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Roma, 7 ottobre 2010
Circolare n. 185/2010
Oggetto: Autotrasporto – Incentivi alla formazione –
Ulteriori risorse - Articolo 3 quater legge
1.10.2010, n.163, su G.U. n.233 del 5.10.2010.
Aumentano le risorse
per i progetti formativi finanziati ai sensi del DPR n.89/2009.
Su proposta del
Governo, con la legge indicata in oggetto è stato infatti previsto che le
risorse stanziate con la legge 133/2008 (comma 28 dell’articolo 83 bis), pari
complessivamente a 16 milioni di euro, possano essere utilizzate indifferentemente
per il completamento di progetti di formazione o di aggregazione.
Tenuto conto che le risorse
destinate all’aggregazione sono risultate eccedenti rispetto alle richieste, la
norma consente di trasferire agli incentivi per la formazione le somme non
utilizzate per l’aggregazione (oltre 8 milioni di euro).
Con l’occasione si
rammenta il termine del 30 novembre prossimo entro il quale le imprese
autorizzate allo svolgimento dei corsi di formazione finanziata dovranno rendicontare
le spese.
Daniela
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Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.134/2010 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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D/d |
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G.U. n. 233 del 5.10.2010 (fonte Guritel)
LEGGE 1 ottobre 2010, n. 163
Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 5 agosto 2010, n.125 recante misure urgenti per il settore
dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria. Proroga del termine di esercizio della delega legislativa
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di amministrazioni pubbliche.
Art. 1
*****OMISSIS*****
3. la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
*****OMISSIS*****
Art. 3-quater.
Destinazione di risorse per incentivi
nel settore dell'autotrasporto
1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al
comma 28 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse
complessive di cui al presente comma potranno essere utilizzate
indifferentemente sia per il completamento di progetti di
aggregazione o di formazione, sia per l'avvio di ulteriori progetti
da attivare secondo le modalita' stabilite dai regolamenti di cui
sopra e con termini da fissare con provvedimento del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti».
FINE TESTO