della
cancelleria
del giudice, all'ufficio
o comando da
cui dipende l'organo
accertatore».
2. Il comma 3
dell'articolo 205 del decreto legislativo n. 285 del
1992 e' abrogato.
Art. 40.
(Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo
n. 285 del 1992,
in materia di destinazione
dei proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie)
1. All'articolo 208 del
decreto legislativo n. 285 del 1992
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, primo
periodo, dopo le parole: «e delle finanze»
sono inserite le seguenti: «, dell'interno»;
b) dopo il comma 3 e'
inserito il seguente:
«3-bis. Il Ministro
delle infrastrutture e
dei trasporti, il
Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione,
dell'universita'
e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro
il 31
marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di
cui al
comma 2 effettuato nell'anno precedente»;
c) i commi 4, 4-bis e
5 sono sostituiti dai seguenti:
«4. Una quota pari al 50
per cento dei proventi spettanti agli enti
di cui al secondo periodo del comma 1 e' destinata:
a) in misura non
inferiore a un quarto della quota, a
interventi
di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, dimessa a
norma
e di manutenzione della
segnaletica delle strade
di proprieta'
dell'ente;
b) in
misura non inferiore
a un quarto
della quota, al
potenziamento delle attivita' di controllo e di
accertamento delle
violazioni in materia
di circolazione stradale,
anche attraverso
l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei
servizi
di polizia provinciale e di polizia municipale di cui
alle lettere
d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
c) ad altre finalita'
connesse al miglioramento della sicurezza
stradale, relative
alla manutenzione delle
strade di proprieta'
dell'ente, all'installazione, all' ammodernamento, al potenziamento,
alla messa a norma
e alla manutenzione
delle barriere e alla
sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla
redazione
dei piani di cui all'articolo
36, a interventi
per la sicurezza
stradale a tutela degli
utenti deboli, quali
bambini, anziani,
disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte
degli organi
di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine
e grado, di corsi
didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di
assistenza
e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed
e) del
comma 1 dell'articolo 12, alle misure di
cui al comma
5-bis del
presente articolo e a interventi a favore della mobilita'
ciclistica.
5. Gli enti di cui
al secondo periodo
del comma 1
determinano
annualmente, con delibera della giunta, le quote da
destinare alle
finalita' di cui al comma 4. Resta facolta' dell'ente
destinare in
tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi
alle
finalita' di cui al citato comma 4.
5-bis. La quota dei
proventi di cui alla lettera c) del
comma 4
puo' anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto
nelle
forme di contratti a
tempo determinato e
a forme flessibili
di
lavoro, ovvero al finanziamento
di progetti di
potenziamento dei
servizi di controllo
finalizzati alla sicurezza
urbana e alla
sicurezza stradale, nonche' a progetti di potenziamento dei
servizi
notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli
articoli 186,
186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature
dei
Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia
municipale di
cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12,
destinati
al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza
urbana e alla sicurezza stradale».
2. Fermo restando quanto
previsto dal comma 2 dell'articolo 208 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, i proventi spettanti
allo Stato
di cui al comma 1 del citato articolo 208, ulteriori
rispetto alle
esigenze di complessiva compensazione finanziaria e di
equilibrio di
bilancio, sono individuati a consuntivo, annualmente, con
decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze. Con successivo decreto
del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i
Ministeri dell'interno,
dell'istruzione,
dell'universita' e della
ricerca e dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle esigenze
di finanza pubblica, una quota parte delle risorse accertate ai
sensi
del periodo precedente e' destinata alle seguenti finalita':
a) al Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti, nella
misura del 25 per cento del totale annuo, per la
realizzazione degli
interventi previsti nei programmi annuali di
attuazione del Piano
nazionale della sicurezza stradale; una quota
non inferiore a un
quarto delle risorse di cui alla
presente lettera e'
destinata a
interventi
specificamente finalizzati alla
sostituzione,
all'ammodernamento, al potenziamento, alla
messa a norma
e alla
manutenzione della segnaletica
stradale; un'ulteriore quota
non
inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera
e'
destinata, ad esclusione delle strade e delle autostrade
affidate in
concessione, a interventi
di installazione, di
potenziamento, di
messa a norma
e di manutenzione
delle barriere, nonche'
di
sistemazione del manto stradale;
b) al Ministero
dell'interno, nella misura del 10 per
cento del
totale annuo, per l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature
delle
forze di polizia, di cui all'articolo 12, comma 1, lettere
a), b),
c), d) e f-bis), del decreto legislativo n. 285 del 1992
destinati al
potenziamento dei servizi di
controllo finalizzati alla
sicurezza
della circolazione stradale e ripartiti annualmente con decreto
del
Ministro dell'interno,
proporzionalmente
all'ammontare complessivo
delle sanzioni relative a
violazioni accertate da
ciascuna delle
medesime forze di polizia;
c) al Ministero
dell'interno, nella misura del 5
per cento del
totale annuo, per
le spese relative
all'effettuazione degli
accertamenti di cui agli articoli 186, 186-bis
e 187 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, comprese le spese sostenute da soggetti
pubblici su richiesta degli organi di polizia;
d) al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della
ricerca, nella misura del 5
per cento del
totale annuo, per la
predisposizione dei programmi obbligatori di cui
all'articolo 230,
comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992;
e) al Ministero
dell'interno, nella misura del 5
per cento del
totale annuo, per garantire la piena funzionalita' degli
organi di
polizia stradale, la repressione dei comportamenti di infrazione
alla
guida ed il controllo sull'efficienza dei veicoli.
3. Le entrate
di cui al
comma 2 affluiscono
ad un'apposita
contabilita' speciale per essere destinate alle
finalita' indicate
dal citato comma 2.
4. La destinazione
dei proventi delle
sanzioni amministrative
pecuniarie di cui
al presente articolo
e' determinata dalle
amministrazioni a consuntivo, attribuendo carattere di priorita'
ai
programmi di spesa gia' avviati o pianificati.
Art. 41.
(Introduzione dell'articolo
214-ter del decreto legislativo n. 285
del 1992, in materia di destinazione dei
veicoli confiscati)
1. Dopo l'articolo
214-bis del decreto legislativo n. 285 del
1992
e' inserito il seguente:
«Art. 214-ter. -
(Destinazione dei veicoli confiscati).
- 1. I
veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento
definitivo
di confisca adottato ai sensi degli articoli 186, commi
2, lettera
c), 2-bis e 7, 186-bis, comma
6, e 187,
commi 1 e
1-bis, sono
assegnati agli organi
di polizia che
ne facciano richiesta,
prioritariamente per attivita' finalizzate a garantire la
sicurezza
della circolazione stradale, ovvero ad altri organi dello Stato
o ad
altri enti pubblici non
economici che ne
facciano richiesta per
finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.
Qualora gli organi o enti di cui al periodo precedente non
presentino
richiesta di assegnazione, i
beni sono posti
in vendita. Se la
procedura di vendita
e' antieconomica, con
provvedimento del
dirigente del competente ufficio del Ministero dell'economia
e delle
finanze e' disposta la cessione gratuita o la distruzione del
bene.
Il provvedimento e' comunicato al pubblico registro
automobilistico
per l'aggiornamento delle iscrizioni. Si applicano
le disposizioni
del comma ibis dell' articolo 214-bis.
2. Si applicano, in
quanto compatibili, l'articolo 2-undecies della
legge 31 maggio
1965, n. 575,
e successive modificazioni, e
l'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni
legislative in
materia doganale, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, concernenti
la
gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili
registrati».
Art. 42.
(Modifiche all'articolo 218 e
introduzione dell'articolo 218-bis del
decreto legislativo
n. 285 del
1992, in materia
di sanzione
accessoria della sospensione
della patente e di applicazione
della
sospensione della patente per i
neo-patentati)
1. All'articolo 218 del
decreto legislativo n. 285 del 1992 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
«2. L'organo che
ha ritirato la
patente di guida
la invia,
unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal
ritiro, alla
prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il termine
di
cui al primo periodo,
il conducente a
cui e' stata
sospesa la
patente, solo nel caso in
cui dalla commessa
violazione non sia
derivato un incidente, puo' presentare istanza al prefetto
intesa ad
ottenere un permesso
di guida, per
determinate fasce orarie,
e
comunque di non oltre tre ore al
giorno, adeguatamente motivato
e
documentato per ragioni di
lavoro, qualora risulti
impossibile o
estremamente gravoso raggiungere
il posto di
lavoro con mezzi
pubblici o comunque non
propri, ovvero per
il ricorrere di una
situazione che avrebbe
dato diritto alle
agevolazioni di cui
all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il
prefetto, nei
quindici giorni successivi,
emana l'ordinanza di
sospensione,
indicando il periodo al quale si estende la sospensione
stessa. Tale
periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola
norma,
e' determinato in relazione all'entita' del
danno apportato, alla
gravita' della violazione
commessa, nonche' al
pericolo che
l'ulteriore
circolazione potrebbe cagionare.
Tali due ultimi
elementi, unitamente alle motivazioni dell'istanza di cui
al secondo
periodo ed alla relativa documentazione, sono altresi' valutati
dal
prefetto per decidere della
predetta istanza. Qualora
questa sia
accolta, il periodo di sospensione e'
aumentato di un
numero di
giorni pari al doppio delle complessive ore per le
quali e' stata
autorizzata la guida, arrotondato
per eccesso. L'ordinanza,
che
eventualmente reca l'autorizzazione alla
guida, determinando
espressamente fasce orarie
e numero di
giorni, e' notificata
immediatamente all'interessato, che deve esibirla ai fini della
guida
nelle situazioni autorizzate. L'ordinanza e' altresi'
comunicata, per
i fini di
cui all'articolo 226,
comma 11, all'anagrafe
degli
abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal
giorno
del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia
emanata nel
termine di quindici giorni, il titolare della patente puo' ottenerne
la restituzione da parte della prefettura. Il permesso di
guida in
costanza di sospensione della patente puo' essere concesso una
sola
volta»;
b) al comma 3, le
parole: «dalle iscrizioni sulla
patente» sono
sostituite dalle seguenti:
«dall'interrogazione
dell'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida»;
c) al comma 4, le
parole: «viene comunicata al competente ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri, che la iscrive nei
propri
registri» sono sostituite dalle seguenti: «e' comunicata
all'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida»;
d) al comma 6,
dopo le parole:
«circola abusivamente» sono
inserite le seguenti: «, anche avvalendosi del permesso di guida
di
cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del
prefetto con cui il permesso e' stato concesso,».
2. Dopo l'articolo 218
del decreto legislativo n. 285 del
1992 e'
inserito il seguente:
«Art. 218-bis. -
(Applicazione della sospensione della patente
per
i neo-patentati). - 1. Salvo
che sia diversamente
disposto dalle
norme del titolo V, nei primi tre anni dalla data
di conseguimento
della patente di categoria B, quando e' commessa una violazione
per
la quale e' prevista
l'applicazione della sanzione
amministrativa
accessoriadella sospensione della patente, di cui all'articolo
218,
la durata della sospensione e'
aumentata di un
terzo alla prima
violazione ed e' raddoppiata per le violazioni successive.
2. Qualora, nei primi
tre anni dalla data di conseguimento
della
patente di categoria B, il titolare abbia commesso una
violazione per
la quale e' prevista
l'applicazione della sanzione
amministrativa
accessoria della sospensione della patente per un periodo
superiore a
tre mesi, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi
cinque
anni dalla data di conseguimento della patente.
3. Le disposizioni di
cui ai commi 1 e 2 si
applicano anche al
conducente titolare di patente di categoria A, qualora non abbia
gia'
conseguito anche la patente
di categoria B.
Se la patente
di
categoria B e' conseguita successivamente al rilascio della
patente
di categoria A, le disposizioni di cui ai citati
commi 1 e 2 si
applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria
B».
Art. 43.
(Modifiche agli articoli 219,
219-bis e 222,modifica
dell'articolo
223 e abrogazione
dell'articolo 130-bis del decreto legislativo
n.
285 del 1992, in materia di revoca e ritiro
della patente di guida)
1. All'articolo 219 del
decreto legislativo n. 285 del 1992
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le
parole: «dopo che sia trascorso
almeno un
anno» sono sostituite
dalle seguenti: «dopo
che siano trascorsi
almeno due anni» ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Fino
alla data di entrata in vigore
della disciplina applicativa
delle
disposizioni della direttiva 2006/ 126/CE del Parlamento
europeo e
del Consiglio, del 20 dicembre 2006, i soggetti ai
quali e' stata
revocata la patente
non possono conseguire
il certificato di
idoneita' per la guida di ciclomotori
ne' possono condurre
tali
veicoli»;
b) sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
«3-ter. Quando la revoca
della patente di
guida e' disposta
a
seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e
187, non
e' possibile conseguire una nuova patente di guida prima di
tre anni
a decorrere dalla data di accertamento del reato.
3-quater. La revoca
della patente di guida ad uno dei conducenti di
cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue
all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186,
comma 2,
lettere b) e c),
e 187,
costituisce giusta causa
di licenziamento ai
sensi
dell'articolo 2119 del codice civile».
2. All'articolo 219-bis
del decreto legislativo n. 285
del 1992
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
«1. Nell'ipotesi in cui,
ai sensi del presente codice, e'
disposta
la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della
sospensione o
della revoca della patente di guida e la violazione da cui
discende
e' commessa da
un conducente di
ciclomotore, le sanzioni
amministrative si applicano al certificato di idoneita'
alla guida
posseduto ai sensi dell'articolo 116, commi 1-bis e Iter, ovvero
alla
patente posseduta ai
sensi dell'articolo 116,
comma 1-quinquies,
secondo le procedure degli articoli 216, 218, 219 e 223. In caso
di
circolazione durante il
periodo di applicazione
delle sanzioni
accessorie si applicano le
sanzioni amministrative di cui agli
articoli 216, 218 e 219. Si applicano altresi' le
disposizioni dell'
articolo 126-bis»;
b) il comma 2 e'
abrogato.
3. Al comma 2
dell'articolo 222 del decreto legislativo n. 285 del
1992, le parole: «di cui al
terzo periodo» sono
sostituite dalle
seguenti: «di cui al secondo o al terzo periodo».
4. L'articolo 223
del decreto legislativo
n. 285 del
1992 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 223. - (Ritiro
della patente di
guida in conseguenza
di
ipotesi di reato). 1. Nelle ipotesi di reato per le quali e'
prevista
la sanzione
amministrativa accessoria della
sospensione o della
revoca della patente di guida, l'agente o l'organo
accertatore della
violazione ritira immediatamente la
patente e la
trasmette,
unitamente al
rapporto, entro dieci
giorni, tramite il
proprio
comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del
Governo
del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti
gli atti,
dispone la sospensione provvisoria della validita' della patente
di
guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento,
per i
fini
di cui all'articolo
226, comma 11,
e' comunicato all'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida.
2. Le disposizioni del
comma 1 del presente articolo si applicano
anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e
3. La
trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto
e del verbale
di contestazione, e'
effettuata dall'agente o
dall'organo che ha
proceduto al rilevamento
del sinistro. Il
prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati
elementi
di un'evidente
responsabilita', la sospensione
provvisoria della
validita' della patente di guida fino ad un massimo di tre anni.
3. Il cancelliere del
giudice che ha pronunciato la sentenza
o il
decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del
codice
di procedura penale, nel termine di quindici
giorni, ne trasmette
copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e
2 del presente
articolo.
4. Avverso il
provvedimento di sospensione della patente, di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo, e' ammessa opposizione, ai
sensi
dell'articolo 205».
5. L'articolo 130-bis
del decreto legislativo n. 285 del 1992
e'
abrogato.
6. Le disposizioni
degli articoli 219
e 219-bis del
decreto
legislativo n. 285 del
1992, modificate, rispettivamente, dalla
lettera a) del comma 1 e dal comma 2 del presente articolo,
entrano
in vigore il giorno successivo a
quello della pubblicazione
della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 44.
(Introduzione dell'articolo
224-ter del decreto legislativo n. 285
del 1992, in materia di
applicazione delle sanzioni
amministrative
accessorie della confisca e
del fermo e di sposizioni in
materia di
confisca dei ciclomotori e
dei motocicli con cui sono state
commesse
violazioni amministrative)
1. Alla
sezione II del
capo II del
titolo VI del
decreto
legislativo n. 285 del 1992, dopo l'articolo 224-bis e' aggiunto
il
seguente:
«Art. 224-ter. -
(Procedimento di applicazione
delle sanzioni
amministrative accessorie della confisca amministrativa e del
fermo
amministrativo in conseguenza
di ipotesi di
reato). - 1.
Nelle
ipotesi di reato per le quali e' prevista la sanzione amministrativa
accessoria della, confisca
del veicolo, l'agente
o l'organo
accertatore della violazione procede al
sequestro ai sensi
delle
disposizioni dell'articolo 213,
in quanto compatibili.
Copia del
verbale di sequestro e'
trasmessa, unitamente al
rapporto, entro
dieci giorni,
dall'agente o dall'organo
accertatore, tramite il
proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale
del
Governo del luogo della commessa violazione. Il veicolo
sottoposto a
sequestro e' affidato ai soggetti di cui all'articolo 214-bis.
2. Nei casi
previsti dal comma
1 del presente
articolo, il
cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il
decreto
divenuti irrevocabili
ai sensi dell'articolo
648 del codice
di
procedura penale, nel termine diquindici giorni, ne trasmette
copia
autentica al prefetto affinche' disponga la confisca
amministrativa
ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213 del presente
codice, in
quanto compatibili.
3. Nelle ipotesi di
reato per le quali e'
prevista la sanzione
amministrativa
accessoria del fermo
amministrativo del veicolo,
l'agente o l'organo accertatore della violazione
dispone il fermo
amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni,
secondo la
procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile.
4. Quando la sentenza
penale o il decreto di accertamento del reato
e di condanna sono irrevocabili,
anche se e'
stata applicata la
sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha
pronunciato
la sentenza o il
decreto, nel termine
di quindici giorni, ne
trasmette copia autentica all'organo di polizia competente affinche'
disponga il fermo
amministrativo del veicolo
ai sensi delle
disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili.
5. Avverso il sequestro
di cui al comma
1 e avverso
il fermo
amministrativo di cui al comma 3 del presente
articolo e' ammessa
opposizione ai sensi dell'articolo 205.
6. La declaratoria di
estinzione del reato per morte
dell'imputato
importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria.
Nel
caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto,
ovvero, in
caso di fermo, l'ufficio o il
comando da cui
dipende l'agente o
l'organo accertatore della violazione, verifica la sussistenza o
meno
delle condizioni di
legge per l'applicazione della
sanzione
amministrativa accessoria e procede ai sensi degli
articoli 213 e
214, in quanto compatibili. L'estinzione della pena successiva
alla
sentenza irrevocabile di condanna non ha
effetto sull'applicazione
della sanzione amministrativa accessoria.
7. Nel
caso di sentenza
irrevocabile di proscioglimento, il
prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l'ufficio o
il comando
da cui dipende l'agente
o l'organo accertatore
della violazione,
ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la
restituzione
del veicolo all'intestatario. Fino a tale ordine, sono
fatti salvi
gli effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto
ai sensi
del citato comma 3».
2. Salvo il
caso di confisca
definitiva, i ciclomotori
e i
motoveicoli
utilizzati per commettere
una delle violazioni
amministrative di cui agli articoli 97, comma 6, 169, comma 7,
170 e
171 del decreto legislativo n. 285 del
1992 prima della
data di
entrata in vigore della
legge 24 novembre
2006, n. 286,
sono
restituiti ai proprietari previo pagamento delle spese di
recupero,
di trasporto e di custodia.
3. All'attuazione delle
disposizioni di cui al presente
articolo
l'amministrazione competente provvede
nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della
finanza
pubblica.
Art. 45.
(Modifica all'articolo 230
del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di educazione
stradale)
1. Al comma 1
dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del
1992, le parole da: «i Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti»
fino a: «predispongono» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro
dell'istruzione,
dell'universita' e della
ricerca, con proprio
decreto, da emanare di concerto con i Ministri delle
infrastrutture e
dei trasporti,
dell'interno e dell'ambiente
e della tutela
del
territorio e del
mare, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, avvalendosi
dell'Automobile Club d'Italia,
predispone».
2. Il decreto di cui
al comma
1 dell'articolo 230
del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal
comma1 del
presente articolo, e' adottato entro centottanta giorni dalla
data di
entrata in vigore della presente legge.
3. I programmi di cui al
comma 1
dell'articolo 230 del
decreto
legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal
comma 1
del presente articolo,
sono svolti obbligatoriamente, nell'ambito
delle risorse umane,
strumentali e finanziarie
disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri
a
carico del bilancio dello Stato,
a decorrere dall'anno
scolastico
2011-2012.
CAPO II
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
Art. 46.
(Istituzione del Comitato per
l'indirizzo ed il coordinamento delle
attivita' connesse alla sicurezza
stradale)
1. Al fine di
ottimizzare le sinergie delle attivita' di
sicurezza
stradale, sotto ogni
profilo svolte da
tutti i soggetti
istituzionalmente
preposti, anche ai
vari livelli di
governo
territoriale, e' istituito, presso il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, il Comitato
per l'indirizzo ed
il coordinamento
delle attivita' connesse
alla sicurezza stradale,
di seguito
denominato «Comitato».
2. Il Comitato
svolge azione di
supporto al Ministero
delle
infrastrutture e dei trasporti, in particolare al fine di:
a) coordinare e
rendere unitaria l'azione dello Stato in coerenza
con gli indirizzi
in materia di
sicurezza stradale definiti
dall'Unione europea;
b) individuare,
nell'ambito dei predetti indirizzi, le
linee di
azione prioritarie di intervento per la
predisposizione del Piano
nazionale della sicurezza stradale;
c) coordinare gli
interventi per migliorare la sicurezza stradale
posti in essere dai comuni e da altri soggetti pubblici e
privati in
materia;
d) verificare le
misure adottate ed i risultati conseguiti, anche
con riguardo agli interventi posti in essere dagli enti
proprietari
delle strade, comprese quelle gestite direttamente dall'ANAS
Spa e
dalle societa' concessionarie;
e) rendere
parere al Ministero
delle infrastrutture e dei
trasporti ai fini della predisposizione della relazione
annuale al
Parlamento sullo stato della sicurezza stradale in Italia;
f) favorire
e promuovere il
coordinamento delle attivita'
finalizzate alla raccolta
dei dati relativi
all'incidentalita'
stradale di cui all'articolo 56 della presente legge;
g) favorire e
promuovere il coordinamento
delle attivita' di
raccolta e di diffusione delle
informazioni sul traffico
e sulla
viabilita';
h) favorire e
promuovere il coordinamento dei soggetti
impegnati
a presidio della sicurezza
della mobilita', per
il miglioramento
dell'efficienza degli interventi di emergenza e di soccorso;
i) promuovere la
formazione e l'aggiornamento degli operatori del
settore.
3. Il Comitato e' presieduto
dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti ed e' composto dai seguenti membri:
a) un
rappresentante del Dipartimento
per i trasporti,
la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero
delle
infrastrutture e dei trasporti;
b) un rappresentante
del Ministero dell'economia e delle finanze;
c) un rappresentante
del Ministero della salute;
d) un rappresentante
del Ministero dell' interno;
e) un
rappresentante del Ministero
dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
f) un rappresentante
del Ministero dello sviluppo economico;
g) tre rappresentanti
delle regioni, delle province
autonome di
Trento e di Bolzano e degli enti locali, nominati
dalla Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni.
4. I membri del Comitato
di cui al comma 3, lettere a), b), c), d),
e) ed fi, hanno qualifica almeno di direttore generale o equivalente
e sono nominati dai
Ministri delle rispettive
amministrazioni di
appartenenza entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore
della presente legge.
Per la partecipazione al
Comitato non e'
prevista la corresponsione di compensi o rimborsi spese
di alcun
genere.
5. Con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti,
di intesa con i Ministeri
dell'economia e delle
finanze, della
salute,
dell'interno,
dell'istruzione,
dell'universita' e della
ricerca e dello sviluppo economico, da emanare entro il
termine di
centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore
della presente
legge, e' approvato un regolamento organizzativo e di
funzionamento
interno del Comitato.
6. Dalle
disposizioni di cui al presente
articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 47.
(Obblighi degli enti
proprietari e concessionari delle strade e delle
autostrade)
1. Gli enti proprietari
e concessionari delle
strade e delle
autostrade nelle quali
si registrano piu'
elevati tassi di
incidentalita'
effettuano specifici interventi
di manutenzione
straordinaria della sede stradale e autostradale, delle
pertinenze,
degli arredi, delle
attrezzature e degli
impianti, nonche' di
sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a
norma e
di manutenzione della segnaletica e delle barriere volti a
ridurre i
rischi relativi alla circolazione. Al finanziamento degli interventi
di cui al presente comma si provvede nei limiti delle
risorse umane,
strumentali e
finanziarie disponibili a
legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore
della presente legge, sono individuate le tipologie di
interventi di
cui al comma 1, con particolare riferimento alla sostituzione
della
segnaletica obsoleta o danneggiata, alla sostituzione delle barriere
obsolete o danneggiate,
all'utilizzo di strumenti
e dispositivi,
anche realizzati con materiale
proveniente da pneumatici
usati,
idonei a migliorare la sicurezza della circolazione stradale,
nonche'
alla sistemazione, al
ripristino e al
miglioramento del manto
stradale.
3. Degli interventi di
cui all'articolo 14 del decreto
legislativo
n. 285 del 1992 e al presente articolo si tiene conto ai fini
della
definizione degli obblighi a carico dell'ente concessionario
e delle
modalita' di determinazione degli
incrementi tariffari nelle
convenzioni da stipulare successivamente alla
data di entrata
in
vigore della presente legge.
Art.
48.
(Disposizioni in materia di
classificazione amministrativa della rete
autostradale e stradale di interesse
nazionale)
1. Dopo l'articolo 1 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n.
461, e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis. -
1. Alle modifiche
della rete autostradale
e
stradale di interesse nazionaleesistente, individuata ai
sensi del
presente decreto, si provvede, su iniziativa
dello Stato o delle
regioni interessate, con decreto del Presidente
del Consiglio dei
ministri, su proposta
del Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti, sentito il
Consiglio superiore dei
lavori pubblici e
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281,
sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia.
2. Le modifiche di cui
al comma 1 consistono nel trasferimento tra
Stato e regioni, e nella
conseguente
riclassificazione, di intere
strade o di singoli tronchi.
3. Alle
integrazioni della rete
autostradale e stradale
di
interesse nazionale costituite dalla realizzazione di nuove
strade o
tronchi, nonche' di varianti che alterano i capisaldi del tracciato,
si provvede, fatte salve le norme in
materia di programmazione e
realizzazione di opere autostradali, sentito il Consiglio
superiore
dei lavori pubblici, con l'inserimento dei relativi studi e progetti
negli strumenti di pianificazione e
programmazione nazionale in
materia di viabilita'. Con l'approvazione di tali strumenti
le nuove
strade o tronchi nonche' le varianti che alterano
i capisaldi del
tracciato sono classificati
di interesse nazionale
e, per le
varianti, e' contestualmente definita l'eventuale
declassificazione
del tronco sotteso alla
variante, senza trasferimento
di risorse
finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da parte dello
Stato
o di ANAS Spa. Successivamente alla realizzazione e prima della
messa
in esercizio, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti si provvede all'inserimento delle nuove strade
o tronchi
nonche' delle varianti nelle tabelle allegate al presente
decreto e,
in caso di variante,
alla eventuale declassificazione del tronco
sotteso alla variante.
4. Per le
integrazioni della rete
autostradale e stradale
di
interesse nazionale costituite dalla realizzazione di
varianti che
non alterano i capisaldi del tracciato, la classificazione a
strada
di interesse nazionale avviene di diritto.
5. Per i tratti di
strada della rete autostradale e stradale
di
interesse nazionale, dismessi
a seguito della
realizzazione di
varianti di cui al comma 4, ovvero che attraversano i
centri abitati
con popolazione
superiore a 10.000
abitanti, si applica
quanto
previsto dall'articolo 4, commi da 3 a 7, del regolamento
di cui
al
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495.
6. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti,
entro il 28 febbraio di ogni anno, sono aggiornate le tabelle
di cui
al presente decreto con le variazioni di cui ai commi 4 e 5,
avvenute
nell'anno solare precedente».
2. All'articolo 1, comma
4, lettera b), della legge 15 marzo
1997,
n. 59, l'ultimo periodo e' soppresso.
Art. 49.
(Introduzione del casco elettronico e
della «scatola nera»)
1. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti puo' emanare,
sentito, per quanto di competenza, il Garante per la protezione
dei
dati personali, direttive al fine di prevedere, compatibilmente con
la normativa comunitaria e nel rispetto della disciplina in
materia
di protezione dei dati personali, l'impiego in via sperimentale,
da
parte dei conducenti e degli eventuali passeggeri di
ciclomotori e
motoveicoli, del casco protettivo elettronico e
l'equipaggiamento in
via sperimentale degli autoveicoli per i quali e' richiesta, ai
sensi
del comma 3 dell'articolo 116 del decreto
legislativo n. 285
del
1992, la patente di guida di categoria C, D o E, con un
dispositivo
elettronico protetto, denominato «scatola nera», idoneo a
rilevare,
allo scopo di garantire
la sicurezza stradale,
la tipologia del
percorso, la velocita' media e puntuale del veicolo,
le condizioni
tecnico-meccaniche del medesimo e la condotta di guida, nonche',
in
caso di incidente, a ricostruirne la dinamica.
Art. 50.
(Certificazione di assenza di
abuso di sostanze
alcoliche e di
assenza di assunzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope
per chi
esercita attivita' di
autotrasporto)
1. Per l'esercizio
dell'attivita' professionale di
trasporto su
strada che richieda la patente di guida di categoria C, C+E,
D, D+E,
l'interessato deve produrre
apposita certificazione con
cui si
esclude che faccia abuso di sostanze alcoliche ovvero uso di
sostanze
stupefacenti o psicotrope.
2. Con decreto del
Ministro della salute da adottare,
di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentita
la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le
politiche
antidroga, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della
presente legge, sono definite le caratteristiche della
certificazione
di cui al
comma 1, sono
individuati i soggetti
competenti a
rilasciarla e sono disciplinate le procedure di rilascio.
3. Le spese connesse al
rilascio della certificazione di
cui al
comma 1 sono
a carico dei
soggetti che la
richiedono. Le
amministrazioni
pubbliche interessate provvedono
alle attivita'
previste dal
presente articolo nell'ambito
delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
e senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 51.
(Modifiche al decreto legislativo
21 novembre 2005,
n. 286, in
materia di
responsabilita' del vettore,
del committente, del
caricatore e del proprietario
della merce, di documenti di trasporto
e di rilascio della patente
di guida per l'esercizio di attivita' di
autotrasportatore)
1. Al decreto
legislativo 21 novembre 2005, n.
286, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7 e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Quando
dalla violazione di
disposizioni del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, derivino la morte di
persone o
lesioni personali gravi
o gravissime e
la violazione sia
stata
commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali e'
richiesta la
patente di guida di categoria C
o C+E, e'
disposta la verifica,
presso il vettore, il
committente, nonche' il
caricatore e il
proprietario della merce oggetto del trasporto, del
rispetto delle
norme sulla sicurezza
della circolazione stradale
previste dal
presente articolo e dall'articolo 83-bis del decreto-legge
25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni»;
b) al comma 6 dell'articolo
7-bis e' aggiunto,
in fine, il
seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo
207 del
decreto legislativo 30
aprile 1992, n.
285, e successive
modificazioni»;
c) all'articolo 22,
dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. In deroga ai
criteri di propedeuticita' di cui all'articolo
116, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, puo'
conseguire la patente di guida corrispondente alle
categorie della
patente estera posseduta il conducente titolare di patente di
guida
rilasciata da uno Stato con il quale non sussistono le
condizioni di
reciprocita'
richiestedall'articolo 136, comma
2, del decreto
legislativo n. 285
del 1992, dipendente
di un'impresa di
autotrasporto di persone o cose avente sede in Italia e titolare
di
carta di qualificazione del conducente rilasciata in Italia
per mera
esibizione della patente di guida posseduta, il quale ha
stabilito la
propria residenza in Italia da oltre un anno. All'atto del
rilascio
della patente, al titolare e' rilasciato anche
un duplicato della
carta di qualificazione del
conducente con scadenza
di validita'
coincidente con quella della carta di qualificazione duplicata.
Le
medesime disposizioni si applicano anche qualora
il dipendente di
un'impresa di autotrasporto di persone o cose avente sede in
Italia e
titolare di carta di
qualificazione del conducente
rilasciata in
Italia per mera esibizione della
patente di guida posseduta, sia
titolare di una patente rilasciata da uno Stato
membro dell'Unione
europea, su conversione di patente rilasciata da Stato
terzo con il
quale non sussistono
le condizioni di
reciprocita' richieste
dall'articolo 136, comma 2, del decreto legislativo n. 285
del 1992,
che scada di validita'».
Art. 52.
(Introduzione dell'articolo 46-bis e modifica
all'articolo 60 della
legge 6 giugno 1974, n. 298,
in materia di sanzioni per il cabotaggio
stradale in violazione della normativa
comunitaria)
1. Alla legge 6 giugno
1974, n. 298, e successive
modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 46
e' inserito il seguente:
«Art. 46-bis. -
(Cabotaggio stradale in violazione della
normativa
comunitaria). - 1.
Qualora un veicolo
immatricolato all'estero
effettui trasporti di cabotaggio in violazione delle
disposizioni di
cui al regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio,
del 25 ottobre
1993, nonche' della relativa disciplina nazionale di esecuzione,
si
applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da
euro 5.000 a
euro 15.000, nonche'
la sanzione amministrativa
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo
di tre
mesi ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un
periodo di
sei mesi. il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, secondo
le
procedure di cui all'articolo 214 del codice della strada, di
cui al
decreto legislativo 30
aprile 1992,
n. 285, e
successive
modificazioni, e' affidato in
custodia, a spese
del responsabile
della violazione, ad
uno dei soggetti
individuati ai sensi
dell'articolo 214-bis del citato codice; si applicano le
disposizioni
dell'articolo 207 del medesimo codice»;
b) il quarto comma
dell'articolo 60 e' sostituito dal seguente:
«Qualora le violazioni
di cui agli articoli
26 e 46 siano
commesse da un
veicolo immatricolato all'estero,
esercente attivita' di autotrasporto internazionale o di cabotaggio,
si applicano le
disposizioni dell'articolo 207
del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni».
2. Dall'attuazione
del presente articolo
non derivano nuovi
o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 53.
(Misure per la
prevenzione dei danni
e degli incidenti
stradali
legati al consumo di
alcool)
1. L'articolo 14 della
legge 30 marzo 2001, n. 125, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 14. - (Vendita e
somministrazione di bevande alcoliche
e
superalcoliche sulle autostrade). - 1. Nelle aree di servizio
situate
lungo le strade classificate del tipo A di cui all'articolo 2, comma
2, del decreto
legislativo 30 aprile
1992, n. 285,
e' vietata
lavendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22
alle ore
6.
2. Nelle medesime aree
di cui al comma 1, e' altresi' vietata
la
somministrazione di bevande
superalcoliche. Nelle stesse
aree e'
vietata la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2
alle ore
6.
3. La violazione delle
disposizioni di cui al comma 1 e' punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro
7.000.
4. La violazione delle
disposizioni di cui al comma 2 e' punita
con la sanzione
amministrativa pecuniaria da
euro 3.500 a euro
10.500.
5. Qualora, nell'arco
di un biennio, sia
reiterata una delle
violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1
o 2, il
prefetto
territorialmente competente in
relazione al luogo
della commessa
violazione dispone la sospensione della licenza relativa alla
vendita
e somministrazione di
bevande alcoliche e
superalcoliche per un
periodo di trenta giorni».
2. L'articolo 6-bis
del decreto-legge 27
giugno 2003, n.
151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n.
214, e'
abrogato.
Art. 54.
(Modifiche alla disciplina
della somministrazione e vendita di alcool
nelle ore notturne)
1. All'articolo
6 del decreto-legge
3 agosto 2007,
n. 117,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007,
n. 160,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e'
sostituito dai seguenti:
«2. I titolari e i
gestori degli esercizi
muniti della licenza
prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo
unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli
esercizi
ove si svolgono, con qualsiasi modalita', spettacoli o altre
forme di
intrattenimento e svago,
musicali o danzanti,
nonche' chiunque
somministra bevande
alcoliche o superalcoliche in
spazi o aree
pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti
o da
associazioni, devono interrompere la vendita e la
somministrazione di
bevande alcoliche e
superalcoliche alle ore
3 e non
possono
riprenderla nelle tre ore
successive, salvo che
sia diversamente
disposto dal questore in considerazione di particolari
esigenze di
sicurezza.
2-bis. I titolari e i
gestori degli esercizi di vicinato, di cui
agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono
interrompere
la vendita per asporto di bevande alcoliche e
superalcoliche dalle
ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal
questore
in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.
2-ter. I divieti di cui
ai commi 2 e 2-bis non si applicano
alla
vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e
superalcoliche
effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1°
gennaio e nella
notte tra il 15 e il 16 agosto.
2-quater. I titolari e i
gestori dei locali di cui al comma 2,
che
proseguano la propria attivita' oltre le ore 24, devono
avere presso
almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del
tasso
alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione
dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di
idoneita'
alla guida dopo
l'assunzione di alcool.
Devono altresi' esporre
all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite
tabelle che
riproducano:
a) la descrizione dei
sintomi correlati ai diversi
livelli di
concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
b) le quantita',
espresse in centimetri cubici,
delle bevande
alcoliche piu' comuni che
determinano il superamento
del tasso
alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi
per
litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
2-quinquies. I titolari
e i gestori di stabilimenti balneari muniti
della licenza di cui ai commi primo e secondo dell'articolo
86 del
testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza,
di cui al
regio
decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive
modificazioni, sono
autorizzati a svolgere nelle ore
pomeridiane particolari forme
di
intrattenimento e svago
danzante, congiuntamente alla
somministrazione di
bevande alcoliche, in
tutti i giorni
della
settimana, nel rispetto della normativa vigente in
materia e, ove
adottati, dei regolamenti e delle ordinanze comunali,
comunque non
prima delle ore 17 e non
oltre le ore
20. Sono fatte
salve le
autorizzazioni gia' rilasciate per lo
svolgimento delle forme
di
intrattenimento e svago di cui al presente comma nelle ore serali
e
notturne. Per lo svolgimento delle forme di intrattenimento di
cui al
presente comma non si applica l'articolo 80 del citato testo
unico di
cui al regio decreto n. 773 del 1931»;
b) il comma 3 e'
sostituito dal seguente:
«3. L'inosservanza delle
disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis
e
2-quinquies comporta la sanzione amministrativa del pagamento
di una
somma da euro 5.000 a euro 20.000. Qualora siano
state contestate,
nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo previsto
ai commi 2, 2-bis e 2- quinquies e' disposta
la sospensione della
licenza o dell'autorizzazione all'esercizio del-l' attivita'
ovvero
dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da sette
fino a
trenta giorni,
secondo la valutazione
dell'autorita' competente.
L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2-quater
comporta
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 300
a
euro 1.200».
2. Le disposizioni di
cui al comma 2-quater dell'articolo
6 del
decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 2 ottobre 2007,
n. 160, introdotto
dal comma 1 del
presente articolo, si applicano, per i locali diversi da quelli
ove
si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, a decorrere
dal terzo mese successivo
alla data di
entrata in vigore
della
presente legge.
Art. 55.
(Disposizioni in materia di individuazione dei
prodotti farmaceutici
pericolosi per la guida dei
veicoli)
1. Le disposizioni del
presente articolo si applicano a
tutti i
prodotti farmaceutici,
soggetti o meno
a prescrizione medica
e
presentati sotto qualsiasi forma, che producono effetti negativi
in
relazione alla guida dei veicoli e dei natanti.
2. Entro quattro mesi
dalla data di
entrata in vigore
della
presente legge, con
decreto del Ministro
della salute sono
individuati i prodotti farmaceutici di cui al comma 1. Con
successivi
decreti del medesimo
Ministro si provvede
annualmente
all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti farmaceutici
di cui al
periodo precedente.
3. Sulle
confezioni esterne o
sui contenitori dei
prodotti
farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo
deve essere
riportato, nel rispetto
di quanto previsto
dall'articolo 79 del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, un pittogramma che
indica
in modo ben
visibile la pericolosita'
per la guida
derivante
dall'assunzione del medicinale e le avvertenze di pericolo.
4. Con decreto del
Ministro della salute, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2,
sono
individuate le modalita' di attuazione delle disposizioni del
comma
3, anche con riferimento alle confezioni di prodotti
farmaceutici di
dimensioni ridotte.
5. Le imprese
farmaceutiche e le altre imprese
che producono i
prodotti farmaceutici di cui ai
commi 1 e
2 si uniformano
alle
disposizioni del
presente articolo entro
seimesi dalla data
di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 4.
6. La distribuzione dei
prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2
confezionati prima del termine di cui al comma 5 e' consentita
fino
alla data di scadenza indicata nell'etichetta del prodotto.
7. Qualora i prodotti
farmaceutici di cui ai commi 1
e 2 siano
posti in commercio dopo il
termine di cui
al comma 5
senza il
pittogramma di cui al
comma 3, il
titolare dell'autorizzazione
all'immissione in commercio e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 25.000.
8. Nell'ipotesi prevista
dal comma 7, il Ministro della salute, con
provvedimento
motivato, ordina al titolare
dell'autorizzazione
all'immissione in commercio del prodotto farmaceutico
l'adeguamento
della confezione, stabilendo un termine per l'adempimento.
9. In caso di mancata
ottemperanza entro il termine
indicato ai
sensi del comma 8, il Ministro della salute sospende
l'autorizzazione
all'immissione in commercio
del prodotto farmaceutico
fino al
compiuto adempimento.
Art. 56.
(Raccolta e invio dei dati relativi
all'incidentalita' stradale)
1. Ferme
restando le competenze
dell'Istituto nazionale di
statistica e dell'Automobile Club d'Italia, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro
dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali,
sono fissati i termini e le modalita' per la
trasmissione, in via
telematica, dei dati relativi all'incidentalita' stradale
da parte
delle Forze dell'ordine e degli enti locali al
Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
del
Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, ai
fini
dell'aggiornamento degli archivi previsti dagli articoli 225
e 226
del decreto legislativo n. 285 del 1992.
2. Per la
predisposizione della dotazione strumentale
necessaria
per l'attuazione delle disposizioni del comma 1
e' autorizzata la
spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e
2011. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
della
dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004,
n. 307.
CAPO III
DISPOSIZIONI DI CARATTERE SOCIALE E DI
SEMPLIFICAZIONE
Art. 57.
(Misure alternative alla pena
detentiva)
1. In
luogo della misura
detentiva dell'arresto prevista
dall'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del
1992 e dagli
articoli 186, 186-bis e 187 del decreto legislativo n. 285
del 1992,
come da ultimo,
rispettivamente, modificati e
introdotto
dall'articolo 33 della presente legge, a
richiesta di parte
puo'
essere disposta la misura alternativa dell'affidamento in
prova ai
servizi sociali di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio
1975, n.
354, e successive modificazioni, individuati con decreto del
Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro
della giustizia, preferibilmente tra i servizi sociali che
esercitano
l'attivita' nel settore
dell'assistenza alle vittime
di sinistri
stradali e alle loro famiglie.
Art. 58.
(Modifiche all'articolo 74
del codice in materia di protezione
dei
dati personali, di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
concernente contrassegni su veicoli a servizio
di persone invalide)
1. All'articolo 74 del
codice in materia di protezione
dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le
parole: «di simboli o diciture dai
quali puo'
desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto
della
sola visione del contrassegno» sono sostituite dalle
seguenti: «di
diciture dalle quali puo'
essere individuata la
persona fisica
interessata»;
b) il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
«2. Per fini di cui al
comma 1, le generalita' e l'indirizzo
della
persona fisica interessata
sono riportati sui
contrassegni con
modalita' che non consentono la loro diretta visibilita' se
non in
caso di richiesta di esibizione o di necessita' di
accertamento».
Art. 59.
(Rilascio di un permesso
di guida provvisorio
in occasione del
rinnovo della patente)
1. Ai titolari di
patente di guida, chiamati per sottoporsi
alla
prescritta visita medica presso
le competenti commissioni
mediche
locali per il
rinnovo della patente
stessa, gli uffici
della
motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare,
per una sola
volta, un permesso di guida provvisorio, valido fino all'esito
finale
delle procedure di rinnovo.
2. Le disposizioni di
cui al comma 1 del presente articolo
non si
applicano in favore dei titolari
di patente di
guida che devono
sottoporsi a visita medica ai sensi degli articoli 186, comma
8, e
187, comma 6, del decreto legislativo n. 285 del 1992.
CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORRETTO
ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI
Art. 60.
(Caratteristiche degli impianti semaforici e
di altri dispositivi)
1. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da emanare, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definite le
caratteristiche per l'omologazione e per
l'installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare
il tempo
residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti
semaforici, di
impianti impiegati per regolare la velocita' e di impianti
attivati
dal rilevamento della velocita' dei veicoli in arrivo.
2. Le disposizioni di
cui al comma 1 si applicano decorsi sei
mesi
dall'adozione del decreto di cui al medesimo comma 1.
Art. 61.
(Modalita' di accertamento delle violazioni al
decreto legislativo n.
285 del 1992 da parte degli enti
locali)
1. Agli enti locali
e' consentita l'attivita'
di accertamento
strumentale delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del
1992
soltanto mediante strumenti di loro proprieta' o da
essi acquisiti
con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a
canone fisso,
da utilizzare ai
fini dell'accertamento delle
violazioni
esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e dei
servizi di
polizia locale, fatto
salvo quanto previsto
dall'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 22
giugno 1999, n. 250.
La presente legge,
munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita
nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi
della Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29
luglio 2010
NAPOLITANO
BERLUSCONI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli:
Alfano