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Roma, 23 agosto 2010

 

Circolare n. 154/2010

 

Oggetto: Tributi – Black list – Scadenza del 2 novembre 2010 – D.M. 5.8.2010 su G.U. n.191 del 17.8.2010.

 

Con il decreto indicato in oggetto è stato fissato al 2 novembre 2010 il termine entro cui dovranno essere presentate le prime dichiarazioni black list.

 

Com’è noto il nuovo obbligo, introdotto dalla legge n.73/2010 e disciplinato dal decreto 30 marzo 2010, riguarda tutte le imprese che effettuano scambi di beni e servizi con operatori economici residenti nei Paesi a regime fiscale privilegiato che non consentono scambi informativi tributari con gli altri Stati.

 

I Paesi in questione sono quelli elencati nei decreti 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001, ad eccezione di Cipro, Malta e Corea del Sud che sono stati espressamente esclusi dall’obbligo di dichiarazione black list (gli scambi con Cipro e Malta sono già indicati negli elenchi degli scambi intracomunitari).

 

Le dichiarazioni black list devono essere presentate esclusivamente per via telematica (le modalità di invio e i relativi tracciati informatici sono consultabili sul sito www.agenziaentrate.it alla voce Strumenti – Specifiche tecniche – Dati da parte di soggetti Iva per operazioni con paesi black list) con periodicità trimestrale se l’ammontare degli scambi rientra nel tetto di 50 mila euro a trimestre. Se gli scambi sono superiori, le dichiarazioni devono essere presentate mensilmente. Il termine è l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento. Entro la predetta scadenza del 2 novembre 2010 le imprese obbligate alla presentazione mensile dovranno inviare separatamente le dichiarazioni di luglio, agosto e settembre, mentre le imprese obbligate alla presentazione trimestrale invieranno la dichiarazione del trimestre luglio-settembre.

 

Il decreto in oggetto ha esteso l’obbligo di comunicare anche le operazioni che non rientrano nel campo di applicazione dell’Iva, come ad esempio le operazioni di trasporto effettuate a favore di committenti residenti in paesi black list, per le quali com’è noto si può anche non emettere fattura. Si tratta di un adempimento che rende ancor più gravoso il nuovo obbligo per il settore dei trasporti internazionali. La richiesta di Confetra di esonerare il comparto è peraltro ancora al vaglio delle competenti amministrazioni.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.146/2010

Responsabile di Area

Allegati due

 

D/d

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G.U. n.191 del 17.8.2010 (fonte Guritel)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 agosto 2010

Obbligo di comunicazione delle  operazioni  intercorse  con  soggetti
ubicati in Paesi a fiscalita' privilegiata.
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  maggio   2010,   n.   73,   recante
disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto
alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate,  tra  l'altro,
nella  forma  dei  cosi'   detti   «caroselli»   e   «cartiere»,   di
potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria  anche
in  adeguamento  alla  normativa  comunitaria,  di  destinazione  dei
gettiti recuperati al finanziamento  di  un  fondo  per  incentivi  e
sostegno della domanda in particolari settori; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, di tale decreto, il quale
prevede che  i  soggetti  passivi  all'imposta  sul  valore  aggiunto
comunicano  telematicamente  all'Agenzia   delle   entrate,   secondo
modalita' e termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di  servizi
effettuate e ricevute, registrate o  soggette  a  registrazione,  nei
confronti di operatori economici aventi sede, residenza  o  domicilio
in Paesi cosi' detti black list di cui al decreto del Ministro  delle
finanze 4 maggio 1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n.  107,  e  al  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre  2001,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  23  novembre
2001, n. 273; 
  Visto, inoltre, l'art. 1, comma 2, dello stesso decreto,  il  quale
prevede che, con decreto di natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, possono essere escluse dall'obbligo di
comunicazione le operazioni realizzate con controparti  stabilite  in
specifici  Paesi  c.d.  black  list,  o  rientranti  nell'ambito   di
specifici settori  di  attivita'  svolte  nei  Paesi  stessi,  ovvero
possono essere incluse nell'obbligo di  comunicazione  le  operazioni
realizzate con controparti  stabilite  in  Paesi  diversi  da  quelli
elencati nelle c.d. black  list,  ovvero  rientranti  nell'ambito  di
specifici settori di attivita' o da specifiche tipologie di soggetti; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  30
marzo 2010, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 16 aprile 2010, n. 88, con il quale sono stati  definiti
le modalita' ed i termini per l'effettuazione della comunicazione ed,
in  particolare,  l'art.  1,  comma  2,  il  quale  prevede  che   la
comunicazione sia effettuata tramite apposito modello approvato,  con
le istruzioni per la compilazione, con  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate; 
  Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate  del
28  maggio  2010  e   5   luglio   2010   recanti,   rispettivamente,
l'approvazione del modello per l'effettuazione delle comunicazioni  e
le specifiche tecniche per la trasmissione  telematica  delle  stesse
all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti passivi  dell'imposta
sul valore aggiunto; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  27
luglio 2010, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 4 agosto 2010, n. 180, il quale ha modificato  le  liste
degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato di  cui
al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 ed al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001  sopracitati,
escludendo dalle medesime Cipro, Malta e la Corea del Sud; 
  Ritenuto che l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 1, comma  1
del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 possa essere  escluso  per  le
operazioni realizzate dal    luglio  2010  al  4  agosto  2010  con
controparti stabilite in detti Paesi; 
  Considerata la necessita', al fine di  prevenire  e  contrastare  i
fenomeni  a  particolare  rischio  di  frode  fiscale,  di  estendere
l'obbligo  di  comunicazione  di  cui  all'art.  1,   comma   1   del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, per le prestazioni di servizi che
non si considerano effettuate nel territorio dello Stato agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto e  che  sono  rese  o  ricevute  nei
confronti di soggetti passivi aventi sede, residenza o domicilio  nei
Paesi cosiddetti black list. 
  Considerata l'opportunita' stabilire un  differimento  dei  termini
per la comunicazione delle operazioni effettuate nei mesi  di  luglio
ed agosto 2010 in modo da fornire agli operatori un periodo di  tempo
idoneo ad assicurare il necessario  adeguamento,  anche  tecnologico,
connesso ai nuovi obblighi tributari; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
        Esclusione territoriale dall'obbligo di comunicazione 
  1. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione di  cui  all'art.  1,
comma 1, del decreto-legge 25 marzo  2010,  n.  40,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22  maggio  2010,  n.  73,  le  operazioni
realizzate, dal 1° luglio  2010  al  4  agosto  2010,  con  operatori
economici aventi sede, residenza o domicilio  nei  seguenti  Stati  o
territori individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio  1999,
e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21  novembre
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  273  del  23  novembre
2001,  prima  delle  modifiche  operate  dal  decreto  del   Ministro
dell'economia e delle finanze del 27 luglio  2010,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4  agosto  2010,  n.
180: 
    1) Cipro; 
    2) Malta; 
    3) Corea del Sud. 
 
                               Art. 2 
Esclusione dall'obbligo di comunicazione delle operazioni relative  a
                   specifici settori di attivita' 
  1. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione di  cui  all'art.  1,
comma 1, del decreto-legge 25 marzo  2010,  n.  40,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le attivita' con le
quali si realizzano operazioni esenti ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, sempre che il contribuente si avvalga della dispensa  dagli
adempimenti di cui all'art. 36-bis del decreto del  Presidente  delle
Repubblica 29 settembre  1972,  n.  633.  Resta  fermo  l'obbligo  di
comunicazione  per  le  eventuali  operazioni  imponibili  effettuate
nell'ambito di dette attivita'. 
 
                               Art. 3 
Estensione dell'obbligo di comunicazione  per  specifici  settori  di
                              attivita' 
  1. L'obbligo di comunicazione di  cui  all'art.  1,  comma  1,  del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,  e'  esteso  alle  prestazioni  di
servizi che non si considerano effettuate nel territorio dello  Stato
agli effetti dell'imposta sul valore  aggiunto  e  che  sono  rese  o
ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede,  residenza
o domicilio nei Paesi cosiddetti black list di  cui  al  decreto  del
Ministro delle finanze 4  maggio  1999  e  al  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 21 novembre  2001,  diversi  da  quelli
esclusi ai sensi dell'art. 1. 
 
                               Art. 4 
                              Efficacia 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente  decreto
si applicano alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2010. 
  2. Le disposizioni di  cui  all'art.  3  del  presente  decreto  si
applicano alle operazioni effettuate dal 1° settembre 2010. 
  3. In deroga a quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  30  marzo  2010,   i   modelli   di
comunicazione relativi ai periodi mensili di luglio  ed  agosto  2010
sono presentati entro il 2 novembre 2010. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 5 agosto 2010 
 
                                                Il Ministro: Tremonti 
 
 
 
 

G.U. n.180 del 4.8.2010 (fonte Guritel)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 luglio 2010

Modifica dei decreti adottati ai sensi degli articoli  6  ed  11  del
decreto legislativo n. 239 (White list con i quali  e'  attuabile  lo
scambio di informazioni), ed ai sensi degli articoli 2, 110 e 167 del
TUIR  (black  list  Stati   e   territori   aventi   regime   fiscale
privilegiato). 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
                               Decreta: 
 
                               Art. 1 
            Modifica dell'elenco degli Stati con i quali 
               e' attuabile lo scambio di informazioni 
  1. All'elenco di cui all'art. 1  del  decreto  del  Ministro  delle
finanze del 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
220 del 19 settembre 1996, sono inseriti i seguenti Stati: 
    «Cipro e Lettonia». 
 
                               Art. 2 
        Modifica degli elenchi degli Stati e territori aventi 
                   un regime fiscale privilegiato 
  1. Dall'elenco di cui all'art. 1 del  decreto  del  Ministro  delle
finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del
10 maggio 1999, sono eliminati i seguenti Stati:  «Cipro  (Kypros)  e
Malta (Republic of Malta)». 
  2.  Dall'elenco  di  cui  all'art.  1  del  decreto  del   Ministro
dell'economia e delle finanze  21  novembre  2001,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  273  del  23  novembre  2001,  e  successive
modificazioni, e' eliminato il seguente Stato: «Cipro». 
  3. Dall'elenco di cui all'art. 3 del citato  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 21  novembre  2001,  sono  soppressi  i
numeri 3) e 10). 
  4.  Dall'elenco  di  cui  all'art.  1  del  decreto  del   Ministro
dell'economia e delle  finanze  23  gennaio  2002,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  29  del  4  febbraio  2002,   e   successive
modificazioni, e' eliminato il seguente Stato: «Cipro». 
  5. Dall'elenco di cui all'art. 3 del citato  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze  23  gennaio  2002,  sono  soppressi  i
numeri 3) e 9). 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 27 luglio 2010 
 
                                                Il Ministro: Tremonti