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Roma, 5 novembre 2010
Circolare n.204/2010
Oggetto: Finanziamenti – Fondo di Garanzia per le PMI –
Utilizzo per l’acquisto di veicoli merci in conto terzi – D.M. 21.9.2010, su
G.U. n.257 del 3.11.2010.
Dal 18 novembre le
piccole e medie imprese di autotrasporto in conto terzi potranno usufruire del
Fondo speciale di garanzia istituito presso il Mediocredito Centrale anche sui
finanziamenti per l’acquisto di veicoli.
Il Governo ha infatti
accolto le richieste delle imprese che lamentavano la discriminazione rispetto
all’autotrasporto in conto proprio che già godeva della possibilità di utilizzare
la garanzia nell’acquisto di veicoli.
L’esclusione del
conto terzi, com’è noto, deriva da vincoli normativi comunitari (il Regolamento
n.1998/2006 sugli aiuti de minimis che espressamente
esclude sovvenzioni statali per l’acquisto di veicoli da parte delle imprese in
conto terzi). La possibilità di fruire della garanzia è stata ora ammessa, col
decreto indicato in oggetto, solo in virtù del particolare regime di aiuti valido
nell’attuale situazione di crisi economica (DPCM 3.6.2009), un regime che in
assenza di proroghe scadrà alla fine di quest’anno.
Sono agevolabili gli
acquisti di autoveicoli adibiti al trasporto merci di qualsiasi portata e di
rimorchi con massa superiore a 10 tonnellate.
Daniela
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Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.129/2010 |
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Allegato uno |
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D/d |
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 21 settembre 2010
Modifica del decreto 27 luglio 2009 recante «Istituzione di una
sezione speciale riservata alle piccole e medie imprese di
autotrasporto di merci per conto di terzi, nell'ambito del fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese». (10A13173)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art.
2, comma 100, lettera a), il quale prevede la costituzione presso il
Mediocredito Centrale SpA di un fondo di garanzia allo scopo di
assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli
istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art. 15,
recante regole per il funzionamento del predetto fondo di garanzia;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 31 maggio 1999, n. 248, recante criteri e
modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del
Fondo di garanzia di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il trattato istitutivo dell'Unione europea;
Vista la definizione di piccola e media impresa di cui all'allegato
1, del Regolamento (CE) n. 800/2008, del 6 agosto 2008, della
Commissione europea, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e
88 del Trattato istitutivo dell'Unione europea;
Visto il Regolamento (CE) 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di
importanza minore («de minimis»);
Vista la comunicazione della Commissione europea 2009/C 16/01,
concernente il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento
nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, ed in
particolare il paragrafo 4.2.2 (aiuti di importo limitato), 4.3.2
(aiuti di Stato sotto forma di garanzia), 4.6.2 (aiuti di Stato al
capitale di rischio);
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3
giugno 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 9 giugno 2009, recante modalita' di applicazione della
comunicazione della Commissione europea - quadro di riferimento
temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato a sostegno
dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi
finanziaria ed economica, approvata dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, in data 8 aprile 2009;
Vista la decisione della Commissione europea del 28 maggio 2009,
C(2009)4277 che approva il regime di aiuti temporanei di importo
limitato previsto dalla comunicazione n. 2009/C 83/01 della
Commissione europea del 7 aprile 2009;
Vista la decisione della Commissione europea del 28 maggio 2009,
C(2009)4289, che autorizza la misura d'aiuto di cui al paragrafo 4.3
- aiuti di Stato sotto forma di garanzia - prevista dalla
comunicazione della Commissione europea 2009/C 16/01;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, 27 luglio 2009, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233, recante «Istituzione
di una sezione speciale riservata alle piccole e medie imprese di
autotrasporto di merci per conto di terzi, nell'ambito del Fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;
Considerato che tra i settori piu' colpiti dall'andamento negativo
dell'economia reale e dall'impatto della restrizione creditizia,
iniziati nella seconda meta' del 2008, vi e' il settore dei veicoli
industriali;
Rilevato che la caduta del mercato dei veicoli industriali trova
corrispondenza nella crisi che sta contemporaneamente attraversando
il settore dell'autotrasporto;
Ritenuta pertanto la necessita' di modificare ed integrare il
citato decreto 27 luglio 2009, al fine di estendere la possibilita'
di accedere al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese anche
per l'acquisto di veicoli da parte di imprese che operano nel settore
dell'autotrasporto per conto di terzi;
Considerato che le organizzazioni associative maggiormente
rappresentative delle imprese di autotrasporto e del settore dei
veicoli industriali hanno richiesto la suddetta estensione al fine di
rilanciare comparti essenziali del sistema economico nazionale;
Decreta:
Art. 1
1. All'art. 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 luglio 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233, recante «Istituzione
di una sezione speciale riservata alle piccole e medie imprese di
autotrasporto di merci per conto di terzi, nell'ambito del Fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662», dopo il comma
1 e' aggiuto il seguente:
«1-bis. Qualora un'impresa, cosi' come definita all'art. 1, comma
2, del presente decreto, richieda garanzia per l'acquisto di veicoli
di categoria N1, N2, N3, O4, la garanzia e' fruibile nei limiti e
alle condizioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 9 giugno 2009, n. 131 e autorizzato con decisione della
Commissione europea n. C(2009)4277 del 28 maggio 2009, con cui e'
stato attuato il regime di aiuti temporanei di importo limitato
previsto dalla comunicazione n. 2009/C 83/01 della Commissione
europea del 7 aprile 2009, relativa al quadro di riferimento
temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi
finanziaria ed economica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea del 7 aprile 2009, n. C83».
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 settembre 2010
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Matteoli
Il Ministro
dello sviluppo economico, ad interim
Berlusconi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 9, foglio n. 341.