Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556  -  fax 06/8415576

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 5 novembre 2010

 

Circolare n.204/2010

 

Oggetto: Finanziamenti – Fondo di Garanzia per le PMI – Utilizzo per l’acquisto di veicoli merci in conto terzi – D.M. 21.9.2010, su G.U. n.257 del 3.11.2010.

 

Dal 18 novembre le piccole e medie imprese di autotrasporto in conto terzi potranno usufruire del Fondo speciale di garanzia istituito presso il Mediocredito Centrale anche sui finanziamenti per l’acquisto di veicoli.

 

Il Governo ha infatti accolto le richieste delle imprese che lamentavano la discriminazione rispetto all’autotrasporto in conto proprio che già godeva della possibilità di utilizzare la garanzia nell’acquisto di veicoli.

 

L’esclusione del conto terzi, com’è noto, deriva da vincoli normativi comunitari (il Regolamento n.1998/2006 sugli aiuti de minimis che espressamente esclude sovvenzioni statali per l’acquisto di veicoli da parte delle imprese in conto terzi). La possibilità di fruire della garanzia è stata ora ammessa, col decreto indicato in oggetto, solo in virtù del particolare regime di aiuti valido nell’attuale situazione di crisi economica (DPCM 3.6.2009), un regime che in assenza di proroghe scadrà alla fine di quest’anno.

 

Sono agevolabili gli acquisti di autoveicoli adibiti al trasporto merci di qualsiasi portata e di rimorchi con massa superiore a 10 tonnellate.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.129/2010

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 settembre 2010

Modifica del decreto 27  luglio  2009  recante  «Istituzione  di  una
sezione  speciale  riservata  alle  piccole  e   medie   imprese   di
autotrasporto di merci per conto di terzi, nell'ambito del  fondo  di
garanzia per le piccole e medie imprese». (10A13173) 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in  particolare,  l'art.
2, comma 100, lettera a), il quale prevede la costituzione presso  il
Mediocredito Centrale SpA di un  fondo  di  garanzia  allo  scopo  di
assicurare una  parziale  assicurazione  ai  crediti  concessi  dagli
istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese; 
  Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art.  15,
recante regole per il funzionamento del predetto fondo di garanzia; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato del 31  maggio  1999,  n.  248,  recante  criteri  e
modalita' per la concessione della garanzia e  per  la  gestione  del
Fondo di garanzia di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
  Visto il trattato istitutivo dell'Unione europea; 
  Vista la definizione di piccola e media impresa di cui all'allegato
1, del Regolamento  (CE)  n.  800/2008,  del  6  agosto  2008,  della
Commissione  europea,  che  dichiara  alcune   categorie   di   aiuti
compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e
88 del Trattato istitutivo dell'Unione europea; 
  Visto il Regolamento (CE) 1998/2006 del 15 dicembre 2006,  relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato  agli  aiuti  di
importanza minore («de minimis»); 
  Vista la comunicazione  della  Commissione  europea  2009/C  16/01,
concernente il quadro di riferimento temporaneo  comunitario  per  le
misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'accesso  al  finanziamento
nell'attuale situazione di crisi  finanziaria  ed  economica,  ed  in
particolare il paragrafo 4.2.2 (aiuti  di  importo  limitato),  4.3.2
(aiuti di Stato sotto forma di garanzia), 4.6.2 (aiuti  di  Stato  al
capitale di rischio); 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del  3
giugno 2009, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 9 giugno 2009, recante modalita' di  applicazione  della
comunicazione della  Commissione  europea  -  quadro  di  riferimento
temporaneo comunitario per le misure di aiuto  di  stato  a  sostegno
dell'accesso  al  finanziamento  nell'attuale  situazione  di   crisi
finanziaria ed economica, approvata dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, in data 8 aprile 2009; 
  Vista la decisione della Commissione europea del  28  maggio  2009,
C(2009)4277 che approva il regime  di  aiuti  temporanei  di  importo
limitato  previsto  dalla  comunicazione  n.   2009/C   83/01   della
Commissione europea del 7 aprile 2009; 
  Vista la decisione della Commissione europea del  28  maggio  2009,
C(2009)4289, che autorizza la misura d'aiuto di cui al paragrafo  4.3
-  aiuti  di  Stato  sotto  forma  di  garanzia  -   prevista   dalla
comunicazione della Commissione europea 2009/C 16/01; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, 27  luglio  2009,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233, recante «Istituzione
di una sezione speciale riservata alle piccole  e  medie  imprese  di
autotrasporto di merci per conto di terzi, nell'ambito del  Fondo  di
garanzia per le piccole e medie imprese, di  cui  all'art.  2,  comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»; 
  Considerato che tra i settori piu' colpiti dall'andamento  negativo
dell'economia reale  e  dall'impatto  della  restrizione  creditizia,
iniziati nella seconda meta' del 2008, vi e' il settore  dei  veicoli
industriali; 
  Rilevato che la caduta del mercato dei  veicoli  industriali  trova
corrispondenza nella crisi che sta  contemporaneamente  attraversando
il settore dell'autotrasporto; 
  Ritenuta pertanto la  necessita'  di  modificare  ed  integrare  il
citato decreto 27 luglio 2009, al fine di estendere  la  possibilita'
di accedere al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese anche
per l'acquisto di veicoli da parte di imprese che operano nel settore
dell'autotrasporto per conto di terzi; 
  Considerato  che   le   organizzazioni   associative   maggiormente
rappresentative delle imprese di  autotrasporto  e  del  settore  dei
veicoli industriali hanno richiesto la suddetta estensione al fine di
rilanciare comparti essenziali del sistema economico nazionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
  1. All'art. 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 luglio 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233, recante «Istituzione
di una sezione speciale riservata alle piccole  e  medie  imprese  di
autotrasporto di merci per conto di terzi, nell'ambito del  Fondo  di
garanzia per le piccole e medie imprese, di  cui  all'art.  2,  comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662», dopo il comma
1 e' aggiuto il seguente: 
  «1-bis. Qualora un'impresa, cosi' come definita all'art.  1,  comma
2, del presente decreto, richieda garanzia per l'acquisto di  veicoli
di categoria N1, N2, N3, O4, la garanzia e'  fruibile  nei  limiti  e
alle condizioni di cui all'art. 3  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri  3  giugno  2009,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 9 giugno 2009, n. 131 e autorizzato con decisione della
Commissione europea n. C(2009)4277 del 28 maggio  2009,  con  cui  e'
stato attuato il regime  di  aiuti  temporanei  di  importo  limitato
previsto  dalla  comunicazione  n.  2009/C  83/01  della  Commissione
europea  del  7  aprile  2009,  relativa  al  quadro  di  riferimento
temporaneo comunitario per le misure di aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'accesso  al  finanziamento  nell'attuale  situazione  di   crisi
finanziaria  ed  economica,  pubblicata  nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione europea del 7 aprile 2009, n. C83». 
  Il presente decreto  sara'  inviato  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 21 settembre 2010 
 
                  Il Ministro delle infrastrutture 
                           e dei trasporti 
                              Matteoli 
 
                             Il Ministro 
                dello sviluppo economico, ad interim 
                             Berlusconi 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                              Tremonti 
 
 
Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2010 
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture  ed  assetto
del territorio, registro n. 9, foglio n. 341.