Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 26 agosto 2010

 

Circolare n. 163/2010

 

Oggetto: Autotrasporto – Comitato Centrale per l’Albo – Regolamento contabile – DPR 9.7.2010, n.134, su G.U. n.194 del 20.8.2010.

 

Con oltre quattro anni di ritardo č stato emanato il nuovo regolamento contabile del Comitato Centrale per l’Albo degli autotrasportatori previsto dal decreto legislativo n.284/2005.

 

L’entrata in vigore del provvedimento (4 settembre prossimo) comporta la scadenza del mandato dei componenti del Comitato che dopo la lunga prorogatio dovranno ora essere rinnovati.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.120/2005

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n. 194 del 20.8.2010 (fonte Guritel)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 134

Regolamento contabile del  Comitato  centrale  per  l'Albo  nazionale
degli autotrasportatori. 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
ed in particolare l'articolo 17, comma 1; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  novembre  1994,
n. 681, concernente il regolamento recante norme  sul  sistema  delle
spese derivanti dal funzionamento del Comitato  centrale  per  l'Albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 
  Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante interventi per  la
ristrutturazione      dell'autotrasporto      e      lo      sviluppo
dell'intermodalita'; 
  Vista la legge 1° marzo 2005, n. 32, recante delega al Governo  per
il riassetto normativo dell'autotrasporto di persone e cose; 
  Visto il decreto legislativo 21  novembre  2005,  n.  284,  recante
riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e  del  Comitato
centrale per l'Albo nazionale degli  autotrasportatori  di  cose  per
conto terzi, ed in particolare l'articolo 13, comma 1; 
  Visto l'articolo 29  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
come modificato dall'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2009, n.
123,  recante   il   regolamento   sulla   riorganizzazione   e   sul
funzionamento della  Consulta  generale  per  l'autotrasporto  e  del
Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 16 aprile 2010; 
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  sezione
consultiva per gli  atti  normativi  nell'adunanza  generale  del  10
maggio 2010; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 giugno 2010; 
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
                              Finalita' 
  1. Il presente regolamento disciplina la  gestione  autonoma  delle
entrate realizzate a qualsiasi titolo e  delle  spese  sostenute  dal
Comitato centrale per l'Albo nazionale  degli  autotrasportatori  per
l'espletamento  dei  compiti  istituzionali   di   cui   al   decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 284. 
 
                               Art. 2 
                  Autonomia contabile e finanziaria 
  1. Le risorse finanziarie del Comitato centrale sono costituite: 
    a) dalle quote annue di iscrizione all'Albo,  al  cui  versamento
sono  soggette  le  imprese  iscritte  all'Albo  stesso,   ai   sensi
dell'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298; 
    b) dagli  stanziamenti  di  cui  all'articolo  2,  comma  3,  del
decreto-legge   28   dicembre   1998,   n.   451,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio  1999,  n.  40,  e  successive
modificazioni. 
  2. Le  risorse  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  sono  versate
all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere  riassegnate,  con
decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  ad  appositi
capitoli  della  missione   «Diritto   alla   mobilita'»,   programma
«Logistica ed intermodalita' nel trasporto» dello stato di previsione
della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  3. Alle spese derivanti dal suo funzionamento provvede il  Comitato
centrale, utilizzando le risorse di cui al comma 1, lettera a). 
 
                               Art. 3 
                 Attribuzioni del Comitato centrale 
  1.  In  attuazione  dell'articolo  9  del  decreto  legislativo  21
novembre 2005, n. 284, e del regolamento di organizzazione, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2009, n. 123, ed al
fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali ed il  suo
regolare funzionamento, il Comitato  centrale  delibera  i  programmi
dell'attivita'  annuale  relativi  alla  gestione  amministrativa   e
contabile  ed  alla  realizzazione  delle  attivita'  inerenti   alle
seguenti  materie:  affari  generali;  iniziative  di  sostegno  alle
imprese previste dall'articolo 12 del citato decreto  legislativo  n.
284 del 2005  e  dall'articolo  2,  comma  3,  del  decreto-legge  28
dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 1999, n.  40;  sicurezza  e  controlli;  studi  e  ricerche;
formazione e informazione; certificazione di qualita'  delle  imprese
di autotrasporto. 
  2. Nell'esercizio delle  proprie  funzioni,  il  Comitato  centrale
collabora  con  la  Consulta  generale  per  l'autotrasporto   e   la
logistica, con particolare riferimento alle  iniziative  inerenti  la
formazione e l'informazione, nonche' la certificazione  di  qualita',
ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettere  e)  ed  f),  del  decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 284. 
 
                               Art. 4 
            Esercizio finanziario - Disposizioni generali 
  1.  L'esercizio  finanziario  del  Comitato  centrale  per   l'Albo
nazionale degli autotrasportatori ha la durata di un anno e  coincide
con l'anno solare. 
  2. La gestione finanziaria relativa al funzionamento  del  Comitato
centrale si svolge in  base  al  bilancio  preventivo  annuale  delle
entrate e delle spese in termini di competenza e di cassa,  approvato
dal Comitato stesso entro il 31 ottobre dell'anno precedente. 
  3. Il Comitato redige il bilancio di previsione delle  entrate,  di
cui all'articolo 2, e delle spese, con allegata nota programmatica. 
  4. La redazione  del  bilancio  di  previsione  e  del  rendiconto,
nonche'  dei  relativi  allegati,  avviene   secondo   le   modalita'
stabilite, nel rispetto dei principi  di  trasparenza  e  veridicita'
previsti dalla vigente normativa, con la delibera di cui all'articolo
8, comma 1. 
  5. Il bilancio di previsione e la  nota  programmatica  di  cui  al
comma 3 sono trasmessi, entro  trenta  giorni  dall'approvazione,  al
Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ed  al  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  6. Al fine di consentire, durante l'anno, il costante  monitoraggio
dei costi di gestione e, in sede di rendiconto, la verifica dei costi
sostenuti e dei risultati conseguiti sotto  il  profilo  economico  e
funzionale,  il  Comitato  centrale  adotta  il  sistema   unico   di
contabilita' economica per centri di costo, come previsto dal  titolo
III del decreto legislativo 7  agosto  1997,  n.  279,  e  successive
modificazioni. 
 
                               Art. 5 
                    Quote di iscrizione all'Albo 
  1. Le misure delle quote dovute annualmente dagli autotrasportatori
sono determinate con  deliberazione  del  Comitato  centrale,  tenuto
conto del numero, del tipo e della portata dei veicoli circolanti. 
  2. La deliberazione di cui al comma 1 e' pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a  quello  cui  il
pagamento della quota si riferisce. 
  3. Il pagamento della quota e'  effettuato  entro  il  31  dicembre
dell'anno precedente a quello cui si riferisce,  mediante  versamento
sul conto corrente postale di cui all'articolo 6. 
 
                               Art. 6 
            Gestione delle entrate del Comitato centrale 
  1. Le quote di cui all'articolo 5 sono versate sul  conto  corrente
postale intestato al «Comitato centrale per  l'Albo  nazionale  delle
persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto  di  cose
per conto di terzi», secondo le  modalita'  deliberate  dal  Comitato
stesso, con vincolo di successivo versamento all'entrata del bilancio
dello Stato. 
  2. A far tempo dal 30 gennaio di ciascun anno,  il  Presidente  del
Comitato centrale  per  l'Albo  o  il  Vicepresidente  eletto  fra  i
componenti in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, ai sensi  dell'articolo  10,  comma  1,  lettera  b),  del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284,  provvede  al  prelievo
delle somme affluite sul conto corrente postale di cui al comma  1  e
al successivo versamento all'entrata del  bilancio  dello  Stato,  ai
sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 2. 
  3. La contabilita' speciale accesa preso la  tesoreria  provinciale
dello  Stato  di  Roma   intestata   al   «Comitato   centrale   albo
autotrasportatori» in applicazione dell'articolo 5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, viene  soppressa
e le risorse sulla  stessa  giacenti  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per  essere  riassegnate  ai  sensi  e  per  gli
effetti di cui all'articolo 2, comma 2. 
 
 
                               Art. 7 
                     Destinazione delle entrate 
  1.  Le  quote  d'iscrizione  all'Albo  versate  dalle  imprese   di
autotrasporto  di  cose  per   conto   di   terzi   sono   utilizzate
esclusivamente per la tenuta dell'Albo nazionale e per  le  attivita'
comunque connesse al funzionamento ed alle attribuzioni del  Comitato
centrale. 
 
                               Art. 8
                        Gestione delle spese 
              del Comitato centrale - Incarichi esterni 
  1. Il Comitato centrale, nell'ambito delle attribuzioni allo stesso
demandate e secondo le modalita' stabilite con  delibera  emanata  di
intesa con la Direzione generale per il trasporto e  l'intermodalita'
del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,   autorizza
l'impiego delle risorse e  ordina  le  spese  nei  limiti  dei  fondi
disponibili. 
  2. Gli stanziamenti di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera  b),
assegnati  dalla  normativa  vigente  al  Comitato   centrale,   sono
utilizzati per l'assolvimento dei compiti  previsti  all'articolo  3,
secondo  le  specifiche  finalita'  stabilite  dalla  normativa   che
disciplina l'assegnazione degli stessi, nonche' per l'espletamento di
tutti gli adempimenti connessi. 
  3. I pagamenti  sono  effettuati  a  mezzo  di  ordinativi  diretti
firmati dal Presidente  del  Comitato  centrale,  o,  su  delega  del
Presidente, dal  Vicepresidente,  o  dal  capo  della  segreteria.  I
pagamenti relativi alle spese di funzionamento del Comitato  centrale
possono essere effettuati anche a mezzo di  ordinativi  di  pagamento
emessi su  ordine  di  accreditamento  a  favore  di  un  funzionario
delegato. 
  4. Il Ministero  vigilante,  su  richiesta  motivata  del  Comitato
centrale, mette a disposizione i profili professionali necessari allo
svolgimento delle attribuzioni demandate allo stesso  Comitato.  Solo
ove tali professionalita' non risultino presenti,  il  Comitato  puo'
chiedere  al  Ministro  di  conferire  incarichi  di  collaborazione,
consulenza e studio,  determinandone  preventivamente  l'oggetto,  la
durata ed il compenso nel rispetto dei limiti stabiliti dalle vigenti
disposizioni di  legge.  I  relativi  provvedimenti  sono  sottoposti
all'esame dei competenti organi di controllo. 
 
                               Art. 9 
          Gettoni di presenza, indennita' per il personale 
                          e rimborsi spese 
  1. Il Comitato centrale puo' deliberare sui gettoni di  presenza  e
sui rimborsi delle spese da corrispondere ai componenti del  Comitato
stesso  e  al  capo  della  segreteria  nell'ambito   delle   risorse
effettivamente disponibili ed in conformita' alla normativa  vigente.
E' in ogni caso fatto divieto di autorizzare tali spese a  valere  su
risorse di origine diversa da quelle previste all' articolo 2,  comma
1, lettera a). 
  2. Ai componenti, titolari o supplenti, del Comitato possono essere
riconosciuti gettoni di presenza. Per le sedute del Comitato centrale
i gettoni sono determinati, sulla base dell'effettiva  partecipazione
alle riunioni, fermi  restando  i  limiti  previsti  dalla  normativa
vigente. 
  3. Ai componenti del Comitato centrale ed al personale in  servizio
presso la segreteria del Comitato spetta il trattamento  di  missione
previsto dalla normativa vigente. 
 
                               Art. 10 
              Rendiconto annuale del Comitato centrale 
  1. Al termine dell'anno finanziario il Comitato centrale redige  il
rendiconto annuale delle  entrate  e  delle  spese,  corredato  dalla
relazione sulla gestione  e  dalla  relazione  sull'attivita'  svolta
nello stesso anno. 
  2.  La  relazione  sulla  gestione  e'  illustrativa  anche   delle
modalita' di utilizzo dei fondi  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera b). 
  3. Entro il 15 marzo di ogni anno, il Comitato centrale approva  il
rendiconto  dell'esercizio  finanziario  dell'anno  precedente,   che
trasmette, unitamente alle relazioni di cui al comma 1, al  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'economia  e
delle finanze, entro trenta giorni dall'approvazione. 
 
                               Art. 11 
                         Disposizioni finali 
  1. Il Comitato centrale stabilisce al  proprio  interno  le  regole
relative  al  suo  funzionamento  per  quanto  non  disciplinato  nel
presente regolamento, nel rispetto delle  precedenti  disposizioni  e
della normativa contabile pubblica, in quanto compatibile. 
  2.  A  partire  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento,  dalla  cui  attuazione  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio  dello  Stato,  e'  abrogato  il
decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 9 luglio 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
                                  Berlusconi,     Presidente      del
                                  Consiglio dei Ministri 
 
                                  Matteoli,      Ministro       delle
                                  infrastrutture e dei trasporti 
 
                                  Tremonti, Ministro dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2010 
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto  del

territorio, registro n. 9, foglio n. 184