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Roma, 2 settembre 2010
Circolare n.167/2010
Oggetto: Lavoro – Incentivi al reimpiego anticipato dei cassintegrati
- Messaggio INPS n.20810 del 6.8.2010.
Come è noto, il D.M.
18.12.2009 (di attuazione della legge n.102/2009) ha messo a disposizione delle
aziende uno strumento innovativo per fronteggiare i periodi di crisi. Per tutto
il 2010, infatti, le aziende hanno la possibilità di reimpiegare anticipatamente
propri lavoratori in cassa integrazione per sottoporli a progetti di formazione
o riqualificazione professionale che possono anche includere attività lavorativa.
Il richiamo
anticipato non fa venire meno per il lavoratore il diritto all’indennità a carico
dell’INPS fino al termine del periodo di cassa integrazione; dal canto suo
l’azienda ha la possibilità di far lavorare il cassintegrato corrispondendo la
sola differenza tra l’indennità di cassa integrazione e la normale
retribuzione.
Intervenendo sulla
materia l’INPS ha fornito chiarimenti sul trattamento contributivo da applicare
sull’importo dovuto a titolo di differenziale di retribuzione. In particolare,
rettificando un precedente orientamento, l’INPS ha precisato che su tale importo
le aziende sono tenute a versare le sole contribuzioni minori (malattia, maternità,
ecc.), con esclusione quindi della contribuzione pensionistica in quanto già
garantita in via figurativa al lavoratore sull’indennità di cassa integrazione.
Si rammenta che il
reimpiego dei cassintegrati deve essere preceduto da un apposito accordo
sindacale da stipularsi al Ministero del Lavoro (o presso la sede centrale o
presso le Direzioni regionali o provinciali) e con il coinvolgimento, nel caso
di aziende che abbiano fatto ricorso alla cosiddetta cassa integrazione in deroga, della Regione interessata.
Entro 30 giorni
dalla stipula dell’accordo l’azienda deve comunicare all’INPS, utilizzando il
modello appositamente predisposto dallo stesso Istituto, i nominativi dei
lavoratori reimpiegati anticipatamente. Per gli accordi già stipulati tale
comunicazione deve essere effettuata entro il 6 settembre prossimo.
Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 20/2010 |
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Allegato uno |
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M/p |
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Direzione
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Roma, 06-08-2010
Messaggio n. 20810
OGGETTO: Art. 1, comma 1, D.L. 78/2009, convertito con
modificazioni dalla legge n. 102/2009 e D.I. 49281. Progetti di formazione o
riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento.
A seguito dei chiarimenti
intervenuti a cura del Ministero del Lavoro si ritrasmette il messaggio già
pubblicato con numero 20232 del 2 agosto 2010 modificato come segue. Il presente
testo sostituisce integralmente il precedente inviato.
Premessa: progetti di formazione o riqualificazione che
possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento
Nell’ambito delle nuove misure volte al mantenimento del personale
in azienda e alla ripresa dell’attività produttiva, del tutto innovativo è lo
strumento introdotto con l’art. 1, c. 1, D.L. 78/09, convertito con
modificazioni nella L. 102/09, e attuato, dal Ministero del Lavoro di concerto
con il Ministero dell’Economia, con il D.I. 49281 (G.U. n. 44 del 23.2.2010).
In base alla suddetta norma, «al fine di incentivare la
conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese, in via
sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i lavoratori percettori di trattamenti
di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, possono essere
utilizzati dall'impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione
che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento».
Il D.I. 49281 individua i destinatari di tale disposizione e ne
detta le modalità attuative.
1.1. Destinatari
In particolare, possono essere utilizzati in tali progetti i seguenti lavoratori:
a) lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) ai sensi della legge n.
164/1975 e ss. mm.;
b) lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria
(CIGS) ai sensi della legge n. 223/1991 e ss. mm.;
c) lavoratori sospesi a seguito di stipula di contratti di
solidarietà ai sensi dell'art.
d) lavoratori sospesi destinatari della cassa integrazione
guadagni in deroga;
e) lavoratori sospesi ai sensi dell'art. 19, comma 1, del
decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009
e successive integrazioni e modificazioni (circolari nn.
39 e 73 del 2009).
1.2. Procedimento
Ai fini dell'inserimento dei lavoratori nei progetti di formazione
o riqualificazione, il datore di lavoro deve sottoscrivere uno specifico
accordo in sede di Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione
generale tutela condizioni di lavoro – e con le medesime parti sociali che
hanno sottoscritto l'accordo relativo agli ammortizzatori sociali.
Sulla base di apposita delega del direttore generale, i suddetti
accordi possono essere stipulati presso le direzioni regionali o provinciali
del Ministero del lavoro, nelle quali ha sede l'unità produttiva interessata
dal progetto di formazione o riqualificazione.
Qualora i lavoratori interessati siano percettori della cassa
integrazione guadagni in deroga e rientrino nel programma di interventi di
sostegno al reddito e nelle competenze di cui all'accordo del 12 febbraio 2009
tra Stato, regioni e province autonome, l'accordo deve essere sottoscritto
anche dalla competente regione o provincia autonoma e, al fine della coniugazione
dei progetti di formazione o riqualificazione con gli interventi di cui al
predetto accordo del 12 febbraio 2009, deve specificare le modalità di
coordinamento e di scambio di informazioni tra gli uffici competenti delle regioni
o province autonome e delle imprese di
appartenenza dei lavoratori.
Il progetto di formazione o di riqualificazione
professionale, elaborato a cura del datore di lavoro, deve prevedere in modo dettagliato il contenuto della
formazione, la durata della stessa e le modalità di svolgimento.
A conclusione del progetto formativo deve essere inviata ai
medesimi soggetti coinvolti negli accordi, un'informativa relativa all'avvenuta
realizzazione del progetto formativo, all'elenco dei lavoratori formati e agli
esiti dell'apprendimento
Entro 30 giorni dalla stipula dell’accordo ed in ogni caso
prima dell’inizio della formazione, il datore di lavoro, utilizzando il modello
allegato, deve comunicare all’ufficio INPS che eroga/autorizza la prestazione
di sostegno del reddito i nominativi dei lavoratori interessati dai progetti di
formazione. Per gli accordi già stipulati tale termine decorre dalla data di
pubblicazione del presente messaggio.
1.3. Incentivo
Al lavoratore utilizzato nei progetti di formazione o
riqualificazione è riconosciuta, a titolo retributivo e a carico del datore di
lavoro, la differenza tra il trattamento di sostegno al reddito spettante (al
lordo del prelievo contributivo) e la retribuzione lorda originaria.
Il trattamento di sostegno al reddito (CIGO, CIGS, CIG in
deroga, contratti di solidarietà ex art.1 L. 863/84, trattamenti ex art. 19,
comma
1.4. Effetti sulla
posizione assicurativa individuale
L'INPS provvede, ad accreditare, per ogni lavoratore coinvolto nei
progetti di formazione o riqualificazione, la contribuzione figurativa
corrispondente ai valori retributivi previsti dalla normativa per la tipologia
di sostegno al reddito di cui è titolare il lavoratore medesimo.
Tenuto conto che la contribuzione figurativa accreditata è
utile ai soli fini pensionistici e che l’incentivo corrisposto al lavoratore è
riconosciuto a titolo retributivo i datori di lavoro devono versare su detta
parte di incentivo/retribuzione le contribuzioni minori dovute.
1.5. Monitoraggio
Le Direzioni Regionali o Provinciali del Lavoro, delegate ai sensi
dell' art. 2, comma 2, del decreto, trasmettono gli Accordi stipulati, con
l'elenco dei lavoratori interessati, al Direttore Regionale INPS competente per
territorio.
Al fine di consentire al Ministero dell'Economia e delle Finanze
il monitoraggio degli oneri finanziari, l'INPS comunica trimestralmente
l'importo degli oneri sostenuti.
2. Istruzioni operative e contabili
Le Direzioni Centrali Entrate, Sistemi Informativi e Tecnologici,
Bilanci e Servizi fiscali, forniranno le
istruzioni operative e procedurali per la
parte di rispettiva competenza.
Il
Direttore Generale
Nori
ALLEGATO