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Roma, 3 agosto 2010
Circolare n.145/2010
Oggetto: Codice della Strada – Nuove disposizioni – Legge 29.7.2010,
n.120, su S.O. alla G.U. n.175 del 29.7.2010.
Si illustrano le
modifiche al Codice della Strada di maggiore impatto sul trasporto stradale
delle merci. Le nuove disposizioni trovano applicazione dal prossimo 13 agosto,
ossia decorsi i quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del
provvedimento, ad eccezione di quelle sul divieto di assunzione di alcool per i
conducenti professionisti, ad oggi già operative.
Tempi di guida e di riposo dei conducenti (art. 30) – E’ stato rivisitato il regime sanzionatorio dei tempi
di guida e di riposo, prevedendo da un lato una maggiore gradualità delle
sanzioni in caso di superamento dei tempi di guida e di mancata osservanza dei
tempi di riposo, e dall’altro un inasprimento dei controlli e delle sanzioni a
carico delle aziende. Si segnalano in particolare il ritiro dei documenti di
guida all’atto della contestazione della violazione su strada; la nuova
sanzione per il mancato rispetto del periodo minimo di interruzione della guida
(da 155 a 620 euro e decurtazione di 2 punti); l’aumento della sanzione a
carico dell’azienda per le infrazioni sulla documentazione obbligatoria (da 307
a 1.228 euro); la verifica in azienda in caso di incidenti con danni a persone
o cose; la perdita del requisito dell’onorabilità da parte del preposto nel
caso di ripetute violazioni.
|  | Superamento fino al 10% | Superamento oltre il 10% | Superamento oltre il 20% | |||
|  | Sanzione Min/max € | Punti | Sanzione Min/max € | Punti | Sanzione Min/max € | Punti | 
| Periodo di guida giornaliero | 38/152 | --- | 300/1.200 | -
  2 | 400/1.600 | -
  10 | 
| Periodo di riposo giornaliero | 200/800 | --- | 350/1.400 | -
  5 | 400/1.600 | -
  10 | 
| Periodo di guida settimanale | --- | --- | 250/1.000 | -
  1 | 400/1.600 | -
  2 | 
| Periodo di riposo settimanale | --- | --- | 350/1.400 | -
  3 | 400/1.600 | -
  5 | 
Pagamento immediato delle sanzioni (art. 37) - In caso di violazioni riguardanti
i limiti di velocità (superamento del limite di oltre 40/km orari), il
sovraccarico (superamento oltre il 10%), il sorpasso e i tempi di guida e di
riposo, è stato introdotto l’obbligo di versare l’importo della sanzione
all’atto della contestazione su strada; nel caso il vettore non paghi la
sanzione, deve comunque versare una cauzione pari alla metà del massimo della
sanzione applicata, pena il fermo amministrativo del veicolo per un periodo
fino a 60 giorni.
Verifica della filiera in caso di incidenti gravi (art.
51) – In caso di
incidenti gravi da cui derivino morte o lesioni gravi alle persone provocati da
mezzi pesanti scatta una verifica presso tutti gli operatori della filiera
(vettore, committente, caricatore, proprietario della merce) sul rispetto delle
norme sulla sicurezza stradale.
Divieto di assunzione di alcol (art. 33) – E’ stato introdotto il divieto
assoluto di assunzione di alcol per chi guida mezzi pesanti (superiori a 3,5
tonn); in caso di violazione è prevista la sanzione da 155 a 624 euro, che
viene raddoppiata se il conducente ha provocato un incidente, nonchè la
decurtazione di 5 punti patente; se viene riscontrato un tasso alcolemico
superiore a 1,5 grammi per litro è disposta la revoca della patente; la revoca
della patente è prevista anche qualora il conducente venga trovato sotto
l’effetto di sostanze stupefacenti. La revoca della patente per guida in stato
di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti costituisce giusta causa
di licenziamento (art. 43).
Limiti di velocità (art. 25) – E’ stato modificato il regime
sanzionatorio per le violazioni ai limiti di velocità. 
| VIOLAZIONI COMMESSE CON MEZZI PESANTI | Sanzione Min/Max € | Punti | 
| Superamento del
  limite di oltre 10 km/h | 310/1.248 | -
  3 | 
| Superamento del
  limite di oltre 40Km/h | 1.000/4.000 | -
  6 | 
| Superamento del
  limite di oltre 60 Km/h | 1.558/6.238 | -
  10 | 
Patente a punti (art. 22) – Per recuperare i punti patente non sarà
più sufficiente frequentare un corso, ma occorrerà superare un esame; dovrà
inoltre sottoporsi alla revisione della patente chi commetterà nell’arco di 12
mesi tre violazioni che comportino la decurtazione di almeno 5 punti ciascuna.
Vettori stranieri - Cabotaggio (art. 52) - E’ stata introdotta la sanzione da
5 mila a 15 mila euro per le violazioni in materia di cabotaggio stradale. E’
stato inoltre previsto il fermo del veicolo presso un custode autorizzato per i
vettori stranieri incorsi in infrazioni al CdS che non versino immediatamente
l’importo delle sanzioni, ovvero la relativa cauzione (art. 37).
Trasporti eccezionali (art. 4) – E’ stata abolita la scorta della
polizia nei trasporti eccezionali; resta pertanto il solo servizio di scorta
tecnica svolto dalle imprese autorizzate. La scorta della polizia potrà essere
richiesta solo in caso di chiusura totale delle strade.
Rimorchi (art. 11) – E’ stata abolita la targa ripetitrice per i rimorchi,
mentre è stata introdotta la responsabilità solidale del proprietario del
rimorchio per il pagamento delle sanzioni pecuniarie relative alle violazioni
al CdS commesse con i complessi veicolari.
Guida fino a 68 anni (art. 16) – E’ stata innalzata fino a 68
anni (in precedenza 65 anni) l’età massima per la guida di mezzi pesanti
(superiori a 20 tonn). Gli interessati dovranno sottoporsi a visita medica
annuale e conseguire uno specifico attestato di capacità fisica e psichica.
| Daniela
   | Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.2/2009 | 
| Responsabile
  di Area | Allegato uno | 
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  consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla  | |
S.O. n.171 alla G.U. n.175 del
29.7.2010 (fonte Guritel)
LEGGE 29 luglio 2010, n. 120 
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. 
  La  Camera 
dei  deputati  ed 
il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                             
PROMULGA 
la seguente legge: 
 
                             CAPO I 
        MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI
CUI AL DECRETO 
              LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 
                               Art. 1. 
(Modifiche agli articoli 6,
59, 77, 79 e 80 del codice della  strada,
di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, in  materia  di
pneumatici invernali, di
veicoli  con  caratteristiche  atipiche, 
di
produzione e
commercializzazione di sistemi, 
componenti  ed  entita'
tecniche di tipo non
omologato, di sanzioni per veicoli circolanti in
         condizioni di non efficienza e di
omessa revisione) 
  1. La lettera e) del
comma  4 
dell'articolo  6  del 
codice  della
strada, di cui al decreto legislativo  30 
aprile  1992,  n.  285,  e
successivemodificazioni, di seguito denominato  «decreto 
legislativo
n. 285 del 1992», e' sostituita dalla seguente: 
  «e) prescrivere che i
veicoli siano muniti ovvero abbiano 
a  bordo
mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla
marcia su
neve o su ghiaccio». 
    2. Al comma 1, alinea,
dell'articolo 59 del  decreto  legislativo
n. 285 del 1992 le parole: «elettrici leggeri da  citta', 
i  veicoli
ibridi o multimodali e 
i  microveicoli  elettrici 
o  elettroveicoli
ultraleggeri, nonche' gli altri veicoli» sono soppresse. 
  3. Dopo il comma 3
dell'articolo 77 del decreto legislativo n. 
285
del 1992 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Chiunque
importa, produce per  la  commercializzazione  sul
territorio nazionale ovvero 
commercializza  sistemi,  componenti 
ed
entita' tecniche senza la prescritta omologazione o  approvazione 
ai
sensi dell'articolo 
75,  comma  3-bis, 
e'  soggetto  alla 
sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro
624.  E'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma 
da
euro 779 a euro 3.119 chiunque 
commetta  le  violazioni  di 
cui  al
periodo precedente relativamente a sistemi frenanti,  dispositivi 
di
ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici.  I 
componenti  di
cui  al  presente 
comma,  ancorche'  installati 
sui  veicoli,  sono
soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione
II,  del
titolo VI». 
  4. Il Governo, entro
sessanta  giorni  dalla 
data  di  entrata 
in
vigore della presente legge, provvede a  modificare 
l'articolo  122,
comma 8, del regolamento di esecuzione  e 
di  attuazione  del  nuovo
codice  della  strada, 
di  cui  al 
decreto  del  Presidente  
della
Repubblica  16  dicembre 
1992,  n.  495,  
di   seguito   denominato
«regolamento», riferendo le disposizioni contenute nel medesimo
comma
8 agli pneumatici invernali. Entro il  medesimo 
termine  di  cui  al
periodo precedente, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti,
con i decreti  di  cui 
all'articolo  237  del 
regolamento,  prevede
l'obbligo che gli pneumatici 
montati  su  autoveicoli, 
motoveicoli,
ciclomotori, rimorchi e filoveicoli rechino marcature legali
laterali
conformi alla normativa comunitaria, abbiano una pressione
adeguata e
siano periodicamente sottoposti 
a  una  verifica 
della  persistenza
delle condizioni di efficienza. 
  5. Al comma 4
dell'articolo 79 del decreto legislativo n. 
285  del
1992, dopo le parole: «non regolarmente installati» sono
inserite  le
seguenti: «, ovvero circola con i dispositivi di cui
all'articolo 80,
comma 1, del presente codice e all'articolo 238 del  regolamento 
non
funzionanti». 
  6. Al comma 14
dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 
del
1992 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo,
la parola: «Chiunque»  e'  sostituita 
dalle
seguenti: «Ad esclusionedei casi previsti  dall'articolo 
176,  comma
18, chiunque»; 
    b) al secondo periodo,
le parole da: «ovvero» fino a: «revisione»
sono soppresse; 
    c)  il 
terzo  periodo  e' 
sostituito  dai  seguenti: 
«L'organo
accertatore annota sul documento di circolazione che  il 
veicolo  e'
sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della
revisione. E'
consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi
presso
uno dei soggetti di cui 
al  comma  8 
ovvero  presso  il 
competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi
informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di
fuori  di
tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso
dalla
circolazione in attesa dell'esito  della 
revisione,  si  applica 
la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro 
1.842  a
euro 7.369. All'accertamento 
della  violazione  di 
cui  al  periodo
precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria  del 
fermo
amministrativo  del  veicolo  
per   novanta   giorni,  
secondo   le
disposizioni del capo I, sezione 
II,  del  titolo 
VI.  In  caso 
di
reiterazione delle violazioni, 
si  applica  la 
sanzione  accessoria
della confisca amministrativa del veicolo». 
 
                               Art. 2. 
(Modifiche agli articoli 7 e 62
del decreto legislativo  n.  285 
del
1992, in materia di
regolamentazione della  circolazione  nei 
centri
abitati e di massa dei
veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e
                               ibrida) 
  1. Dopo il comma 13
dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 
285
del 1992, e' inserito il seguente: 
  «13-bis. Chiunque,
in  violazione  delle 
limitazioni  previste  ai
sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli
appartenenti,
relativamente alle emissioni 
inquinanti,  a  categorie 
inferiori  a
quelle prescritte, 
e'  soggetto  alla 
sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da 
euro  155  a 
euro  624  e, 
nel  caso  di
reiterazione   della   violazione  
nel   biennio,   alla   
sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da
quindici a trenta giorni ai sensi delle  norme 
di  cui  al  capo  I,
sezione II, del titolo VI». 
  2. All'articolo 62 del
decreto  legislativo  n. 
285  del  1992 
e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «7-bis. Il Ministro  delle 
infrastrutture  e  dei 
trasporti,  con
proprio decreto, stabilisce i criteri e le  modalita' 
con  cui,  nel
rispetto  della  normativa  
comunitaria   in   materia  
di   tutela
dell'ambiente, sicurezza 
stradale  e  caratteristiche  tecniche 
dei
veicoli che circolano su strada, per i  veicoli 
ad  alimentazione  a
metano, GPL, elettrica e ibrida si puo' applicare una riduzione
della
massa a vuoto, pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione  esclusiva
o doppia con gas metano o GPL, alla massa delle bombole di gas
metano
o  GPL  e 
dei  relativi  accessori 
e,  nel  caso 
dei  veicoli   ad
alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori
e dei
loro  accessori,  definendo 
altresi'  le  modifiche 
alle  procedure
relative  alle   verifiche  
tecniche   di   omologazione   derivanti
dall'applicazione del presente comma. In ogni caso  la 
riduzione  di
massa a vuoto di cui al presente comma non puo'  superare 
il  valore
minimo tra il 10 per cento della massa complessiva a pieno
carico del
veicolo e una tonnellata. La riduzione si applica soltanto  nel 
caso
in  cui  il 
veicolo  sia  dotato 
di  controllo  elettronico  
della
stabilita'». 
  3. Il decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
di
cui al comma 7-bis dell'articolo 62 del decreto  legislativo 
n.  285
del 1992, introdotto dal comma 2 del presente articolo,  e' 
adottato
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. 
 
                               Art. 3. 
 (Modifiche all'articolo 9 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, in
             materia di competizioni sportive
su strada) 
  1. All'articolo 9 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo 
il
comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Fermo restando quanto
disposto dall'articolo 193, i veicoli
che partecipano alle competizioni motoristiche  sportive 
di  cui  al
presente articolo possono circolare, limitatamente  agli 
spostamenti
all'interno  del  percorso 
della  competizione  e  
per   il   tempo
strettamente necessario per gli stessi, in deroga  alle 
disposizioni
di cui all'articolo 78». 
 
                               Art. 4. 
 (Modifiche all'articolo 10 del decreto
legislativo n. 285  del  1992,
in materia di  veicoli 
eccezionali  e  trasporti 
in  condizioni  di
                           eccezionalita') 
  1. All'articolo 10 del
decreto legislativo n.  285  del 
1992  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il secondo periodo
del comma 9  e'  sostituito 
dal  seguente:
«Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti  percorsi
prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le
modalita' e
nei casi stabiliti dal regolamento»; 
    b) il terzo periodo
del  comma  9 
e'  sostituito  dal 
seguente:
«Qualora il transito del 
veicolo  eccezionale  o 
del  trasporto  in
condizioni di eccezionalita' imponga la chiusura totale
della  strada
con l'approntamento di itinerari alternativi, la scorta
tecnica  deve
richiedere l'intervento degli organi di polizia  stradale 
competenti
per  territorio  che, 
se  le  circostanze 
lo  consentono,   possono
autorizzare il personale della scorta tecnica stessa 
    a coadiuvare il
personale di polizia o ad eseguire 
direttamente,
in luogo di esso, le 
necessarie  operazioni,  secondo 
le  modalita'
stabilite nel regolamento»; 
    c) al comma 17, le
parole: «i criteri per  la  imposizione 
della
scorta tecnica o 
della  scorta  della 
polizia  della  strada» 
sono
sostituite dalle seguenti: «i criteri per l'imposizione
della  scorta
tecnica»; 
    d) al comma 18, le
parole: «all'obbligo di scorta 
della  Polizia
stradale o tecnica» sono sostituite dalle seguenti:  «all'obbligo 
di
scorta tecnica». 
 
                               Art. 5. 
 (Modifiche 
agli  articoli  15,  
23   e   24  
nonche'   abrogazione
dell'articolo 34-bis del
decreto legislativo  n.  285 
del  1992,  in
materia di decoro delle
strade, di pubblicita'  sulle  strade 
e  sui
                veicoli e di pertinenze delle
strade) 
  1. All'articolo 15 del
decreto legislativo 
  n. 285 del 1992 sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) alla lettera f)
le parole: «gettare o» sono soppresse; 
      2) dopo la lettera
f) e' inserita la seguente: 
      «f-bis)
insozzare  la  strada 
o  le  sue 
pertinenze  gettando
rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento»; 
      b) dopo il comma 3
e' inserito il seguente: 
    «3-bis. Chiunque viola
il divieto di  cui  al 
comma  1,  lettera
f-bis), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  da 
euro
100 a euro 400»; 
      c) al comma 4, le
parole: «ai commi  2  e 
3»  sono  sostituite
dalle seguenti: «ai commi 2, 3 e 3-bis». 
  2. All'articolo 23 del
decreto legislativo n.  285  del 
1992  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6, le parole: «limitatamente
alle strade di  tipo  E)
ed F), per ragioni di interesse generale o di  ordine 
tecnico»  sono
sostituite dalle seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dal
comma
1»; 
    b) al comma 7,  nel 
terzo  periodo,  la 
parola:  «cartelli»  e'
sostituita dalla seguente: «segnali» e  sono 
aggiunti,  in  fine, 
i
seguenti  periodi:  «Sono 
inoltre  consentiti,  purche' 
autorizzati
dall'ente proprietario della strada, nei  limiti 
e  alle  condizioni
stabiliti con il decreto di cui al periodo  precedente, 
cartelli  di
valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti
d'interesse
turistico e 
culturale  e  cartelli 
indicanti  servizi  di 
pubblico
interesse. Con il decreto di cui 
al  quarto  periodo 
sono  altresi'
individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si
applicano  le
disposizioni del periodo precedente»; 
    c) al  comma 
13-bis,  secondo  periodo, 
dopo  le  parole: 
«del
proprietario o possessore del suolo» sono aggiunte le seguenti:
«;  a
tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui
all'articolo  12
sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove  e' 
collocato  il
mezzo pubblicitario»; 
    d) dopo il comma
13-quater e' aggiunto il seguente: 
  «13-quater.1. In ogni
caso, l'ente  proprietario  puo' 
liberamente
disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in  conformita' 
al  presente
articolo, una volta che sia decorso il  termine 
di  sessanta  giorni
senza che l'autore della violazione, il proprietario o il  possessore
del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto
termine
decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione
effettuata ai
sensi  del  comma 
13-bis,  e  dalla 
data  di  effettuazione   della
rimozione, nell'ipotesi prevista dal comma 13-quater». 
  3. Nelle  more 
di  una  revisione 
e  di  un 
aggiornamento  degli
itinerari internazionali, i divieti e le prescrizioni di cui al
comma
7 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992,  come 
da
ultimo modificato dal comma 2 del  presente 
articolo,  si  applicano
alle strade inserite nei citati itinerari che risultano  classificate
nei tipi  A  e 
B.  Nel  caso 
di  strade  inserite 
negli  itinerari
internazionali che sono classificate nel  tipo 
C,  i  divieti 
e  le
prescrizioni di cui 
al  periodo  precedente 
si  applicano  soltanto
qualora sussistano comprovate ragioni di garanzia della
sicurezza per
la circolazione stradale, da individuare  con 
decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti. 
  4. Il Governo, entro
sessanta  giorni  dalla 
data  di  entrata 
in
vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo
57  del
regolamento, nel senso di prevedere che la pubblicita'  non 
luminosa
per conto di terzi e' consentita, alle condizioni di cui al  comma 
3
del  citato  articolo 
57,  anche  sui 
veicoli   appartenenti   alle
organizzazioni  non  lucrative 
di  utilita'  sociale 
(ONLUS),  alle
associazioni  di  volontariato  
iscritte   nei   registri  
di   cui
all'articolo  6  della 
legge  11  agosto 
1991,  n.  266,  
e   alle
associazioni sportive dilettantistiche in possesso del
riconoscimento
ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale  italiano
(CONI) e nel senso di limitare la pubblicita'  a 
mezzo  degli  altri
veicoli destinati a tale uso alla sola sosta  nei 
luoghi  consentiti
dal  comune  nei 
centri  abitati,  prevedendo  
altresi'   verifiche
periodiche sull'assolvimento dei prescritti oneri tributari. 
  5. Dopo il comma 5
dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 
285
del 1992 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Per  esigenze 
di  sicurezza  della 
circolazione  stradale
connesse alla congruenza del progetto autostradale, le
pertinenze  di
servizio relative alle strade di tipo A) sono previste  dai 
progetti
dell'ente proprietario ovvero, se individuato, del  concessionario  e
approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni
in  materia
di affidamento dei servizi di distribuzione  di 
carbolubrificanti  e
delle attivita' commerciali e 
ristorative  nelle  aree 
di  servizio
autostradali di cui al comma 5-ter dell'articolo 11  della 
legge  23
dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, e d'intesa
con  le
regioni, esclusivamente per i profili di competenza regionale». 
  6. L'articolo 34-bis del
decreto legislativo n.  285  del 
1992  e'
abrogato. 
 
                              
Art. 6. 
 (Modifica all'articolo 38 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, in
                  materia di segnaletica
stradale) 
  1. All'articolo 38 del
decreto legislativo n.  285  del 
1992  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le
parole: «in caso di urgenza e necessita'» 
sono
sostituite  dalle  seguenti: 
«in  caso  di 
emergenza,   urgenza   e
necessita', ivi comprese le attivita' di ispezioni delle reti e
degli
impianti tecnologici posti al di sotto della piattaforma
stradale»; 
    b) al comma 13, le
parole: «del pagamento di una somma da euro 78
a euro 311» sono sostituite dalle seguenti:  «del 
pagamento  di  una
somma da euro 389 a euro 1.559». 
 
                               Art. 7. 
 (Modifica all'articolo 41 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, in
                         materia di segnali
luminosi) 
  1. All'articolo 41,
comma 1, del decreto  legislativo  n. 
285  del
1992, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
    «b-bis) tabelloni
luminosi rilevatori della  velocita'  in 
tempo
reale dei veicoli in transito;». 
 
                               Art. 8. 
 (Modifiche agli articoli 46 e 190 del decreto
legislativo n. 285  del
   1992, in materia di macchine per uso di
bambini o di invalidi) 
  1. All'articolo 46,
comma 1, del decreto  legislativo  n. 
285  del
1992, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  «Non 
rientrano
nella definizione di veicolo: 
    a) le macchine per uso
di bambini,  le  cui 
caratteristiche  non
superano i limiti stabiliti dal regolamento; 
    b) le macchine per uso
di invalidi,  rientranti  tra 
gli  ausili
medici  secondo  le 
vigenti  disposizioni  comunitarie,  
anche   se
asservite da motore». 
  2. All'articolo 190,
comma 7, del decreto legislativo  n.  285 
del
1992,  dopo  le 
parole:  «riservate  ai 
pedoni»  sono  aggiunte 
le
seguenti: «, secondo le modalita' stabilite  dagli 
enti  proprietari
delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7». 
 
                               Art. 9. 
 (Modifica all'articolo 85 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, in
materia di servizio di  noleggio 
con  conducente  per 
trasporto  di
                              persone) 
  1. All'articolo 85 del
decreto legislativo  n.  285 
del  1992,  il
comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Possono essere
destinati ad effettuare servizio di noleggio con
conducente per trasporto di persone: 
    a) i motocicli con o
senza sidecar; 
    b) i tricicli; 
    c) i quadricicli; 
    d) le autovetture; 
    e) gli autobus; 
    f) gli  autoveicoli 
per  trasporto  promiscuo 
o  per  trasporti
specifici di persone; 
    g) i veicoli a
trazione animale». 
 
                              Art. 10. 
 (Modifiche all'articolo 92 del decreto
legislativo n. 285 del 1992  e
all'articolo 7 della legge 8
agosto  1991,  n. 
264,  in  materia 
di
         estratto dei documenti di circolazione
o di guida) 
  1. Il comma 2
dell'articolo 92 del decreto legislativo n. 
285  del
1992 e' sostituito dal seguente: 
  «2. La ricevuta
rilasciata dalle imprese  di  consulenza 
ai  sensi
dell'articolo 7, comma 1, della 
legge  8  agosto 
1991,  n.  264,  e
successive modificazioni, sostituisce il documento ad esse
consegnato
ovvero l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo
per  trenta
giorni dalla data di rilascio, che deve essere  riportata 
lo  stesso
giorno nel registro giornale tenuto dalle  predette 
imprese.  Queste
devono porre a disposizione dell'interessato, entro i predetti
trenta
giorni, l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo
ovvero  il
documento conseguente all'operazione cui si  riferisce 
la  ricevuta.
Tale ricevuta non e' rinnovabile ne' reiterabile ed e' valida
per  la
circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni». 
  2. All'articolo 7 della
legge 8 agosto 1991, n. 264,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le
parole da: «, quando» fino a: «rilasciano» sono
sostituite dalle 
seguenti:  «procede  al 
ritiro  del  documento 
di
circolazione del mezzo di trasporto o del documento  di 
abilitazione
alla guida per gli adempimenti di competenza e rilascia»; 
    b) il comma 2 e' abrogato. 
  3. Con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti,
da emanare entro sessanta giorni dalla  data 
di  entrata  in  vigore
della presente legge, sono riviste le caratteristiche della  ricevuta
rilasciata dalle imprese di 
consulenza  ai  sensi 
dell'articolo  7,
comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come modificato dal
comma
2 del presente articolo, e sono dettate le regole tecniche per
il suo
rilascio. 
 
                              Art. 11. 
 (Modifiche agli articoli 94, 100, 103 e 196
del  decreto  legislativo
n. 285 del 1992, in materia
di rinnovo e aggiornamento della carta di
circolazione,  di 
targa  personale,  di 
targa  dei  rimorchi 
e  di
             solidarieta' nel pagamento delle sanzioni)
  1. Il comma 2
dell'articolo 94 del decreto legislativo n. 
285  del
1992 e' sostituito dal seguente: 
  «2. L'ufficio
competente  del  Dipartimento 
per  i  trasporti, 
la
navigazione ed i 
sistemi  informativi  e 
statistici,  su  richiesta
avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1,
provvede
all'emissione e al rilascio di una nuova carta  di 
circolazione  che
tenga conto dei mutamenti di cui al  medesimo 
comma.  Nel  caso 
dei
trasferimenti di residenza, o 
di  sede  se  si  tratta 
'di  persona
giuridica,  l'ufficio  di  
cui   al   periodo  
precedente   procede
all'aggiornamento della carta di circolazione». 
  2. All'articolo 100 del
decreto legislativo n. 285  del  1992 
sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 3 e'
inserito il seguente: 
  «3-bis. Le targhe di cui
ai commi 1, 2  e  3 
sono  personali,  non
possono essere abbinate contemporaneamente a piu'  di 
un  veicolo  e
sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di  proprieta',
costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con
facolta'  di
acquisto, esportazione all'estero e cessazione  o 
sospensione  dalla
circolazione»; 
    b) al comma 4, le
parole: «I rimorchi e» sono soppresse; 
    c) al comma 15, le
parole: «Alle violazioni di cui al 
comma  12»
sono sostituite dalle seguenti: «Alle violazioni di cui ai commi
11 e
12». 
  3. Al comma 1
dell'articolo 103 del decreto legislativo n. 285  del
1992 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le
parole: «, la carta di circolazione e  le
targhe» sono sostituite dalle seguenti: «e la carta di
circolazione»; 
    b)  al 
secondo  periodo,  le 
parole:  «e  delle 
targhe»   sono
soppresse. 
  4. Al comma 1
dell'articolo 196 del decreto legislativo n. 285  del
1992, dopo le parole: «il proprietario del veicolo» sono
inserite  le
seguenti: «ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di
veicoli». 
  5. Con regolamento da
emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 
1,
della legge 23 agosto 
1988,  n.  400, 
e  successive  modificazioni,
sentite le competenti Commissioni  parlamentari, 
entro  dodici  mesi
dalla  data  di 
entrata  in  vigore 
della  presente   legge,  
sono
disciplinate le modalita' di applicazione  delle 
disposizioni  degli
articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103 del decreto
legislativo  n.  285
del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera
a),  e 
3
del presente 
articolo,  anche  con 
riferimento  alle  procedure 
di
annotazione dei veicoli nell'archivio nazionale dei veicoli,  di  cui
agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5,  del 
decreto
legislativo n. 285 del 1992, e nel Pubblico registro  automobilistico
(PRA). 
  6. Le disposizioni degli
articoli 94, 100, comma 3-bis, e 
103  del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come da  ultimo 
modificati  dai
commi 1, 2, lettera a), e 3 del presente  articolo, 
si  applicano  a
decorrere dal sesto mese successivo alla data di  entrata 
in  vigore
del regolamento di cui al comma 5. 
  7. Il Governo, entro
sessanta  giorni  dalla 
data  di  entrata 
in
vigore della presente legge, provvede a modificare il
regolamento nel
senso di prevedere la disciplina di attuazione delle
disposizioni  di
cui al comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n.  285 
del
1992, come da ultimo modificato dal comma 2, lettera b), del
presente
articolo,  con  particolare 
riferimento   alla   definizione  
delle
caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche,
cromatiche e
di leggibilita' delle targhe dei rimorchi degli autoveicoli,
tali  da
renderle  conformi  a 
quelle  delle   targhe  
di   immatricolazione
posteriori degli autoveicoli. 
  8. Le disposizioni  del 
comma  4  dell'articolo 
100  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal  comma 
2,
lettera b), del presente articolo, si  applicano 
a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento
di  cui 
al
comma 7, e comunque ai soli rimorchi immatricolati dopo tale
data. E'
fatta salva la possibilita' di immatricolare  nuovamente 
i  rimorchi
immessi  in  circolazione 
prima  della  data 
di  cui   al  
periodo
precedente. 
  9. All'attuazione delle
disposizioni di cui  al  presente 
articolo
l'amministrazione 
competente  provvede  nell'ambito 
delle   risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione 
vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello
Stato. 
 
                              Art. 12. 
 (Introduzione dell'articolo 94-bis e modifiche
agli articoli 94 e  96
del decreto legislativo n.
285 del 1992, in  materia  di 
divieto  di
                 intestazione fittizia dei
veicoli) 
  1. All'articolo 94 del
decreto legislativo n.  285  del 
1992  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 4 e'
inserito il seguente: 
  «4-bis. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, 
gli
atti, ancorche' diversida quelli di  cui 
al  comma  1  del  presente
articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario
della  carta
di circolazione ovvero che comportino la disponibilita' del  veicolo,
per un periodo superiore a trenta giorni, in favore  di 
un  soggetto
diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti  dal 
regolamento
sono  dichiarati  dall'avente 
causa,   entro   trenta  
giorni,   al
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi
e statistici al fine dell'annotazione sulla  carta 
di  circolazione,
nonche' della registrazione nell'archivio di cui agli  articoli 
225,
comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione
si  applica
la sanzione prevista dal comma 3»; 
    b) al comma 5, le
parole: «previste nel comma 4» sono 
sostituite
dalle seguenti: «previste nei commi 4 e 4-bis». 
  2. Dopo l'articolo 94
del decreto legislativo n. 285  del  1992 
e'
inserito il seguente: 
  «Art. 94-bis. - (Divieto
di intestazione fittizia dei 
veicoli).  -
1. La carta di circolazione di cui all'articolo 93, il
certificato di
proprieta'  di  cui 
al  medesimo  articolo 
e  il   certificato  
di
circolazione' di cui all'articolo 97 non  possono 
essere  rilasciati
qualora  risultino  situazioni 
di  intestazione   o  
cointestazione
simulate  o  che  
eludano   o   pregiudichino   l'accertamento   del
responsabile civile della circolazione di un veicolo. 
  2. Salvo che il fatto
costituisca reato, chiunque richieda o 
abbia
ottenuto il rilascio dei documenti di cui al comma 1 in
violazione di
quanto disposto dal medesimo 
comma  1  e' 
punito  con  la 
sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a  euro 
2.000.
La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi
abbia
la  materiale  disponibilita'  del 
veicolo  al  quale 
si  riferisce
l'operazione, nonche' al soggetto proprietario dissimulato. 
  3. Il veicolo in relazione
al quale sono rilasciati i documenti  di
cui al comma 1 in violazione del divieto di cui al medesimo
comma  e'
soggetto alla cancellazione d'ufficio dal PRA e dall'archivio
di  cui
agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5.  In 
caso  di
circolazione  dopo  la 
cancellazione,  si  applicano  
le   sanzioni
amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93.  La 
cancellazione
e' disposta su richiesta degli organi di polizia stradale  che 
hanno
accertato le violazioni di cui al comma 2 dopo che
l'accertamento  e'
divenuto definitivo. 
  4. Con uno o piu'
decreti del Ministro delle infrastrutture 
e  dei
trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e
dell'interno,
sono dettate le disposizioni applicative della disciplina
recata  dai
commi 1, 2 e 3, con 
particolare  riferimento  all'individuazione  di
quelle situazioni che, in relazione alla tutela  della 
finalita'  di
cui al comma 1 o per l'elevato numero dei  veicoli 
coinvolti,  siano
tali da richiedere una verifica che non ricorrano le  circostanze 
di
cui al predetto comma 1». 
  3. All'articolo 96 del
decreto  legislativo  n. 
285  del  1992 
e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «2-bis. In caso di
circolazione dopo la cancellazione si 
applicano
le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93». 
 
                              Art. 13. 
 (Modifica all'articolo 95 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, in
          materia di duplicato della carta di
circolazione) 
  1. All'articolo 95,
comma 1-bis, del decreto legislativo n. 285 del
1992, dopo le parole: 
«carta  di  circolazione,»  sono 
inserite  le
seguenti:  «anche  con 
riferimento  ai  duplicati 
per  smarrimento,
deterioramento o distruzione dell' originale,». 
 
                              Art. 14. 
 (Modifiche all'articolo 97 del decreto
legislativo n. 285  del  1992,
in materia di sanzioni per
ciclomotori alterati,  e  disposizioni 
in
              materia di circolazione dei
ciclomotori) 
  1. All'articolo 97 del
decreto legislativo n.  285  del 
1992  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, le
parole da: «da euro 78 a euro  311»  fino 
alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000
a  euro
4.000. Alla sanzione da 
euro  779  a 
euro  3.119  e' 
soggetto  chi
effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la  velocita'
oltre i limiti previsti dall'articolo 52»; 
    b) al comma 6, le
parole: «da euro 38 a euro 155» sono sostituite
dalle seguenti: «da euro 389 a euro 1.559»; 
    c) al comma 10, le
parole: «da euro 23 a euro 92» sono sostituite
dalle seguenti: «da euro 78 a euro 311». 
  2.  I 
ciclomotori  gia'  in 
circolazione  non  in 
possesso   del
certificato di circolazione e della targa  di 
cui  all'articolo  97,
comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 devono  conseguirli,
con modalita' conformi a quanto stabilito dal decreto di cui al
comma
4 dell'articolo 97, secondo un calendario stabilito con  decreto 
del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
  3. Decorsi diciotto mesi
dalla data  di  entrata 
in  vigore  della
presente legge, chiunque circola con un ciclomotore non
regolarizzato
in conformita' alle disposizioni di cui al comma 2 e'  soggetto 
alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a
euro
1.559. 
  4. Le disposizioni
dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 
285
del 1992, modificate dal comma 1 del presente  articolo, 
entrano  in
vigore il  giorno  successivo 
a  quello  della 
pubblicazione  della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
 
                              Art.
15. 
 (Modifiche agli articoli 104 e 114 del decreto
legislativo n. 285 del
      1992, in materia di circolazione delle
macchine agricole) 
  1. Al comma 8
dell'articolo 104 del decreto legislativo n. 285  del
1992, le parole: «valida per un anno» sono sostituite dalle
seguenti:
«valida per due anni». 
  2.  Le 
disposizioni  di  cui 
al  comma  1  
si   applicano   alle
autorizzazioni rilasciate successivamente alla  data 
di  entrata  in
vigore della presente legge. Sono  conseguentemente  raddoppiati 
gli
importi dell'imposta di bollo 
dovuta  ai  sensi 
dell'articolo  104,
comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992,  e, 
ove  previsti,
degli indennizzi dovuti ai sensi dell'articolo 18 del
regolamento. 
  3. Al comma 3
dell'articolo 114 del decreto legislativo n. 285  del
1992 sono aggiunte, 
in  fine,  le 
seguenti  parole:  «, 
salvo  che
l'autorizzazione per circolare ivi prevista e' valida per
un  anno 
e
rinnovabile». 
  4. Il Governo, entro
sessanta  giorni  dalla 
data  di  entrata 
in
vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo
206 del
regolamento,  nel  senso 
di  prevedere  che 
le  attrezzature  delle
macchine agricole possono essere utilizzate anche per le
attivita' di
manutenzione  e  di 
tutela  del   territorio,  
disciplinandone   le
modalita'. 
 
                              Art. 16. 
 (Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo
n. 285 del  1992,
in materia di guida
accompagnata e di  requisiti  per 
la  guida  dei
                              veicoli) 
  1. All'articolo 115 del
decreto legislativo n. 285  del  1992 
sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1
sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Ai minori che
hanno compiuto diciassette anni  e  che 
sono
titolari di patente diguida e' consentita, a fini  di 
esercitazione,
la guida di autoveicoli di 
massa  complessiva  a 
pieno  carico  non
superiore a 3,5 t, con esclusione del traino  di 
qualunque  tipo  di
rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti  di 
potenza  specifica
riferita alla tara di cui 
all'articolo  117,  comma 
2-bis,  purche'
accompagnati da  un  conducente 
titolare  di  patente 
di  guida  di
categoria B o superiore da almeno  dieci 
anni,  previo  rilascio 
di
un'apposita 
autorizzazione  da  parte 
del  competente  ufficio 
del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi
e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal  genitore
o dal legale rappresentante del minore. 
  1-ter.  Il 
minore  autorizzato  ai 
sensi  del  comma 
1-bis  puo'
procedere alla guida accompagnato da uno  dei 
soggetti  indicati  al
medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci  ore 
di  corso
pratico di guida, delle quali 
almeno  quattro  in 
autostrada  o  su
strade extraurbane e due in condizione di  visione 
notturna,  presso
un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. 
  1-quater. Nelle ipotesi
di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo
non puo' prendere posto, oltre al conducente,  un'altra 
persona  che
non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve
essere
munito di un apposito contrassegno  recante 
le  lettere  alfabetiche
"GA". Chiunque viola le disposizioni del presente
comma e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9
dell'articolo
122. 
  1-quinquies. Nelle
ipotesi di  guida  di 
cui  al  comma 
1-bis  si
applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo
117  e, 
in
caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria
di  cui 
al
comma 5 del medesimo articolo. L'accompagnatore e'  responsabile 
del
pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in
solido  con  il
genitore o con chi esercita l'autorita' parentale o con il
tutore del
conducente minorenne autorizzato ai sensi del citato comma
1-bis. 
  1-sexies. Nelle ipotesi
di guida di  cui  al 
comma  1-bis,  se  il
minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai  sensi 
delle
disposizioni  del  presente 
codice,  sono   previste  
le   sanzioni
amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219,  e' 
sempre
disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida  accompagnata. 
Per
la  revoca   dell'autorizzazione   si  
applicano   le   disposizioni
dell'articolo 219, in quanto 
compatibili.  Nell'ipotesi  di 
cui  al
presente   comma   il  
minore   non   puo'  
conseguire   di   nuovo
l'autorizzazione di cui al comma 1-bis. 
  1-septies. Nelle ipotesi
di guida di cui  al  comma 
1-bis,  se  il
minore non ha a fianco l'accompagnatore indicato
nell'autorizzazione,
si applicano le sanzioni amministrative previste  dall'articolo 
122,
comma  8,  primo 
e  secondo  periodo. 
Si  applicano   altresi'  
le
disposizioni del comma 1-sexies del presente articolo»; 
    b) al comma 2 sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      1) alla lettera a)
e' aggiunto in  fine  il 
seguente  periodo:
«Tale limite puo' essere elevato, anno per anno, fino  a 
sessantotto
anni qualora il 
conducente  consegua  uno 
specifico  attestato  sui
requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica  specialistica
annuale, con oneri a carico del 
richiedente,  secondo  le 
modalita'
stabilite nel regolamento»; 
      2) alla lettera b)
le  parole:  «fino 
a  sessantacinque»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino a sessantotto» e dopo le
parole:  «a
seguito di visita medica specialistica  annuale,» 
sono  inserite  le
seguenti: «con oneri a carico del richiedente,»; 
      c) dopo il comma 2
e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Fatto salvo
quanto previsto dal comma 2,  chi  ha 
superato
ottanta anni puo' continuare a condurre ciclomotori e
veicoli  per  i
quali e' richiesta la patente delle categorie A, B, C ed  E, 
qualora
consegua uno specifico attestato rilasciato dalla
commissione  medica
locale di cui al comma 4 
dell'articolo  119,  a 
seguito  di  visita
medica specialistica biennale, con oneri a  carico 
del  richiedente,
rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici  e 
psichici
prescritti». 
  2.  Con 
regolamento  del  Ministro 
delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, da emanare, ai sensi 
dell'articolo  17,  comma 
3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 
400,  entro  quattro 
mesi  dalla  data 
di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite  le 
norme  di
attuazione dei commi da 
1-bis  a  1-septies 
dell'articolo  115  del
decreto legislativo n. 285 del 
1992,  introdotti  dal 
comma  1  del
presente  articolo,  con 
particolare  riferimento  alle  
condizioni
soggettive e oggettive in presenza delle quali
l'autorizzazione  puo'
essere richiesta e alle modalita' di rilascio  della 
medesima,  alle
condizioni di espletamento dell'attivita' di  guida 
autorizzata,  ai
contenuti e alle modalita' di certificazione del  percorso 
didattico
che il minore 
autorizzato  deve  seguire 
presso  un'autoscuola,  ai
requisiti soggettivi dell'accompagnatore nonche' alle
caratteristiche
del contrassegno di cui al comma 1-quater del citato articolo
115. 
  3. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore  della
presente legge, sono 
stabilite  le  modalita' 
di  attuazione  delle
disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 115
del  decreto
legislativo n.  285  del 
1992,  come  rispettivamente  modificato 
e
introdotto dalle lettere b) e c) del comma 1 del  presente 
articolo,
facendo riferimento, ai fini della valutazione dei requisiti
fisici e
psichici prescritti nell'ambito degli accertamenti di  cui 
al  comma
2-bis del citato articolo 115, ai criteri di valutazione
uniformi  di
cui al comma 5 dell'articolo 23 della presente legge. 
 
                              Art. 17. 
 (Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo
n. 285 del  1992,
  in materia di certificato di idoneita' alla
guida di ciclomotori) 
  1. Al comma 11-bis
dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285
del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al secondo periodo,
la parola: «finale» e' soppressa; 
    b) al sesto periodo,
le parole: «La prova finale dei corsi» 
sono
sostituite dalle seguenti: «La prova di verifica dei corsi»; 
    c) dopo il sesto
periodo sono inseriti i  seguenti:  «Nell'ambito
dei corsi di cui al primo e al terzo periodo e'  svolta 
una  lezione
teorica  di  almeno 
un'ora,  volta  all'acquisizione  di 
elementari
conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di
emergenza. Ai
fini del conseguimento del certificato di cui  al 
comma  1-bis,  gli
aspiranti che hanno superato l'esame di cui al secondo
periodo  o  la
prova di cui al sesto periodo sono tenuti a superare,  previa 
idonea
attivita' di formazione, una prova pratica di guida del
ciclomotore». 
  2. Le disposizioni di
cui al comma 1, limitatamente al 
superamento
di una prova  pratica  di 
guida  del  ciclomotore, 
si  applicano  a
decorrere dal 19 gennaio 2011. 
  3. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
da  adottare,  di  
concerto   con   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, entro centoventi giorni
dalla  data
di  entrata  in 
vigore  della  presente 
legge,  sono  stabilite 
le
modalita' di svolgimento della lezione teorica sul
funzionamento  dei
ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica, nonche'
della
relativa  attivita'  di 
formazione,   di   cui  
al   comma   11-bis
dell'articolo 116 del decreto 
legislativo  n.  285 
del  1992,  come
modificato dal comma 1 del presente articolo. 
  4.  Le 
amministrazioni  pubbliche  interessate  
provvedono   alle
attivita' previste dal presente articolo  nell'ambito 
delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
                              Art. 18. 
 (Modifica all'articolo 117 del decreto
legislativo n. 285  del  1992,
               in materia di limitazioni nella
guida) 
  1. Al comma 2-bis
dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 
285
del 1992, le parole: «superiore a 50 kw/t. La limitazione
di  cui 
al
presente comma  non  si 
applica»  sono  sostituite 
dalle  seguenti:
«superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai
fini di
cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite  di 
potenza
massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma
non  si
applicano». 
  2. Le disposizioni di
cui al  comma  2-bis 
dell'articolo  117  del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma
1  del
presente articolo, si applicano ai titolari di patente  di 
guida  di
categoria  B  rilasciata 
a  decorrere  dal 
centottantesimo   giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  3. Il comma 2
dell'articolo 2 del decreto-legge 3 agosto 
2007,  n.
117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  ottobre 
2007,  n.
160, e successive modificazioni, e' abrogato. 
 
                              Art.
19. 
 (Modifiche all'articolo 120 del decreto
legislativo n. 285 del  1992,
in materia di requisiti
morali per ottenere il  rilascio  dei 
titoli
                       abilitativi alla guida) 
  1. Al comma 1
dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 285  del
1992,  le  parole 
da:  «nonche'»  fino 
alla  fine  del 
comma  sono
sostituite  dalle  seguenti: 
«nonche'  i  soggetti 
destinatari  dei
divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis,
comma
1, lettera f,  del  medesimo 
testo  unico  di 
cui  al  decreto 
del
Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la  durata 
dei
predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di
guida
le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con
sentenza  di
condanna  per  il 
reato  di  cui 
al  terzo  periodo 
del  comma   2
dell'articolo 222, la 
revoca  della  patente 
ai  sensi  del 
quarto
periodo del medesimo comma». 
  2. Al comma 2
dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 285  del
1992, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo,
le parole:  «al  comma 
1»  sono  sostituite
dalle seguenti: «al primo periodo del comma 1»; 
    b) al secondo periodo,
le parole: «dal  medesimo  comma 
1»  sono
sostituite dalle seguenti: «al primo periodo del medesimo comma
1». 
 
                              Art.
20. 
(Modifiche agli articoli 121,
122 e 123 del  decreto  legislativo 
n.
285 del 1992, in materia di
esame di idoneita', di 
esercitazioni  di
                       guida e di autoscuole) 
  1. All'articolo 121 del
decreto legislativo n. 285  del  1992 
sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 8 e'
sostituito dal seguente: 
  «8. La prova pratica di
guida non puo' essere sostenuta 
prima  che
sia trascorso un mese dalla data del rilascio
dell'autorizzazione per
esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell'articolo 122»;
    b) al comma 11, il
secondo periodo e'  sostituito  dal 
seguente:
«Nel limite di detta validita' e' consentito ripetere, per
una  volta
soltanto, la prova pratica di guida». 
  2. All'articolo 122 del
decreto legislativo n. 285  del  1992 
sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 sono
aggiunte, in  fine,  le 
seguenti  parole:  «,
previo superamento della prova di controllo delle
cognizioni  di  cui
al comma 1 dell'articolo 121, che deve avvenire entro sei
mesi  dalla
data di 
presentazione  della  domanda 
per  il  conseguimento 
della
patente. Entro il termine di 
cui  al  periodo 
precedente  non  sono
consentite piu' di due prove»; 
    b) dopo il comma 5 e'
inserito il seguente: 
  «5-bis. L'aspirante al
conseguimento  della  patente 
di  guida  di
categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o  su 
strade
extraurbane e in condizione di visione notturna presso  un'autoscuola
con istruttore abilitato e 
autorizzato.  Con  decreto 
del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la  disciplina 
e
le modalita' di svolgimento delle esercitazioni di  cui 
al  presente
comma». 
  3. Il comma 1
dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285  del
1992, come modificato dalla lettera  a) 
del  comma  2 
del  presente
articolo, si applica alle domande per il conseguimento
della  patente
di guida presentate a decorrere 
dal  novantesimo  giorno 
successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  4. Il decreto di cui al
comma 5-bis dell'articolo 122  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992, introdotto dalla lettera b) del
comma  2
del presente articolo, e' adottato  entro 
tre  mesi  dalla 
data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  5. All'articolo 123 del
decreto legislativo n. 285  del  1992 
sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo le
parole: «da  parte  delle 
province»  sono
aggiunte le seguenti: «, alle quali  compete 
inoltre  l'applicazione
delle sanzioni di cui al comma 11-bis»; 
    b)  al 
comma  4,  le 
parole:  «dell'idoneita'   tecnica»  
sono
sostituite dalle seguenti: «dei requisiti  di 
cui  al  comma 
5,  ad
eccezione della capacita' finanziaria»; 
    c) al comma 5, primo
periodo, dopo  la  parola: 
«biennale»  sono
aggiunte le seguenti: «, maturata negli ultimi cinque anni»; 
    d) al comma 7: 
  1) al primo
periodo,  dopo  le 
parole:  «L'autoscuola  deve» 
sono
inserite  le  seguenti: 
«svolgere  l'attivita'  di 
formazione   dei
conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi
categoria,»; 
  2) al secondo periodo,
le parole  da:  «le 
dotazioni  complessive»
fino alla fine  del  periodo 
sono  sostituite  dalle 
seguenti:  «le
medesime autoscuole possono demandare, integralmente o  parzialmente,
al centro di istruzione automobilistica la formazione dei  conducenti
per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D,
CE e
DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione
professionale.
In  caso  di 
applicazione  del  periodo 
precedente,  le   dotazioni
complessive, in personale e in attrezzature, delle singole
autoscuole
consorziate possono essere adeguatamente ridotte»; 
    e) dopo il comma 7 e'
inserito il seguente: 
  «7-bis. In ogni caso
l'attivita' non  puo'  essere 
iniziata  prima
della verifica del possesso dei requisiti prescritti. La
verifica  di
cui al presente comma e' ripetuta successivamente  ad 
intervalli  di
tempo non superiori a tre anni»; 
    f) al comma 10, dopo
le parole: «per conducenti;»  sono  inserite
le seguenti: «le modalita' di svolgimento delle verifiche
di  cui 
al
comma 7-bis; i criteri per l'accreditamento da parte delle
regioni  e
delle province autonome dei soggetti di cui al comma
10-bis,  lettera
b);»; 
    g) dopo il comma 10 e'
inserito il seguente: 
  «10-bis. I corsi di
formazione degli insegnanti e degli 
istruttori
delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati: 
    a) dalle autoscuole
che svolgono l'attivita'  di  formazione 
dei
conducenti per il conseguimento di  qualsiasi 
categoria  di  patente
ovvero dai centri di istruzione automobilistica
riconosciuti  per  la
formazione integrale; 
    b)  da 
soggetti  accreditati  dalle 
regioni  o  dalle 
province
autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della  disciplina 
quadro
di settore definita con l'intesa 
stipulata  in  sede 
di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le 
regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano il 20 marzo  2008, 
pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio  2009, 
nonche'  dei  criteri
specifici dettati con il decreto del Ministro delle
infrastrutture  e
dei trasporti di cui al comma 10»; 
    h) dopo il comma
11-bis sono inseriti i seguenti: 
  «11-ter. Lo svolgimento
dei corsi di formazione di insegnanti e 
di
istruttori  di  cui 
al   comma   10  
e'   sospeso   dalla  
regione
territorialmente competente o dalle province autonome di Trento
e  di
Bolzano, in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi:
    a) per un periodo da
uno a tre mesi, quando il corso non si tiene
regolarmente; 
    b) per un periodo da
tre a sei mesi, quando il corso si tiene 
in
carenza  dei  requisiti 
relativi  all'idoneita'  dei 
docenti,  alle
attrezzature tecniche e al materiale didattico; 
    c) per un ulteriore
periodo da sei a  dodici  mesi 
nel  caso  di
reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui alle  lettere 
a)  e
b). 
  11-quater. La regione
territorialmente  competente  o 
le  province
autonome  di  Trento 
e  di  Bolzano 
dispongono  l'inibizione   alla
prosecuzione dell'attivita' per i soggetti a carico  dei 
quali,  nei
due anni successivi all'adozione di un provvedimento  di 
sospensione
ai sensi della lettera c) del comma 11-ter, e' adottato un  ulteriore
provvedimento di sospensione ai sensi  delle  lettere  a) 
e  b)  del
medesimo comma»; 
    i) al comma  13, 
primo  periodo,  sono 
aggiunte,  in  fine, 
le
seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dal comma
7-bis». 
  6.  Le 
autoscuole  che  esercitano 
attivita'  di  formazione 
dei
conducenti esclusivamente 
per  il  conseguimento 
delle  patenti  di
categoria  A  e 
B  si  adeguano 
a  quanto  disposto 
dal  comma   7
dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del  1992, 
come  da
ultimo modificato dal comma 5 
del  presente  articolo, 
a  decorrere
dalla prima variazione della titolarita'  dell'autoscuola  successiva
alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  7. I costi relativi
all'organizzazione dei corsi di cui ai commi 10
e 10-bis dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285  del 
1992,
come da ultimo, rispettivamente, modificato e introdotto dal
comma  5
del presente articolo, sono posti integralmente a carico dei
soggetti
richiedenti.  Le  amministrazioni  pubbliche 
interessate  provvedono
all'organizzazione dei corsi di cui al periodo precedente
nell'ambito
delle  risorse  umane, 
strumentali  e  finanziarie  
disponibili   a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri  per 
la  finanza
pubblica. 
  8. Con il decreto di cui
al comma 5-septies  dell'articolo  10  del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,  con 
modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono disciplinate le
procedure  per
l'applicazione delle sanzioni previste nelle ipotesi di cui
al  comma
11-ter dell'articolo 123 del decreto legislativo  n. 
285  del  1992,
introdotto dal comma 5 del presente articolo. 
 
                              Art. 21. 
(Modifiche all'articolo 126
del decreto legislativo n. 285 del  1992,
in materia di procedure di
rinnovo  di  validita'  della 
patente  di
                               guida) 
  1. Al comma 5
dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285  del
1992 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo,
le parole: «un  tagliando  di 
convalida  da
apporre sulla 
medesima  patente  di 
guida»  sono  sostituite 
dalle
seguenti: «un duplicato della patente medesima, con
l'indicazione del
nuovo termine di validita'»; 
    b) al secondo periodo,
le parole: «ogni  certificato  medico 
dal
quale risulti che il titolare e' in possesso dei requisiti  fisici 
e
psichici prescritti per la conferma della validita'» sono  sostituite
dalle seguenti:  «i  dati 
e  ogni  altro 
documento  utile  ai 
fini
dell'emissione del duplicato 
della  patente  di 
cui  al  precedente
periodo»; 
    c) e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Il titolare 
della
patente, dopo  aver  ricevuto 
il  duplicato,  deve 
provvedere  alla
distruzione della patente scaduta di validita'». 
  2. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e  dei  trasporti,
da adottare entro sei mesi dalla data  di 
entrata  in  vigore 
della
presente legge, sono stabiliti 
i  contenuti  e 
le  procedure  della
comunicazione del rinnovo di validita' della patente, di cui al
comma
5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
come  da
ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo. 
  3. Le disposizioni  del 
comma  5  dell'articolo 
126  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato  dal 
comma  1
del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di
entrata
in vigore  del  decreto 
del  Ministro  delle 
infrastrutture  e  dei
trasporti di cui al comma 2. 
  4. All'attuazione del
presente  articolo  si 
provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane, 
strumentali  e  finanziarie  
disponibili   a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri 
per  la  finanza
pubblica. 
 
                              Art. 22. 
(Modifiche all'articolo
126-bis e all'allegata tabella  dei  punteggi
del decreto legislativo n.
285 del 1992,  in  materia 
di  patente  a
     punti, e disposizioni in materia di corsi
di guida sicura) 
  1. All'articolo 126-bis
del decreto legislativo  n.  285 
del  1992
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, dopo le
parole: «recuperare 9 punti.» e' 
inserito
il seguente periodo: «La riacquisizione di punti avviene
all'esito di
una prova di esame»; 
    b) al comma 6, le
parole: «A tale fine,»  sono  sostituite 
dalle
seguenti: «Al 
medesimo  esame  deve 
sottoporsi  il  titolare 
della
patente che, dopo la notifica della prima violazione che
comporti una
perdita di almeno cinque punti, commetta  altre 
due  violazioni  non
contestuali, 
nell'arco  di  dodici 
mesi  dalla  data 
della   prima
violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di
almeno  cinque
punti. Nelle ipotesi di cui 
ai  periodi  precedenti,» 
ed  il  terzo
periodo e' soppresso; 
    c) e' aggiunto, in
fine, il seguente comma: 
  «6-bis. Per le
violazioni penali  per  le 
quali  e'  prevista 
una
diminuzione di punti riferiti alla patente di guida,  il 
cancelliere
del giudice che ha pronunciato la  sentenza 
o  il  decreto 
divenuti
irrevocabili ai sensi 
dell'articolo  648  del 
codice  di  procedura
penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia  autentica
all'organo accertatore, che entro, trenta giorni dal  ricevimento 
ne
da' notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida». 
  2. I programmi e le
modalita' di effettuazione della prova di esame
di cui al comma 4 dell'articolo 126-bis del  decreto 
legislativo  n.
285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo,
sono
stabiliti con apposito decreto del Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti da adottare entro 
centottanta  giorni  dalla 
data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  3. Alla tabella dei  punteggi 
allegata  all'articolo  126-bis 
del
decreto legislativo n. 
285  del  1992 
sono  apportate  le 
seguenti
modificazioni: 
    a) al capoverso «Art.
142», le parole: «Comma 8- 5» e «Commi 9 
e
9-bis -10» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
«Comma 8
- 3», «Comma 9 - 6» e «Comma 9-bis - 10»; 
    b) al capoverso «Art.
174», le parole: «Comma 4 - 2», «Comma 5 
-
2» e «Comma 7 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle  seguenti:
«Comma 5 per 
violazione  dei  tempi 
di  guida  - 
2;  Comma  5  per
violazione dei tempi di riposo - 5», «Comma 6 - 10», «Comma  7 
primo
periodo - 1; Comma 7 secondo periodo - 3; Comma 7 terzo  periodo 
per
violazione dei tempi 
di  guida  - 
2;  Comma  7 
terzo  periodo  per
violazione dei tempi di riposo - 5» e «Comma 8 - 2»; 
    c) al capoverso «Art.
176», le  parole:  «Comma 
19  -  10» 
sono
soppresse; 
    d) al capoverso «Art. 178»,
le parole: «Comma 3 - 2» e «Comma 4 -
1» sono sostituite, rispettivamente, dalle  seguenti: 
«Comma  5  per
violazione dei tempi di guida - 2; Comma 5 per violazione  dei 
tempi
di riposo - 5», «Comma 6 - 10», «Comma 7 primo periodo - 1;  Comma 
7
secondo periodo - 3; Comma 7 terzo periodo per violazione  dei 
tempi
di guida - 2; Comma 7 terzo 
periodo  per  violazione 
dei  tempi  di
riposo -5» e «Comma 8 - 2»; 
    e) dopo il capoverso
«Art. 186» e' inserito  il  seguente: 
«Art.
186-bis - Comma 2 -5»; 
    f) dopo il capoverso
«Art. 187» e' inserito  il  seguente: 
«Art.
188 - Comma 4 - 2»; 
    g) al capoverso «Art.
191», le parole: «Comma 1 - 5», «Comma 2 
-
2» e «Comma 3 - 5» sono sostituite, rispettivamente, dalle  seguenti:
«Comma 1 - 8», «Comma 2 - 4» e «Comma 3 - 8» e le parole: «Comma
4  -
3» sono soppresse; 
    h)  all'ultimo 
capoverso  e'  aggiunto, 
in  fine,  il 
seguente
periodo: «Per gli stessi tre anni, la mancanza di
violazioni  di  una
norma di comportamento da cui derivi la  decurtazione 
del  punteggio
determina l'attribuzione, fermo restando quanto previsto dal
comma 5,
di un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti». 
  4. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
sulla base delle risultanze di un'apposita attivita' di
studio  e 
di
sperimentazione, sono disciplinati i corsi di guida sicura  avanzata,
con particolare riferimento ai requisiti di  idoneita' 
dei  soggetti
che  tengono  i 
corsi,  ai  relativi 
programmi,  ai  requisiti  
di
professionalita' dei docenti e di idoneita' delle
attrezzature.  Sono
altresi' individuate le disposizioni del decreto
legislativo  n.  285
del 1992, che prevedono la decurtazione  di 
punteggio  relativamente
alla patente di guida, in relazione alle quali la frequenza dei
corsi
di guida sicura avanzata e' utile al recupero fino ad un  massimo 
di
cinque punti. 
  5.  All'attuazione  delle 
disposizioni   di   cui  
al   comma   4
l'amministrazione 
competente  provvede  nell'ambito 
delle   risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione 
vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri 
a  carico  della 
finanza
pubblica. 
  6. Le disposizioni di
cui al capoverso «Art. 186-bis» della tabella
dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del decreto
legislativo n.
285 del 1992, introdotte dalla lettera e) del comma  3 
del  presente
articolo, entrano in vigore 
il  giorno  successivo 
a  quello  della
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
 
                              Art. 23. 
 (Modifiche agli articoli 119 e 128 del decreto
legislativo n. 285 del
1992, in materia di
accertamento dei requisiti fisici e psichici 
per
il conseguimento della
patente di guida e di revisione della 
patente
                              di guida) 
  1. All'articolo 119 del
decreto legislativo n. 285  del  1992 
sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, al
secondo periodo, dopo le parole: 
«in  servizio
permanente effettivo» sono inserite le seguenti: «o in
quiescenza»; 
    b) al comma 2, dopo il secondo periodo, e'
inserito il  seguente:
«L'accertamento puo' essere effettuato dai medici di cui  al 
periodo
precedente,   anche   dopo  
aver   cessato   di  
appartenere   alle
amministrazioni e ai 
corpi  ivi  indicati, 
purche'  abbiano  svolto
l'attivita' di accertamento negli ultimi dieci anni o  abbiano 
fatto
parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque
anni»; 
    c) dopo il comma 2-bis
e' inserito il seguente: 
  «2-ter. Ai fini
dell'accertamento dei requisiti psichici 
e  fisici
per il primo rilascio della patente di guida di qualunque  categoria,
ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA
o  KB,
l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui
risulti  il
non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze
stupefacenti
o    psicotrope,    rilasciata    sulla   
base    di    accertamenti
clinicotossicologici le cui modalita' sono  individuate 
con  decreto
del Ministero della 
salute,  di  concerto 
con  il  Ministero 
delle
infrastrutture e  dei  trasporti, 
sentito  il  Dipartimento 
per  le
politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei
ministri.  Con
il medesimo provvedimento 
sono  altresi'  individuate 
le  strutture
competenti ad effettuare gli accertamenti  prodromici 
alla  predetta
certificazione   ed   al  
rilascio   della   stessa.  
La   predetta
certificazione deve essere esibita dai soggetti di  cui 
all'articolo
186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai titolari del
certificato
CFP o patentino filoviario, in 
occasione  della  revisione 
o  della
conferma di validita' delle patenti possedute, nonche' da
coloro  che
siano titolari di certificato professionale di tipo KA o  KB, 
quando
il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente.
Le relative spese sono a carico del richiedente»; 
    d) al comma 3, le
parole: «al  comma  2» 
sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai commi 2 e 2-ter» ed e' aggiunto, in fine,  il 
seguente
periodo: «La certificazione deve tener conto dei  precedenti 
morbosi
del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato
da  un
medico di fiducia»; 
    e) il comma 5 e'
sostituito dal seguente: 
  «5. Le commissioni di
cui al comma  4  comunicano 
il  giudizio  di
temporanea o permanente inidoneita' alla guida al
competente  ufficio
della  motorizzazione  civile 
che   adotta   il  
provvedimento   di
sospensione o revoca della patente di guida ai sensi  degli 
articoli
129 e 130 del presente codice. 
Le  commissioni  comunicano 
altresi'
all'ufficio della motorizzazione 
civile  eventuali  riduzioni 
della
validita' della patente, anche con  riferimento 
ai  veicoli  che  la
stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai
fini del
rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di
validita'
ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni mediche
locali. I
provvedimenti di sospensione o di  revoca 
ovvero  la  riduzione 
del
termine di validita' della patente o  i 
diversi  provvedimenti,  che
incidono sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente
abilita
o che prescrivono eventuali adattamenti,  possono 
essere  modificati
dai  suddetti  uffici 
della  motorizzazione  civile 
in  autotutela,
qualora l'interessato produca, a sua richiesta e  a 
sue  spese,  una
nuova  certificazione  medica 
rilasciata   dagli   organi  
sanitari
periferici della societa' Rete Ferroviaria Italiana Spa  dalla 
quale
emerga una diversa valutazione. E' onere dell'interessato
produrre la
nuova certificazione medica entro  i 
termini  utili  alla 
eventuale
proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale  amministrativo
regionale competente ovvero del ricorso straordinario  al 
Presidente
della Repubblica. La produzione del certificato  oltre 
tali  termini
comporta decadenza dalla possibilita' di esperire tali ricorsi».
  2.  Le 
spese  relative  all'attivita' 
di  accertamento   di  
cui
all'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo n. 285  del 
1992,
come modificato dal comma 1 del presente  articolo, 
inclusive  degli
emolumenti da corrispondere 
ai  medici,  sono 
poste  a  carico 
dei
soggetti richiedenti. 
  3. Con decreto del
Ministero delle infrastrutture e 
dei  trasporti
sono disciplinate le modalita' di trasmissione  della 
certificazione
medica rilasciata dai medici di cui al comma 2 dell'articolo
119  del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come  modificato 
dal  comma  1,
lettera b), del presente articolo, e dai medici di  cui 
all'articolo
103, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo  1998, 
n.
112. 
  4. Le disposizioni
del  primo  e 
terzo  periodo  del 
comma  2-ter
dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
introdotto
dal comma  1,  lettera 
c),  del  presente 
articolo,  si  applicano,
rispettivamente, decorsi dodici mesi e sei mesi dalla data di
entrata
in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2-ter. 
  5. Con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti,
di concerto con il Ministero della salute, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della 
presente  legge,  sono
stabilite linee guida per assicurare criteri di valutazione  uniformi
sul territorio nazionale alle quali si devono attenere le
commissioni
di cui al comma 4 dell'articolo 119 del decreto  legislativo 
n.  285
del 1992. 
  6. All'articolo 128 del
decreto legislativo n. 285  del  1992 
sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le
parole: «previsti  dal-l'  articolo 
187»  sono
sostituite dalle seguenti: «previsti dagli articoli 186 e 187»; 
    b) dopo il comma 1
sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. I responsabili
delle  unita'  di 
terapia  intensiva  o  di
neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi  di 
coma
di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del
Dipartimento
per  i  trasporti, 
la  navigazione  ed 
i  sistemi   informativi  
e
statistici. In seguito a tale comunicazione  i 
soggetti  di  cui  al
periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di
guida.
La successiva idoneita' alla 
guida  e'  valutata 
dalla  commissione
medica locale di  cui  al 
comma  4  dell'articolo 
119,  sentito  lo
specialista dell'unita' riabilitativa  che 
ha  seguito  l'evoluzione
clinica del paziente. 
  1-ter. E' sempre disposta
la revisione della patente  di  guida 
di
cui al comma 1 
quando  il  conducente 
sia  stato  coinvolto 
in  un
incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle
persone  e  a
suo  carico  sia 
stata  contestata  la 
violazione  di   una  
delle
disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione
della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di
guida. 
  1-quater. E' sempre
disposta la revisione della patente di guida di
cui al comma 1 quando il conducente minore degli  anni 
diciotto  sia
autore materiale di una violazione delle  disposizioni 
del  presente
codice da cui consegue l'applicazione della  sanzione 
amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida»; 
    c) il comma 2 e' sostituito
dal seguente: 
  «2. Nei confronti del
titolare di  patente  di 
guida  che  non  si
sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai
commi
da 1 a 1-quater e' sempre disposta la sospensione  della 
patente  di
guida  fino  al 
superamento  degli  accertamenti 
stessi  con  esito
favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo
scadere
del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai
fini
della revisione, 
senza  necessita'  di 
emissione  di  un 
ulteriore
provvedimento da parte 
degli  uffici  provinciali 
o  del  prefetto.
Chiunque circola durante il periodo di sospensione della  patente 
di
guida e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento  di  una
somma  da  euro 
155  a  euro 
624  e  alla  sanzione  amministrativa
accessoria della revoca della patente di guida  di 
cui  all'articolo
219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a
chiunque
circoli dopo essere stato dichiarato  temporaneamente  inidoneo 
alla
guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai
sensi dei
citati commi da 1 a 1-quater»; 
    d) il comma 3 e'
abrogato. 
 
                              Art. 24. 
 (Modifiche all'articolo 136 del decreto
legislativo n. 285 del 1992 e
all'articolo  6-ter 
del  decreto-legge  27 
giugno  2003,  n.  
151,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, in
materia di sanzioni per i
titolari di patenti di guida rilasciate 
da
                          uno Stato estero) 
  1. Il comma 6
dell'articolo 136 del decreto legislativo n. 285  del
1992 e' sostituito dai seguenti: 
  «6.  A 
coloro  che,  trascorso 
piu'  di  un  
anno   dal   giorno
dell'acquisizione della residenza  in 
Italia,  guidano  con  patente
rilasciata da uno Stato estero non piu'  in 
corso  di  validita' 
si
applicano le sanzioni previste dai commi 13 e 18 dell'articolo
116. 
  6-bis.  A 
coloro  che,  trascorso 
piu'  di  un 
anno  dal  giorno
dell'acquisizione della residenza in Italia, pur  essendo 
muniti  di
patente di guida valida, 
guidano  con  certificato 
di  abilitazione
professionale, con carta di qualificazione del conducente  o 
con  un
altro prescritto documento abilitativo rilasciato da uno Stato
estero
non piu' in corso di validita' si applicano le sanzioni
previste  dai
commi 15 e 17 dell'articolo 116». 
  2. All'articolo 6-ter
del decreto-legge 27  giugno  2003, 
n.  151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2003, 
n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le
parole: «nel quale non vige  il  sistema 
della
patente a punti» sono soppresse; 
    b) dopo il comma 2 e'
inserito il seguente: 
  «2-bis. Il provvedimento
di inibizione alla guida, di cui al 
comma
2, e' emesso dal prefetto competente rispetto  al 
luogo  in  cui  e'
stata commessa l'ultima violazione che ha comportato la  decurtazione
di punteggio sulla base di una comunicazione di  perdita 
totale  del
punteggio  trasmessa  dal 
Ministero  delle  infrastrutture   e  
dei
trasporti. Il provvedimento e' notificato all'interessato nelle
forme
previste dall'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n.
285, e successive modificazioni. Il provvedimento  di 
inibizione  e'
atto definitivo. Chiunque circola durante il  periodo 
di  inibizione
alla  guida  e' 
punito  con  le 
sanzioni  previste  dal  
comma   6
dell'articolo 218 del citato decreto legislativo n. 285 del  1992, 
e
successive modificazioni. In luogo  della 
revoca  della  patente 
e'
sempre disposta un'ulteriore inibizione alla guida per un
periodo  di
quattro anni». 
  3. All'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 2, lettera b),
del   presente   articolo  
l'amministrazione  
competente   provvede
nell'ambito  delle   risorse  
umane,   strumentali   e  
finanziarie
disponibili  a  legislazione 
vigente  e,  comunque, 
senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
 
                              Art. 25. 
 (Modifiche all'articolo 142 del decreto
legislativo n. 285 del  1992,
                 in materia di limiti di
velocita') 
  1. All'articolo 142 del
decreto legislativo n. 285  del  1992 
sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le
parole:  «di  marcia,» 
sono  inserite  le
seguenti: «dotate di apparecchiature  debitamente 
omologate  per  il
calcolo della velocita' media di percorrenza su tratti
determinati,»; 
    b) al comma 9, le
parole da: «da euro 370 a euro 1.458» fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da euro  500 
a  euro
2.000.  Dalla  violazione  
consegue   la   sanzione  
amministrativa
accessoria della sospensione della patente di  guida 
da  uno  a  tre
mesi»; 
    c) al comma 9-bis, le
parole: «da euro 500  a  euro 
2.000»  sono
sostituite dalle seguenti: «da euro 779 a euro 3.119»; 
    d) sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi: 
  «12-bis. I  proventi 
delle  sanzioni  derivanti 
dall'accertamento
delle violazioni  dei  limiti 
massimi  di  velocita' 
stabiliti  dal
presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di
sistemi di
rilevamento della 
velocita'  ovvero  attraverso 
l'utilizzazione  di
dispositivi  o  di 
mezzi  tecnici  di 
controllo  a  distanza 
delle
violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno
2002,
n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2002, n.
168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura  pari 
al
50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada
su  cui 
e'
stato  effettuato  l'accertamento  o 
agli  enti  che 
esercitano  le
relative  funzioni  ai 
sensi  dell'articolo  39  del   decreto  
del
Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente
da  cui
dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di
cui  ai
commi  12-ter  e 
12-quater.  Le  disposizioni 
di  cui  al  
periodo
precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli  enti 
di
cui al presente comma diversi dallo Stato  utilizzano 
la  quota  dei
proventi ad essi destinati 
nella  regione  nella 
quale  sono  stati
effettuati gli accertamenti. 
  12-ter. Gli  enti 
di  cui  al 
comma  12-bis  destinano 
le  somme
derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi  delle 
sanzioni
amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla
realizzazione
di  interventi  di 
manutenzione   e   messa  
in   sicurezza   delle
infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le
barriere, e
dei relativi impianti, nonche' al potenziamento  delle 
attivita'  di
controllo  e  di 
accertamento  delle  violazioni  
in   materia   di
circolazione stradale, ivi comprese le spese relative  al 
personale,
nel rispetto della normativa vigente relativa al  contenimento 
delle
spese in materia  di  pubblico 
impiego  e  al 
patto  di  stabilita'
interno. 
  12-quater. Ciascun ente
locale  trasmette  in 
via  informatica  al
Ministero delle 
infrastrutture  e  dei 
trasporti  ed  al 
Ministero
dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una
relazione  in  cui
sono  indicati,  con 
riferimento  all'anno  precedente, 
l'ammontare
complessivo dei proventi di propria  spettanza 
di  cui  al 
comma  1
dell'articolo 208 e al 
comma  12-bis  del 
presente  articolo,  come
risultante  da  rendiconto 
approvato  nel  medesimo 
anno,   e   gli
interventi realizzati a valere su tali risorse, con la
specificazione
degli oneri sostenuti per 
ciascun  intervento.  La 
percentuale  dei
proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis e' ridotta  del 
30  per
cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la
relazione di
cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi
di  cui 
al
primo periodo in 
modo  difforme  da 
quanto  previsto  dal 
comma  4
dell'articolo 208 e dal 
comma  12-ter  del 
presente  articolo,  per
ciascun  anno  per 
il  quale  sia 
riscontrata  una  delle 
predette
inadempienze». 
  2. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con  il  Ministro 
dell'interno,  sentita  la 
Conferenza
Stato-citta'  ed  autonomie 
locali,  e'  approvato 
il  modello   di
relazione di cui 
all'articolo  142,  comma 
12-quater,  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, e
sono
definite le 
modalita'  di  trasmissione 
in  via  informatica 
della
stessa, nonche' le modalita' di versamento dei  proventi 
di  cui  al
comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello
stesso
comma. Con il medesimo decreto sono definite, altresi', le  modalita'
di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici  di 
controllo,
finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle
norme di
comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo
n.  285
del 1992, che fuori dei centri abitati non  possono 
comunque  essere
utilizzati o installati ad una distanza inferiore  ad 
un  chilometro
dal segnale che impone il limite di velocita'. 
  3. Le disposizioni di
cui  ai 
commi  12-bis,  12-ter 
e  12-quater
dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
introdotti
dal presente articolo, si applicano a decorrere dal  primo 
esercizio
finanziario successivo a quello in corso  alla  data  dell'emanazione
del decreto di cui al comma 2. 
 
                              Art. 26. 
(Modifica dell'articolo 152
del decreto legislativo n. 285 del  1992,
   in materia di segnalazione visiva e
illuminazione dei veicoli) 
  1. L'articolo 152 del  decreto 
legislativo  n.  285 
del  1992  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 152. -
(Segnalazione visiva e illuminazione dei 
veicoli).  -
1. I veicoli a motore durante la marcia fuori dei centri abitati
ed i
ciclomotori, 
motocicli,  tricicli  e  quadricicli,  quali  
definiti
rispettivamente dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e
c),  e
paragrafo 3, lettera b), della direttiva  2002/24/CE 
del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, anche durante  la 
marcia
nei centri abitati, hanno l'obbligo di usare le luci di
posizione,  i
proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della
targa  e 
le
luci d'ingombro. Fuori dei casi indicati dall'articolo 153,
comma  1,
in luogo dei dispositivi di cui al periodo precedente
possono  essere
utilizzate, se il veicolo ne e' dotato, le  luci 
di  marcia  diurna.
Fanno eccezione all'obbligo di uso dei predetti dispositivi i
veicoli
di interesse storico e collezionistico. 
  2. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
38  a
euro 155». 
 
                              Art. 27. 
(Modifiche agli articoli 157
e 158 del decreto legislativo n. 285 del
1992, in materia di arresto, fermata
e sosta dei veicoli e di divieto
                 di fermata e di sosta dei
veicoli) 
  1. Al comma 7-bis
dell'articolo 157 del decreto legislativo n. 
285
del 1992, le parole: «o la fermata» sono soppresse. 
  2. All'articolo 158 del
decreto legislativo n. 285  del  1992 
sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, le
parole: «da euro 78 a euro 311» sono sostituite
dalle seguenti: «da euro 
38  a  euro 
155  per  i 
ciclomotori  e  i
motoveicoli a due ruote e da euro  78 
a  euro  311 
per  i  restanti
veicoli»; 
    b) al comma 6, le
parole: «da euro 38 a euro 155» sono sostituite
dalle seguenti: «da 
euro  23  a 
euro  92  per 
i  ciclomotori  e  i
motoveicoli a due ruote e da euro  38 
a  euro  155 
per  i  restanti
veicoli». 
 
                              Art. 28. 
(Modifica agli articoli 171,
172 e 182 del decreto legislativo n. 285
del 1992, in materia di uso
del casco protettivo per  gli  utenti 
di
veicoli a  due 
ruote,  di  uso 
delle  cinture  di 
sicurezza  e  di
                    circolazione dei velocipedi) 
  1. Al comma 1
dell'articolo 171 del decreto legislativo n. 285  del
1992, le parole: «secondo la normativa stabilita dal
Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle  seguenti: 
«in
conformita' con i regolamenti emanati  dall'Ufficio 
europeo  per  le
Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa e con la
normativa
comunitaria». 
  2. Le disposizioni  del 
comma  1  dell'articolo 
171  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato  dal 
comma  1
del presente articolo, si 
applicano  a  decorrere 
dal  sessantesimo
giorno successivo alla data 
di  entrata  in 
vigore  della  presente
legge. 
  3. Al comma 1
dell'articolo 172 del decreto legislativo n. 285  del
1992, le parole: «Il conducente ed i  passeggeri 
dei  veicoli  delle
categorie Ml, N1, N2 ed N3, di cui all'articolo 47, comma  2, 
muniti
di  cintura  di 
sicurezza,»  sono  sostituite 
dalle  seguenti:  «Il
conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e,
dotati  di
carrozzeria chiusa, di cui all'articolo 1, paragrafo 3,  lettera 
a),
della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo  e 
del  Consiglio,
del 18 marzo 2002, e dei veicoli delle categorie Ml, N1, N2 e
N3,  di
cui all'articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti
di  cintura
di sicurezza,». 
  4. Dopo la lettera b)
del comma 8  dell'articolo  172 
del  decreto
legislativo n. 285 del 1992 e' inserita la seguente: 
  «b-bis) i conducenti dei
veicoli con allestimenti specifici per 
la
raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso
speciale,
quando sono impiegati in attivita' di igiene  ambientale 
nell'ambito
dei centri abitati, comprese le zone industriali e
artigianali;». 
  5. Dopo il comma 9
dell'articolo 182 del decreto legislativo n. 285
del 1992 e' inserito il seguente: 
  «9-bis. Il conducente di
velocipede che circola  fuori  dai 
centri
abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a  mezz'ora 
prima  del
suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle  gallerie
hanno  l'obbligo  di  
indossare   il   giubbotto  
o   le   bretelle
retroriflettenti  ad  alta 
visibilita',  di  cui 
al   comma   4-ter
dell'articolo 162». 
  6. Le disposizioni  di  cui 
all'articolo  182,  comma 
9-bis,  del
decreto legislativo n. 285 del 
1992,  introdotto  dal 
comma  5  del
presente articolo, si applicano a decorrere dal  sessantesimo 
giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  7. Le disposizioni
dell'articolo 172 del decreto legislativo n. 285
del 1992, modificate dal comma 3 del presente  articolo, 
entrano  in
vigore il  giorno  successivo 
a  quello  della 
pubblicazione  della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
 
                              Art. 29. 
(Modifica all'articolo 173
del decreto legislativo n. 285  del  1992,
in materia di uso di lenti o
di  determinati  apparecchi 
durante  la
                               guida) 
  1. Il comma i
dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285  del
1992 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il titolare di
patente di guida o di certificato 
di  idoneita'
alla guida dei ciclomotori al quale, in sede di  rilascio 
o  rinnovo
della patente o del 
certificato  stessi,  sia 
stato  prescritto  di
integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni
anatomiche  o
funzionali per  mezzo  di 
lenti  o  di 
determinati  apparecchi,  ha
l'obbligo di usarli durante la guida». 
  2. Le disposizioni dell'articolo
173 del decreto legislativo n. 285
del 1992, modificate dal comma 1 del presente  articolo, 
entrano  in
vigore il  giorno  successivo 
a  quello  della 
pubblicazione  della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
 
                              Art. 30. 
(Modifiche degli articoli 174
e 178 e agli articoli  176  e 
179  del
decreto legislativo n. 285
del 1992, in materia di durata della guida
degli autoveicoli adibiti al
trasporto  di  persone 
o  di  cose, 
di
documenti di viaggio, di comportamenti
durante la circolazione  e  di
                   verifiche in caso di
incidenti) 
  1. L'articolo 174
del  decreto  legislativo 
n.  285  del 
1992  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 174. -
(Durata  della  guida 
degli  autoveicoli  adibiti 
al
trasporto di persone o di cose). - 1. La  durata 
della  guida  degli
autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose  e 
i  relativi
controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento
(CE)
n. 561/2006 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del 
15  marzo
2006. 
  2. I registri di
servizio, gli estratti del  registro  e 
le  copie
dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006
devono
essere esibiti,  per  il 
controllo,  al  personale 
cui  sono  stati
affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo
12  del
presente codice. I registri di servizio di cui al citato  regolamento
(CE),  conservati  dall'impresa, 
devono  essere  esibiti,  
per   il
controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i  trasporti, 
la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici  e 
agli  ispettori
della direzione provinciale del lavoro. 
  3. Le violazioni delle
disposizioni di  cui  al 
presente  articolo
possono  essere  sempre 
accertate  attraverso  le 
risultanze  o  le
registrazioni dei dispositivi di controllo  installati 
sui  veicoli,
nonche' attraverso i documenti di cui al comma 2. 
  4. Il  conducente 
che  supera  la 
durata  dei  periodi 
di  guida
prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 e' soggetto alla
sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro  152. 
Si
applica la sanzione da euro 200 a euro  800 
al  conducente  che 
non
osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo
giornaliero  di
cui al citato regolamento (CE). 
  5. Quando le violazioni di cui al comma 4
hanno durata superiore al
10 per cento rispetto al limite giornaliero  massimo 
di  durata  dei
periodi di guida prescritto dal 
regolamento  (CE)  n. 
561/2006,  si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro
300 a euro 1.200. Si applica la sanzione da euro 350 a euro
1.400  se
la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda  il 
tempo
minimo di riposo prescritto dal citato regolamento. 
  6. Quando le violazioni
di cui al comma 4 hanno durata superiore al
20 per cento rispetto al limite giornaliero  massimo 
di  durata  dei
periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo,  prescritti 
dal
regolamento (CE) n. 561/2006 si applica  la 
sanzione  amministrativa
del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600. 
  7. Il conducente che non
rispetta per oltre  il  10 
per  cento  il
limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale  prescritti
dal  regolamento  (CE) 
n.  561/2006  e'  
soggetto   alla   sanzione
amministrativa del pagamento di una somma' da euro 250 a
euro  1.000.
Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per  cento 
il  limite
minimo dei periodi di 
riposo  settimanale  prescritti 
dal  predetto
regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di
una somma da euro 350 a euro 1.400. Se i limiti  di 
cui  ai  periodi
precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento,
si  applica
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro  400 
a
euro 1.600. 
  8. Il conducente che
durante la guida non rispetta le 
disposizioni
relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/
2006 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma 
da
euro 155 a euro 620. 
  9. Il conducente che e'
sprovvisto dell'estratto  del  registro 
di
servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al  regolamento
(CE)  n.  561/2006 
e'  soggetto  alla 
sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma' da euro 307 a euro 1.228. La stessa  sanzione
si applica a chiunque non ha con se' o tiene  in 
modo  incompleto  o
alterato l'estratto del registro di servizio o copia  dell'orario 
di
servizio, fatta salva l'applicazione delle  sanzioni 
previste  dalla
legge penale ove il fatto costituisca reato. 
  10. Le sanzioni di cui
ai commi 4, 5, 6, 7,  8  e 
9  si  applicano
anche  agli  altri 
membri  dell'equipaggio  che 
non  osservano   le
prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/ 2006. 
  11. Nei casi previsti
dai commi 4, 5, 6 e 7  l'organo  accertatore,
oltre 
all'applicazione  delle  sanzioni 
amministrative  pecuniarie,
provvede al ritiro temporaneo 
dei  documenti  di 
guida,  intima  al
conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non
dopo  aver
effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e
dispone
che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in  un 
luogo
idoneo per la sosta, ove deve permanere per  il 
periodo  necessario;
del ritiro  dei  documenti 
di  guida  e  dell'intimazione  e' 
fatta
menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale e'
indicato  anche
il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore,
presso il
quale,  completati  le 
interruzioni  o  i 
riposi   prescritti,   il
conducente e' autorizzato a recarsi per ottenere la
restituzione  dei
documenti in precedenza ritirati; a  tale 
fine  il  conducente 
deve
seguire il percorso 
stradale  espressamente  indicato 
nel  medesimo
verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e  la 
carta
di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio
puo'
essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal  presente
articolo. Chiunque circola durante il periodo in  cui 
gli  e'  stato
intimato di non proseguire il 
viaggio  e'  punito 
con  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.769 a euro
7.078,
nonche' con il ritiro immediato della patente di guida. 
  12. Per le violazioni
della  normativa  comunitaria 
sui  tempi  di
guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro
Stato  membro
dell'Unione europea, se accertate  in 
Italia  dagli  organi 
di  cui
all'articolo 12, si applicano le sanzioni  previste 
dalla  normativa
italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non
sia  gia'
avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per  l'esercizio 
dei
ricorsi previsti 
dagli  articoli  203 
e  204-bis,  il 
luogo  della
commessa  violazione  si 
considera  quello  dove 
e'  stato  operato
l'accertamento in Italia. 
  13. Per le violazioni delle
norme  di 
cui  al  presente 
articolo,
l'impresa da cui dipende il lavoratore  al 
quale  la  violazione 
si
riferisce e' obbligata in solido con  l'autore 
della  violazione  al
pagamento della somma da questo dovuta. 
  14. L'impresa che
nell'esecuzione  dei  trasporti 
non  osserva  le
disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006,  ovvero 
non
tiene i  documenti  prescritti 
o  li  tiene 
scaduti,  incompleti  o
alterati, e' soggetta alla sanzione amministrativa del  pagamento 
di
una somma da euro 307 a euro 1.228  per 
ciascun  dipendente  cui  la
violazione si riferisce, fatta salva  l'applicazione  delle 
sanzioni
previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato. 
  15. Nel caso di ripetute
inadempienze,  tenuto  conto 
anche  della
loro entita' e frequenza, l'impresa  che 
effettua  il  trasporto 
di
persone ovvero di cose in conto proprio  ai 
sensi  dell'articolo  83
incorre nella sospensione, per un periodo da  uno 
a  tre  mesi, 
del
titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto
riguardante  il
veicolo cui le infrazioni si riferiscono se,  a 
seguito  di  diffida
rivoltaledall'autorita' competente  a 
regolarizzare  in  un  congruo
termine la sua posizione, non vi abbia provveduto. 
  16. Qualora l'impresa di
cui al comma 15, malgrado il provvedimento
adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante
recidivita'
nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale  esercizio 
di  altri
servizi di trasporto, essa incorre nella decadenza o nella
revoca del
provvedimento che la abilita o 
la  autorizza  al 
trasporto  cui  le
ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono. 
  17. La sospensione, la
decadenza o la revoca  di  cui 
al  presente
articolo sono disposte dall'autorita' che ha rilasciato il
titolo che
abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di  decadenza 
sono
atti definitivi. 
  18. Quando le ripetute
inadempienze di cui ai commi  15  e 
16  del
presente articolo sono commesse con veicoli adibiti al  trasporto 
di
persone o di cose in conto terzi, si applicano  le 
disposizioni  del
comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre
2000,  n.
395». 
  2. Al comma 22
dell'articolo 176 del decreto legislativo n. 285 del
1992, le parole: «della sospensione della patente  di 
guida  per  un
periodo da sei a ventiquattro mesi» sono sostituite  dalle 
seguenti:
«della revoca della patente di guida». 
  3. L'articolo 178
del  decreto  legislativo 
n.  285  del 
1992  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 178. - (Documenti
di viaggio per trasporti professionali 
con
veicoli non muniti di cronotachigrafo). - 1. La  durata 
della  guida
degli autoveicoli adibiti al trasporto  di 
persone  o  di 
cose  non
muniti dei dispositivi 
di  controllo  di 
cui  all'articolo  179  e'
disciplinata dalle disposizioni dell'accordo  europeo 
relativo  alle
prestazioni 
lavorative  degli  equipaggi 
dei  veicoli  addetti  
ai
trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a
Ginevra  il  1°
luglio 1970, reso esecutivo dalla legge 6  marzo 
1976,  n.  112. 
Al
rispetto delle 
disposizioni  dello  stesso 
accordo  sono  tenuti 
i
conducenti dei veicoli di cui al 
paragrafo  3  dell'articolo 
2  del
regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 15 marzo 2006. 
  2. I registri di servizio,
i libretti individuali, gli estratti del
registro di servizio e 
le  copie  dell'orario 
di  servizio  di  cui
all'accordo indicato al comma 1 del presente articolo  devono 
essere
esibiti, per il controllo, agli organi di  polizia 
stradale  di  cui
all'articolo 12. I libretti individuali conservati
dall'impresa  e  i
registri di servizio devono essere esibiti, per il  controllo, 
anche
ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione  ed  i
sistemi informativi e statistici. 
  3. Le violazioni delle
disposizioni di  cui  al 
presente  articolo
possono  essere  sempre 
accertate  attraverso  le 
risultanze  o  le
registrazioni dei dispositivi di controllo  installati 
sui  veicoli,
nonche' attraverso i documenti di cui al comma 2. 
  4. Il 
conducente  che  supera 
la  durata  dei 
periodi  di  guida
prescritti dall'accordo di cui al comma 1 e' soggetto  alla 
sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro  152. 
Si
applica la sanzione da euro 200 a euro  800  al  conducente 
che  non
osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo
giornaliero. 
  5. Quando le violazioni
di cui al comma 4 hanno durata superiore al
10 per cento rispetto al limite giornaliero  massimo 
di  durata  dei
periodi di guida prescritto dalle disposizioni dell'accordo di
cui al
comma 1, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento  di  una
somma da euro 300 a euro 1.200. Si applica la sanzione da euro
350  a
euro 1.400 se la violazione di 
durata  superiore  al 
10  per  cento
riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato
accordo. 
  6. Quando le violazioni
di cui al comma 4 hanno durata superiore al
20 per cento rispetto al limite giornaliero  massimo 
di  durata  dei
periodi di guida, ovvero 
minimo  del  tempo 
di  riposo,  prescritti
dall'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione
amministrativa
del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600. 
  7. Il conducente che non
rispetta per oltre  il  10 
per  cento  il
limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale  prescritti
dall'accordo  di  cui 
al  comma  1  
e'   soggetto   alla  
sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a  euro 
1.000.
Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per  cento 
il  limite
minimo dei periodi di 
riposo  settimanale  prescritti 
dal  predetto
accordo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una
somma da euro 350 a euro 1.400. Se i  limiti 
di  durata  di  cui  ai
periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento,  si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro
400 a euro 1.600. 
  8.  Il 
conducente  che,  durante 
la  guida,   non  
rispetta   le
disposizioni relative alle interruzioni previste dall'accordo
di  cui
al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento  di
una somma da euro 250 a euro 1.000. 
  9. Il conducente che
e'  sprovvisto  del 
libretto  individuale  di
controllo, dell'estratto del 
registro  di  servizio 
o  della  copia
dell'orario di servizio previsti dall'accordo di cui al  comma 
1  e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma 
da
euro 307 a euro 1.228. La stessa sanzione si applica a  chiunque 
non
ha con se'  o  tiene 
in  modo  incompleto 
o  alterato  il 
libretto
individuale di controllo, l'estratto del registro di servizio o
copia
dell'orario di servizio, fatta salva  l'applicazione  delle 
sanzioni
previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato. 
  10. Le sanzioni di cui
ai commi 4, 5, 6, 7,  8  e  9  si 
applicano
anche  agli  altri 
membri  dell'equipaggio  che 
non  osservano   le
prescrizioni previste dall'accordo di cui al comma 1. 
  11. Nei casi previsti
dai commi 4, 5, 6 e 7 del  presente  articolo
si applicano le disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo
174. 
  12. Per le violazioni
delle norme  di  cui 
al  presente  articolo,
l'impresa da cui dipende il lavoratore  al 
quale  la  violazione 
si
riferisce e' obbligata in solido con  l'autore 
della  violazione  al
pagamento della somma da questo dovuta. 
  13. L'impresa che
nell'esecuzione  dei  trasporti 
non  osserva  le
disposizioni contenute nell'accordo di cui al  comma 
1,  ovvero  non
tiene i  documenti  prescritti 
o  li  tiene 
scaduti,  incompleti  o
alterati, e' soggetta alla sanzione amministrativa del  pagamento 
di
una somma da euro 307 a euro 1.228  per 
ciascun  dipendente  cui  la
violazione si riferisce, fatta salva  l'applicazione  delle 
sanzioni
previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato. 
  14. In caso di ripetute
inadempienze si applicano  le  disposizioni
di cui ai commi 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 174. Quando le
ripetute
violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in
Stati
non facenti  parte  dell'Unione 
europea  o  dello 
Spazio  economico
europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai  medesimi
commi  15,   16,  
17   e   18  
dell'articolo   174   si  
applicano
all'autorizzazione o al 
diverso  titolo,  comunque 
denominato,  che
consente di effettuare trasporti internazionali». 
  4. All'articolo 179 del
decreto legislativo n. 285  del  1992 
sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo le
parole: «oppure non inserisce il foglio di
registrazione»  sono  inserite 
le  seguenti:  «o  
la   scheda   del
conducente»; 
    b) dopo il comma 8 e'
inserito il seguente: 
  «8-bis. In caso di
incidente con danno  a  persone 
o  a  cose, 
il
comando dal quale 
dipende  l'agente  accertatore 
segnala  il  fatto
all'autorita' competente, che dispone la verifica presso la
sede  del
titolare  della  licenza 
o  dell'autorizzazione   al  
trasporto   o
dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose
per  l'esame
dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in
corso». 
  5. All'attuazione delle
disposizioni di cui  al  presente 
articolo
l'amministrazione 
competente  provvede  nell'ambito 
delle   risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione 
vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri 
a  carico  della 
finanza
pubblica. 
 
                              Art. 31. 
(Modifiche agli articoli 177
e 189 del decreto legislativo n. 285 del
1992, in materia di mezzi di
soccorso per animali e di incidenti  con
                          danni ad animali) 
  1. Al comma 1
dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 285  del
1992, dopo il secondo periodo sono aggiunti i  seguenti: 
«L'uso  dei
predetti dispositivi 
e'  altresi'  consentito 
ai  conducenti  delle
autoambulanze, dei mezzi di soccorso  anche 
per  il  recupero 
degli
animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi
urgenti
di   istituto,   individuati  
con   decreto   del  
Ministro   delle
infrastrutture  e  dei 
trasporti.  Con  il  medesimo  decreto  
sono
disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un  animale 
in
gravi condizioni di 
salute  puo'  essere 
considerato  in  stato 
di
necessita', anche se effettuato da privati, nonche' la
documentazione
che deve essere esibita, eventualmente  successivamente  all'atto 
di
controllo da  parte  delle 
autorita'  di  polizia 
stradale  di  cui
all'articolo 12, comma 1». 
  2. All'articolo 189 del
decreto legislativo  n.  285 
del  1992  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «9-bis. L'utente  della 
strada,  in  caso 
di  incidente  comunque
ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno
o  piu'
animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di  fermarsi
e di porre in atto ogni misura idonea  ad 
assicurare  un  tempestivo
intervento di soccorso agli animali  che 
abbiano  subito  il  danno.
Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo
precedente  e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una  somma 
da
euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con
danno
a uno o piu' animali d'affezione, da reddito o protetti
devono  porre
in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo
intervento  di
soccorso. Chiunque 
non  ottempera  all'obbligo 
di  cui  al 
periodo
precedente e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento  di
una somma da euro 78 a euro 311». 
 
                              Art. 32. 
(Modifica all'articolo 180
del decreto legislativo n. 285  del  1992,
           in materia di possesso dei documenti
di guida) 
  1. Il comma 5
dell'articolo 180 del decreto legislativo n. 285  del
1992 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Il conducente deve
avere con se' il certificato di abilitazione
professionale,  la  carta 
di  qualificazione  del 
conducente  e  il
certificato di idoneita', quando prescritti». 
                              Art. 33. 
(Modifiche agli articoli  186 
e  187  e 
introduzione  dell'articolo
186-bis del decreto
legislativo n. 285 del 1992, in materia di 
guida
sotto l'influenza dell'alcool
e in stato di  alterazione  psicofisica
per uso di sostanze
stupefacenti, nonche' di guida sotto 
l'influenza
dell'alcool per conducenti di
eta' inferiore a ventuno anni per i neo
patentati  e 
per  chi  esercita 
professionalmente 
l'attivita'   di
                   trasporto di persone o di
cose) 
  1. All'articolo 186 del
decreto legislativo n. 285  del  1992 
sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
  1) alla lettera a), le
parole da:  «con  l'ammenda» 
fino  a:  «del
reato»   sono   sostituite  
dalle   seguenti:   «con  
la   sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a  euro 
2.000,
qualora sia stato accertato un 
valore  corrispondente  ad 
un  tasso
alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a  0,8 
grammi  per  litro
(g/l). All'accertamento della violazione»; 
  2) alla lettera c), le
parole da: «da  tre  mesi» 
fino  alla  fine
della lettera sono sostituite dalle seguenti:  «da 
sei  mesi  ad  un
anno, qualora sia stato accertato  un 
valore  corrispondente  ad  un
tasso  alcolemico  superiore 
a   1,5   grammi  
per   litro   (g/l).
All'accertamento  del  reato 
consegue  in  ogni 
caso  la   sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da
uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al
reato,
la durata della sospensione della patente di guida e'
raddoppiata. La
patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del  capo 
II,  sezione
II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con  la 
sentenza
di condanna ovvero di applicazione  della 
pena  su  richiesta 
delle
parti, anche se e' stata applicata la sospensione
condizionale  della
pena, e' sempre disposta la confisca del  veicolo 
con  il  quale 
e'
stato commesso il reato, salvo che il  veicolo 
stesso  appartenga  a
persona estranea al reato. Ai fini  del 
sequestro  si  applicano 
le
disposizioni di cui all'articolo 224-ter»; 
    b) il comma 2-bis e'
sostituito dal seguente: 
  «2-bis. Se il conducente
in stato di ebbrezza provoca un 
incidente
stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente  articolo 
e  al
comma 3 dell'articolo 186-bis sono  raddoppiate 
ed  e'  disposto 
il
fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo
che il
veicolo appartenga a persona estranea all'illecito.  Qualora 
per  il
conducente che provochi un incidente stradale sia stato
accertato  un
valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a  1,5 
grammi
per litro (g/1), fatto salvo 
quanto  previsto  dal 
quinto  e  sesto
periodo della lettera c) 
del  comma  2 
del  presente  articolo, 
la
patente di guida e' sempre revocata ai sensi del capo II,
sezione II,
del  titolo  VI. 
E'  fatta  salva 
in   ogni   caso  
l'applicazione
dell'articolo 222»; 
    c) al comma 5, il  terzo 
periodo  e'  sostituito 
dal  seguente:
«Copia della certificazione di cui al periodo precedente
deve  essere
tempestivamente trasmessa, a 
cura  dell'organo  di 
polizia  che  ha
proceduto agli accertamenti, al prefetto  del 
luogo  della  commessa
violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza»; 
    d) dopo il comma 9 e'
aggiunto il seguente: 
  «9-bis. Al di fuori dei
casi previsti dal comma 2-bis del 
presente
articolo, la pena detentiva 
e  pecuniaria  puo' 
essere  sostituita,
anche con il decreto penale di condanna, se non vi e'
opposizione  da
parte dell'imputato, con quella del lavoro di  pubblica 
utilita'  di
cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000,  n. 
274,
secondo le modalita' ivi previste e consistente nella
prestazione  di
un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' da
svolgere,
in via prioritaria, 
nel  campo  della 
sicurezza  e  dell'educazione
stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni
o  presso
enti o organizzazioni di assistenza  sociale 
e  di  volontariato, 
o
presso i centri 
specializzati  di  lotta 
alle  dipendenze.  Con  il
decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio
locale
di esecuzione penale ovvero gli organi di  cui 
all'articolo  59  del
decreto  legislativo  n. 
274  del  2000 
di  verificare  l'effettivo
svolgimento del lavoro di 
pubblica  utilita'.  In 
deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del
2000, il
lavoro di pubblica utilita' ha una  durata 
corrispondente  a  quella
della sanzione detentiva irrogata  e 
della  conversione  della 
pena
pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di  pubblica
utilita'. In caso di svolgimento 
positivo  del  lavoro 
di  pubblica
utilita', il giudice fissa una nuova udienza e  dichiara 
estinto  il
reato,  dispone  la 
riduzione  alla  meta' 
della   sanzione   della
sospensione  della  patente 
e  revoca  la  
confisca   del   veicolo
sequestrato. La decisione e' ricorribile in  cassazione. 
Il  ricorso
non sospende l'esecuzione a meno che il  giudice 
che  ha  emesso 
la
decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli
obblighi
connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', il
giudice
che procede o il giudice dell'esecuzione, a  richiesta 
del  pubblico
ministero o di ufficio, con le formalita' di cui all'articolo
666 del
codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della
entita'  e
delle circostanze della violazione,  dispone 
la  revoca  della 
pena
sostitutiva con ripristino di 
quella  sostituita  e 
della  sanzione
amministrativa della sospensione della patente e della  confisca. 
Il
lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non  piu' 
di
una volta». 
  2. Dopo l'articolo 186
del decreto legislativo  n.  285 
del  1992,
come da ultimo modificato dal 
comma  1  del 
presente  articolo,  e'
inserito il seguente: 
  «Art.  186-bis. 
-  (Guida  sotto  
l'influenza   dell'alcool   per
conducenti di eta' inferiore a ventuno anni, per  i 
neo-patentati  e
per  chi  esercita 
professionalmente 
l'attivita'  di  trasporto 
di
persone o di cose). - 1. E' vietato guidare dopo aver assunto
bevande
alcoliche e sotto l'influenza di queste per: 
    a) i conducenti di eta'
inferiore a ventuno anni e  i  conducenti
nei primi tre anni 
dal  conseguimento  della 
patente  di  guida 
di
categoria B; 
    b) i  conducenti 
che  esercitano  l'attivita' 
di  trasporto  di
persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87; 
    c) i conducenti che
esercitano l'attivita' di trasporto di 
cose,
di cui agli articoli 88, 89 e 90; 
    d) i conducenti
di  autoveicoli  di 
massa  complessiva  a 
pieno
carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un  rimorchio 
che
comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei
due  veicoli
superiore a 3,5 t, di autobus e di  altri 
autoveicoli  destinati  al
trasporto di persone il cui numero di postia sedere,  escluso 
quello
del conducente, e' superiore a otto, nonche' di
autoarticolati  e  di
autosnodati. 
  2. I conducenti di cui
al comma 1 che  guidino  dopo 
aver  assunto
bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono  puniti 
con  la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a
euro
624, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un
tasso
alcolemico superiore a O (zero) e non  superiore 
a  0,5  grammi 
per
litro (gli). Nel caso in cui il conducente, nelle
condizioni  di  cui
al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni
di  cui 
al
medesimo periodo sono raddoppiate. 
  3. Per i conducenti di
cui al comma 1 del  presente  articolo, 
ove
incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186,  comma 
2,  lettera
a), le  sanzioni  ivi 
previste  sono  aumentate 
di  un  terzo; 
ove
incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2,
lettere b)
e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla
meta'. 
  4. Le circostanze
attenuanti concorrenti con le aggravanti 
di  cui
al comma 3 non 
possono  essere  ritenute 
equivalenti  o  prevalenti
rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla  quantita'
della  stessa  risultante 
dall'aumento  conseguente  alla  
predetta
aggravante. 
  5. La patente di guida
e' sempre revocata, ai sensi  del  capo 
II,
sezione II, del titolo VI, qualora  sia 
stato  accertato  un 
valore
corrispondente ad un tasso alcolemico  superiore 
a  1,5  grammi 
per
litro (g/l) per i conducenti di cui alla  lettera 
d)  del  comma 
1,
ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri  conducenti 
di
cui  al  medesimo 
comma.  E'  fatta  
salva   l'applicazione   delle
disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera
c) del
comma 2 dell'articolo 186. 
  6. Si applicano le
disposizioni di cui ai commi da 3 a 
6,  8  e  9
dell'articolo 186. Salvo che il fatto costituisca piu'  grave 
reato,
in caso di rifiuto dell'accertamento  di 
cui  ai  commi 
3,  4  o  5
dell'articolo 186, il conducente e' punito con le pene  previste 
dal
comma 2, lettera c), del medesimo articolo,  aumentate 
da  un  terzo
alla meta'. La condanna per il reato di  cui 
al  periodo  precedente
comporta la  sanzione  amministrativa  accessoria 
della  sospensione
della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni
e  della
confisca del veicolo con le stesse modalita' e procedure
previste dal
citato articolo 186, comma 
2,  lettera  c), 
salvo  che  il 
veicolo
appartenga a persona estranea al reato. Se il  veicolo 
appartiene  a
persona estranea al reato, la durata della sospensione
della  patente
di guida e' raddoppiata. Con l'ordinanza con la quale e'
disposta  la
sospensione della 
patente  di  guida, 
il  prefetto  ordina 
che  il
conducente si sottoponga a visita medica secondo le
disposizioni  del
comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto e' commesso da  soggetto
gia' condannato nei due anni precedenti per  il 
medesimo  reato,  e'
sempre disposta la sanzione amministrativa  accessoria 
della  revoca
della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II,  del 
titolo
VI. 
  7. Il conducente di eta'
inferiore a diciotto anni,  per  il 
quale
sia stato accertato un valore corrispondente ad un  tasso 
alcolemico
superiore a O (zero) e non superiore a 0,5 grammi  per 
litro  (g/1),
non puo' conseguire la patente di guida  di 
categoria  B  prima 
del
compimento del diciannovesimo anno di eta'.  Il 
conducente  di  eta'
inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un
valore
corrispondente ad un tasso alcolemico  superiore 
a  0,5  grammi 
per
litro (g/l), non puo' conseguire la patente di guida di  categoria 
B
prima del compimento del ventunesimo anno di eta'».Il  conducente 
di
eta' inferiore a diciotto anni, per il quale  sia 
stato  accertatoun
valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a  0,5 
grammi
per litro (g/l), non puo' conseguire la patente di guida di
categoria
B prima del compimento del ventunesimo anno di eta'». 
  3. All'articolo 187 del
decreto legislativo n. 285  del  1992 
sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le
parole da: «da tre mesi»  fino  alla 
fine  del
comma sono sostituite dalle 
seguenti:  «da  sei 
mesi  ad  un 
anno.
All'accertamento  del  reato 
consegue  in  ogni 
caso  la   sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da
uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al
reato,
la durata della sospensione 
della  patente  e' 
raddoppiata.  Per  i
conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis,  le 
sanzioni  di
cui al primo e al secondo periodo del presente comma  sono 
aumentate
da un terzo alla meta'. Si applicano  le 
disposizioni  del  comma 
4
dell'articolo 186-bis. La patente di guida  e' 
sempre  revocata,  ai
sensi del capo II, sezione II, del titolo  VI, 
quando  il  reato 
e'
commesso da uno dei conducenti di cui  alla 
lettera  d)  del 
citato
comma 1 
dell'articolo  186-bis,  ovvero 
in  caso  di 
recidiva  nel
triennio. Con la sentenza di condanna ovvero  di 
applicazione  della
pena a  richiesta  delle 
parti,  anche  se 
e'  stata  applicata 
la
sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta  la 
confisca
del veicolo con il quale e' stato commesso il  reato, 
salvo  che  il
veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.  Ai 
fini  del
sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo
224-ter»; 
    b) al comma 1-bis, le
parole da: «e si applicano» fino alla 
fine
del comma sono sostituite dalle 
seguenti:  «e,  fatto 
salvo  quanto
previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la
patente di
guida e' sempre revocata ai sensi del capo H, sezione H,  del 
titolo
VI. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo
222»; 
    c) dopo il comma 2 e'
inserito il seguente: 
  «2-bis. Quando gli
accertamenti di cui al comma 2 forniscono 
esito
positivo  ovvero  quando 
si  ha  altrimenti 
ragionevole  motivo  di
ritenere che il conducente 
del  veicolo  si 
trovi  sotto  l'effetto
conseguente  all'uso  di 
sostanze  stupefacenti  o  
psicotrope,   i
conducenti,  nel  rispetto 
della  riservatezza  personale 
e   senza
pregiudizio per l'integrita' fisica,  possono 
essere  sottoposti  ad
accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero
analitici  su
campioni di mucosa del cavo 
orale  prelevati  a 
cura  di  personale
sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del
Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti,  di 
concerto  con  i  Ministri
dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti  la 
Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche  antidroga
e il Consiglio superiore 
di  sanita',  da 
adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente 
disposizione,
sono stabilite le modalita', senza nuovi o maggiori  oneri 
a  carico
del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di  cui
al  periodo  precedente 
e  le  caratteristiche  degli 
strumenti  da
impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a
garantire  la
neutralita' finanziaria di cui al  precedente 
periodo,  il  medesimo
decreto puo' prevedere che gli accertamenti di cui al
presente  comma
siano effettuati, anziche' su campioni di mucosa del cavo  orale, 
su
campioni di fluido del cavo orale»; 
    d) il comma 3 e'
sostituito dal seguente: 
  «3. Nei casi previsti
dal comma 2-bis, qualora  non  sia 
possibile
effettuare il prelievo a 
cura  del  personale 
sanitario  ausiliario
delle forze di 
polizia  ovvero  qualora 
il  conducente  rifiuti 
di
sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di  polizia 
stradale  di  cui
all'articolo 12, commi 1 e 2, 
fatti  salvi  gli 
ulteriori  obblighi
previsti dalla legge, accompagnano  il 
conducente  presso  strutture
sanitarie fisse o mobili afferenti  ai 
suddetti  organi  di  polizia
stradale ovvero presso le 
strutture  sanitarie  pubbliche 
o  presso
quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il
prelievo
di campioni di liquidi biologici 
ai  fini  dell'effettuazione  degli
esami necessari ad accertare la presenza di sostanze  stupefacenti 
o
psicotrope.  Le  medesime 
disposizioni  si  applicano 
in  caso   di
incidenti, compatibilmente con 
le  attivita'  di 
rilevamento  e  di
soccorso»; 
    e) al comma 5, il
secondo periodo e' soppresso; 
    f) al comma 6, dopo le
parole:  «sulla  base» 
sono  inserite  le
seguenti: «dell'esito degli accertamenti analitici di  cui 
al  comma
2-bis, ovvero»; 
    g) al comma 8, le
parole: «di  cui  ai 
commi  2,  3 
o  4»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4»; 
    h) dopo il comma 8 e'
aggiunto il seguente: 
  «8-bis. Al di fuori dei
casi previsti dal comma 1-bis del 
presente
articolo, la pena detentiva 
e  pecuniaria  puo' 
essere  sostituita,
anche con il decreto penale di condanna, se non vi e'
opposizione  da
parte dell'imputato, con quella del lavoro di  pubblica 
utilita'  di
cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000,  n. 
274,
secondo le modalita' ivi previste e consistente nella
prestazione  di
un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' da
svolgere,
in via prioritaria, 
nel  campo  della 
sicurezza  e  dell'educazione
stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni
o  presso
enti o 
organizzazioni  di  assistenza 
sociale  e  di 
volontariato,
nonche'  nella  partecipazione  ad  
un   programma   terapeutico  
e
socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come  definito 
ai
sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al
decreto  del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.  Con 
il  decreto
penale o con la sentenza il 
giudice  incarica  l'ufficio 
locale  di
esecuzione penale ovvero 
gli  organi  di 
cui  all'articolo  59  del
decreto  legislativo  n. 
274  del  2000 
di  verificare  l'effettivo
svolgimento del lavoro di 
pubblica  utilita'.  In 
deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del
2000, il
lavoro di pubblica utilita' ha una  durata 
corrispondente  a  quella
della sanzione detentiva irrogata  e 
della  conversione  della 
pena
pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di  pubblica
utilita'. In caso di svolgimento 
positivo  del  lavoro 
di  pubblica
utilita', il giudice fissa una nuova udienza e  dichiara 
estinto  il
reato,  dispone  la 
riduzione  alla  meta' 
della   sanzione   della
sospensione  della  patente 
e  revoca  la   confisca  
del   veicolo
sequestrato. La decisione e' ricorribile in  cassazione. 
Il  ricorso
non sospende l'esecuzione a meno che il  giudice 
che  ha  emesso 
la
decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli
obblighi
connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', il
giudice
che procede o il giudice dell'esecuzione, a  richiesta 
del  pubblico
ministero o di ufficio, con le formalita' di cui all'articolo
666 del
codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della
entita'  e
delle circostanze della violazione,  dispone 
la  revoca  della 
pena
sostitutiva con ripristino di 
quella  sostituita  e 
della  sanzione
amministrativa della sospensione della patente e della  confisca. 
Il
lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non  piu' 
di
una volta». 
  4. Le disposizioni degli
articoli 186, 186-bis e  187  del 
decreto
legislativo n. 285 del 1992, rispettivamente modificate e  introdotte
dal presente articolo, entrano 
in  vigore  il 
giorno  successivo  a
quello  della  pubblicazione 
della  presente  legge 
nella  Gazzetta
Ufficiale. 
 
                              Art. 34. 
(Modifica all'articolo 191
del decreto legislativo n. 285  del  1992,
               in materia di attraversamenti
pedonali) 
  1. All'articolo 191 del
decreto legislativo n.  285  del 
1992,  il
comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Quando il traffico
non e' regolato da agenti o da 
semafori,  i
conducenti  devono  fermarsi 
quando  i   pedoni  
transitano   sugli
attraversamenti 
pedonali.  Devono  altresi' 
dare   la   precedenza,
rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che  si 
accingono
ad attraversare sui 
medesimi  attraversamenti  pedonali. 
Lo  stesso
obbligo sussiste per i conducenti  che 
svoltano  per  inoltrarsi 
in
un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento
pedonale,
quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il
divieto
per i pedoni di cui all'articolo 190, comma 4». 
 
                              Art. 35. 
(Modifiche all'articolo 200
del decreto legislativo n. 285 del  1992,
   in materia di contestazione e
verbalizzazione delle violazioni) 
  1. All'articolo 200 del
decreto legislativo n. 285  del  1992 
sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le
parole: «La violazione,  quando  e' 
possibile,
deve essere» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei
casi  di 
cui
all'articolo 201, comma 1-bis, la violazione,  quando 
e'  possibile,
deve essere»; 
    b) il comma 2 e'
sostituito dal seguente: 
  «2.  Dell'avvenuta 
contestazione  deve  essere  
redatto   verbale
contenente anche le dichiarazioni che  gli 
interessati  chiedono  vi
siano inserite.  Il  verbale, 
che  puo'  essere 
redatto  anche  con
l'ausilio di sistemi informatici, contiene  la 
sommaria  descrizione
del fatto accertato, gli elementi  essenziali 
per  l'identificazione
del trasgressore e la targa del veicolo con cui e' stata
commessa  la
violazione.  Nel  regolamento 
sono  determinati  i  
contenuti   del
verbale». 
 
                              Art. 36. 
(Modifiche all'articolo 201
del decreto legislativo n. 285 del  1992,
            in materia di notificazione delle
violazioni) 
  1. All'articolo 201 del
decreto legislativo n. 285  del  1992 
sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le  parole: 
«entro  centocinquanta  giorni» 
sono
sostituite,  ovunque  ricorrono, 
dalle  seguenti:   «entro  
novanta
giorni»; 
    b) al comma 1, dopo il
quarto periodo e'  inserito  il 
seguente:
«Quando  la  violazione 
sia  stata  contestata  
immediatamente   al
trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno  dei 
soggetti
individuati  ai  sensi  
dell'articolo   196   entro  
cento   giorni
dall'accertamento della violazione»; 
    c) al comma 1-bis, la
lettera g) e' sostituita dalla seguente: 
  «g) rilevazione degli
accessi di veicoli non autorizzati ai 
centri
storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali,  o 
della
circolazione sulle corsie 
e  sulle  strade 
riservate  attraverso  i
dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della
legge  15
maggio 1997, n. 127»; 
    d) al comma 1-bis,
dopo la lettera g) e' inserita la seguente: 
  «g-bis) accertamento
delle violazioni di  cui  agli 
articoli  141,
143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213 e 214, per mezzo  di 
appositi
dispositivi o apparecchiature di rilevamento»; 
    e) al comma 1-ter,
l'ultimo periodo e' sostituito  dai  seguenti:
«Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma  1-bis 
non  e'
necessaria la presenza 
degli  organi  di 
polizia  stradale  qualora
l'accertamento  
avvenga   mediante   rilievo  
con   dispositivi   o
apparecchiature che sono stati 
omologati  ovvero  approvati 
per  il
funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti
devono
essere gestiti direttamente dagli organi di polizia
stradale  di  cui
all'articolo 12, comma 1»; 
    f) dopo il comma 1-ter
e' inserito il seguente: 
  «1-quater. In occasione
della rilevazione delle violazioni 
di  cui
al comma 1-bis, lettera g-bis), non e' necessaria la  presenza 
degli
organi di polizia stradale qualora  l'accertamento  avvenga 
mediante
dispositivi  o  apparecchiature  che 
sono  stati  omologati  
ovvero
approvati per il funzionamento in modo completamente automatico.
Tali
strumenti 
  devono essere gestiti
direttamente dagli organi di polizia stradale
di cui all'articolo 12, comma 1, e fuori dei centri  abitati 
possono
essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada
individuati
dai  prefetti,   secondo  
le   direttive   fornite  
dal   Ministero
dell'interno, 
sentito  il  Ministero 
delle  infrastrutture  e   dei
trasporti. I tratti di strada 
di  cui  al 
periodo  precedente  sono
individuati  tenendo  conto 
del  tasso  di 
incidentalita'  e  delle
condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico». 
  2. Le disposizioni
dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285
del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1, lettere a) e
b), del
presente articolo, si applicano alle violazioni commesse dopo la
data
di entrata in vigore della presente legge. 
 
                              Art. 37. 
(Modifiche agli articoli 202
e 207 del decreto legislativo n. 285 del
1992, in materia di pagamento
in misura ridotta e di sanzioni  per  i
       veicoli immatricolati all'estero o
muniti di targa EE) 
  1. All'articolo 202 del
decreto legislativo n. 285 del 
1992,  dopo
il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. In  deroga 
a  quanto  previsto  dal 
comma  2,  quando 
la
violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in
tutte le
ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della
massa
complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5,
6  e
7, e' commessa da un conducente 
titolare  di  patente 
di  guida  di
categoria  C,  C+E, 
D  o  D+E  
nell'esercizio  
dell'attivita'   di
autotrasporto  di  persone 
o  cose,  il 
conducente  e'  ammesso 
ad
effettuare immediatamente, nelle 
mani  dell'agente  accertatore, 
il
pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L'agente
trasmette  al
proprio comando o ufficio 
il  verbale  e 
la  somma  riscossa 
e  ne
rilascia ricevuta  al  trasgressore,facendo  menzione 
del  pagamento
nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. 
  2-ter. Qualora il
trasgressore non si avvalga della facolta' di cui
al comma 2-bis, e' tenuto a versare all'agente accertatore,
a  titolo
di cauzione, una somma pari alla meta'  del 
massimo  della  sanzione
pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della  cauzione
e' fatta menzione nel verbale di contestazione della  violazione. 
La
cauzione e' versata al comando o ufficio da cui l'agente  accertatore
dipende. 
  2-quater. In mancanza
del versamento della cauzione di cui al comma
2-ter, e' disposto il fermo amministrativo del veicolo fino
a  quando
non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un
periodo
non superiore a 
sessanta  giorni.  Il 
veicolo  sottoposto  a 
fermo
amministrativo e' affidato in 
custodia,  a  spese 
del  responsabile
della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi
del  comma
1 dell'articolo 214-bis». 
  2. All'articolo 207 del
decreto legislativo n. 285  del  1992 
sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3 e'
aggiunto, in  fine,  il 
seguente  periodo:  «Il
veicolo sottoposto a fermo amministrativo e' affidato in
custodia,  a
spese  del  responsabile 
della  violazione,  ad 
uno  dei   soggetti
individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis»; 
    b) il comma 4-bis e'
abrogato. 
 
                              Art. 38. 
(Introduzione dell'articolo
202-bis del decreto  legislativo  n.  285
    del 1992, in materia di rateazione delle
sanzioni pecuniarie) 
  1. Dopo l'articolo 202
del decreto legislativo n. 285 del 
1992  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 202-bis. -
(Rateazione delle sanzioni 
pecuniarie).  -  1.  I
soggetti  tenuti  al 
pagamento  di   una  
sanzione   amministrativa
pecuniaria per una o piu' violazioni  accertate 
contestualmente  con
uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che  versino 
in
condizioni economiche disagiate, possono richiedere  la 
ripartizione
del pagamento in rate mensili. 
  2. Puo' avvalersi della
facolta' di cui al comma 1 chi e' 
titolare
di un reddito imponibile 
ai  fini  dell'imposta 
sul  reddito  delle
persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non  superiore
a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se  l'interessato
convive  con  il 
coniuge  o  con 
altri  familiari,  il 
reddito  e'
costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo
periodo da
ogni componente della famiglia, compreso l'istante,  e 
i  limiti  di
reddito di cui al periodo precedente sono elevati  di 
euro  1.032,91
per ognuno dei familiari conviventi. 
  3. La richiesta di cui
al comma 1 e' presentata  al  prefetto, 
nel
caso  in  cui 
la  violazione  sia 
stata  accertata  da 
funzionari,
ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1  dell'articolo
208.  E'  presentata 
al  presidente  della 
giunta   regionale,   al
presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in
cui  la
violazione sia stata accertata da  funzionari, 
ufficiali  e  agenti,
rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni. 
  4.  Sulla 
base  delle  condizioni 
economiche  del  richiedente 
e
dell'entita' della somma da pagare, l'autorita' di  cui 
al  comma  3
dispone la ripartizione del pagamento fino ad un  massimo 
di  dodici
rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un
massimo di
ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000,
fino  ad
un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto  supera 
euro  5.000.
L'importo di ciascuna rata non puo'  essere 
inferiore  a  euro 
100.
Sulle somme il cui pagamento e' stato  rateizzato 
si  applicano  gli
interessi al  tasso  previsto 
dall'articolo  21,  primo 
comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  e
successive modificazioni. 
  5. L'istanza di cui al
comma 1 deve essere presentata entro 
trenta
giorni  dalla  data 
di  contestazione  o 
di   notificazione   della
violazione. La presentazione 
dell'istanza  implica  la 
rinuncia  ad
avvalersi della facolta' di ricorso al prefetto di  cui 
all'articolo
203 e di ricorso al giudice di 
pace  di  cui 
all'articolo  204-bis.
L'istanza  e'  comunicata 
dall'autorita'  ricevente  all'ufficio  
o
comando da cui dipende l'organo 
accertatore.  Entro  novanta 
giorni
dalla presentazione dell'istanza l'autorita' di cui al  comma 
3  del
presente articolo 
adotta  il  provvedimento 
di  accoglimento  o  di
rigetto. Decorso il termine di cui al periodo  precedente, 
l'istanza
si intende respinta. 
  6. La notificazione
all'interessato dell'accoglimento dell'istanza,
con la determinazione delle modalita' e dei tempi  della 
rateazione,
ovvero del provvedimento di rigetto e' effettuata con le
modalita' di
cui all'articolo 201. Con le modalita' di cui al  periodo 
precedente
e' notificata la comunicazione della decorrenza del termine di
cui al
quarto periodo del comma 5 del presente articolo e degli
effetti  che
ne derivano ai sensi del medesimo comma. L'accoglimento
dell'istanza,
il rigetto o la decorrenza 
del  termine  di 
cui  al  citato 
quarto
periodo del comma 5 sono comunicati  al 
comando  o  ufficio 
da  cui
dipende l'organo accertatore. 
  7. In caso di
accoglimento dell'istanza, il comando 
o  ufficio  da
cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del
pagamento
di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della  prima 
rata  o,
successivamente, di due rate, il debitore decade
automaticamente  dal
beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del
comma  3
dell'articolo 203. 
  8. In caso di rigetto
dell'istanza,  il  pagamento 
della  sanzione
amministrativa pecuniaria deve avvenire  entro 
trenta  giorni  dalla
notificazione del relativo provvedimento ovvero  dalla 
notificazione
di cui al secondo periodo del comma 6. 
  9. Con 
decreto  del  Ministro 
dell'interno,  di  concerto 
con  i
Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle  politiche
sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono
disciplinate  le
modalita' di attuazione del presente articolo. 
  10. Con decreto del
Ministro  dell'economia  e 
delle  finanze,  di
concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro  e 
delle  politiche
sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono
aggiornati  ogni
due anni gli importi di cui 
ai  commi  1,  2  e 
4  in  misura 
pari
all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice  dei 
prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi
nei due
anni precedenti. Il decreto di cui  al 
presente  comma  e'  adottato
entro il 1° dicembre di ogni biennio  e 
gli  importi  aggiornati 
si
applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo». 
 
                              Art.
39. 
(Modifiche agli articoli
204-bis e 205 del decreto legislativo n. 285
del 1992, in materia di
ricorso al giudice di pace e di opposizione) 
  1. All'articolo 204-bis
del decreto legislativo  n.  285 
del  1992
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e'
sostituito dai seguenti: 
  «3. Il ricorso e il
decreto con cui il giudice fissa 
l'udienza  di
comparizione sono notificati, a cura della cancelleria,
all'opponente
o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e ai
soggetti  di
cui al comma 4-bis, anche 
a  mezzo  di 
fax  o  per 
via  telematica
all'indirizzo elettronico comunicato ai  sensi  dell'articolo  7  del
regolamento di cui al decreto 
del  Presidente  della 
Repubblica  13
febbraio 2001, n. 123. 
  3-bis.  Tra 
il  giorno  della  
notificazione   e   l'udienza  
di
comparizione devono 
intercorrere  termini  liberi 
non  maggiori  di
trentagiorni, se il luogo della notificazione si trova in  Italia, 
o
di sessanta giorni, se si trova all'estero. Se  il 
ricorso  contiene
istanza di sospensione 
del  provvedimento  impugnato, 
l'udienza  di
comparizione deve essere fissata dal giudice entro venti  giorni 
dal
deposito dello stesso. 
  3-ter. L'opposizione non
sospende l'esecuzione  del  provvedimento,
salvo  che  il 
giudice,  concorrendo  gravi 
e  documentati  motivi,
disponga diversamente nella prima udienza  di 
comparizione,  sentite
l'autorita' che ha adottato il provvedimento e la  parte 
ricorrente,
con ordinanza motivata e impugnabile con ricorso in tribunale»; 
    b) dopo il comma 4 e'
inserito il seguente: 
  «4-bis. La
legittimazione passiva nel giudizio di cui 
al  presente
articolo spetta al prefetto, quando le violazioni opposte
sono  state
accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato,  nonche' 
da
funzionari e agenti delle Ferrovie  dello 
Stato,  delle  ferrovie 
e
tranvie in concessione e dell'ANAS;  spetta 
a  regioni,  province 
e
comuni, quando le violazioni 
sono  state  accertate 
da  funzionari,
ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle
province  e
dei comuni o, comunque, quando 
i  relativi  proventi 
sono  ad  essi
devoluti  ai  sensi 
dell'articolo  208.  Il 
prefetto  puo'   essere
rappresentato in 
giudizio  da  funzionari 
della  prefettura-ufficio
territoriale del Governo»; 
    c) il comma 5 e'
sostituito dal seguente: 
  «5. In caso di rigetto
del ricorso, il giudice  di  pace 
determina
l'importo della sanzione 
e  impone  il 
pagamento  della  somma 
con
sentenza immediatamente eseguibile. Il  pagamento 
della  somma  deve
avvenire entro i trenta giorni successivi  alla 
notificazione  della
sentenza e deve essere effettuato  a 
vantaggio  dell'amministrazione
cui appartiene l'organo accertatore, con le modalita' di
pagamento da
questa determinate»; 
    d) al comma 6, le
parole: «che superino l'importo della 
cauzione
prestata all'atto del deposito del ricorso» sono soppresse; 
    e) e' aggiunto, in
fine, il seguente comma: 
  «9-bis. La sentenza con
cui e' accolto o rigettato  il  ricorso 
e'
trasmessa, entro trenta giorni dal deposito, a cura della
cancelleria
del  giudice,  all'ufficio 
o  comando  da  
cui   dipende   l'organo
accertatore». 
  2. Il comma 3
dell'articolo 205 del decreto legislativo n. 285  del
1992 e' abrogato. 
 
                              Art. 40. 
 (Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo
n. 285 del  1992,
in materia di destinazione
dei proventi delle sanzioni amministrative
                             pecuniarie) 
  1. All'articolo 208 del
decreto legislativo n. 285  del  1992 
sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, primo
periodo, dopo le parole: «e  delle  finanze»
sono inserite le seguenti: «, dell'interno»; 
    b) dopo il comma 3 e'
inserito il seguente: 
  «3-bis. Il  Ministro 
delle  infrastrutture  e 
dei  trasporti,  il
Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione,
dell'universita'
e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento,  entro 
il  31
marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di
cui al
comma 2 effettuato nell'anno precedente»; 
    c) i commi 4, 4-bis e
5 sono sostituiti dai seguenti: 
  «4. Una quota pari al 50
per cento dei proventi spettanti agli enti
di cui al secondo periodo del comma 1 e' destinata: 
    a) in misura non
inferiore a un quarto della quota, a 
interventi
di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, dimessa a
norma
e di  manutenzione  della 
segnaletica  delle  strade 
di  proprieta'
dell'ente; 
    b)  in 
misura  non  inferiore 
a  un  quarto 
della  quota,   al
potenziamento delle attivita' di controllo e  di 
accertamento  delle
violazioni in materia 
di  circolazione  stradale, 
anche  attraverso
l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei
servizi
di polizia provinciale e di polizia municipale di  cui 
alle  lettere
d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12; 
    c) ad altre finalita'
connesse al miglioramento  della  sicurezza
stradale, relative 
alla  manutenzione  delle 
strade  di  proprieta'
dell'ente, all'installazione, all' ammodernamento, al  potenziamento,
alla messa  a  norma 
e  alla  manutenzione 
delle  barriere  e  alla
sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla
redazione
dei piani di cui all'articolo 
36,  a  interventi 
per  la  sicurezza
stradale a  tutela  degli 
utenti  deboli,  quali 
bambini,  anziani,
disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte
degli  organi
di polizia locale, nelle scuole di ogni  ordine 
e  grado,  di  corsi
didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di
assistenza
e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed
e) del
comma 1 dell'articolo 12, alle misure  di 
cui  al  comma 
5-bis  del
presente articolo e a interventi a favore della mobilita'
ciclistica. 
  5. Gli enti di cui
al  secondo  periodo 
del  comma  1 
determinano
annualmente, con delibera della giunta, le quote  da 
destinare  alle
finalita' di cui al comma 4. Resta facolta'  dell'ente 
destinare  in
tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi
alle
finalita' di cui al citato comma 4. 
  5-bis. La quota dei
proventi di cui alla lettera  c)  del 
comma  4
puo' anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto
nelle
forme di contratti a 
tempo  determinato  e 
a  forme  flessibili 
di
lavoro, ovvero al finanziamento 
di  progetti  di 
potenziamento  dei
servizi  di  controllo 
finalizzati  alla  sicurezza 
urbana  e  alla
sicurezza stradale, nonche' a progetti di potenziamento  dei 
servizi
notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli
articoli  186,
186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e  attrezzature 
dei
Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia
municipale di
cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12,
destinati
al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla  sicurezza
urbana e alla sicurezza stradale». 
  2. Fermo restando quanto
previsto dal comma 2 dell'articolo 208 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, i proventi spettanti
allo  Stato
di cui al comma 1 del citato articolo 208,  ulteriori 
rispetto  alle
esigenze di complessiva compensazione finanziaria e di
equilibrio  di
bilancio, sono individuati a consuntivo, annualmente, con
decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze. Con successivo  decreto 
del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  di 
concerto  con  i
Ministeri dell'interno, 
dell'istruzione, 
dell'universita'  e  della
ricerca e dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle  esigenze
di finanza pubblica, una quota parte delle risorse accertate ai
sensi
del periodo precedente e' destinata alle seguenti finalita': 
    a) al Ministero  delle 
infrastrutture  e  dei 
trasporti,  nella
misura del 25 per cento del totale annuo, per la
realizzazione  degli
interventi previsti nei programmi annuali  di 
attuazione  del  Piano
nazionale della sicurezza stradale; una  quota 
non  inferiore  a  un
quarto delle risorse di cui alla 
presente  lettera  e' 
destinata  a
interventi   
specificamente    finalizzati    alla    
sostituzione,
all'ammodernamento, al potenziamento,  alla 
messa  a  norma 
e  alla
manutenzione  della  segnaletica 
stradale;  un'ulteriore  quota 
non
inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente  lettera 
e'
destinata, ad esclusione delle strade e delle autostrade
affidate  in
concessione, a interventi 
di  installazione,  di 
potenziamento,  di
messa  a  norma 
e  di  manutenzione 
delle  barriere,   nonche'  
di
sistemazione del manto stradale; 
    b) al Ministero
dell'interno, nella misura del 10 per 
cento  del
totale annuo, per l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature
delle
forze di polizia, di cui all'articolo 12, comma 1,  lettere 
a),  b),
c), d) e f-bis), del decreto legislativo n. 285 del 1992
destinati al
potenziamento dei servizi di 
controllo  finalizzati  alla 
sicurezza
della circolazione stradale e ripartiti annualmente con  decreto 
del
Ministro dell'interno, 
proporzionalmente 
all'ammontare  complessivo
delle sanzioni relative a 
violazioni  accertate  da 
ciascuna  delle
medesime forze di polizia; 
    c) al Ministero
dell'interno, nella misura del 5 
per  cento  del
totale  annuo,  per 
le  spese   relative  
all'effettuazione   degli
accertamenti di cui agli articoli 186,  186-bis 
e  187  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992, comprese le spese sostenute da  soggetti
pubblici su richiesta degli organi di polizia; 
    d)  al 
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'   e  
della
ricerca, nella misura del 5 
per  cento  del 
totale  annuo,  per  la
predisposizione dei programmi obbligatori di  cui 
all'articolo  230,
comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992; 
    e) al Ministero
dell'interno, nella misura del 5 
per  cento  del
totale annuo, per garantire la piena funzionalita'  degli 
organi  di
polizia stradale, la repressione dei comportamenti di infrazione
alla
guida ed il controllo sull'efficienza dei veicoli. 
  3. Le  entrate 
di  cui  al 
comma  2  affluiscono 
ad  un'apposita
contabilita' speciale per essere destinate  alle 
finalita'  indicate
dal citato comma 2. 
  4. La  destinazione 
dei  proventi  delle 
sanzioni  amministrative
pecuniarie  di  cui 
al  presente  articolo 
e'   determinata   dalle
amministrazioni a consuntivo, attribuendo carattere di  priorita' 
ai
programmi di spesa gia' avviati o pianificati. 
 
                              Art. 41. 
(Introduzione dell'articolo
214-ter del decreto  legislativo  n.  285
    del 1992, in materia di destinazione dei
veicoli confiscati) 
  1. Dopo l'articolo
214-bis del decreto legislativo n. 285 del 
1992
e' inserito il seguente: 
  «Art. 214-ter. -
(Destinazione dei  veicoli  confiscati). 
-  1.  I
veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di  provvedimento 
definitivo
di confisca adottato ai sensi degli articoli 186,  commi 
2,  lettera
c), 2-bis e 7, 186-bis, comma 
6,  e  187, 
commi  1  e 
1-bis,  sono
assegnati  agli  organi 
di  polizia  che 
ne   facciano   richiesta,
prioritariamente per attivita' finalizzate a garantire  la 
sicurezza
della circolazione stradale, ovvero ad altri organi dello Stato
o  ad
altri enti pubblici non 
economici  che  ne 
facciano  richiesta  per
finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela  ambientale.
Qualora gli organi o enti di cui al periodo precedente non
presentino
richiesta di assegnazione, i 
beni  sono  posti 
in  vendita.  Se  la
procedura  di  vendita 
e'  antieconomica,  con  
provvedimento   del
dirigente del competente ufficio del Ministero dell'economia
e  delle
finanze e' disposta la cessione gratuita o la distruzione  del 
bene.
Il provvedimento e' comunicato al pubblico  registro 
automobilistico
per l'aggiornamento delle iscrizioni. Si  applicano 
le  disposizioni
del comma ibis dell' articolo 214-bis. 
  2. Si applicano, in
quanto compatibili, l'articolo 2-undecies della
legge  31  maggio 
1965,  n.  575, 
e  successive  modificazioni,   e
l'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni
legislative  in
materia doganale, di cui al decreto del Presidente  della 
Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, e successive  modificazioni,  concernenti 
la
gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili
registrati». 
 
                              Art. 42. 
(Modifiche all'articolo 218 e
introduzione dell'articolo 218-bis  del
decreto  legislativo 
n.  285  del 
1992,  in  materia 
di   sanzione
accessoria della sospensione
della patente e  di  applicazione 
della
           sospensione della patente per i
neo-patentati) 
  1. All'articolo 218 del
decreto legislativo n. 285  del  1992  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e'
sostituito dal seguente: 
  «2. L'organo  che 
ha  ritirato  la 
patente  di  guida 
la  invia,
unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal
ritiro,  alla
prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il  termine 
di
cui al primo periodo, 
il  conducente  a 
cui  e'  stata 
sospesa  la
patente, solo nel caso in 
cui  dalla  commessa 
violazione  non  sia
derivato un incidente, puo' presentare istanza al prefetto
intesa  ad
ottenere un permesso 
di  guida,  per 
determinate  fasce  orarie, 
e
comunque di non oltre tre ore al 
giorno,  adeguatamente  motivato 
e
documentato per ragioni di 
lavoro,  qualora  risulti 
impossibile  o
estremamente  gravoso  raggiungere 
il  posto  di 
lavoro  con  mezzi
pubblici o comunque non 
propri,  ovvero  per 
il  ricorrere  di  una
situazione  che  avrebbe 
dato  diritto  alle 
agevolazioni  di   cui
all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il
prefetto, nei
quindici  giorni  successivi, 
emana  l'ordinanza   di  
sospensione,
indicando il periodo al quale si estende la sospensione
stessa.  Tale
periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni  singola 
norma,
e' determinato in relazione all'entita'  del 
danno  apportato,  alla
gravita'  della  violazione 
commessa,  nonche'   al  
pericolo   che
l'ulteriore 
circolazione  potrebbe  cagionare.  
Tali   due   ultimi
elementi, unitamente alle motivazioni dell'istanza di cui
al  secondo
periodo ed alla relativa documentazione, sono altresi'  valutati 
dal
prefetto per decidere della 
predetta  istanza.  Qualora 
questa  sia
accolta, il periodo di sospensione  e' 
aumentato  di  un 
numero  di
giorni pari al doppio delle complessive ore per  le 
quali  e'  stata
autorizzata la  guida,  arrotondato 
per  eccesso.  L'ordinanza, 
che
eventualmente  reca   l'autorizzazione   alla  
guida,   determinando
espressamente  fasce  orarie 
e  numero  di 
giorni,  e'   notificata
immediatamente all'interessato, che deve esibirla ai fini della
guida
nelle situazioni autorizzate. L'ordinanza e' altresi'
comunicata, per
i  fini  di 
cui  all'articolo  226, 
comma  11,  all'anagrafe 
degli
abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal
giorno
del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non  sia 
emanata  nel
termine di quindici giorni, il titolare della patente puo'  ottenerne
la restituzione da parte della prefettura. Il permesso  di 
guida  in
costanza di sospensione della patente puo' essere concesso  una 
sola
volta»; 
    b) al comma 3, le
parole: «dalle iscrizioni sulla 
patente»  sono
sostituite   dalle   seguenti:  
«dall'interrogazione  
dell'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida»; 
    c) al comma 4, le
parole: «viene comunicata al competente ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri, che la iscrive nei
propri
registri» sono sostituite dalle seguenti: «e' comunicata
all'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida»; 
    d) al comma  6, 
dopo  le  parole: 
«circola  abusivamente»  sono
inserite le seguenti: «, anche avvalendosi del permesso di  guida 
di
cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti  dall'ordinanza  del
prefetto con cui il permesso e' stato concesso,». 
  2. Dopo l'articolo 218
del decreto legislativo n. 285 del 
1992  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 218-bis. -
(Applicazione della sospensione della patente 
per
i neo-patentati). - 1. Salvo 
che  sia  diversamente 
disposto  dalle
norme del titolo V, nei primi tre anni dalla  data 
di  conseguimento
della patente di categoria B, quando e' commessa una  violazione 
per
la quale e' prevista 
l'applicazione  della  sanzione 
amministrativa
accessoriadella sospensione della patente, di cui  all'articolo 
218,
la durata della sospensione e' 
aumentata  di  un 
terzo  alla  prima
violazione ed e' raddoppiata per le violazioni successive. 
  2. Qualora, nei primi
tre anni dalla data  di  conseguimento 
della
patente di categoria B, il titolare abbia commesso una
violazione per
la quale e' prevista 
l'applicazione  della  sanzione 
amministrativa
accessoria della sospensione della patente per un periodo
superiore a
tre mesi, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi
cinque
anni dalla data di conseguimento della patente. 
  3. Le disposizioni di
cui ai commi 1 e  2  si 
applicano  anche  al
conducente titolare di patente di categoria A, qualora non abbia
gia'
conseguito anche  la  patente 
di  categoria  B. 
Se  la  patente 
di
categoria B e' conseguita successivamente al rilascio  della 
patente
di categoria A, le disposizioni di cui ai  citati 
commi  1  e  2  si
applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria
B». 
 
                              Art. 43. 
(Modifiche agli articoli 219,
219-bis  e  222,modifica 
dell'articolo
223 e abrogazione
dell'articolo 130-bis del  decreto  legislativo 
n.
 285 del 1992, in materia di revoca e ritiro
della patente di guida) 
  1. All'articolo 219 del
decreto legislativo n. 285  del  1992 
sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3-bis, le
parole: «dopo che sia trascorso 
almeno  un
anno» sono sostituite 
dalle  seguenti:  «dopo 
che  siano  trascorsi
almeno due anni» ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  «Fino
alla data di entrata in vigore 
della  disciplina  applicativa 
delle
disposizioni della direttiva 2006/ 126/CE del  Parlamento 
europeo  e
del Consiglio, del 20 dicembre 2006, i soggetti  ai 
quali  e'  stata
revocata  la  patente 
non  possono  conseguire 
il  certificato   di
idoneita' per la guida  di  ciclomotori 
ne'  possono  condurre 
tali
veicoli»; 
    b) sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi: 
  «3-ter. Quando la revoca
della  patente  di 
guida  e'  disposta 
a
seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e
187, non
e' possibile conseguire una nuova patente di guida prima di
tre  anni
a decorrere dalla data di accertamento del reato. 
  3-quater. La revoca
della patente di guida ad uno dei conducenti di
cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che  consegue
all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186,
comma  2,
lettere b) e c), 
  e  187, 
costituisce  giusta  causa 
di  licenziamento   ai  
sensi
dell'articolo 2119 del codice civile». 
  2. All'articolo 219-bis
del decreto legislativo  n.  285 
del  1992
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e'
sostituito dal seguente: 
  «1. Nell'ipotesi in cui,
ai sensi del presente codice, e' 
disposta
la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della
sospensione o
della revoca della patente di guida e la violazione da  cui 
discende
e'  commessa  da 
un   conducente   di  
ciclomotore,   le   sanzioni
amministrative si applicano al certificato di  idoneita' 
alla  guida
posseduto ai sensi dell'articolo 116, commi 1-bis e Iter, ovvero
alla
patente posseduta ai 
sensi  dell'articolo  116, 
comma  1-quinquies,
secondo le procedure degli articoli 216, 218, 219 e 223. In  caso 
di
circolazione  durante  il 
periodo  di  applicazione 
delle  sanzioni
accessorie si  applicano  le 
sanzioni  amministrative  di  cui  agli
articoli 216, 218 e 219. Si applicano altresi' le
disposizioni  dell'
articolo 126-bis»; 
    b) il comma 2 e'
abrogato. 
  3. Al comma 2
dell'articolo 222 del decreto legislativo n. 285  del
1992, le parole: «di cui al 
terzo  periodo»  sono 
sostituite  dalle
seguenti: «di cui al secondo o al terzo periodo». 
  4. L'articolo 223
del  decreto  legislativo 
n.  285  del 
1992  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 223. - (Ritiro
della  patente  di 
guida  in  conseguenza 
di
ipotesi di reato). 1. Nelle ipotesi di reato per le quali e'
prevista
la sanzione 
amministrativa  accessoria  della 
sospensione  o  della
revoca della patente di guida, l'agente o l'organo
accertatore  della
violazione  ritira  immediatamente  la 
patente   e   la  
trasmette,
unitamente al 
rapporto,  entro  dieci 
giorni,  tramite  il 
proprio
comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale  del 
Governo
del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti
gli  atti,
dispone la sospensione provvisoria della validita' della  patente 
di
guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento,
per  i 
fini
di  cui  all'articolo 
226,  comma  11, 
e'  comunicato  all'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida. 
  2. Le disposizioni del
comma 1 del presente articolo  si  applicano
anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e
3. La
trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del  rapporto
e  del  verbale 
di  contestazione,  e' 
effettuata   dall'agente   o
dall'organo  che  ha 
proceduto  al  rilevamento 
del  sinistro.   Il
prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati
elementi
di un'evidente 
responsabilita',  la  sospensione 
provvisoria  della
validita' della patente di guida fino ad un massimo di tre anni.
  3. Il cancelliere del
giudice che ha pronunciato la sentenza 
o  il
decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648  del 
codice
di procedura penale, nel termine di  quindici 
giorni,  ne  trasmette
copia autentica al prefetto indicato nei commi 1  e 
2  del  presente
articolo. 
  4. Avverso il
provvedimento di sospensione della patente, di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo, e' ammessa opposizione,  ai 
sensi
dell'articolo 205». 
  5. L'articolo 130-bis
del decreto legislativo n. 285  del  1992 
e'
abrogato. 
  6. Le  disposizioni 
degli  articoli  219 
e  219-bis  del 
decreto
legislativo n.  285  del 
1992,  modificate,  rispettivamente,  dalla
lettera a) del comma 1 e dal comma 2 del presente  articolo, 
entrano
in vigore il giorno successivo a 
quello  della  pubblicazione 
della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
 
                              Art. 44. 
(Introduzione dell'articolo
224-ter del decreto  legislativo  n.  285
del 1992, in materia di
applicazione  delle  sanzioni 
amministrative
accessorie della confisca e
del fermo e di sposizioni in 
materia  di
confisca dei ciclomotori e
dei motocicli con cui sono state 
commesse
                     violazioni amministrative)
  1.  Alla 
sezione  II  del 
capo  II  del 
titolo  VI  del 
decreto
legislativo n. 285 del 1992, dopo l'articolo 224-bis e'  aggiunto 
il
seguente: 
  «Art. 224-ter.  - 
(Procedimento  di  applicazione 
delle  sanzioni
amministrative accessorie della confisca amministrativa e  del 
fermo
amministrativo in conseguenza 
di  ipotesi  di 
reato).  -  1. 
Nelle
ipotesi di reato per le quali e' prevista la sanzione  amministrativa
accessoria  della,  confisca 
del  veicolo,   l'agente  
o   l'organo
accertatore della violazione procede  al 
sequestro  ai  sensi 
delle
disposizioni dell'articolo 213, 
in  quanto  compatibili. 
Copia  del
verbale di sequestro e' 
trasmessa,  unitamente  al 
rapporto,  entro
dieci giorni, 
dall'agente  o  dall'organo 
accertatore,  tramite  il
proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio  territoriale 
del
Governo del luogo della commessa violazione. Il veicolo
sottoposto  a
sequestro e' affidato ai soggetti di cui all'articolo 214-bis. 
  2. Nei  casi 
previsti  dal  comma 
1  del  presente 
articolo,  il
cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o  il 
decreto
divenuti irrevocabili 
ai  sensi  dell'articolo 
648  del  codice 
di
procedura penale, nel termine diquindici giorni, ne  trasmette 
copia
autentica al prefetto affinche' disponga la  confisca 
amministrativa
ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213 del presente
codice, in
quanto compatibili. 
  3. Nelle ipotesi di
reato per le  quali  e' 
prevista  la  sanzione
amministrativa 
accessoria  del  fermo 
amministrativo  del  veicolo,
l'agente o l'organo accertatore della  violazione 
dispone  il  fermo
amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni,
secondo  la
procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile. 
  4. Quando la sentenza
penale o il decreto di accertamento del reato
e di condanna sono irrevocabili, 
anche  se  e' 
stata  applicata  la
sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha
pronunciato
la sentenza  o  il 
decreto,  nel  termine 
di  quindici  giorni,  ne
trasmette copia autentica all'organo di polizia competente  affinche'
disponga  il  fermo 
amministrativo  del  veicolo 
ai   sensi   delle
disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili. 
  5. Avverso il sequestro
di cui  al  comma 
1  e  avverso 
il  fermo
amministrativo di cui al comma 3 del  presente 
articolo  e'  ammessa
opposizione ai sensi dell'articolo 205. 
  6. La declaratoria di
estinzione del reato per morte 
dell'imputato
importa l'estinzione della sanzione  amministrativa  accessoria. 
Nel
caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto,
ovvero, in
caso di fermo, l'ufficio o il 
comando  da  cui 
dipende  l'agente  o
l'organo accertatore della violazione, verifica la sussistenza o
meno
delle  condizioni  di 
legge  per   l'applicazione   della  
sanzione
amministrativa accessoria e procede ai sensi  degli 
articoli  213  e
214, in quanto compatibili. L'estinzione della pena  successiva 
alla
sentenza irrevocabile di condanna non  ha 
effetto  sull'applicazione
della sanzione amministrativa accessoria. 
  7.  Nel 
caso  di  sentenza 
irrevocabile  di  proscioglimento,  il
prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l'ufficio o
il  comando
da cui dipende l'agente 
o  l'organo  accertatore 
della  violazione,
ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina  la 
restituzione
del veicolo all'intestatario. Fino a tale ordine,  sono 
fatti  salvi
gli effetti del fermo amministrativo provvisorio  disposto 
ai  sensi
del citato comma 3». 
  2. Salvo  il 
caso  di  confisca 
definitiva,  i  ciclomotori 
e  i
motoveicoli 
utilizzati   per   commettere  
una   delle   violazioni
amministrative di cui agli articoli 97, comma 6, 169, comma 7,
170  e
171 del decreto legislativo n. 285  del 
1992  prima  della 
data  di
entrata in  vigore  della 
legge  24  novembre 
2006,  n.  286, 
sono
restituiti ai proprietari previo pagamento delle spese  di 
recupero,
di trasporto e di custodia. 
  3. All'attuazione delle
disposizioni di cui  al  presente 
articolo
l'amministrazione  competente  provvede 
nell'ambito  delle   risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione 
vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri 
a  carico  della 
finanza
pubblica. 
 
                              Art. 45. 
(Modifica all'articolo 230
del decreto legislativo n. 285  del  1992,
                 in materia di educazione
stradale) 
  1. Al comma 1
dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285  del
1992, le parole da: «i Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti»
fino a: «predispongono» sono sostituite dalle seguenti: «il  Ministro
dell'istruzione, 
dell'universita'  e  della 
ricerca,  con   proprio
decreto, da emanare di concerto con i Ministri delle
infrastrutture e
dei trasporti, 
dell'interno  e  dell'ambiente 
e  della  tutela 
del
territorio  e  del 
mare,  sentita  la 
Conferenza  Stato-citta'   ed
autonomie  locali,   avvalendosi  
dell'Automobile   Club   d'Italia,
predispone». 
  2. Il decreto di cui
al  comma 
1  dell'articolo  230 
del  decreto
legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal
comma1 del
presente articolo, e' adottato entro centottanta giorni dalla
data di
entrata in vigore della presente legge. 
  3. I programmi di cui al
comma  1 
dell'articolo  230  del 
decreto
legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato  dal 
comma  1
del presente articolo, 
sono  svolti  obbligatoriamente,  nell'ambito
delle  risorse  umane, 
strumentali  e  finanziarie  
disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi 
o  maggiori  oneri 
a
carico del bilancio dello Stato, 
a  decorrere  dall'anno 
scolastico
2011-2012. 
 
                              CAPO II 
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
                              Art. 46. 
(Istituzione del Comitato per
l'indirizzo ed il  coordinamento  delle
             attivita' connesse alla sicurezza
stradale) 
  1. Al fine di
ottimizzare le sinergie delle attivita' di 
sicurezza
stradale,  sotto  ogni  
profilo   svolte   da  
tutti   i   soggetti
istituzionalmente 
preposti,  anche  ai 
vari  livelli   di  
governo
territoriale, e' istituito, presso il Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti, il Comitato 
per  l'indirizzo  ed 
il  coordinamento
delle  attivita'  connesse 
alla  sicurezza  stradale,  
di   seguito
denominato «Comitato». 
  2. Il  Comitato 
svolge  azione  di 
supporto  al  Ministero 
delle
infrastrutture e dei trasporti, in particolare al fine di: 
    a) coordinare e
rendere unitaria l'azione dello Stato in coerenza
con  gli  indirizzi 
in  materia  di 
sicurezza   stradale   definiti
dall'Unione europea; 
    b) individuare,
nell'ambito dei predetti indirizzi, le 
linee  di
azione prioritarie di intervento per  la 
predisposizione  del  Piano
nazionale della sicurezza stradale; 
    c) coordinare gli
interventi per migliorare la sicurezza stradale
posti in essere dai comuni e da altri soggetti pubblici e
privati  in
materia; 
    d) verificare le
misure adottate ed i risultati conseguiti, anche
con riguardo agli interventi posti in essere dagli  enti 
proprietari
delle strade, comprese quelle gestite direttamente  dall'ANAS 
Spa  e
dalle societa' concessionarie; 
    e)  rendere 
parere  al  Ministero 
delle  infrastrutture  e  dei
trasporti ai fini della predisposizione della  relazione 
annuale  al
Parlamento sullo stato della sicurezza stradale in Italia; 
    f)  favorire 
e  promuovere  il 
coordinamento  delle   attivita'
finalizzate  alla  raccolta 
dei  dati  relativi  
all'incidentalita'
stradale di cui all'articolo 56 della presente legge; 
    g) favorire e
promuovere  il  coordinamento 
delle  attivita'  di
raccolta e di diffusione delle 
informazioni  sul  traffico 
e  sulla
viabilita'; 
    h) favorire e
promuovere il coordinamento dei soggetti 
impegnati
a presidio della sicurezza 
della  mobilita',  per 
il  miglioramento
dell'efficienza degli interventi di emergenza e di soccorso; 
    i) promuovere la
formazione e l'aggiornamento degli operatori del
settore. 
  3. Il Comitato e' presieduto
dal Ministro  delle  infrastrutture  e
dei trasporti ed e' composto dai seguenti membri: 
    a)  un 
rappresentante  del  Dipartimento 
per  i  trasporti, 
la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero
delle
infrastrutture e dei trasporti; 
    b) un rappresentante
del Ministero dell'economia e delle finanze; 
    c) un rappresentante
del Ministero della salute; 
    d) un rappresentante
del Ministero dell' interno; 
    e)   un   
rappresentante    del    Ministero   
dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
    f) un rappresentante
del Ministero dello sviluppo economico; 
    g) tre rappresentanti
delle regioni, delle province 
autonome  di
Trento e di Bolzano e degli enti locali,  nominati 
dalla  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto 
legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni. 
  4. I membri del Comitato
di cui al comma 3, lettere a), b), c), d),
e) ed fi, hanno qualifica almeno di direttore generale o  equivalente
e sono nominati dai 
Ministri  delle  rispettive 
amministrazioni  di
appartenenza entro sessanta giorni dalla data di  entrata 
in  vigore
della presente legge. 
Per  la  partecipazione  al 
Comitato  non  e'
prevista la corresponsione di compensi  o  rimborsi  spese 
di  alcun
genere. 
  5. Con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti,
di intesa con  i  Ministeri 
dell'economia  e  delle 
finanze,  della
salute, 
dell'interno, 
dell'istruzione, 
dell'universita'  e   della
ricerca e dello sviluppo economico, da emanare entro  il 
termine  di
centoventi giorni dalla data di 
entrata  in  vigore 
della  presente
legge, e' approvato un regolamento organizzativo e  di 
funzionamento
interno del Comitato. 
  6. Dalle
disposizioni  di  cui  al  presente 
articolo  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
                              Art. 47. 
(Obblighi degli enti
proprietari e concessionari delle strade e delle
                             autostrade) 
  1. Gli enti  proprietari 
e  concessionari  delle 
strade  e  delle
autostrade  nelle  quali 
si  registrano  piu'  
elevati   tassi   di
incidentalita' 
effettuano  specifici  interventi  
di   manutenzione
straordinaria della sede stradale e autostradale,  delle 
pertinenze,
degli  arredi,  delle 
attrezzature  e  degli 
impianti,  nonche'  di
sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a
norma e
di manutenzione della segnaletica e delle barriere volti a
ridurre  i
rischi relativi alla circolazione. Al finanziamento degli  interventi
di cui al presente comma si provvede nei limiti delle
risorse  umane,
strumentali e 
finanziarie  disponibili  a 
legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
da adottare entro sessanta giorni dalla data  di 
entrata  in  vigore
della presente legge, sono individuate le tipologie di
interventi  di
cui al comma 1, con particolare riferimento alla  sostituzione 
della
segnaletica obsoleta o danneggiata, alla sostituzione delle  barriere
obsolete o danneggiate, 
all'utilizzo  di  strumenti 
e  dispositivi,
anche realizzati  con  materiale 
proveniente  da  pneumatici 
usati,
idonei a migliorare la sicurezza della circolazione stradale,
nonche'
alla  sistemazione,  al 
ripristino  e  al 
miglioramento  del  manto
stradale. 
  3. Degli interventi di
cui all'articolo 14 del decreto 
legislativo
n. 285 del 1992 e al presente articolo si tiene conto ai  fini 
della
definizione degli obblighi a carico dell'ente concessionario
e  delle
modalita'  di  determinazione  degli  
incrementi   tariffari   nelle
convenzioni da stipulare successivamente  alla 
data  di  entrata 
in
vigore della presente legge. 
 
                              Art.
48. 
(Disposizioni in materia di
classificazione amministrativa della rete
           autostradale e stradale di interesse
nazionale) 
  1. Dopo l'articolo 1 del
decreto legislativo 29  ottobre  1999, 
n.
461, e' inserito il seguente: 
   «Art. 1-bis.  - 
1.  Alle  modifiche 
della  rete  autostradale 
e
stradale di interesse nazionaleesistente, individuata  ai 
sensi  del
presente decreto, si provvede, su  iniziativa 
dello  Stato  o  delle
regioni interessate, con decreto del  Presidente 
del  Consiglio  dei
ministri,  su  proposta 
del  Ministro  delle 
infrastrutture  e  dei
trasporti, sentito il 
Consiglio  superiore  dei 
lavori  pubblici  e
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di 
Bolzano  di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto  1997, 
n.  281,
sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia. 
   2. Le modifiche di cui
al comma 1 consistono nel trasferimento tra
Stato e regioni, e nella 
conseguente 
riclassificazione,  di  intere
strade o di singoli tronchi. 
   3.  Alle 
integrazioni  della  rete 
autostradale  e  stradale 
di
interesse nazionale costituite dalla realizzazione di nuove
strade  o
tronchi, nonche' di varianti che alterano i capisaldi del  tracciato,
si provvede, fatte salve le norme  in 
materia  di  programmazione  e
realizzazione di opere autostradali, sentito il  Consiglio 
superiore
dei lavori pubblici, con l'inserimento dei relativi studi e  progetti
negli strumenti  di  pianificazione  e 
programmazione  nazionale  in
materia di viabilita'. Con l'approvazione di tali strumenti
le  nuove
strade o tronchi nonche' le varianti che  alterano 
i  capisaldi  del
tracciato  sono  classificati 
di  interesse  nazionale 
e,  per   le
varianti, e' contestualmente definita  l'eventuale 
declassificazione
del tronco sotteso alla 
variante,  senza  trasferimento 
di  risorse
finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da parte dello
Stato
o di ANAS Spa. Successivamente alla realizzazione e prima della
messa
in esercizio, con decreto del Ministro  delle 
infrastrutture  e  dei
trasporti si provvede all'inserimento delle nuove  strade 
o  tronchi
nonche' delle varianti nelle tabelle allegate al presente
decreto  e,
in caso di variante, 
alla  eventuale  declassificazione  del  tronco
sotteso alla variante. 
   4. Per le
integrazioni  della  rete 
autostradale  e  stradale 
di
interesse nazionale costituite dalla realizzazione  di 
varianti  che
non alterano i capisaldi del tracciato, la classificazione  a 
strada
di interesse nazionale avviene di diritto. 
   5. Per i tratti di
strada della rete autostradale  e  stradale 
di
interesse  nazionale,  dismessi 
a  seguito  della 
realizzazione  di
varianti di cui al comma 4, ovvero che attraversano i
centri  abitati
con popolazione 
superiore  a  10.000 
abitanti,  si  applica 
quanto
previsto dall'articolo 4, commi da 3 a 7, del regolamento
di  cui 
al
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495. 
   6. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti,
entro il 28 febbraio di ogni anno, sono aggiornate le tabelle
di  cui
al presente decreto con le variazioni di cui ai commi 4 e 5,
avvenute
nell'anno solare precedente». 
  2. All'articolo 1, comma
4, lettera b), della legge 15 marzo 
1997,
n. 59, l'ultimo periodo e' soppresso. 
 
                              Art. 49. 
     (Introduzione del casco elettronico e
della «scatola nera») 
  1. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti  puo'  emanare,
sentito, per quanto di competenza, il Garante per la  protezione 
dei
dati personali, direttive al fine di prevedere,  compatibilmente  con
la normativa comunitaria e nel rispetto della disciplina  in 
materia
di protezione dei dati personali, l'impiego in via  sperimentale, 
da
parte dei conducenti e degli eventuali passeggeri  di 
ciclomotori  e
motoveicoli, del casco protettivo elettronico e
l'equipaggiamento  in
via sperimentale degli autoveicoli per i quali e' richiesta, ai
sensi
del comma 3 dell'articolo 116 del  decreto 
legislativo  n.  285 
del
1992, la patente di guida di categoria C, D o E, con  un 
dispositivo
elettronico protetto, denominato «scatola nera», idoneo  a 
rilevare,
allo scopo di garantire 
la  sicurezza  stradale, 
la  tipologia  del
percorso, la velocita' media e puntuale del  veicolo, 
le  condizioni
tecnico-meccaniche del medesimo e la condotta di guida,  nonche', 
in
caso di incidente, a ricostruirne la dinamica. 
 
                              Art. 50. 
 (Certificazione di assenza  di 
abuso  di  sostanze 
alcoliche  e  di
assenza di assunzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope 
per  chi
                esercita attivita' di
autotrasporto) 
  1. Per l'esercizio
dell'attivita'  professionale  di 
trasporto  su
strada che richieda la patente di guida di categoria C, C+E,
D,  D+E,
l'interessato  deve  produrre 
apposita  certificazione  con 
cui  si
esclude che faccia abuso di sostanze alcoliche ovvero uso di
sostanze
stupefacenti o psicotrope. 
  2. Con decreto del
Ministro della salute da adottare, 
di  concerto
con il Ministro delle infrastrutture  e 
dei  trasporti,  sentita 
la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le
politiche
antidroga, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della
presente legge, sono definite le caratteristiche della
certificazione
di  cui  al 
comma  1,  sono 
individuati  i  soggetti 
competenti  a
rilasciarla e sono disciplinate le procedure di rilascio. 
  3. Le spese connesse al
rilascio della  certificazione  di 
cui  al
comma  1  sono 
a  carico  dei 
soggetti  che   la  
richiedono.   Le
amministrazioni 
pubbliche  interessate  provvedono 
alle   attivita'
previste dal 
presente  articolo  nell'ambito 
delle  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
e  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
                              Art. 51. 
(Modifiche al decreto  legislativo 
21  novembre  2005, 
n.  286,  in
materia  di 
responsabilita'  del  vettore, 
del   committente,   del
caricatore e del proprietario
della merce, di documenti di  trasporto
e di rilascio della patente
di guida per l'esercizio di attivita'  di
                         autotrasportatore) 
  1. Al decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 
286,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 7 e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «7-bis.  Quando 
dalla  violazione  di 
disposizioni  del   decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, derivino la morte  di 
persone  o
lesioni personali gravi 
o  gravissime  e 
la  violazione  sia 
stata
commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali  e' 
richiesta  la
patente di guida di categoria C 
o  C+E,  e' 
disposta  la  verifica,
presso il  vettore,  il 
committente,  nonche'  il 
caricatore  e  il
proprietario della merce oggetto del trasporto,  del 
rispetto  delle
norme  sulla  sicurezza 
della  circolazione  stradale 
previste  dal
presente articolo e dall'articolo 83-bis del decreto-legge
25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla 
legge  6  agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni»; 
    b) al comma 6  dell'articolo 
7-bis  e'  aggiunto, 
in  fine,  il
seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo
207 del
decreto  legislativo  30 
aprile   1992,   n.  
285,   e   successive
modificazioni»; 
    c) all'articolo 22,
dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
  «7-bis. In deroga ai
criteri di propedeuticita' di cui all'articolo
116, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n. 
285,  puo'
conseguire la patente di guida corrispondente  alle 
categorie  della
patente estera posseduta il conducente titolare di patente  di 
guida
rilasciata da uno Stato con il quale non sussistono le
condizioni  di
reciprocita' 
richiestedall'articolo  136,  comma 
2,   del   decreto
legislativo  n.  285 
del   1992,   dipendente  
di   un'impresa   di
autotrasporto di persone o cose avente sede in Italia e  titolare 
di
carta di qualificazione del conducente rilasciata in Italia
per  mera
esibizione della patente di guida posseduta, il quale ha
stabilito la
propria residenza in Italia da oltre un anno. All'atto  del 
rilascio
della patente, al titolare e' rilasciato  anche 
un  duplicato  della
carta di qualificazione del 
conducente  con  scadenza 
di  validita'
coincidente con quella della carta di  qualificazione  duplicata. 
Le
medesime disposizioni si applicano anche  qualora 
il  dipendente  di
un'impresa di autotrasporto di persone o cose avente sede in
Italia e
titolare di carta di 
qualificazione  del  conducente 
rilasciata  in
Italia per mera esibizione della 
patente  di  guida  posseduta,  sia
titolare di una patente rilasciata da uno  Stato 
membro  dell'Unione
europea, su conversione di patente rilasciata da Stato
terzo  con  il
quale  non  sussistono 
le  condizioni  di  
reciprocita'   richieste
dall'articolo 136, comma 2, del decreto legislativo n. 285
del  1992,
che scada di validita'». 
 
                              Art. 52. 
 (Introduzione dell'articolo 46-bis e modifica
all'articolo  60  della
legge 6 giugno 1974, n. 298,
in materia di sanzioni per il cabotaggio
         stradale in violazione della normativa
comunitaria) 
  1. Alla legge 6 giugno
1974, n. 298,  e  successive 
modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 46
e' inserito il seguente: 
  «Art. 46-bis. -
(Cabotaggio stradale in violazione della 
normativa
comunitaria).  -  1. 
Qualora  un  veicolo 
immatricolato  all'estero
effettui trasporti di cabotaggio in violazione delle
disposizioni  di
cui al regolamento (CEE) n. 3118/93 del  Consiglio, 
del  25  ottobre
1993, nonche' della relativa disciplina nazionale di  esecuzione, 
si
applicano la sanzione amministrativa del pagamento di  una 
somma  da
euro  5.000  a 
euro  15.000,  nonche' 
la  sanzione   amministrativa
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo
di tre
mesi ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un
periodo  di
sei mesi. il veicolo sottoposto a fermo  amministrativo,  secondo 
le
procedure di cui all'articolo 214 del codice della strada, di
cui  al
decreto  legislativo  30 
aprile   1992,  
n.   285,   e  
successive
modificazioni, e' affidato in 
custodia,  a  spese 
del  responsabile
della  violazione,  ad 
uno  dei  soggetti  
individuati   ai   sensi
dell'articolo 214-bis del citato codice; si applicano le
disposizioni
dell'articolo 207 del medesimo codice»; 
    b) il quarto comma
dell'articolo 60 e' sostituito dal seguente: 
  «Qualora le violazioni
di cui agli articoli 
  26 e 46 siano
commesse  da  un 
veicolo  immatricolato  all'estero,
esercente attivita' di autotrasporto internazionale o di  cabotaggio,
si applicano le 
disposizioni  dell'articolo  207 
del  codice  della
strada, di cui al decreto legislativo  30 
aprile  1992,  n.  285,  e
successive modificazioni». 
  2. Dall'attuazione
del  presente  articolo 
non  derivano  nuovi 
o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
                              Art. 53. 
(Misure per la
prevenzione  dei  danni 
e  degli  incidenti 
stradali
                    legati al consumo di
alcool) 
  1. L'articolo 14 della
legge 30 marzo 2001, n. 125,  e'  sostituito
dal seguente: 
    «Art. 14. - (Vendita e
somministrazione di  bevande  alcoliche 
e
superalcoliche sulle autostrade). - 1. Nelle aree di servizio
situate
lungo le strade classificate del tipo A di cui all'articolo 2,  comma
2, del decreto 
legislativo  30  aprile 
1992,  n.  285, 
e'  vietata
lavendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22
alle ore
6. 
    2. Nelle medesime aree
di cui al comma 1, e' altresi' vietata 
la
somministrazione di bevande 
superalcoliche.  Nelle  stesse 
aree  e'
vietata la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2
alle ore
6. 
    3. La violazione delle
disposizioni di cui al comma 1  e'  punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro
7.000. 
    4. La violazione delle
disposizioni di cui al comma 2  e'  punita
con la sanzione 
amministrativa  pecuniaria  da 
euro  3.500  a  euro
10.500. 
    5. Qualora, nell'arco
di un  biennio,  sia 
reiterata  una  delle
violazioni delle disposizioni di cui ai commi  1 
o  2,  il 
prefetto
territorialmente competente in 
relazione  al  luogo 
della  commessa
violazione dispone la sospensione della licenza relativa alla
vendita
e somministrazione di 
bevande  alcoliche  e 
superalcoliche  per  un
periodo di trenta giorni». 
  2. L'articolo 6-bis
del  decreto-legge  27 
giugno  2003,  n. 
151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n.
214, e'
abrogato. 
 
                              Art. 54. 
(Modifiche alla disciplina
della somministrazione e vendita di alcool
                         nelle ore notturne) 
  1.  All'articolo 
6  del  decreto-legge 
3  agosto  2007, 
n.  117,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre  2007, 
n.  160,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e'
sostituito dai seguenti: 
  «2. I titolari e i
gestori  degli  esercizi 
muniti  della  licenza
prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del  testo 
unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18  giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi  gli 
esercizi
ove si svolgono, con qualsiasi modalita', spettacoli o altre
forme di
intrattenimento  e  svago, 
musicali  o  danzanti, 
nonche'  chiunque
somministra bevande 
alcoliche  o  superalcoliche  in 
spazi  o  aree
pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti
o  da
associazioni, devono interrompere la vendita e la
somministrazione di
bevande  alcoliche  e 
superalcoliche  alle  ore 
3  e  non  
possono
riprenderla nelle tre ore 
successive,  salvo  che 
sia  diversamente
disposto dal questore in considerazione di  particolari 
esigenze  di
sicurezza. 
  2-bis. I titolari e i
gestori degli esercizi di  vicinato,  di  cui
agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo  31
marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni,  devono 
interrompere
la vendita per asporto di bevande alcoliche  e 
superalcoliche  dalle
ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto  dal 
questore
in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. 
  2-ter. I divieti di cui
ai commi 2 e 2-bis non  si  applicano 
alla
vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e
superalcoliche
effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il  1° 
gennaio  e  nella
notte tra il 15 e il 16 agosto. 
  2-quater. I titolari e i
gestori dei locali di cui al comma 2, 
che
proseguano la propria attivita' oltre le ore 24, devono
avere  presso
almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione  del 
tasso
alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a  disposizione
dei clienti che desiderino verificare il proprio stato  di 
idoneita'
alla guida dopo 
l'assunzione  di  alcool. 
Devono  altresi'  esporre
all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite
tabelle che
riproducano: 
    a) la descrizione dei
sintomi correlati  ai  diversi 
livelli  di
concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata; 
    b) le quantita',
espresse in  centimetri  cubici, 
delle  bevande
alcoliche piu'  comuni  che 
determinano  il  superamento 
del  tasso
alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5  grammi 
per
litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo. 
  2-quinquies. I titolari
e i gestori di stabilimenti balneari muniti
della licenza di cui ai commi primo e secondo  dell'articolo 
86  del
testo unico delle leggi 
di  pubblica  sicurezza, 
di  cui  al 
regio
decreto 18 giugno 1931, n. 
773,  e  successive 
modificazioni,  sono
autorizzati a svolgere nelle ore 
pomeridiane  particolari  forme 
di
intrattenimento    e    svago   
danzante,    congiuntamente     alla
somministrazione di 
bevande  alcoliche,  in 
tutti  i  giorni 
della
settimana, nel rispetto della normativa vigente  in 
materia  e,  ove
adottati, dei regolamenti e delle ordinanze  comunali, 
comunque  non
prima delle ore 17 e non 
oltre  le  ore 
20.  Sono  fatte 
salve  le
autorizzazioni gia' rilasciate per  lo 
svolgimento  delle  forme 
di
intrattenimento e svago di cui al presente comma nelle ore  serali 
e
notturne. Per lo svolgimento delle forme di intrattenimento di
cui al
presente comma non si applica l'articolo 80 del citato testo
unico di
cui al regio decreto n. 773 del 1931»; 
    b) il comma 3 e'
sostituito dal seguente: 
  «3. L'inosservanza delle
disposizioni di cui ai commi  2,  2-bis 
e
2-quinquies comporta la sanzione amministrativa del pagamento
di  una
somma da euro 5.000 a euro 20.000. Qualora  siano 
state  contestate,
nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo  previsto
ai commi 2, 2-bis e 2- quinquies e'  disposta 
la  sospensione  della
licenza o dell'autorizzazione all'esercizio del-l'  attivita' 
ovvero
dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da sette
fino a
trenta giorni, 
secondo  la  valutazione 
dell'autorita'  competente.
L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma  2-quater 
comporta
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro  300 
a
euro 1.200». 
  2. Le disposizioni di
cui al comma  2-quater  dell'articolo 
6  del
decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito,  con 
modificazioni,
dalla legge 2 ottobre 2007, 
n.  160,  introdotto 
dal  comma  1  del
presente articolo, si applicano, per i locali diversi da  quelli 
ove
si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, a  decorrere
dal terzo mese successivo 
alla  data  di 
entrata  in  vigore 
della
presente legge. 
 
                              Art. 55. 
 (Disposizioni in materia di individuazione dei
prodotti  farmaceutici
                pericolosi per la guida dei
veicoli) 
  1. Le disposizioni del
presente articolo si  applicano  a 
tutti  i
prodotti farmaceutici, 
soggetti  o  meno 
a  prescrizione  medica 
e
presentati sotto qualsiasi forma, che producono effetti  negativi 
in
relazione alla guida dei veicoli e dei natanti. 
  2. Entro quattro  mesi 
dalla  data  di 
entrata  in  vigore 
della
presente  legge,  con 
decreto  del  Ministro  
della   salute   sono
individuati i prodotti farmaceutici di cui al comma 1. Con
successivi
decreti   del   medesimo   
Ministro    si    provvede   
annualmente
all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti  farmaceutici 
di  cui  al
periodo precedente. 
  3.  Sulle 
confezioni  esterne  o 
sui  contenitori  dei  
prodotti
farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo
deve  essere
riportato, nel rispetto 
di  quanto  previsto 
dall'articolo  79  del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, un pittogramma che
indica
in  modo  ben 
visibile  la  pericolosita' 
per  la  guida 
derivante
dall'assunzione del medicinale e le avvertenze di pericolo. 
  4. Con decreto del
Ministro della salute, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma  2, 
sono
individuate le modalita' di attuazione delle disposizioni  del 
comma
3, anche con riferimento alle confezioni di prodotti
farmaceutici  di
dimensioni ridotte. 
  5. Le imprese
farmaceutiche e le  altre  imprese 
che  producono  i
prodotti farmaceutici di cui ai 
commi  1  e 
2  si  uniformano 
alle
disposizioni del 
presente  articolo  entro 
seimesi  dalla  data 
di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 4. 
  6. La distribuzione dei
prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2
confezionati prima del termine di cui al comma 5 e'  consentita 
fino
alla data di scadenza indicata nell'etichetta del prodotto. 
  7. Qualora i prodotti
farmaceutici di cui ai  commi  1 
e  2  siano
posti in commercio dopo il 
termine  di  cui 
al  comma  5 
senza  il
pittogramma di  cui  al 
comma  3,  il 
titolare  dell'autorizzazione
all'immissione in commercio e' soggetto alla sanzione  amministrativa
del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 25.000. 
  8. Nell'ipotesi prevista
dal comma 7, il Ministro della salute, con
provvedimento 
motivato,  ordina  al   titolare  
dell'autorizzazione
all'immissione in commercio del prodotto  farmaceutico 
l'adeguamento
della confezione, stabilendo un termine per l'adempimento. 
  9. In caso di mancata
ottemperanza entro  il  termine 
indicato  ai
sensi del comma 8, il Ministro della salute sospende
l'autorizzazione
all'immissione  in  commercio 
del  prodotto  farmaceutico 
fino   al
compiuto adempimento. 
 
                              Art. 56. 
  (Raccolta e invio dei dati relativi
all'incidentalita' stradale) 
  1.  Ferme 
restando  le  competenze 
dell'Istituto   nazionale   di
statistica e dell'Automobile Club d'Italia, con decreto del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto 
con  il  Ministro
dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali,
sono fissati i termini e le modalita' per  la 
trasmissione,  in  via
telematica, dei dati relativi all'incidentalita'  stradale 
da  parte
delle Forze dell'ordine e degli enti locali  al 
Dipartimento  per  i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e  statistici 
del
Ministero   delle   infrastrutture   e  
dei   trasporti,   ai  
fini
dell'aggiornamento degli archivi previsti dagli articoli  225 
e  226
del decreto legislativo n. 285 del 1992. 
  2. Per la
predisposizione della  dotazione  strumentale 
necessaria
per l'attuazione delle disposizioni del comma  1 
e'  autorizzata  la
spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e
2011.  Al
relativo onere si provvede mediante  corrispondente  riduzione 
della
dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre  2004,
n. 307. 
 
                              CAPO III 
          DISPOSIZIONI DI CARATTERE SOCIALE E DI
SEMPLIFICAZIONE 
                              Art. 57. 
              (Misure alternative alla pena
detentiva) 
  1.  In 
luogo  della   misura  
detentiva   dell'arresto   prevista
dall'articolo 116 del decreto legislativo n. 285  del 
1992  e  dagli
articoli 186, 186-bis e 187 del decreto legislativo n. 285
del  1992,
come   da   ultimo,  
rispettivamente,   modificati   e   
introdotto
dall'articolo 33 della presente legge,  a 
richiesta  di  parte 
puo'
essere disposta la misura alternativa dell'affidamento  in 
prova  ai
servizi sociali di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio
1975, n.
354, e successive modificazioni, individuati con decreto del
Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto 
con  il  Ministro
della giustizia, preferibilmente tra i servizi sociali che
esercitano
l'attivita' nel settore 
dell'assistenza  alle  vittime 
di  sinistri
stradali e alle loro famiglie. 
 
                              Art. 58. 
(Modifiche all'articolo 74
del codice in materia  di  protezione 
dei
dati personali, di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
 concernente contrassegni su veicoli a servizio
di persone invalide) 
  1. All'articolo 74 del
codice in materia  di  protezione 
dei  dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le
parole: «di simboli o diciture dai 
quali  puo'
desumersi la speciale natura dell'autorizzazione  per  effetto 
della
sola visione del contrassegno» sono sostituite  dalle 
seguenti:  «di
diciture dalle  quali  puo' 
essere  individuata  la 
persona  fisica
interessata»; 
    b) il comma 2 e'
sostituito dal seguente: 
  «2. Per fini di cui al
comma 1, le generalita' e l'indirizzo 
della
persona  fisica  interessata 
sono  riportati  sui 
contrassegni  con
modalita' che non consentono la loro diretta visibilita'  se 
non  in
caso di richiesta di esibizione o di necessita' di
accertamento». 
 
                              Art. 59. 
 (Rilascio di un  permesso 
di  guida  provvisorio 
in  occasione  del
                       rinnovo della patente) 
  1. Ai titolari di
patente di guida, chiamati  per  sottoporsi 
alla
prescritta visita medica presso 
le  competenti  commissioni 
mediche
locali  per  il 
rinnovo  della  patente 
stessa,  gli  uffici 
della
motorizzazione civile sono autorizzati a  rilasciare, 
per  una  sola
volta, un permesso di guida provvisorio, valido fino all'esito
finale
delle procedure di rinnovo. 
  2. Le disposizioni di
cui al comma 1 del presente articolo 
non  si
applicano in favore dei titolari 
di  patente  di 
guida  che  devono
sottoporsi a visita medica ai sensi degli articoli 186,  comma 
8,  e
187, comma 6, del decreto legislativo n. 285 del 1992. 
 
                              CAPO IV 
  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORRETTO
ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI 
                              Art. 60. 
 (Caratteristiche degli impianti semaforici e
di altri dispositivi) 
  1. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
da emanare, sentita la Conferenza Stato-citta' ed  autonomie 
locali,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono definite le 
caratteristiche  per  l'omologazione  e  per
l'installazione di dispositivi finalizzati a  visualizzare 
il  tempo
residuo di accensione delle luci dei nuovi  impianti 
semaforici,  di
impianti impiegati per regolare la velocita' e di  impianti 
attivati
dal rilevamento della velocita' dei veicoli in arrivo. 
  2. Le disposizioni di
cui al comma 1 si applicano decorsi sei 
mesi
dall'adozione del decreto di cui al medesimo comma 1. 
 
                              Art. 61. 
 (Modalita' di accertamento delle violazioni al
decreto legislativo n.
              285 del 1992 da parte degli enti
locali) 
  1. Agli enti  locali 
e'  consentita  l'attivita' 
di  accertamento
strumentale delle violazioni al decreto legislativo n. 285  del 
1992
soltanto mediante strumenti di loro proprieta' o  da 
essi  acquisiti
con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a
canone  fisso,
da   utilizzare   ai  
fini   dell'accertamento   delle   
violazioni
esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e dei
servizi di
polizia locale, fatto 
salvo  quanto  previsto 
dall'articolo  5  del
regolamento di cui al decreto 
del  Presidente  della 
Repubblica  22
giugno 1999, n. 250. 
  La presente legge,
munita del sigillo dello Stato, 
sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale 
degli  atti  normativi 
della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 29
luglio 2010 
 
                            
NAPOLITANO 
 
                                 
BERLUSCONI,     Presidente      del
                                 
Consiglio dei Ministri 
 
  Visto, il Guardasigilli:
Alfano