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Roma, 26 agosto 2010

 

Circolare n. 164/2010

 

Oggetto: Funzione pubblica – Magazzini Generali – Adeguamento della misura delle cauzioni – DPR 9.7.2010, n.137, su G.U. n.196 del 23.8.2010.

 

Con il regolamento indicato in oggetto è stata aggiornata la misura delle cauzioni dovute dai Magazzini Generali per l’espletamento dell’attività (L. n.1158/1927 e Regio Decreto n.126/1927).

 

I nuovi importi vanno da un minimo di 14 mila ad un massimo di 700 mila euro e nel futuro saranno aggiornati con periodicità triennale in base all’indice Istat del costo della vita.

 

Con successivo provvedimento il Ministero dello Sviluppo Economico stabilirà i criteri per la determinazione degli importi dovuti (presumibilmente in base al volume d’affari dell’attività di deposito).

 

L’innalzamento degli importi delle cauzioni (finora erano pari al massimo a 25 mila euro) rafforza l’applicabilità dell’esonero dal prestare ulteriori garanzie alle dogane da parte dei magazzini che operano come depositi doganali.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.10/2010

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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G.U. N. 196 del 23.8.2010 (fonte Guritel)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 137

Regolamento recante modifiche all'articolo 2, primo comma, del  regio
decreto  16  gennaio  1927,  n.  126,  concernente  l'ordinamento   e
l'esercizio dei magazzini generali. 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926,  n.  2290,  convertito
dalla legge 9 giugno 1927, n.  1158,  concernente  l'ordinamento  dei
magazzini  generali,  ed  in  particolare  l'articolo   20   relativo
all'emanazione con regolamento delle relative norme di esecuzione; 
  Visto il regio  decreto  16  gennaio  1927,  n.  126,  recante,  in
esecuzione  del  citato  regio  decreto-legge  n.  2290   del   1926,
l'approvazione del regolamento generale concernente  l'ordinamento  e
l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle  discipline
doganali ai predetti magazzini generali, ed in particolare l'articolo
2 di tale regolamento; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1954,
n. 1510, recante modificazioni all'articolo  2  del  regolamento  per
l'ordinamento e l'esercizio dei  magazzini  generali,  approvato  con
regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro
istituito il Ministero dello  sviluppo  economico,  e  l'articolo  1,
commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  nonche'  il
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  14  luglio  2008,  n.  121,  che   sono   ulteriormente
intervenuti sull'assetto dei Ministeri; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 10 maggio 2010; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 giugno 2010; 
  Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
         Modifiche al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 
  1. Il comma primo dell'articolo 2  del  regolamento  approvato  con
regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e' sostituito dal seguente: 
  «L'esercente, a  garanzia  delle  obbligazioni  verso  l'erario,  i
depositanti e loro aventi causa, ha l'obbligo di prestare una congrua
cauzione  nella  misura  determinata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico, non inferiore  ad  euro  14.000,  ne'  superiore  ad  euro
700.000.  I  predetti  importi  minimo  e  massimo   possono   essere
aggiornati con periodicita' non inferiore ad un triennio con  decreto
del Ministro dello sviluppo economico tenendo conto delle  variazioni
dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati accertate dall'ISTAT.». 
 
                               Art. 2 
                  Disposizioni transitorie e finali 
  1. Le cauzioni, gia' costituite, alla data di entrata in vigore del
presente regolamento e dei successivi decreti di aggiornamento,  sono
integrate entro novanta giorni dalla comunicazione della nuova  cifra
determinata nei limiti stabiliti dall'articolo 1. 
  2. Gli esercenti dei  magazzini  generali  che,  allo  scadere  del
predetto termine, non  avranno  effettuato  l'integrazione,  entro  i
sessanta giorni successivi dovranno cessare la loro attivita'. 
  3. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento e', o resta abrogato, il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1510. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 9 luglio 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                            Berlusconi, Presidente del Consiglio  dei
                            Ministri  e  ad  interim  Ministro  dello
                            sviluppo economico 
 
                            Alfano, Ministro della giustizia 
 
                            Tremonti, Ministro dell'economia e  delle
                            finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2010 
Ufficio di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita'  produttive,

registro n. 3, foglio n. 378