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Roma, 26 agosto 2010
Circolare n. 164/2010
Oggetto: Funzione pubblica – Magazzini Generali –
Adeguamento della misura delle cauzioni – DPR 9.7.2010, n.137, su G.U. n.196
del 23.8.2010.
Con il regolamento
indicato in oggetto è stata aggiornata la misura delle
cauzioni dovute dai Magazzini Generali per l’espletamento dell’attività (L.
n.1158/1927 e Regio Decreto n.126/1927).
I nuovi importi
vanno da un minimo di 14 mila ad un massimo di 700
mila euro e nel futuro saranno aggiornati con periodicità triennale in base
all’indice Istat del costo della vita.
Con successivo
provvedimento il Ministero dello Sviluppo Economico stabilirà i criteri per la
determinazione degli importi dovuti (presumibilmente in base al volume d’affari
dell’attività di deposito).
L’innalzamento degli
importi delle cauzioni (finora erano pari al massimo a 25 mila euro) rafforza
l’applicabilità dell’esonero dal prestare ulteriori
garanzie alle dogane da parte dei magazzini che operano come depositi doganali.
Daniela
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Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.10/2010 |
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Allegato uno |
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G.U. N. 196 del 23.8.2010 (fonte Guritel)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 137
Regolamento recante modifiche all'articolo 2, primo comma, del regio
decreto 16 gennaio 1927, n. 126, concernente l'ordinamento e
l'esercizio dei magazzini generali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, convertito
dalla legge 9 giugno 1927, n. 1158, concernente l'ordinamento dei
magazzini generali, ed in particolare l'articolo 20 relativo
all'emanazione con regolamento delle relative norme di esecuzione;
Visto il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, recante, in
esecuzione del citato regio decreto-legge n. 2290 del 1926,
l'approvazione del regolamento generale concernente l'ordinamento e
l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle discipline
doganali ai predetti magazzini generali, ed in particolare l'articolo
2 di tale regolamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954,
n. 1510, recante modificazioni all'articolo 2 del regolamento per
l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali, approvato con
regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro
istituito il Ministero dello sviluppo economico, e l'articolo 1,
commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' il
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, che sono ulteriormente
intervenuti sull'assetto dei Ministeri;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 10 maggio 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 giugno 2010;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126
1. Il comma primo dell'articolo 2 del regolamento approvato con
regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e' sostituito dal seguente:
«L'esercente, a garanzia delle obbligazioni verso l'erario, i
depositanti e loro aventi causa, ha l'obbligo di prestare una congrua
cauzione nella misura determinata dal Ministero dello sviluppo
economico, non inferiore ad euro 14.000, ne' superiore ad euro
700.000. I predetti importi minimo e massimo possono essere
aggiornati con periodicita' non inferiore ad un triennio con decreto
del Ministro dello sviluppo economico tenendo conto delle variazioni
dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati accertate dall'ISTAT.».
Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
1. Le cauzioni, gia' costituite, alla data di entrata in vigore del
presente regolamento e dei successivi decreti di aggiornamento, sono
integrate entro novanta giorni dalla comunicazione della nuova cifra
determinata nei limiti stabiliti dall'articolo 1.
2. Gli esercenti dei magazzini generali che, allo scadere del
predetto termine, non avranno effettuato l'integrazione, entro i
sessanta giorni successivi dovranno cessare la loro attivita'.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento e', o resta abrogato, il decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1510.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 9 luglio 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri e ad interim Ministro dello
sviluppo economico
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 3, foglio
n. 378