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Roma, 5 novembre 2010
Circolare n.204/2010
Oggetto: Finanziamenti – Fondo di Garanzia per le PMI –
Utilizzo per l’acquisto di veicoli merci in conto terzi – D.M. 21.9.2010, su
G.U. n.257 del 3.11.2010.
Dal 18 novembre le
piccole e medie imprese di autotrasporto in conto terzi potranno usufruire del
Fondo speciale di garanzia istituito presso il Mediocredito Centrale anche sui
finanziamenti per l’acquisto di veicoli.
Il Governo ha infatti
accolto le richieste delle imprese che lamentavano la discriminazione rispetto
all’autotrasporto in conto proprio che già godeva della possibilità di utilizzare
la garanzia nell’acquisto di veicoli.
L’esclusione del
conto terzi, com’è noto, deriva da vincoli normativi comunitari (il Regolamento
n.1998/2006 sugli aiuti de minimis che espressamente
esclude sovvenzioni statali per l’acquisto di veicoli da parte delle imprese in
conto terzi). La possibilità di fruire della garanzia è stata ora ammessa, col
decreto indicato in oggetto, solo in virtù del particolare regime di aiuti valido
nell’attuale situazione di crisi economica (DPCM 3.6.2009), un regime che in
assenza di proroghe scadrà alla fine di quest’anno.
Sono agevolabili gli
acquisti di autoveicoli adibiti al trasporto merci di qualsiasi portata e di
rimorchi con massa superiore a 10 tonnellate.
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Daniela
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Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.129/2010 |
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Responsabile di
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Allegato uno |
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D/d |
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 21 settembre 2010
Modifica del decreto 27 luglio 2009 recante «Istituzione di unasezione speciale riservata alle piccole e medie imprese diautotrasporto di merci per conto di terzi, nell'ambito del fondo digaranzia per le piccole e medie imprese». (10A13173) IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art.2, comma 100, lettera a), il quale prevede la costituzione presso ilMediocredito Centrale SpA di un fondo di garanzia allo scopo diassicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagliistituti di credito a favore delle piccole e medie imprese; Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art. 15,recante regole per il funzionamento del predetto fondo di garanzia; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio edell'artigianato del 31 maggio 1999, n. 248, recante criteri emodalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del
Fondo di garanzia di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto il trattato istitutivo dell'Unione europea; Vista la definizione di piccola e media impresa di cui all'allegato1, del Regolamento (CE) n. 800/2008, del 6 agosto 2008, dellaCommissione europea, che dichiara alcune categorie di aiuticompatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e88 del Trattato istitutivo dell'Unione europea; Visto il Regolamento (CE) 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativoall'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti diimportanza minore («de minimis»); Vista la comunicazione della Commissione europea 2009/C 16/01,concernente il quadro di riferimento temporaneo comunitario per lemisure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamentonell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, ed inparticolare il paragrafo 4.2.2 (aiuti di importo limitato), 4.3.2(aiuti di Stato sotto forma di garanzia), 4.6.2 (aiuti di Stato alcapitale di rischio); Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3giugno 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicaitaliana del 9 giugno 2009, recante modalita' di applicazione dellacomunicazione della Commissione europea - quadro di riferimentotemporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato a sostegnodell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisifinanziaria ed economica, approvata dalla Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento edi Bolzano, in data 8 aprile 2009; Vista la decisione della Commissione europea del 28 maggio 2009,C(2009)4277 che approva il regime di aiuti temporanei di importolimitato previsto dalla comunicazione n. 2009/C 83/01 dellaCommissione europea del 7 aprile 2009; Vista la decisione della Commissione europea del 28 maggio 2009,C(2009)4289, che autorizza la misura d'aiuto di cui al paragrafo 4.3- aiuti di Stato sotto forma di garanzia - prevista dallacomunicazione della Commissione europea 2009/C 16/01; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con ilMinistro dell'economia e delle finanze, 27 luglio 2009, pubblicatosulla Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233, recante «Istituzionedi una sezione speciale riservata alle piccole e medie imprese diautotrasporto di merci per conto di terzi, nell'ambito del Fondo digaranzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»; Considerato che tra i settori piu' colpiti dall'andamento negativodell'economia reale e dall'impatto della restrizione creditizia,iniziati nella seconda meta' del 2008, vi e' il settore dei veicoliindustriali; Rilevato che la caduta del mercato dei veicoli industriali trovacorrispondenza nella crisi che sta contemporaneamente attraversandoil settore dell'autotrasporto; Ritenuta pertanto la necessita' di modificare ed integrare ilcitato decreto 27 luglio 2009, al fine di estendere la possibilita'di accedere al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ancheper l'acquisto di veicoli da parte di imprese che operano nel settoredell'autotrasporto per conto di terzi; Considerato che le organizzazioni associative maggiormenterappresentative delle imprese di autotrasporto e del settore deiveicoli industriali hanno richiesto la suddetta estensione al fine dirilanciare comparti essenziali del sistema economico nazionale; Decreta: Art. 1 1. All'art. 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e deitrasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e conil Ministro dell'economia e delle finanze, 27 luglio 2009, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233, recante «Istituzionedi una sezione speciale riservata alle piccole e medie imprese diautotrasporto di merci per conto di terzi, nell'ambito del Fondo digaranzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662», dopo il comma1 e' aggiuto il seguente: «1-bis. Qualora un'impresa, cosi' come definita all'art. 1, comma2, del presente decreto, richieda garanzia per l'acquisto di veicolidi categoria N1, N2, N3, O4, la garanzia e' fruibile nei limiti ealle condizioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella GazzettaUfficiale del 9 giugno 2009, n. 131 e autorizzato con decisione dellaCommissione europea n. C(2009)4277 del 28 maggio 2009, con cui e'stato attuato il regime di aiuti temporanei di importo limitatoprevisto dalla comunicazione n. 2009/C 83/01 della Commissioneeuropea del 7 aprile 2009, relativa al quadro di riferimentotemporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegnodell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisifinanziaria ed economica, pubblicata nella Gazzetta Ufficialedell'Unione europea del 7 aprile 2009, n. C83». Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo epubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 settembre 2010 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteoli Il Ministro dello sviluppo economico, ad interim Berlusconi Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assettodel territorio, registro n. 9, foglio n. 341.